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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/05/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1616/2017 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta a ruolo in data 02/05/2017 al n.
1616/2017 R.G., avente ad oggetto: accertamento negativo del saldo di conto corrente e ripetizione dell'indebito
TRA
(C.F. ), in qualità di Parte_1 CodiceFiscale_1 titolare della Ditta individuale “Mangimificio e Molino Gallo di Gallo
Antonio” (P.IVA ), rappresentato e difeso, giusta procura a P.IVA_1 margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Angelo Zaccagnino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla Via del Gallitello n. 71;
ATTORE
E
(C.F. e P. IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Michele Messina, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla Via Pretoria n. 108;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 14/02/2025, tenutasi con modalità cartolare, le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, e la causa veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 29 aprile 2017, Parte_1
(quale titolare della Ditta individuale “Mangimificio e Molino Gallo di
1 Proc. n. 1616/2017 R.G.
”) conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la Parte_1
al fine di conseguire, previa Controparte_1
declaratoria delle plurime invalidità asseritamente affliggenti i rapporti di conto corrente n. 2098,75 e anticipi su fatture n. 1071,86 (nonché connessi affidamenti), il ricalcolo del saldo effettivo e la condanna della alla CP_1 restituzione dell'indebito, pari all'importo di € 98.987,34 ovvero alla diversa somma da accertarsi in corso di causa.
2. Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 26/07/2017, la banca convenuta avversava nel merito la pretesa attorea, deducendo la prescrizione della richiesta di ripetizione (e comunque la sua inammissibilità, essendo il conto corrente ancora aperto all'introduzione della controversia) e l'infondatezza delle doglianze avversarie, concludendo per il rigetto della domanda.
3. La causa, istruita con consulenza tecnica d'ufficio, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 14/02/2025 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Ciò premesso, occorre dare atto che l'odierna controversia concerne una domanda di accertamento – relativa all'esatta quantificazione del rapporto di dare-avere tra le parti con riguardo ai contratti bancari meglio identificati in premessa – e una connessa domanda di ripetizione di indebito, azionata al fine di conseguire (previa declaratoria di invalidità delle clausole contrattuali e delle relative condizioni viziate) il rimborso di quanto illegittimamente versato alla banca.
4.1. Al riguardo, in linea generale, è d'uopo rammentare che il cliente (di uno o più rapporti bancari e/o finanziari) ha titolo e interesse a proporre azione di accertamento negativo, intesa a ottenere: a) la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali (che prevedano, ad es., diversa periodicità di chiusura al fine di liquidare le competenze, l'applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia, ecc.); b) l'accertamento delle somme addebitate dalla banca (a titolo di interesse, commissione e spesa) in base alla clausola nulla o comunque in difetto di una conforme previsione contrattuale;
c) infine, lo storno dell'annotazione indebita, col conseguente ricalcolo dei rapporti di dare-avere; la relativa domanda di accertamento negativo del
2 Proc. n. 1616/2017 R.G.
credito è autonomamente esperibile anche se il rapporto di conto corrente
è ancora in corso, poiché quando il conto corrente è aperto l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli e quindi per tali motivi la domanda di nullità può essere sempre proposta (Trib. Torino 3.11.2016; Trib. Trani
18.11.2016; Trib. Monza 14.3.2017; Trib. Nocera Inf. 18.9.2017; Trib.
Roma 6.12.2017; App. Milano 20.7.2017; App. Milano 19.9.2017; Trib.
Vicenza 24.1.2017; Trib. Padova 23.1.2018; Trib. Paola 10.2.2018; Trib.
Verona 4.10.2018), pur in mancanza di una collegata azione di ripetizione
(Cass. Civ. n. 21646/2018; Trib. Taranto 15.4.2015; Trib. Monza
14.3.2017; Trib. Padova 23.1.2018; Trib. Paola 10.2.2018; App. Milano
1.3.2018).
4.2. Dipoi, in via connessa o indipendente (sebbene logicamente subordinata al previo accertamento delle dedotte invalidità contrattuali) al cliente è consentito esperire domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c., volta al recupero delle somme indebitamente percette dall'istituto bancario: al riguardo, secondo ampia giurisprudenza, l'ammissibilità di tale domanda sarebbe subordinata alla chiusura del conto (Corte appello Firenze Sez. spec. Impresa, 29/08/2023, n.1764; Tribunale Nola sez. I, 31/05/2023,
n.1589; Corte appello Milano sez. I, 12/12/2022, n.3911; Cass. Civ., S.U.
n. 24418 del 2010) perché solo da tale momento si attualizzano le rispettive di voci di debito e credito, costituenti, nella vigenza del rapporto, mere poste contabili.
