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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 15/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1559/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona della dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di appello iscritta al n. 1559 R.G.A.C. per l'anno 2023 promossa da: (C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in viale Affaccio IV Trav. N. 3, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Esposito che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
- APPELLANTE-
Contro
, in persona del Dirigente Controparte_1 dell'Area II, Viceprefetto Vicario dott. Roberto Micucci, digitalmente domiciliata all'indirizzo PEC
Email_1
- APPELLATA-
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La (d'ora in poi, ) ha agito in giudizio al fine di impugnare il Controparte_2 Pt_1
provvedimento emesso e pubblicato il 20.11.2023 (doc. 1 produzione di parte appellante) con cui il
Giudice di Pace di (R.G. 2700/2023), “rilevato che la parte non ha addotto nessun CP_1 legittimo impedimento idoneo a giustificare l'assenza in udienza;
considerato che
non risulta evidente
l'illegittimità del provvedimento impugnato;
visto l'art. 23 L. 689/81, confermava l'ingiunzione opposta.”
A fondamento della sua domanda ha preliminarmente dedotto di avere impugnato innanzi al Giudice di
Pace il verbale n. 1610 del 10/03/2023, Reg. Gen. CZ-31/2023 notificatole in qualità di coobbligato in solido della violazione di cui all'art. 23 comma 4-11 CdS. Ha rilevato che la prima udienza veniva pagina 1 di 7 fissata in data 20.11.2023 ma sul portale telematico era erroneamente indicata la data del 27.11.2023; veniva poi comunicato un differimento di udienza, tuttavia non verificatosi, e l'udienza stessa veniva infine celebrata in data 20.11.2023, in assenza della ricorrente tratta in inganno dal provvedimento di differimento non eseguito;
Ha altresì dedotto la violazione dell'art. 7 comma 7 D. Lgs 150/2011 nonché delle norme e dei principi posti a tutela dell'integrità del contraddittorio poiché la cancelleria non aveva notificato all'odierna appellata né il ricorso né il decreto di fissazione della prima udienza, precisando che il Giudice avrebbe dovuto provvedere alla rinnovazione della notifica alla controparte ai sensi della regola generale disposta dall'art. 164 c.p.c., attività necessaria anche ai sensi dell'art. 23 L. 689/1981.
Ha rilevato l'apparente motivazione del provvedimento del Giudice di Pace, nella misura in cui non ha verificato l'infondatezza dell'opposizione sulla base dei documenti prodotti da ambo le parti, coordinata alle risultanze della documentazione depositata ex adverso, prevedendosi al comma 10 dell'art. 7 d.lgs. 150/2011 l'accoglimento dell'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Nel merito ha dedotto che in base all'art. 6 della L. 689/81, come interpretato dalla Giurisprudenza della Suprema Corte, l'obbligato in solido può essere solo il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione, ove sia stato individuato (come nel caso di specie) e non altri, tantomeno il soggetto pubblicitario esposto.
Ha altresì dedotto la violazione dell'art. 3 della L. 689/81 nella misura in cui il soggetto pubblicitario non può essere sanzionato per il solo fatto di aver tratto beneficio dalla condotta, seppur e semmai illecita, posta in essere da un soggetto estraneo alla sua sfera d'azione.
Ha in definitiva chiesto, in totale riforma del Provvedimento del 20/11/2023 emesso dal Giudice di
Pace di dott.ssa Sara Maria Gatto nella causa R.G. n. 2700/2023, l'annullamento dello CP_1 stesso e, per l'effetto, l'accoglimento dell'originario con illegittimità del verbale di contestazione opposto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Si è costituta la che ha preliminarmente dedotto il difetto di nullità assoluta Controparte_1
della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza direttamente alla in luogo CP_1 dell'Avvocatura dello Stato di Catanzaro;
sempre in via preliminare, ha dedotto la correttezza dell'operato del Giudice di Pace, che con decreto del 09/08/2023 aveva fissato udienza al 27/11/2023, anticipandola al 20/11/2023 con decreto del 6/11/2023 e che sul punto è irrilevante quanto annotato all'interno del portale telematico di consultazione, tanto più a fronte dell'entrata in vigore del processo civile telematico anche per i procedimenti pendenti innanzi l'Ufficio del Giudice di Pace. Ha quindi pagina 2 di 7 evidenziato che la mancata partecipazione all'udienza è certamente avvenuta senza aver addotto alcun legittimo impedimento.
Ha altresì rilevato che per ritenere legittima l'adozione dell'ordinanza di convalida impugnata dall'appellata è sufficiente, ai sensi della normativa vigente, che la illegittimità del provvedimento non risulti dalla documentazione allegata dall'opponente a prescindere dalla produzione documentale dell'Ente opposto né a ciò osta l'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione udienza all'Ente medesimo.
Da ultimo e nel merito ha precisato che non può esservi alcun dubbio che la pubblicizzazione sia l'effetto dell'interesse e dell'attività del soggetto privato pubblicizzato, in quanto è evidente che in ipotesi del genere l'iniziativa della condotta illecita non può che appartenere al soggetto beneficiario della campagna pubblicitaria. Ciò in aderenza al principio giurisprudenziale secondo cui la L. n. 689 del 1981, art. 6, commi 1 e 3 individua nella proprietà del mezzo usato per la commissione della infrazione, e nel rapporto oggettivo e funzionale della condotta tenuta con l'interesse ovvero gli scopi di una persona giuridica o di un ente di fatto, i titoli stessi della solidarietà del proprietario o di detti enti con l'autore della violazione.Ha pertanto chiesto il rigetto dell'appello e la conferma dell'Ordinanza impugnata, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto Magistrato all'udienza del 25.11.2024 svoltasi nella forma della trattazione scritta ex art. 1237 ter c.p.c.
Tanto premesso, l'appello è fondato nei termini che seguono.
Preliminarmente, in ordine al difetto di notifica dedotto dalla , basti rilevare che la CP_1
Giurisprudenza costante e reiterata ha stabilito la sanabilità della notifica effettuata presso l'Amministrazione centrale in luogo dell'Avvocatura dello Stato in ragione del granitico principio del raggiungimento dello scopo rafforzato dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 14916 del 2016: e infatti, la notifica dell'atto introduttivo di un giudizio direttamente alla Amministrazione procedente e non all'Avvocatura dello Stato è affetta da nullità ed è quindi suscettibile di rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ. ovvero di sanatoria nel caso in cui l'amministrazione si costituisca (così ex multis Cass. Civ.
Ord. n. 24032/2020);
Ancora preliminarmente, sulle deduzioni di parte appellante circa la violazione del contraddittorio in primo grado, si evidenzia che l'art. 7 del d.lgs. 150/2011, dispone alla lettera b) che quando
l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso
l'ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8. A sua volta, il comma 8 citato pagina 3 di 7 prevede che con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
Orbene, la lettera della norma non lascia spazio ad interpretazioni di altro tipo: è evidente che la congiunzione “ovvero” vada interpretata nel suo significato inclusivo;
ciò a dire che in caso di assenza dell'opponente senza legittimo impedimento alla prima udienza il Giudice convalida il provvedimento impugnato ad eccezione di due casi: o nel caso in cui emerga l'illegittimità del provvedimento oppure anche nel caso in cui l'Autorità abbia omesso di provvedere al deposito della documentazione. La ratio legis conduce dunque a ritenere che, nel caso in cui l'amministrazione non si costituisca depositando il rapporto ed i relativi documenti, l'opponente, anche se non comparso ed anche se non abbia depositato documentazione, vedrà comunque accolta l'opposizione con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
Nel caso di specie l'Amministrazione appellata non si è costituita né risulta in atti la notifica alla stessa del ricorso di primo grado cui avrebbe dovuto ottemperare la cancelleria del Giudice di Pace ai sensi del co. 8 del citato articolo.
Alla luce di quanto appena chiarito, il Giudice di Pace avrebbe dovuto dare atto in prima udienza dell'omessa notifica all'Amministrazione resistente permettendo così la regolare integrazione del contraddittorio. Al contrario è invece irrilevante la circostanza, dedotta dall'appellante, che sul portale telematico risultasse una data diversa da quella effettiva di celebrazione dell'udienza, posto che i decreti di fissazione udienza presenti in atti riportano la data corretta e risultano correttamente comunicati.
Tanto premesso, il merito della vicenda ruota attorno all'individuazione della quale Parte_1 obbligato in solido. L'art. 23 comma 4 e 11 D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 dispone che “La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme.
Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale (…) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731”. L'art. 6 della L. 689/1981 stabilisce che “Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della
pagina 4 di 7 violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”.
Nel caso di specie la è stata individuata quale obbligato in solido con la Parte_1 CP_3
società pubblicitaria proprietaria dei manufatti oggetto di sanzione, esclusivamente sul presupposto dell'essere il soggetto beneficiario della pubblicità abusiva. La circostanza, incontestata da parte appellata, è invero estranea a quanto stabilito dalla norma appena citata poiché “in base all'art. 23 del
Codice della Strada soggetto responsabile è chi colloca tali cartelli e mezzi pubblicitari;
alla responsabilità di questi si aggiunge la responsabilità solidale, ove si tratti di soggetto diverso, del proprietario di tali cartelli, mentre non è solidalmente responsabile, non essendo previsto dalla legge, il soggetto che abbia commissionato la realizzazione della campagna pubblicitaria” (Corte di
Cassazione 17987/2006). Sul punto non è conferente l'orientamento giurisprudenziale citato dalla prefettura di cui alla Sentenza della Suprema Corte n. 1040 del 2012. Tale massima infatti si è limitata a stabilire la sanzionabilità del partito politico beneficiario della propaganda abusiva sul presupposto presuntivo che lo stesso fosse proprietario dei manifesti elettorali affissi senza autorizzazione. Nel caso di specie, al contrario, emerge con evidenza dagli atti – e non è contestato dalla – che è la CP_1
ad essere proprietaria del materiale pubblicitario esposto senza autorizzazione e che la CP_3
è esclusivamente il soggetto sponsorizzato dall'attività sanzionata. Ebbene, in circostanze Pt_1
siffatte la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire recentemente che "In tema di sanzioni amministrative emesse, per l'affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, la responsabilità solidale della persona giuridica, o dell'ente privo di personalità giuridica - nel caso di violazione commessa dal rappresentante o dal dipendente degli enti medesimi, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze - consente di includere nell'ambito applicativo della norma non soltanto i soggetti legati alla persona giuridica o all'ente da un formale rapporto organico, ovvero da un rapporto di lavoro subordinato, ma anche tutti i casi in cui i rapporti siano caratterizzati in termini di affidamento (inteso come materiale consegna all'autore della violazione del materiale
pagina 5 di 7 pubblicitario) o di avvilimento (inteso come attività di cui il committente profitta); ciò tuttavia, a condizione che l'attività pubblicitaria sia comprovatamente riconducibile all'iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione ed ente o persona giuridica opponente, restando comunque escluso che il beneficiario del messaggio pubblicitario sia solidalmente responsabile della violazione per il solo fatto di averne potuto trarre giovamento" (Sez. 2, Sent. n. 13770 del 2009 richiamata, da ultimo, da Cass.
Civ., sez. II, sent. 16/12/2021, n. 40328).
Nel caso di specie è del tutto assente la prova del rapporto di committenza tra la Società e CP_3 la a fronte dell'incontestata circostanza relativa alla quale proprietaria del Parte_1 CP_3 mezzo occorso per la commissione dell'attività vietata.
