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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 6149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6149 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2929/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza emessa dal
Tribunale di Nola - Prima Sezione Civile, n. 968/2021, il 17 maggio 2021, vertente
TRA
(1) il (codice fiscale ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Francesco Procaccini
(codice fiscale , in virtù della procura in atti C.F._1
1 -appellante-
E
(2) la (già ) (codice Controparte_1 Controparte_2
fiscale ),in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall' avv. IN PE (codice fiscale
), in virtù della procura in atti C.F._2
-appellata-
(3) (codice fiscale ), (4) Parte_2 C.F._3
(codice fiscale ), (5) Parte_3 C.F._4 Pt_4
(codice fiscale , rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._5
Alessandro Romito (codice fiscale , in virtù della procura C.F._6
in atti
-appellati-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1. Si premette che, in un precedente giudizio promosso - con atto di citazione notificato il 17 marzo 2000- i coniugi e Parte_2 [...]
, in proprio ed in qualità di genitori del minore , CP_3 Parte_3
avevano convenuto dinnanzi al Tribunale di Nola il Controparte_4
e il , in persona dei rispettivi legali rappresentanti,
[...] Parte_1
chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito della morte del figlio Per_1
, avvenuta l'8 gennaio 1997 per un efferato delitto. Per tale crimine,
[...]
2 e erano stati condannati per omicidio, violenza Controparte_5 Persona_2
sessuale e distruzione di cadavere.
Nel giudizio de quo, gli attori avevano fondato la propria pretesa risarcitoria sulla responsabilità del personale scolastico e del Comune per culpa
in vigilando, sostenendo che il minore, dopo essere stato regolarmente accompagnato a scuola, si era allontanato dall'istituto senza che nessuno se ne accorgesse. A tal proposito, attribuivano l'evento anche al malfunzionamento del cancello automatico d'ingresso, guasto da tempo, nonché alla mancanza di un'adeguata sorveglianza.
I.2.Il costituitosi in giudizio, aveva eccepito Parte_1
l'infondatezza della domanda, dichiarandosi estraneo all'evento, ed aveva chiesto di chiamare in causa a titolo di manleva la propria compagnia assicurativa, TA , la quale a sua volta Controparte_6
aveva sollevato eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di
Napoli.
I.3.Il Tribunale di Nola aveva accolto l'eccezione di incompetenza e disposto la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Napoli, che con sentenza n. 3386/2005 così decideva:
“1) dichiara la responsabilità del e del Controparte_4
, in concorso tra loro, per il fatto oggetto di causa;
Parte_1
2) condanna il e del , in Controparte_4 Parte_1
solido tra loro, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, in favore di
[...]
e in proprio, della somma di € 213.000,00 Parte_2 Parte_4
3, oltre interessi, da calcolarsi nella misura del 2% annuo dall'8 novembre 1997 alla data della presente decisione (22.03.2005) ed oltre interessi legali… sull'intera somma dalla data della… decisione all'effettivo soddisfo;
3) condanna il e del , in Controparte_4 Parte_1
solido loro, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di Parte_2
e , nella qualità di esercenti la potestà sul minore
[...] Parte_4 [...]
, della somma di € 100.000,00, oltre interessi nella misura del 2% Parte_3
annuo dall'8 novembre 1997 al giorno della decisione (22.03.2005) ed oltre interessi legali… sull'intera somma dalla data della decisione all'effettivo soddisfo;
4)rigetta la domanda di regresso proposta dal , nei Parte_1
confronti del Controparte_4
5) in accoglimento della domanda di garanzia, proposta dal Parte_1
condanna l' a rivalere il predetto di tutte le Controparte_7 Parte_1
somme, comprese quelle relative alle spese processuali, da queste pagate all' attore in conseguenza delle statuizioni della presente sentenza, nei limiti del massimale di polizza;
6) Condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice…; 7) dichiara.. compensate quelle tra le parti convenute e quelle tra convenuto e chiamata in causa.”. Pt_1
II.1.Avverso detta sentenza, aveva proposto appello il
[...]
, contestandone integralmente le statuizioni, mentre il Parte_5 Parte_1
e l' avevano proposto appello incidentale, il primo in
[...] Controparte_7
relazione all'attribuzione di responsabilità, la seconda in merito all'entità del risarcimento riconosciuto.
4 Nel frattempo, nonostante la pendenza dell'appello, l' su Controparte_7
richiesta del aveva provveduto all'esecuzione della sentenza di primo Pt_1
grado, versando in data 8 maggio 2006 al la somma di € Parte_1
258.228,45, corrispondente al proprio massimale di polizza. In tale occasione,
veniva rilasciata dal Comune quietanza di pagamento, recante una clausola sottoscritta dal sindaco pro tempore con la quale la compagnia faceva “espressa riserva di ripetizione totale e/o parziale in caso di esito favorevole dell'appello”.
II.2.Successivamente, con sentenza n. 696/2010, la Corte d'Appello di
Napoli, accogliendo parzialmente l'appello incidentale proposto dalla CP_7
aveva rideterminato l'importo del risarcimento riconosciuto ai genitori in
[...]
proprio, quantificandolo in € 213.000,00 complessivi (e non ciascuno), confermando invece quanto statuito relativamente agli altri importi.
Pertanto, l'obbligazione complessiva di risarcimento, solidalmente gravante sul e sul veniva quantificata in € 365.172,00, così CP_4 Pt_1
suddivisi:
1) € 213.000,00 in favore di e , Parte_2 CP_3
congiuntamente, in proprio;
2) € 100.000,00 in favore degli stessi, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore;
Parte_3
3) € 52.172,00 a titolo di interessi;
con la conseguenza che la metà dell'importo totale, pari a € 182.586,00,
gravava sul . Parte_1
5 Che a fronte di tale obbligazione, l' con raccomandata A/R Controparte_7
inviata nel settembre 2012, aveva richiesto la restituzione dell'eccedenza corrisposta al Comune, pari a € 75.642,00, somma che, a suo dire, anche in forza della clausola sottoscritta in sede di quietanza, il Comune era tenuto a restituire, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dall'8 maggio 2006.
Tuttavia, nonostante la formale richiesta, il non Parte_1
aveva provveduto al pagamento dell'importo, rendendo necessario l'intervento in sede giudiziale da parte della compagnia assicurativa.
III.1. Ciò posto, l'assicurazione intraprendeva il presente giudizio.
In particolare, con atto di citazione per l'udienza del 26 settembre 2013, notificato il 25 marzo 2013, l' conveniva innanzi al Tribunale Parte_6
di Nola il , in persona del sindaco pro tempore, rassegnando Parte_1
le seguenti conclusioni: “.1-Dare atto che l'obbligazione del , Parte_1
per le causali esposte in narrativa ammontava, alla data del 08.05.2006, ad €
182.586,00 e che, in pari data, lo stesso aveva ricevuto dall'Assitalia La
Assicurazioni d'Italia l'importo di € 258.228,45, in conseguenza dell'accoglimento della domanda di garanzia dallo stesso spiegata;
2.- Per l'effetto, condannare il , in persone del Sindaco Parte_1
pro tempore, al pagamento in favore dell' della somma di Parte_6
€ 75.642,00, a titolo di restituzione di quanto incassato in eccedenza, oltre
interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento all'effettivo soddisfo;
6 3.- Condannare, in ogni caso, il , in persona del Sindaco Parte_1
pro tempore, al pagamento in favore dell' di quella Parte_6
maggiore o diversa somma, sempre a titolo di restituzione di quanto incassato in eccedenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento
all'effettivo soddisfo;
4.- Condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1
al pagamento delle spese e competenze del giudizio”
III.2 Si costituiva in giudizio, con comparsa del 27 giugno 2013, il il quale eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di Parte_1
citazione per difetto di sottoscrizione da parte del difensore designato, avv.
Mandò, nonché l'insanabilità della stessa attraverso la sottoscrizione dell'avv.
IN PE, quale mera domiciliataria;
nel merito, eccepiva la nullità ovvero l'inefficacia della clausola apposta alla quietanza di pagamento rilasciata
(dallo stesso Comune in persona del Sindaco pro tempore),in favore dell'
[...]
con la quale la compagnia faceva riserva di agire per la Controparte_2
ripetizione delle somme in caso di esito favorevole dell'appello, per vessatorietà
e difetto di accettazione espressa da parte del deduceva che la firma Pt_1
apposta dal Sindaco, prof. , non era in alcun modo riferibile Persona_3
ad una assunta accettazione, risultando nella specie effettuata una mera sottoscrizione di un “modulo predisposto dalla ; inoltre, Parte_6
affermava che la restituzione delle somme versate in eccedenza avrebbero dovuto essere richiesta dalla compagnia direttamente ai beneficiari, coniugi Pt_2
(in proprio e quali rappresentanti del figlio minore;
in via gradata,
[...] Pt_3
in ipotesi di accoglimento della domanda, formulava - previa chiamata in causa
7 di , - domanda di regresso nei confronti di Parte_2 Parte_4
questi ultimi per la restituzione degli importi corrisposti in loro favore in eccedenza in esecuzione della sentenza di primo grado poi riformata in appello.
