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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/05/2025, n. 2809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2809 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott. ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice re./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7992/2020 R.G., avente ad oggetto: separazione personale, promossa
DA
, nata a [...] l'[...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa - unitamente e disgiuntamente - giuste procure in atti, C.F._1
dall'avv. Avv. AN MORCAVALLO dall'Avv. AN CALDERONE (cfr la comparsa di costituzione di nuovo difensore), elettivamente dom. presso lo studio di quest'ultimo
(originariamente rappr. e dif. dall'avv. Anna Mazzeo Rinaldi);
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela PUCCI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
giusta procura in atti;
RESISTENTE
1 E NEI CONFRONTI DI
, C.F. nella qualità di curatrice speciale del CP_2 CP_3 C.F._3
minore , nato a [...] il [...], C.F. , che Persona_1 C.F._4
lo rappresenta e difende giusta ordinanza di nomina del Tribunale di Catania del 27/11/2023, presso il cui studio è elettivam. dom.
INTERVENUTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23/04/2025, sulle conclusioni congiuntamente rassegnate in dette note da entrambe le parti e dal curatore speciale del minore, in conformità
dell'accordo raggiunto, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 16/07/2020, ha chiesto Parte_1
pronunciarsi la separazione personale dal marito con cui ha contratto matrimonio Controparte_1
a AO (ME) il 22/07/2017 e dalla cui unione è nato, il 13.10.2019, il figlio AN.
Ha dedotto la ricorrente che la relazione tra le parti è stata sin da subito molto complicata a causa del carattere irascibile e violento del marito, che nonostante la gravità degli accadimenti verificatisi la relazione è proseguita fino alla nascita del figlio AN, che ha poi indotto la ricorrente a reagire e a separarsi dal marito.
ha concluso chiedendo l'addebito della separazione al marito, l'affido Parte_1
esclusivo del figlio minore AN con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale (già di sua proprietà), di consentire al di incontrare il figlio secondo le modalità CP_1
indicate dai Servizi Sociali, di porre a carico del marito l'obbligo di versarle un assegno per il mantenimento del figlio, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, di nulla corrispondersi
2 l'un l'altro i coniugi a titolo di personale mantenimento, godendo entrambi di adeguati redditi personali.
Si è costituito che, contestando quanto esposto dalla ricorrente - anche in ordine Controparte_1
ai motivi della crisi coniugale -ha chiesto, in via riconvenzionale, l'addebito della separazione alla moglie, l'affidamento esclusivo del figlio, con collocazione presso di sé ed assegnazione in proprio favore della casa familiare;
il ha altresì chiesto di onerare la ricorrente di versargli un CP_1
assegno a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, condannandola al risarcimento dei danni conseguenti alle sue condotte.
L'udienza presidenziale veniva rinviata più volte per la pendenza, innanzi al Tribunale di Messina,
di medesimo giudizio, promosso dal nei confronti della , conclusosi con sentenza CP_1 Parte_1
resa in data 02/08/2021 e pubblicata in data 03/08/2021, in atti, con cui il Tribunale di Messina ha declinato la propria incompetenza territoriale, assegnando termine di 90 giorni alle parti per riassumere il giudizio dinanzi al Tribunale di Catania, territorialmente competente, già adito dalla ricorrente.
All'udienza presidenziale del 05/11/2021, sentite le parti personalmente presenti ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra i coniugi, il Presidente f.f. ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e, con separata ordinanza ex art. 708 c.p.c., ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi, affidando il minore ad entrambi Persona_1
i genitori e collocandolo presso la madre, cui ha assegnato la casa coniugale, regolamentando altresì
gli incontri con il padre e onerando quest'ultimo di corrispondere alla ricorrente, per il mantenimento del figlio, un assegno di mantenimento di € 500,00, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda, e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, e rigettando le altre domande.
Con sentenza parziale n. 1936/2022, pubblicata il 03/05/2022, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, contestualmente disponendo per il prosieguo del giudizio.
3 Ammesse le prove dedotte dalle parti nei limiti di cui all'ordinanza del 13/10/2022, espletati i mezzi istruttori ammessi, con ordinanza del 27/11/2023 è stato nominato curatore speciale del minore l'Avv. Marina Gennaro, che si è costituita, formulando le richieste conclusive nell'interesse del minore.
