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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/08/2025, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza -
18 composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente–
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
Dott. Vincenzo SELMI - Consigliere-
all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2624 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2022, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federica Pizzi e Antonella Di Leo, elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti;
Appellante
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dagli avv.ti Luca Antonetto e Giuseppe Paone, elettivamente domiciliato come in atti;
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3391/2022 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data 12/04/2022.
Conclusioni delle parti: come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
- premesso di essere dipendente di quale promotore Parte_1 Controparte_1 finanziario, dal 16.07.2001 e di essere stato trasferito nel gennaio 2017 presso la sede dell' CP_2
in Roma, via Giacomo de Conti 5; di avere maturato, al momento del trasferimento,
[...] quindici anni di servizio e compiuto 50 anni di età, per cui il trasferimento non poteva essere disposto senza il suo consenso in base al Contratto Collettivo Nazionale Aziendale di Lavoro per le gestioni economiche della Compagnia di avere accettato il trasferimento perché Controparte_1 prospettatogli come occasione di aumento dei guadagni in termini di provvigioni, ma di essergli state invece taciute alcune circostanze, quali stasi dell'attività lavorativa, esistenza di fatti penalmente rilevanti, perdita di clienti e assenza di collaboratori, in presenza delle quali non avrebbe mai dato il suo consenso al trasferimento;
di essere stato chiuso l'ufficio in via Giacomo de Conti ed unificato agli uffici di Roma 3 nell'agosto del 2018 per cui al rientro dalle ferie era rimasto senza una stanza dove poter lavorare né gli era stata messa a disposizione una scrivania in altra stanza;
di essere stato successivamente trasferito a e poi reintegrato nella sede di origine ma senza portafoglio di CP_3 clienti e possibilità di accesso ai sistemi informativi, non venendo neppure informato dei corsi di aggiornamento;
di avere posto in essere la società resistente una serie di comportamenti configuranti mobbing, per i quali si riservava di agire in separato giudizio, e di avere comportato il detto trasferimento una notevole riduzione delle sue entrate e provocato un forte stress- ha agito in giudizio contro la predetta società rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare che il consenso del al trasferimento presso l' è stato viziato dall'omissione, Pt_1 Controparte_2 da parte della resistente di circostanze sfavorevoli e dalla rappresentazione di circostanze favorevoli, inveritiere, ex art. 1439 cc, e/o comunque è da intendersi viziato ex art. 1429 cc e conseguentemente condannare la al risarcimento del danno subito dal sig. , Controparte_4 Parte_1 quantificato, come da conteggi allegati, in € 130.188.95 oltre interessi dalla data della domanda e sino al soddisfo;
2. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
Il Tribunale, nella resistenza di ha respinto il ricorso e condannato il Controparte_1 ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della società convenuta.
