CA
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/10/2025, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 564/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 10.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in riassunzione iscritta al r.g. n. 564/23 promossa da:
Parte_1
Avv. Vincenzo Farina
contro
:
Controparte_1
Avv. Elisabetta Aldrovandi
Fatti di causa ottenne dal Tribunale di Modena il decreto ingiuntivo n. 442/2003 nei confronti di Controparte_1
titolare dell'omonima impresa agricola, per il pagamento di € 21.691,19, quale saldo Parte_1 del corrispettivo per la fornitura di sette serre, come da commissione sottoscritta il 6.2.2001, posate presso un terreno agricolo sito in San Donaci. propose opposizione e svolse domanda Pt_1 riconvenzionale, affermando che i manufatti – dal costo complessivo di £ 244.600.000 – erano stati distrutti in data 7.1.2003 a seguito di fenomeni atmosferici cui, invece, avrebbero dovuto resistere. Ciò
a causa di errori progettuali, difformità nell'esecuzione delle opere appaltate rispetto a quelle commissionate e negligente esecuzione delle opere medesime, come illustrato nella relazione illustrativa dell'ing. . CP_2
In esito all'istruttoria, con sentenza n. 1939/2010, il Tribunale accolse l'opposizione, dichiarando risolto il contratto e condannando parte opposta alla restituzione delle somme già ricevute, nonché al pagamento di € 64.067,88, a titolo di risarcimento del danno.
pagina 1 di 10 Su gravame principale di ed incidentale di con sentenza n. 1325/2017, questa Controparte_1 Pt_1
Corte d'appello accolse l'impugnazione principale, rigettando l'opposizione a decreto ingiuntivo e condannando a restituire le somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado, e rigettò Pt_1
l'impugnazione incidentale.
Secondo il giudice di appello, era fondata l'eccezione di decadenza rispetto alla denunzia dei vizi, intervenuta solo mediante l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 1667 c.c. Tale eccezione era stata formulata tempestivamente da e reiterata nel corso del giudizio di primo grado. Controparte_1 propose ricorso per cassazione sulla scorta di quattro motivi cui resistette con Parte_1 controricorso Controparte_1
Con sentenza n. 520/2023, la Corte di Cassazione ritenne fondato il secondo motivo di ricorso con il quale assumeva la violazione e falsa applicazione degli artt. 1667 e 1669 c.c., in relazione all'art. Pt_1
360 n. 3 c.p.c. Secondo il ricorrente, infatti, la fattispecie era inquadrabile nell'ambito degli artt. 1667 e
1669 c.c., ricorrendo un'ipotesi di rovina di cose immobili, destinate per loro natura a lunga durata, essendo le serre strutturate in acciaio ed ancorate al suolo con plinti infossati in cemento armato. Da ciò
l'applicazione dell'art. 1669 c.c., con la possibilità di procedere alla denunzia dei vizi entro un anno dalla scoperta.
Osservò la Corte di Cassazione che, come risulta dalla dizione testuale della norma, “l'art. 1669 c.c. ha riguardo ad edifici o altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata. In tal senso, gli immobili menzionati dall'art. 1669 c.c. sono suscettibili di identificazione attraverso il riferimento all'art. 812 c.c., che rimanda a immobili e costruzioni incorporate al suolo non a scopo transitorio
(Sez. 2, n. 18289 del 3 settembre 2020)
3.2) Le serre fisse sono, in genere, dei manufatti a supporto di attività agricole e commerciali.
Costruite per soddisfare esigenze continuative connesse alla coltivazione, la loro installazione prevede una modifica permanente dello stato dei luoghi, sicché occorre l'autorizzazione del Comune anche se i locali si trovano su un'area a destinazione agricola. Pertanto, rientrano nell'ambito dei manufatti destinati, per loro natura, a lunga durata.
E, d'altronde, in tema di appalto sussiste la concorrenza delle garanzie previste dagli artt. 1667 e 1669
c.c., in vista del rafforzamento della tutela del committente;
ne consegue che, ove a fondamento della domanda siano dedotti difetti della costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell'opera stessa, influendo sulla sua durata e compromettendone la conservazione, il giudice è sempre tenuto, ove le circostanze lo richiedano, a qualificare la domanda in termini di risarcimento per
pagina 2 di 10 responsabilità extracontrattuale, ex art. 1669 c.c., ovvero contrattuale di adempimento o riduzione del prezzo e risoluzione, ex art. 1667 c.c. (Sez. 2, n. 20184 del 25 luglio 2019).
La Corte distrettuale ha dunque mancato di valutare se il termine di decadenza per la denunzia dei vizi
– alla luce della struttura delle serre e dei danni ad esse provocati – potesse essere quello previsto dall'art. 1669 c.c.”.
