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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 881/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente e Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 789/2023 depositato il 09/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Indirizzo_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1502/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 12 e pubblicata il 22/06/2022 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190011424708 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante/Appellato: vedi atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto tempestivamente notificato la Ricorrente_1 s.r.l. proponeva appello avverso la sentenza n. 1502/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina con cui era stato rigettato il ricorso dalla stessa proposto avverso la cartella di pagamento n. 295 2019 0011424708, notificatale in data 01/09/2021 con la quale l'Ufficio aveva richiesto il pagamento dell'importo di € 186.361,77 per IVA, sanzioni e interessi per l'anno 2017. Con l'interposto gravame deduceva la erroneità della sentenza in punto di ritenuta ammissione dell'intervento volontario dell'Agenzia delle entrate e riproponeva le eccezioni poste a base del ricorso di primo grado (l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento impugnata, il difetto di sottoscrizione del ruolo impugnato e il difetto di attribuzione in sede di firma, la violazione dell'art. 12. co. IV DPR 602/73, poi, ancora, il difetto di controllo ex art. 17 co. 1 lett. D del d. lgs. n. 165/2011, il difetto di motivazione e l'omessa notifica dell'avviso bonario e, infine, la nullità della cartella per omessa indicazione del calcolo degli interessi e sanzioni).
In esito alla costituzione di ADER e dell'Agenzia delle Entrate, che contestavano, la Corte decideva come da dispositivo all'udienza collegiale del 26/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questa Corte ribadisce la legittimità dell'intervento volontario operato dall'Agenzia Delle
Entrate in primo grado. L'appellante ha argomentato che il legislatore, nell'introdurre nel processo tributario l'istituto dell'intervento volontario mutuandolo dal processo civile, ne ha precisato l'ambito di applicazione ai soli soggetti che siano destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso, mentre in tutti gli altri casi non è possibile configurare nel processo tributario un diritto all'intervento e, in particolare, non sarebbe configurabile un intervento nei più ampi termini previsti dall'art. 105 c.p.c., secondo cui può intervenire ad adiuvandum chiunque vi abbia un proprio interesse. La censura è priva di fondamento. Invero, ritiene questa Corte, in conformità a quanto statuito dal Supremo
Collegio, che solo sulla scorta di una mera interpretazione letterale del disposto del citato art. 14 (il quale qualifica i possibili interventori come quei "soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato ovvero sono parti del rapporto tributario controverso") potrebbe giungersi ad escludere l'ammissibilità dell'intervento adesivo dipendente nel giudizio tributario. e che ..tuttavia una simile interpretazione comporterebbe l'immotivata esclusione della possibilità di intervenire in giudizio per soggetti che, lungi dal far valere ragioni consistenti in utilità di mero fatto, sono.. portatori di un interesse giuridicamente rilevante e qualificato..", determinato anche "..dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato..". In particolare, secondo il Supremo Collegio, "..in caso di ritenuta inammissibilità di intervento, per tali soggetti sarebbe esclusa ogni possibilità di tutela giurisdizionale. ". Una interpretazione costituzionalmente orientata del citato art. 14 deve dunque indurre ad una lettura estensiva del concetto di destinatario dell'atto - fino a comprendere in esso non solo il destinatario stricto iure ma anche il destinatario potenziale e mediato .." Cass. 2012/255 In senso sostanzialmente conforme v. Cass.
2012/5375). Applicando detti principi alla fattispecie in esame, non può essere posto in dubbio l'esistenza in capo all'Agenzia delle Entrate- quale ente impositore- di un interesse giuridico ad intervenire nel giudizio in cui risulta posta in discussione la legittimità del recupero, al fine di tutelare la propria situazione soggettiva di fronte alla eventualità che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato formatosi in ordine alla dovutezza o meno del tributo . In conformità ai principi sopra riportati ha deciso recentemente Cass Civ n
24785/2021, secondo cui “ sarebbe immotivata l'esclusione della possibilità di intervenire in giudizio per soggetti che, lungi dal far valere ragioni consistenti in utilità di mero fatto, sono.. portatori di un interesse giuridicamente rilevante e qualificato..”, determinato anche “..dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato..” (cfr. anche Cass Civ n. 9537/2013, n. 20803/2013 en. 32118/2019).
