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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/07/2025, n. 2270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2270 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3069/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. NA AL Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. NU OR Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 3069/2023, promossa in grado di appello
DA
, società di diritto tedesco, iscritta nel registro delle imprese Parte_1
presso il Tribunale di Berlino Charlottenburg al numero HRB 145693 B, elettivamente domiciliata in Milano, via Giosuè Carducci n. 38, presso lo studio dell'avv. Donato Silvano Lorusso, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Nicolino Gentile;
appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano, via CP_1 C.F._1
NC NT n. 15, presso lo studio dell'avv. Fortunato Taglioretti, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Antonio Bolondi;
appellato
pagina 1 di 11 Avente ad oggetto: fideiussione
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza di merito e di rito disattesa e reietta, in accoglimento dei motivi di appello proposti con il presente atto in riforma della sentenza appellata,
accogliere la domanda giudiziale della ricorrente in primo grado, odierna appellante, così come precisata a mezzo di foglio di precisazione delle conclusioni e note di trattazione scritta, incluse le istanze istruttorie, e che qui si riporta:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso: con ordinanza condannare il Sig. a titolo di escussione della garanzia personale da CP_1
questi rilasciata in data 20 settembre 2018, al pagamento in favore di , Parte_1 quale beneficiaria della garanzia: dell'importo di euro 1.320.561,64 oltre gli ulteriori interessi al tasso convenzionale annuo del 10% che matureranno dalla data di deposito del presente atto fino al soddisfo, oltre ai costi e alle spese sostenute e sostenende dalla società ricorrente per ottenere il pagamento dell'importo di euro 1.200.000,00 quale parziale saldo del ''Deferred Purchase Price''
''Prezzo di Acquisto Differito'' di cui agli artt.
3.2.1 e 4.3 dell'Accordo di Acquisto e
Trasferimento di Azioni sottoscritto in data 20 settembre 2018, come da espressa previsione contenuta nella garanzia personale rilasciata dall'odierno resistente;
o, in ogni caso, dell'importo che dovesse risultare effettivamente dovuto all'esito dei pagamenti disposti, in favore dell'avente diritto, da parte del debitore garantito anche in esecuzione del piano di Parte_2
conversione del pignoramento in seno alla procedura esecutiva RGE1130/2021 Tribunale di
Milano, o che dovesse risultare, all'esito del procedimento, essere di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite ex D.M. 55/2014, oltre IVA, CAP e spese generali nella misura forfettaria del 15%. In via istruttoria, ci si rimette ai documenti già in atti del giudizio di primo grado e si fa richiesta (come già nella memoria del 21 dicembre 2021, pagine 9 e 10, punto 18, lettera “c”) di assunzione di prova testi a mezzo dell'escussione del signor Testimone_1
domiciliato in Monaco di Baviera, sulle circostanze di cui al punto 18, lettera “b” (pag. 9) della pagina 2 di 11 memoria di parte ricorrente del 21 dicembre 2021, parte virgolettata ripresa dall'affidavit prodotto
sub documento 17 del fascicolo di parte ricorrente, da rammostrare al teste, preceduta dalla locuzione “Vero che”; con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio nonchè del primo grado”.
Per CP_1
“Voglia l'ill.ma Corte d'Appello di Milano, adversis rejectis, così giudicare:
Nel rito.
1) Previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, dichiarare l'inammissibilità dei documenti nuovi depositati della in sede di appello, adottando ogni Parte_1
consequenziale provvedimento.
Nel merito.
2) In principalità, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, respingere tutti i motivi d'appello formulati dalla in quanto inammissibili e infondati per le Parte_1
ragioni esposte dal Dr. e quindi respingere tutte le domande formulate dalla CP_1 [...]
nei confronti del Dr. adottando ogni consequenziale Parte_1 CP_1
provvedimento.
3) In subordine, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo in parte dei motivi d'appello formulati dalla Parte_1
accogliere i motivi d'appello incidentale formulati dal Dr. e
[...] CP_1
quindi respingere tutte le domande formulate dalla nei confronti del Parte_1
Dr. anche a seguito dell'accoglimento delle seguenti domande ed eccezioni CP_1
formulate dal Dr. in primo grado: CP_1
a) in principalità, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, accertare e dichiarare la nullità / invalidità / inefficacia della Fideiussione per mancata previsione dell'importo massimo garantito ai sensi dell'art. 1938 c.c. e, conseguentemente, respingere tutte le domande della
[...]