Ritenuto infondato il primo motivo di ricorso e assorbiti il terzo e il quarto, la Suprema Corte cassò la sentenza d'appello e rinviò alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione, per riesaminare la vicenda oggetto di causa alla luce dei principi espressi, demandando di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. ha riassunto la causa chiedendo, alla luce dei principi di diritto indicati dalla Corte di Cassazione, Pt_1 di rigettare l'appello proposto da alla sentenza di primo grado e di condannare la Controparte_1 stessa alla rifusione delle spese del giudizio di appello, di cassazione e del presente giudizio di rinvio, nonché alla restituzione di quanto versato in esecuzione della cassata sentenza d'appello n. 1325/2017. non ha riproposto i motivi di appello incidentale all'epoca formulati. Pt_1
Si è costituita eccependo: Controparte_1
1) il giudicato interno formatosi sulla sentenza di primo grado laddove il Tribunale qualificò i fatti oggetto di causa come rientranti nella responsabilità contrattuale;
2) l'erronea formulazione del principio di diritto in violazione dei limiti devolutivi dell'appello, essendo stata prospettata per la prima volta nel ricorso in cassazione la qualificazione come beni immobili delle serre, oggetto del contratto inter partes, con conseguente richiesta di applicazione dell'art. 1669 c.c.;
3) in conseguenza, che ove il giudice del rinvio ponesse a base della decisione l'art. 1669 c.c., ritenendo sussistente la responsabilità extracontrattuale – dedotta per la prima volta nel ricorso per cassazione – anziché quella contrattuale ex art. 1667 e 1668 c.c. indicata dal Tribunale, verrebbe illegittimamente violato l'art. 112 c.p.c. e mutata la causa petendi. ripropone poi, proseguendo nella numerazione, i motivi di censura alla sentenza di Controparte_1 primo grado formulati nell'appello proposto nel 2011:
4) il mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. per non avere denunciato Pt_1
i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta;
5) l'erronea valutazione da parte del Tribunale della CTU e ciò anche in rapporto ai documenti depositati nel giudizio di appello dalla stessa ossia il doc. 5 (provvedimento con cui Controparte_1 il P.M. di Brindisi rigettò l'istanza di copia degli atti del procedimento penale a carico di per non Pt_1 essere né parte offesa, né parte danneggiata) e la sentenza emessa dal Tribunale Controparte_1
pagina 3 di 10 penale di Brindisi n. 149/2011 da cui risulta che il crollo delle serre fu causato da una tromba d'aria, evento atmosferico qualificato come calamità naturale, e non per vizi e difetti dell'opera, come affermato nell'impugnata sentenza di primo grado del giudice modenese;
6) la sentenza di primo grado non esamina le prove testimoniali né l'interrogatorio formale del l.r. di ed è carente perché: a) si fonda solo sulla CTU e sulla CTP di parte e non Controparte_1 Pt_1 valuta la CTP di b) si fonda sulla CTU che, per stessa ammissione del consulente, non è CP_1 decisiva, in quanto non è stato possibile risalire con certezza alla responsabilità di Controparte_1 nel montaggio delle serre, a causa della modificazione dei luoghi dopo il crollo delle stesse e del notevole tempo trascorso fra l'evento dannoso e gli accertamenti peritali;
c) la CTU non può essere esplorativa ed è stata richiesta da per sopperire alle proprie carenze istruttorie;
d) il Tribunale ha Pt_1 quantificato i danni solo sulla base della consulenza di parte che, peraltro, fu redatta il 22.4.2003, Pt_1 nell'imminenza dell'opposizione al decreto ingiuntivo;
e) il Tribunale ha invertito il principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., perché ha utilizzato la CTU come mezzo di prova in luogo di quelli che avrebbe dovuto fornire la parte ed ha esonerato la parte opponente dall'obbligo di dimostrare i fatti estintivi della propria obbligazione nei confronti di laddove il Controparte_1 primo giudice afferma: “i vizi denunciati possono ritenersi confermati dalla consulenza tecnica
d'ufficio esperita” e di seguito aggiunge: “secondo la consulenza tecnica d'ufficio, il tempo trascorso e le condizioni dei luoghi al momento dell'accertamento tecnico non consentono più di formulare una valutazione in termini di certezza scientifica, sulla dinamica dell'evento e in particolare un rapporto causale tra le condizioni atmosferiche e il crollo. Allo stato attuale, infatti, non risulta possibile fare una verifica sulla struttura delle serre e/o su alcuni degli elementi strutturali delle stesse … è altrettanto vero che, allo stesso modo, secondo la consulenza, - non si può affermare che quelle realizzate nell'azienda fossero le più idonee per quella situazione, relativamente ai dati Pt_1 pedologici e climatici del luogo ... Posto, quindi, che non sono in alcun modo documentati eventi atmosferici di intensità particolare e straordinaria al momento del crollo, per spiegare un fatto anomalo come il collasso della struttura, la consulenza tecnica fornisce importanti indicazioni: - si può solo supporre che i plinti sradicati visibili nel filmato possano derivare da un loro insufficiente interramento in un terreno sciolto e poco compatto causa le lavorazioni agrarie;
si può solo supporre che gli uncini dei tirafondi si siano divelti perché male dimensionati o di materiale non idoneo ... La spiegazione dell'evento risiede, quindi, nell'inadeguatezza degli ancoraggi dell'intera struttura, ed è pienamente compatibile con la dinamica dell'evento. Il fatto che il tecnico formuli il suo pensiero in termini di supposizione è dovuto al fatto che, come si è visto, non vi sono sufficienti elementi per
pagina 4 di 10 un'affermazione dotata di certezza scientifica;
ma, in assenza di elementi logici in senso contrario, la supposizione si traduce, in termini giuridici, nell'unica spiegazione possibile dell'evento”.
Dunque, in spregio all'onere di prova incombente su di dimostrare i fatti estintivi della propria Pt_1 obbligazione “nonché i fatti che costituivano il diritto alla risoluzione del contratto ed al risarcimento dei danni, tali diritti sono stati considerati, dal giudice di prime cure, come provati, per il solo fatto che oggettivamente non è possibile dimostrare il contrario, ossia il perfetto adempimento di alle proprie obbligazioni … I successivi fatti costitutivi del diritto alla risoluzione Controparte_1 del contratto ed al risarcimento dei danni erano integralmente a carico della parte opponente nel giudizio di primo grado, ossia del sig. il quale, come risulta dalla motivazione della sentenza, Pt_1 non ha assolto il proprio onere probatorio”. In conseguenza, è iniqua e ingiusta la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di a restituire € 137.153,95 (somma pagata nel 2001 a Controparte_1 seguito del montaggio e del collaudo degli impianti), nonché a risarcire i danni subiti alle coltivazioni, quantificati sulla sola base della consulenza tecnica di parte, in € 64.067,88, oltre a € 5.000 stabiliti in via equitativa “condanna, anche quest'ultima, assolutamente illegittima, dal momento che il giudice, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (artt. 113 e 114 cpc), non può assumere tali determinazioni”;
7) la sentenza del Tribunale è errata laddove condanna alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali senza tenere conto che la stessa era vincente sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da ritenuta infondata dal Tribunale. Pt_1
concludendo, ha reiterato la richiesta di riforma della sentenza di primo grado e, Controparte_1 dunque, ha chiesto di rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo e le domande proposte da Pt_1 nonché di rigettare l'appello incidentale dal medesimo formulato e di condannarlo ex art. 96 c.p.c., oltre alla rifusione di tutte le spese processuali ed alla restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado.