Va confermata, pertanto, la legittimità dell'intervento operato dall'Agenzia delle Entrate in primo grado. Né la mancata notifica in primo grado dell'atto di intervento volontario è suscettibile di determinarne la nullità
La mancata notifica dell'atto di intervento volontario, infatti, non è una causa di nullità in sé, ma può rendere inefficace l'intervento stesso solo se il destinatario non ne viene a conoscenza e non si costituisce in giudizio: situazione questa non ricorrente nella specie
L'appello va rigettato anche nel merito, per le specifiche argomentazioni sviluppate dal primo Giudice in relazione a ciascuna delle doglianze.
Va in primis ribadito che la cartella di pagamento risulta regolarmente notificata a mani del legale rappresentante della società presso la sua sede legale.” Dunque l'atto impugnato ha raggiunto lo scopo consentendo alla società ricorrente di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. La società ricorrente, ha avuto piena conoscenza della cartella tanto è vero che la stessa è stata impugnata tempestivamente senza alcuna lesione del diritto di difesa. E l'art. 156 c.p.c. prevede che la nullità (in questo caso della notifica) non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto, come nel caso di specie, il suo scopo. Lo scopo è quello di rendere edotto il contribuente del contenuto dell'atto impositivo. Né v'è spazio per sostenere la inesistenza della notifica perché eseguita a mezzo di posta privata. Sul punto risulta dirimente il pronunziamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, espresso nella sentenza n 299 del 10/1/2020, secondo cui “ È nulla, non inesistente, la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017 ". In particolare il Supremo
Collegio ha riconosciuto che l'obbligo di adeguamento al diritto unionale era già incluso tra i principi del diritto nazionale in forza della direttiva europea del 2008 e, con esso, la generale potenziale idoneità dell'operatore di poste private a compiere l'attività di notificazione di atti processuali. L'iter argomentativo prospettato dalla pronuncia circa il rilievo dei principi unionali nell'ordinamento interno ha condotto la
Suprema Corte ad affermare che la astratta possibilità che l'operatore postale privato possa, in forza delle disposizioni europee, avere accesso al settore delle notifiche degli atti giudiziari, rende di per sé riconoscibile nel caso in esame la fattispecie della notificazione, sicchè va esclusa quella completa esorbitanza dallo schema generale degli atti di notificazione che ne sostanzia l'inesistenza giuridica , perché l'attività svolta appartiene al tipo contemplato dal complessivo sistema normativo. La notificazione effettuata a mezzo dell'operatore privato resta in ogni caso difforme dalla regolazione interna vigente, ma tale violazione configura un caso di nullità, non di giuridica inesistenza, con la conseguenza che la notificazione resta sanabile. Il Supremo Collegio, quindi, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/
CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017". Sull'invalidità del ruolo per difetto di attribuzione in sede di firma, bene ha argomentato il primo Giudice, e quelle argomentazioni questa Corte condivide e fa proprie, precisando che l'art. 12 co. 4 del DPR 602/73 stabilisce "il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'Ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo". E le disposizioni del citato art. 12 debbono interpretarsi nel senso che i ruoli "si intendono formati e resi esecutivi anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice", dal che deriva la equipollenza tra sottoscrizione validazione dei ruoli). Nella fattispecie il ruolo risulta sottoscritto dal Direttore Provinciale dott.Nominativo_1
dirigente di seconda fascia come da ruolo dei dirigenti presente nel sito dell'Agenzia delle entrate .
Quanto alla reiterata eccezione di nullità per mancanza di motivazione, per violazione degli articoli 3 della
Legge 241/90, 7 e 17 della legge 212/2000, la censura si appalesa infondata: la cartella di pagamento opposta scaturisce da un accertamento effettuato ex articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, il quale attribuisce all'Amministrazione finanziaria il potere-dovere di correggere d'ufficio eventuali errori materiali e di calcolo commessi dal contribuente nelle dichiarazioni, attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione stessa. Trattasi, quindi, di una attività con la quale l'Ufficio dà attuazione alla dichiarazione del contribuente, in conformità al contenuto del D.P.R. n. 600 del 1973, che all'art. 36 bis, comma 4 dispone "i dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti come dichiarati dal contribuente e dal sostituto di imposta". Proprio perchè la dichiarazione promana dal contribuente, questi si trova nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, per cui l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima..