Il primo giudice ha ritenuto il ricorso non meritevole di accoglimento argomentando che: i) l'art. 2103
c.c. prevede che “Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive…” e la S.C. ha precisato che il trasferimento
“…non è configurabile quando lo spostamento venga attuato nell'ambito della medesima unità produttiva, salvo i casi in cui l'unità produttiva comprenda uffici notevolmente distanti tra loro” (Cass. sez. L., n. 17246/2018); ii) nel caso di specie la società resistente aveva eccepito che si fosse trattato di un trasferimento in senso proprio dal momento che l'Ispettorato Prenestino, dove prima lavorava il ricorrente, e l' sono parte della stessa Agenzia Generale di Roma Controparte_2
3; iii) nel ricorso non si rinvenivano elementi utili per delineare l'effettiva natura dei detti uffici, e doveva escludersi che si fosse trattato di un trasferimento in quanto il ricorrente era stato spostato nell'ambito della stessa unità produttiva, e nello stesso ambito territoriale di Roma per cui l'ipotesi non rientrava nella previsione dell'art. 2103 c.c.; iv) il , inoltre, aveva prestato il suo consenso Pt_1
a svolgere la prestazione lavorativa presso l' e non emergevano i dedotti vizi Controparte_2 del consenso considerato che il ricorrente non aveva indicato il nome della persona che gli aveva prospettato i vantaggi del trasferimento ed aveva genericamente dedotto la mancanza di adeguato personale con cui lavorare, né indicato i nomi dei clienti che si erano lamentati con lui riguardo la precedente gestione dell'ufficio; v) non era emerso, in definitiva, dalle complessive risultanze processuali che la perdita economica di cui il ricorrente si lamentava fosse collegata alle condizioni di lavoro sfavorevoli, essendo tra l'altro il pagamento delle provvigioni legato a fattori variabili, come i risultati conseguiti, la presenza o l'assenza dal lavoro.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello censurando la sentenza impugnata per Parte_1 avere ritenuto che nel caso in esame non fosse applicabile l'art. 2103 c.c., essendo stato il Pt_1 spostato nella stessa unità produttiva, senza fornire alcuna motivazione;
per avere omesso di considerare l'art. 48 del CCNAL che considera “trasferimento” ogni “cambiamento di sede di lavoro”; per avere ritenuto generico il ricorso con riferimento ai dedotti vizi del consenso, senza avere dato corso alle istanze istruttorie;
per avere rigettato, per carenza di allegazione, la domanda di risarcimento omettendo di considerare come la perdita economica era dipesa da tutte le circostanze esposte in ricorso.
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, della domanda formulata con il ricorso introduttivo del giudizio, reiterando le richieste istruttorie;
in subordine ha chiesto la compensazione delle spese del primo grado.
Si è costituita la rappresentando preliminarmente che l'appellante è Controparte_1 stato sanzionato con il licenziato disciplinare in data 16 luglio 2022, provvedimento non impugnato dal lavoratore, concludendo per il rigetto dell'appello, infondato in fatto e in diritto.
All'odierna udienza, all'esito degli incombenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da separato dispositivo. L'appello non è fondato mentre le argomentazioni e conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure sono meritevoli di conferma anche nella presente fase di gravame.
Con i primi due motivi di impugnazione l'appellante critica la gravata sentenza per non avere applicato alla fattispecie in esame l'art. 2103 c.c. ritenendo che non si fosse trattato di “trasferimento” ma di spostamento nella stessa unità produttiva e per avere, comunque, omesso di considerare l'art. 48 del CCNAL che, per i trasferimenti, si riferisce al “cambiamento della sede di lavoro del dipendente”. Afferma che il giudice di prime cure è pervenuto alla conclusione contestata “facendo proprie le argomentazioni di parte resistente”, ritenute suffragate da provvedimenti giudiziari, laddove la sentenza del Tribunale di Pavia, prodotta dalla società convenuta in primo grado, è stata riformata dalla Corte di Appello di Milano (sentenza n. 1020/2017), che ha ricompreso nella nozione di trasferimento anche lo spostamento senza cambio di residenza, nell'ambito dello stesso Comune.
Le censure non sono condivisibili.
Emerge documentalmente ed è comunque pacifico che il è stato assunto da Pt_1 [...] in data 16/07/2001, come Ispettore di Produzione 2°livello con denominazione Controparte_1 aziendale di Capo Settore all'acquisizione, da svolgere nell'ambito dell'Agenzia Generale di Roma/3, nel territorio operativo IA (Ispettorato Agenziale) (doc. 8 fascicolo primo grado CP_2
Territorio di esplicazione dell'attività che la società si riservava di Controparte_1 modificare, in conformità alle proprie esigenze, con facoltà di assegnare un altro territorio operativo anche facente parte di altra Agenzia Generale per ragioni organizzative o produttive (allegato “B” lettera di nomina).