Precisate le conclusioni e depositate le comparse conclusionali, la causa è matura per la decisione.
Ragioni della decisione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ossia per Pt_1 violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ed ha enunciato i principi di diritto cui questo giudice deve necessariamente attenersi nel riesaminare la vicenda oggetto di causa.
Attesa la natura della decisione di legittimità, la Corte opera in funzione di giudice d'appello.
Prima di passare all'esame delle difese svolte da in questo giudizio di rinvio, si Controparte_1 osserva, in via generale, che, quando la Suprema Corte cassa una sentenza per motivi di merito, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, rappresentando solo una fase di quello originario, da pagina 5 di 10 ritenersi unico ed unitario, e l'atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma quale mero impulso processuale necessario per la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata;
ne consegue che al giudice del rinvio non è consentito riesaminare, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte, né procedere all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente, poiché tutte le questioni relative a presupposti necessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in diritto devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito (Cass. Civ. 16915/2025).
Tanto precisato, in questo giudizio di rinvio è dunque precluso l'esame delle difese svolte da sub 1), 2) e 3) che mirano a porre nel nulla gli effetti della sentenza rescindente vuoi Controparte_1 per effetto del giudicato interno sulla qualificazione della responsabilità contrattuale nella sentenza di primo grado, vuoi in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello e dell'improponibilità nel ricorso per
Cassazione della questione della qualificazione ex art. 1669 c.c., eccezione nemmeno sollevata nel controricorso ex art. 370 c.p.c., vuoi per la violazione del divieto di ultra ed extrapetizione posto dall'art. 112 c.p.c.
A questo punto, si esaminano le successive difese di che ripropongono i motivi di Controparte_1 appello formulati nel 2011.
Alla luce dei principi di diritto indicati dalla Suprema Corte, cui questo giudice deve attenersi, è infondata la censura sub 4 che si esamina, per ragioni di connessione, insieme alle censure sub 5 e sub
6 a), b), c) ed e) – comprendenti le censure poste nel secondo motivo dell'appello del 2011 – anch'esse infondate.
Sussistendo in tema di appalto la concorrenza delle garanzie previste dagli artt. 1667 e 1669 c.c., le serre fisse di cui è causa – n. 3 serre bitunnel e n. 4 serre tritunnel, di dimensioni varie, per complessivi mq. 14.125 del costo di £ 244.600.000 – erano senz'altro costruzioni incorporate al suolo non per scopo transitorio, come è pacifico ed accertato dal CTU che, visionando il filmato, osservò i plinti – che prima le fissavano al terreno – sradicati.
Inoltre, a fondamento della domanda, allegò difetti della costruzione così gravi da incidere sugli Pt_1 elementi essenziali dell'opera stessa, risultata letteralmente “distrutta” da fenomeni atmosferici cui, invece, le serre avrebbero dovuto resistere e ciò a causa di errori progettuali, difformità nell'esecuzione delle opere appaltate rispetto a quelle commissionate e negligente esecuzione delle opere medesime.
Infine, costituendosi in primo grado, non contestò che le serre fossero andate Controparte_1 distrutte il 7.1.2003 “a seguito” dell'evento meteorologico in quel giorno occorso e nemmeno contestò
pagina 6 di 10 specificamente i rilievi oggettivi compiuti dall'ing. e trasfusi nella relazione tecnica allegata CP_2 all'atto introduttivo, né fotografie e filmati depositati da Pt_1
La conservazione delle serre, dunque, fu radicalmente annullata dall'evento atmosferico che, per quanto intenso, nella comparsa di costituzione in primo grado non descrisse quale Controparte_1 fenomeno integrante la fattispecie del caso fortuito – ossia come un evento non prevedibile in termini oggettivi ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e ha idoneità causale assorbente – ma genericamente come “fenomeno atmosferico di notevoli proporzioni” non prevedibile e non rientrante nella “normalità, con espresso riferimento alla stagione e alle condizioni climatiche delle aree colpite”. Costituendosi in primo grado, non solo non invocò il caso Controparte_1 fortuito, ma nemmeno offrì alcuna prova della reale consistenza dell'evento atmosferico così genericamente e atecnicamente dalla stessa descritto e, in specie, della sua non prevedibilità e della sua anormalità, prova che, in ipotesi, avrebbe potuto facilmente offrire attraverso dati scientifici desumibili da bollettini metereologici, rilievi ARPA, provvedimenti amministrativi ecc. che la società avrebbe potuto autonomamente acquisire sin dalla costituzione in primo grado, in data 25.9.2003, essendo l'evento atmosferico occorso il 7.1.2003, senza alcuna necessità di attendere la sentenza penale emessa dal Tribunale di Brindisi n. 149/2011.
Peraltro, in disparte la questione della tempestività del deposito di quest'ultima in questo processo civile, avvenuto nel 2016 nel corso del giudizio di appello – tale sentenza, per quanto si legge nella comparsa di risposta di in questa fase nella quale non la rideposita – non è nemmeno Controparte_1 utile a provare il caso fortuito nei termini civilistici di cui si è detto – che, si ripete, Controparte_1 non invocò costituendosi in primo grado – posto che tale sentenza penale definisce l'evento, una tromba d'aria, come calamitoso.
Ancora, nell'appello nemmeno censurò in modo specifico la sentenza di primo Controparte_1 grado laddove il Tribunale escluse che fosse provato “un rapporto causale tra le condizioni atmosferiche e il crollo”. Inoltre, la sentenza di primo grado il Tribunale non inverte l'onere della prova, ma si basa su fatti pacifici e provati (ossia che le serre furono distrutte a seguito dell'evento atmosferico e che i plinti che fissavano le serre al suolo furono divelti da tale evento) e, non risultando né allegato né provato un caso fortuito, all'esito di un ragionamento logico, attribuisce la causa del crollo al difetto di costruzione.
Dunque, le serre di cui è causa, infisse al suolo e destinate per loro natura a lunga durata, rispondono alle caratteristiche indicate dalla Suprema Corte, in quanto manufatti a supporto di attività agricole atte a soddisfare esigenze continuative connesse alla coltivazione la cui installazione prevedeva una pagina 7 di 10 modifica permanente dello stato dei luoghi. Tali impianti, poi, rovinarono per difetto della costruzione, non adeguatamente ancorata al terreno ed inidonea a resistere all'evento atmosferico.
La domanda proposta da pertanto, è senz'altro qualificabile in termini di risarcimento per Pt_1 responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c., con la conseguenza che è infondata l'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. sollevata da in primo grado ed oggetto del primo motivo Controparte_1 di appello riproposto nel punto 4) della comparsa di costituzione nel presente giudizio di riassunzione e, parimenti, sono infondate le contestazioni qui riproposte sub 5 e sub 6 a), b), c) ed e).
Quanto al mancato esame nella sentenza di primo grado delle prove testimoniali, dell'interrogatorio formale del l.r. di e della CTP di – di cui sub 6 – deve evidenziarsi Controparte_1 CP_1
l'assoluta genericità della censura che non indica minimamente quali fatti e circostanze sarebbero risultati da tali prove che il Tribunale non abbia valutato.
Le contestazioni di cui al punto 6 d) sono tardive ed inammissibili, dato che nella comparsa di risposta in primo grado non contestò minimamente il quantum, ossia non formulò alcuna Controparte_1 contestazione circa i danni descritti e quantificati da nell'atto di citazione in opposizione anche Pt_1 con il richiamo alla relazione tecnica dell'ing. ed a fotografie e filmati, tutti depositati in CP_2 allegato alla stessa citazione.
infatti, allegò di avere subito danni per la perdita degli impianti e per la perdita delle produzioni Pt_1 agricole coltivate sui terreni così dettagliatamente descritti: a) mq.
2.900 coltivati a pomodoro ciliegino con produzione stimata in € 20.658,28; b) mq.
2.200 coltivati a peperoni con produzione stimata in €
10.329,14; c) mq.
2.200 coltivati a melanzana con produzione stimata in € 7.746,85; d) mq.
2.800 coltivati a cocomeri con produzione stimata in € 7.746,85; e) mq.
3.000 coltivati a zucchina con produzione stimata in € 7.746,85; oltre al costo delle piantine da orto, pari ad € 4.839,91, ed al lucro cessante per la mancata produzione sino al ripristino degli impianti.
Da ultimo, è infondata anche la contestazione di cui al punto 6 e) sulla liquidazione equitativa del danno da lucro cessante, correttamente formulata dal Tribunale in via equitativa ex art. 1226 c.c., essendo senz'altro provata tale voce di danno, in ragione della perdita delle colture di quella stagione, e non potendosi provare il nocumento nel suo preciso ammontare.
Costituiscono danni le somme pagate da ad per la fornitura e posa degli Pt_1 Controparte_1 impianti, oggetto di condanna alla restituzione nell'appellata sentenza, rovinati a causa di difetti di costruzione.
La contestazione formulata sub 7) – corrispondente al terzo motivo dell'appello del 2011 – è infondata, perché la soccombenza si determina in relazione alla domanda e non alle eccezioni (qui di incompetenza territoriale), talché è totalmente soccombente sia rispetto alla propria Controparte_1
pagina 8 di 10 domanda sia rispetto alla domanda riconvenzionale di e non sussistono i presupposti per una Pt_1 compensazione ex art. 92 c.p.c., come correttamente ritenuto dal Tribunale.
Riassumendo la causa a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, ha implicitamente Pt_1 rinunciato all'appello incidentale proposto nel 2011, che qui non ha richiamato, chiedendo solo il rigetto dell'appello principale.
Per i motivi esposti, l'appello proposto da alla sentenza emessa dal Tribunale di Controparte_1
Modena è infondato. A tanto consegue l'obbligo in capo alla sstessa di restituire a quanto Parte_2 ricevuto in esecuzione della sentenza d'appello n. 1325/2017 emessa da questa Corte.
Le spese processuali dell'appello, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione alla natura e al valore della causa, al tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto. Non sono né allegati né documentati gli esborsi relativi al giudizio di cassazione.
Come richiesto, le spese sono distratte ex art. 93 c.p.c. al difensore avv. Vincenzo Farina che con tale istanza ha implicitamente dichiarato di averle anticipate.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Modena Controparte_1
n. 1939/2010;
- condanna alla restituzione in favore di delle somme pagate in Controparte_1 Parte_2 esecuzione della sentenza emessa da emessa da questa Corte d'Appello n. 1325/2017, oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
- condanna alla rifusione a favore di delle spese processuali Controparte_1 Parte_2 dell'appello che liquida in € 3.750 per compensi, del procedimento davanti alla Corte di Cassazione che liquida in € 6.000 per compensi e del giudizio di rinvio che liquida in € 759 per esborsi ed € 8.000 per compensi, oltre, su ciascun compenso, a spese forfettarie ed accessori di legge, se dovuti, da distrarsi a favore dell'avv. Vincenzo Farina che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta da Controparte_1
pagina 9 di 10 Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 15.7.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 10.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in riassunzione iscritta al r.g. n. 564/23 promossa da:
Parte_1
Avv. Vincenzo Farina
contro
:
Controparte_1
Avv. Elisabetta Aldrovandi
Fatti di causa ottenne dal Tribunale di Modena il decreto ingiuntivo n. 442/2003 nei confronti di Controparte_1
titolare dell'omonima impresa agricola, per il pagamento di € 21.691,19, quale saldo Parte_1 del corrispettivo per la fornitura di sette serre, come da commissione sottoscritta il 6.2.2001, posate presso un terreno agricolo sito in San Donaci. propose opposizione e svolse domanda Pt_1 riconvenzionale, affermando che i manufatti – dal costo complessivo di £ 244.600.000 – erano stati distrutti in data 7.1.2003 a seguito di fenomeni atmosferici cui, invece, avrebbero dovuto resistere. Ciò
a causa di errori progettuali, difformità nell'esecuzione delle opere appaltate rispetto a quelle commissionate e negligente esecuzione delle opere medesime, come illustrato nella relazione illustrativa dell'ing. . CP_2
In esito all'istruttoria, con sentenza n. 1939/2010, il Tribunale accolse l'opposizione, dichiarando risolto il contratto e condannando parte opposta alla restituzione delle somme già ricevute, nonché al pagamento di € 64.067,88, a titolo di risarcimento del danno.
pagina 1 di 10 Su gravame principale di ed incidentale di con sentenza n. 1325/2017, questa Controparte_1 Pt_1
Corte d'appello accolse l'impugnazione principale, rigettando l'opposizione a decreto ingiuntivo e condannando a restituire le somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado, e rigettò Pt_1
l'impugnazione incidentale.
Secondo il giudice di appello, era fondata l'eccezione di decadenza rispetto alla denunzia dei vizi, intervenuta solo mediante l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 1667 c.c. Tale eccezione era stata formulata tempestivamente da e reiterata nel corso del giudizio di primo grado. Controparte_1 propose ricorso per cassazione sulla scorta di quattro motivi cui resistette con Parte_1 controricorso Controparte_1
Con sentenza n. 520/2023, la Corte di Cassazione ritenne fondato il secondo motivo di ricorso con il quale assumeva la violazione e falsa applicazione degli artt. 1667 e 1669 c.c., in relazione all'art. Pt_1
360 n. 3 c.p.c. Secondo il ricorrente, infatti, la fattispecie era inquadrabile nell'ambito degli artt. 1667 e
1669 c.c., ricorrendo un'ipotesi di rovina di cose immobili, destinate per loro natura a lunga durata, essendo le serre strutturate in acciaio ed ancorate al suolo con plinti infossati in cemento armato. Da ciò
l'applicazione dell'art. 1669 c.c., con la possibilità di procedere alla denunzia dei vizi entro un anno dalla scoperta.
Osservò la Corte di Cassazione che, come risulta dalla dizione testuale della norma, “l'art. 1669 c.c. ha riguardo ad edifici o altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata. In tal senso, gli immobili menzionati dall'art. 1669 c.c. sono suscettibili di identificazione attraverso il riferimento all'art. 812 c.c., che rimanda a immobili e costruzioni incorporate al suolo non a scopo transitorio
(Sez. 2, n. 18289 del 3 settembre 2020)
3.2) Le serre fisse sono, in genere, dei manufatti a supporto di attività agricole e commerciali.
Costruite per soddisfare esigenze continuative connesse alla coltivazione, la loro installazione prevede una modifica permanente dello stato dei luoghi, sicché occorre l'autorizzazione del Comune anche se i locali si trovano su un'area a destinazione agricola. Pertanto, rientrano nell'ambito dei manufatti destinati, per loro natura, a lunga durata.
E, d'altronde, in tema di appalto sussiste la concorrenza delle garanzie previste dagli artt. 1667 e 1669
c.c., in vista del rafforzamento della tutela del committente;
ne consegue che, ove a fondamento della domanda siano dedotti difetti della costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell'opera stessa, influendo sulla sua durata e compromettendone la conservazione, il giudice è sempre tenuto, ove le circostanze lo richiedano, a qualificare la domanda in termini di risarcimento per
pagina 2 di 10 responsabilità extracontrattuale, ex art. 1669 c.c., ovvero contrattuale di adempimento o riduzione del prezzo e risoluzione, ex art. 1667 c.c. (Sez. 2, n. 20184 del 25 luglio 2019).
La Corte distrettuale ha dunque mancato di valutare se il termine di decadenza per la denunzia dei vizi
– alla luce della struttura delle serre e dei danni ad esse provocati – potesse essere quello previsto dall'art. 1669 c.c.”.
Ritenuto infondato il primo motivo di ricorso e assorbiti il terzo e il quarto, la Suprema Corte cassò la sentenza d'appello e rinviò alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione, per riesaminare la vicenda oggetto di causa alla luce dei principi espressi, demandando di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. ha riassunto la causa chiedendo, alla luce dei principi di diritto indicati dalla Corte di Cassazione, Pt_1 di rigettare l'appello proposto da alla sentenza di primo grado e di condannare la Controparte_1 stessa alla rifusione delle spese del giudizio di appello, di cassazione e del presente giudizio di rinvio, nonché alla restituzione di quanto versato in esecuzione della cassata sentenza d'appello n. 1325/2017. non ha riproposto i motivi di appello incidentale all'epoca formulati. Pt_1
Si è costituita eccependo: Controparte_1
1) il giudicato interno formatosi sulla sentenza di primo grado laddove il Tribunale qualificò i fatti oggetto di causa come rientranti nella responsabilità contrattuale;
2) l'erronea formulazione del principio di diritto in violazione dei limiti devolutivi dell'appello, essendo stata prospettata per la prima volta nel ricorso in cassazione la qualificazione come beni immobili delle serre, oggetto del contratto inter partes, con conseguente richiesta di applicazione dell'art. 1669 c.c.;
3) in conseguenza, che ove il giudice del rinvio ponesse a base della decisione l'art. 1669 c.c., ritenendo sussistente la responsabilità extracontrattuale – dedotta per la prima volta nel ricorso per cassazione – anziché quella contrattuale ex art. 1667 e 1668 c.c. indicata dal Tribunale, verrebbe illegittimamente violato l'art. 112 c.p.c. e mutata la causa petendi. ripropone poi, proseguendo nella numerazione, i motivi di censura alla sentenza di Controparte_1 primo grado formulati nell'appello proposto nel 2011:
4) il mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. per non avere denunciato Pt_1
i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta;
5) l'erronea valutazione da parte del Tribunale della CTU e ciò anche in rapporto ai documenti depositati nel giudizio di appello dalla stessa ossia il doc. 5 (provvedimento con cui Controparte_1 il P.M. di Brindisi rigettò l'istanza di copia degli atti del procedimento penale a carico di per non Pt_1 essere né parte offesa, né parte danneggiata) e la sentenza emessa dal Tribunale Controparte_1
pagina 3 di 10 penale di Brindisi n. 149/2011 da cui risulta che il crollo delle serre fu causato da una tromba d'aria, evento atmosferico qualificato come calamità naturale, e non per vizi e difetti dell'opera, come affermato nell'impugnata sentenza di primo grado del giudice modenese;
6) la sentenza di primo grado non esamina le prove testimoniali né l'interrogatorio formale del l.r. di ed è carente perché: a) si fonda solo sulla CTU e sulla CTP di parte e non Controparte_1 Pt_1 valuta la CTP di b) si fonda sulla CTU che, per stessa ammissione del consulente, non è CP_1 decisiva, in quanto non è stato possibile risalire con certezza alla responsabilità di Controparte_1 nel montaggio delle serre, a causa della modificazione dei luoghi dopo il crollo delle stesse e del notevole tempo trascorso fra l'evento dannoso e gli accertamenti peritali;
c) la CTU non può essere esplorativa ed è stata richiesta da per sopperire alle proprie carenze istruttorie;
d) il Tribunale ha Pt_1 quantificato i danni solo sulla base della consulenza di parte che, peraltro, fu redatta il 22.4.2003, Pt_1 nell'imminenza dell'opposizione al decreto ingiuntivo;
e) il Tribunale ha invertito il principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., perché ha utilizzato la CTU come mezzo di prova in luogo di quelli che avrebbe dovuto fornire la parte ed ha esonerato la parte opponente dall'obbligo di dimostrare i fatti estintivi della propria obbligazione nei confronti di laddove il Controparte_1 primo giudice afferma: “i vizi denunciati possono ritenersi confermati dalla consulenza tecnica
d'ufficio esperita” e di seguito aggiunge: “secondo la consulenza tecnica d'ufficio, il tempo trascorso e le condizioni dei luoghi al momento dell'accertamento tecnico non consentono più di formulare una valutazione in termini di certezza scientifica, sulla dinamica dell'evento e in particolare un rapporto causale tra le condizioni atmosferiche e il crollo. Allo stato attuale, infatti, non risulta possibile fare una verifica sulla struttura delle serre e/o su alcuni degli elementi strutturali delle stesse … è altrettanto vero che, allo stesso modo, secondo la consulenza, - non si può affermare che quelle realizzate nell'azienda fossero le più idonee per quella situazione, relativamente ai dati Pt_1 pedologici e climatici del luogo ... Posto, quindi, che non sono in alcun modo documentati eventi atmosferici di intensità particolare e straordinaria al momento del crollo, per spiegare un fatto anomalo come il collasso della struttura, la consulenza tecnica fornisce importanti indicazioni: - si può solo supporre che i plinti sradicati visibili nel filmato possano derivare da un loro insufficiente interramento in un terreno sciolto e poco compatto causa le lavorazioni agrarie;
si può solo supporre che gli uncini dei tirafondi si siano divelti perché male dimensionati o di materiale non idoneo ... La spiegazione dell'evento risiede, quindi, nell'inadeguatezza degli ancoraggi dell'intera struttura, ed è pienamente compatibile con la dinamica dell'evento. Il fatto che il tecnico formuli il suo pensiero in termini di supposizione è dovuto al fatto che, come si è visto, non vi sono sufficienti elementi per
pagina 4 di 10 un'affermazione dotata di certezza scientifica;
ma, in assenza di elementi logici in senso contrario, la supposizione si traduce, in termini giuridici, nell'unica spiegazione possibile dell'evento”.
Dunque, in spregio all'onere di prova incombente su di dimostrare i fatti estintivi della propria Pt_1 obbligazione “nonché i fatti che costituivano il diritto alla risoluzione del contratto ed al risarcimento dei danni, tali diritti sono stati considerati, dal giudice di prime cure, come provati, per il solo fatto che oggettivamente non è possibile dimostrare il contrario, ossia il perfetto adempimento di alle proprie obbligazioni … I successivi fatti costitutivi del diritto alla risoluzione Controparte_1 del contratto ed al risarcimento dei danni erano integralmente a carico della parte opponente nel giudizio di primo grado, ossia del sig. il quale, come risulta dalla motivazione della sentenza, Pt_1 non ha assolto il proprio onere probatorio”. In conseguenza, è iniqua e ingiusta la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di a restituire € 137.153,95 (somma pagata nel 2001 a Controparte_1 seguito del montaggio e del collaudo degli impianti), nonché a risarcire i danni subiti alle coltivazioni, quantificati sulla sola base della consulenza tecnica di parte, in € 64.067,88, oltre a € 5.000 stabiliti in via equitativa “condanna, anche quest'ultima, assolutamente illegittima, dal momento che il giudice, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (artt. 113 e 114 cpc), non può assumere tali determinazioni”;
7) la sentenza del Tribunale è errata laddove condanna alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali senza tenere conto che la stessa era vincente sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da ritenuta infondata dal Tribunale. Pt_1
concludendo, ha reiterato la richiesta di riforma della sentenza di primo grado e, Controparte_1 dunque, ha chiesto di rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo e le domande proposte da Pt_1 nonché di rigettare l'appello incidentale dal medesimo formulato e di condannarlo ex art. 96 c.p.c., oltre alla rifusione di tutte le spese processuali ed alla restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado.
Precisate le conclusioni e depositate le comparse conclusionali, la causa è matura per la decisione.
Ragioni della decisione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ossia per Pt_1 violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ed ha enunciato i principi di diritto cui questo giudice deve necessariamente attenersi nel riesaminare la vicenda oggetto di causa.
Attesa la natura della decisione di legittimità, la Corte opera in funzione di giudice d'appello.
Prima di passare all'esame delle difese svolte da in questo giudizio di rinvio, si Controparte_1 osserva, in via generale, che, quando la Suprema Corte cassa una sentenza per motivi di merito, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, rappresentando solo una fase di quello originario, da pagina 5 di 10 ritenersi unico ed unitario, e l'atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma quale mero impulso processuale necessario per la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata;
ne consegue che al giudice del rinvio non è consentito riesaminare, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte, né procedere all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente, poiché tutte le questioni relative a presupposti necessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in diritto devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito (Cass. Civ. 16915/2025).
Tanto precisato, in questo giudizio di rinvio è dunque precluso l'esame delle difese svolte da sub 1), 2) e 3) che mirano a porre nel nulla gli effetti della sentenza rescindente vuoi Controparte_1 per effetto del giudicato interno sulla qualificazione della responsabilità contrattuale nella sentenza di primo grado, vuoi in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello e dell'improponibilità nel ricorso per
Cassazione della questione della qualificazione ex art. 1669 c.c., eccezione nemmeno sollevata nel controricorso ex art. 370 c.p.c., vuoi per la violazione del divieto di ultra ed extrapetizione posto dall'art. 112 c.p.c.
A questo punto, si esaminano le successive difese di che ripropongono i motivi di Controparte_1 appello formulati nel 2011.
Alla luce dei principi di diritto indicati dalla Suprema Corte, cui questo giudice deve attenersi, è infondata la censura sub 4 che si esamina, per ragioni di connessione, insieme alle censure sub 5 e sub
6 a), b), c) ed e) – comprendenti le censure poste nel secondo motivo dell'appello del 2011 – anch'esse infondate.
Sussistendo in tema di appalto la concorrenza delle garanzie previste dagli artt. 1667 e 1669 c.c., le serre fisse di cui è causa – n. 3 serre bitunnel e n. 4 serre tritunnel, di dimensioni varie, per complessivi mq. 14.125 del costo di £ 244.600.000 – erano senz'altro costruzioni incorporate al suolo non per scopo transitorio, come è pacifico ed accertato dal CTU che, visionando il filmato, osservò i plinti – che prima le fissavano al terreno – sradicati.
Inoltre, a fondamento della domanda, allegò difetti della costruzione così gravi da incidere sugli Pt_1 elementi essenziali dell'opera stessa, risultata letteralmente “distrutta” da fenomeni atmosferici cui, invece, le serre avrebbero dovuto resistere e ciò a causa di errori progettuali, difformità nell'esecuzione delle opere appaltate rispetto a quelle commissionate e negligente esecuzione delle opere medesime.
Infine, costituendosi in primo grado, non contestò che le serre fossero andate Controparte_1 distrutte il 7.1.2003 “a seguito” dell'evento meteorologico in quel giorno occorso e nemmeno contestò
pagina 6 di 10 specificamente i rilievi oggettivi compiuti dall'ing. e trasfusi nella relazione tecnica allegata CP_2 all'atto introduttivo, né fotografie e filmati depositati da Pt_1
La conservazione delle serre, dunque, fu radicalmente annullata dall'evento atmosferico che, per quanto intenso, nella comparsa di costituzione in primo grado non descrisse quale Controparte_1 fenomeno integrante la fattispecie del caso fortuito – ossia come un evento non prevedibile in termini oggettivi ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e ha idoneità causale assorbente – ma genericamente come “fenomeno atmosferico di notevoli proporzioni” non prevedibile e non rientrante nella “normalità, con espresso riferimento alla stagione e alle condizioni climatiche delle aree colpite”. Costituendosi in primo grado, non solo non invocò il caso Controparte_1 fortuito, ma nemmeno offrì alcuna prova della reale consistenza dell'evento atmosferico così genericamente e atecnicamente dalla stessa descritto e, in specie, della sua non prevedibilità e della sua anormalità, prova che, in ipotesi, avrebbe potuto facilmente offrire attraverso dati scientifici desumibili da bollettini metereologici, rilievi ARPA, provvedimenti amministrativi ecc. che la società avrebbe potuto autonomamente acquisire sin dalla costituzione in primo grado, in data 25.9.2003, essendo l'evento atmosferico occorso il 7.1.2003, senza alcuna necessità di attendere la sentenza penale emessa dal Tribunale di Brindisi n. 149/2011.
Peraltro, in disparte la questione della tempestività del deposito di quest'ultima in questo processo civile, avvenuto nel 2016 nel corso del giudizio di appello – tale sentenza, per quanto si legge nella comparsa di risposta di in questa fase nella quale non la rideposita – non è nemmeno Controparte_1 utile a provare il caso fortuito nei termini civilistici di cui si è detto – che, si ripete, Controparte_1 non invocò costituendosi in primo grado – posto che tale sentenza penale definisce l'evento, una tromba d'aria, come calamitoso.