L'appello deve dunque essere accolto con conseguente annullamento del verbale n. 1610 del
10/03/2023, Reg. Gen. CZ-31/2023.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022, con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione compreso fino ad € 1100 nei valori medi.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) accoglie l'appello e in totale riforma della sentenza appellata annulla il verbale di accertamento n. 1610 del 10/3/2023 Reg. Gen. CZ- 31;
2) condanna la , alla rifusione delle spese di lite del Controparte_4
giudizio di primo grado in favore di che vengono Parte_1
liquidate in € 346 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge da liquidare al procuratore antistatario
3) condanna la , alla rifusione delle spese di lite del Controparte_4
presente grado di giudizioin favore di che vengono Parte_1 liquidate in € 64,50 per esborsi ed € 662 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge
Vibo Valentia, 14.1.2025
Il Giudice dott.ssa Ida Cuffaro pagina 6 di 7
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona della dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di appello iscritta al n. 1559 R.G.A.C. per l'anno 2023 promossa da: (C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in viale Affaccio IV Trav. N. 3, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Esposito che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
- APPELLANTE-
Contro
, in persona del Dirigente Controparte_1 dell'Area II, Viceprefetto Vicario dott. Roberto Micucci, digitalmente domiciliata all'indirizzo PEC
Email_1
- APPELLATA-
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La (d'ora in poi, ) ha agito in giudizio al fine di impugnare il Controparte_2 Pt_1
provvedimento emesso e pubblicato il 20.11.2023 (doc. 1 produzione di parte appellante) con cui il
Giudice di Pace di (R.G. 2700/2023), “rilevato che la parte non ha addotto nessun CP_1 legittimo impedimento idoneo a giustificare l'assenza in udienza;
considerato che
non risulta evidente
l'illegittimità del provvedimento impugnato;
visto l'art. 23 L. 689/81, confermava l'ingiunzione opposta.”
A fondamento della sua domanda ha preliminarmente dedotto di avere impugnato innanzi al Giudice di
Pace il verbale n. 1610 del 10/03/2023, Reg. Gen. CZ-31/2023 notificatole in qualità di coobbligato in solido della violazione di cui all'art. 23 comma 4-11 CdS. Ha rilevato che la prima udienza veniva pagina 1 di 7 fissata in data 20.11.2023 ma sul portale telematico era erroneamente indicata la data del 27.11.2023; veniva poi comunicato un differimento di udienza, tuttavia non verificatosi, e l'udienza stessa veniva infine celebrata in data 20.11.2023, in assenza della ricorrente tratta in inganno dal provvedimento di differimento non eseguito;
Ha altresì dedotto la violazione dell'art. 7 comma 7 D. Lgs 150/2011 nonché delle norme e dei principi posti a tutela dell'integrità del contraddittorio poiché la cancelleria non aveva notificato all'odierna appellata né il ricorso né il decreto di fissazione della prima udienza, precisando che il Giudice avrebbe dovuto provvedere alla rinnovazione della notifica alla controparte ai sensi della regola generale disposta dall'art. 164 c.p.c., attività necessaria anche ai sensi dell'art. 23 L. 689/1981.
Ha rilevato l'apparente motivazione del provvedimento del Giudice di Pace, nella misura in cui non ha verificato l'infondatezza dell'opposizione sulla base dei documenti prodotti da ambo le parti, coordinata alle risultanze della documentazione depositata ex adverso, prevedendosi al comma 10 dell'art. 7 d.lgs. 150/2011 l'accoglimento dell'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Nel merito ha dedotto che in base all'art. 6 della L. 689/81, come interpretato dalla Giurisprudenza della Suprema Corte, l'obbligato in solido può essere solo il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione, ove sia stato individuato (come nel caso di specie) e non altri, tantomeno il soggetto pubblicitario esposto.
Ha altresì dedotto la violazione dell'art. 3 della L. 689/81 nella misura in cui il soggetto pubblicitario non può essere sanzionato per il solo fatto di aver tratto beneficio dalla condotta, seppur e semmai illecita, posta in essere da un soggetto estraneo alla sua sfera d'azione.
Ha in definitiva chiesto, in totale riforma del Provvedimento del 20/11/2023 emesso dal Giudice di
Pace di dott.ssa Sara Maria Gatto nella causa R.G. n. 2700/2023, l'annullamento dello CP_1 stesso e, per l'effetto, l'accoglimento dell'originario con illegittimità del verbale di contestazione opposto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Si è costituta la che ha preliminarmente dedotto il difetto di nullità assoluta Controparte_1
della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza direttamente alla in luogo CP_1 dell'Avvocatura dello Stato di Catanzaro;
sempre in via preliminare, ha dedotto la correttezza dell'operato del Giudice di Pace, che con decreto del 09/08/2023 aveva fissato udienza al 27/11/2023, anticipandola al 20/11/2023 con decreto del 6/11/2023 e che sul punto è irrilevante quanto annotato all'interno del portale telematico di consultazione, tanto più a fronte dell'entrata in vigore del processo civile telematico anche per i procedimenti pendenti innanzi l'Ufficio del Giudice di Pace. Ha quindi pagina 2 di 7 evidenziato che la mancata partecipazione all'udienza è certamente avvenuta senza aver addotto alcun legittimo impedimento.