4.3. A tale ultimo proposito è intervenuto un significativo chiarimento da parte della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché
l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a
3 Proc. n. 1616/2017 R.G.
conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate.” (in tali termini Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13586 del 16/05/2024).
4.4. Tale affermazione di principio si palesa estremamente rilevante per il caso di specie, atteso che, impregiudicata l'ammissibilità anche dell'azione di ripetizione in presenza di un conto corrente ancora aperto, il risultato conseguibile dal correntista – a fronte dell'accoglimento dell'azione restitutoria – si tradurrebbe, comunque, non già in una condanna di pagamento a carico della banca, quanto piuttosto nella rettifica del saldo effettivo (in quanto, come evidenziato dalla citata Cass. 13586/2024 in parte motiva, in vigenza del dettato di cui all'art. 1823 c.c., nel campo dei rapporti bancari regolati secondo lo schema del conto corrente di corrispondenza sono esigibili solo i saldi reciproci, sicché il correntista ha diritto solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate).
4.5. In definitiva, nel caso di specie (in cui il conto corrente risulta aperto) ambedue le domande, di accertamento e di ripetizione, possono dirsi ammissibili (in presenza del riscontro di versamenti solutori, con riferimento ai quali si dirà infra), ma il riscontro di un eventuale saldo a credito in favore del correntista preclude la condanna dell'istituto bancario al relativo pagamento, potendo il vaglio giurisdizionale attestarsi esclusivamente sulla verifica del saldo effettivo alla data dell'ultimo estratto conto in atti, ossia sino al 31/12/2012.
4.6. A ciò si aggiunga, per tuziorismo, che, in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista che proponga domanda di condanna della banca al pagamento del saldo intermedio è onerato della prova dell'attualità di quel saldo al momento della decisione.
Infatti, è vero che nel rapporto di conto corrente il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salvo l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito (art. 1852, comma 1, c.c.): ciò non implica, però, che il correntista stesso possa aspirare, per ciò solo, alla pronuncia, in proprio favore, della condanna al pagamento del saldo che sia stato ricalcolato a proprio credito a una certa
4 Proc. n. 1616/2017 R.G.
data; per ottenere la pronuncia di condanna corrispondente a un tale accertamento non basta, dunque, che sia data dimostrazione del saldo ricalcolato, a credito del cliente, a una certa data di chiusura intermedia del conto: poiché tale saldo è suscettibile di modificarsi, visto che esso costituisce la partita contabile su cui si innestano le successive movimentazioni del rapporto, occorre che sia allegato e provato, o altrimenti non contestato, che quel saldo sia restato, nel tempo, invariato.
E onerato della prova in questione non può che essere il correntista stesso: soggetto - quest'ultimo - che, agendo in giudizio per il soddisfacimento di una propria pretesa, ha l'onere di dar ragione dell'attualità di questa (così
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16602 del 14/06/2024).
Ne deriva che, nel caso di specie, non essendo stata dimostrata la chiusura del conto, l'attore non avrebbe comunque potuto conseguire la condanna al pagamento dell'eventuale saldo a credito, stabilito con riferimento ad una data “intermedia”, ossia anteriormente alla chiusura del rapporto.
Né, a tal fine, può valorizzarsi la documentazione depositata dalla difesa attorea nella comparsa conclusionale, risultando la stessa depositata tardivamente (e per di più in assenza di apposita istanza di rimessione in termini) e, dunque, inutilizzabile.
5. Chiarito quanto precede e, dunque, acclarata l'ammissibilità delle domande attoree (nei limiti anzidetti), occorre brevemente soffermarsi sui canoni di riparto dell'onere probatorio in subiecta materia.