III.3 Con comparsa del 20 febbraio 2014 si costituiva in giudizio
[...]
che, in via preliminare, faceva proprie le eccezioni formulate dal Parte_2
ed eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione attiva del Parte_1
all'esercizio dell'azione di manleva nei confronti dei terzi. Inoltre Pt_1
deduceva che: la rideterminazione dell'importo risarcitorio effettuato in sede di appello aveva efficacia nei soli confronti della compagnia assicuratrice, essendo viceversa passato in giudicato il relativo capo nei confronti delle altre parti
, il cui appello veniva, sul punto, rigettato); la decisione del Controparte_8
Tribunale sulla quantificazione del risarcimento era passata in giudicato e la riforma della sentenza in appello, riguardante il quantum, era da considerarsi valida e opponibile solo alla compagnia assicurativa che aveva proposto appello incidentale. Richiamava, inoltre, il principio, confermato dalla Suprema Corte, secondo cui in casi di risarcimento da parte di più convenuti in via solidale, la cosa giudicata si formerebbe solo tra le parti direttamente coinvolte nel rapporto processuale specifico, pertanto, asseriva, le decisioni riguardanti un determinato rapporto non possono essere opposte ad altri convenuti.
Aggiungeva che la domanda di manleva (richiesta di copertura da parte di terzi) era infondata perché la condanna aveva creato un vincolo di solidarietà tra il ed il , e senza una specifica graduazione delle responsabilità o Pt_1 CP_4
condanna parziale, il non poteva opporre conteggi parziali o divisioni di Pt_1
pagamento nei confronti del creditore: secondo la sua tesi, il in qualità Pt_1
8 di coobbligato solidale, era tenuto a risarcire l'intero danno solidalmente e, in ogni caso, al fine di ottenere la manleva, avrebbe dovuto provare e documentare quali somme avesse effettivamente pagato e a chi.
III.4 Con comparsa del 19 febbraio 2014 si costituiva Parte_3
ed eccepiva, in via preliminare, il difetto di ius postulandi del in
[...] Pt_1
ordine alla domanda proposta nei propri confronti, non essendovi autorizzazione a tanto nella delibera, il difetto di legittimazione attiva e passiva, non essendo la propria quota risarcitoria oggetto di riforma in sede di appello, ed in via gradata, nel merito, condivideva le difese del padre . Non si costituiva Pt_2
. Parte_4
III.5.All'udienza del 30 maggio 2017, fissata per la precisazione delle conclusioni, veniva dichiarata la morte dell'avv. procuratore Controparte_9
e difensore del , per cui il Giudice dichiarava l'interruzione Parte_1
del processo.
IV.1. Con ricorso depositato il 21 luglio 2017, e pedissequo decreto, notificati nei confronti del e delle altre parti chiamate in Parte_1
causa, la (già legittimata e interessata Controparte_1 Parte_6
alla prosecuzione del giudizio, riassumeva il processo interrotto ex art. 303
c.p.c.,
IV.2. Si costituivano in giudizio, con nuova comparsa, il Parte_1
, e . Non si costituiva, invece,
[...] Parte_3 Parte_2
e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia. Parte_4
9 A seguito del deposito di note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
IV.3. Il Tribunale di Nola con sentenza n. 968/2021 depositata in data 17 maggio 2021, così decideva:
"- dichiara la contumacia di;
Parte_4
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il , Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore di Controparte_1
(già , in persona del legale rappresentante pro
[...] Parte_6
tempore, della somma di euro 75.642,45, oltre interessi al tasso legale dall'11
maggio 2006 e sino al soddisfo;
- condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al Parte_1
pagamento, in favore di (già , in Controparte_1 Parte_6
persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 55 del 2014 in euro 700,00 per spese ed euro 11.810,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- rigetta la domanda proposta dal nei confronti di Parte_1 [...]
, e;
Parte_2 Parte_3 Parte_4
- condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al Parte_1
pagamento, in favore di e e con attribuzione al Pt_2 Parte_3
difensore antistatario Avv. Alessandro Romito, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 55 del 2014 in euro 15.353,00 per
compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), I.VA. e C.P.A. come per legge”. (pag. 13 della sentenza).
10 V.1. Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 2 dicembre
2021, notificata il 24 giugno 2021 nei confronti della Controparte_10
, e il
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_1
proponeva appello chiedendo all'adita Corte di accogliere le seguenti
[...]
conclusioni:
“accogliere l'appello e, per l'effetto, previa sospensione dell'esecutività e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata, annullata l'impugnata sentenza, in sua riforma:
1. dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile ed, in ogni caso, rigettare, per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, ogni domanda
formulata dalla " con l'atto introduttivo del primo grado del Controparte_1
presente giudizio, con ogni pronuncia conseguenziale;
2. condannare la
" , in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle Controparte_1
spese e compensi del doppio grado del presente giudizio in favore dell'appellante
;
3. condannare la " , in persona del suo Parte_1 Controparte_1
legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e compensi del doppio grado del presente giudizio in favore dei sig.ri e;
Parte_2 Parte_3
4. Gradatamente, condannare la " , in persona del suo Controparte_1
legale rapp.te p.t., a rivalere il di ogni somma che dovesse Parte_1
risultare comunque posta a carico di esso per spese e compensi legali Pt_1
in favore dei sig.ri e;
5. Gradatamente Parte_2 Parte_3
e salvo gravame, nella contestata ipotesi di qualsivoglia condanna del convenuto
, in relazione alla domanda formulata dalla " Parte_1 Controparte_1
nel presente giudizio, condannare i signori ,
[...] Parte_2 Pt_4
e , a rivalere il di ogni somma
[...] Parte_3 Parte_1
11 che dovesse risultare comunque posta a carico di esso , con Parte_1
ogni relativo accessorio comunque spettante, anche per interessi, svalutazione monetaria, ritardo nel pagamento, perdita della redditività del denaro e risarcimento del maggior danno, il tutto oltre interessi anche su tutte le predette
somme dal sorgere di ogni credito al saldo, nonché interessi sulle somme dovute
a titolo di interessi e spese;
6. sempre gradatamente condannare i signori
, e , in solido ovvero Parte_2 Parte_4 Parte_3
ciascuno per quanto di suo onere e/o responsabilità, al pagamento delle spese
e compensi del doppio grado del giudizio.” (pag. 20 e 21 dell'atto di appello).
V.2 Con comparsa di risposta all'appello del 16 ottobre 2021 si costituiva in giudizio la la quale deduceva l' infondatezza dell'appello Controparte_1
e ne chiedeva pertanto il rigetto con condanna alle spese e competenze di giudizio nei confronti dell'appellante.
V.3. Si costituivano altresì con comparsa di risposta del 5 novembre 2021 gli appellati , e , i quali Parte_2 Parte_4 Parte_3
eccepivano la inammissibilità dell' interposto appello, ex art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. e la sua infondatezza. Chiedevano a questa Corte di emettere i seguenti provvedimenti di Giustizia: “1. rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata decisione stante la palese assenza delle condizioni e requisiti richiesta dalla norma;
2. accertare e dichiarare, in accoglimento dell'eccezione sub I), la inammissibilità del gravame, l'avvenuta acquiescenza
alle parti della sentenza non impugnate ed il passaggio in giudicato delle medesime;
3. accertare e dichiarare ex officio, la inammissibilità e tardività delle eventuali domande ed eccezioni nuove formulate in questa sede dall'appellante,
12 per violazione dell'art. 345 c.p.c. nonché la inutilizzabilità della documentazione prodotta tardivamente in primo grado e riprodotta in sede di gravame;
4. nel merito, rigettare il proposto appello avverso la sentenza n. 968/2021 resa dal
Tribunale di Nola, per i motivi innanzi dedotti, in quanto inammissibile,
improponibile, improcedibile, infondato in fatto e privo di ogni pregio giuridico e per l'effetto confermarla;
5. in via subordinata, in accoglimento delle eccezioni sub II): a. accertare e dichiarare, il difetto di legittimazione attiva del
[...]
alla domanda restitutoria, atteso che la rideterminazione dell'importo Parte_1
risarcitorio effettuato in sede di appello produce effetti nei soli confronti della compagnia assicuratrice, essendo viceversa passato in giudicato il relativo capo
nei confronti del e del;
b. in subordine dichiarare Parte_1 CP_4
la erroneità dei conteggi e della somma oggetto di domanda come evidenziato innanzi;
c. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire, il difetto di legitimatio ad causa e di ius postulandi, nonché la inesistenza e/o nullità assoluta della procura alle liti e dell'atto di chiamata in causa del comparente
[...]
e, per l'effetto, dichiararne la inammissibilità, inesistenza e/o nullità Parte_3
nonché emettere ogni provvedimento di legge;
6. condannare il Parte_1
al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in favore
[...]
dell'appellato nell'equo e giusto importo che il Collegio Parte_3
dovesse ritenere ex officio liquidare;
7. condannare il , Parte_1
chiamante, o chi ritenuto di ragione, alla corresponsione delle spese e
competenze del presente giudizio oltre oneri fiscali e previdenziali come ex lege con attribuzione al procuratore costituito antistatario;
8. emettere ogni
13 eventuale provvedimento ritenuto di Giustizia.” (pagg. 19 e 20 comparsa di risposta in appello)
V.4. All'udienza del 12 giugno 2025, celebrata secondo le modalità indicate dal citato art.127 ter c.p.c., le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini
(60+20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 2 ottobre 2025.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342
c.p.c. dell'appello, sollevata dalla difesa de gli appellati, , Parte_3
e . Parte_2 Parte_4
Con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., l'atto di appello contiene espressamente l'indicazione delle parti del provvedimento specificamente gravate, delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto che
è stata compiuta dal giudice di primo grado, nonché delle circostanze da cui deriverebbero le lamentate violazioni di legge, oltre che la precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Come è noto, nella sentenza n. 27199 depositata il 16 novembre 2017, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che la riforma del 2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano
14 legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado.
Il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, con la chiara individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili formalismi”, come specifica la Suprema Corte (cfr. Cass. n.24262/2020).
Deve, pertanto, ritenersi che l'atto di appello superi il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c..
I.2.Parimenti deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis e ter c.p.c. pure sollevata dagli appellati. Tale questione deve ritenersi superata poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la Suprema Corte ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione,
ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omissa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (cfr. Cass. civ.,
Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
15 2.Il Tribunale di Nola, con l'impugnata sentenza, ha accolto la domanda proposta dalla (già nei confronti del Controparte_1 Parte_6
intesa ad ottenerne la restituzione della somma di € Parte_1
75.642,45, oltre interessi, a titolo di importo versato in eccedenza ai sensi dell'art. 1917 comma 1 c.c., in esecuzione della sentenza di primo grado, successivamente riformata in sede di gravame. Più precisamente, è chiarito nella sentenza, detto importo rappresentava la differenza tra quanto parte attrice aveva pagato al (€ 258.228,45, pari al massimale di polizza, in Pt_1
seguito a una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva) e l'importo rideterminato come dovuto dal stesso ai danneggiati dopo la riforma Pt_1
della sentenza da parte della Corte d'Appello, che aveva ridotto l'importo complessivo dovuto ai genitori da "ciascuno" a "congiuntamente", portandolo ad un totale per i genitori a € 213.000,00 e confermando € 100.000,00 per il fratello.
A fondamento della decisione, il Giudice di primo grado ha ritenuto che la compagnia assicuratrice fosse tenuta a indennizzare il Parte_1
esclusivamente per la propria quota di responsabilità ex art. 1298, comma 2,
c.c., pari a € 182.586,00, comprensiva degli interessi (importo corrispondente alla metà dell'obbligazione solidale complessiva, ammontante a € 313.000,00 più interessi); di conseguenza, la differenza tra l'importo effettivamente versato dalla compagnia assicuratrice pari a € 258.228,45, e l'importo dovuto pari a €
182.586,00 comprensivo di interessi, costituiva un'eccedenza di € 75.642,45,
oltre interessi, soggetta a ripetizione. E ciò indipendentemente dalla presenza di altri coobbligati o dalla natura solidale dell'obbligazione risarcitoria, in virtù del
16 fatto che la aveva dimostrato di aver versato l'importo Controparte_1
originario e che l'obbligazione risarcitoria era stata ridotta in appello, rendendo l'attribuzione dell'eccedenza priva di causa giustificativa.
Inoltre, il Tribunale nolano ha respinto l'eccezione del di Pt_1
vessatorietà della clausola di riserva di ripetizione delle somme, apposta alla quietanza di pagamento, sia perchè detta clausola risultava specificamente sottoscritta per accettazione dal Sindaco, sia perché il diritto alla restituzione delle somme versate in eccesso deriverebbe già dai principi generali sulla
“sopravvenuta carenza di causa giustificativa”. Infine, ha rigettato la richiesta del di essere rimborsato dai danneggiati (famiglia Parte_1 Parte_2
e ) argomentando che l'obbligazione risarcitoria aveva natura solidale e Pt_4
che, quindi, ogni debitore era tenuto a pagare l'intero importo ai danneggiati.
Dal chè, secondo il Giudicante, non vi era stato alcun pagamento “indebito” nei confronti dei terzi danneggiati, anche dopo la riduzione della sentenza in appello, poiché tale riduzione riguardava la ripartizione interna tra i debitori, non il diritto dei creditori.
3. Il ha proposto appello avverso la sentenza di primo Parte_1
grado che lo ha condannato alla restituzione della somma di € 75.642,45 a favore della Società muovendo plurime censure. Controparte_1
Anzitutto, con un primo articolato motivo, l'impugnante, deducendo la violazione degli artt. 1298, comma 2, 1916, 1917 e 2055 c.c., nonché la insufficienza e illogicità della motivazione, lamenta che il Tribunale abbia violato la previsione dell'art. 1917 c.c., per non avere condannato la Controparte_11
[...]
[...] (già a tenere indenne esso dall'intero
[...] Parte_6 Pt_1
ammontare dell'obbligazione risarcitoria, da rifondere in favore dei danneggiati,
e che, quindi, ingiustamente lo abbia condannato a ripetere le somme asseritamente versate in eccedenza dalla compagnia assicurativa rispetto alla quota pro parte, nonostante nel precedente giudizio fosse stata disposta la condanna in solido dei corresponsabili, tra i quali l'assicurato ente comunale.
Di contro assume che, dal combinato disposto degli artt. 1917 e 2055 c.c. deriverebbe che, nel caso di più soggetti obbligati in solido al risarcimento ex art. 2055 (per l'unicità del fatto dannoso) e, quindi, ciascuno per l'intero,
l'assicuratore di uno dei coobbligati è tenuto a manlevare il proprio assicurato per l'intero dell'obbligazione risarcitoria, la quale, costituendo la misura dell'esposizione dell'assicurato nei confronti del danneggiato, rappresenta la diminuzione patrimoniale che il contratto di assicurazione è finalizzato ad indennizzare. In sostanza, dalla causa del contratto di assicurazione della responsabilità civile (consistente nel tenere indenne il patrimonio dell'assicurato dalle conseguenze derivanti dall'esperimento in suo danno dell'azione risarcitoria) discenderebbe che l'obbligazione indennitaria sia conformata sull'obbligazione solidale dell'assicurato ex art. 2055 c.c. : sicchè, aggiunge, il
Tribunale avrebbe errato nella parte in cui ha limitato l'obbligo indennitario alla sola quota di responsabilità interna del escludendo la manleva Pt_1
sull'intero importo versato ai danneggiati.
Secondo la sua tesi, infatti, tale interpretazione restrittiva contrasterebbe con l'art. 1917 c.c., svuotando di contenuto la funzione del contratto assicurativo
18 e determinando un ingiustificato arricchimento dell'assicuratore. Analogamente, la decisione apparirebbe erronea sotto il profilo probatorio (artt. 1298, comma
2, e 2697 c.c.), poiché il Tribunale aveva attribuito il diritto di restituzione alla
Compagnia senza che fosse stata fornita dalla parte appellata un'adeguata dimostrazione della legittimità e dell'ammontare della somma versata.
Infine, evidenzia la contraddittorietà della sentenza, chè, da un lato, ha riconosciuto la natura solidale dell'obbligazione risarcitoria e l'irrilevanza della ripetizione nei confronti dei danneggiati (chiamati in causa), dall'altro, ha condannato l'assicurato alla restituzione della somma verso l'assicuratore, in violazione dei principi di solidarietà e della funzione propria del contratto di assicurazione.
Le deduzioni esposte sono fondate per quanto appresso si dirà.
3.1 La questione all'attenzione della Corte concerne, con riferimento al contratto di assicurazione della responsabilità civile, l'estensione dell'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato quando questi sia obbligato in solido con un altro soggetto non assicurato e, quindi, sia tenuto,
sulla base della solidarietà passiva, a pagare l'intero importo a richiesta del danneggiato, salvo il successivo diritto di regresso nei confronti del coobbligato.
In primis, va chiarito che, qualora l'assicurato venga condannato in solido con il corresponsabile non assicurato in riferimento al risarcimento del danno,
l'assicurazione si estende a tutti gli obblighi dell'assicurato, comprese le spese processuali.
19 Sulla questione, la Suprema Corte si è recentemente pronunciata, affermando il seguente principio di diritto:
“In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altri soggetti, l'obbligo indennitario
dell'assicuratore si estende all'intero importo dovuto al terzo danneggiato, solo in tal modo risultando attuata - attraverso la conformazione della garanzia - la funzione, propria del suddetto contratto assicurativo, di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione risarcitoria” (Corte di Cassazione, Sez. 3,
Sentenza n. 17656 del 20/06/2023).
In altre parole:“In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma si estende potenzialmente a tutto quanto l'assicurato deve pagare al terzo danneggiato nei limiti del massimale, atteso che una diversa interpretazione contrasterebbe con il tenore letterale
dell'art. 1917 cod. civ. e priverebbe di concreta tutela l'assicurato rispetto alla quota di responsabilità posta a carico del condebitore solidale, nel caso in cui quest'ultimo sia insolvibile o di difficile solvibilità” (Cass. 31 maggio 2012, n.
8686).
Pertanto, “nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro
soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità
20 dell'assicurato, operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerne l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato, ivi compresa quella relativa alle spese processuali cui l'assicurato, in solido con il coobbligato, venga condannato in
favore del danneggiato vittorioso, solo in tal modo risultando attuata - attraverso la conformazione della garanzia sull'obbligazione dell'assicurato - la funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento, ferma restando la surroga dell'assicuratore, ex art. 1203, n. 3 cod. civ., nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del corresponsabile, coobbligato solidale” (Corte di
Cass., sez. III Civile, sentenza n.20322 del 2012, conforme Cass. n. 17656/
2023).
3.2.Ebbene, alla luce dei principi innanzi esposti- condivisi anche da questo Collegio- la decisione impugnata va emendata.
In primo luogo, è evidente la violazione in cui è incorso il Giudice di prime cure nell'applicare la previsione dell'art. 1917 cod. civ ( secondo cui, nell'assicurazione della responsabilità civile, “l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi (...) deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto” ) avendo egli limitato la garanzia assicurativa alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, privandolo di concreta tutela rispetto alla quota di responsabilità posta a carico del condebitore solidale, nel caso in cui quest'ultimo fosse insolvente o di difficile solvibilità.
