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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/03/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9486/2023 tra
Parte_1
[...]
Persona_1 Per_2
[...] Per_1 Per_3
[...] Per_1 Pt_1
Pt_2 Pt_3
[...] Persona_4 [...]
Parte_4 [...]
Persona_5 Per_6
[...] Per_5 [...]
Persona_7 [...]
CP_1 Per_5
Per_8 Per_5 Per_9
RICORRENTI
e
Controparte_2
RESISTENTE nonché con
Pubblico Ministero
Oggi 17.03.2025 alle ore 10.30, innanzi al dott. Silvia Zeminian, in videoconferenza, è comparsa l'avv.
Monti Francesca in sostituzione dell'avv. Pinelli per parte ricorrente. Nessuno è presente per il resistente. CP_2
pagina 1 di 6 Il Giudice, dato atto della regolare notifica al resistente e della mancata costituzione, ne CP_2
dichiara la contumacia.
Il procuratore si riporta ai rispettivi scritti difensivi.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.00 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Zeminian
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9486/2023 promossa da:
nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]Parte_1
Torres, n. 202;
nato a [...] il [...] ed ivi residente in "Rua Oscar Chaves Parte_1
Garcia, n. 74;
(minore rappresentata dai genitori e Controparte_3 Parte_1 Persona_10
, nata a [...] il [...];
[...]
(minore rappresentata dai genitori e Controparte_4 Parte_1 Persona_10
, nata a [...] il [...];
[...]
(minore rappresentata dai genitori e Controparte_5 Parte_1 Persona_10
, nata a [...] il [...];
[...] pagina 2 di 6 nato a [...] il [...], e residente a [...](Brasile) in Rua CP_6
Germano Berner, n. 299;
(minore rappresentato dai genitori e Controparte_7 Per_11 Persona_12
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], n.
[...]
299;
, nato a [...] l'[...], e residente a [...]Controparte_8
(Brasile) in Rua Salim Izar, n. 333;
(minore rappresentata dai genitori e Persona_5 Controparte_8 [...]
), nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...], n. Persona_13
333;
(minore rappresentato dai genitori e Controparte_9 Controparte_8 [...]
), nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...], n. Persona_13
333;
nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]. Persona_7
Guaporé, n. 55;
, nata a [...] il [...], e residente a [...](Brasile) in Controparte_1
Rua Aboud Khalil, n. 94;
(minore rappresentato dai genitori e Controparte_10 Controparte_1 [...]
, nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...], Controparte_11
n. 94; rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pinelli
RICORRENTI
e
Controparte_2
RESISTENTE nonché con
Controparte_12
In punto: diritti di cittadinanza
pagina 3 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di nato in Persona_14
data 7 febbraio 1946 nel Comune di Belluno Veronese (Verona), cittadino italiano emigrato in Brasile
e ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_2
Gli atti sono stati comunicati al P.M. che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si
è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Preliminarmente deve darsi conto che l'avo nel caso di specie è nato prima dell'annessione del Veneto al Regno D'Italia ma tale circostanza non ha impedito che lo stesso abbia acquistato la cittadinanza pagina 4 di 6 italiana, anche se successivamente emigrato all'estero, in base al riconoscimento della cittadinanza italiana a tutti i “regnicoli” a cui si riferivano l'art. 24 dello Statuto Albertino e le norme sulla cittadinanza di cui al Capo I del Codice Civile del 1865. Si richiamano in proposito le leggi n. 23/1901
e n. 271/1907 in forza delle quali coloro che erano nati prima dell'unificazione dell'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia – nel caso del Veneto il riferimento è all'ottobre 1866 - non fossero deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera. Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, si deve ritenere che abbia acquisito Persona_14 la cittadinanza italiana in seguito all'annessione del Veneto al Regno d'Italia.
Risulta, inoltre, che il signor non era mai stato naturalizzato cittadino Persona_14
brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis alla figlia, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della Costituzione stessa.
Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, n.1 L.555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla
CP_ nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti delle signore e nipoti di Per_1 [...]
avo dei ricorrenti. Persona_14
E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna non costituisce impedimento.
In particolare, poi, non costituisce circostanza impediente i matrimoni contratti nel corso degli anni con cittadini stranieri perché all'atto del matrimonio ciascun discendente già possedeva la nazionalità italiana acquisita iure sanguinis in via diretta da Persona_14
Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di pagina 5 di 6 evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Quanto all'interesse ad agire, deve ritenersi in re ipsa laddove lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria nell'ipotesi di figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dal 1 gennaio 1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata per norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato di diritto.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
L'impossibilità di ottenere il riconoscimento se non per via giudiziale giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venez ia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano Persona_14
Ordina al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Venezia, 17.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Zeminian
pagina 6 di 6
SEZIONE IMMIGRAZIONE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9486/2023 tra
Parte_1
[...]
Persona_1 Per_2
[...] Per_1 Per_3
[...] Per_1 Pt_1
Pt_2 Pt_3
[...] Persona_4 [...]
Parte_4 [...]
Persona_5 Per_6
[...] Per_5 [...]
Persona_7 [...]
CP_1 Per_5
Per_8 Per_5 Per_9
RICORRENTI
e
Controparte_2
RESISTENTE nonché con
Pubblico Ministero
Oggi 17.03.2025 alle ore 10.30, innanzi al dott. Silvia Zeminian, in videoconferenza, è comparsa l'avv.
Monti Francesca in sostituzione dell'avv. Pinelli per parte ricorrente. Nessuno è presente per il resistente. CP_2
pagina 1 di 6 Il Giudice, dato atto della regolare notifica al resistente e della mancata costituzione, ne CP_2
dichiara la contumacia.
Il procuratore si riporta ai rispettivi scritti difensivi.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.00 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Zeminian
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9486/2023 promossa da:
nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]Parte_1
Torres, n. 202;
nato a [...] il [...] ed ivi residente in "Rua Oscar Chaves Parte_1
Garcia, n. 74;
(minore rappresentata dai genitori e Controparte_3 Parte_1 Persona_10
, nata a [...] il [...];
[...]
(minore rappresentata dai genitori e Controparte_4 Parte_1 Persona_10
, nata a [...] il [...];
[...]
(minore rappresentata dai genitori e Controparte_5 Parte_1 Persona_10
, nata a [...] il [...];
[...] pagina 2 di 6 nato a [...] il [...], e residente a [...](Brasile) in Rua CP_6
Germano Berner, n. 299;
(minore rappresentato dai genitori e Controparte_7 Per_11 Persona_12
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], n.
[...]
299;
, nato a [...] l'[...], e residente a [...]Controparte_8
(Brasile) in Rua Salim Izar, n. 333;
(minore rappresentata dai genitori e Persona_5 Controparte_8 [...]
), nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...], n. Persona_13
333;
(minore rappresentato dai genitori e Controparte_9 Controparte_8 [...]
), nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...], n. Persona_13
333;
nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]. Persona_7
Guaporé, n. 55;
, nata a [...] il [...], e residente a [...](Brasile) in Controparte_1
Rua Aboud Khalil, n. 94;
(minore rappresentato dai genitori e Controparte_10 Controparte_1 [...]
, nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...], Controparte_11
n. 94; rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pinelli
RICORRENTI
e
Controparte_2
RESISTENTE nonché con
Controparte_12
In punto: diritti di cittadinanza
pagina 3 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di nato in Persona_14
data 7 febbraio 1946 nel Comune di Belluno Veronese (Verona), cittadino italiano emigrato in Brasile
e ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_2
Gli atti sono stati comunicati al P.M. che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si
è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Preliminarmente deve darsi conto che l'avo nel caso di specie è nato prima dell'annessione del Veneto al Regno D'Italia ma tale circostanza non ha impedito che lo stesso abbia acquistato la cittadinanza pagina 4 di 6 italiana, anche se successivamente emigrato all'estero, in base al riconoscimento della cittadinanza italiana a tutti i “regnicoli” a cui si riferivano l'art. 24 dello Statuto Albertino e le norme sulla cittadinanza di cui al Capo I del Codice Civile del 1865. Si richiamano in proposito le leggi n. 23/1901
e n. 271/1907 in forza delle quali coloro che erano nati prima dell'unificazione dell'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia – nel caso del Veneto il riferimento è all'ottobre 1866 - non fossero deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera. Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, si deve ritenere che abbia acquisito Persona_14 la cittadinanza italiana in seguito all'annessione del Veneto al Regno d'Italia.
Risulta, inoltre, che il signor non era mai stato naturalizzato cittadino Persona_14
brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis alla figlia, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della Costituzione stessa.
Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, n.1 L.555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla
CP_ nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti delle signore e nipoti di Per_1 [...]
avo dei ricorrenti. Persona_14
E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna non costituisce impedimento.
In particolare, poi, non costituisce circostanza impediente i matrimoni contratti nel corso degli anni con cittadini stranieri perché all'atto del matrimonio ciascun discendente già possedeva la nazionalità italiana acquisita iure sanguinis in via diretta da Persona_14
Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di pagina 5 di 6 evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Quanto all'interesse ad agire, deve ritenersi in re ipsa laddove lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria nell'ipotesi di figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dal 1 gennaio 1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata per norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato di diritto.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
L'impossibilità di ottenere il riconoscimento se non per via giudiziale giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venez ia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano Persona_14
Ordina al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Venezia, 17.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Zeminian
pagina 6 di 6