5.1. A tal fine occorre premettere come, stante il principio dispositivo della prova che regge il processo civile (a mente del combinato disposto di cui all'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c.), colui il quale intende far valere in giudizio un diritto è chiamato a provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
5.2. Ebbene, in caso di domanda di accertamento negativo del saldo e correlata domanda di ripetizione di indebito oggettivo – come quelle spiegate in questa sede – l'onere probatorio che grava sul creditore istante
(in questo caso il correntista) è quello di fornire la dimostrazione dell'avvenuto pagamento di un importo economico e dell'inesistenza di una causa giustificativa di detto pagamento, il che si traduce nell'onere di produrre in giudizio i contratti originativi dei rapporti contestati e, in
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second'ordine, tutti gli estratti conto (tra le tante, Cassazione civile , sez.
III, 17 marzo 2006, n. 5896; più di recente, vedasi Cass. n. 11294/2020).
5.3. In particolare, se la mancata produzione in giudizio di tutta la documentazione contabile inerente al rapporto controverso non implica, di per sé, l'impossibilità di ricostruirne l'andamento (v. Cass. Civ., Sez. VI,
1° dicembre 2021, n. 37776, secondo cui all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista), viceversa l'omessa produzione dei documenti contrattuali non consente un effettivo vaglio dell'azionata pretesa, in quanto solo dall'analisi del titolo è dato verificare le effettive condizioni praticate e, dunque, il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge (Cass. 1547/2022;
Cass. 33009/2019).
5.4. E infatti il correntista, che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari, anatocistici o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute – ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto, costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
5.5. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo (cfr. Cass. 9201/2015; conf. Cass. n.
20693/2016).
5.6. Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista e/o mutuatario di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti e, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente;
il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, infatti, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 T.U.B., il cui primo comma impone testualmente la consegna di una
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copia di esso al cliente;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate (cfr. Cass. n. 33009/2019: “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”).
5.7. Peraltro, non è ultroneo rilevare come l'art. 119 del T.U.B. riconosce al cliente un vero e proprio diritto di ricevere, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto, e che tale diritto, con precipuo riguardo alla consegna dei documenti contrattuali, non soggiace nemmeno al limite decennale di cui al comma 4 dell'art. 119 cit., poiché tale comma, relativo esclusivamente alla documentazione inerente
“a singole operazioni”, non può estendere la propria portata applicativa ai documenti contrattuali, che rappresentano l'atto costitutivo del rapporto, per il quale, dunque, è prescritta ex art. 117 T.U.B. la forma scritta, e pertanto sono esigibili dal cliente nei limiti della decorrenza della prescrizione ordinaria, ovvero nei dieci anni dalla chiusura del rapporto (in termini, Tribunale Bari 7.10.2020; Tribunale Cosenza 31.1.2021;
Tribunale Napoli 19.6.2019; Tribunale Catania 14.01.2020).
6. Ciò posto, la documentazione prodotta in atti (e precisamente: il contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza del 3/6/88, il contratto di affidamento del 18/11/2013 e gli estratti conto dall'1/1/95 al
31/12/1996; dall'1/1/98 al 31/12/99; dall'1/1/2001 fino al 31/12/2012) ha consentito la ricostruzione del rapporto, da parte del CTU, secondo i criteri formulati dal precedente giudice istruttore.
6.1. Con riguardo al conto corrente n. 2098.75, il consulente ha correttamente applicato i tassi sostitutivi ex art.117 TUB, mancando una
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pattuizione scritta del tasso ultralegale, ha eliminato la capitalizzazione degli interessi per tutto il periodo (per il mancato adeguamento alla
Delibera CICR del 9/2/2000), ha azzerato le spese e la c.m.s., perché non pattuite per iscritto, e ha operato il riscontro dell'usurarietà dei tassi, limitando l'analisi nel periodo tra l'1/1/2001 e il 31/12/2012 (per il quale vi
è continuità della documentazione contabile), verificando inoltre la sussistenza di rimesse solutorie nel decennio antecedente all'introduzione del presente giudizio.
6.2. Con riguardo al conto anticipi n. 1071.86, il consulente ha rilevato l'impossibilità di ricalcolo in ragione della carenza documentale.
6.3. Quanto al conto anticipi n. 2251.71, con riferimento al quale risulta che le competenze sono state girate sul c/c ordinario n .2098.75, il CTU ha riscontrato l'assenza del contratto (così provvedendo all'azzeramento delle relative spese) e ne ha rielaborato il saldo in relazione al periodo che va dall'1/4/2010 fino al 30/9/2012.