Ancora, nell'appello nemmeno censurò in modo specifico la sentenza di primo Controparte_1 grado laddove il Tribunale escluse che fosse provato “un rapporto causale tra le condizioni atmosferiche e il crollo”. Inoltre, la sentenza di primo grado il Tribunale non inverte l'onere della prova, ma si basa su fatti pacifici e provati (ossia che le serre furono distrutte a seguito dell'evento atmosferico e che i plinti che fissavano le serre al suolo furono divelti da tale evento) e, non risultando né allegato né provato un caso fortuito, all'esito di un ragionamento logico, attribuisce la causa del crollo al difetto di costruzione.
Dunque, le serre di cui è causa, infisse al suolo e destinate per loro natura a lunga durata, rispondono alle caratteristiche indicate dalla Suprema Corte, in quanto manufatti a supporto di attività agricole atte a soddisfare esigenze continuative connesse alla coltivazione la cui installazione prevedeva una pagina 7 di 10 modifica permanente dello stato dei luoghi. Tali impianti, poi, rovinarono per difetto della costruzione, non adeguatamente ancorata al terreno ed inidonea a resistere all'evento atmosferico.
La domanda proposta da pertanto, è senz'altro qualificabile in termini di risarcimento per Pt_1 responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c., con la conseguenza che è infondata l'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. sollevata da in primo grado ed oggetto del primo motivo Controparte_1 di appello riproposto nel punto 4) della comparsa di costituzione nel presente giudizio di riassunzione e, parimenti, sono infondate le contestazioni qui riproposte sub 5 e sub 6 a), b), c) ed e).
Quanto al mancato esame nella sentenza di primo grado delle prove testimoniali, dell'interrogatorio formale del l.r. di e della CTP di – di cui sub 6 – deve evidenziarsi Controparte_1 CP_1
l'assoluta genericità della censura che non indica minimamente quali fatti e circostanze sarebbero risultati da tali prove che il Tribunale non abbia valutato.
Le contestazioni di cui al punto 6 d) sono tardive ed inammissibili, dato che nella comparsa di risposta in primo grado non contestò minimamente il quantum, ossia non formulò alcuna Controparte_1 contestazione circa i danni descritti e quantificati da nell'atto di citazione in opposizione anche Pt_1 con il richiamo alla relazione tecnica dell'ing. ed a fotografie e filmati, tutti depositati in CP_2 allegato alla stessa citazione.
infatti, allegò di avere subito danni per la perdita degli impianti e per la perdita delle produzioni Pt_1 agricole coltivate sui terreni così dettagliatamente descritti: a) mq.
2.900 coltivati a pomodoro ciliegino con produzione stimata in € 20.658,28; b) mq.
2.200 coltivati a peperoni con produzione stimata in €
10.329,14; c) mq.
2.200 coltivati a melanzana con produzione stimata in € 7.746,85; d) mq.
2.800 coltivati a cocomeri con produzione stimata in € 7.746,85; e) mq.
3.000 coltivati a zucchina con produzione stimata in € 7.746,85; oltre al costo delle piantine da orto, pari ad € 4.839,91, ed al lucro cessante per la mancata produzione sino al ripristino degli impianti.
Da ultimo, è infondata anche la contestazione di cui al punto 6 e) sulla liquidazione equitativa del danno da lucro cessante, correttamente formulata dal Tribunale in via equitativa ex art. 1226 c.c., essendo senz'altro provata tale voce di danno, in ragione della perdita delle colture di quella stagione, e non potendosi provare il nocumento nel suo preciso ammontare.
Costituiscono danni le somme pagate da ad per la fornitura e posa degli Pt_1 Controparte_1 impianti, oggetto di condanna alla restituzione nell'appellata sentenza, rovinati a causa di difetti di costruzione.
La contestazione formulata sub 7) – corrispondente al terzo motivo dell'appello del 2011 – è infondata, perché la soccombenza si determina in relazione alla domanda e non alle eccezioni (qui di incompetenza territoriale), talché è totalmente soccombente sia rispetto alla propria Controparte_1
pagina 8 di 10 domanda sia rispetto alla domanda riconvenzionale di e non sussistono i presupposti per una Pt_1 compensazione ex art. 92 c.p.c., come correttamente ritenuto dal Tribunale.
Riassumendo la causa a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, ha implicitamente Pt_1 rinunciato all'appello incidentale proposto nel 2011, che qui non ha richiamato, chiedendo solo il rigetto dell'appello principale.
Per i motivi esposti, l'appello proposto da alla sentenza emessa dal Tribunale di Controparte_1
Modena è infondato. A tanto consegue l'obbligo in capo alla sstessa di restituire a quanto Parte_2 ricevuto in esecuzione della sentenza d'appello n. 1325/2017 emessa da questa Corte.
Le spese processuali dell'appello, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione alla natura e al valore della causa, al tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto. Non sono né allegati né documentati gli esborsi relativi al giudizio di cassazione.
Come richiesto, le spese sono distratte ex art. 93 c.p.c. al difensore avv. Vincenzo Farina che con tale istanza ha implicitamente dichiarato di averle anticipate.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Modena Controparte_1
n. 1939/2010;
- condanna alla restituzione in favore di delle somme pagate in Controparte_1 Parte_2 esecuzione della sentenza emessa da emessa da questa Corte d'Appello n. 1325/2017, oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
- condanna alla rifusione a favore di delle spese processuali Controparte_1 Parte_2 dell'appello che liquida in € 3.750 per compensi, del procedimento davanti alla Corte di Cassazione che liquida in € 6.000 per compensi e del giudizio di rinvio che liquida in € 759 per esborsi ed € 8.000 per compensi, oltre, su ciascun compenso, a spese forfettarie ed accessori di legge, se dovuti, da distrarsi a favore dell'avv. Vincenzo Farina che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta da Controparte_1
pagina 9 di 10 Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 15.7.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 10 di 10