nei confronti del Dr. in quanto nulle, inammissibili, Parte_1 CP_1
improcedibili e infondate in fatto e diritto, assolvendo il Dr. da ogni avversa CP_1
domanda, comunque da rigettarsi, con ogni conseguenziale provvedimento;
pagina 3 di 11 b) in subordine, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, accertare e dichiarare la nullità/ invalidità / inefficacia della Fideiussione per mancata tempestiva e rituale escussione da parte della e, conseguentemente, respingere tutte le domande della Parte_1
nei confronti del Dr. in quanto nulle, inammissibili, Parte_1 CP_1
improcedibili e infondate in fatto e diritto, assolvendo il Dr. da ogni avversa CP_1
domanda, comunque da rigettarsi, con ogni conseguenziale provvedimento;
c) in ulteriore subordine, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, accertare e
dichiarare la nullità / invalidità / inefficacia della Fideiussione per mancata tempestiva escussione da parte della e, conseguentemente, respingere tutte le domande Parte_1
della nei confronti del Dr. in quanto nulle, Parte_1 CP_1 CP_1
da ogni avversa domanda, comunque da rigettarsi, con ogni conseguenziale
[...]
provvedimento; in ulteriore subordine, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, anche in merito al diritto del Dr. di opporre alla , anche ai sensi degli artt. 1941 CP_1 Parte_1
e 1945 c.c., sia (a) l'inesigibilità della pretesa creditoria della nei Parte_1
confronti del fideiussore Dr. a seguito della conversione del pignoramento disposta dal CP_1
Tribunale di Milano a favore del debitore principale sia (b) la progressiva Parte_2
estinzione di tale pretesa creditoria a seguito di tale conversione e dei conseguenti versamenti effettuati dalla come deposito e come ratei di dilazione, respingere in tutto o in Parte_2
parte le domande della nei confronti del Dr. in quanto Parte_1 CP_1
nulle, inammissibili, improcedibili e infondate in fatto e diritto, assolvendo il Dr. da CP_1
ogni avversa domanda, comunque da rigettarsi, con ogni conseguenziale provvedimento;
in ulteriore subordine, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, accertare che l'importo massimo garantito dalla Fideiussione ammonta alla somma omnicomprensiva di € 1.200.000 (per capitale, interessi, spese e costi) e, conseguentemente, respingere tutte le domande della
[...]
nei confronti del Dr. nella misura in cui eccedano tale Parte_1 CP_1
importo massimo garantito, assolvendo il Dr. da ogni avversa domanda, comunque CP_1
da rigettarsi, con ogni conseguenziale provvedimento.
In ogni caso e comunque.
pagina 4 di 11 4) Con vittoria di spese e di compensi professionali di primo e secondo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. depositava ricorso ex art. 702 bis c.p.c., avanti al Parte_1
Tribunale di Milano, affinchè - quale garante di in virtù di CP_1 Parte_2
fideiussione rilasciata in data 20.09.2018, oltre che legale rappresentante della Società - venisse condannato al pagamento di euro 1.320.561,21, quali somme dovute dalla debitrice principale e non corrisposte.
2. costituendosi nel procedimento di primo grado, essenzialmente, eccepiva: CP_1
(i) la nullità della fideiussione per l'omessa indicazione dell'importo massimo garantito;
(ii) l'irritualità dell'escussione, in quanto rivolta al medesimo. quale legale rappresentante di e non “in proprio”; Parte_2
(iii) la perdita di efficacia della garanzia, per non essere stata rispettata la seguente pattuizione:
“La presente garanzia scadrà automaticamente […] se non è stata presentata alcuna richiesta di pagamento entro 30 giorni lavorativi dalla data di scadenza dell'obbligo garantito”.
3. Con sentenza n. 2688 resa dal Tribunale di Milano in data 31 marzo 2023, veniva così disposto:
“1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite liquidate in euro
12.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, oltre Iva e cpa come per legge”.
4. Principalmente, il primo Giudice riteneva che:
(i) la fideiussione fosse valida, poiché indicava, quale importo massimo garantito, la somma pari ad euro 1.200.000,00;
(ii) l'escussione fosse stata esercitata correttamente, in quanto aveva esplicitato la circostanza che fosse “fideiussore”, oltre che “legale rappresentante di CP_1
; Parte_2
(iii) parte ricorrente non avesse dimostrato di avere chiesto, al debitore principale Parte_2
entro 30 gg. dalla scadenza dell'obbligazione (del 21.9.2019), il pagamento di quanto
[...]
dovuto; in particolare, la richiesta del 30.09.2019 non risultava corredata dalla prova pagina 5 di 11 della consegna al destinatario, ma al solo Postale Tedesco;
né la medesima parte Tes_2
aveva adeguatamente offerto di dimostrare l'avvenuta ricezione, sebbene contestata da parte convenuta;
(iv) le prove testimoniali formulate in primo grado dall'odierna appellante non erano idonee a dare dimostrazione della ricezione di tale richiesta di pagamento e, comunque, erano da ritenersi “inammissibili”, perché indicavano, quale teste, , all'epoca dei Tes_3
fatti, legale rappresentante della Società.
5. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 2688/2023, per i Parte_1
seguenti motivi:
I^ motivo: “Errore sull'asserita assenza di prova sulla circostanza che la richiesta di adempimento dell'obbligazione garantita, fatta dal creditore al debitore principale, sia giunta alla conoscenza di quest'ultimo”;
II^ motivo: “Errore sull'asserita inammissibilità alla prova per testi di per essere CP_2 stato questi, all'epoca dei fatti, amministratore della società ricorrente – appellante”.