Sulla scorta di tali premesse, la S.C. ha precisato che "la cartella di pagamento emessa all'esito di un procedimento di controllo cd. formale o automatizzato, a cui l'Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione" (Cass. Sez. 5, n.
15564 del 27/07/2016 ). In un più recente arresto il Supremo Collegio ( v. Cass Civ n 15654/2020) , ha richiamato il principio, già espresso in precedenti pronunce afferenti all'onere di motivazione in ipotesi di iscrizione a ruolo da controllo automatizzato, secondo cui “ l'ufficio finanziario è già in condizione di formulare le proprie richieste in forza del semplice richiamo alla dichiarazione stessa, non avendo alcun obbligo aggiuntivo di indicare i fatti costitutivi dell'obbligazione fiscale, aggiungendo che - anche nell'ipotesi in cui siano richiesti gli interessi e le sanzioni per ritardato oppure omesso versamento-
l'ufficio non ha alcun obbligo aggiuntivo perché il contribuente già conosce i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base dell'operato dell'Amministrazione finanziaria, “con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima.”
Conseguenziale a quanto testè esposto è la infondatezza della eccezione di nullità per inosservanza dell'obbligo dell'invio della comunicazione in presenza di omesso versamento di imposte dichiarate e non versate in tutto o in parte ( ed è il caso in esame). Giova all'uopo richiamare il consolidato orientamento in parte qua del Supremo Collegio: così nella sentenza del 23 luglio 2010, n. 17396, ha precisato che “sia il
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3, in materia di tributi diretti, sia il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, comma 3, in materia di IVA, dispongono che debba essere data comunicazione al contribuente del risultato dei controlli automatici, solo quando tale risultato ... è diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione: ipotesi di dichiarazione errata, distinta da quella, cui si riferisce il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6, d'imposta regolarmente risultante dalla dichiarazione annuale, ma non versata…..“L'adempimento in questione è, infatti, una “comunicazione d'irregolarità” … mentre nessuna norma impone di comunicare la “regolarità della dichiarazione” (citata Cass. n. 17396 del 2010). Tale orientamento è stato ribadito con sentenza 14 gennaio 2011, n. 795, nella quale la Corte di cassazione ha ulteriormente precisato che “a norma della L. n. 212 del 2000, art. 6, l'avviso, previa iscrizione a ruolo di un tributo dopo la liquidazione di una dichiarazione, deve essere inviato a pena di nullità nei soli casi in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non anche se non risulti l'esistenza di incerte e rilevanti questioni interpretative”. In considerazione dei richiamati principi, la Suprema Corte nel caso sottoposto alla sua attenzione, ha ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo non preceduta dall'invio dell'avviso bonario, atteso che “L'Ufficio non era di fronte ad un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione e, pertanto, s'è limitato a iscrivere a ruolo le somme che lo stesso contribuente aveva dichiarato ma non versato” ( conforme sentenza Corte di Cassazione n n19052/2015).
Nessuna violazione c'è, quindi, del principio generale contenuto nell'articolo 7 della legge n. 212/2000, che sancisce l'obbligo di motivazione per tutti gli atti tributari, comprese evidentemente le cartelle di pagamento, a garanzia del principio di legalità e della tutela del diritto di difesa del contribuente al quale devono essere portati a conoscenza i fatti costitutivi sui quali si fonda la pretesa dell'Erario.
Parimenti infondata risulta l'eccezione di nullità dell'atto opposto per omessa indicazione e/o sottoscrizione del responsabile del procedimento, stante la insussistenza di una norma che prescrive l'obbligo di specifica sottoscrizione e comunque la sua irrilevanza, dipendendo l'esistenza della cartella non dall'apposizione di una sottoscrizione ma dalla riferibilità inequivocabile di essa al titolare del potere di emetterlo.
