Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/03/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 5781/2021 R.G., avente ad oggetto: retribuzione
PROMOSSA DA
COD FISC. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to/ degli Avv.ti SICURELLA ROSSANA , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD , con il Patrocinio Controparte_1 CP_2 C.F._2 dell'Avv.to DI PAOLA ANTONIO, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica,
anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Nel merito, il ricorso è infondato, atteso che non è emersa prova della titolarità
del rapporto di lavoro allegato dalla ricorrente in capo ai convenuti.
Questi ultimi, invero, figli di hanno eccepito il loro difetto di Controparte_3
legittimazione passiva, rappresentando che il rapporto di lavoro della ricorrente, quale badante, è stato instaurato con la di loro madre, per quanto anziana, capace di intendere e di volere.
Dalla documentazione prodotta, in effetti, risulta che la ricorrente ha instaurato un rapporto di lavoro con Controparte_3
Per il resto, l'istruttoria orale non ha consentito di ravvisare alcun elemento dal quale desumere che fossero i figli della gli effettivi datori di lavoro. CP_3
Nessun concreto elemento emerge dagli esiti degli interrogatori formali, mentre del tutto generica ed inattendibile è la testimonianza della figlia della ricorrente, recatasi solo poche volte sui luoghi e la cui narrazione appare comunque irrilevante ai fini di causa.
Del resto, non vi è prova dell'effettiva incapacità della a gestire il rapporto. CP_3
Né i signori sono stati convenuti quali eredi della CP_1 CP_3
Il ricorso promosso nei riguardi dei convenuti va pertanto rigettato.
Le spese vanno compensate, tenuto conto della qualità delle parti e delle difficoltà
probatorie nella materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
RIGETTA il ricorso;
COMPENSA le spese.
Così depositato, in Catania, lì 25/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
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