6. si è costituito nel presente grado di giudizio e ha concluso per il rigetto CP_1
dell'appello, proponendo appello incidentale per i seguenti motivi:
I^ motivo: “L'escussione tardiva della fideiussione”;
II^ motivo: “L'escussione irrituale della fideiussione”.
7. Celebrata la prima udienza in data 28 febbraio 2024, la causa è stata avviata al 28 maggio
2025, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) L'appello principale proposto da Parte_3
[.. Con il primo motivo, impugna la sentenza di primo Parte_1
grado per avere ritenuto che non fosse stata offerta prova della richiesta di pagamento, al debitore principale entro trenta giorni dalla scadenza dell'obbligazione, Parte_2
sebbene documentata da parte della medesima appellante, in particolare, mediante il pagina 6 di 11 documento prodotto sub 5), quale richiesta di pagamento datata 30.09.2019, corredata dalla ricevuta di consegna al destinatario, dal “numero di invio” e dal relativo “status di spedizione”.
Ulteriormente, parte appellante evidenzia che detta richiesta di pagamento fosse stata inviata anche al garante “ ”, come da “mail”, prodotta (solo) in appello quale “documento B”. CP_1
Infine, la medesima parte evidenzia che – con sentenza definitiva del 25.10.2023, emessa ad esito del separato procedimento celebrato avanti alla Corte di Appello di Monaco di Baviera e prodotta in sub C – tra l'altro, si dava atto che tale “mail” fosse stata ricevuta da CP_1
Ciò premesso, questa Corte ritiene che il primo motivo di appello non sia fondato, per le seguenti principali ragioni.
I.A. Si premette che – dagli atti – risulti pacifico che la richiesta di pagamento, da parte di
[...]
, tragga titolo nell'accordo di cessione del 50,1% del capitale sociale di Parte_1
”, in favore di - concluso in data 20.09.2018 - e di cui Controparte_3 Parte_2
si era costituito garante in relazione al pagamento della seconda rata del prezzo di CP_1
cessione ed oggetto della presente controversia.
Si premette ancora che, per quanto stabilito fra le parti:
“La presente garanzia scadrà automaticamente […] se non è stata presentata alcuna richiesta di pagamento entro 30 giorni lavorativi dalla data di scadenza dell'obbligo garantito”.
Risulta, altresì, dalle (concordi) allegazioni in atti che:
- in base al closing, la seconda rata del prezzo di cessione dovesse essere pagata entro il
21.09.2019;
- i “trenta giorni lavorativi” successivi alla scadenza dell'obbligazione (del 21.09.2019) maturavano in data 5.11.2019.
Secondo la prospettazione dell'odierna appellante, la raccomandata 30.09.2019 darebbe prova della tempestiva richiesta di pagamento al debitore principale Parte_2
pagina 7 di 11 Secondo la prospettazione di parte appellata, invece, detta raccomandata non era stata ricevuta dal debitore e l'escussione della fideiussione rilasciata da era avvenuta solo il CP_1
11.12.2020.
I.B. Ciò detto, si ritiene che gli elementi di prova, indicati da parte appellante a fondamento della censura in esame, non diano prova adeguata della ricezione, da parte del destinatario, di tale richiesta di pagamento, entro i termini concordati, per le seguenti principali ragioni.
a. Innanzi tutto, quanto alla raccomandata datata 30.09.2019 (doc. n. 5 appellante cit.), si osserva che non risulti prodotta in giudizio la “cartolina rosa” (o altra equipollente) attestante la ricezione della “raccomandata internazionale”, spedita in Germania e ricevuta in Italia.
Inoltre, l'allegato “status di spedizione” non reca alcun riferimento preciso al mittente e al destinatario e non vi è altrimenti prova che la destinazione sia stata raggiunta: l'omessa produzione in giudizio della cartolina di ricevimento – sebbene nella disponibilità dell'appellante, non essendosi mai allegato il contrario - non consente di effettuare tale verifica, così come della persona che ha materialmente ricevuto la raccomandata e in quale momento.
E', dunque, corretto quanto affermato dal primo Giudice nei seguenti termini:
“Invero, il documento 5 “comunicazione del 30.9.2019 con ricevuta” cui fa riferimento parte attrice, non comprende alcuna ricevuta di consegna al destinatario, come osservato dalla parte
resistente a pg.11, ma unicamente la consegna al servizio postale tedesco.
Tale circostanza è stata attenzionata dalla parte resistente convenuta che a pg. 11 della comparsa
di costituzione ha evidenziato che la missiva del 30.9.2019 non risultava essere stata ricevuta dalla
P11 […] Né parte attrice ha ritenuto di integrare la propria produzione documentale con la
documentazione dell'avvenuta ricezione […]” – (cfr. pg. 4 sentenza).
b. Ulteriormente, si evidenzia che la mail datata 30.9.2019 – che, secondo la prospettazione di parte appellante, sarebbe stata inviata al garante e conteneva la stessa richiesta di CP_1
pagamento – è stata prodotta tardivamente, solo in appello, così da risultare inammissibile per violazione dell'art. 345 c.p.c. - (doc. B appello).
pagina 8 di 11 In ogni caso, si evidenzia come detta mail 30.09.2019 sia priva di allegati, oltre che della prova dell'invio e della ricezione – tale che, anche a prescindere da tale rilievo preliminare, la stessa risulta inidonea a dimostrare il rispetto di detta previsione convenzionale.
c. Infine, quanto alla produzione in appello (sub doc. C) della sentenza resa all'esito del giudizio tedesco – (produzione che deve ritenersi tempestiva, in quanto la stessa risulta emessa successivamente alla sentenza impugnata) - si osserva che, a quest'ultimo, non abbia preso parte tale che non può essere al medesimo opposta. CP_1
II. Con il secondo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'assunzione del teste all'epoca dei fatti, legale Tes_4
rappresentante di , in quanto - osserva parte appellante - il medesimo Parte_1
era già cessato dalla carica nel momento in cui veniva avviato il giudizio di primo grado e non aveva più rapporti con la Società appellante.
Per tale ragione, la medesima Società deduce l'erroneo accertamento, da parte del Tribunale di
Milano, dell'incapacità a testimoniare del teste ex art. 247 c.p.c. Tes_4
Ciò premesso, questa Corte ritiene che la censura in esame sia infondata.
II.A. Innanzi tutto, si osserva che la procura alle liti conferita in primo grado, dalla Società appellante al suo difensore, risulti sottoscritta da , così da rendere evidente il suo Tes_4
interesse, concreto ed attuale, all'esito del giudizio – risultando, solo in appello, essere stata conferita altra procura alle liti da parte di un soggetto diverso.
Di conseguenza, la valutazione fatta dal primo Giudice è da ritenersi corretta.
II.B. Oltre a ciò, si osserva che l'appellante reitera, in appello – (come già con la comparsa conclusionale depositata in primo grado, pg. 6) – la richiesta di “assunzione di prova testi a mezzo dell'escussione di […] sulle circostanze di cui al punto 18, lettera “b” (pag.9) della Tes_4
memoria di parte ricorrente del 21 dicembre 2021, parte virgolettata1 ripresa dall'affidavit
pagina 9 di 11 prodotto sub documento 17 del fascicolo di parte ricorrente, da rammostrare al teste, preceduta
dalla locuzione “Vero che” – (così pg. 9 atto di citazione in appello).
Tale istanza istruttoria, ad avviso della Corte, appare – innanzi tutto – inammissibile, in quanto generica, atteso che – specialmente nella seconda parte – non indica adeguati riferimenti spazio – temporali, onde circostanziare i “fatti” ivi indicati.
In ogni caso, la stessa, così come formulata, non risulta “rilevante” ai fini della decisione, non avendo attitudine a dare prova della ricezione di detta “raccomandata internazionale”.
Conclusivamente, l'omessa produzione in giudizio, da parte del soggetto onerato, di tale documento non risulta superabile mediante la prova orale così formulata.
B) L'appello incidentale di Controparte_1
ha proposto due motivi di appello incidentale - con i quali si duole del mancato
[...]
accertamento, da parte del primo Giudice, della tardività e dell'irritualità dell'escussione della fideiussione.
Questa Corte ritiene che l'appello incidentale così proposto sia assorbito dalle precedenti valutazioni effettuate al paragrafo A) e con le quali si è confermata la sopravvenuta inefficacia della fideiussione prestata da per tutte le considerazioni esposte. CP_1
C) Le spese di lite
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri minimi, in
garanzia prestata da in relazione allo SPA del 20 settembre 2018, perché P11 non ha adempiuto CP_1 ai suoi obblighi di pagamento nei tempi previsti. Dopo che ho inviato queste due richieste di pagamento, ci sono stati diversi contatti da parte di per discutere un possibile accordo. In questo contesto, ho anche CP_1 incontrato personalmente nella primavera 2019 a Milano. mi ha confermato nel CP_1 CP_1 nostro incontro personale di aver ricevuto le richieste di pagamento.”.
pagina 10 di 11 ragione delle circoscritte questioni trattate ed avuto riguardo al valore della controversia e dell'attività difensiva concretamente profusa (che esclude la fase istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2688 pubblicata dal Tribunale di Milano in
[...]
