Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/08/2017, n. 19164
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Sentenza 2 agosto 2017

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All'esito dell'abrogazione dell'art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980, ad opera dell'art. 4 del d.l. n. 120 del 1995, conv., con modif., dalla l. n. 236 del 1995, la continuità tra la posizione soppressa degli ex-lettori di lingua straniera e quella di nuova istituzione dei collaboratori linguistici non consente di configurare una sorta di "ruolo ad esaurimento" per il rapporto di lettorato, sicché, ove l'ex-lettore abbia ottenuto l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per nullità della clausola di durata con sentenza passata in giudicato, va comunque applicata la relativa disciplina di fonte legale, di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. n. 2 del 2004, conv., con modif., dalla l. n. 63 del 2004, resa necessaria per adeguare l'ordinamento interno a quello dell'UE.

L'art. 26, comma 3, della l. n. 240 del 2010, di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 2 del 2004, conv., con modif., dalla l. n. 63 del 2004, si interpreta nel senso che, a favore dei collaboratori esperti linguistici, già assunti quali lettori di madre lingua straniera ex art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980, è attribuito, ancorché non dipendenti da una delle Università espressamente contemplate dal d.l. n. 2 del 2004, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, con decorrenza dalla data di prima assunzione sino a quella di instaurazione del nuovo rapporto, in forza dell'art. 4 del d.l. n. 120 del 1995, conv., con modif., dalla l. n. 236 del 1995, sicché, a tutela dei diritti maturati, hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'eventuale maggior importo percepito in qualità di lettori.

In tema di controversie promosse dai collaboratori esperti linguistici già lettori di madre lingua straniera, l'art. 26, comma 3, ultimo periodo, della l. n. 240 del 2010 - che ha previsto l'estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della norma - si interpreta nel senso che tale disposizione si applica esclusivamente ai processi nei quali rileva la disciplina sostanziale, quanto al trattamento economico ed ai parametri per il riconoscimento dei diritti maturati in virtù dei precedenti rapporti lavorativi, di cui allo stesso art. 26, nel rispetto del diritto di azione ex art. 24, comma 1, Cost. (Nella specie, la S.C. ha escluso di dover dichiarare l'estinzione del giudizio in quanto l'oggetto del contendere era limitato alla definizione del monte ore annuo della prestazione lavorativa, senza attingere la natura del rapporto ovvero la determinazione della retribuzione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/08/2017, n. 19164
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19164
    Data del deposito : 2 agosto 2017

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