Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 19/05/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 759 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
D'ANGELO VITO e dall'Avv. D'ANGELO CHIARA ed elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv.CAPPIELLO MARCO , elettivamente domiciliato indirizzo telematico.
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 17/04/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 03/05/2024, ha Parte_1
evocato in giudizio l' e l proponendo CP_2 Controparte_3
opposizione avverso l'Intimazione di pagamento n. 29920239003762654000 limitatamente ai crediti oggetto degli avvisi di addebito n. 59920160000835407000 CP_2
e n. 59920160002362526000.
1
Le parti resistenti, costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appreso indicati.
L'opposizione proposta, limitata ai crediti contributivi di cui al preavviso opposto, va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetto al termine di decadenza previsto per l'opposizione nel merito ex art. 24 d,lgs 46/99, in quanto si fanno valere fatti modificativi estintivi del credito di cui al titolo esecutivo, in quanto sorti successivamente alla sua notifica, nella specie la prescrizione del credito, nonché l'insussistenza del titolo medesimo (per omessa notifica), mentre va qualificata opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc, quando si fanno valere vizi formali degli atti e vizi procedimentali.
Tanto premesso, si osserva che i titoli presupposti all'intimazione sono stati correttamente notificati nelle date: il primo per compiuta giacenza il giorno
18.05.2016, ed il secondo con consegna il 28.12.2016.
Entrambe le notifiche sono state eseguite ai sensi dell'art. 30 del D.L. 78/2010, ossia mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Deve affermarsi la regolarità del procedimento notificatorio diretto a mezzo posta ordinaria in caso di compiuta giacenza, anche in considerazione del fatto che in esso non è prevista la cd. CAD, vale a dire la comunicazione dell'avvenuto deposito presso l'ufficio postale.
Per quanto riguarda le raccomandate "ordinarie", infatti, la normativa di settore non prevede l'invio all'interessato dell'avviso di avvenuto deposito a mezzo raccomandata, ma si limita a stabilire che il destinatario riceve un "avviso di giacenza", che di norma viene imbucato nella cassetta postale e che indica l'ufficio postale ove può essere effettuato il ritiro. Tuttavia, dal perfezionamento della notifica dell'avviso di addebito decorre il termine perentorio di 40 giorni per l'opposizione, dal che discende che il dies a quo deve essere determinabile sia per
2 il destinatario che in giudizio con certezza;
al riguardo si osserva invece che il DM
9.4.2001 sul servizio postale non contiene una previsione simile a quella di cui all'art. 8 comma 4 della L. n. 890/1982, limitandosi all'art. 49 a prevedere i termini di giacenza come segue:”La posta non recapitata, ove previsto, rimane in giacenza presso l'ufficio di distribuzione per il tempo di seguito indicato a decorrere dal mancato recapito: invii semplici: dieci giorni;
invii a firma: trenta giorni. Il servizio di giacenza, ove conseguente a mancato recapito, può prevedere il pagamento di un corrispettivo. Trascorsi i termini di giacenza, se non è possibile o dovuta la restituzione al mittente, gli invii vengono distrutti”.
Nel caso in esame, l'avviso è stato notificato per compiuta giacenza;
nel plico postale è riportata l'indicazione di avvenuto avviso al destinatario (“av. 18/5/16”),
a cura dell'agente postale e pertanto ciò è sufficiente per ritenere assolto l'onere che condiziona la regolarità del procedimento notificatorio di una raccomandata ordinaria in caso di temporanea assegna del destinatario
Passando infine all'eccezione di prescrizione, si osserva che soltanto i crediti del primo avviso ( notificato in data 18/5/2016) risultano prescritti ,in quanto la prescrizione è maturata il 25/3/2022 , poiché o al termine ordinario quinquennale di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335 occorre aggiungere n. 310 giorni per effetto della sospensione derivante dalla normativa pandemica ex dall'articolo 37 comma 2 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonchè per l'art.11 comma 9 del decreto legge n.
183/2020, conv in L. 26 febbraio 2021, n. 21.
Nel caso in esame, la notifica della intimazione di pagamento è avvenuta soltanto in data 31/3/2022.
Per l'altro avviso invece, notificato il 28/12/2016 l'atto di intimazione è tempestivo.
In definitiva, il ricorso va accolto con declaratoria di prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito n. 29920239003762654000, mentre va rigettato per il resto.
Le spese di lite vanno compensate integralmente tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1.dichiara prescritti i crediti di cui all'avviso di addebito n.
29920239003762654000;
2. rigetta per il resto il ricorso.
3.Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Trapani, 17/05/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
4