6.4. Alla luce delle anzidette operazioni, il consulente ha profilato due ipotesi ricostruttive: la prima, connotata dalla valorizzazione dell'eccezione di prescrizione azionata dalla banca, conduce ad un saldo, alla data del 31/12/2012, pari ad € 28.928,20 a credito del correntista;
la seconda, che non tiene conto della prescrizione, conduce ad un saldo, alla data del 31/12/2012, pari ad € 79.536,72 a credito del correntista.
6.5. Infine, il consulente – recependo l'osservazione resa, sul punto, dal
CTP della banca convenuta – ha, sulla scorta dei medesimi criteri, profilato un'ulteriore ricostruzione, con l'addebito delle competenze irripetibili alla data del 26/04/2007 invece che a fine rapporto, per valorizzare l'irripetibilità, a quella data, delle competenze prescritte. Il risultato finale di tale operazione è un saldo del c/c al 31/12/2012 positivo e pari a + €
19.268,56, invece di + € 28.928,20.
7. Orbene, premessa la spendibilità della consulenza in atti ai fini del decidere (in quanto coerente con i quesiti posti e congruamente motivata, nonché scevra da vizi metodologici o giuridici), in via del tutto preliminare occorre chiarire che, tra le plurime ricostruzioni operate, possono ammettersi, in linea di principio, soltanto quelle che tengono conto
8 Proc. n. 1616/2017 R.G.
dell'eccezione di prescrizione articolata (tempestivamente) dalla banca convenuta sin dalla comparsa di costituzione e risposta.
Ciò in quanto, a fronte della natura pacificamente affidata del conto corrente per cui è causa e della insussistenza di contestazioni in ordine all'ammontare del fido, l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie
è da ritenersi validamente esperita anche senza la puntuale indicazione delle singole rimesse ritenute, appunto, solutorie e pertanto prescritte: invero, ritenuto che l'elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione
è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce, appunto, il fatto principale al quale la legge riconnette l'invocato effetto estintivo, non può che concludersi nel senso che “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre
l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (in termini Cassazione civile sez. I,
18/04/2023, n.10294; Cass. S.U. 13/06/2019 n. 15895).
8. Ciò chiarito, e dunque acclarato che deve escludersi l'ipotesi che vede un saldo a credito di € 79.536,72 (perché calcolato non tenendo conto dell'eccezione di prescrizione), ritiene il Tribunale che sia accoglibile l'ipotesi ricostruttiva avanzata dal CTU a seguito delle osservazioni rese dal CTP della banca, ossia quella che vede, al 31/12/2012, un saldo a credito pari a € 19.268,56: in linea di principio, infatti, laddove si accerti la totale irripetibilità (perché il relativo diritto è prescritto) delle competenze relative ad un rapporto bancario fino ad una certa data (nel caso di specie, al 26 Aprile 2007), è necessario contabilizzare l'importo delle competenze non ripetibili annotandole con medesima valuta e stessa risultanza degli estratti conto, e all'esito tale rettifica contabile, riconoscere il saldo banca alla data di irripetibilità, ricalcolando le competenze successivamente maturate nel corso di mantenimento del rapporto.
9. Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda attorea, va accertato e dichiarato che il saldo del c/c n. 2098.75, alla data del
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31/12/2012, e tenuto conto della prescrizione delle rimesse solutorie, è pari ad € 19.268,56 a credito del correntista, in luogo del saldo di € 23.837,27 a debito riportato dall'ultimo estratto conto disponibile.
10. Quanto alle spese di lite, esse possono compensarsi per 1/2, in ragione dell'accoglimento soltanto parziale delle domande attoree, mentre per la restante metà, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico della parte convenuta, nella misura liquidata per l'intero (1/1) in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 parametrati al decisum (Cass. Civ., Sez. I, 26 aprile 2021, n. 10984), scaglione da € 5.201 a € 26.000, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
11. Le spese di c.t.u, come liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico della banca convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio avente n. 1616/2017 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda attorea, e per l'effetto accerta e dichiara che il saldo del c/c n. 2098.75, alla data del 31/12/2012,
e tenuto conto della prescrizione delle rimesse solutorie, è pari ad €
19.268,56 a credito del correntista, in luogo del saldo di € 23.837,27 a debito riportato dall'ultimo estratto conto disponibile;
2. compensa per 1/2 le spese di lite tra le parti, e condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della restante metà di tali spese, che si liquidano per l'intero (1/1) in € 545,00 per spese ed €
5.077,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. pone le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto, a definitivo carico della parte convenuta.
