Art. 7.
L'assegno suppletivo, di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 810 , e successive modificazioni, e' soppresso.
L'assegno suppletivo, di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 810 , e successive modificazioni, e' soppresso.