Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/05/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3607/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Marco Rosa;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1
degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16/07/2022, parte ricorrente, nella qualità indicata, ha domandato: “accertata l'erroneità del provvedimento emesso in data 12.04.2022 dal Tribunale di Castrovillari nell'ambito del procedimento cautelare recante rg. n. 2848/2021 e ritenuta
l'ammissibilità del ricorso datato 09.06.2021, annullare ovvero dichiarare inefficace il suddetto provvedimento e, per l'effetto, assegnare a parte ricorrente termine per presentare nuova istanza di accertamento tecnico preventivo per la nomina di consulente tecnico teso all'accertamento della spettanza dell'indennità di frequenza in capo alla minore Per_1
; in subordine, accertare e dichiarare che lo stato patologico di
[...] Persona_1
è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento di una invalidità con difficoltà persistenti
a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età e, dunque, riconoscere in favore della medesima il beneficio della indennità di frequenza come già richiesto nel ricorso cautelare datato 09.06.2021 nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n.
2848/2021 r.g., oltre al riconoscimento dei correlati emolumenti dovuti a titolo di arretrati a far data dalla domanda amministrativa e/o da quella data diversa che sarà accertata in corso di causa”.
L' resistente ha eccepito l'inammissibilità della domanda e domandato il rigetto nel CP_1
merito.
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2. Preliminarmente, occorre affermare che: “In materia di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis cod. proc. civ, non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. l'ordinanza di inammissibilità del ricorso per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, secondo comma, cod. proc. civ., essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione” (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 8932 del 05/05/2015).
3. Devono ritenersi esaustive le valutazioni rese dall'ausiliario in quanto traggono origine da una meditata osservazione degli elementi anamnestici e clinici e di esami strumentali nonché dall'osservazione della periziata, espressamente richiamata dalla relazione in atti, e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali.
Il consulente tecnico d'ufficio il quale ha accertato che è affetta da: ”Piede Persona_1
torto congenito dx, trattato chirurgicamente con duplice intervento chirurgico. Scoliosi dorso lombare ad “S” italica e sopraslivellamento sx del bacino” per poi concludere che “per quanto riguarda la richiesta indennità di frequenza per il periodo successivo alla visita di revisione del
22/03/2021, lo scrivente, alla luce delle risultanze dell'esame della documentazione in atti e della visita medica della presente CTU, ritiene che la minore al momento Persona_1
della visita di revisione del 22/03/2021 e per tutto il periodo successivo alla stessa non presentava le condizioni per poter essere dichiarata bisognevole di indennità di frequenza”.
In mancanza di allegazione e prova di significativo aggravamento delle patologie preesistenti e\o insorgenza di nuove patologie nonché di ulteriore documentazione sanitaria proveniente da struttura sanitaria pubblica idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni di salute che configurano il requisito sanitario in oggetto deve ritenersi condivisibile la conclusione dell'ausiliario riscontrata sia dal puntuale esame della documentazione in atti sia dall'esame obiettivo della periziata.
La domanda deve essere quindi rigettata.
4. Le spese di lite sono compensate, stante l'assolvimento dell'onere autocertificativo imposto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'applicazione della speciale deroga al principio della soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
2 - rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite;
CP_
- spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell'
Castrovillari, 30.5.2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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