Posta in decisione dal precedente giudice istruttore, la causa è stata rimessa sul ruolo, avendo le parti rappresentato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della loro separazione personale, il cui contenuto hanno chiesto al Tribunale di recepire come atto a regolamentare i loro rapporti economici e personali ed in ordine alla prole, sicché, assegnata a questo giudice istruttore, all'esito del deposito di note scritte disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23/04/2025,la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni congiuntamente rassegnate da entrambe le parti e dal curatore speciale del minore, in conformità dell'accordo raggiunto.
Tanto premesso, in seno all'accordo sottoscritto dalle parti e dai loro difensori, datato 20/03/2025 e depositato in atti, queste ultime hanno concordato le seguenti condizioni:
“1) Confermare l'affidamento condiviso del minore AN ad entrambi i genitori con
collocamento presso la madre, con assegnazione alla stessa della casa coniugale, sita in Catania
Via Asiago n. 54;
2) Confermare il diritto del di vedere e tenere seco il minore secondo le seguenti CP_1
modalità:
- due pomeriggi infrasettimanali, che, in assenza di accordi, si fissano nel Martedì e Giovedì,
dall'uscita della scuola fino alle ore 20:00;
- nel weekend, a settimane alterne, il Sabato mattina dalle ore 10:00 con riaccompagnamento la
domenica entro le ore 20.00;
- durante le festività natalizie, per 7 giorni, dal 23/12 al 30/12, e, l'anno successivo, dal 31/12 al
7/01;
- durante le festività Pasquali, due giorni da coincidere, ad anni alterni, con la Domenica di Pasqua
e, l'anno successivo, con il Lunedì dell'Angelo;
4 - durante il periodo estivo, 15 giorni consecutivi, ovvero, con facoltà di suddivisione in due periodi,
da concordare entro il 30 giugno di ogni anno;
- il minore trascorrerà con il padre la festa del papà e il giorno del di lui compleanno e con la madre
la festa della mamma e il giorno del di lei compleanno;
- tutte le altre festività, civili e religiose, osserveranno il principio dell'alternanza;
- il minore trascorrerà, ad anni alterni, il proprio compleanno con ciascun genitore;
3) Confermare a carico del l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo CP_1
mantenimento per il figlio, l'assegno mensile di E. 500.00 (eurocinquecento00), da versare entro il
5 di ogni mese e da rivalutare annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, oltre il
contributo nella misura del 50%, alle spese straordinarie, preventivamente comunicate e
concordate, e da individuarsi tra quelle indicate nelle Linee Guida del Protocollo d'Intesa del
Tribunale di Catania;
4) Autorizzare i coniugi, in caso di loro impossibilità, a delegare rispettivamente i nonni paterni e
materni a prelevare e accompagnare il minore a scuola, attività sportive.
5) Obbligo a carico delle parti di sottoscrivere ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili
del matrimonio, celebrato in AO il 22.07.2017;
6) Spese compensate.”.
Posto che anche il curatore speciale del minore, in seno alle proprie note scritte depositate ai sensi dell'art. 127, ter, c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23/04/2025, ha ritenuto le condizioni contenute nell'istanza congiunta conformi all'interesse del minore a godere di tempi e modalità di frequentazione con entrambi i genitori (e degli ascendenti) adeguate alla sua sana crescita psicofisica, l'accordo può dunque essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo - dovendosi intendere la clausola di cui al punto 5) quale mera manifestazione d'intenti, come tale priva di qualunque carattere di vincolatività - ed essendo idoneo a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, anche per quanto riguarda le pattuizioni d'ordine economico, che risultano atte ad
5 assicurare a AN, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati,
condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
In considerazione dell'accordo raggiunto e dell'espressa richiesta in tal senso, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 7992/2020 R.G.:
prende atto delle condizioni di separazione personale dei coniugi come dagli stessi concordate e integralmente riportate in parte motiva e, per l'effetto, regolamenta i rapporti delle parti e nei confronti del figlio minore secondo quanto ivi previsto, con la precisazione di cui in parte motiva quanto alla condizione sub 5).
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 23.5.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Lidia Greco
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