data 31 marzo 2023;
- condanna alla rifusione, in favore di delle Parte_1 CP_1
ulteriori spese del grado che liquida in euro 12.033,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NU OR NA AL
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La parte “virgolettata” era la seguente:
“Il 30 settembre 2019, ho inviato un sollecito con lettera raccomandata a P11 per il pagamento dell'importo di
1.200.000,00 euro dovuto dal 24 settembre 2019. Contemporaneamente, ho anche inviato una raccomandata ad
informandolo che stava facendo valere la richiesta di pagamento in base alla CP_1 CP_4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. NA AL Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. NU OR Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 3069/2023, promossa in grado di appello
DA
, società di diritto tedesco, iscritta nel registro delle imprese Parte_1
presso il Tribunale di Berlino Charlottenburg al numero HRB 145693 B, elettivamente domiciliata in Milano, via Giosuè Carducci n. 38, presso lo studio dell'avv. Donato Silvano Lorusso, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Nicolino Gentile;
appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano, via CP_1 C.F._1
NC NT n. 15, presso lo studio dell'avv. Fortunato Taglioretti, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Antonio Bolondi;
appellato
pagina 1 di 11 Avente ad oggetto: fideiussione
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza di merito e di rito disattesa e reietta, in accoglimento dei motivi di appello proposti con il presente atto in riforma della sentenza appellata,
accogliere la domanda giudiziale della ricorrente in primo grado, odierna appellante, così come precisata a mezzo di foglio di precisazione delle conclusioni e note di trattazione scritta, incluse le istanze istruttorie, e che qui si riporta:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso: con ordinanza condannare il Sig. a titolo di escussione della garanzia personale da CP_1
questi rilasciata in data 20 settembre 2018, al pagamento in favore di , Parte_1 quale beneficiaria della garanzia: dell'importo di euro 1.320.561,64 oltre gli ulteriori interessi al tasso convenzionale annuo del 10% che matureranno dalla data di deposito del presente atto fino al soddisfo, oltre ai costi e alle spese sostenute e sostenende dalla società ricorrente per ottenere il pagamento dell'importo di euro 1.200.000,00 quale parziale saldo del ''Deferred Purchase Price''
''Prezzo di Acquisto Differito'' di cui agli artt.
3.2.1 e 4.3 dell'Accordo di Acquisto e
Trasferimento di Azioni sottoscritto in data 20 settembre 2018, come da espressa previsione contenuta nella garanzia personale rilasciata dall'odierno resistente;
o, in ogni caso, dell'importo che dovesse risultare effettivamente dovuto all'esito dei pagamenti disposti, in favore dell'avente diritto, da parte del debitore garantito anche in esecuzione del piano di Parte_2
conversione del pignoramento in seno alla procedura esecutiva RGE1130/2021 Tribunale di
Milano, o che dovesse risultare, all'esito del procedimento, essere di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite ex D.M. 55/2014, oltre IVA, CAP e spese generali nella misura forfettaria del 15%. In via istruttoria, ci si rimette ai documenti già in atti del giudizio di primo grado e si fa richiesta (come già nella memoria del 21 dicembre 2021, pagine 9 e 10, punto 18, lettera “c”) di assunzione di prova testi a mezzo dell'escussione del signor Testimone_1
domiciliato in Monaco di Baviera, sulle circostanze di cui al punto 18, lettera “b” (pag. 9) della pagina 2 di 11 memoria di parte ricorrente del 21 dicembre 2021, parte virgolettata ripresa dall'affidavit prodotto
sub documento 17 del fascicolo di parte ricorrente, da rammostrare al teste, preceduta dalla locuzione “Vero che”; con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio nonchè del primo grado”.
Per CP_1
“Voglia l'ill.ma Corte d'Appello di Milano, adversis rejectis, così giudicare:
Nel rito.
1) Previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, dichiarare l'inammissibilità dei documenti nuovi depositati della in sede di appello, adottando ogni Parte_1
consequenziale provvedimento.
Nel merito.
2) In principalità, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, respingere tutti i motivi d'appello formulati dalla in quanto inammissibili e infondati per le Parte_1
ragioni esposte dal Dr. e quindi respingere tutte le domande formulate dalla CP_1 [...]
nei confronti del Dr. adottando ogni consequenziale Parte_1 CP_1
provvedimento.
3) In subordine, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo in parte dei motivi d'appello formulati dalla Parte_1
accogliere i motivi d'appello incidentale formulati dal Dr. e
[...] CP_1
quindi respingere tutte le domande formulate dalla nei confronti del Parte_1
Dr. anche a seguito dell'accoglimento delle seguenti domande ed eccezioni CP_1
formulate dal Dr. in primo grado: CP_1
a) in principalità, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, accertare e dichiarare la nullità / invalidità / inefficacia della Fideiussione per mancata previsione dell'importo massimo garantito ai sensi dell'art. 1938 c.c. e, conseguentemente, respingere tutte le domande della
[...]
nei confronti del Dr. in quanto nulle, inammissibili, Parte_1 CP_1
improcedibili e infondate in fatto e diritto, assolvendo il Dr. da ogni avversa CP_1
domanda, comunque da rigettarsi, con ogni conseguenziale provvedimento;
pagina 3 di 11 b) in subordine, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, accertare e dichiarare la nullità/ invalidità / inefficacia della Fideiussione per mancata tempestiva e rituale escussione da parte della e, conseguentemente, respingere tutte le domande della Parte_1
nei confronti del Dr. in quanto nulle, inammissibili, Parte_1 CP_1
improcedibili e infondate in fatto e diritto, assolvendo il Dr. da ogni avversa CP_1
domanda, comunque da rigettarsi, con ogni conseguenziale provvedimento;
c) in ulteriore subordine, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, accertare e
dichiarare la nullità / invalidità / inefficacia della Fideiussione per mancata tempestiva escussione da parte della e, conseguentemente, respingere tutte le domande Parte_1
della nei confronti del Dr. in quanto nulle, Parte_1 CP_1 CP_1
da ogni avversa domanda, comunque da rigettarsi, con ogni conseguenziale
[...]
provvedimento; in ulteriore subordine, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, anche in merito al diritto del Dr. di opporre alla , anche ai sensi degli artt. 1941 CP_1 Parte_1
e 1945 c.c., sia (a) l'inesigibilità della pretesa creditoria della nei Parte_1
confronti del fideiussore Dr. a seguito della conversione del pignoramento disposta dal CP_1
Tribunale di Milano a favore del debitore principale sia (b) la progressiva Parte_2
estinzione di tale pretesa creditoria a seguito di tale conversione e dei conseguenti versamenti effettuati dalla come deposito e come ratei di dilazione, respingere in tutto o in Parte_2
parte le domande della nei confronti del Dr. in quanto Parte_1 CP_1
nulle, inammissibili, improcedibili e infondate in fatto e diritto, assolvendo il Dr. da CP_1
ogni avversa domanda, comunque da rigettarsi, con ogni conseguenziale provvedimento;
in ulteriore subordine, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, accertare che l'importo massimo garantito dalla Fideiussione ammonta alla somma omnicomprensiva di € 1.200.000 (per capitale, interessi, spese e costi) e, conseguentemente, respingere tutte le domande della
[...]
nei confronti del Dr. nella misura in cui eccedano tale Parte_1 CP_1
importo massimo garantito, assolvendo il Dr. da ogni avversa domanda, comunque CP_1
da rigettarsi, con ogni conseguenziale provvedimento.
In ogni caso e comunque.
pagina 4 di 11 4) Con vittoria di spese e di compensi professionali di primo e secondo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. depositava ricorso ex art. 702 bis c.p.c., avanti al Parte_1
Tribunale di Milano, affinchè - quale garante di in virtù di CP_1 Parte_2
fideiussione rilasciata in data 20.09.2018, oltre che legale rappresentante della Società - venisse condannato al pagamento di euro 1.320.561,21, quali somme dovute dalla debitrice principale e non corrisposte.
2. costituendosi nel procedimento di primo grado, essenzialmente, eccepiva: CP_1
(i) la nullità della fideiussione per l'omessa indicazione dell'importo massimo garantito;
(ii) l'irritualità dell'escussione, in quanto rivolta al medesimo. quale legale rappresentante di e non “in proprio”; Parte_2
(iii) la perdita di efficacia della garanzia, per non essere stata rispettata la seguente pattuizione:
“La presente garanzia scadrà automaticamente […] se non è stata presentata alcuna richiesta di pagamento entro 30 giorni lavorativi dalla data di scadenza dell'obbligo garantito”.
3. Con sentenza n. 2688 resa dal Tribunale di Milano in data 31 marzo 2023, veniva così disposto:
“1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite liquidate in euro
12.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, oltre Iva e cpa come per legge”.
4. Principalmente, il primo Giudice riteneva che:
(i) la fideiussione fosse valida, poiché indicava, quale importo massimo garantito, la somma pari ad euro 1.200.000,00;
(ii) l'escussione fosse stata esercitata correttamente, in quanto aveva esplicitato la circostanza che fosse “fideiussore”, oltre che “legale rappresentante di CP_1
; Parte_2
(iii) parte ricorrente non avesse dimostrato di avere chiesto, al debitore principale Parte_2
entro 30 gg. dalla scadenza dell'obbligazione (del 21.9.2019), il pagamento di quanto
[...]
dovuto; in particolare, la richiesta del 30.09.2019 non risultava corredata dalla prova pagina 5 di 11 della consegna al destinatario, ma al solo Postale Tedesco;
né la medesima parte Tes_2
aveva adeguatamente offerto di dimostrare l'avvenuta ricezione, sebbene contestata da parte convenuta;
(iv) le prove testimoniali formulate in primo grado dall'odierna appellante non erano idonee a dare dimostrazione della ricezione di tale richiesta di pagamento e, comunque, erano da ritenersi “inammissibili”, perché indicavano, quale teste, , all'epoca dei Tes_3
fatti, legale rappresentante della Società.
5. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 2688/2023, per i Parte_1
seguenti motivi:
I^ motivo: “Errore sull'asserita assenza di prova sulla circostanza che la richiesta di adempimento dell'obbligazione garantita, fatta dal creditore al debitore principale, sia giunta alla conoscenza di quest'ultimo”;
II^ motivo: “Errore sull'asserita inammissibilità alla prova per testi di per essere CP_2 stato questi, all'epoca dei fatti, amministratore della società ricorrente – appellante”.
6. si è costituito nel presente grado di giudizio e ha concluso per il rigetto CP_1
dell'appello, proponendo appello incidentale per i seguenti motivi:
I^ motivo: “L'escussione tardiva della fideiussione”;
II^ motivo: “L'escussione irrituale della fideiussione”.
7. Celebrata la prima udienza in data 28 febbraio 2024, la causa è stata avviata al 28 maggio
2025, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) L'appello principale proposto da Parte_3
[.. Con il primo motivo, impugna la sentenza di primo Parte_1
grado per avere ritenuto che non fosse stata offerta prova della richiesta di pagamento, al debitore principale entro trenta giorni dalla scadenza dell'obbligazione, Parte_2
sebbene documentata da parte della medesima appellante, in particolare, mediante il pagina 6 di 11 documento prodotto sub 5), quale richiesta di pagamento datata 30.09.2019, corredata dalla ricevuta di consegna al destinatario, dal “numero di invio” e dal relativo “status di spedizione”.
Ulteriormente, parte appellante evidenzia che detta richiesta di pagamento fosse stata inviata anche al garante “ ”, come da “mail”, prodotta (solo) in appello quale “documento B”. CP_1
Infine, la medesima parte evidenzia che – con sentenza definitiva del 25.10.2023, emessa ad esito del separato procedimento celebrato avanti alla Corte di Appello di Monaco di Baviera e prodotta in sub C – tra l'altro, si dava atto che tale “mail” fosse stata ricevuta da CP_1
Ciò premesso, questa Corte ritiene che il primo motivo di appello non sia fondato, per le seguenti principali ragioni.
I.A. Si premette che – dagli atti – risulti pacifico che la richiesta di pagamento, da parte di
[...]
, tragga titolo nell'accordo di cessione del 50,1% del capitale sociale di Parte_1
”, in favore di - concluso in data 20.09.2018 - e di cui Controparte_3 Parte_2
si era costituito garante in relazione al pagamento della seconda rata del prezzo di CP_1
cessione ed oggetto della presente controversia.
Si premette ancora che, per quanto stabilito fra le parti:
“La presente garanzia scadrà automaticamente […] se non è stata presentata alcuna richiesta di pagamento entro 30 giorni lavorativi dalla data di scadenza dell'obbligo garantito”.
Risulta, altresì, dalle (concordi) allegazioni in atti che:
- in base al closing, la seconda rata del prezzo di cessione dovesse essere pagata entro il
21.09.2019;
- i “trenta giorni lavorativi” successivi alla scadenza dell'obbligazione (del 21.09.2019) maturavano in data 5.11.2019.
Secondo la prospettazione dell'odierna appellante, la raccomandata 30.09.2019 darebbe prova della tempestiva richiesta di pagamento al debitore principale Parte_2
pagina 7 di 11 Secondo la prospettazione di parte appellata, invece, detta raccomandata non era stata ricevuta dal debitore e l'escussione della fideiussione rilasciata da era avvenuta solo il CP_1
11.12.2020.
I.B. Ciò detto, si ritiene che gli elementi di prova, indicati da parte appellante a fondamento della censura in esame, non diano prova adeguata della ricezione, da parte del destinatario, di tale richiesta di pagamento, entro i termini concordati, per le seguenti principali ragioni.
a. Innanzi tutto, quanto alla raccomandata datata 30.09.2019 (doc. n. 5 appellante cit.), si osserva che non risulti prodotta in giudizio la “cartolina rosa” (o altra equipollente) attestante la ricezione della “raccomandata internazionale”, spedita in Germania e ricevuta in Italia.
Inoltre, l'allegato “status di spedizione” non reca alcun riferimento preciso al mittente e al destinatario e non vi è altrimenti prova che la destinazione sia stata raggiunta: l'omessa produzione in giudizio della cartolina di ricevimento – sebbene nella disponibilità dell'appellante, non essendosi mai allegato il contrario - non consente di effettuare tale verifica, così come della persona che ha materialmente ricevuto la raccomandata e in quale momento.
E', dunque, corretto quanto affermato dal primo Giudice nei seguenti termini:
“Invero, il documento 5 “comunicazione del 30.9.2019 con ricevuta” cui fa riferimento parte attrice, non comprende alcuna ricevuta di consegna al destinatario, come osservato dalla parte
resistente a pg.11, ma unicamente la consegna al servizio postale tedesco.
