Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/05/2025, n. 5173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5173 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
n. 6658/2022 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6658/2022 RGAC e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Edoardo Nicolardi 109 Parte_1 presso l'avv. Stefano Pane, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTORE E
, casella PEC CP_1 Email_1
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in San Gennaro Vesuviano CP_2 alla Via Ottaviano 215 presso l'avv. Micaela Ottomano, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTI
Oggetto: Risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è improponibile. ha convenuto nel presente giudizio e Parte_1 CP_1 CP_2 chiedendo di dichiarare responsabile esclusivo di un sinistro verificatosi CP_1
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si è costituita chiedendo di rigettare la domanda ex art. 165 CP_2 cpc e per essere stato frazionato il credito vantato, di dichiarare prescritto il diritto azionato dall'attore, di dichiarare nulla la citazione, di dichiarare inammissibile ed improponibile la domanda, o comunque rigettarla perché infondata, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, è stato escusso il teste , è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dal dr. Testimone_1 Per_1
; ora la causa va decisa.
[...]
L'atto di citazione è stato notificato ad entrambi i convenuti in data 10/3/2022, e la causa è stata iscritta a ruolo in data 17/3/2022, quindi tempestivamente;
e contestualmente è stato depositato l'originale dell'atto di citazione in formato PDF. Costituendosi, ha dedotto che la domanda vada rigettata per avere l'attore CP_2 frazionato un credito unitario, così motivando: “L'attore ha, infatti, richiesto in sede stragiudiziale anche il ristoro per i danni al proprio motociclo, a mezzo del patrocinio del medesimo difensore, ma in questa sede ha agito per i soli danni da lamentate lesioni fisiche (scindendo, quindi, le voci di danno)”. Nella prima memoria ex art. 183.6 cpc, parte attrice ha così replicato sul punto: “La difesa della fa Controparte_2 riferimento ad un supposto frazionamento del credito unitario, avendo l'istante chiesto in sede stragiudiziale anche il ristoro per i danni al proprio motociclo, a mezzo del patrocinio del medesimo difensore (ed in relazione al quale viene formulata una generica ed imprecisata richiesta di rigetto della domanda attorea). Com'è noto, il principio dell'infrazionabilità del credito, allorquando applicabile, inerisce l'eventuale ammissibilità della domanda giudiziale proposta successivamente alla prima azione giudiziaria intrapresa nei confronti dello stesso debitore ed, oltretutto, ammette numerose eccezioni. Nel caso in esame vi è stata piuttosto la rinuncia ad una domanda che era formulata dal precedente difensore nella fase stragiudiziale, come previsto dalla normativa di settore, sia all'impresa titolata ex art. 149 Cod. Ass., che all'assicuratrice convenuta, nella qualità di garante l'auto danneggiante. Risulta pertanto del tutto inconferente il richiamo a tale principio nella presente fattispecie, oltretutto in relazione ad una primordiale richiesta effettuata in sede stragiudiziale da un diverso difensore, ribadendosi che, allorquando applicabile, l'infrazionabilità del credito rientra nel più ampio ambito dell'abuso del processo. L'esame della documentazione medica relativa alle patologie subite dall'istante (depositata e da depositare) e la cronologia degli aggravamenti manifestatisi con il decorso del tempo farebbe in ogni caso ritenere superata qualsiasi eccezione e questione sul punto.”. In proposito, si osserva quanto segue – premesso che, come dedotto in citazione, era proprietario del Parte_1 motociclo entrato in collisione con l'autovettura di . . Con pec del 30/6/2017 CP_1
pagina 2 di 4 l'odierno attore, tramite l'avv. Francesco Rocco, dichiarava di volere interrompere il termine di prescrizione del proprio diritto al risarcimento, allegando una missiva in cui
“facendo seguito alle precedenti tutte di pari oggetto, nonché agli atti giudiziari medio tempore notificati”, chiedeva a il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e CP_2 non patrimoniali, direttamente ed indirettamente ricollegabili all'evento, ivi compresi i danni a cose ed al motociclo ….”. Con successivo messaggio pec del 5/7/2018, sempre tramite l'avv. Rocco, l'odierno attore dichiarava a di volere CP_2 interrompere la prescrizione di ciascuno dei diritti azionati”, “al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali (biologico, morale, alla vita di relazione, da perdita della capacità e/o da cenestesi lavorativa, etc. …) direttamente ed indirettamente ricollegabili all'evento, e comunque ricollegabili alle gravi lesioni personali subite dal sig. nella qualità di conducente del veicolo Controparte_3
Peugeot …”. Seguì analogo messaggio pec del 3/7/2020, ma questa volta firmato dagli avv.ti Raoul Manzo e Stefano Pane (quest'ultimo rappresentata nel presente Pt_1 giudizio). Ciò posto, non si può affermare che nelle missive del 2018 e 2020 CU abbia rinunciato alla domanda di risarcimento dei danni al motociclo, sia perché il non averla riproposta nelle successive missive di messa in mora non equivale ad una rinuncia (non escludendo che possa essere formulata successivamente), sia perché le missive del 2018 e 2020 sono ambigue, con la dichiarata intenzione di volere interrompere la prescrizione “di ciascuno dei diritti azionati” (quindi anche il risarcimento del danno al motociclo), e per l'ampio riferimento a “tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali), con l'ambigua precisazione “e comunque ricollegabili alle gravi lesioni personali”, laddove quel “comunque” non vale necessariamente ad escludere il danno non ricollegabile alle lesioni personali subite da quale conducente e non quale Pt_1 proprietario del motociclo. Naturalmente, il fatto che le richieste di risarcimento del 2017 e 2018 siano state effettuate da un legale diverso da quelli che hanno avanzato la richiesta nel 2020, è irrilevante: scrivevano tutti quali mandatari di A Pt_1 questo punto, bisogna comprendere quali conseguenze trarre dal fatto che ha Pt_1 azionato solo una parte del credito che in sede stragiudiziale aveva asserito di vantare nei confronti di e di ossia quello per le lesioni personali, ma non quello CP_1 CP_2 per i danni al veicolo. Come afferma Cass. SU 7299/2025: “In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a pagina 3 di 4 decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale.” L'attore non ha dimostrato di avere un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, ed obiettivamente ha frazionato la domanda, azionando il diritto al risarcimento dei danni da lesioni personali, e non quello dei danni al motociclo;
pertanto, la domanda frazionata proposta in questa sede è improponibile. Né può dirsi che il frazionamento presupponga la contemporanea proposizione di due diversi giudizi: esso sussiste invece ogni volta che dagli atti risulti che si è agito per fare valere solo una frazione del credito complessivamente vantato – essendo sempre possibile che nel corso del primo giudizio, prima che si concluda con sentenza passata in giudicato, venga azionata l'altra frazione del credito, il che è ciò che non deve accadere. Pertanto, la domanda va dichiarata improponibile in questa sede, e potrà essere riproposta unitariamente, o quando l'attore avrà formalmente rinunciato ad una parte del credito vantato. Considerate le oscillazioni ed incertezze giurisprudenziali in materia di frazionamento del credito, vi sono eccezionali motivi che giustificano la compensazione delle spese di lite – salvo quelle della consulenza tecnica d'ufficio, che restano a carico dell'attore.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6658/2022 RGAC tra:
attore; e convenuti;
così provvede: Parte_1 CP_1 CP_2
1) Dichiara improponibile la domanda la domanda;
2) Compensa le spese di lite, salvo quelle della consulenza tecnica d'ufficio, che restano a carico dell'attore. Così deciso in Portici in data 24/5/2025 Il giudice unico
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