Per quanto attiene al calcolo degli interessi, l'eccezione di nullità dell'atto per mancata indicazione del criterio di calcolo degli stessi, rileva la Commissione che siffatto criterio deve ritenersi indicato attraverso il richiamo alla norma di legge che li regola, indicazione espressamente contenuta nell''atto impugnato. Peraltro parliamo di una voce il cui calcolo avviene ex post e non in maniera discrezionale , ma in applicazione di norme di legge ( gli importi degli interessi indicati sono ricalcolati ai sensi dell'art
20 del DPR n 602/1973………….ecc)..Infatti, l'art. 30 DPR 602/73 testualmente recita: Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo……, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di morti al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari”. Peraltro, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente. ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo. Secondo la Corte di
Cassazione (sentenza n. 8613, del 15 aprile 2011), il “tasso... annuo degli interessi è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale, e i limiti temporali di riferimento sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati “.
D'altra parte la circostanza che i saggi d'interesse (come previsti dagli artt. 20 e 30 del d.P.R. n.
602/1973) siano modificati periodicamente con provvedimenti adottati in ambito ministeriale - d.m. 21 maggio 2009 cit. - o dell'Agenzia delle entrate, ma pur sempre soggetti ad obbligo di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale ovvero con forme equipollenti, quali la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle entrate - cfr. art. 1, comma 361, l. 24 dicembre 2007, n. 244 per gli atti dell'Agenzia delle entrate determinativi degli interessi di mora ai sensi dell'art. 30 d.P.R. n. 602/1973 - non richiede che gli stessi debbano essere esplicitati nell'atto fiscale, trattandosi di atti soggetti a forme di pubblicità legale e dunque comunque agevolmente conoscibili dall'interessato - cfr. Cass., 19 dicembre 2014, n. 27055; più di recente, v. Cass., 15 gennaio 2021, n. 593, e Cass., 1° febbraio 2022, n. 3009 e da ultimo S.U. n
22281/2022 - ed individuabili in relazione al richiamo agli stessi operato dalla base normativa di riferimento in tema di interessi che la cartella deve necessariamente contenere.
Come specificamente motivato dalle S.U. nella sentenza da ultimo richiamata ( la n 22281/2022), il richiamo alla disposizione che regola il "tipo" di interesse richiesto e le norme che presiedono alla sua quantificazione, ivi predeterminate, consentono dunque al contribuente di individuare gli elementi essenziali dell'obbligazione complessivamente pretesa (cfr., in generale, Cass., 7 marzo 2022, n. 7278) ed il perimetro entro il quale l'amministrazione si è mossa per quantificare specificamente l'obbligazione degli interessi, onde eventualmente contestarla. Analogamente, deve escludersi che la cartella debba esplicitare le modalità di calcolo che hanno condotto alla quantificazione del debito da interessi del contribuente, ove queste siano ancora una volta determinabili sulla base di mere operazioni matematiche, in base a quanto previsto normativamente. Di conseguenza, l'obbligo motivazionale in capo all'Amministrazione finanziaria può limitarsi al riferimento, contenuto nella cartella di pagamento, alla dichiarazione dei redditi da cui scaturisce il debito d'imposta, in quanto la quantificazione si riduce ex lege a un semplice calcolo matematico.( v. Cassazione civile, sez. trib. , 27/03/2019 , n. 8508 e n 15654/2020) ). Lo stesso Supremo Collegio ha reiteratamente precisato che il tasso annuo degli interessi
è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale e, i limiti temporali di riferimento necessari per il calcolo, sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
Infine, quanto alla doglianza sulle sanzioni, giova evidenziare che esse sono state correttamente determinate in relazione all'omesso versamento del saldo IVA ed IRES in applicazione dell'art. 13 del D.
Lgs. 471/97 secondo cui “Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato”. La natura di violazioni sostanziali e non formali, poi, fa sì che risulti inapplicabile l'invocato istituto della continuazione.
Pertanto l'appello va rigettato e la cartella impugnata va confermata. L'appellante va condannata al pagamento delle ulteriori spese processuali in favore di ciascun appellato, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 3.150,00 oltre accessori come per legge in favore di ciascun appellato.
Messina lì 26/1/2026 Il Presidente Estensore
D.ssa Maria Pina LAZZARA
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente e Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 789/2023 depositato il 09/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Indirizzo_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1502/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 12 e pubblicata il 22/06/2022 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190011424708 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante/Appellato: vedi atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto tempestivamente notificato la Ricorrente_1 s.r.l. proponeva appello avverso la sentenza n. 1502/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina con cui era stato rigettato il ricorso dalla stessa proposto avverso la cartella di pagamento n. 295 2019 0011424708, notificatale in data 01/09/2021 con la quale l'Ufficio aveva richiesto il pagamento dell'importo di € 186.361,77 per IVA, sanzioni e interessi per l'anno 2017. Con l'interposto gravame deduceva la erroneità della sentenza in punto di ritenuta ammissione dell'intervento volontario dell'Agenzia delle entrate e riproponeva le eccezioni poste a base del ricorso di primo grado (l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento impugnata, il difetto di sottoscrizione del ruolo impugnato e il difetto di attribuzione in sede di firma, la violazione dell'art. 12. co. IV DPR 602/73, poi, ancora, il difetto di controllo ex art. 17 co. 1 lett. D del d. lgs. n. 165/2011, il difetto di motivazione e l'omessa notifica dell'avviso bonario e, infine, la nullità della cartella per omessa indicazione del calcolo degli interessi e sanzioni).
In esito alla costituzione di ADER e dell'Agenzia delle Entrate, che contestavano, la Corte decideva come da dispositivo all'udienza collegiale del 26/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questa Corte ribadisce la legittimità dell'intervento volontario operato dall'Agenzia Delle
Entrate in primo grado. L'appellante ha argomentato che il legislatore, nell'introdurre nel processo tributario l'istituto dell'intervento volontario mutuandolo dal processo civile, ne ha precisato l'ambito di applicazione ai soli soggetti che siano destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso, mentre in tutti gli altri casi non è possibile configurare nel processo tributario un diritto all'intervento e, in particolare, non sarebbe configurabile un intervento nei più ampi termini previsti dall'art. 105 c.p.c., secondo cui può intervenire ad adiuvandum chiunque vi abbia un proprio interesse. La censura è priva di fondamento. Invero, ritiene questa Corte, in conformità a quanto statuito dal Supremo
Collegio, che solo sulla scorta di una mera interpretazione letterale del disposto del citato art. 14 (il quale qualifica i possibili interventori come quei "soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato ovvero sono parti del rapporto tributario controverso") potrebbe giungersi ad escludere l'ammissibilità dell'intervento adesivo dipendente nel giudizio tributario. e che ..tuttavia una simile interpretazione comporterebbe l'immotivata esclusione della possibilità di intervenire in giudizio per soggetti che, lungi dal far valere ragioni consistenti in utilità di mero fatto, sono.. portatori di un interesse giuridicamente rilevante e qualificato..", determinato anche "..dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato..". In particolare, secondo il Supremo Collegio, "..in caso di ritenuta inammissibilità di intervento, per tali soggetti sarebbe esclusa ogni possibilità di tutela giurisdizionale. ". Una interpretazione costituzionalmente orientata del citato art. 14 deve dunque indurre ad una lettura estensiva del concetto di destinatario dell'atto - fino a comprendere in esso non solo il destinatario stricto iure ma anche il destinatario potenziale e mediato .." Cass. 2012/255 In senso sostanzialmente conforme v. Cass.
2012/5375). Applicando detti principi alla fattispecie in esame, non può essere posto in dubbio l'esistenza in capo all'Agenzia delle Entrate- quale ente impositore- di un interesse giuridico ad intervenire nel giudizio in cui risulta posta in discussione la legittimità del recupero, al fine di tutelare la propria situazione soggettiva di fronte alla eventualità che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato formatosi in ordine alla dovutezza o meno del tributo . In conformità ai principi sopra riportati ha deciso recentemente Cass Civ n
24785/2021, secondo cui “ sarebbe immotivata l'esclusione della possibilità di intervenire in giudizio per soggetti che, lungi dal far valere ragioni consistenti in utilità di mero fatto, sono.. portatori di un interesse giuridicamente rilevante e qualificato..”, determinato anche “..dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato..” (cfr. anche Cass Civ n. 9537/2013, n. 20803/2013 en. 32118/2019).
Va confermata, pertanto, la legittimità dell'intervento operato dall'Agenzia delle Entrate in primo grado. Né la mancata notifica in primo grado dell'atto di intervento volontario è suscettibile di determinarne la nullità
La mancata notifica dell'atto di intervento volontario, infatti, non è una causa di nullità in sé, ma può rendere inefficace l'intervento stesso solo se il destinatario non ne viene a conoscenza e non si costituisce in giudizio: situazione questa non ricorrente nella specie
L'appello va rigettato anche nel merito, per le specifiche argomentazioni sviluppate dal primo Giudice in relazione a ciascuna delle doglianze.
Va in primis ribadito che la cartella di pagamento risulta regolarmente notificata a mani del legale rappresentante della società presso la sua sede legale.” Dunque l'atto impugnato ha raggiunto lo scopo consentendo alla società ricorrente di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. La società ricorrente, ha avuto piena conoscenza della cartella tanto è vero che la stessa è stata impugnata tempestivamente senza alcuna lesione del diritto di difesa. E l'art. 156 c.p.c. prevede che la nullità (in questo caso della notifica) non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto, come nel caso di specie, il suo scopo. Lo scopo è quello di rendere edotto il contribuente del contenuto dell'atto impositivo. Né v'è spazio per sostenere la inesistenza della notifica perché eseguita a mezzo di posta privata. Sul punto risulta dirimente il pronunziamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, espresso nella sentenza n 299 del 10/1/2020, secondo cui “ È nulla, non inesistente, la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017 ". In particolare il Supremo
Collegio ha riconosciuto che l'obbligo di adeguamento al diritto unionale era già incluso tra i principi del diritto nazionale in forza della direttiva europea del 2008 e, con esso, la generale potenziale idoneità dell'operatore di poste private a compiere l'attività di notificazione di atti processuali. L'iter argomentativo prospettato dalla pronuncia circa il rilievo dei principi unionali nell'ordinamento interno ha condotto la
Suprema Corte ad affermare che la astratta possibilità che l'operatore postale privato possa, in forza delle disposizioni europee, avere accesso al settore delle notifiche degli atti giudiziari, rende di per sé riconoscibile nel caso in esame la fattispecie della notificazione, sicchè va esclusa quella completa esorbitanza dallo schema generale degli atti di notificazione che ne sostanzia l'inesistenza giuridica , perché l'attività svolta appartiene al tipo contemplato dal complessivo sistema normativo. La notificazione effettuata a mezzo dell'operatore privato resta in ogni caso difforme dalla regolazione interna vigente, ma tale violazione configura un caso di nullità, non di giuridica inesistenza, con la conseguenza che la notificazione resta sanabile. Il Supremo Collegio, quindi, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/
CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017". Sull'invalidità del ruolo per difetto di attribuzione in sede di firma, bene ha argomentato il primo Giudice, e quelle argomentazioni questa Corte condivide e fa proprie, precisando che l'art. 12 co. 4 del DPR 602/73 stabilisce "il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'Ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo". E le disposizioni del citato art. 12 debbono interpretarsi nel senso che i ruoli "si intendono formati e resi esecutivi anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice", dal che deriva la equipollenza tra sottoscrizione validazione dei ruoli). Nella fattispecie il ruolo risulta sottoscritto dal Direttore Provinciale dott.Nominativo_1
dirigente di seconda fascia come da ruolo dei dirigenti presente nel sito dell'Agenzia delle entrate .
Quanto alla reiterata eccezione di nullità per mancanza di motivazione, per violazione degli articoli 3 della
Legge 241/90, 7 e 17 della legge 212/2000, la censura si appalesa infondata: la cartella di pagamento opposta scaturisce da un accertamento effettuato ex articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, il quale attribuisce all'Amministrazione finanziaria il potere-dovere di correggere d'ufficio eventuali errori materiali e di calcolo commessi dal contribuente nelle dichiarazioni, attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione stessa. Trattasi, quindi, di una attività con la quale l'Ufficio dà attuazione alla dichiarazione del contribuente, in conformità al contenuto del D.P.R. n. 600 del 1973, che all'art. 36 bis, comma 4 dispone "i dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti come dichiarati dal contribuente e dal sostituto di imposta". Proprio perchè la dichiarazione promana dal contribuente, questi si trova nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, per cui l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima..
