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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 06/08/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
EPVBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott.ssa Eleonora POLIDORI Presidente
dott.ssa Teresa GUERRIERI Giudice
Giudice relatore dott.ssa EF CURADI
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile al n. 638 del 2025
avente ad oggetto: Interdizione.
promossa da:
,nato a [...], il [...], residente in [...]di Pisa, in Parte_1
) elettivamente dom.to aivia Eugenio Benedettini n. 13 (CF C.F. 1 fini del procedimento di cui al presente atto in 56126 Pisa, Piazza della Vettovaglie
n. 35, presso lo studio dell'Avv. Marina Giannessi
RICORRENTE
contro nata il [...] a [...] Codice fiscale CP_1
C.F. 2 residente in [...] ma domiciliata dal 2021 presso la piccola Casa della Divina Provvidenza "Cottolengo" in via Mazzini 61.
Pisa
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni: Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ai sensi dell'art. 472 bis.52 Ha agito in giudizio il Sig. Parte_1 "
c.p.c. nei confronti della madre allegandone il grave stato di CP_1
invalidità tale da impedirle di compiere qualsiasi azione, a tutela dei propri interessi e del proprio patrimonio;
in particolare il ricorrente ha dedotto che la madre è affetta da Demenza senile, Dislipidemia familiare, Diabete mellito di tipo 2, Ipertensione arteriosa e Postumi di ictus ischemico e che è stata riconosciuta invalida al 100% e che è allettata e nutrita tramite sondino naso-gastrico.
Il ricorrente ha chiesto, di conseguenza, che venisse dichiarata l'interdizione di
CP_1
Alla prima udienza, il giudice designato, previa verifica della regolarità della notifica, ha sentito la parte ricorrente, la quale ha confermato il contenuto del ricorso, ed ha rinviato per l'audizione della sig.ra CP_2 in modalità da remoto;
alla prima udienza erano inoltre presenti anche l'altro figlio della il sig. CP_1 CP_3 e la nipote CP_4
Alla successiva udienza del 23.07.2025 è stata sentita la sig.ra CP_1 in modalità da remoto essendo la stessa impossibilità al trasporto e trovandosi ricoverata presso la struttura il Cottolengo;
la parte interessata si è mostrata assopita, assente e non in grado di rispondere ad alcuna domanda del giudicante, limitandosi ad aprire gli occhi, ma non facendo intendere nulla. La signora, seduta su una sedia a rotelle, aveva il sondino naso-gastrico, come allegato dal ricorrente, e dei guanti alle mani, utilizzati come spiegato dal direttore della struttura -per evitare che si potesse levare il sondino, essendo l'inserimento manovra dolorosa per la paziente.
Dall'esame è risultato che l'interdicenda non si rendesse conto della situazione, e delle persone che gli erano vicine, non fornendo risposte alle più semplici domande,
e non mostrando alcun cambiamento emotivo.
Nell'occasione si è inoltre sentito il Direttore della struttura il "Cottolengo" Don
Benny Francis il quale ha dichiarato la sig.ra è allettata con snodini naso-gastrici, non "
risponde, apre gli occhi, ma al di la di questo non parla molto. La sig.ra è totalmente incapace di prendersi cura di sé, da un punto di vista cognitivo ogni tanto riconosce qualcuno, i propri figli, ma di noi non si ricorda, i primi tempi riconosceva il personale diversi anni fa quando è entrata adesso non ci riconosce. Al momento si occupano di tutta la parte amministrativa, e burocratica i suoi familiari, in particolare il figlio maggiore che è quello che ho visto qui più spesso", dando quindi atto di una situazione di assoluta incapacità e di un peggioramento della propria situazione cognitiva.
Il figlio odierno ricorrente
- · ha rappresenta la necessità di poter provvedere al pagamento della retta della struttura e dei lavori deliberati dall'assemblea del condominio ove la madre è proprietaria di un immobile, accedendo ai sui conti correnti.
Ritenuto superfluo qualsiasi indagine istruttoria da parte del giudicante, il ricorrente ha insistito come da ricorso e la causa è stata rimessa al collegio in Camera di
Consiglio per la decisione, sulle conclusioni quali riportate in epigrafe.
***
Rileva il Tribunale che già dall'esame diretto dell'interdicendo sono risultate evidenti le condizioni mentali, estremamente deteriorate, in cui si trova la CP_1 non è stato possibile stabilire con lei alcuna comunicazione verbale ed inoltre ella è parso non rendersi conto di ciò che la circondava, limitandosi ad aprire gli occhi quando sentiva alcuni rumori.
Risulta, documentato sulla base degli atti prodotti da parte ricorrente che la predetta
è stata riconosciuta invalida e che si trova ricoverata presso la struttura il Cottolengo di Pisa dal 21.12.2021; dal verbale della commissione medica risulta che l'interdicenda già nel 2021 era affetta da encefalopatia vascolare ischemica cronica pregressi Tia, artroprotesi ginocchio destro, diabete mellito tipo 2 e dall'esame svolto sempre nel 2021 la paziente era vigile ma scarsamente
- -
orientata con lacune mnesiche a carico della memoria autobiografica.
