Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 24/03/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00565/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00364/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 364 del 2024, proposto da:
AN CA, rappresentato e difeso dagli avvocati Santo Dalmazio Tarantino, Fabiana Vigna, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 86/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- con sentenza n. 86/2023, passata in giudicato, la Corte d’Appello di Catanzaro ha condannato il Ministero intimato al pagamento in favore del ricorrente dell’importo nella misura ivi indicata;
- nonostante la richiesta di esecuzione avanzata il 26.04.2023, la resistente p.a. è rimasta inerte, cosicché l’esponente ha proposto l’ actio iudicati , chiedendo l’ottemperanza della pronuncia, con nomina di un commissario ad acta ;
Ritenuto che:
- è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., il gravame è fondato ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.;
- l’intimato Ministero deve pertanto eseguire la sentenza n. 86/2023 della Corte d’Appello di Catanzaro entro in termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, è nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero dell’Istruzione e del Merito o suo delegato, affinché, entro sessanta giorni dalla comunicazione -a cura di parte ricorrente- dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, provveda, in via sostitutiva, a dare esecuzione alla pronuncia, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
- le spese per l’eventuale attività commissariale restano poste a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto comprese per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: infatti, la disposizione di cui all’art. 5 sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro;
- le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di ottemperare alla sentenza n. 86/2023 della Corte d’Appello di Catanzaro entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione a cura di parte ricorrente della presente decisione;
- nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza della p.a., quale commissario ad acta il Direttore generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero resistente o suo delegato, che provvederà su istanza di parte ed in caso di inutile decorso del termine a dare esecuzione alla sentenza.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che vengono liquidate in complessivi euro 828,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Arturo Levato | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO