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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/03/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
n. 404 /2024 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.404 / 2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 404 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. LANZARA OLINDA, presso cui elettivamente domicilia;
ATTORE
E
, C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2
dall'avv. FERRENTINO ANIELLO, presso cui elettivamente domicilia;
CONVENUTO
Oggetto: contratto di comodato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, co. 1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno
2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione per convalida di sfratto per finito comodato, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo:
- di essere proprietario dell'appartamento sito in Castel San Giorgio alla via Guerrasio, n. 144, indicato catastalmente al Foglio 9 mappale, 872, sub. 19, Cat. A2;
- che la detta unità immobiliare è stata concessa in comodato a titolo gratuito, per uso abitativo al sig.
in virtù di contratto di comodato stipulato in data 16.11.2020 e registrato il 23.11.2020; CP_1
- che, è intenzione del riottenere la disponibilità dell'unità immobiliare sita in Castel San Pt_1
Giorgio alla via Guerrasio, n. 144, indicato catastalmente al Foglio 9 mappale, 872, sub. 19, Cat. A2 al fine di adibirla ad abitazione principale, stante la notifica del ricorso per separazione giudiziale
(R.g. 3751/2023 udienza 18.1.2024) promossa dalla coniuge del ricorrente;
- che, a tal fine, in data 31/07/2023, è stata comunicata al conduttore, con raccomandata a/r n.
2023000000008701, ricevuta dal comodatario in data 01.08.2023, formale disdetta concedendo al medesimo il preavviso di sei mesi sancito dall'art. 3 del contratto di comodato;
- che, pertanto, alla luce della formale disdetta di cui al punto precedente il contratto di comodato deve intendersi risolto a far data dal 29.02.2024.
Tanto premesso intimava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 657 c.p.c. così come modificato dall'art. 3, comma 46, lett. a), D.lgs 10 ottobre 2022, n. 149 il sig. , nato a [...] il [...] CP_1
(C.F.: ), residente in [...], formale C.F._2 licenza per finita locazione, relativamente all'appartamento summenzionato, con invito a rilasciare alla data del 29.02.2024 il predetto immobile nella piena ed esclusiva disponibilità dell'intimante, libero e sgombro da persone e cose.
Si costituiva in giudizio l'intimato, il quale preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda per omesso tentativo obbligatorio di mediazione;
nel merito, deduceva l'improcedibilità per difetto dei requisiti previsti dall'art 1809 c.c. in quanto all'immobile concesso in comodato era stato impresso il vincolo di destinazione delle esigenze abitative e pertanto, ai fini dello scioglimento del contratto, è necessario che il comodante dimostri l'esigenza di un bisogno urgente e imprevedibile, in questo caso assente, non essendo sufficiente la mera notifica dell'atto di separazione giudiziale.
Il giudice all'esito dell'udienza di comparizione, stante l'opposizione alla convalida, disponeva mutamento del rito e negava i provvedimenti ex art 665 c.p.c., concedendo termine sia per l'espletamento della mediazione che per il deposito di memorie integrative.
Nelle proprie memorie integrative, l'originario istante chiariva la sussistenza di esigenze urgenti e imprevedibili ex art 1809 c.c. in quanto non solo, per via della separazione, egli è sprovvisto di abitazione, ma anche in quanto è disoccupato dal mese di giugno del 2023, ed è stato riconosciuto dall invalido e portatore di handicap. CP_2
Il insisteva nei motivi di opposizione, chiarendo che lo stato di disoccupazione era stato CP_1 determinato dalla cessazione volontaria del rapporto di lavoro e che l'istante risiede in abitazione condotta in locazione.
Venivano escussi i testi, ammessi, di parte attrice e la causa rinviata per la decisione all'udienza del
19/03/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
Il giudice, lette le note depositate nell'interesse delle parti, decide la controversia con la presente sentenza, ai sensi del combinato disposto degli artt 127 ter c.p.c. e 429 c.p.c.. In primo luogo, va affermata la procedibilità della domanda, stante l'intervenuto tentativo di mediazione, con esito negativo.
Nel merito, deve rilevarsi che la giurisprudenza ormai consolidata della Corte di cassazione si è variamente pronunciata nel senso di ritenere, in maniera uniforme, il contratto di comodato stipulato per esigenze di casa familiare del comodatario quale contratto mai precario ma sempre a termine, laddove il termine è legato alla persistenza delle suddette esigenze familiari.
In termini, Cass. civ. ordinanza n. 27634 del 29/09/2023 ha stabilito che “il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha un carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l'eventuale crisi coniugale, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante.”.