Tale condizione clinica è confermata dal certificato medico rilasciata dal neurochirurgo Dott.ssa
- Per_1 a febbraio 2025, in cui si dà atto dello stato attuale dell'interdicenda, affetta anche da demenza senile, dislipidemia familiare, ipertensione arteriosa e postumi di ictus ischemico, e che è allettata e nutrita mediante sondino naso-gastrico.
Sulla base di tali risultanze, deve ritenersi che l'interdicenda versi in condizioni di abituale infermità di mente, che la rendono del tutto incapace di provvedere ai propri interessi: sì che, in difetto di qualsivoglia residua capacità, la pronuncia di interdizione si presenta necessaria per assicurare adeguata protezione al soggetto.
Va, al riguardo, rilevato che sarebbe priva di significato nel caso di specie l'applicazione nei confronti del soggetto dell'amministrazione di sostegno - istituto alternativo all'interdizione - considerato che l'art. 409 c.c., nel testo introdotto dalla
Legge 9 gennaio 2004 n. 6, prevede che "il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno", e l'art. 410 c.c. prevede che “l'amministratore di sostegno debba tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere, e quindi il giudice tutelare in caso di dissenso".
È del tutto evidente che, nel caso di specie, siffatte disposizioni, che presuppongono che il beneficiario sia in grado di comprendere ciò che gli si dice e di esprimere un dissenso, si rivelerebbero prive di significato.
Per le considerazioni sopra esposte, la domanda va pienamente accolta, sussistendo tutte le condizioni richieste per pronunciare l'interdizione e nominare un tutore temporaneo.
Stante la natura della causa, le spese giudiziali debbono rimanere a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente giudicando, così provvede:
1. pronunzia l'interdizione di
,nata il [...] a [...]_1
(AL) (CF C.F. 2 2. Pt_2 quale tutore provvisorio, fino all'adozione dei provvedimenti di competenza del Giudice Tutelare, Parte_1 nato a [...], il [...],
residente in [...] (CF
C.F. 1
3. visto l'art. 423 c.c., manda alla Cancelleria di provvedere immediatamente all'annotazione della sentenza nell'apposito registro, e di darne comunicazione entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lu (AL), per le annotazioni in margine all'atto di nascita dell'interdetto,
4. dispone la trasmissione della presente sentenza al Giudice Tutelare del
Tribunale di Pisa per quanto di competenza;
5. nulla sulle spese
Così deciso in Pisa, il 04.08.2025 dal Tribunale come sopra composto, riunito in
Camera di Consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice relatore
Dott.ssa EF RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott.ssa Eleonora POLIDORI Presidente
dott.ssa Teresa GUERRIERI Giudice
Giudice relatore dott.ssa EF CURADI
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile al n. 638 del 2025
avente ad oggetto: Interdizione.
promossa da:
,nato a [...], il [...], residente in [...]di Pisa, in Parte_1
) elettivamente dom.to aivia Eugenio Benedettini n. 13 (CF C.F. 1 fini del procedimento di cui al presente atto in 56126 Pisa, Piazza della Vettovaglie
n. 35, presso lo studio dell'Avv. Marina Giannessi
RICORRENTE
contro nata il [...] a [...] Codice fiscale CP_1
C.F. 2 residente in [...] ma domiciliata dal 2021 presso la piccola Casa della Divina Provvidenza "Cottolengo" in via Mazzini 61.
Pisa
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni: Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ai sensi dell'art. 472 bis.52 Ha agito in giudizio il Sig. Parte_1 "
c.p.c. nei confronti della madre allegandone il grave stato di CP_1
invalidità tale da impedirle di compiere qualsiasi azione, a tutela dei propri interessi e del proprio patrimonio;
in particolare il ricorrente ha dedotto che la madre è affetta da Demenza senile, Dislipidemia familiare, Diabete mellito di tipo 2, Ipertensione arteriosa e Postumi di ictus ischemico e che è stata riconosciuta invalida al 100% e che è allettata e nutrita tramite sondino naso-gastrico.
Il ricorrente ha chiesto, di conseguenza, che venisse dichiarata l'interdizione di
CP_1
Alla prima udienza, il giudice designato, previa verifica della regolarità della notifica, ha sentito la parte ricorrente, la quale ha confermato il contenuto del ricorso, ed ha rinviato per l'audizione della sig.ra CP_2 in modalità da remoto;
alla prima udienza erano inoltre presenti anche l'altro figlio della il sig. CP_1 CP_3 e la nipote CP_4
Alla successiva udienza del 23.07.2025 è stata sentita la sig.ra CP_1 in modalità da remoto essendo la stessa impossibilità al trasporto e trovandosi ricoverata presso la struttura il Cottolengo;
la parte interessata si è mostrata assopita, assente e non in grado di rispondere ad alcuna domanda del giudicante, limitandosi ad aprire gli occhi, ma non facendo intendere nulla. La signora, seduta su una sedia a rotelle, aveva il sondino naso-gastrico, come allegato dal ricorrente, e dei guanti alle mani, utilizzati come spiegato dal direttore della struttura -per evitare che si potesse levare il sondino, essendo l'inserimento manovra dolorosa per la paziente.