21 In tale contesto, va altresì rammentato che l'istituto della surrogazione dell'assicuratore, di cui all'art. 1916 c.c., consente alla società assicuratrice di rivalersi sul corresponsabile non assicurato, esercitando il diritto di regresso dell'assicurato ex art. 1299 o art. 2055 c.c. (cfr. Cass. 14 giugno 1999, n. 5883).
Tuttavia è opportuno distinguere tra due profili: il profilo centrale, strettamente connesso alla presente controversia, relativo all'ampiezza dell'obbligo indennitario in presenza di domanda di garanzia, ed un profilo secondario, relativo all'eventuale esercizio della surroga da parte dell'assicuratore nell'azione di regresso dell'assicurato.
Il secondo profilo è logicamente distinto e subordinato a determinazioni ulteriori dei soggetti coinvolti, compreso il danneggiato: ai fini del decidere, basta soffermarsi sul primo.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice nel suo provvedimento, il
Collegio ritiene che l'estensione dell'obbligo indennitario dell'assicuratore all'intero importo dell'obbligazione solidale dell'assicurato derivi direttamente dalla funzione del contratto di assicurazione, così come espressamente prevista dall'art. 1917 cod. civ.
Mette conto evidenziare, infatti, che il contratto di assicurazione della responsabilità civile, nell'ambito delle assicurazioni contro il danno al patrimonio, ha la funzione di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento, facendo sì che l'assicuratore risponda delle somme che l'assicurato deve corrispondere al terzo per i danni arrecati. La prestazione di garanzia dell'assicuratore deve pertanto essere conformata all'obbligazione stessa
22 dell'assicurato, che, in caso di responsabilità condivisa, è solidale (art. 2055, primo comma cod. civ.).
Nel caso di specie, pertanto, la copertura assicurativa della Controparte_1
non può che intendersi riferita all'intera obbligazione risarcitoria
[...]
gravante sul , in solido con il – per una somma pari Parte_1 CP_4
ad € 313.000 seppure nei limiti del massimale contrattualmente prescritto tra le parti e già erogato € 258.228,45- perché, diversamente opinando, verrebbe meno la causa stessa del contratto, lasciando l'assicurato privo di tutela per la quota di responsabilità del condebitore solidale, sia per l'anticipo sia nel caso di insolvenza o difficoltà di solvibilità del condebitore.
Non si tratta, quindi, di ampliare la copertura a vantaggio dell'assicurato e a svantaggio dell'assicuratore, bensì di consentire la realizzazione della funzione essenziale del contratto di assicurazione della responsabilità civile;
né è necessario, come sostenuto dall'appellata, che l'inclusione dell'intera obbligazione solidale sia espressamente prevista in contratto in quanto la garanzia discende direttamente dalla natura del rapporto assicurativo.
Quanto, poi, al momento dell'adempimento dell'obbligazione solidale, il danneggiato (ex art. 1292 cod. civ.), qualora richieda all'assicurato l'adempimento dell'intera obbligazione solidale, può ricevere direttamente il pagamento dall'assicuratore (previa comunicazione all'assicurato) o, se richiesto dall'assicurato, deve riceverlo dall'assicuratore (art. 1917, secondo comma, cod.
civ.). In entrambi i casi, l'assicuratore è surrogato di diritto, ex art. 1203, n. 3
23 cod. civ., nell'azione di regresso dell'assicurato verso il condebitore solidale (artt.
1299, 2055 cod. civ.).
Insomma, venendo al caso concreto, difformemente da quanto statuito dal
Tribunale, il pagamento effettuato dall'assicuratore entro i limiti del massimale non ha costituito (recte costituisce) un'indebita eccedenza da ripetere ex art. 2033 c.c., ma un adempimento dovuto in base all'estensione della garanzia all'intera obbligazione solidale. Va soggiunto che tale pagamento dà, comunque, luogo alla surroga legale ex art. 1203, n. 3 cod. civ. o, in alternativa, alla surroga prevista dall'art. 1916 c.c., che consente all'assicuratore di subentrare nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile (cfr. Cass. 19 agosto 2003, n.12101).
Da quanto detto, si comprende che l'estensione “nei limiti del massimale”, dell'obbligo indennitario dell'assicuratore a tutto quanto l'assicurato, coobbligato in solido, deve pagare al terzo danneggiato - come stabilito nel dispositivo della sentenza n. 696/2010 della Corte d'Appello di Napoli, che confermava la sentenza n. 3386/2005 del Tribunale di Napoli, in cui “in accoglimento della
domanda di garanzia, proposta dal , condanna l' Parte_1 CP_7
a rivalere il predetto di tutte le somme, comprese
[...] Parte_1
quelle relative alle spese processuali, da queste pagate all'attore in conseguenza delle statuizioni della presente sentenza, nei limiti del massimale di polizza” - si inserisce coerentemente nel sistema codicistico e si estende all'intera obbligazione risarcitoria gravante sul e non la quota pro Parte_1
parte, senza che ciò possa generare arricchimento ingiustificato a vantaggio dell'assicurato.
24 Or dunque, il primo motivo di appello va accolto e la decisione riformata nel senso che va rigettata la domanda di restituzione dell' “eccedenza” proposta da nei confronti del . Controparte_1 Parte_1
4. Resta assorbito l'ulteriore motivo di appello con cui il Parte_1
ha censurato la sentenza impugnata, sostenendo l'erroneità del rigetto
[...]
dell'eccezione di vessatorietà della clausola apposta alla quietanza di pagamento, sottoscritta dal rappresentante legale del con la quale la Pt_1
compagnia assicurativa si riservava il diritto di ripetere le somme in caso di rideterminazione dell'importo in appello, testualmente formulata come:
“espressa riserva di ripetizione totale e/o parziale in caso di esito favorevole dell'appello”.
In ogni caso, ad avviso delle Corte, detto motivo risulta infondato.
Va, infatti, ribadito che il pagamento effettuato dalla Controparte_1
a beneficio dei terzi danneggiati rientrava ( recte rientra) integralmente nei limiti dell'obbligazione assicurativa, entro il massimale di polizza: non ha dato luogo ad alcuna “eccedenza” giacchè ( si ripete) ha costituito “adempimento”, ai sensi dell'art. 1917 cod. civ, del contratto di assicurazione sottoscritto dal ciò in linea con la funzione primaria della polizza (cioè liberare il Pt_1
patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione solidale nei confronti del terzo danneggiato). Di conseguenza, la clausola che prevedeva (recte prevede) la ripetizione delle somme in caso di “riserva di ripetizione totale e/o parziale in caso di esito favorevole dell'appello” non avrebbe comunque trovato applicazione.
25 Diversamente ( posta la finalità di detta clausola, evitare cioè il pagamento di somme superiori a quanto dovuto, ove l'adempimento dell'assicuratore avesse ecceduto il massimale di polizza o la reale obbligazione solidale dell'assicurato) si sarebbe potuto parlare di eccedenza solo nell'ipotesi in cui la sentenza di appello avesse ridotto l'importo dovuto dai danneggianti al di sotto del limite del massimale assicurativo, generando un pagamento da parte dell'assicuratore superiore alla reale obbligazione: ebbene, nel caso concreto ciò non si è verificato.
5. All'accoglimento del primo motivo di gravame, consegue dunque la riforma della sentenza appellata e la necessità di rinnovare la regolazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio a cura del giudice del gravame, il che determina l'assorbimento dell'ulteriore capo di impugnazione in punto di errata applicazione dell'art. 91 c.p.c. da parte del Tribunale.
6.Come detto, a seguito della riforma della sentenza appellata, la Corte è tenuta a procedere ad una nuova liquidazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, secondo la regola della soccombenza, in base all'art. 91, comma 1,
c.p.c.: dette spese (sia quelle sostenute dal , sia quelle Parte_1
sostenute dai , per quest'ultima limitatamente alla spese di Parte_7
appello) vanno dunque poste a carico dell'appellata assicurazione (cfr. anche
Cass. n. 23123/2019) e liquidate in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico,
26 va applicato lo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 tenuto conto del petitum e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]:
«In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del
2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo
i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , in persona del Parte_1
Sindaco pro tempore– con citazione per l'udienza del 2 dicembre 2021, notificata il 24 giugno 2021 nei confronti della di Controparte_1 Parte_2
e – avverso la sentenza pronunziata
[...] Parte_3 Parte_4
dal Tribunale di Nola - Prima Sezione Civile, n. 968/2021, il 17 maggio 2021, così provvede:
(A) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda proposta dalla nei confronti del Controparte_1
, intesa ad ottenere la restituzione della somma di € Parte_1
75.642,00, oltre interessi, a titolo di importo versato in eccedenza ai sensi
27 dell'art. 1917 comma 1 c.c., in esecuzione della sentenza di primo grado, successivamente riformata in sede di gravame;
(C) condanna la a pagare: Controparte_1
- in favore del le spese di entrambi i gradi di giudizio che Parte_1
liquida, per il primo grado, in € 14.103,00 per i compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi,
I.VA. e C.P.A. come per legge, e per il secondo grado, in € 1.165,50 per esborsi, in € 9.991,00 per i compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.VA. e C.P.A. come per legge;
- in favore di , e -con Parte_2 Parte_3 Parte_4
attribuzione al difensore antistatario avv. Alessandro Romito- le spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il primo grado ( senza considerate la rimasta contumace) in € 14.103,00 per i compensi professionali, Pt_4
oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi,
I.VA. e C.P.A. come per legge, e per il secondo grado in € 9.991,00 per i compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15% sui compensi, I.VA. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2929/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza emessa dal
Tribunale di Nola - Prima Sezione Civile, n. 968/2021, il 17 maggio 2021, vertente
TRA
(1) il (codice fiscale ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Francesco Procaccini
(codice fiscale , in virtù della procura in atti C.F._1
1 -appellante-
E
(2) la (già ) (codice Controparte_1 Controparte_2
fiscale ),in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall' avv. IN PE (codice fiscale
), in virtù della procura in atti C.F._2
-appellata-
(3) (codice fiscale ), (4) Parte_2 C.F._3
(codice fiscale ), (5) Parte_3 C.F._4 Pt_4
(codice fiscale , rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._5
Alessandro Romito (codice fiscale , in virtù della procura C.F._6
in atti
-appellati-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1. Si premette che, in un precedente giudizio promosso - con atto di citazione notificato il 17 marzo 2000- i coniugi e Parte_2 [...]
, in proprio ed in qualità di genitori del minore , CP_3 Parte_3
avevano convenuto dinnanzi al Tribunale di Nola il Controparte_4
e il , in persona dei rispettivi legali rappresentanti,
[...] Parte_1
chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito della morte del figlio Per_1
, avvenuta l'8 gennaio 1997 per un efferato delitto. Per tale crimine,
[...]
2 e erano stati condannati per omicidio, violenza Controparte_5 Persona_2
sessuale e distruzione di cadavere.
Nel giudizio de quo, gli attori avevano fondato la propria pretesa risarcitoria sulla responsabilità del personale scolastico e del Comune per culpa
in vigilando, sostenendo che il minore, dopo essere stato regolarmente accompagnato a scuola, si era allontanato dall'istituto senza che nessuno se ne accorgesse. A tal proposito, attribuivano l'evento anche al malfunzionamento del cancello automatico d'ingresso, guasto da tempo, nonché alla mancanza di un'adeguata sorveglianza.
I.2.Il costituitosi in giudizio, aveva eccepito Parte_1
l'infondatezza della domanda, dichiarandosi estraneo all'evento, ed aveva chiesto di chiamare in causa a titolo di manleva la propria compagnia assicurativa, TA , la quale a sua volta Controparte_6
aveva sollevato eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di
Napoli.
I.3.Il Tribunale di Nola aveva accolto l'eccezione di incompetenza e disposto la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Napoli, che con sentenza n. 3386/2005 così decideva:
“1) dichiara la responsabilità del e del Controparte_4
, in concorso tra loro, per il fatto oggetto di causa;
Parte_1
2) condanna il e del , in Controparte_4 Parte_1
solido tra loro, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, in favore di
[...]
e in proprio, della somma di € 213.000,00 Parte_2 Parte_4
3
3) condanna il e del , in Controparte_4 Parte_1
solido loro, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di Parte_2
e , nella qualità di esercenti la potestà sul minore
[...] Parte_4 [...]
, della somma di € 100.000,00, oltre interessi nella misura del 2% Parte_3
annuo dall'8 novembre 1997 al giorno della decisione (22.03.2005) ed oltre interessi legali… sull'intera somma dalla data della decisione all'effettivo soddisfo;
4)rigetta la domanda di regresso proposta dal , nei Parte_1
confronti del Controparte_4
5) in accoglimento della domanda di garanzia, proposta dal Parte_1
condanna l' a rivalere il predetto di tutte le Controparte_7 Parte_1
somme, comprese quelle relative alle spese processuali, da queste pagate all' attore in conseguenza delle statuizioni della presente sentenza, nei limiti del massimale di polizza;
6) Condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice…; 7) dichiara.. compensate quelle tra le parti convenute e quelle tra convenuto e chiamata in causa.”. Pt_1
II.1.Avverso detta sentenza, aveva proposto appello il
[...]
, contestandone integralmente le statuizioni, mentre il Parte_5 Parte_1
e l' avevano proposto appello incidentale, il primo in
[...] Controparte_7
relazione all'attribuzione di responsabilità, la seconda in merito all'entità del risarcimento riconosciuto.
4 Nel frattempo, nonostante la pendenza dell'appello, l' su Controparte_7
richiesta del aveva provveduto all'esecuzione della sentenza di primo Pt_1
grado, versando in data 8 maggio 2006 al la somma di € Parte_1
258.228,45, corrispondente al proprio massimale di polizza. In tale occasione,
veniva rilasciata dal Comune quietanza di pagamento, recante una clausola sottoscritta dal sindaco pro tempore con la quale la compagnia faceva “espressa riserva di ripetizione totale e/o parziale in caso di esito favorevole dell'appello”.
II.2.Successivamente, con sentenza n. 696/2010, la Corte d'Appello di
Napoli, accogliendo parzialmente l'appello incidentale proposto dalla CP_7
aveva rideterminato l'importo del risarcimento riconosciuto ai genitori in
[...]
proprio, quantificandolo in € 213.000,00 complessivi (e non ciascuno), confermando invece quanto statuito relativamente agli altri importi.
Pertanto, l'obbligazione complessiva di risarcimento, solidalmente gravante sul e sul veniva quantificata in € 365.172,00, così CP_4 Pt_1
suddivisi:
1) € 213.000,00 in favore di e , Parte_2 CP_3
congiuntamente, in proprio;
2) € 100.000,00 in favore degli stessi, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore;
Parte_3
3) € 52.172,00 a titolo di interessi;
con la conseguenza che la metà dell'importo totale, pari a € 182.586,00,
gravava sul . Parte_1
5 Che a fronte di tale obbligazione, l' con raccomandata A/R Controparte_7
inviata nel settembre 2012, aveva richiesto la restituzione dell'eccedenza corrisposta al Comune, pari a € 75.642,00, somma che, a suo dire, anche in forza della clausola sottoscritta in sede di quietanza, il Comune era tenuto a restituire, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dall'8 maggio 2006.
Tuttavia, nonostante la formale richiesta, il non Parte_1
aveva provveduto al pagamento dell'importo, rendendo necessario l'intervento in sede giudiziale da parte della compagnia assicurativa.
III.1. Ciò posto, l'assicurazione intraprendeva il presente giudizio.
In particolare, con atto di citazione per l'udienza del 26 settembre 2013, notificato il 25 marzo 2013, l' conveniva innanzi al Tribunale Parte_6
di Nola il , in persona del sindaco pro tempore, rassegnando Parte_1
le seguenti conclusioni: “.1-Dare atto che l'obbligazione del , Parte_1
per le causali esposte in narrativa ammontava, alla data del 08.05.2006, ad €
182.586,00 e che, in pari data, lo stesso aveva ricevuto dall'Assitalia La
Assicurazioni d'Italia l'importo di € 258.228,45, in conseguenza dell'accoglimento della domanda di garanzia dallo stesso spiegata;
2.- Per l'effetto, condannare il , in persone del Sindaco Parte_1
pro tempore, al pagamento in favore dell' della somma di Parte_6
€ 75.642,00, a titolo di restituzione di quanto incassato in eccedenza, oltre
interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento all'effettivo soddisfo;
6 3.- Condannare, in ogni caso, il , in persona del Sindaco Parte_1
pro tempore, al pagamento in favore dell' di quella Parte_6
maggiore o diversa somma, sempre a titolo di restituzione di quanto incassato in eccedenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento
all'effettivo soddisfo;
4.- Condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1
al pagamento delle spese e competenze del giudizio”
III.2 Si costituiva in giudizio, con comparsa del 27 giugno 2013, il il quale eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di Parte_1
citazione per difetto di sottoscrizione da parte del difensore designato, avv.
Mandò, nonché l'insanabilità della stessa attraverso la sottoscrizione dell'avv.
IN PE, quale mera domiciliataria;
nel merito, eccepiva la nullità ovvero l'inefficacia della clausola apposta alla quietanza di pagamento rilasciata
(dallo stesso Comune in persona del Sindaco pro tempore),in favore dell'
[...]
con la quale la compagnia faceva riserva di agire per la Controparte_2
ripetizione delle somme in caso di esito favorevole dell'appello, per vessatorietà
e difetto di accettazione espressa da parte del deduceva che la firma Pt_1
apposta dal Sindaco, prof. , non era in alcun modo riferibile Persona_3
ad una assunta accettazione, risultando nella specie effettuata una mera sottoscrizione di un “modulo predisposto dalla ; inoltre, Parte_6
affermava che la restituzione delle somme versate in eccedenza avrebbero dovuto essere richiesta dalla compagnia direttamente ai beneficiari, coniugi Pt_2
(in proprio e quali rappresentanti del figlio minore;
in via gradata,
[...] Pt_3
in ipotesi di accoglimento della domanda, formulava - previa chiamata in causa
7 di , - domanda di regresso nei confronti di Parte_2 Parte_4
questi ultimi per la restituzione degli importi corrisposti in loro favore in eccedenza in esecuzione della sentenza di primo grado poi riformata in appello.
