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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/01/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 805/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n.v.g. 805/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
e
Parte_3 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FERRARO ANGELICA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 6727 del 12/06/1985, il Tribunale di Napoli ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Con ricorso congiuntamente depositato il 16/01/2025, i ricorrenti hanno domandato al
Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio.
Ai sensi dell'art. 473bis.51 comma 5 c.p.c., nominato il Giudice Relatore e acquisito il parere del Pubblico Ministero, in assenza di richiesta delle parti di disporre la comparizione personale delle stesse o di necessità di acquisire chiarimenti in merito alle nuove condizioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche.
Nulla sulle spese, attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio, dispone in conformità alle condizioni di seguito riportate:
DÀ ATTO che la Sig.ra nata a [...] il [...], ha raggiunto Parte_2
l'indipendenza economica
DÀ ATTO che il Sig. , nato a [...] il [...], ha raggiunto l'indipendenza Parte_3 economica
DÀ ATTO della raggiunta indipendenza economica degli stessi.
REVOCA l'obbligazione prevista a carico del Sig. in loro favore nella sentenza di Parte_1 divorzio n. 6727/1985 del Tribunale di Napoli.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24.1.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n.v.g. 805/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
e
Parte_3 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FERRARO ANGELICA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 6727 del 12/06/1985, il Tribunale di Napoli ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Con ricorso congiuntamente depositato il 16/01/2025, i ricorrenti hanno domandato al
Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio.
Ai sensi dell'art. 473bis.51 comma 5 c.p.c., nominato il Giudice Relatore e acquisito il parere del Pubblico Ministero, in assenza di richiesta delle parti di disporre la comparizione personale delle stesse o di necessità di acquisire chiarimenti in merito alle nuove condizioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche.
Nulla sulle spese, attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio, dispone in conformità alle condizioni di seguito riportate:
DÀ ATTO che la Sig.ra nata a [...] il [...], ha raggiunto Parte_2
l'indipendenza economica
DÀ ATTO che il Sig. , nato a [...] il [...], ha raggiunto l'indipendenza Parte_3 economica
DÀ ATTO della raggiunta indipendenza economica degli stessi.
REVOCA l'obbligazione prevista a carico del Sig. in loro favore nella sentenza di Parte_1 divorzio n. 6727/1985 del Tribunale di Napoli.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24.1.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.