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Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/01/2024, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
RG 4786/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133 nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti LEONIDA BIANCHIMANO e Parte_1
ANNAMARIA BIANCHI, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in VIA SPARTA n. 20, CASSANO ALLO IONIO, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro in carica, Controparte_1 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalle Dott.sse SERENELLA ROSARIA ZANFINI e SERENA CIANFLONE, come da incarico allegato alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in Via Romualdo Montagna n. 13, Cosenza
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 12/10/2022, Parte_1
ha convenuto in giudizio il .
[...] Controparte_1
Parte ricorrente ha descritto di avere lavorato alle dipendenze del resistente in qualità di CP_1 docente supplente, con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Ha adito il Tribunale per vedersi riconoscere il diritto al beneficio economico di Euro 500,00 annui per gli anni scolastici indicati, attraverso la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui ai commi da 121 a 124 della l. 107/2015, con vittoria di spese e rifusione ai procuratori antistatari.
Il convenuto si è costituito in giudizio, aderendo alla domanda di controparte con CP_1 riferimento all'anno scolastico 2021/2022, per il resto contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il rigetto, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso va accolto, in luce delle seguenti motivazioni.
In punto di diritto, la presente controversia trova origine nella pretesa, avanzata dalla parte ricorrente, di riconoscimento del bonus della cd. “carta del docente”, finalizzato a sostenere la formazione continua dei docenti e a valorizzarne le competenze professionali, non solo al personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, ma anche al personale docente a tempo determinato.
In luce della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato e dell'ordinanza del 18 maggio 2022 della CGUE sezione VI causa C 450-21, è ormai consolidata una lettura della disciplina, in chiave costituzionalmente orientata e conforme ai principi europei, volta a riconoscere il beneficio della carta del docente non solo ai docenti di ruolo, ma anche a quelli impiegati con contratti a tempo determinato, con un'equiparazione circa il diritto di usufruire della formazione in servizio, anche attraverso lo strumento in questione, la quale deve essere assicurata a tutto il personale docente nella prospettiva di garantire la qualità dell'insegnamento.
Ciò posto, con riferimento agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, il resistente si è CP_1 difeso argomentando che il beneficio non sarebbe comunque dovuto, in virtù del disposto di cui all'art. 6, comma 7 del DPCM 28/11/2016, secondo cui “le somme non spese entro l'anno scolastico devono essere rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”, ossia potranno essere spese entro il 31 agosto dell'anno scolastico successivo a quello di riferimento, essendo esclusa la possibilità di cumulo oltre tale termine. Dunque, depositato il ricorso in data 12/10/2022, nessun beneficio potrebbe essere concesso in relazione agli anni scolastici indicati, essendo scaduto per ciascuno il termine biennale di fruizione.
Orbene, la tesi del produrrebbe l'effetto di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla CP_1 discriminazione come ricostruita dalle pronunce di Consiglio di Stato e CGUE intervenute solo nel 2022, per cui non può trovare accoglimento. Inoltre, sulla questione si è pronunziata da ultimo la Suprema Corte, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, affermando i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Alla parte ricorrente spetta dunque l'adempimento in forma specifica, per cui va accertato il diritto di a percepire il beneficio di Euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020 e Parte_1
2020/2021 tramite la cd. “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del alla corresponsione delle somme. CP_1
Inoltre, il ha aderito alla domanda di controparte per l'anno scolastico 2021/2022, CP_1 riconoscendone il diritto, che quindi non è più controverso in relazione a tale anno.
Orbene, si dà atto che a tale riconoscimento del diritto della parte ricorrente non è seguita la concreta erogazione del beneficio da parte del , di cui la difesa di parte ricorrente non ha dato atto nelle CP_1 note di trattazione scritta depositate, né il ha preso posizione sul punto, non depositando note. CP_1
Posto, quindi, che il processo è finalizzato a garantire il conseguimento effettivo dell'utilità spettante alla parte vittoriosa, posto che il diritto alla carta del docente in capo alla parte ricorrente non è controverso con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, avendolo il resistente riconosciuto CP_1 in questo giudizio, va accertato il diritto di a percepire il beneficio di Euro 500,00 Parte_1 annui anche per tale anno tramite la cd. “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del alla corresponsione delle somme. CP_1
*** La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., che sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso e accerta il diritto di al beneficio economico di Euro Parte_1
500,00 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre accessori come per legge.
- Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di Euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e
[...]
2021/2022, oltre accessori come per legge.