Di recente, in questo senso, anche ordinanza n. 573 del 09/01/2025, per cui “il contratto di comodato che contiene la clausola secondo cui il comodatario può servirsi del bene per l'uso specifico di "vivere con la propria famiglia" è soggetto alla disciplina di cui all'art. 1809 c.c., non essendo connotato da precarietà, perché la sua durata è desumibile per relationem dall'uso convenuto tra le parti (…)”
Nello specificare tale principio, ed in particolare nel chiarire i poteri di accertamento del giudice investito della questione in ordine alla natura del comodato e all'assoggettamento a vincolo familiare,
Cass. civ. ordinanza n. 20151 del 18/08/2017 ha chiarito che “nel comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, la volontà di assoggettare il bene a vincoli d'uso particolarmente gravosi, quali la destinazione a residenza familiare, non può essere presunta ma va positivamente accertata, dovendo, in mancanza, essere adottata la soluzione più favorevole alla sua cessazione.”
Ebbene nel caso di specie nel contratto di comodato in atti si legge “il comodatario si servirà del bene sopra descritto, con dovuta diligenza, esclusivamente per la propria abitazione, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti”: non è stato quindi pattuito tra le parti espressamente l'assoggettamento del rapporto negoziale al vincolo della destinazione a casa familiare benché, come pure risulta in atti, il fosse già convolato a nozze nel momento della sottoscrizione della scrittura CP_1 privata. Anzi, al contrario, al contratto in atti è stato apposto un termine di efficacia (c.d. contratto a termine) in alcun modo legato alla sussistenza del vincolo delle esigenze familiari.
Applicare la disciplina di cui sopra al caso in esame, in mancanza di alcun riferimento contrattuale, e considerato che nemmeno il convenuto ha inteso provare il collegamento altrimenti nel giudizio, vorrebbe significare presumere la sussistenza del vincolo, in palese violazione della giurisprudenza citata.
In ogni caso, posto quindi che il suddetto requisito non è desumibile dal dato letterale del contratto, deve comunque rilevarsi la sussistenza dei presupposti ex art 1809 co 2 c.c., per cui, in materia di comodato, se “durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.”.
La giurisprudenza, nel chiarire l'interpretazione del bisogno “urgente e impreveduto” del comodante, ha specificato che “ai sensi dell'art. 1809, secondo comma, cod. civ., il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene non deve essere grave ma imprevisto (e, dunque, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato) ed urgente, senza che rilevino bisogni non attuali, né concreti o solo astrattamente ipotizzabili. Ne consegue che non solo la necessità di un uso diretto ma anche il sopravvenire d'un imprevisto deterioramento della condizione economica del comodante - che giustifichi la restituzione del bene ai fini della sua vendita
o di una redditizia locazione - consente di porre fine al comodato, ancorché la sua destinazione sia quella di casa familiare, ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante.” (così, Sez. U, Sentenza n. 20448 del 29/09/2014).
Ebbene nel caso di specie senza dubbio sussistono i presupposti ex art 1809 co 2 c.c..
Emerge infatti, dai documenti di causa, che il sig. ha, nelle more, perso il proprio posto di Pt_1 lavoro;
non trova, al contrario, alcun riscontro, la tesi della parte convenuta, per cui la perdita del lavoro sarebbe stata determinata da una scelta volontaria dell'attore, anche in ragione del fatto che lo stesso è risultato percettore di Naspi, prestazione il cui diritto sorge solo in seguito al licenziamento
– o alle dimissioni per giusta causa. Ancora, dagli atti di causa, appare evidentemente che in capo al sia stata riscontrata anche la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'invalidità, Pt_1 con conseguente ulteriore aggravio della propria situazione personale.
Inoltre, le condizioni di disagio sono state confermate anche dai testi sentiti in udienza. All'uopo deve rilevarsi che il rapporto di parentela intercorrente tra la parte istante e i testi non è di ostacolo alla favorevole valutazione delle dichiarazioni rese e, anzi, proprio in ragione della vicinanza dei testimoni alla parte, deve ritenersi verosimile la conoscenza diretta di fatti personalissimi, come quelli dedotti nel presente giudizio.
Il ES , sentito all'udienza del 16/01/2025, ha dichiarato “ho ospitato io a mio Testimone_1 fratello provvedendo al suo ristoro psicofisico per mesi l'ho ospitato e per altri mesi è stato ospitato
anche dall'altro mio fratello e l'abbiamo ristorato perché era in condizioni di malessere fisico e psicologico;
da qualche mese abbiamo trovato un alloggio dove vive vicino casa nostra ma alla sua sussistenza provvediamo noi perché lui non ha lavoro, non ha sostentamento e non ha la pensione”; il ES , sentito alla stessa udienza, ha dichiarato “dopo che ha smesso di tornare a Testimone_2 casa lo abbiamo aiutato io e l'altro mio fratello e dorme in fitto;
mio fratello ha dei problemi di salute
e che io sappia non lavoro;
noi lo stiamo aiutando anche a pagare il fitto e lo ospitiamo anche per i pasti”.
