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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/05/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 202/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 202/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REGGIANI Parte_1 C.F._1 AL e dell'avv. REGGIANI GIORGIO
APPELLANTE contro
C.F. CP_1 C.F._2
(C.F. ), CP_2 P.IVA_1 entrambi con il patrocinio dell'avv. VITELLI ANDREA e dell'avv. PIVA STEFANO
ELENA MACCANELLI
CP_3
[...] tutti e tre con il patrocinio dell'avv. DAMETTI GIUSEPPE e dell'avv. SOLARI EMANUELE
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_2
APPELLATI
CONCLUSIONI
Come da rispettive note ex art. 352 cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con sentenza n. 482/23 il Tribunale di Piacenza condannava , , CP_1 Parte_1 nonché la e la delle quali, rispettivamente, il era socio CP_2 Controparte_4 CP_1 amministratore unico ed il presidente del CdA, a risarcire a EL EN, e Pt_1 CP_3
pagina 1 di 4 i danni patiti in conseguenza dell'infortunio del 13.12.2009, nel quale aveva perso la vita CP_3
loro, rispettivamente, marito e padre. Persona_1
Il sinistro era avvenuto in un cantiere della nel Comune di Farini, nel quale il era CP_2 CP_3 incaricato dell'attività di cablaggio e installazione di sensori per misurazione del vento, subappaltata alla sua società, Eredi di PO NN di PO e CC snc da parte, della Controparte_4 alla quale la aveva commissionato la messa in opera di diverse torri metalliche CP_2 anemometriche;
il era deceduto a causa del colpo ricevuto da un troncone del palo di una delle CP_3 torri, che si era spezzato durante le operazioni di tiraggio delle funi per il suo innalzamento. Era infatti accaduto che il dopo aver terminato il proprio lavoro, eseguito mentre il palo era a terra, CP_3 dapprima si portava nei pressi dell'argano utilizzato per le operazioni, ma poi, volendo scaldarsi le mani, era stato condotto, insieme al suo socio CC, da un dipendente della alla Controparte_4 base della torre, dove era stata collocata una bombola ossiacetilenica per accendere un cartone con il quale potersi riscaldare.
Il primo giudice aveva ravvisato la responsabilità del e del già condannati in sede CP_1 Pt_1 penale in via definitiva, nonché delle rispettive società, per la mancata adozione di qualsiasi misura atta ad evitare che persone non interessate al sollevamento della torre si trovassero nell'area soggetta alla caduta della stessa;
la società committente e la società sub-committente avevano omesso, la prima, di predisporre un documento di valutazione dei rischi nonché di installare le attrezzature necessarie per interdire l'area interessata al transito di soggetti non coinvolti nell'attività, e, la seconda, violato l'obbligo di fornire al sub-appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente nel quale i lavoratori erano destinati ad operare, e sulle misure di prevenzione e di emergenza (che avrebbero dovuto essere) adottate dalla prima in relazione all'attività svolta;
nessun concorso di colpa era invece attribuibile al CP_3
Avverso tale sentenza proponevano separatamente appello il (NRG 202/24) e, unitamente Pt_1 alla , il (NRG 208/24). CP_2 CP_1
Nessuno compariva per la . Controparte_4
Costituitisi i danneggiati per resistere alle impugnazioni, i giudizi venivano riuniti e trasmessi al Collegio per la decisione in esito all'udienza del 21.1.2025 sostituita dal deposito di note.
2)Va, in rito, premesso che dalla visura della CCIAA in atti risulta che la si è estinta Controparte_4 per cancellazione dal Registro delle Imprese l'11.1.2018, e dunque anteriormente alla notifica della citazione di primo grado, materialmente ricevuta dal che ne era stato anche il liquidatore. Pt_1
Deve pertanto darsi atto che non si è mai costituito un rapporto processuale fra la e le Controparte_4 altre parti del giudizio.
3)Gli appelli sono entrambi infondati.
Il motivi di gravame attengono unicamente al rigetto, da parte del Tribunale, dell'eccezione di concorso colposo della vittima ex art. 1227 c1 cc, da ravvisarsi, secondo gli appellanti -come sottolineato nella sentenza del GIP- per il fatto che il si era portato sotto la torre nel momento in cui questa doveva CP_3 essere innalzata, così violando elementari e generali regole di prudenza;
egli, per la sua qualità di imprenditore e per le mansioni svolte nel cantiere, aveva senz'altro conoscenze adeguate a permettergli di valutare il rischio cui si esponeva;
il sinistro era poi avvenuto quanto il aveva terminato la CP_3 propria attività, e né il processo lavorativo, né direttive a lui rivolte richiedevano che, terminato il lavoro, si ponesse nella situazione di patente pericolo in cui si pose.
