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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 27/02/2026, n. 3436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3436 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3436/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'AU NA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sorrentino Nominativo_1, rappresentato e difeso dall'avv. Nominativo_2, con ricorso notificato il 13.11.25, impugna il sollecito di pagamento, notificato il 04.09.25, relativo all'avviso di accertamento Tari, emesso dal
Comune di Marigliano, per gli anni 2017 e 2018 di €747,63. Eccepisce l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presuntivamente notificato il 05.01.21, la prescrizione quinquennale del credito, il difetto di motivazione dell'atto. Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
Il Comune di Marigliano non è costituito in giudizio.
Con memorie rileva la mancata costituzione del Comune e conseguentemente la mancanza di prova della notifica dell'atto presupposto ed insiste per le conclusioni di cui al ricorso.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della udienza odierna decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Il sollecito di pagamento, nonostante non figuri nell'elenco di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 546/1992 costituisce atto autonomamente impugnabile, in quanto anche se non riveste la forma autoritativa porta a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria. Non essendo un atto tipizzato è facoltativamente impugnabile, conseguentemente la omissione della sua impugnazione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria in quanto tale, né preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dal D.Lgs n. 546/92.
E' infondato il rilievo di difetto di motivazione dell'atto opposto. L'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta.
In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass. n. 26431/17). Nel caso di specie, la ricorrente ha articolato una esaustiva difesa, per cui non è configurabile una menomazione del diritto di difesa.
Passando all'esame degli ulteriori motivi del ricorso va osservato che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale (Cass. n.
26660/23, n. 35128/22, n. 3005/20, n. 1144/18). Laddove, invece, l'atto opposto è stato preceduto da altro o più atti, validamente notificati e non impugnati, la pretesa tributaria si è consolidata;
pertanto con la impugnazione possono essere fatti valere solo vizi propri di detto atto e non vizi che avrebbero potuti essere fatti valere con l'opposizione all'atto precedente.
Nel caso in esame, in assenza di costituzione in giudizio del Comune di Marigliano, sebbene il ricorso sia stato ritualmente notificato, la Corte non è stata posta nelle condizioni di verificare il corretto iter procedimentale, sul presupposto che l'onere di dimostrare l'adempimento incombeva a parte resistente, pertanto il sollecito di pagamento va annullato. Oltretutto in assenza della prova di notifica di atti interruttivi tra la presunta notifica dell'avviso di accertamento (05.01.21) e la notifica dell'atto opposto (13.11.25) deve ritenersi che è maturata la prescrizione quinquennale del tributo.
Le spese sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 278,00 in favore del difensore antistatario, oltre il CUT ed oneri accessori
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'AU NA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sorrentino Nominativo_1, rappresentato e difeso dall'avv. Nominativo_2, con ricorso notificato il 13.11.25, impugna il sollecito di pagamento, notificato il 04.09.25, relativo all'avviso di accertamento Tari, emesso dal
Comune di Marigliano, per gli anni 2017 e 2018 di €747,63. Eccepisce l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presuntivamente notificato il 05.01.21, la prescrizione quinquennale del credito, il difetto di motivazione dell'atto. Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
Il Comune di Marigliano non è costituito in giudizio.
Con memorie rileva la mancata costituzione del Comune e conseguentemente la mancanza di prova della notifica dell'atto presupposto ed insiste per le conclusioni di cui al ricorso.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della udienza odierna decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Il sollecito di pagamento, nonostante non figuri nell'elenco di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 546/1992 costituisce atto autonomamente impugnabile, in quanto anche se non riveste la forma autoritativa porta a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria. Non essendo un atto tipizzato è facoltativamente impugnabile, conseguentemente la omissione della sua impugnazione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria in quanto tale, né preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dal D.Lgs n. 546/92.
E' infondato il rilievo di difetto di motivazione dell'atto opposto. L'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta.
In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass. n. 26431/17). Nel caso di specie, la ricorrente ha articolato una esaustiva difesa, per cui non è configurabile una menomazione del diritto di difesa.
Passando all'esame degli ulteriori motivi del ricorso va osservato che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale (Cass. n.
26660/23, n. 35128/22, n. 3005/20, n. 1144/18). Laddove, invece, l'atto opposto è stato preceduto da altro o più atti, validamente notificati e non impugnati, la pretesa tributaria si è consolidata;
pertanto con la impugnazione possono essere fatti valere solo vizi propri di detto atto e non vizi che avrebbero potuti essere fatti valere con l'opposizione all'atto precedente.
Nel caso in esame, in assenza di costituzione in giudizio del Comune di Marigliano, sebbene il ricorso sia stato ritualmente notificato, la Corte non è stata posta nelle condizioni di verificare il corretto iter procedimentale, sul presupposto che l'onere di dimostrare l'adempimento incombeva a parte resistente, pertanto il sollecito di pagamento va annullato. Oltretutto in assenza della prova di notifica di atti interruttivi tra la presunta notifica dell'avviso di accertamento (05.01.21) e la notifica dell'atto opposto (13.11.25) deve ritenersi che è maturata la prescrizione quinquennale del tributo.
Le spese sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 278,00 in favore del difensore antistatario, oltre il CUT ed oneri accessori