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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 73/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZONNO DESIREE', Presidente
BALDASSARRE DOMENICO, AT
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1809/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202500004842000 IMPOSTA UNICA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 01480202500004842000 del 30.5.2025 relativa all'autovettura tipo Peugeot 2008, targata Targa_1, di sua proprietà, disposto in correlazione alla cartella esattoriale n. 01420240050278585000 di euro 95.716,52 relativa a imposta unica sulle scommesse, emessa dalla medesima Agenzia delle Entrate Riscossione di Bari, eccependo:
1. intervenuta rateazione del presunto debito, avendo aderito alla rateazione dei presunti debiti pagando le cartelle esattoriali ivi indicate, rispettando puntualmente le relative scadenze dei pagamenti dovuti.
2. Mancata notifica dell'atto prodromico, nella specie: l'avviso bonario.
3. Decadenza e prescrizione del debito, trattandosi di una pretesa impositiva riferita all' annualità 2018.
4.Illegittimita' del preavviso di fermo di beni strumentali, trattandosi di unico bene mobile di sua proprietà necessario allo svolgimento all'attività di lavoro dipendente da egli svolta per far fronte a pagamenti di ogni natura e per i bisogni famigliari, quale unico percettore di reddito.
5. Mancata notifica del titolo esecutivo, non costituendo l'atto impugnato titolo valido per iniziare una procedura cautelare, in quanto non può ritenersi certo, liquido ed esigibile.
6. Difetto di motivazione dell'atto impugnato per mancato calcolo degli interessi richiesti, delle sanzioni e dell'aggio.
7. Violazione art. 50, co.2, DPR n. 602/73, essendo decorso oltre un anno dalla presunta notifica delle sottese cartelle esattoriali.
8. Violazione del contraddittorio.
Previa richiesta di sospensione degli effetti dell'atto impugnato e di discussione del merito in pubblica udienza, concludeva per sentir accertare e dichiarare la sua illegittimità.
Con vittoria delle spese del giudizio a favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
Con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate-Riscossione preliminarmente opponeva che:
· l'odierno ricorrente aveva presentato l'istanza di rateazione solo in data 24.6.2025 e, quindi, successivamente alla ricezione in data dell'atto qui gravato;
· contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, l'atto impugnato era stato preceduto dalla tempestiva e rituale notifica della cartella esattoriale 01420240050278585000 in esso indicata, peraltro a suo tempo impugnata e decisa con sentenza di rigetto n. 1747/09/2025 emessa dalla Sezione 9 di questa
Corte di Giustizia Tributaria, depositata il 10.7.2025.
Per cui, in via preliminare ed assorbente eccepiva l'inammissibilità del ricorso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma, D. Lgs. n.546/1992, poiché tardivo.
Indi, contrastava ogni avversa eccezione e deduzione.
Concludeva per sentir dichiarare il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
All'udienza fissata per la trattazione del merito il difensore del ricorrente dichiarava essere intervenuta la rateizzazione. Pertanto, formulava richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto di quanto dichiarato dal difensore del ricorrente e, per l'effetto, il conseguente venir meno di qualsivoglia interesse delle Parti in causa, in applicazione dell'art. 46, D. Lgs. 546/1992, la Commissione dichiara la cessazione della materia del contendere, dichiarando interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il processo estinto per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZONNO DESIREE', Presidente
BALDASSARRE DOMENICO, AT
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1809/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202500004842000 IMPOSTA UNICA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 01480202500004842000 del 30.5.2025 relativa all'autovettura tipo Peugeot 2008, targata Targa_1, di sua proprietà, disposto in correlazione alla cartella esattoriale n. 01420240050278585000 di euro 95.716,52 relativa a imposta unica sulle scommesse, emessa dalla medesima Agenzia delle Entrate Riscossione di Bari, eccependo:
1. intervenuta rateazione del presunto debito, avendo aderito alla rateazione dei presunti debiti pagando le cartelle esattoriali ivi indicate, rispettando puntualmente le relative scadenze dei pagamenti dovuti.
2. Mancata notifica dell'atto prodromico, nella specie: l'avviso bonario.
3. Decadenza e prescrizione del debito, trattandosi di una pretesa impositiva riferita all' annualità 2018.
4.Illegittimita' del preavviso di fermo di beni strumentali, trattandosi di unico bene mobile di sua proprietà necessario allo svolgimento all'attività di lavoro dipendente da egli svolta per far fronte a pagamenti di ogni natura e per i bisogni famigliari, quale unico percettore di reddito.
5. Mancata notifica del titolo esecutivo, non costituendo l'atto impugnato titolo valido per iniziare una procedura cautelare, in quanto non può ritenersi certo, liquido ed esigibile.
6. Difetto di motivazione dell'atto impugnato per mancato calcolo degli interessi richiesti, delle sanzioni e dell'aggio.
7. Violazione art. 50, co.2, DPR n. 602/73, essendo decorso oltre un anno dalla presunta notifica delle sottese cartelle esattoriali.
8. Violazione del contraddittorio.
Previa richiesta di sospensione degli effetti dell'atto impugnato e di discussione del merito in pubblica udienza, concludeva per sentir accertare e dichiarare la sua illegittimità.
Con vittoria delle spese del giudizio a favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
Con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate-Riscossione preliminarmente opponeva che:
· l'odierno ricorrente aveva presentato l'istanza di rateazione solo in data 24.6.2025 e, quindi, successivamente alla ricezione in data dell'atto qui gravato;
· contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, l'atto impugnato era stato preceduto dalla tempestiva e rituale notifica della cartella esattoriale 01420240050278585000 in esso indicata, peraltro a suo tempo impugnata e decisa con sentenza di rigetto n. 1747/09/2025 emessa dalla Sezione 9 di questa
Corte di Giustizia Tributaria, depositata il 10.7.2025.
Per cui, in via preliminare ed assorbente eccepiva l'inammissibilità del ricorso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma, D. Lgs. n.546/1992, poiché tardivo.
Indi, contrastava ogni avversa eccezione e deduzione.
Concludeva per sentir dichiarare il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
All'udienza fissata per la trattazione del merito il difensore del ricorrente dichiarava essere intervenuta la rateizzazione. Pertanto, formulava richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto di quanto dichiarato dal difensore del ricorrente e, per l'effetto, il conseguente venir meno di qualsivoglia interesse delle Parti in causa, in applicazione dell'art. 46, D. Lgs. 546/1992, la Commissione dichiara la cessazione della materia del contendere, dichiarando interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il processo estinto per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Spese compensate.