III.3 Con comparsa del 20 febbraio 2014 si costituiva in giudizio
[...]
che, in via preliminare, faceva proprie le eccezioni formulate dal Parte_2
ed eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione attiva del Parte_1
all'esercizio dell'azione di manleva nei confronti dei terzi. Inoltre Pt_1
deduceva che: la rideterminazione dell'importo risarcitorio effettuato in sede di appello aveva efficacia nei soli confronti della compagnia assicuratrice, essendo viceversa passato in giudicato il relativo capo nei confronti delle altre parti
, il cui appello veniva, sul punto, rigettato); la decisione del Controparte_8
Tribunale sulla quantificazione del risarcimento era passata in giudicato e la riforma della sentenza in appello, riguardante il quantum, era da considerarsi valida e opponibile solo alla compagnia assicurativa che aveva proposto appello incidentale. Richiamava, inoltre, il principio, confermato dalla Suprema Corte, secondo cui in casi di risarcimento da parte di più convenuti in via solidale, la cosa giudicata si formerebbe solo tra le parti direttamente coinvolte nel rapporto processuale specifico, pertanto, asseriva, le decisioni riguardanti un determinato rapporto non possono essere opposte ad altri convenuti.
Aggiungeva che la domanda di manleva (richiesta di copertura da parte di terzi) era infondata perché la condanna aveva creato un vincolo di solidarietà tra il ed il , e senza una specifica graduazione delle responsabilità o Pt_1 CP_4
condanna parziale, il non poteva opporre conteggi parziali o divisioni di Pt_1
pagamento nei confronti del creditore: secondo la sua tesi, il in qualità Pt_1
8 di coobbligato solidale, era tenuto a risarcire l'intero danno solidalmente e, in ogni caso, al fine di ottenere la manleva, avrebbe dovuto provare e documentare quali somme avesse effettivamente pagato e a chi.
III.4 Con comparsa del 19 febbraio 2014 si costituiva Parte_3
ed eccepiva, in via preliminare, il difetto di ius postulandi del in
[...] Pt_1
ordine alla domanda proposta nei propri confronti, non essendovi autorizzazione a tanto nella delibera, il difetto di legittimazione attiva e passiva, non essendo la propria quota risarcitoria oggetto di riforma in sede di appello, ed in via gradata, nel merito, condivideva le difese del padre . Non si costituiva Pt_2
. Parte_4
III.5.All'udienza del 30 maggio 2017, fissata per la precisazione delle conclusioni, veniva dichiarata la morte dell'avv. procuratore Controparte_9
e difensore del , per cui il Giudice dichiarava l'interruzione Parte_1
del processo.
IV.1. Con ricorso depositato il 21 luglio 2017, e pedissequo decreto, notificati nei confronti del e delle altre parti chiamate in Parte_1
causa, la (già legittimata e interessata Controparte_1 Parte_6
alla prosecuzione del giudizio, riassumeva il processo interrotto ex art. 303
c.p.c.,
IV.2. Si costituivano in giudizio, con nuova comparsa, il Parte_1
, e . Non si costituiva, invece,
[...] Parte_3 Parte_2
e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia. Parte_4
9 A seguito del deposito di note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
IV.3. Il Tribunale di Nola con sentenza n. 968/2021 depositata in data 17 maggio 2021, così decideva:
"- dichiara la contumacia di;
Parte_4
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il , Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore di Controparte_1
(già , in persona del legale rappresentante pro
[...] Parte_6
tempore, della somma di euro 75.642,45, oltre interessi al tasso legale dall'11
maggio 2006 e sino al soddisfo;
- condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al Parte_1
pagamento, in favore di (già , in Controparte_1 Parte_6
persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 55 del 2014 in euro 700,00 per spese ed euro 11.810,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- rigetta la domanda proposta dal nei confronti di Parte_1 [...]
, e;
Parte_2 Parte_3 Parte_4
- condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al Parte_1
pagamento, in favore di e e con attribuzione al Pt_2 Parte_3
difensore antistatario Avv. Alessandro Romito, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 55 del 2014 in euro 15.353,00 per
compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), I.VA. e C.P.A. come per legge”. (pag. 13 della sentenza).
10 V.1. Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 2 dicembre
2021, notificata il 24 giugno 2021 nei confronti della Controparte_10
, e il
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_1
proponeva appello chiedendo all'adita Corte di accogliere le seguenti
[...]
conclusioni:
“accogliere l'appello e, per l'effetto, previa sospensione dell'esecutività e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata, annullata l'impugnata sentenza, in sua riforma:
1. dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile ed, in ogni caso, rigettare, per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, ogni domanda
formulata dalla " con l'atto introduttivo del primo grado del Controparte_1
presente giudizio, con ogni pronuncia conseguenziale;
2. condannare la
" , in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle Controparte_1
spese e compensi del doppio grado del presente giudizio in favore dell'appellante
;
3. condannare la " , in persona del suo Parte_1 Controparte_1
legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e compensi del doppio grado del presente giudizio in favore dei sig.ri e;
Parte_2 Parte_3
4. Gradatamente, condannare la " , in persona del suo Controparte_1
legale rapp.te p.t., a rivalere il di ogni somma che dovesse Parte_1
risultare comunque posta a carico di esso per spese e compensi legali Pt_1
in favore dei sig.ri e;
5. Gradatamente Parte_2 Parte_3
e salvo gravame, nella contestata ipotesi di qualsivoglia condanna del convenuto
, in relazione alla domanda formulata dalla " Parte_1 Controparte_1
nel presente giudizio, condannare i signori ,
[...] Parte_2 Pt_4
e , a rivalere il di ogni somma
[...] Parte_3 Parte_1
11 che dovesse risultare comunque posta a carico di esso , con Parte_1
ogni relativo accessorio comunque spettante, anche per interessi, svalutazione monetaria, ritardo nel pagamento, perdita della redditività del denaro e risarcimento del maggior danno, il tutto oltre interessi anche su tutte le predette
somme dal sorgere di ogni credito al saldo, nonché interessi sulle somme dovute
a titolo di interessi e spese;
6. sempre gradatamente condannare i signori
, e , in solido ovvero Parte_2 Parte_4 Parte_3
ciascuno per quanto di suo onere e/o responsabilità, al pagamento delle spese
e compensi del doppio grado del giudizio.” (pag. 20 e 21 dell'atto di appello).
V.2 Con comparsa di risposta all'appello del 16 ottobre 2021 si costituiva in giudizio la la quale deduceva l' infondatezza dell'appello Controparte_1
e ne chiedeva pertanto il rigetto con condanna alle spese e competenze di giudizio nei confronti dell'appellante.
V.3. Si costituivano altresì con comparsa di risposta del 5 novembre 2021 gli appellati , e , i quali Parte_2 Parte_4 Parte_3
eccepivano la inammissibilità dell' interposto appello, ex art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. e la sua infondatezza. Chiedevano a questa Corte di emettere i seguenti provvedimenti di Giustizia: “1. rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata decisione stante la palese assenza delle condizioni e requisiti richiesta dalla norma;
2. accertare e dichiarare, in accoglimento dell'eccezione sub I), la inammissibilità del gravame, l'avvenuta acquiescenza
alle parti della sentenza non impugnate ed il passaggio in giudicato delle medesime;
3. accertare e dichiarare ex officio, la inammissibilità e tardività delle eventuali domande ed eccezioni nuove formulate in questa sede dall'appellante,
12 per violazione dell'art. 345 c.p.c. nonché la inutilizzabilità della documentazione prodotta tardivamente in primo grado e riprodotta in sede di gravame;
4. nel merito, rigettare il proposto appello avverso la sentenza n. 968/2021 resa dal
Tribunale di Nola, per i motivi innanzi dedotti, in quanto inammissibile,
improponibile, improcedibile, infondato in fatto e privo di ogni pregio giuridico e per l'effetto confermarla;
5. in via subordinata, in accoglimento delle eccezioni sub II): a. accertare e dichiarare, il difetto di legittimazione attiva del
[...]
alla domanda restitutoria, atteso che la rideterminazione dell'importo Parte_1
risarcitorio effettuato in sede di appello produce effetti nei soli confronti della compagnia assicuratrice, essendo viceversa passato in giudicato il relativo capo
nei confronti del e del;
b. in subordine dichiarare Parte_1 CP_4
la erroneità dei conteggi e della somma oggetto di domanda come evidenziato innanzi;
c. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire, il difetto di legitimatio ad causa e di ius postulandi, nonché la inesistenza e/o nullità assoluta della procura alle liti e dell'atto di chiamata in causa del comparente
[...]
e, per l'effetto, dichiararne la inammissibilità, inesistenza e/o nullità Parte_3
nonché emettere ogni provvedimento di legge;
6. condannare il Parte_1
al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in favore
[...]
dell'appellato nell'equo e giusto importo che il Collegio Parte_3
dovesse ritenere ex officio liquidare;
7. condannare il , Parte_1
chiamante, o chi ritenuto di ragione, alla corresponsione delle spese e
competenze del presente giudizio oltre oneri fiscali e previdenziali come ex lege con attribuzione al procuratore costituito antistatario;
8. emettere ogni
13 eventuale provvedimento ritenuto di Giustizia.” (pagg. 19 e 20 comparsa di risposta in appello)
V.4. All'udienza del 12 giugno 2025, celebrata secondo le modalità indicate dal citato art.127 ter c.p.c., le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini
(60+20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 2 ottobre 2025.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342
c.p.c. dell'appello, sollevata dalla difesa de gli appellati, , Parte_3
e . Parte_2 Parte_4
Con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., l'atto di appello contiene espressamente l'indicazione delle parti del provvedimento specificamente gravate, delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto che
è stata compiuta dal giudice di primo grado, nonché delle circostanze da cui deriverebbero le lamentate violazioni di legge, oltre che la precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Come è noto, nella sentenza n. 27199 depositata il 16 novembre 2017, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che la riforma del 2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano
14 legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado.