Osserva la Corte che il Tribunale non ha messo in dubbio che anche in relazione ad un infortunio sul lavoro possa operare il concorso di colpa del danneggiato, né che la condotta del fu gravemente CP_3 imprudente, avendo infatti rilevato essere “ovvio” che, durante l'esecuzione di lavori, non sia affatto pagina 2 di 4 raccomandabile entrare nel raggio di caduta di oggetti che devono essere innalzati o abbattuti, e questo a chiunque, e dunque senz'altro anche al anche a prescindere dalla natura dell'attività lavorativa CP_3 da lui svolta.
Piuttosto, il primo giudice ha escluso che quella condotta potesse rilevare ex art. 1227 c1 cc in considerazione delle particolari caratteristiche che il comportamento della vittima deve a tal fine rivestire nell'ambito del risarcimento del danno da infortunio sul lavoro, come delineate dalla consolidata elaborazione giurisprudenziale, applicata dalla S.C. anche in relazione a domande risarcitorie dei congiunti ex art. 2043 cc, e non solo del lavoratore o dei suoi eredi ex art. 2087 cc.
Invero, il Tribunale si è correttamente attenuto al principio per il quale, in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne l'incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi in condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere (v. Cass. 4980/23).
Dunque, è configurabile un concorso colposo della vittima solo nel caso di c.d. "rischio elettivo", che non può dirsi sussistere solo perché il lavoratore sia stato imprudente;
il datore di lavoro, infatti, ha il dovere di prevenire anche e proprio le imprudenze dei suoi lavoratori istruendoli adeguatamente, controllandone l'operato, e dotandoli di strumenti e mezzi idonei e sicuri (Cass. 3763/21). Ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili "ex ante" ed idonee ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso, la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente, e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa (Cass. 25597/21).
In altri termini, al di fuori dei casi di cd. rischio elettivo, quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza, oppure abbia egli stesso impartito l'ordine, nell'esecuzione puntuale del quale si è verificato l'infortunio, od ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi, l'eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell'infortunio ed è, pertanto, giuridicamente irrilevante (Cass. 8988/20, 30679/19).
Nel caso di specie, pacificamente il si trovava in cantiere quale luogo dell'espletamento della sua CP_3 prestazione lavorativa;
per di più nulla consente di affermare che egli avesse terminato il lavoro da svolgere quel giorno, e non fosse invece rimasto in loco in attesa di operazioni o controlli da svolgere successivamente all'innalzamento della torre, così come osservato anche dalla Corte di Appello Penale, dalla cui sentenza emerge per di più che era prevista, in altre zone, due delle quali non ancora identificate, l'installazione di altre tre torri anemometriche.
Di certo, il non fu allontanato dal cantiere in vista dell'innalzamento della torre. CP_3
La condotta della vittima, senz'altro imprudente, costituita nel porsi nell'area delle operazioni di innalzamento della torre che non era stata fisicamente interdetta all'accesso, essendo mancati anche specifici ordini e controlli affinché nessuno vi si avvicinasse (tanto che, addirittura, anche il CC ed un dipendente della vi si diressero), costituisce allora proprio l'evento che le Controparte_4 norme antinfortunistiche violate, oltre a quelle di ordinaria prudenza, avevano lo scopo di evitare.
Come osservato dal Tribunale, non vi è ragione di ritenere che il abbia compiuto manovre di CP_3 carattere anomalo o abnorme rispetto alle condizioni di lavoro, o che abbia considerevolmente aggravato la evidente condizione di pericolo esponendosi volontariamente a rischi ulteriori rispetto a quelli a cui è stato illecitamente sottoposto, e la sua condotta non presenta alcun connotato di abnormità e imprevedibilità; al contrario, l'obbligo del datore di lavoro di adottare le necessarie misure in tanto si pagina 3 di 4 configura in quanto era, ed è normalmente, una evenienza del tutto possibile e quindi prevedibile che, per quanto imprudentemente, un lavoratore si ponga nell'area sottostante al carico sospeso.
7) Le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo d'ufficio in difetto di nota, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti NRG 202/24 e NRG 208/24, rigetta gli appelli proposti da , nonché da ed nei confronti di Parte_1 CP_1 CP_2
EL EN, e , avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 482/23; CP_3 CP_3 dichiara la mancata costituzione di ogni rapporto processuale con la Controparte_4
Condanna gli appellanti in solido a rifondere alla EL e ai le spese del grado che liquida in CP_3 euro 10.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo del del e della di Pt_1 CP_1 CP_2 versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1 c.17 L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 29.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 202/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REGGIANI Parte_1 C.F._1 AL e dell'avv. REGGIANI GIORGIO
APPELLANTE contro
C.F. CP_1 C.F._2
(C.F. ), CP_2 P.IVA_1 entrambi con il patrocinio dell'avv. VITELLI ANDREA e dell'avv. PIVA STEFANO
ELENA MACCANELLI
CP_3
[...] tutti e tre con il patrocinio dell'avv. DAMETTI GIUSEPPE e dell'avv. SOLARI EMANUELE
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_2
APPELLATI
CONCLUSIONI
Come da rispettive note ex art. 352 cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con sentenza n. 482/23 il Tribunale di Piacenza condannava , , CP_1 Parte_1 nonché la e la delle quali, rispettivamente, il era socio CP_2 Controparte_4 CP_1 amministratore unico ed il presidente del CdA, a risarcire a EL EN, e Pt_1 CP_3
pagina 1 di 4 i danni patiti in conseguenza dell'infortunio del 13.12.2009, nel quale aveva perso la vita CP_3
loro, rispettivamente, marito e padre. Persona_1
Il sinistro era avvenuto in un cantiere della nel Comune di Farini, nel quale il era CP_2 CP_3 incaricato dell'attività di cablaggio e installazione di sensori per misurazione del vento, subappaltata alla sua società, Eredi di PO NN di PO e CC snc da parte, della Controparte_4 alla quale la aveva commissionato la messa in opera di diverse torri metalliche CP_2 anemometriche;
il era deceduto a causa del colpo ricevuto da un troncone del palo di una delle CP_3 torri, che si era spezzato durante le operazioni di tiraggio delle funi per il suo innalzamento. Era infatti accaduto che il dopo aver terminato il proprio lavoro, eseguito mentre il palo era a terra, CP_3 dapprima si portava nei pressi dell'argano utilizzato per le operazioni, ma poi, volendo scaldarsi le mani, era stato condotto, insieme al suo socio CC, da un dipendente della alla Controparte_4 base della torre, dove era stata collocata una bombola ossiacetilenica per accendere un cartone con il quale potersi riscaldare.
Il primo giudice aveva ravvisato la responsabilità del e del già condannati in sede CP_1 Pt_1 penale in via definitiva, nonché delle rispettive società, per la mancata adozione di qualsiasi misura atta ad evitare che persone non interessate al sollevamento della torre si trovassero nell'area soggetta alla caduta della stessa;
la società committente e la società sub-committente avevano omesso, la prima, di predisporre un documento di valutazione dei rischi nonché di installare le attrezzature necessarie per interdire l'area interessata al transito di soggetti non coinvolti nell'attività, e, la seconda, violato l'obbligo di fornire al sub-appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente nel quale i lavoratori erano destinati ad operare, e sulle misure di prevenzione e di emergenza (che avrebbero dovuto essere) adottate dalla prima in relazione all'attività svolta;
nessun concorso di colpa era invece attribuibile al CP_3
Avverso tale sentenza proponevano separatamente appello il (NRG 202/24) e, unitamente Pt_1 alla , il (NRG 208/24). CP_2 CP_1
Nessuno compariva per la . Controparte_4
Costituitisi i danneggiati per resistere alle impugnazioni, i giudizi venivano riuniti e trasmessi al Collegio per la decisione in esito all'udienza del 21.1.2025 sostituita dal deposito di note.
2)Va, in rito, premesso che dalla visura della CCIAA in atti risulta che la si è estinta Controparte_4 per cancellazione dal Registro delle Imprese l'11.1.2018, e dunque anteriormente alla notifica della citazione di primo grado, materialmente ricevuta dal che ne era stato anche il liquidatore. Pt_1
Deve pertanto darsi atto che non si è mai costituito un rapporto processuale fra la e le Controparte_4 altre parti del giudizio.
3)Gli appelli sono entrambi infondati.
Il motivi di gravame attengono unicamente al rigetto, da parte del Tribunale, dell'eccezione di concorso colposo della vittima ex art. 1227 c1 cc, da ravvisarsi, secondo gli appellanti -come sottolineato nella sentenza del GIP- per il fatto che il si era portato sotto la torre nel momento in cui questa doveva CP_3 essere innalzata, così violando elementari e generali regole di prudenza;
egli, per la sua qualità di imprenditore e per le mansioni svolte nel cantiere, aveva senz'altro conoscenze adeguate a permettergli di valutare il rischio cui si esponeva;
il sinistro era poi avvenuto quanto il aveva terminato la CP_3 propria attività, e né il processo lavorativo, né direttive a lui rivolte richiedevano che, terminato il lavoro, si ponesse nella situazione di patente pericolo in cui si pose.
Osserva la Corte che il Tribunale non ha messo in dubbio che anche in relazione ad un infortunio sul lavoro possa operare il concorso di colpa del danneggiato, né che la condotta del fu gravemente CP_3 imprudente, avendo infatti rilevato essere “ovvio” che, durante l'esecuzione di lavori, non sia affatto pagina 2 di 4 raccomandabile entrare nel raggio di caduta di oggetti che devono essere innalzati o abbattuti, e questo a chiunque, e dunque senz'altro anche al anche a prescindere dalla natura dell'attività lavorativa CP_3 da lui svolta.
Piuttosto, il primo giudice ha escluso che quella condotta potesse rilevare ex art. 1227 c1 cc in considerazione delle particolari caratteristiche che il comportamento della vittima deve a tal fine rivestire nell'ambito del risarcimento del danno da infortunio sul lavoro, come delineate dalla consolidata elaborazione giurisprudenziale, applicata dalla S.C. anche in relazione a domande risarcitorie dei congiunti ex art. 2043 cc, e non solo del lavoratore o dei suoi eredi ex art. 2087 cc.
Invero, il Tribunale si è correttamente attenuto al principio per il quale, in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne l'incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi in condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere (v. Cass. 4980/23).
Dunque, è configurabile un concorso colposo della vittima solo nel caso di c.d. "rischio elettivo", che non può dirsi sussistere solo perché il lavoratore sia stato imprudente;
il datore di lavoro, infatti, ha il dovere di prevenire anche e proprio le imprudenze dei suoi lavoratori istruendoli adeguatamente, controllandone l'operato, e dotandoli di strumenti e mezzi idonei e sicuri (Cass. 3763/21). Ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili "ex ante" ed idonee ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso, la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente, e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa (Cass. 25597/21).
In altri termini, al di fuori dei casi di cd. rischio elettivo, quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza, oppure abbia egli stesso impartito l'ordine, nell'esecuzione puntuale del quale si è verificato l'infortunio, od ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi, l'eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell'infortunio ed è, pertanto, giuridicamente irrilevante (Cass. 8988/20, 30679/19).
Nel caso di specie, pacificamente il si trovava in cantiere quale luogo dell'espletamento della sua CP_3 prestazione lavorativa;
per di più nulla consente di affermare che egli avesse terminato il lavoro da svolgere quel giorno, e non fosse invece rimasto in loco in attesa di operazioni o controlli da svolgere successivamente all'innalzamento della torre, così come osservato anche dalla Corte di Appello Penale, dalla cui sentenza emerge per di più che era prevista, in altre zone, due delle quali non ancora identificate, l'installazione di altre tre torri anemometriche.
Di certo, il non fu allontanato dal cantiere in vista dell'innalzamento della torre. CP_3
La condotta della vittima, senz'altro imprudente, costituita nel porsi nell'area delle operazioni di innalzamento della torre che non era stata fisicamente interdetta all'accesso, essendo mancati anche specifici ordini e controlli affinché nessuno vi si avvicinasse (tanto che, addirittura, anche il CC ed un dipendente della vi si diressero), costituisce allora proprio l'evento che le Controparte_4 norme antinfortunistiche violate, oltre a quelle di ordinaria prudenza, avevano lo scopo di evitare.
Come osservato dal Tribunale, non vi è ragione di ritenere che il abbia compiuto manovre di CP_3 carattere anomalo o abnorme rispetto alle condizioni di lavoro, o che abbia considerevolmente aggravato la evidente condizione di pericolo esponendosi volontariamente a rischi ulteriori rispetto a quelli a cui è stato illecitamente sottoposto, e la sua condotta non presenta alcun connotato di abnormità e imprevedibilità; al contrario, l'obbligo del datore di lavoro di adottare le necessarie misure in tanto si pagina 3 di 4 configura in quanto era, ed è normalmente, una evenienza del tutto possibile e quindi prevedibile che, per quanto imprudentemente, un lavoratore si ponga nell'area sottostante al carico sospeso.
7) Le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo d'ufficio in difetto di nota, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti NRG 202/24 e NRG 208/24, rigetta gli appelli proposti da , nonché da ed nei confronti di Parte_1 CP_1 CP_2
EL EN, e , avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 482/23; CP_3 CP_3 dichiara la mancata costituzione di ogni rapporto processuale con la Controparte_4
Condanna gli appellanti in solido a rifondere alla EL e ai le spese del grado che liquida in CP_3 euro 10.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo del del e della di Pt_1 CP_1 CP_2 versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1 c.17 L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 29.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
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