I testi hanno quindi confermato la sussistenza di una situazione di urgenza, intervenuta nelle more del rapporto. Né tantomeno giova alla parte convenuta richiamare il riconoscimento di rendite economiche in capo al in quanto, in primo luogo, di tanto non vi è prova;
in secondo luogo, i Pt_1 fatti addotti hanno, in ogni caso, reso evidente un peggioramento della situazione economica, tale da giustificare l'applicazione dell'art 1809 c.c.
Quanto al bilanciamento con i contrapposti interessi, va ribadito, come si è già avuto modo di argomentare, che nel contratto di comodato non è stata in alcun modo valorizzata la circostanza delle esigenze familiari a fondamento del rapporto contrattuale, per cui non è richiesto lo stringente bilanciamento richiesto dalla giurisprudenza citata.
Deve comunque rilevarsi che la situazione di peggioramento delle condizioni, sia economiche, che di salute, che personali, dell'istante, siano preminenti rispetto a quelle dedotte dal comodatario.
Il , infatti, si è limitato ad allegare la circostanza per cui nell'abitazione vi è un figlio minore;
CP_1 non ha però dedotto alcuna situazione di particolare difficoltà né economica né, tantomeno familiare, che giustificherebbe la permanenza a titolo gratuito nel suddetto immobile, a fronte del deterioramento delle condizioni di controparte, per come sopra descritte.
La domanda va, quindi, accolta, e il contratto di comodato dichiarato cessato alla data del 29/02/2024.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia. In particolare, considerato che ai sensi dell'art 15
c.p.c. il valore della controversia va determinato moltiplicando per 100 la rendita catastale dell'immobile (pari ad € 309,87, come da certificato catastale in atti) il valore della controversia è pari ad € 30.987,00. Si ritiene di dover liquidare i compensi secondo i parametri minimi, in considerazione della sostanziale ripetitività delle difese e dell'assenza di attività istruttoria particolarmente complessa, oltre che della chiusura del giudizio con la celebrazione di un numero ridotto di udienze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara cessati gli effetti del contratto tra le parti alla data del 29/02/2024, ordinando pertanto al comodatario l'immediato rilascio del bene immobile, libero da cose e persone;
b) condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite, che CP_1 Parte_1 liquida in complessivi € 100,00 per spese ed € 3.809,00 per compensi, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Depositato telematicamente in data 20/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.404 / 2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 404 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. LANZARA OLINDA, presso cui elettivamente domicilia;
ATTORE
E
, C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2
dall'avv. FERRENTINO ANIELLO, presso cui elettivamente domicilia;
CONVENUTO
Oggetto: contratto di comodato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, co. 1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno
2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione per convalida di sfratto per finito comodato, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo:
- di essere proprietario dell'appartamento sito in Castel San Giorgio alla via Guerrasio, n. 144, indicato catastalmente al Foglio 9 mappale, 872, sub. 19, Cat. A2;
- che la detta unità immobiliare è stata concessa in comodato a titolo gratuito, per uso abitativo al sig.
in virtù di contratto di comodato stipulato in data 16.11.2020 e registrato il 23.11.2020; CP_1
- che, è intenzione del riottenere la disponibilità dell'unità immobiliare sita in Castel San Pt_1
Giorgio alla via Guerrasio, n. 144, indicato catastalmente al Foglio 9 mappale, 872, sub. 19, Cat. A2 al fine di adibirla ad abitazione principale, stante la notifica del ricorso per separazione giudiziale
(R.g. 3751/2023 udienza 18.1.2024) promossa dalla coniuge del ricorrente;
- che, a tal fine, in data 31/07/2023, è stata comunicata al conduttore, con raccomandata a/r n.
2023000000008701, ricevuta dal comodatario in data 01.08.2023, formale disdetta concedendo al medesimo il preavviso di sei mesi sancito dall'art. 3 del contratto di comodato;
- che, pertanto, alla luce della formale disdetta di cui al punto precedente il contratto di comodato deve intendersi risolto a far data dal 29.02.2024.
Tanto premesso intimava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 657 c.p.c. così come modificato dall'art. 3, comma 46, lett. a), D.lgs 10 ottobre 2022, n. 149 il sig. , nato a [...] il [...] CP_1
(C.F.: ), residente in [...], formale C.F._2 licenza per finita locazione, relativamente all'appartamento summenzionato, con invito a rilasciare alla data del 29.02.2024 il predetto immobile nella piena ed esclusiva disponibilità dell'intimante, libero e sgombro da persone e cose.
