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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Treviso, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CICERO GIOVANNI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 436/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - EV
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11320250003559238000 RADIODIFFUSIONI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presenta ricorso avverso la cartella di pagamento n. 113 2025 00035592 38 000 emessa dall'Agente della NE, ricevuta in data 11.06.2025, con la quale si imponeva il pagamento del canone radiotelevisivo relativo all'anno 2021 ; egli asserisce di avere tempestivamente presentato dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato, inviata tramite raccomandata tempi e modi stabiliti dalla legge, di non avere alcun apparecchio in uso che lo obblighi al pagamento del canone relativo , motivo per cui chiede l'annullamento della cartella impugnata
.
La Agenzia della NE non può contestare la sostanza di quanto asserito dal contribuente limitandosi a sostenere il difetto della propria legittimazione passiva e chiede che venga chiamata in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Torino che ha provveduto alla imposizione della tassa.
Resta da aggiungere che dalla documentazione allegata al ricorso, risulta anche una raccomandata AR inviata alla “Agenzia delle Entrate di Torino, ufficio abbonamenti tv” del 13.01.2021 con cui aveva notificato la dichiarazione sostitutiva .
Con intervento volontario in causa, l'Agenzia delle Entrate di Torino riferisce che “ in base alla documentazione trasmessa da Ricorrente_1 ha pertanto ritenuto valida la Dichiarazione Sostitutiva di non detenzione presentata in data 13/01/2021 ed ha disposto lo sgravio totale della partita debitoria relativa all'anno 2021”
Pertanto chiede che venga dichiarato estinto il giudizio sancendo la cessata la materia del contendere per la cartella di pagamento n.° 11320250003559238, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta può essere accolta nel merito perché il ricorrente aveva ragione e la sua dichiarazione sostitutiva è stata spedita e ricevuta nel 2021, ma non si può accogliere la richiesta di compensare le spese a causa della negligenza dell'Ufficio che non si è accorto di quanto correttamente fatto dal Ricorrente_1 con la dichiarazione sostitutiva;
del resto, se l'Ufficio avesse correttamente valutato e delibato detta dichiarazione sostitutiva non avrebbe chiesto alla NE di emettere la cartella di pagamento che è del tutto illegittima oltre che ovviamente infondata.
Per i suddetti motivi la controversia va dichiarata estinta ma le spese sono a carico della Agenzia delle
Entrate di Torino nella limitata misura di euro cinquanta, comprensive di ogni spesa effettuata , contributo unificato, spese di carburante, corrispondenza e varie .
P.Q.M.
dichiara estinta la controversia e condanna l'Agenzia delle Entrate di Torino a pagare le spese di lite al ricorrente che si determinano nella misura complessiva di cinquanta euro.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CICERO GIOVANNI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 436/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - EV
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11320250003559238000 RADIODIFFUSIONI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presenta ricorso avverso la cartella di pagamento n. 113 2025 00035592 38 000 emessa dall'Agente della NE, ricevuta in data 11.06.2025, con la quale si imponeva il pagamento del canone radiotelevisivo relativo all'anno 2021 ; egli asserisce di avere tempestivamente presentato dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato, inviata tramite raccomandata tempi e modi stabiliti dalla legge, di non avere alcun apparecchio in uso che lo obblighi al pagamento del canone relativo , motivo per cui chiede l'annullamento della cartella impugnata
.
La Agenzia della NE non può contestare la sostanza di quanto asserito dal contribuente limitandosi a sostenere il difetto della propria legittimazione passiva e chiede che venga chiamata in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Torino che ha provveduto alla imposizione della tassa.
Resta da aggiungere che dalla documentazione allegata al ricorso, risulta anche una raccomandata AR inviata alla “Agenzia delle Entrate di Torino, ufficio abbonamenti tv” del 13.01.2021 con cui aveva notificato la dichiarazione sostitutiva .
Con intervento volontario in causa, l'Agenzia delle Entrate di Torino riferisce che “ in base alla documentazione trasmessa da Ricorrente_1 ha pertanto ritenuto valida la Dichiarazione Sostitutiva di non detenzione presentata in data 13/01/2021 ed ha disposto lo sgravio totale della partita debitoria relativa all'anno 2021”
Pertanto chiede che venga dichiarato estinto il giudizio sancendo la cessata la materia del contendere per la cartella di pagamento n.° 11320250003559238, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta può essere accolta nel merito perché il ricorrente aveva ragione e la sua dichiarazione sostitutiva è stata spedita e ricevuta nel 2021, ma non si può accogliere la richiesta di compensare le spese a causa della negligenza dell'Ufficio che non si è accorto di quanto correttamente fatto dal Ricorrente_1 con la dichiarazione sostitutiva;
del resto, se l'Ufficio avesse correttamente valutato e delibato detta dichiarazione sostitutiva non avrebbe chiesto alla NE di emettere la cartella di pagamento che è del tutto illegittima oltre che ovviamente infondata.
Per i suddetti motivi la controversia va dichiarata estinta ma le spese sono a carico della Agenzia delle
Entrate di Torino nella limitata misura di euro cinquanta, comprensive di ogni spesa effettuata , contributo unificato, spese di carburante, corrispondenza e varie .
P.Q.M.
dichiara estinta la controversia e condanna l'Agenzia delle Entrate di Torino a pagare le spese di lite al ricorrente che si determinano nella misura complessiva di cinquanta euro.