Sulla scorta di tali premesse, la S.C. ha precisato che "la cartella di pagamento emessa all'esito di un procedimento di controllo cd. formale o automatizzato, a cui l'Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione" (Cass. Sez. 5, n.
15564 del 27/07/2016 ). In un più recente arresto il Supremo Collegio ( v. Cass Civ n 15654/2020) , ha richiamato il principio, già espresso in precedenti pronunce afferenti all'onere di motivazione in ipotesi di iscrizione a ruolo da controllo automatizzato, secondo cui “ l'ufficio finanziario è già in condizione di formulare le proprie richieste in forza del semplice richiamo alla dichiarazione stessa, non avendo alcun obbligo aggiuntivo di indicare i fatti costitutivi dell'obbligazione fiscale, aggiungendo che - anche nell'ipotesi in cui siano richiesti gli interessi e le sanzioni per ritardato oppure omesso versamento-
l'ufficio non ha alcun obbligo aggiuntivo perché il contribuente già conosce i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base dell'operato dell'Amministrazione finanziaria, “con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima.”
Conseguenziale a quanto testè esposto è la infondatezza della eccezione di nullità per inosservanza dell'obbligo dell'invio della comunicazione in presenza di omesso versamento di imposte dichiarate e non versate in tutto o in parte ( ed è il caso in esame). Giova all'uopo richiamare il consolidato orientamento in parte qua del Supremo Collegio: così nella sentenza del 23 luglio 2010, n. 17396, ha precisato che “sia il
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3, in materia di tributi diretti, sia il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, comma 3, in materia di IVA, dispongono che debba essere data comunicazione al contribuente del risultato dei controlli automatici, solo quando tale risultato ... è diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione: ipotesi di dichiarazione errata, distinta da quella, cui si riferisce il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6, d'imposta regolarmente risultante dalla dichiarazione annuale, ma non versata…..“L'adempimento in questione è, infatti, una “comunicazione d'irregolarità” … mentre nessuna norma impone di comunicare la “regolarità della dichiarazione” (citata Cass. n. 17396 del 2010). Tale orientamento è stato ribadito con sentenza 14 gennaio 2011, n. 795, nella quale la Corte di cassazione ha ulteriormente precisato che “a norma della L. n. 212 del 2000, art. 6, l'avviso, previa iscrizione a ruolo di un tributo dopo la liquidazione di una dichiarazione, deve essere inviato a pena di nullità nei soli casi in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non anche se non risulti l'esistenza di incerte e rilevanti questioni interpretative”. In considerazione dei richiamati principi, la Suprema Corte nel caso sottoposto alla sua attenzione, ha ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo non preceduta dall'invio dell'avviso bonario, atteso che “L'Ufficio non era di fronte ad un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione e, pertanto, s'è limitato a iscrivere a ruolo le somme che lo stesso contribuente aveva dichiarato ma non versato” ( conforme sentenza Corte di Cassazione n n19052/2015).
Nessuna violazione c'è, quindi, del principio generale contenuto nell'articolo 7 della legge n. 212/2000, che sancisce l'obbligo di motivazione per tutti gli atti tributari, comprese evidentemente le cartelle di pagamento, a garanzia del principio di legalità e della tutela del diritto di difesa del contribuente al quale devono essere portati a conoscenza i fatti costitutivi sui quali si fonda la pretesa dell'Erario.
Parimenti infondata risulta l'eccezione di nullità dell'atto opposto per omessa indicazione e/o sottoscrizione del responsabile del procedimento, stante la insussistenza di una norma che prescrive l'obbligo di specifica sottoscrizione e comunque la sua irrilevanza, dipendendo l'esistenza della cartella non dall'apposizione di una sottoscrizione ma dalla riferibilità inequivocabile di essa al titolare del potere di emetterlo.