- Condanna il a rimborsare Avv.ti LEONIDA Controparte_1
BIANCHIMANO e ANNAMARIA BIANCHI, dichiaratesi procuratori antistatari, le spese di lite che liquida in complessivi Euro 1.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Castrovillari, 26/01/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Ottavia Civitelli
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133 nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti LEONIDA BIANCHIMANO e Parte_1
ANNAMARIA BIANCHI, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in VIA SPARTA n. 20, CASSANO ALLO IONIO, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro in carica, Controparte_1 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalle Dott.sse SERENELLA ROSARIA ZANFINI e SERENA CIANFLONE, come da incarico allegato alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in Via Romualdo Montagna n. 13, Cosenza
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 12/10/2022, Parte_1
ha convenuto in giudizio il .
[...] Controparte_1
Parte ricorrente ha descritto di avere lavorato alle dipendenze del resistente in qualità di CP_1 docente supplente, con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Ha adito il Tribunale per vedersi riconoscere il diritto al beneficio economico di Euro 500,00 annui per gli anni scolastici indicati, attraverso la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui ai commi da 121 a 124 della l. 107/2015, con vittoria di spese e rifusione ai procuratori antistatari.
Il convenuto si è costituito in giudizio, aderendo alla domanda di controparte con CP_1 riferimento all'anno scolastico 2021/2022, per il resto contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il rigetto, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso va accolto, in luce delle seguenti motivazioni.
In punto di diritto, la presente controversia trova origine nella pretesa, avanzata dalla parte ricorrente, di riconoscimento del bonus della cd. “carta del docente”, finalizzato a sostenere la formazione continua dei docenti e a valorizzarne le competenze professionali, non solo al personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, ma anche al personale docente a tempo determinato.
In luce della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato e dell'ordinanza del 18 maggio 2022 della CGUE sezione VI causa C 450-21, è ormai consolidata una lettura della disciplina, in chiave costituzionalmente orientata e conforme ai principi europei, volta a riconoscere il beneficio della carta del docente non solo ai docenti di ruolo, ma anche a quelli impiegati con contratti a tempo determinato, con un'equiparazione circa il diritto di usufruire della formazione in servizio, anche attraverso lo strumento in questione, la quale deve essere assicurata a tutto il personale docente nella prospettiva di garantire la qualità dell'insegnamento.
Ciò posto, con riferimento agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, il resistente si è CP_1 difeso argomentando che il beneficio non sarebbe comunque dovuto, in virtù del disposto di cui all'art. 6, comma 7 del DPCM 28/11/2016, secondo cui “le somme non spese entro l'anno scolastico devono essere rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”, ossia potranno essere spese entro il 31 agosto dell'anno scolastico successivo a quello di riferimento, essendo esclusa la possibilità di cumulo oltre tale termine. Dunque, depositato il ricorso in data 12/10/2022, nessun beneficio potrebbe essere concesso in relazione agli anni scolastici indicati, essendo scaduto per ciascuno il termine biennale di fruizione.
Orbene, la tesi del produrrebbe l'effetto di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla CP_1 discriminazione come ricostruita dalle pronunce di Consiglio di Stato e CGUE intervenute solo nel 2022, per cui non può trovare accoglimento. Inoltre, sulla questione si è pronunziata da ultimo la Suprema Corte, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, affermando i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Alla parte ricorrente spetta dunque l'adempimento in forma specifica, per cui va accertato il diritto di a percepire il beneficio di Euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020 e Parte_1
2020/2021 tramite la cd. “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del alla corresponsione delle somme. CP_1
Inoltre, il ha aderito alla domanda di controparte per l'anno scolastico 2021/2022, CP_1 riconoscendone il diritto, che quindi non è più controverso in relazione a tale anno.
Orbene, si dà atto che a tale riconoscimento del diritto della parte ricorrente non è seguita la concreta erogazione del beneficio da parte del , di cui la difesa di parte ricorrente non ha dato atto nelle CP_1 note di trattazione scritta depositate, né il ha preso posizione sul punto, non depositando note. CP_1
Posto, quindi, che il processo è finalizzato a garantire il conseguimento effettivo dell'utilità spettante alla parte vittoriosa, posto che il diritto alla carta del docente in capo alla parte ricorrente non è controverso con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, avendolo il resistente riconosciuto CP_1 in questo giudizio, va accertato il diritto di a percepire il beneficio di Euro 500,00 Parte_1 annui anche per tale anno tramite la cd. “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del alla corresponsione delle somme. CP_1
*** La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., che sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso e accerta il diritto di al beneficio economico di Euro Parte_1
500,00 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre accessori come per legge.
- Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di Euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e
[...]
2021/2022, oltre accessori come per legge.
- Condanna il a rimborsare Avv.ti LEONIDA Controparte_1
BIANCHIMANO e ANNAMARIA BIANCHI, dichiaratesi procuratori antistatari, le spese di lite che liquida in complessivi Euro 1.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Castrovillari, 26/01/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Ottavia Civitelli