Art. 18. Determinazione dell'entita' massima del personale destinatario delle norme contenute nel titolo I della presente legge.
Con decreto del Ministro per la difesa, su proposta del capo di stato maggiore della difesa, sono annualmente determinati, in relazione alle prevedibili esigenze di ciascuna forza armata, i contingenti massimi del personale destinatario delle norme di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, esclusi i reparti incursori e subacquei, 9 primo comma, 12, escluso il settimo comma, e 15.
Entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro per la difesa, in riferimento alla attuazione dei programmi di ristrutturazione delle Forze armate, trasmettera' al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, nonche' sui criteri ed i contenuti della revisione del sistema di indennita' di cui al titolo I.
Con decreto del Ministro per la difesa, su proposta del capo di stato maggiore della difesa, sono annualmente determinati, in relazione alle prevedibili esigenze di ciascuna forza armata, i contingenti massimi del personale destinatario delle norme di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, esclusi i reparti incursori e subacquei, 9 primo comma, 12, escluso il settimo comma, e 15.
Entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro per la difesa, in riferimento alla attuazione dei programmi di ristrutturazione delle Forze armate, trasmettera' al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, nonche' sui criteri ed i contenuti della revisione del sistema di indennita' di cui al titolo I.