Per quanto attiene al calcolo degli interessi, l'eccezione di nullità dell'atto per mancata indicazione del criterio di calcolo degli stessi, rileva la Commissione che siffatto criterio deve ritenersi indicato attraverso il richiamo alla norma di legge che li regola, indicazione espressamente contenuta nell''atto impugnato. Peraltro parliamo di una voce il cui calcolo avviene ex post e non in maniera discrezionale , ma in applicazione di norme di legge ( gli importi degli interessi indicati sono ricalcolati ai sensi dell'art
20 del DPR n 602/1973………….ecc)..Infatti, l'art. 30 DPR 602/73 testualmente recita: Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo……, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di morti al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari”. Peraltro, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente. ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo. Secondo la Corte di
Cassazione (sentenza n. 8613, del 15 aprile 2011), il “tasso... annuo degli interessi è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale, e i limiti temporali di riferimento sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati “.
D'altra parte la circostanza che i saggi d'interesse (come previsti dagli artt. 20 e 30 del d.P.R. n.
602/1973) siano modificati periodicamente con provvedimenti adottati in ambito ministeriale - d.m. 21 maggio 2009 cit. - o dell'Agenzia delle entrate, ma pur sempre soggetti ad obbligo di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale ovvero con forme equipollenti, quali la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle entrate - cfr. art. 1, comma 361, l. 24 dicembre 2007, n. 244 per gli atti dell'Agenzia delle entrate determinativi degli interessi di mora ai sensi dell'art. 30 d.P.R. n. 602/1973 - non richiede che gli stessi debbano essere esplicitati nell'atto fiscale, trattandosi di atti soggetti a forme di pubblicità legale e dunque comunque agevolmente conoscibili dall'interessato - cfr. Cass., 19 dicembre 2014, n. 27055; più di recente, v. Cass., 15 gennaio 2021, n. 593, e Cass., 1° febbraio 2022, n. 3009 e da ultimo S.U. n
22281/2022 - ed individuabili in relazione al richiamo agli stessi operato dalla base normativa di riferimento in tema di interessi che la cartella deve necessariamente contenere.
Come specificamente motivato dalle S.U. nella sentenza da ultimo richiamata ( la n 22281/2022), il richiamo alla disposizione che regola il "tipo" di interesse richiesto e le norme che presiedono alla sua quantificazione, ivi predeterminate, consentono dunque al contribuente di individuare gli elementi essenziali dell'obbligazione complessivamente pretesa (cfr., in generale, Cass., 7 marzo 2022, n. 7278) ed il perimetro entro il quale l'amministrazione si è mossa per quantificare specificamente l'obbligazione degli interessi, onde eventualmente contestarla. Analogamente, deve escludersi che la cartella debba esplicitare le modalità di calcolo che hanno condotto alla quantificazione del debito da interessi del contribuente, ove queste siano ancora una volta determinabili sulla base di mere operazioni matematiche, in base a quanto previsto normativamente. Di conseguenza, l'obbligo motivazionale in capo all'Amministrazione finanziaria può limitarsi al riferimento, contenuto nella cartella di pagamento, alla dichiarazione dei redditi da cui scaturisce il debito d'imposta, in quanto la quantificazione si riduce ex lege a un semplice calcolo matematico.( v. Cassazione civile, sez. trib. , 27/03/2019 , n. 8508 e n 15654/2020) ). Lo stesso Supremo Collegio ha reiteratamente precisato che il tasso annuo degli interessi
è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale e, i limiti temporali di riferimento necessari per il calcolo, sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
Infine, quanto alla doglianza sulle sanzioni, giova evidenziare che esse sono state correttamente determinate in relazione all'omesso versamento del saldo IVA ed IRES in applicazione dell'art. 13 del D.
Lgs. 471/97 secondo cui “Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato”. La natura di violazioni sostanziali e non formali, poi, fa sì che risulti inapplicabile l'invocato istituto della continuazione.
Pertanto l'appello va rigettato e la cartella impugnata va confermata. L'appellante va condannata al pagamento delle ulteriori spese processuali in favore di ciascun appellato, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 3.150,00 oltre accessori come per legge in favore di ciascun appellato.
Messina lì 26/1/2026 Il Presidente Estensore
D.ssa Maria Pina LAZZARA