Tale circostanza è stata attenzionata dalla parte resistente convenuta che a pg. 11 della comparsa
di costituzione ha evidenziato che la missiva del 30.9.2019 non risultava essere stata ricevuta dalla
P11 […] Né parte attrice ha ritenuto di integrare la propria produzione documentale con la
documentazione dell'avvenuta ricezione […]” – (cfr. pg. 4 sentenza).
b. Ulteriormente, si evidenzia che la mail datata 30.9.2019 – che, secondo la prospettazione di parte appellante, sarebbe stata inviata al garante e conteneva la stessa richiesta di CP_1
pagamento – è stata prodotta tardivamente, solo in appello, così da risultare inammissibile per violazione dell'art. 345 c.p.c. - (doc. B appello).
pagina 8 di 11 In ogni caso, si evidenzia come detta mail 30.09.2019 sia priva di allegati, oltre che della prova dell'invio e della ricezione – tale che, anche a prescindere da tale rilievo preliminare, la stessa risulta inidonea a dimostrare il rispetto di detta previsione convenzionale.
c. Infine, quanto alla produzione in appello (sub doc. C) della sentenza resa all'esito del giudizio tedesco – (produzione che deve ritenersi tempestiva, in quanto la stessa risulta emessa successivamente alla sentenza impugnata) - si osserva che, a quest'ultimo, non abbia preso parte tale che non può essere al medesimo opposta. CP_1
II. Con il secondo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'assunzione del teste all'epoca dei fatti, legale Tes_4
rappresentante di , in quanto - osserva parte appellante - il medesimo Parte_1
era già cessato dalla carica nel momento in cui veniva avviato il giudizio di primo grado e non aveva più rapporti con la Società appellante.
Per tale ragione, la medesima Società deduce l'erroneo accertamento, da parte del Tribunale di
Milano, dell'incapacità a testimoniare del teste ex art. 247 c.p.c. Tes_4
Ciò premesso, questa Corte ritiene che la censura in esame sia infondata.
II.A. Innanzi tutto, si osserva che la procura alle liti conferita in primo grado, dalla Società appellante al suo difensore, risulti sottoscritta da , così da rendere evidente il suo Tes_4
interesse, concreto ed attuale, all'esito del giudizio – risultando, solo in appello, essere stata conferita altra procura alle liti da parte di un soggetto diverso.
Di conseguenza, la valutazione fatta dal primo Giudice è da ritenersi corretta.
II.B. Oltre a ciò, si osserva che l'appellante reitera, in appello – (come già con la comparsa conclusionale depositata in primo grado, pg. 6) – la richiesta di “assunzione di prova testi a mezzo dell'escussione di […] sulle circostanze di cui al punto 18, lettera “b” (pag.9) della Tes_4
memoria di parte ricorrente del 21 dicembre 2021, parte virgolettata1 ripresa dall'affidavit
pagina 9 di 11 prodotto sub documento 17 del fascicolo di parte ricorrente, da rammostrare al teste, preceduta
dalla locuzione “Vero che” – (così pg. 9 atto di citazione in appello).
Tale istanza istruttoria, ad avviso della Corte, appare – innanzi tutto – inammissibile, in quanto generica, atteso che – specialmente nella seconda parte – non indica adeguati riferimenti spazio – temporali, onde circostanziare i “fatti” ivi indicati.
In ogni caso, la stessa, così come formulata, non risulta “rilevante” ai fini della decisione, non avendo attitudine a dare prova della ricezione di detta “raccomandata internazionale”.
Conclusivamente, l'omessa produzione in giudizio, da parte del soggetto onerato, di tale documento non risulta superabile mediante la prova orale così formulata.
B) L'appello incidentale di Controparte_1
ha proposto due motivi di appello incidentale - con i quali si duole del mancato
[...]
accertamento, da parte del primo Giudice, della tardività e dell'irritualità dell'escussione della fideiussione.
Questa Corte ritiene che l'appello incidentale così proposto sia assorbito dalle precedenti valutazioni effettuate al paragrafo A) e con le quali si è confermata la sopravvenuta inefficacia della fideiussione prestata da per tutte le considerazioni esposte. CP_1
C) Le spese di lite
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri minimi, in
garanzia prestata da in relazione allo SPA del 20 settembre 2018, perché P11 non ha adempiuto CP_1 ai suoi obblighi di pagamento nei tempi previsti. Dopo che ho inviato queste due richieste di pagamento, ci sono stati diversi contatti da parte di per discutere un possibile accordo. In questo contesto, ho anche CP_1 incontrato personalmente nella primavera 2019 a Milano. mi ha confermato nel CP_1 CP_1 nostro incontro personale di aver ricevuto le richieste di pagamento.”.
pagina 10 di 11 ragione delle circoscritte questioni trattate ed avuto riguardo al valore della controversia e dell'attività difensiva concretamente profusa (che esclude la fase istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2688 pubblicata dal Tribunale di Milano in
[...]
data 31 marzo 2023;
- condanna alla rifusione, in favore di delle Parte_1 CP_1
ulteriori spese del grado che liquida in euro 12.033,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NU OR NA AL
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La parte “virgolettata” era la seguente:
“Il 30 settembre 2019, ho inviato un sollecito con lettera raccomandata a P11 per il pagamento dell'importo di
1.200.000,00 euro dovuto dal 24 settembre 2019. Contemporaneamente, ho anche inviato una raccomandata ad
informandolo che stava facendo valere la richiesta di pagamento in base alla CP_1 CP_4