Potenza, lì 20/05/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
10
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta a ruolo in data 02/05/2017 al n.
1616/2017 R.G., avente ad oggetto: accertamento negativo del saldo di conto corrente e ripetizione dell'indebito
TRA
(C.F. ), in qualità di Parte_1 CodiceFiscale_1 titolare della Ditta individuale “Mangimificio e Molino Gallo di Gallo
Antonio” (P.IVA ), rappresentato e difeso, giusta procura a P.IVA_1 margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Angelo Zaccagnino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla Via del Gallitello n. 71;
ATTORE
E
(C.F. e P. IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Michele Messina, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla Via Pretoria n. 108;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 14/02/2025, tenutasi con modalità cartolare, le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, e la causa veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 29 aprile 2017, Parte_1
(quale titolare della Ditta individuale “Mangimificio e Molino Gallo di
1 Proc. n. 1616/2017 R.G.
”) conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la Parte_1
al fine di conseguire, previa Controparte_1
declaratoria delle plurime invalidità asseritamente affliggenti i rapporti di conto corrente n. 2098,75 e anticipi su fatture n. 1071,86 (nonché connessi affidamenti), il ricalcolo del saldo effettivo e la condanna della alla CP_1 restituzione dell'indebito, pari all'importo di € 98.987,34 ovvero alla diversa somma da accertarsi in corso di causa.
2. Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 26/07/2017, la banca convenuta avversava nel merito la pretesa attorea, deducendo la prescrizione della richiesta di ripetizione (e comunque la sua inammissibilità, essendo il conto corrente ancora aperto all'introduzione della controversia) e l'infondatezza delle doglianze avversarie, concludendo per il rigetto della domanda.
3. La causa, istruita con consulenza tecnica d'ufficio, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 14/02/2025 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Ciò premesso, occorre dare atto che l'odierna controversia concerne una domanda di accertamento – relativa all'esatta quantificazione del rapporto di dare-avere tra le parti con riguardo ai contratti bancari meglio identificati in premessa – e una connessa domanda di ripetizione di indebito, azionata al fine di conseguire (previa declaratoria di invalidità delle clausole contrattuali e delle relative condizioni viziate) il rimborso di quanto illegittimamente versato alla banca.
4.1. Al riguardo, in linea generale, è d'uopo rammentare che il cliente (di uno o più rapporti bancari e/o finanziari) ha titolo e interesse a proporre azione di accertamento negativo, intesa a ottenere: a) la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali (che prevedano, ad es., diversa periodicità di chiusura al fine di liquidare le competenze, l'applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia, ecc.); b) l'accertamento delle somme addebitate dalla banca (a titolo di interesse, commissione e spesa) in base alla clausola nulla o comunque in difetto di una conforme previsione contrattuale;
c) infine, lo storno dell'annotazione indebita, col conseguente ricalcolo dei rapporti di dare-avere; la relativa domanda di accertamento negativo del
2 Proc. n. 1616/2017 R.G.
credito è autonomamente esperibile anche se il rapporto di conto corrente
è ancora in corso, poiché quando il conto corrente è aperto l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli e quindi per tali motivi la domanda di nullità può essere sempre proposta (Trib. Torino 3.11.2016; Trib. Trani
18.11.2016; Trib. Monza 14.3.2017; Trib. Nocera Inf. 18.9.2017; Trib.
Roma 6.12.2017; App. Milano 20.7.2017; App. Milano 19.9.2017; Trib.
Vicenza 24.1.2017; Trib. Padova 23.1.2018; Trib. Paola 10.2.2018; Trib.
Verona 4.10.2018), pur in mancanza di una collegata azione di ripetizione
(Cass. Civ. n. 21646/2018; Trib. Taranto 15.4.2015; Trib. Monza
14.3.2017; Trib. Padova 23.1.2018; Trib. Paola 10.2.2018; App. Milano
1.3.2018).
4.2. Dipoi, in via connessa o indipendente (sebbene logicamente subordinata al previo accertamento delle dedotte invalidità contrattuali) al cliente è consentito esperire domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c., volta al recupero delle somme indebitamente percette dall'istituto bancario: al riguardo, secondo ampia giurisprudenza, l'ammissibilità di tale domanda sarebbe subordinata alla chiusura del conto (Corte appello Firenze Sez. spec. Impresa, 29/08/2023, n.1764; Tribunale Nola sez. I, 31/05/2023,
n.1589; Corte appello Milano sez. I, 12/12/2022, n.3911; Cass. Civ., S.U.
n. 24418 del 2010) perché solo da tale momento si attualizzano le rispettive di voci di debito e credito, costituenti, nella vigenza del rapporto, mere poste contabili.