Ha altresì rilevato che per ritenere legittima l'adozione dell'ordinanza di convalida impugnata dall'appellata è sufficiente, ai sensi della normativa vigente, che la illegittimità del provvedimento non risulti dalla documentazione allegata dall'opponente a prescindere dalla produzione documentale dell'Ente opposto né a ciò osta l'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione udienza all'Ente medesimo.
Da ultimo e nel merito ha precisato che non può esservi alcun dubbio che la pubblicizzazione sia l'effetto dell'interesse e dell'attività del soggetto privato pubblicizzato, in quanto è evidente che in ipotesi del genere l'iniziativa della condotta illecita non può che appartenere al soggetto beneficiario della campagna pubblicitaria. Ciò in aderenza al principio giurisprudenziale secondo cui la L. n. 689 del 1981, art. 6, commi 1 e 3 individua nella proprietà del mezzo usato per la commissione della infrazione, e nel rapporto oggettivo e funzionale della condotta tenuta con l'interesse ovvero gli scopi di una persona giuridica o di un ente di fatto, i titoli stessi della solidarietà del proprietario o di detti enti con l'autore della violazione.Ha pertanto chiesto il rigetto dell'appello e la conferma dell'Ordinanza impugnata, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto Magistrato all'udienza del 25.11.2024 svoltasi nella forma della trattazione scritta ex art. 1237 ter c.p.c.
Tanto premesso, l'appello è fondato nei termini che seguono.
Preliminarmente, in ordine al difetto di notifica dedotto dalla , basti rilevare che la CP_1
Giurisprudenza costante e reiterata ha stabilito la sanabilità della notifica effettuata presso l'Amministrazione centrale in luogo dell'Avvocatura dello Stato in ragione del granitico principio del raggiungimento dello scopo rafforzato dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 14916 del 2016: e infatti, la notifica dell'atto introduttivo di un giudizio direttamente alla Amministrazione procedente e non all'Avvocatura dello Stato è affetta da nullità ed è quindi suscettibile di rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ. ovvero di sanatoria nel caso in cui l'amministrazione si costituisca (così ex multis Cass. Civ.
Ord. n. 24032/2020);
Ancora preliminarmente, sulle deduzioni di parte appellante circa la violazione del contraddittorio in primo grado, si evidenzia che l'art. 7 del d.lgs. 150/2011, dispone alla lettera b) che quando
l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso
l'ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8. A sua volta, il comma 8 citato pagina 3 di 7 prevede che con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
Orbene, la lettera della norma non lascia spazio ad interpretazioni di altro tipo: è evidente che la congiunzione “ovvero” vada interpretata nel suo significato inclusivo;
ciò a dire che in caso di assenza dell'opponente senza legittimo impedimento alla prima udienza il Giudice convalida il provvedimento impugnato ad eccezione di due casi: o nel caso in cui emerga l'illegittimità del provvedimento oppure anche nel caso in cui l'Autorità abbia omesso di provvedere al deposito della documentazione. La ratio legis conduce dunque a ritenere che, nel caso in cui l'amministrazione non si costituisca depositando il rapporto ed i relativi documenti, l'opponente, anche se non comparso ed anche se non abbia depositato documentazione, vedrà comunque accolta l'opposizione con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
Nel caso di specie l'Amministrazione appellata non si è costituita né risulta in atti la notifica alla stessa del ricorso di primo grado cui avrebbe dovuto ottemperare la cancelleria del Giudice di Pace ai sensi del co. 8 del citato articolo.
Alla luce di quanto appena chiarito, il Giudice di Pace avrebbe dovuto dare atto in prima udienza dell'omessa notifica all'Amministrazione resistente permettendo così la regolare integrazione del contraddittorio. Al contrario è invece irrilevante la circostanza, dedotta dall'appellante, che sul portale telematico risultasse una data diversa da quella effettiva di celebrazione dell'udienza, posto che i decreti di fissazione udienza presenti in atti riportano la data corretta e risultano correttamente comunicati.
Tanto premesso, il merito della vicenda ruota attorno all'individuazione della quale Parte_1 obbligato in solido. L'art. 23 comma 4 e 11 D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 dispone che “La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme.
Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale (…) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731”. L'art. 6 della L. 689/1981 stabilisce che “Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della
pagina 4 di 7 violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”.
Nel caso di specie la è stata individuata quale obbligato in solido con la Parte_1 CP_3
società pubblicitaria proprietaria dei manufatti oggetto di sanzione, esclusivamente sul presupposto dell'essere il soggetto beneficiario della pubblicità abusiva. La circostanza, incontestata da parte appellata, è invero estranea a quanto stabilito dalla norma appena citata poiché “in base all'art. 23 del
Codice della Strada soggetto responsabile è chi colloca tali cartelli e mezzi pubblicitari;
alla responsabilità di questi si aggiunge la responsabilità solidale, ove si tratti di soggetto diverso, del proprietario di tali cartelli, mentre non è solidalmente responsabile, non essendo previsto dalla legge, il soggetto che abbia commissionato la realizzazione della campagna pubblicitaria” (Corte di
Cassazione 17987/2006). Sul punto non è conferente l'orientamento giurisprudenziale citato dalla prefettura di cui alla Sentenza della Suprema Corte n. 1040 del 2012. Tale massima infatti si è limitata a stabilire la sanzionabilità del partito politico beneficiario della propaganda abusiva sul presupposto presuntivo che lo stesso fosse proprietario dei manifesti elettorali affissi senza autorizzazione. Nel caso di specie, al contrario, emerge con evidenza dagli atti – e non è contestato dalla – che è la CP_1
ad essere proprietaria del materiale pubblicitario esposto senza autorizzazione e che la CP_3
è esclusivamente il soggetto sponsorizzato dall'attività sanzionata. Ebbene, in circostanze Pt_1
siffatte la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire recentemente che "In tema di sanzioni amministrative emesse, per l'affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, la responsabilità solidale della persona giuridica, o dell'ente privo di personalità giuridica - nel caso di violazione commessa dal rappresentante o dal dipendente degli enti medesimi, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze - consente di includere nell'ambito applicativo della norma non soltanto i soggetti legati alla persona giuridica o all'ente da un formale rapporto organico, ovvero da un rapporto di lavoro subordinato, ma anche tutti i casi in cui i rapporti siano caratterizzati in termini di affidamento (inteso come materiale consegna all'autore della violazione del materiale
pagina 5 di 7 pubblicitario) o di avvilimento (inteso come attività di cui il committente profitta); ciò tuttavia, a condizione che l'attività pubblicitaria sia comprovatamente riconducibile all'iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione ed ente o persona giuridica opponente, restando comunque escluso che il beneficiario del messaggio pubblicitario sia solidalmente responsabile della violazione per il solo fatto di averne potuto trarre giovamento" (Sez. 2, Sent. n. 13770 del 2009 richiamata, da ultimo, da Cass.
Civ., sez. II, sent. 16/12/2021, n. 40328).
Nel caso di specie è del tutto assente la prova del rapporto di committenza tra la Società e CP_3 la a fronte dell'incontestata circostanza relativa alla quale proprietaria del Parte_1 CP_3 mezzo occorso per la commissione dell'attività vietata.
L'appello deve dunque essere accolto con conseguente annullamento del verbale n. 1610 del
10/03/2023, Reg. Gen. CZ-31/2023.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022, con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione compreso fino ad € 1100 nei valori medi.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) accoglie l'appello e in totale riforma della sentenza appellata annulla il verbale di accertamento n. 1610 del 10/3/2023 Reg. Gen. CZ- 31;
2) condanna la , alla rifusione delle spese di lite del Controparte_4
giudizio di primo grado in favore di che vengono Parte_1
liquidate in € 346 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge da liquidare al procuratore antistatario
3) condanna la , alla rifusione delle spese di lite del Controparte_4
presente grado di giudizioin favore di che vengono Parte_1 liquidate in € 64,50 per esborsi ed € 662 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge
Vibo Valentia, 14.1.2025
Il Giudice dott.ssa Ida Cuffaro pagina 6 di 7
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