Dall'esame è risultato che l'interdicenda non si rendesse conto della situazione, e delle persone che gli erano vicine, non fornendo risposte alle più semplici domande,
e non mostrando alcun cambiamento emotivo.
Nell'occasione si è inoltre sentito il Direttore della struttura il "Cottolengo" Don
Benny Francis il quale ha dichiarato la sig.ra è allettata con snodini naso-gastrici, non "
risponde, apre gli occhi, ma al di la di questo non parla molto. La sig.ra è totalmente incapace di prendersi cura di sé, da un punto di vista cognitivo ogni tanto riconosce qualcuno, i propri figli, ma di noi non si ricorda, i primi tempi riconosceva il personale diversi anni fa quando è entrata adesso non ci riconosce. Al momento si occupano di tutta la parte amministrativa, e burocratica i suoi familiari, in particolare il figlio maggiore che è quello che ho visto qui più spesso", dando quindi atto di una situazione di assoluta incapacità e di un peggioramento della propria situazione cognitiva.
Il figlio odierno ricorrente
- · ha rappresenta la necessità di poter provvedere al pagamento della retta della struttura e dei lavori deliberati dall'assemblea del condominio ove la madre è proprietaria di un immobile, accedendo ai sui conti correnti.
Ritenuto superfluo qualsiasi indagine istruttoria da parte del giudicante, il ricorrente ha insistito come da ricorso e la causa è stata rimessa al collegio in Camera di
Consiglio per la decisione, sulle conclusioni quali riportate in epigrafe.
***
Rileva il Tribunale che già dall'esame diretto dell'interdicendo sono risultate evidenti le condizioni mentali, estremamente deteriorate, in cui si trova la CP_1 non è stato possibile stabilire con lei alcuna comunicazione verbale ed inoltre ella è parso non rendersi conto di ciò che la circondava, limitandosi ad aprire gli occhi quando sentiva alcuni rumori.
Risulta, documentato sulla base degli atti prodotti da parte ricorrente che la predetta
è stata riconosciuta invalida e che si trova ricoverata presso la struttura il Cottolengo di Pisa dal 21.12.2021; dal verbale della commissione medica risulta che l'interdicenda già nel 2021 era affetta da encefalopatia vascolare ischemica cronica pregressi Tia, artroprotesi ginocchio destro, diabete mellito tipo 2 e dall'esame svolto sempre nel 2021 la paziente era vigile ma scarsamente
- -
orientata con lacune mnesiche a carico della memoria autobiografica.
Tale condizione clinica è confermata dal certificato medico rilasciata dal neurochirurgo Dott.ssa
- Per_1 a febbraio 2025, in cui si dà atto dello stato attuale dell'interdicenda, affetta anche da demenza senile, dislipidemia familiare, ipertensione arteriosa e postumi di ictus ischemico, e che è allettata e nutrita mediante sondino naso-gastrico.
Sulla base di tali risultanze, deve ritenersi che l'interdicenda versi in condizioni di abituale infermità di mente, che la rendono del tutto incapace di provvedere ai propri interessi: sì che, in difetto di qualsivoglia residua capacità, la pronuncia di interdizione si presenta necessaria per assicurare adeguata protezione al soggetto.
Va, al riguardo, rilevato che sarebbe priva di significato nel caso di specie l'applicazione nei confronti del soggetto dell'amministrazione di sostegno - istituto alternativo all'interdizione - considerato che l'art. 409 c.c., nel testo introdotto dalla
Legge 9 gennaio 2004 n. 6, prevede che "il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno", e l'art. 410 c.c. prevede che “l'amministratore di sostegno debba tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere, e quindi il giudice tutelare in caso di dissenso".
È del tutto evidente che, nel caso di specie, siffatte disposizioni, che presuppongono che il beneficiario sia in grado di comprendere ciò che gli si dice e di esprimere un dissenso, si rivelerebbero prive di significato.
Per le considerazioni sopra esposte, la domanda va pienamente accolta, sussistendo tutte le condizioni richieste per pronunciare l'interdizione e nominare un tutore temporaneo.
Stante la natura della causa, le spese giudiziali debbono rimanere a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente giudicando, così provvede:
1. pronunzia l'interdizione di
,nata il [...] a [...]_1
(AL) (CF C.F. 2 2. Pt_2 quale tutore provvisorio, fino all'adozione dei provvedimenti di competenza del Giudice Tutelare, Parte_1 nato a [...], il [...],
residente in [...] (CF
C.F. 1
3. visto l'art. 423 c.c., manda alla Cancelleria di provvedere immediatamente all'annotazione della sentenza nell'apposito registro, e di darne comunicazione entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lu (AL), per le annotazioni in margine all'atto di nascita dell'interdetto,
4. dispone la trasmissione della presente sentenza al Giudice Tutelare del
Tribunale di Pisa per quanto di competenza;
5. nulla sulle spese
Così deciso in Pisa, il 04.08.2025 dal Tribunale come sopra composto, riunito in
Camera di Consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice relatore
Dott.ssa EF RA