Il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, con la chiara individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili formalismi”, come specifica la Suprema Corte (cfr. Cass. n.24262/2020).
Deve, pertanto, ritenersi che l'atto di appello superi il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c..
I.2.Parimenti deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis e ter c.p.c. pure sollevata dagli appellati. Tale questione deve ritenersi superata poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la Suprema Corte ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione,
ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omissa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (cfr. Cass. civ.,
Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
15 2.Il Tribunale di Nola, con l'impugnata sentenza, ha accolto la domanda proposta dalla (già nei confronti del Controparte_1 Parte_6
intesa ad ottenerne la restituzione della somma di € Parte_1
75.642,45, oltre interessi, a titolo di importo versato in eccedenza ai sensi dell'art. 1917 comma 1 c.c., in esecuzione della sentenza di primo grado, successivamente riformata in sede di gravame. Più precisamente, è chiarito nella sentenza, detto importo rappresentava la differenza tra quanto parte attrice aveva pagato al (€ 258.228,45, pari al massimale di polizza, in Pt_1
seguito a una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva) e l'importo rideterminato come dovuto dal stesso ai danneggiati dopo la riforma Pt_1
della sentenza da parte della Corte d'Appello, che aveva ridotto l'importo complessivo dovuto ai genitori da "ciascuno" a "congiuntamente", portandolo ad un totale per i genitori a € 213.000,00 e confermando € 100.000,00 per il fratello.
A fondamento della decisione, il Giudice di primo grado ha ritenuto che la compagnia assicuratrice fosse tenuta a indennizzare il Parte_1
esclusivamente per la propria quota di responsabilità ex art. 1298, comma 2,
c.c., pari a € 182.586,00, comprensiva degli interessi (importo corrispondente alla metà dell'obbligazione solidale complessiva, ammontante a € 313.000,00 più interessi); di conseguenza, la differenza tra l'importo effettivamente versato dalla compagnia assicuratrice pari a € 258.228,45, e l'importo dovuto pari a €
182.586,00 comprensivo di interessi, costituiva un'eccedenza di € 75.642,45,
oltre interessi, soggetta a ripetizione. E ciò indipendentemente dalla presenza di altri coobbligati o dalla natura solidale dell'obbligazione risarcitoria, in virtù del
16 fatto che la aveva dimostrato di aver versato l'importo Controparte_1
originario e che l'obbligazione risarcitoria era stata ridotta in appello, rendendo l'attribuzione dell'eccedenza priva di causa giustificativa.
Inoltre, il Tribunale nolano ha respinto l'eccezione del di Pt_1
vessatorietà della clausola di riserva di ripetizione delle somme, apposta alla quietanza di pagamento, sia perchè detta clausola risultava specificamente sottoscritta per accettazione dal Sindaco, sia perché il diritto alla restituzione delle somme versate in eccesso deriverebbe già dai principi generali sulla
“sopravvenuta carenza di causa giustificativa”. Infine, ha rigettato la richiesta del di essere rimborsato dai danneggiati (famiglia Parte_1 Parte_2
e ) argomentando che l'obbligazione risarcitoria aveva natura solidale e Pt_4
che, quindi, ogni debitore era tenuto a pagare l'intero importo ai danneggiati.
Dal chè, secondo il Giudicante, non vi era stato alcun pagamento “indebito” nei confronti dei terzi danneggiati, anche dopo la riduzione della sentenza in appello, poiché tale riduzione riguardava la ripartizione interna tra i debitori, non il diritto dei creditori.
3. Il ha proposto appello avverso la sentenza di primo Parte_1
grado che lo ha condannato alla restituzione della somma di € 75.642,45 a favore della Società muovendo plurime censure. Controparte_1
Anzitutto, con un primo articolato motivo, l'impugnante, deducendo la violazione degli artt. 1298, comma 2, 1916, 1917 e 2055 c.c., nonché la insufficienza e illogicità della motivazione, lamenta che il Tribunale abbia violato la previsione dell'art. 1917 c.c., per non avere condannato la Controparte_11
[...]
[...] (già a tenere indenne esso dall'intero
[...] Parte_6 Pt_1
ammontare dell'obbligazione risarcitoria, da rifondere in favore dei danneggiati,
e che, quindi, ingiustamente lo abbia condannato a ripetere le somme asseritamente versate in eccedenza dalla compagnia assicurativa rispetto alla quota pro parte, nonostante nel precedente giudizio fosse stata disposta la condanna in solido dei corresponsabili, tra i quali l'assicurato ente comunale.
Di contro assume che, dal combinato disposto degli artt. 1917 e 2055 c.c. deriverebbe che, nel caso di più soggetti obbligati in solido al risarcimento ex art. 2055 (per l'unicità del fatto dannoso) e, quindi, ciascuno per l'intero,
l'assicuratore di uno dei coobbligati è tenuto a manlevare il proprio assicurato per l'intero dell'obbligazione risarcitoria, la quale, costituendo la misura dell'esposizione dell'assicurato nei confronti del danneggiato, rappresenta la diminuzione patrimoniale che il contratto di assicurazione è finalizzato ad indennizzare. In sostanza, dalla causa del contratto di assicurazione della responsabilità civile (consistente nel tenere indenne il patrimonio dell'assicurato dalle conseguenze derivanti dall'esperimento in suo danno dell'azione risarcitoria) discenderebbe che l'obbligazione indennitaria sia conformata sull'obbligazione solidale dell'assicurato ex art. 2055 c.c. : sicchè, aggiunge, il
Tribunale avrebbe errato nella parte in cui ha limitato l'obbligo indennitario alla sola quota di responsabilità interna del escludendo la manleva Pt_1
sull'intero importo versato ai danneggiati.
Secondo la sua tesi, infatti, tale interpretazione restrittiva contrasterebbe con l'art. 1917 c.c., svuotando di contenuto la funzione del contratto assicurativo
18 e determinando un ingiustificato arricchimento dell'assicuratore. Analogamente, la decisione apparirebbe erronea sotto il profilo probatorio (artt. 1298, comma
2, e 2697 c.c.), poiché il Tribunale aveva attribuito il diritto di restituzione alla
Compagnia senza che fosse stata fornita dalla parte appellata un'adeguata dimostrazione della legittimità e dell'ammontare della somma versata.
Infine, evidenzia la contraddittorietà della sentenza, chè, da un lato, ha riconosciuto la natura solidale dell'obbligazione risarcitoria e l'irrilevanza della ripetizione nei confronti dei danneggiati (chiamati in causa), dall'altro, ha condannato l'assicurato alla restituzione della somma verso l'assicuratore, in violazione dei principi di solidarietà e della funzione propria del contratto di assicurazione.
Le deduzioni esposte sono fondate per quanto appresso si dirà.
3.1 La questione all'attenzione della Corte concerne, con riferimento al contratto di assicurazione della responsabilità civile, l'estensione dell'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato quando questi sia obbligato in solido con un altro soggetto non assicurato e, quindi, sia tenuto,
sulla base della solidarietà passiva, a pagare l'intero importo a richiesta del danneggiato, salvo il successivo diritto di regresso nei confronti del coobbligato.
In primis, va chiarito che, qualora l'assicurato venga condannato in solido con il corresponsabile non assicurato in riferimento al risarcimento del danno,
l'assicurazione si estende a tutti gli obblighi dell'assicurato, comprese le spese processuali.
19 Sulla questione, la Suprema Corte si è recentemente pronunciata, affermando il seguente principio di diritto:
“In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altri soggetti, l'obbligo indennitario
dell'assicuratore si estende all'intero importo dovuto al terzo danneggiato, solo in tal modo risultando attuata - attraverso la conformazione della garanzia - la funzione, propria del suddetto contratto assicurativo, di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione risarcitoria” (Corte di Cassazione, Sez. 3,
Sentenza n. 17656 del 20/06/2023).
In altre parole:“In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma si estende potenzialmente a tutto quanto l'assicurato deve pagare al terzo danneggiato nei limiti del massimale, atteso che una diversa interpretazione contrasterebbe con il tenore letterale
dell'art. 1917 cod. civ. e priverebbe di concreta tutela l'assicurato rispetto alla quota di responsabilità posta a carico del condebitore solidale, nel caso in cui quest'ultimo sia insolvibile o di difficile solvibilità” (Cass. 31 maggio 2012, n.
8686).
Pertanto, “nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro
soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità
20 dell'assicurato, operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerne l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato, ivi compresa quella relativa alle spese processuali cui l'assicurato, in solido con il coobbligato, venga condannato in
favore del danneggiato vittorioso, solo in tal modo risultando attuata - attraverso la conformazione della garanzia sull'obbligazione dell'assicurato - la funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento, ferma restando la surroga dell'assicuratore, ex art. 1203, n. 3 cod. civ., nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del corresponsabile, coobbligato solidale” (Corte di
Cass., sez. III Civile, sentenza n.20322 del 2012, conforme Cass. n. 17656/
2023).
3.2.Ebbene, alla luce dei principi innanzi esposti- condivisi anche da questo Collegio- la decisione impugnata va emendata.
In primo luogo, è evidente la violazione in cui è incorso il Giudice di prime cure nell'applicare la previsione dell'art. 1917 cod. civ ( secondo cui, nell'assicurazione della responsabilità civile, “l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi (...) deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto” ) avendo egli limitato la garanzia assicurativa alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, privandolo di concreta tutela rispetto alla quota di responsabilità posta a carico del condebitore solidale, nel caso in cui quest'ultimo fosse insolvente o di difficile solvibilità.
21 In tale contesto, va altresì rammentato che l'istituto della surrogazione dell'assicuratore, di cui all'art. 1916 c.c., consente alla società assicuratrice di rivalersi sul corresponsabile non assicurato, esercitando il diritto di regresso dell'assicurato ex art. 1299 o art. 2055 c.c. (cfr. Cass. 14 giugno 1999, n. 5883).
Tuttavia è opportuno distinguere tra due profili: il profilo centrale, strettamente connesso alla presente controversia, relativo all'ampiezza dell'obbligo indennitario in presenza di domanda di garanzia, ed un profilo secondario, relativo all'eventuale esercizio della surroga da parte dell'assicuratore nell'azione di regresso dell'assicurato.
Il secondo profilo è logicamente distinto e subordinato a determinazioni ulteriori dei soggetti coinvolti, compreso il danneggiato: ai fini del decidere, basta soffermarsi sul primo.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice nel suo provvedimento, il
Collegio ritiene che l'estensione dell'obbligo indennitario dell'assicuratore all'intero importo dell'obbligazione solidale dell'assicurato derivi direttamente dalla funzione del contratto di assicurazione, così come espressamente prevista dall'art. 1917 cod. civ.
Mette conto evidenziare, infatti, che il contratto di assicurazione della responsabilità civile, nell'ambito delle assicurazioni contro il danno al patrimonio, ha la funzione di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento, facendo sì che l'assicuratore risponda delle somme che l'assicurato deve corrispondere al terzo per i danni arrecati. La prestazione di garanzia dell'assicuratore deve pertanto essere conformata all'obbligazione stessa
22 dell'assicurato, che, in caso di responsabilità condivisa, è solidale (art. 2055, primo comma cod. civ.).
Nel caso di specie, pertanto, la copertura assicurativa della Controparte_1
non può che intendersi riferita all'intera obbligazione risarcitoria
[...]
gravante sul , in solido con il – per una somma pari Parte_1 CP_4
ad € 313.000 seppure nei limiti del massimale contrattualmente prescritto tra le parti e già erogato € 258.228,45- perché, diversamente opinando, verrebbe meno la causa stessa del contratto, lasciando l'assicurato privo di tutela per la quota di responsabilità del condebitore solidale, sia per l'anticipo sia nel caso di insolvenza o difficoltà di solvibilità del condebitore.
Non si tratta, quindi, di ampliare la copertura a vantaggio dell'assicurato e a svantaggio dell'assicuratore, bensì di consentire la realizzazione della funzione essenziale del contratto di assicurazione della responsabilità civile;
né è necessario, come sostenuto dall'appellata, che l'inclusione dell'intera obbligazione solidale sia espressamente prevista in contratto in quanto la garanzia discende direttamente dalla natura del rapporto assicurativo.
Quanto, poi, al momento dell'adempimento dell'obbligazione solidale, il danneggiato (ex art. 1292 cod. civ.), qualora richieda all'assicurato l'adempimento dell'intera obbligazione solidale, può ricevere direttamente il pagamento dall'assicuratore (previa comunicazione all'assicurato) o, se richiesto dall'assicurato, deve riceverlo dall'assicuratore (art. 1917, secondo comma, cod.
civ.). In entrambi i casi, l'assicuratore è surrogato di diritto, ex art. 1203, n. 3
23 cod. civ., nell'azione di regresso dell'assicurato verso il condebitore solidale (artt.
1299, 2055 cod. civ.).
Insomma, venendo al caso concreto, difformemente da quanto statuito dal
Tribunale, il pagamento effettuato dall'assicuratore entro i limiti del massimale non ha costituito (recte costituisce) un'indebita eccedenza da ripetere ex art. 2033 c.c., ma un adempimento dovuto in base all'estensione della garanzia all'intera obbligazione solidale. Va soggiunto che tale pagamento dà, comunque, luogo alla surroga legale ex art. 1203, n. 3 cod. civ. o, in alternativa, alla surroga prevista dall'art. 1916 c.c., che consente all'assicuratore di subentrare nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile (cfr. Cass. 19 agosto 2003, n.12101).
Da quanto detto, si comprende che l'estensione “nei limiti del massimale”, dell'obbligo indennitario dell'assicuratore a tutto quanto l'assicurato, coobbligato in solido, deve pagare al terzo danneggiato - come stabilito nel dispositivo della sentenza n. 696/2010 della Corte d'Appello di Napoli, che confermava la sentenza n. 3386/2005 del Tribunale di Napoli, in cui “in accoglimento della
domanda di garanzia, proposta dal , condanna l' Parte_1 CP_7
a rivalere il predetto di tutte le somme, comprese
[...] Parte_1
quelle relative alle spese processuali, da queste pagate all'attore in conseguenza delle statuizioni della presente sentenza, nei limiti del massimale di polizza” - si inserisce coerentemente nel sistema codicistico e si estende all'intera obbligazione risarcitoria gravante sul e non la quota pro Parte_1
parte, senza che ciò possa generare arricchimento ingiustificato a vantaggio dell'assicurato.
24 Or dunque, il primo motivo di appello va accolto e la decisione riformata nel senso che va rigettata la domanda di restituzione dell' “eccedenza” proposta da nei confronti del . Controparte_1 Parte_1
4. Resta assorbito l'ulteriore motivo di appello con cui il Parte_1
ha censurato la sentenza impugnata, sostenendo l'erroneità del rigetto
[...]
dell'eccezione di vessatorietà della clausola apposta alla quietanza di pagamento, sottoscritta dal rappresentante legale del con la quale la Pt_1
compagnia assicurativa si riservava il diritto di ripetere le somme in caso di rideterminazione dell'importo in appello, testualmente formulata come:
“espressa riserva di ripetizione totale e/o parziale in caso di esito favorevole dell'appello”.
In ogni caso, ad avviso delle Corte, detto motivo risulta infondato.
Va, infatti, ribadito che il pagamento effettuato dalla Controparte_1
a beneficio dei terzi danneggiati rientrava ( recte rientra) integralmente nei limiti dell'obbligazione assicurativa, entro il massimale di polizza: non ha dato luogo ad alcuna “eccedenza” giacchè ( si ripete) ha costituito “adempimento”, ai sensi dell'art. 1917 cod. civ, del contratto di assicurazione sottoscritto dal ciò in linea con la funzione primaria della polizza (cioè liberare il Pt_1
patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione solidale nei confronti del terzo danneggiato). Di conseguenza, la clausola che prevedeva (recte prevede) la ripetizione delle somme in caso di “riserva di ripetizione totale e/o parziale in caso di esito favorevole dell'appello” non avrebbe comunque trovato applicazione.
25 Diversamente ( posta la finalità di detta clausola, evitare cioè il pagamento di somme superiori a quanto dovuto, ove l'adempimento dell'assicuratore avesse ecceduto il massimale di polizza o la reale obbligazione solidale dell'assicurato) si sarebbe potuto parlare di eccedenza solo nell'ipotesi in cui la sentenza di appello avesse ridotto l'importo dovuto dai danneggianti al di sotto del limite del massimale assicurativo, generando un pagamento da parte dell'assicuratore superiore alla reale obbligazione: ebbene, nel caso concreto ciò non si è verificato.
5. All'accoglimento del primo motivo di gravame, consegue dunque la riforma della sentenza appellata e la necessità di rinnovare la regolazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio a cura del giudice del gravame, il che determina l'assorbimento dell'ulteriore capo di impugnazione in punto di errata applicazione dell'art. 91 c.p.c. da parte del Tribunale.
6.Come detto, a seguito della riforma della sentenza appellata, la Corte è tenuta a procedere ad una nuova liquidazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, secondo la regola della soccombenza, in base all'art. 91, comma 1,
c.p.c.: dette spese (sia quelle sostenute dal , sia quelle Parte_1
sostenute dai , per quest'ultima limitatamente alla spese di Parte_7
appello) vanno dunque poste a carico dell'appellata assicurazione (cfr. anche
Cass. n. 23123/2019) e liquidate in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico,
26 va applicato lo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 tenuto conto del petitum e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]:
«In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del
2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo
i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , in persona del Parte_1
Sindaco pro tempore– con citazione per l'udienza del 2 dicembre 2021, notificata il 24 giugno 2021 nei confronti della di Controparte_1 Parte_2
e – avverso la sentenza pronunziata
[...] Parte_3 Parte_4
dal Tribunale di Nola - Prima Sezione Civile, n. 968/2021, il 17 maggio 2021, così provvede:
(A) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda proposta dalla nei confronti del Controparte_1
, intesa ad ottenere la restituzione della somma di € Parte_1
75.642,00, oltre interessi, a titolo di importo versato in eccedenza ai sensi
27 dell'art. 1917 comma 1 c.c., in esecuzione della sentenza di primo grado, successivamente riformata in sede di gravame;
(C) condanna la a pagare: Controparte_1
- in favore del le spese di entrambi i gradi di giudizio che Parte_1
liquida, per il primo grado, in € 14.103,00 per i compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi,
I.VA. e C.P.A. come per legge, e per il secondo grado, in € 1.165,50 per esborsi, in € 9.991,00 per i compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.VA. e C.P.A. come per legge;
- in favore di , e -con Parte_2 Parte_3 Parte_4
attribuzione al difensore antistatario avv. Alessandro Romito- le spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il primo grado ( senza considerate la rimasta contumace) in € 14.103,00 per i compensi professionali, Pt_4
oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi,
I.VA. e C.P.A. come per legge, e per il secondo grado in € 9.991,00 per i compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15% sui compensi, I.VA. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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