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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2428/2024, vertente
TRA (Roma, 17.05.1940), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. Lorella Attanasio;
ricorrente E Roma, 31.8.1936) CP_1 resistente contumace Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio CONCLUSIONI
v. note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 10.12.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto a questo Tribunale di modificare le condizioni di Controparte_2
divorzio a suo tempo concordate con la coniuge ed omologate in CP_1
data 1.2.2005; in particolare ha chiesto la revoca, e in subordine la riduzione, dell'assegno divorzile previsto in favore della resistente nella misura di € 430,00 mensili;
a fondamento della domanda ha dedotto un peggioramento della propria condizione economica e di contro, un miglioramento della situazione economica della ex moglie. on si è costituita in giudizio. CP_1
Il ricorrente, pensionato con trattamento pari a circa € 2.000,00 mensili, a sostegno delle proprie domande ha allegato quali circostanze sopravvenute rispetto all'epoca del divorzio una contrazione dei propri redditi a causa di un maggiore dispendio economico dovuto - in parte - alla necessità di sostenere le spese della locazione dell'immobile in cui vive, pari a circa € 618,00 mensili, oltre utenze ed oneri accessori
(cfr. contratto locazione con decorrenza dal 1°.
5.2007 ed estratti conto) e - in parte - all'aggravarsi della propria condizione di salute che gli impone controlli medici più frequenti e dispendiosi (cfr. certificati e spese mediche) oltre alla presenza di una collaboratrice domestica per far fronte alle incombenze relative alla gestione della casa (cfr. estratti conto).
Al contempo il ricorrente ha dimostrato come rispetto all'epoca del divorzio la condizione economica della ex moglie (rimasta contumace) risulti essere migliorata, almeno dalla data del 26.11.2014.
Invero, con atto notarile del 26.11.2014, ha ceduto al figlio CP_1
a piena proprietà dell'immobile sito in Roma, Via Matilde Controparte_3
di Canossa n. 22 al prezzo complessivo di € 220.000,00, di cui € 40.000,00 già precedentemente versati dall'acquirente ed € 180.000,00 versati contestualmente alla stipula dell'atto tramite assegno postale non trasferibile in favore di CP_1
(cfr. atto di compravendita del 26.11.2014). A fronte della compravendita
[...]
dell'immobile la resistente, già titolare dal 1991 di pensione INPS pari ad € 614,00 mensili (cfr. certificato di pensione INPS), risulta aver mantenuto la stabile disponibilità del predetto immobile, come riscontrabile dal certificato di residenza
(cfr. certificato di residenza del 6.12.2023).
Ciò premesso, si rammenta che le disposizioni relative alla misura e alle modalità dei contributi economici possono essere oggetto di modifica qualora sopravvengano fatti nuovi rispetto alla situazione esistente al momento all'adozione delle stesse;
il ricorrente ha dimostrato una concreta diminuzione della propria capacità economica e nel contempo un miglioramento della situazione economica della ex moglie;
pertanto – se pure il persistente squilibrio patrimoniale tra le parti non consente la revoca integrale dell'assegno divorzile – ricorrono le condizione per disporne la riduzione sino ad € 250,00 mensili, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Spese irripetibili stante l'accoglimento parziale della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2428/2024, così modifica le condizioni di divorzio congiunto tra le parti, omologato in data 1.5.2005:
-riduce l'assegno divorzile a carico di n favore di Parte_1 CP_1
d € 250,00 mensili con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione
[...]
della presente sentenza.
-spese irripetibili.
Roma, 17.12.2024
La giudice est.
Cecilia Pratesi La Presidente
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2428/2024, vertente
TRA (Roma, 17.05.1940), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. Lorella Attanasio;
ricorrente E Roma, 31.8.1936) CP_1 resistente contumace Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio CONCLUSIONI
v. note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 10.12.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto a questo Tribunale di modificare le condizioni di Controparte_2
divorzio a suo tempo concordate con la coniuge ed omologate in CP_1
data 1.2.2005; in particolare ha chiesto la revoca, e in subordine la riduzione, dell'assegno divorzile previsto in favore della resistente nella misura di € 430,00 mensili;
a fondamento della domanda ha dedotto un peggioramento della propria condizione economica e di contro, un miglioramento della situazione economica della ex moglie. on si è costituita in giudizio. CP_1
Il ricorrente, pensionato con trattamento pari a circa € 2.000,00 mensili, a sostegno delle proprie domande ha allegato quali circostanze sopravvenute rispetto all'epoca del divorzio una contrazione dei propri redditi a causa di un maggiore dispendio economico dovuto - in parte - alla necessità di sostenere le spese della locazione dell'immobile in cui vive, pari a circa € 618,00 mensili, oltre utenze ed oneri accessori
(cfr. contratto locazione con decorrenza dal 1°.
5.2007 ed estratti conto) e - in parte - all'aggravarsi della propria condizione di salute che gli impone controlli medici più frequenti e dispendiosi (cfr. certificati e spese mediche) oltre alla presenza di una collaboratrice domestica per far fronte alle incombenze relative alla gestione della casa (cfr. estratti conto).
Al contempo il ricorrente ha dimostrato come rispetto all'epoca del divorzio la condizione economica della ex moglie (rimasta contumace) risulti essere migliorata, almeno dalla data del 26.11.2014.
Invero, con atto notarile del 26.11.2014, ha ceduto al figlio CP_1
a piena proprietà dell'immobile sito in Roma, Via Matilde Controparte_3
di Canossa n. 22 al prezzo complessivo di € 220.000,00, di cui € 40.000,00 già precedentemente versati dall'acquirente ed € 180.000,00 versati contestualmente alla stipula dell'atto tramite assegno postale non trasferibile in favore di CP_1
(cfr. atto di compravendita del 26.11.2014). A fronte della compravendita
[...]
dell'immobile la resistente, già titolare dal 1991 di pensione INPS pari ad € 614,00 mensili (cfr. certificato di pensione INPS), risulta aver mantenuto la stabile disponibilità del predetto immobile, come riscontrabile dal certificato di residenza
(cfr. certificato di residenza del 6.12.2023).
Ciò premesso, si rammenta che le disposizioni relative alla misura e alle modalità dei contributi economici possono essere oggetto di modifica qualora sopravvengano fatti nuovi rispetto alla situazione esistente al momento all'adozione delle stesse;
il ricorrente ha dimostrato una concreta diminuzione della propria capacità economica e nel contempo un miglioramento della situazione economica della ex moglie;
pertanto – se pure il persistente squilibrio patrimoniale tra le parti non consente la revoca integrale dell'assegno divorzile – ricorrono le condizione per disporne la riduzione sino ad € 250,00 mensili, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Spese irripetibili stante l'accoglimento parziale della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2428/2024, così modifica le condizioni di divorzio congiunto tra le parti, omologato in data 1.5.2005:
-riduce l'assegno divorzile a carico di n favore di Parte_1 CP_1
d € 250,00 mensili con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione
[...]
della presente sentenza.
-spese irripetibili.
Roma, 17.12.2024
La giudice est.
Cecilia Pratesi La Presidente
Marta Ienzi