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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/05/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere ha deliberato con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 39/2022 R.G.L. e vertente tra
(C.F. quale socio Parte_1 C.F._1 amministratore e legale rappresentante della “PASHA' snc Controparte_1
.” (C.F. e P.I.: ) con sede a Scilla (RC) in Via Grotte n. 53,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rocco Duardo:
-APPELLANTE-
Contro
(C.F. – P.IVA Controparte_2 P.IVA_2
), con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro- P.IVA_3
tempore – anche quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
[...]
con sede in Roma, ai sensi dell'art.13 della Legge n.448/1998 nonché Controparte_3
della procura a rogito della Dott.ssa Notaio in Tivoli, in data 3 luglio Persona_1
2014, Rep. 37521 –, rappresentato e difeso, dagli Avvocati Dario Adornato, Angela
Fazio, Valeria Grandizio e Ettore Triolo, in virtù di procura generale alle liti per atto Notar in Roma in data 21.07.2015 (repertorio 80974 – rogito 21569) ed Persona_2
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria Viale Calabria n.82;
- APPELLATI-
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione impugnava l'avviso di addebito n. Parte_1
394 2018 00000467 08 000 di € 16.239,53 emesso dall' sede territoriale di Reggio CP_2
Calabria, con il quale l'Istituto previdenziale aveva inteso recuperare le agevolazioni contributive previste dall'art. 8 comma 9 Legge 407/1990 a favore della dipendente a causa di presunta violazione del diritto di precedenza Persona_3
all'assunzione per il lavoratore . Parte_2
Il ricorrente originario, a sostegno del ricorso allegava che: - nella qualità di titolare di una ditta artigiana adibita a servizi di ristorazione, per diversi anni e con regolari contratti di lavoro a tempo determinato aveva assunto con mansioni di cuoco, sino Parte_2 all'ultimo contratto del 23.06.2011 valido sino al 30.09.2011; -successivamente, preso atto del rifiuto, da parte di quest'ultimo, di accettare una nuova proposta di assunzione, in data 27.03.2012 aveva assunto a tempo pieno ed indeterminato tale Persona_3 con la medesima qualifica professionale di cuoca, richiedendo altresì – in presenza di tutti i requisiti di legge – l'agevolazione di cui all'art. 8 comma 9 L. 407/90; - a distanza di oltre 5 anni dall'assunzione della da consultazione dei dati pervenuti sul Per_3 cassetto previdenziale (canale online di Comunicazione bidirezionale con l' , CP_2 CP_2
aveva appreso dall che “l'agevolazione in oggetto non può essere concessa per la CP_2 dipendente( e non , come da rettifica del 04.10.17) in Persona_3 Testimone_1 quanto risulta violazione della normativa (art. 4 co. 12 lett. b della L. 92/2012) sull'obbligo di precedenza nei confronti dell'altro lavoratore ( ) a termine cessato nel corso dei 12 mesi Parte_2 precedenti”; seguivano pertanto diverse richieste di chiarimento, a mezzo cassetto previdenziale, a cui l'Ente replicava ribadendo la pretesa avanzata;
in data 27.02.2018 gli era stato notificato a mezzo PEC l'avviso di addebito n. 394 2018 00000467 08 000 di CP_2
€ 16.239,53, a definitiva conferma della pretesa contributiva da parte dell'Ente.
Tanto premesso, il adiva il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione del G.L., Pt_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione e sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 394 2018 00000467 08 000 stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla ditta ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere coattivamente le ingenti somme richieste; 2) In via principale, annullare, revocare o comunque dichiarare privo di efficacia in quanto illegittimo l'avviso di addebito n. 394 2018 00000467 08 000 di € 16.239,53 emesso dall' sede territoriale di Reggio Calabria con conseguente dichiarazione di non CP_2
tenutezza della società ricorrente al versamento di alcuna somma a titolo di contribuzione e sanzioni per come infondatamente preteso, in ossequio all'art. 8 comma 9 L. 407/90; 3) assumere, se ritenuti utili e conducenti ulteriori mezzi di prova tendenti all'accertamento dei fatti sopra esposti>>.
Si costituiva l' ribadendo la fondatezza dell'avviso di addebito emesso per CP_2 violazione del diritto di precedenza in favore del precedente lavoratore cessato.
Con la sentenza appellata n. 1837/2021, pubblicata in data 19.11.2021, il Tribunale di
Reggio Calabria ha rigettato il ricorso accertando la violazione del diritto di precedenza dello e, conseguenzialmente, la legittimità dell'azione di recupero Pt_2
dell'agevolazione contributiva oggetto di causa da parte dell' Il Tribunale ha CP_2
accertato l'insussistenza delle condizioni e dei presupposti per fruire delle agevolazioni previste dalla L.407/90, per la lavoratrice essendo stata la stessa Persona_3
assunta con la medesima qualifica del lavoratore già dipendente della ditta Parte_2 ed il cui rapporto di lavoro risultava cessato prima dell'arco temporale previsto dalla legge per poter fruire delle agevolazioni contestate.
In particolare, il Giudice di prime cure ha evidenziato che, sulla scorta della normativa vigente in materia, i contributi non spettano quando “venga assunto un lavoratore diverso da quello nei cui confronti sussisteva un obbligo di assunzione per effetto del suo diritto di precedenza (art. 4, co. 12, lettera b) legge 28 giugno 2012 n.92” e che la fattispecie in esame integrasse pienamente il predetto caso di esclusione. Si legge sul punto che : “L'ultimo contratto a tempo determinato con il lavoratore , in relazione al quale l'odierno ricorrente Parte_2 Parte_1 ha goduto delle agevolazioni contributive oggetto di causa, è scaduto il 30.9.11. In data 27.3.12 lo stesso
[...] ricorrente ha assunto, con le medesime mansioni dello (e quindi di cuoco), altro lavoratore dipendente – tale Pt_2
– per la quale ha parimenti chiesto e ottenuto le già citate agevolazioni ex art.8 co.9 L.407/1990. Persona_3
E' quindi evidente che al momento di tale assunzione (27.3.12) non erano ancora trascorsi i 12 mesi dalla cessazione del precedente rapporto a termine (30.9.11/30.9.12). Il lavoratore , quindi, sempre al momento di tale Parte_2 assunzione era ancora pienamente nella facoltà di far valere il proprio diritto di precedenza ex art.24 co.4 D.Lgs.
81/2015. Egli avrebbe infatti potuto esercitare tale diritto entro sei mesi – attesa la sua pregressa anzianità aziendale maggiore di sei mesi – e quindi fino al 30.3.12. Non era inoltre ancora decorso l'anno, decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a termine ed individuato dalla stessa disposizione da ultimo citata, quale momento in cui tale diritto di precedenza si estingue in ogni caso. Lo – va ripetuto - era quindi astrattamente ancora Parte_2 titolare del diritto di precedenza al momento dell'assunzione della e non aveva in alcun modo Persona_3 ancora formalmente annunciato la sua intenzione di non avvalersene (essendo intervenuta detta espressa dichiarazione solo in data 13.10.17, quindi diversi anni dopo i fatti oggetto di causa).
Né può dirsi che tale espressione della volontà di non avvalersi del diritto di precedenza fosse pervenuta a conoscenza del datore di lavoro per le vie di fatto prima dell'assunzione della Per_3 visto che il successivo rapporto di lavoro dello risulta documentalmente iniziato solo nel Pt_2 luglio 2012.
E' appena il caso di evidenziare che tale presunta rinuncia tacita, del resto, non avrebbe comunque avuto il valore rivendicato dal ricorrente, atteso che in violazione dell'art. 4 co. c.
4-sexies dell'art.
5 D.Lgs. n. 368/2011 non v'è prova che tale diritto di precedenza fosse stato espressamente richiamato in sede di stipula dell'accordo contrattuale con lo Pt_2
Non è da ultimo condivisibile la tesi del ricorrente, secondo cui il diritto di precedenza sorgerebbe solo in caso di espressa dichiarazione del lavoratore di volersene avvalere.
Si tratta infatti di due profili del tutto diversi tra loro: l'uno relativo alla condotta del lavoratore
(che resta libero di scegliere se avvalersi o meno della precedenza), l'altro afferente al comportamento del datore di lavoro (che anche in assenza di tale dichiarazione non è libero di scegliere chi e come assumere, nei termini appena visti). La riprova di tale reciproca autonomia è data dal fatto che il legislatore ha proprio per questo stabilito limiti temporali oltre il quale il lavoratore perde il diritto alla precedenza: limiti che, però, nel caso di specie, non hanno potuto di fatto trovare applicazione”.
Avverso la predetta decisione ha interposto appello , eccependo Parte_1
l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nell'interpretare le norme di legge in materia, in particolare l'art. 24 D.Lgs. 81/2015, che subordina l'esercizio del diritto di precedenza all'assunzione da parte del lavoratore alla condizione che questi provveda a manifestare espressamente per iscritto tale volontà al datore di lavoro entro un termine ragionevole dalla data di cessazione del rapporto, fissato legalmente, rispettivamente, entro 6 mesi, se trattasi di lavoratore con anzianità aziendale di almeno 6 mesi, ed entro
3 mesi, se trattasi di lavoratore stagionale. L'appellante ha richiamato, a fondamento della tesi difensiva, l'interpello n. 7/2016 del 12.02.2016 da parte del
[...]
secondo cui: < Controparte_4 forza al valore giuridico del diritto di precedenza nel D.Lgs. n. 81/2015 che non nasce automaticamente in capo al lavoratore per la mera circostanza dell'aver svolto il rapporto di lavoro a termine nei dodici mesi che precedono la nuova assunzione, ma deve essere necessariamente palesato e documentato per iscritto, giacché soltanto a fronte della previa manifestazione di volontà il lavoratore titolare del diritto di precedenza potrà invocarlo>>.
Ha eccepito pertanto di avere legittimamente assunto la nelle more Persona_3
della espressa manifestazione di volontà da parte di manifestazione di volontà non Pt_2
comunicata; ha aggiunto che tale mancata volontà di proseguire il rapporto lavorativo è stata dimostrata in giudizio dall'estratto conto previdenziale del dipendente dal quale emerge che quest'ultimo è stato assunto, in data 18 luglio 2012, presso altra ditta, non avendo interesse a proseguire il rapporto di lavoro con il precedente datore, e con attestazione probatoria resa appositamente all' il 13 ottobre 2017 lo stesso lavoratore CP_2
ha dichiarato di aver ricevuto nel 2012 nuova proposta di assunzione dal , e di aver Pt_1
rifiutato per la ricezione di offerte economiche più vantaggiose.
Ha insistito, quindi, per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita l' anche quale mandatario CP_2 Controparte_3
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto (08.05.2025).
La causa è stata decisa nella camera di consiglio successiva all'udienza dell'8/5/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha accertato la violazione del diritto di precedenza dello e, conseguenzialmente, la legittimità dell'azione di recupero Pt_2 dell'agevolazione contributiva oggetto di causa da parte dell' CP_2
Tale accertamento è condivisibile.
Il diritto di precedenza del lavoratore risulta violato in forza della Parte_2
motivazione che segue che risulta assorbente rispetto anche risetto a quanto affermato in sentenza.
Non risulta, infatti, che il datore di lavoro abbia rispettato l'obbligo sancito dal c.
4-sexies dell'art. 5 D.Lgs. n. 368/20011, ultimo cpv. proprio a tutela del diritto di precedenza, secondo cui «Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 1, comma 2».
Ed invero, l'art. 24, comma 1, D.Lgs. 81/2015 in tema di diritto di precedenza così stabilisce : “salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”.
La norma in questione, nel recepire la novella già introdotta con il D.L. n. 34/2014 (conv. da L. n. 78/2014), non solo ribadisce la necessità che “il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 19, comma 4” (ovvero nell'atto scritto da cui risulti l'apposizione del termine al contratto) ma puntualizza, inoltre, che il diritto di precedenza “può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel caso di cui al comma 3 (…).”
Orbene, la difesa della ditta appellante si fonda sulla asserita circostanza che la stessa avrebbe proposto una nuova assunzione al sig. il quale avrebbe rifiutato la stessa Pt_2
e, più precisamente, non avrebbe manifestato alcuna volontà in ordine ad una asserita e successiva proposta di assunzione, non avendo, di fatto, esercitato alcun diritto di precedenza.
L'assunto non è corretto.
Se è vero che il lavoratore non ha manifestato la volontà di esercitare il diritto di precedenza entro sei mesi dalla cessazione del suo rapporto di lavoro, è altrettanto vero che non avendo il datore di lavoro richiamato formalmente tale diritto di precedenza nel contratto di assunzione, non ha messo il lavoratore stesso nelle condizioni di conoscere il suo diritto di precedenza e, quindi, di poterlo esercitare entro il termine indicato dalla legge.
Ad avviso di parte appellante il silenzio del lavoratore, pur in difetto di formale informativa in ordine ai suoi diritti, sarebbe stato sufficiente a legittimare il proprio operato.
Va richiamato l'art. 24 del D. Lgs. 81/2015 secondo cui nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a sei mesi (ferme restando specifiche previsioni per i lavoratori stagionali e per le lavoratrici in congedo di maternità):-il lavoratore deve comunicare la volontà di avvalersi del diritto di precedenza per iscritto, entro 6 mesi dalla scadenza del contratto a termine;
-il diritto di precedenza riguarda le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro nei 12 mesi successivi alla scadenza del termine;
-tali assunzioni devono riguardare la stessa qualifica/lo stesso profilo professionale/le stesse mansioni del dipendente a termine.
Ciò posto in termini generali, la Suprema Corte di recente Cass., n. 9444/24 ma in un caso sovrapponibile a quello in esame con specifico riferimento all'obbligo datoriale di informare il dipendente rispetto al suo diritto di prelazione ha richiamato l'art. 24, comma 4, cit. che prevede che il diritto “deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'art. 19, comma 4”, senza specificare le concrete modalità operative dello stesso ovvero se, ai fini dell'adempimento di tale obbligo, sia sufficiente inserire in contratto un mero richiamo al predetto art. 24, comma 4, oppure se l'azienda debba anche specificare al lavoratore condizioni, modalità e termini per l'esercizio del diritto di precedenza.
La Cassazione sul punto ha chiarito che che si tratta di “uno specifico obbligo (…), non ritenendo il legislatore evidentemente sufficiente che la conoscibilità del diritto di precedenza derivi dalla circostanza che esso sia previsto dalla legge;
un obbligo formale chiaramente funzionalizzato
a far conoscere al lavoratore, con modalità rese certe dal contenuto dell'atto scritto, le condizioni di insorgenza e le modalità di esercizio del diritto stesso, tra le quali la necessità che questi manifesti formalmente la propria volontà di avvalersi della precedenza e che lo faccia entro un certo termine dalla data di cessazione del rapporto”.
Per la Corte, dunque, l'obbligo informativo in oggetto è strumentale a garantire una tutela piena ed effettiva al lavoratore, che dunque, dalla lettura formale del contratto deve poter apprendere le concrete modalità per esercitare la prelazione riconosciutagli per legge.
Secondo tale prospettiva il datore di lavoro non potrà allora limitarsi a una mera informativa per relationem, con il solo richiamo alla fonte normativa di riferimento, ma dovrà invece rendere edotto il lavoratore di tutti i presupposti giuridici e fattuali di cui all'art. 24 cit.; tra questi, la necessità che il dipendente comunichi all'azienda l'intenzione di avvalersi della prelazione impiegando la forma scritta ed entro i termini previsti per legge. Con riferimento alle conseguenze sanzionatorie la Corte ha così rilevato: “(…) se tale informazione preventiva non viene “espressamente” concessa all'atto dell'assunzione a termine, così come prescritto dalla disposizione in esame, il datore non potrà efficacemente opporre il mancato avveramento della condizione rappresentata dalla manifestazione di volontà del lavoratore di avvalersi della preferenza nelle successive assunzioni;
l'inadempimento alla prescrizione formale imposta al datore di lavoro è, infatti, idonea a pregiudicare lo stesso esercizio del diritto di precedenza da parte del lavoratore, laddove il datore proceda comunque a nuove assunzioni;
con la conseguenza che, sul piano civilistico del rapporto di lavoro il datore convenuto in giudizio perché inadempiente alla prescrizione formale non potrà opporre il difetto di manifestazione di volontà del lavoratore e, se ha proceduto all'assunzione di altri lavoratori, sarà comunque tenuto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c., così come in ogni altro caso di assunzione di soggetti diversi in violazione del diritto di precedenza (cfr. Cass. n. 12505 del
2003; Cass. n. 11737 del 2010)”.
Orbene, nel caso in esame ed in applicazione dei principi trascritti il contratto stipulato è in palese violazione dell'art. 4 co. c.
4-sexies dell'art. 5 D.Lgs. n. 368/2011 atteso che il datore non ha fornito la prova che tale diritto di precedenza sia stato espressamente richiamato nel contratto sottoscritto con Pt_2
Detto obbligo è, altresì, ribadito, a tutela del diritto di precedenza, nell'art. 24 c..4 del Cont D.lgs. n. 81/2015 ed è puntualizzato nell'interpello n. 7/2016 del Ministero Lavoro, citato dallo stesso appellante, che prescrive che il datore di lavoro ha l'obbligo di richiamare espressamente il diritto di precedenza del lavoratore nell'atto scritto con cui viene fissato il termine del contratto.
L0unico elemento di prova fornito dal datore di lavoro nel caso in esame, al fine di escludere la violazione del diritto di precedenza di e di dimostrare la mancata Pt_2 espressa volontà di quest'ultimo di proseguire il rapporto lavorativo, è stato dato dalla dichiarazione del 13.07.2017, emessa diversi anni dopo la conclusione del contratto e la sua cessazione, con cui ha dichiarato di avere rifiutato la proposta di riassunzione Pt_2
del nel 2012, per avere ricevuto altre e più convenienti proposte di lavoro. Pt_1
Circostanza che di per sé non basta ai fini che interessano in questa sede e comunque anche poco credibile se si considera che dopo rapporto lavorativo con l'azienda è Pt_2
stato assunto a tempo determinato con contratti di durata estremamente brevi e prevalentemente part time, dunque con minori garanzie. Per tali ragioni l'appello va rigettato e la sentenza confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello promosso da quale socio Parte_1
amministratore e legale rappresentante della Controparte_5
ei confronti dell' con riferimento alla sentenza n. 1837/2021, emessa dal
[...] CP_2
Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 19.11.2021, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza;
2) Condanna quale socio amministratore e legale Parte_1
rappresentante della lla rifusione in favore Controparte_5
dell' anche quale mandatario della ( quale unico soggetto ai fini delle CP_2 CP_3 spese) delle spese di lite quantificate in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali al
15% iva e c.p.a. come per legge.
-Dà atto che l'appellante è obbligata al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Reggio Calabria, 9/5/25
il Relatore il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)