4.3. A tale ultimo proposito è intervenuto un significativo chiarimento da parte della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché
l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a
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conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate.” (in tali termini Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13586 del 16/05/2024).
4.4. Tale affermazione di principio si palesa estremamente rilevante per il caso di specie, atteso che, impregiudicata l'ammissibilità anche dell'azione di ripetizione in presenza di un conto corrente ancora aperto, il risultato conseguibile dal correntista – a fronte dell'accoglimento dell'azione restitutoria – si tradurrebbe, comunque, non già in una condanna di pagamento a carico della banca, quanto piuttosto nella rettifica del saldo effettivo (in quanto, come evidenziato dalla citata Cass. 13586/2024 in parte motiva, in vigenza del dettato di cui all'art. 1823 c.c., nel campo dei rapporti bancari regolati secondo lo schema del conto corrente di corrispondenza sono esigibili solo i saldi reciproci, sicché il correntista ha diritto solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate).
4.5. In definitiva, nel caso di specie (in cui il conto corrente risulta aperto) ambedue le domande, di accertamento e di ripetizione, possono dirsi ammissibili (in presenza del riscontro di versamenti solutori, con riferimento ai quali si dirà infra), ma il riscontro di un eventuale saldo a credito in favore del correntista preclude la condanna dell'istituto bancario al relativo pagamento, potendo il vaglio giurisdizionale attestarsi esclusivamente sulla verifica del saldo effettivo alla data dell'ultimo estratto conto in atti, ossia sino al 31/12/2012.
4.6. A ciò si aggiunga, per tuziorismo, che, in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista che proponga domanda di condanna della banca al pagamento del saldo intermedio è onerato della prova dell'attualità di quel saldo al momento della decisione.
Infatti, è vero che nel rapporto di conto corrente il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salvo l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito (art. 1852, comma 1, c.c.): ciò non implica, però, che il correntista stesso possa aspirare, per ciò solo, alla pronuncia, in proprio favore, della condanna al pagamento del saldo che sia stato ricalcolato a proprio credito a una certa
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data; per ottenere la pronuncia di condanna corrispondente a un tale accertamento non basta, dunque, che sia data dimostrazione del saldo ricalcolato, a credito del cliente, a una certa data di chiusura intermedia del conto: poiché tale saldo è suscettibile di modificarsi, visto che esso costituisce la partita contabile su cui si innestano le successive movimentazioni del rapporto, occorre che sia allegato e provato, o altrimenti non contestato, che quel saldo sia restato, nel tempo, invariato.
E onerato della prova in questione non può che essere il correntista stesso: soggetto - quest'ultimo - che, agendo in giudizio per il soddisfacimento di una propria pretesa, ha l'onere di dar ragione dell'attualità di questa (così
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16602 del 14/06/2024).
Ne deriva che, nel caso di specie, non essendo stata dimostrata la chiusura del conto, l'attore non avrebbe comunque potuto conseguire la condanna al pagamento dell'eventuale saldo a credito, stabilito con riferimento ad una data “intermedia”, ossia anteriormente alla chiusura del rapporto.
Né, a tal fine, può valorizzarsi la documentazione depositata dalla difesa attorea nella comparsa conclusionale, risultando la stessa depositata tardivamente (e per di più in assenza di apposita istanza di rimessione in termini) e, dunque, inutilizzabile.
5. Chiarito quanto precede e, dunque, acclarata l'ammissibilità delle domande attoree (nei limiti anzidetti), occorre brevemente soffermarsi sui canoni di riparto dell'onere probatorio in subiecta materia.
5.1. A tal fine occorre premettere come, stante il principio dispositivo della prova che regge il processo civile (a mente del combinato disposto di cui all'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c.), colui il quale intende far valere in giudizio un diritto è chiamato a provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
5.2. Ebbene, in caso di domanda di accertamento negativo del saldo e correlata domanda di ripetizione di indebito oggettivo – come quelle spiegate in questa sede – l'onere probatorio che grava sul creditore istante
(in questo caso il correntista) è quello di fornire la dimostrazione dell'avvenuto pagamento di un importo economico e dell'inesistenza di una causa giustificativa di detto pagamento, il che si traduce nell'onere di produrre in giudizio i contratti originativi dei rapporti contestati e, in
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second'ordine, tutti gli estratti conto (tra le tante, Cassazione civile , sez.