L'art. 3 del C.C.N.A.L. applicato (doc. 2 fascicolo primo grado parte resistente) distingue tra “sede di lavoro” (art. 3, comma 1), che l'Impresa deve comunicare all'interessato, per iscritto, all'atto dell'assunzione, e “territorio di competenza” (art. 3, comma 3), che l'Impresa deve comunicare al personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione.
L'art. 48 dello stesso C.C.N.A.L., che disciplina i “Trasferimenti”, prevede che “L'Impresa, per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, può disporre con apposita lettera il cambiamento della sede di lavoro del dipendente”.
Osserva il Collegio che dalla lettura degli atti richiamati si evince che per sede di lavoro deve intendersi l'Agenzia Generale (nella lettera di nomina del indicata come Agenzia Generale Per_1
Roma 3); che per territorio di competenza deve intendersi invece il territorio “topograficamente assegnato”, coincidente con l' , comunicato nelle lettere di nomina;
che il territorio CP_2 operativo può essere modificato nel corso del rapporto di lavoro, con assegnazione anche di territorio facente parte di altra Agenzia Generale sussistendone le ragioni organizzative o produttive;
che il trasferimento coincide con il cambiamento della sede di lavoro (e, quindi, dell'Agenzia Generale) e non con lo spostamento da un ad un altro nell'ambito della stessa Agenzia Generale. CP_2
Rileva, inoltre, la Corte che nell'Agenzia Generale di Roma 3 rientrano come territorio di competenza sia l'Ispettorato Prenestino, dove il è stato assegnato fino a settembre 2017, come dedotto dalla Pt_1 società resistente nella memoria difensiva senza contestazione alcuna da parte del ricorrente, sia l' , dove il lavoratore è stato spostato da settembre 2017, in ragione proprio Controparte_2 dell'esercizio del potere discrezionale, riservatosi dall'impresa sin dal momento dell'assunzione, di modifica del territorio di competenza dell'Ispettore di Produzione, nel rispetto dell'ambito giurisdizionale dell' senza che ciò abbia comportato un trasferimento ai sensi Parte_2 dell'art. 2103 c.c. o dell'art. 48 C.C.N.A.L., essendosi trattato di spostamento all'interno della medesima unità produttiva,
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha escluso che nella fattispecie in esame si fosse trattato di un trasferimento essendo stato il spostato nell'ambito della stessa Agenzia generale. Conclusione Pt_1 che, diversamente da quanto prospettato dall'appellante, risulta confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1020/2017, richiamata nell'atto di appello, che ha avuto ad oggetto il trasferimento tra due agenzie generali distinte all'interno dello stesso “Nella specie risulta CP_5
(come si desume dalla stessa memoria di costituzione a pagg. 3-4) che le due sedi pavesi costituiscono
<< agenzie generali>> distinte, con a capo un agente generale che, oltre a rappresentare ciascuna di esse, organizza, sviluppa e cura l'attività produttiva e di incasso secondo le direttive della
Compagnia”.
Alla stregua delle considerazioni espresse i primi due motivi di appello non sono fondati e dal loro rigetto resta assorbito l'esame delle censure articolate nel terzo e quarto motivo di impugnazione che, per la loro valutazione nel merito, avrebbero presupposto l'esito positivo dei primi due motivi di gravame. L'avere escluso, infatti, che si sia trattato di un trasferimento non rende applicabile la previsione dell'art. 48, 2°comma, C.C.N.A.L. che richiede, nella ricorrenza delle condizioni ivi previste (15 anni di servizio e 50 anni di età), il consenso del lavoratore al trasferimento, risultando così preclusa ogni valutazione degli asseriti vizi del consenso e della lamentata perdita economica conseguente al cambiamento di sede.
Tali i motivi della decisione in base ai quali l'appello non è meritevole di accoglimento con itegrale conferma della gravata sentenza.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. In considerazione del tipo di statuizioni emesse, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore di che si liquidano in complessivi € 5.000,00 oltre rimborso Controparte_1 spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 8 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa