Ordinanza cautelare 11 giugno 2022
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 03/06/2025, n. 10747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10747 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10747/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05213/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5213 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Elena Andreoli e Doretta Pucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Brescia, Contrada della Mansione, 2;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana - k10/-OMISSIS-del 16.02.2022 notificato il 16.03.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente gravame ha ad oggetto il provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza assunto dal Ministero resistente sulla scorta delle notizie di reato a carico della richiedente e, in particolare, in ragione della “ sentenza emessa in data 15.10.2007 dalla Corte D’Appello di Brescia, divenuta irrevocabile il 22.05.2008 a conferma della sentenza emessa in data 20.02.2003 dal Tribunale di Brescia, per il reato di induzione alla prostituzione, per la quale in data 30.06.2020 con Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza è stata concessa la Riabilitazione ”.
2. La ricorrente a sostegno del ricorso ha articolato un unico motivo di censura così rubricato: “ Violazione di legge sostanziale; eccesso di potere per erronea interpretazione della legge e per manifesta irragionevolezza ”.
In particolare, il gravato provvedimento sarebbe viziato per difetto di motivazione in quanto il Ministero non avrebbe esplicitato le ragioni per cui “ la condanna, risalente a fatti di 24 (ventiquattro) anni prima e per il quale è stata concessa la Riabilitazione, e le notizie di reato iscritte più di 14 anni fa (archiviate), siano in sé ostative al riconoscimento della cittadinanza ”.
3. Il Ministero resistente, costituitosi in giudizio, ha depositato documentazione senza articolare una memoria difensiva.
4. Con ordinanza dell’11 giugno 2022 n. 3752 è stata rigettata l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
5. In vista dell’udienza di discussione, con memoria del 24 marzo 2025 la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso allegando ulteriore documentazione a supporto della propria linea difensiva.
6. Il ricorso è fondato.
6.1. Va premesso che in tema di concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della l. n. 91 del 5 febbraio 1992, n. 91, l’Amministrazione gode di un ampio potere discrezionale, soggetto tuttavia al controllo giudiziario sull’esercizio della discrezionalità, che non si estende al merito della valutazione compiuta, ma alla logicità e proporzionalità della stessa, alla sufficienza dell’istruttoria svolta, al travisamento dei fatti (Cons. Stato, Sez. III, 31 marzo 2025, n. 2656).
La delicatezza della valutazione discrezionale che l’Amministrazione è chiamata a compiere, nel formulare il giudizio di meritevolezza in relazione alla richiesta di conseguire lo status di cittadino, si correla, in particolare, alla pienezza del godimento dei diritti civili e politici che scaturisce dall’attribuzione dello status civitatis .
S’impone, pertanto, un esame scrupoloso delle condizioni personali, economiche e familiari, della condotta e dello stile di vita dell’interessato, che devono risultare rispettosi delle regole di convivenza civile del nostro ordinamento, a tutela dell’interesse pubblico al corretto e stabile inserimento dello straniero nel tessuto sociale italiano.
6.2. Ciò posto, nel caso di specie il Ministero non ha esercitato correttamente il potere discrezionale di cui dispone.
Va evidenziato rilevato che l’Amministrazione ha posto alla base della propria determinazione:
1) le notizie di reato inserite in banca dati S.D.I., per fatti sostanzialmente legati allo stato di “clandestinità” della ricorrente;
2) la sentenza emessa in data 15.10.2007 dalla Corte D’Appello di Brescia, divenuta irrevocabile il 22.05.2008, per fatti commessi nel 1998.
Parte ricorrente, dal suo canto, ha rappresentato e documentato (allegando in atti il certificato del casellario giudiziale nel quale è riportato il giudicato di condanna su menzionato ed il decreto di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari) che i fatti sub 1) non sono sfociati in un accertamento di penale responsabilità.
L’Amministrazione, tuttavia, pur potendo effettuare, nell’ambito dell’ampia discrezionalità di cui si è detto, un’autonoma valutazione di quei fatti, si è limitata a elencare le risultanze in banca dati S.D.I. della richiedente senza alcun vaglio critico.
Quanto alla menzionata sentenza di condanna, che appare la ragione determinante del provvedimento di rigetto, il Ministero non ha indicato le ragioni per cui, nonostante la riabilitazione concessa dal Tribunale di Sorveglianza e la risalenza nel tempo del fatto commesso, la condotta ascritta alla richiedente fosse ostativa alla concessione della cittadinanza.
In altri termini, l’Amministrazione resistente non si è fatta carico di dare adeguatamente conto delle ragioni di fatto sulla base delle quali quelle vicende penali – vetuste e per le quali il richiedente aveva ottenuto la riabilitazione come riportato nel medesimo provvedimento di rigetto - siano risultate concretamente indicative di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, tenuto altresì conto, nel complesso, della condotta di vita del richiedente, della sua permanenza sul territorio nazionale e di tutti gli elementi ritenuti rilevanti a tal fine.
In tal modo, in mancanza della prova di una valutazione di ogni elemento rilevante nel caso concreto, il Collegio ritiene sussistere il vizio di difetto di motivazione, anche al cospetto di un potere altamente discrezionale dell’amministrazione, quale quello in materia di concessione della cittadinanza (Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013), che tuttavia, come è stato sovente affermato dalla giurisprudenza, non deve tradursi in arbitrio.
Il Collegio ritiene conclusivamente il provvedimento impugnato non supportato da una adeguata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, non avendo l’Amministrazione dimostrato di aver valutato correttamente tutti i fatti occorsi e risultando non chiaro il percorso logico-giuridico seguito dall'Autorità emanante.
7. Il ricorso, pertanto, sulla base delle considerazioni in precedenza svolte, deve essere accolto.
In ottemperanza alla presente sentenza, l’amministrazione dovrà provvedere a rideterminarsi sull’originaria istanza di cittadinanza, con piena salvezza dei propri poteri e sulla base di una istruttoria completa.
8. Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto della specificità della fattispecie trattata, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Michele Di Martino, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentino Battiloro | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.