III, 17 marzo 2006, n. 5896; più di recente, vedasi Cass. n. 11294/2020).
5.3. In particolare, se la mancata produzione in giudizio di tutta la documentazione contabile inerente al rapporto controverso non implica, di per sé, l'impossibilità di ricostruirne l'andamento (v. Cass. Civ., Sez. VI,
1° dicembre 2021, n. 37776, secondo cui all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista), viceversa l'omessa produzione dei documenti contrattuali non consente un effettivo vaglio dell'azionata pretesa, in quanto solo dall'analisi del titolo è dato verificare le effettive condizioni praticate e, dunque, il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge (Cass. 1547/2022;
Cass. 33009/2019).
5.4. E infatti il correntista, che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari, anatocistici o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute – ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto, costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
5.5. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo (cfr. Cass. 9201/2015; conf. Cass. n.
20693/2016).
5.6. Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista e/o mutuatario di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti e, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente;
il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, infatti, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 T.U.B., il cui primo comma impone testualmente la consegna di una
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copia di esso al cliente;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate (cfr. Cass. n. 33009/2019: “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”).
5.7. Peraltro, non è ultroneo rilevare come l'art. 119 del T.U.B. riconosce al cliente un vero e proprio diritto di ricevere, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto, e che tale diritto, con precipuo riguardo alla consegna dei documenti contrattuali, non soggiace nemmeno al limite decennale di cui al comma 4 dell'art. 119 cit., poiché tale comma, relativo esclusivamente alla documentazione inerente
“a singole operazioni”, non può estendere la propria portata applicativa ai documenti contrattuali, che rappresentano l'atto costitutivo del rapporto, per il quale, dunque, è prescritta ex art. 117 T.U.B. la forma scritta, e pertanto sono esigibili dal cliente nei limiti della decorrenza della prescrizione ordinaria, ovvero nei dieci anni dalla chiusura del rapporto (in termini, Tribunale Bari 7.10.2020; Tribunale Cosenza 31.1.2021;
Tribunale Napoli 19.6.2019; Tribunale Catania 14.01.2020).
6. Ciò posto, la documentazione prodotta in atti (e precisamente: il contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza del 3/6/88, il contratto di affidamento del 18/11/2013 e gli estratti conto dall'1/1/95 al
31/12/1996; dall'1/1/98 al 31/12/99; dall'1/1/2001 fino al 31/12/2012) ha consentito la ricostruzione del rapporto, da parte del CTU, secondo i criteri formulati dal precedente giudice istruttore.
6.1. Con riguardo al conto corrente n. 2098.75, il consulente ha correttamente applicato i tassi sostitutivi ex art.117 TUB, mancando una
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pattuizione scritta del tasso ultralegale, ha eliminato la capitalizzazione degli interessi per tutto il periodo (per il mancato adeguamento alla
Delibera CICR del 9/2/2000), ha azzerato le spese e la c.m.s., perché non pattuite per iscritto, e ha operato il riscontro dell'usurarietà dei tassi, limitando l'analisi nel periodo tra l'1/1/2001 e il 31/12/2012 (per il quale vi
è continuità della documentazione contabile), verificando inoltre la sussistenza di rimesse solutorie nel decennio antecedente all'introduzione del presente giudizio.
6.2. Con riguardo al conto anticipi n. 1071.86, il consulente ha rilevato l'impossibilità di ricalcolo in ragione della carenza documentale.
6.3. Quanto al conto anticipi n. 2251.71, con riferimento al quale risulta che le competenze sono state girate sul c/c ordinario n .2098.75, il CTU ha riscontrato l'assenza del contratto (così provvedendo all'azzeramento delle relative spese) e ne ha rielaborato il saldo in relazione al periodo che va dall'1/4/2010 fino al 30/9/2012.
6.4. Alla luce delle anzidette operazioni, il consulente ha profilato due ipotesi ricostruttive: la prima, connotata dalla valorizzazione dell'eccezione di prescrizione azionata dalla banca, conduce ad un saldo, alla data del 31/12/2012, pari ad € 28.928,20 a credito del correntista;
la seconda, che non tiene conto della prescrizione, conduce ad un saldo, alla data del 31/12/2012, pari ad € 79.536,72 a credito del correntista.
6.5. Infine, il consulente – recependo l'osservazione resa, sul punto, dal
CTP della banca convenuta – ha, sulla scorta dei medesimi criteri, profilato un'ulteriore ricostruzione, con l'addebito delle competenze irripetibili alla data del 26/04/2007 invece che a fine rapporto, per valorizzare l'irripetibilità, a quella data, delle competenze prescritte. Il risultato finale di tale operazione è un saldo del c/c al 31/12/2012 positivo e pari a + €
19.268,56, invece di + € 28.928,20.
7. Orbene, premessa la spendibilità della consulenza in atti ai fini del decidere (in quanto coerente con i quesiti posti e congruamente motivata, nonché scevra da vizi metodologici o giuridici), in via del tutto preliminare occorre chiarire che, tra le plurime ricostruzioni operate, possono ammettersi, in linea di principio, soltanto quelle che tengono conto
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dell'eccezione di prescrizione articolata (tempestivamente) dalla banca convenuta sin dalla comparsa di costituzione e risposta.
Ciò in quanto, a fronte della natura pacificamente affidata del conto corrente per cui è causa e della insussistenza di contestazioni in ordine all'ammontare del fido, l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie
è da ritenersi validamente esperita anche senza la puntuale indicazione delle singole rimesse ritenute, appunto, solutorie e pertanto prescritte: invero, ritenuto che l'elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione
è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce, appunto, il fatto principale al quale la legge riconnette l'invocato effetto estintivo, non può che concludersi nel senso che “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre
l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (in termini Cassazione civile sez. I,
18/04/2023, n.10294; Cass. S.U. 13/06/2019 n. 15895).
8. Ciò chiarito, e dunque acclarato che deve escludersi l'ipotesi che vede un saldo a credito di € 79.536,72 (perché calcolato non tenendo conto dell'eccezione di prescrizione), ritiene il Tribunale che sia accoglibile l'ipotesi ricostruttiva avanzata dal CTU a seguito delle osservazioni rese dal CTP della banca, ossia quella che vede, al 31/12/2012, un saldo a credito pari a € 19.268,56: in linea di principio, infatti, laddove si accerti la totale irripetibilità (perché il relativo diritto è prescritto) delle competenze relative ad un rapporto bancario fino ad una certa data (nel caso di specie, al 26 Aprile 2007), è necessario contabilizzare l'importo delle competenze non ripetibili annotandole con medesima valuta e stessa risultanza degli estratti conto, e all'esito tale rettifica contabile, riconoscere il saldo banca alla data di irripetibilità, ricalcolando le competenze successivamente maturate nel corso di mantenimento del rapporto.
9. Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda attorea, va accertato e dichiarato che il saldo del c/c n. 2098.75, alla data del
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31/12/2012, e tenuto conto della prescrizione delle rimesse solutorie, è pari ad € 19.268,56 a credito del correntista, in luogo del saldo di € 23.837,27 a debito riportato dall'ultimo estratto conto disponibile.
10. Quanto alle spese di lite, esse possono compensarsi per 1/2, in ragione dell'accoglimento soltanto parziale delle domande attoree, mentre per la restante metà, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico della parte convenuta, nella misura liquidata per l'intero (1/1) in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 parametrati al decisum (Cass. Civ., Sez. I, 26 aprile 2021, n. 10984), scaglione da € 5.201 a € 26.000, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
11. Le spese di c.t.u, come liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico della banca convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio avente n. 1616/2017 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda attorea, e per l'effetto accerta e dichiara che il saldo del c/c n. 2098.75, alla data del 31/12/2012,
e tenuto conto della prescrizione delle rimesse solutorie, è pari ad €
19.268,56 a credito del correntista, in luogo del saldo di € 23.837,27 a debito riportato dall'ultimo estratto conto disponibile;
2. compensa per 1/2 le spese di lite tra le parti, e condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della restante metà di tali spese, che si liquidano per l'intero (1/1) in € 545,00 per spese ed €
5.077,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. pone le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto, a definitivo carico della parte convenuta.
Potenza, lì 20/05/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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