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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/07/2025, n. 2239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2239 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela PELLERINO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 7282/2021 R.G.,
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Lecce, al viale Lo Re, n. 6, presso lo studio dell'Avv. Stefano Gallucci che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti (pec ; Email_1
APPELLANTE
E
Controparte_1 elettivamente domiciliata in Lecce, alla via Monte San Michele, n. 33, presso lo studio dell'Avv.
Stefano Miglietta che la rappresenta e difende, giusta procura in atti (pec
; Email_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 4.4.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di appello notificato il 21.9.2021, impugnava la Parte_1 sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce n. 1469/2021, del 23.2.2021, depositata il
24.2.2021, non notificata, con cui era stata rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo tardiva proposta nei suoi confronti da , con compensazione delle spese di lite. Controparte_1
Impugnava il capo della sentenza relativo alle spese di lite, chiedendo la condanna della controparte al pagamento in suo favore di euro 1.150,00, oltre spese generali e accessori di legge o della diversa somma ritenuta di giustizia, per il giudizio di primo grado, nonché la condanna alle spese per il giudizio di secondo grado.
In data 6.4.2022, si costituiva con comparsa di risposta che concludeva per il Controparte_1 rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese processuali.
La causa, acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, in data 4.4.2025, veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
********
L'appello è infondato e va rigettato, per i motivi di seguito esposti.
L'appellante ha lamentato che nel caso di specie non ricorrerebbero gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. come modificato a seguito dell'intervento della Corte costituzionale (sent. 19.4.2018, n. 77), non ritenendo sufficiente e pertinente la motivazione addotta dal Giudice di prime cure, fondata sulla “poca chiarezza del tema delle notifiche telematiche”, dal momento che l'opposizione era stata rigettata in quanto proposta oltre il termine di legge, poiché il difensore si era avveduto, in ritardo, di aver precedentemente notificato un file che conteneva solo la prima pagina dell'atto di citazione.
L'appellante, in particolare, ha sostenuto l'esistenza di diversi precedenti giurisprudenziali sulla questione.
In verità, i precedenti giurisprudenziali sulla questione della notifica, in via telematica, di un atto risultato incompleto nel formato informatico non erano certamente numerosi all'epoca del giudizio di primo grado e, dunque, la decisione, circa la scusabilità dell'errore, non appariva prevedibile.
Le sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione n. 14916 e 14917 del 20.7.2016, citate dall'appellante, in realtà non trattano una questione analoga a quella esaminata, bensì, in particolare riguardano la nullità della notifica di un ricorso per Cassazione eseguita presso il difensore domiciliatario, e, peraltro, sono state rese nell'ambito di un giudizio tributario. Anche la sentenza di merito del Tribunale di Lecce del 3.7.2018, citata dall'appellante, riguarda la differenza tra nullità e inesistenza della notifica, ma non affronta questioni attinenti alle notifiche in via telematica.
La questione che ci occupa, seppur effettivamente trattata in un'isolata sentenza di merito del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 2017, poteva, dunque, ritenersi nuova all'epoca del giudizio di primo grado.
Peraltro, deve osservarsi che “tra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
(come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese processuali rientra l'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all'epoca dell'introduzione della causa” (Cass. 15.3.2025, n. 6901).
In effetti, all'epoca del processo di prime cure, non vi era un orientamento giurisprudenziale consolidato circa la notifica telematica non andata a buon fine.
Solo più recentemente, a seguito del deposito degli atti introduttivi del giudizio d'appello, è intervenuta sul punto la prima sentenza della Corte di legittimità che ha ritenuto che “nelle notificazioni a mezzo PEC, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante, soggetto notificato, oggetto della notifica), qualsiasi anomalia che renda di fatto illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità e non la inesistenza della notificazione” (Cass. sez lav.
30.10.2023, n. 30082).
Appare, dunque, legittima e ragionevole la compensazione delle spese di lite in primo grado.
Per le medesime ragioni si ritiene opportuno compensare le spese anche nell'ambito del giudizio d'appello.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 1469/2021, emessa dal Giudice
[...] Controparte_1 di Pace di Lecce il 23.2.2021, depositata il 24.2.2021, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) compensa le spese di lite del giudizio d'appello.
Lecce, 15.7.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Pellerino