Si costituiva in giudizio l'intimato, il quale preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda per omesso tentativo obbligatorio di mediazione;
nel merito, deduceva l'improcedibilità per difetto dei requisiti previsti dall'art 1809 c.c. in quanto all'immobile concesso in comodato era stato impresso il vincolo di destinazione delle esigenze abitative e pertanto, ai fini dello scioglimento del contratto, è necessario che il comodante dimostri l'esigenza di un bisogno urgente e imprevedibile, in questo caso assente, non essendo sufficiente la mera notifica dell'atto di separazione giudiziale.
Il giudice all'esito dell'udienza di comparizione, stante l'opposizione alla convalida, disponeva mutamento del rito e negava i provvedimenti ex art 665 c.p.c., concedendo termine sia per l'espletamento della mediazione che per il deposito di memorie integrative.
Nelle proprie memorie integrative, l'originario istante chiariva la sussistenza di esigenze urgenti e imprevedibili ex art 1809 c.c. in quanto non solo, per via della separazione, egli è sprovvisto di abitazione, ma anche in quanto è disoccupato dal mese di giugno del 2023, ed è stato riconosciuto dall invalido e portatore di handicap. CP_2
Il insisteva nei motivi di opposizione, chiarendo che lo stato di disoccupazione era stato CP_1 determinato dalla cessazione volontaria del rapporto di lavoro e che l'istante risiede in abitazione condotta in locazione.
Venivano escussi i testi, ammessi, di parte attrice e la causa rinviata per la decisione all'udienza del
19/03/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
Il giudice, lette le note depositate nell'interesse delle parti, decide la controversia con la presente sentenza, ai sensi del combinato disposto degli artt 127 ter c.p.c. e 429 c.p.c.. In primo luogo, va affermata la procedibilità della domanda, stante l'intervenuto tentativo di mediazione, con esito negativo.
Nel merito, deve rilevarsi che la giurisprudenza ormai consolidata della Corte di cassazione si è variamente pronunciata nel senso di ritenere, in maniera uniforme, il contratto di comodato stipulato per esigenze di casa familiare del comodatario quale contratto mai precario ma sempre a termine, laddove il termine è legato alla persistenza delle suddette esigenze familiari.
In termini, Cass. civ. ordinanza n. 27634 del 29/09/2023 ha stabilito che “il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha un carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l'eventuale crisi coniugale, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante.”.
Di recente, in questo senso, anche ordinanza n. 573 del 09/01/2025, per cui “il contratto di comodato che contiene la clausola secondo cui il comodatario può servirsi del bene per l'uso specifico di "vivere con la propria famiglia" è soggetto alla disciplina di cui all'art. 1809 c.c., non essendo connotato da precarietà, perché la sua durata è desumibile per relationem dall'uso convenuto tra le parti (…)”
Nello specificare tale principio, ed in particolare nel chiarire i poteri di accertamento del giudice investito della questione in ordine alla natura del comodato e all'assoggettamento a vincolo familiare,
Cass. civ. ordinanza n. 20151 del 18/08/2017 ha chiarito che “nel comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, la volontà di assoggettare il bene a vincoli d'uso particolarmente gravosi, quali la destinazione a residenza familiare, non può essere presunta ma va positivamente accertata, dovendo, in mancanza, essere adottata la soluzione più favorevole alla sua cessazione.”
Ebbene nel caso di specie nel contratto di comodato in atti si legge “il comodatario si servirà del bene sopra descritto, con dovuta diligenza, esclusivamente per la propria abitazione, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti”: non è stato quindi pattuito tra le parti espressamente l'assoggettamento del rapporto negoziale al vincolo della destinazione a casa familiare benché, come pure risulta in atti, il fosse già convolato a nozze nel momento della sottoscrizione della scrittura CP_1 privata. Anzi, al contrario, al contratto in atti è stato apposto un termine di efficacia (c.d. contratto a termine) in alcun modo legato alla sussistenza del vincolo delle esigenze familiari.
Applicare la disciplina di cui sopra al caso in esame, in mancanza di alcun riferimento contrattuale, e considerato che nemmeno il convenuto ha inteso provare il collegamento altrimenti nel giudizio, vorrebbe significare presumere la sussistenza del vincolo, in palese violazione della giurisprudenza citata.
In ogni caso, posto quindi che il suddetto requisito non è desumibile dal dato letterale del contratto, deve comunque rilevarsi la sussistenza dei presupposti ex art 1809 co 2 c.c., per cui, in materia di comodato, se “durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.”.
La giurisprudenza, nel chiarire l'interpretazione del bisogno “urgente e impreveduto” del comodante, ha specificato che “ai sensi dell'art. 1809, secondo comma, cod. civ., il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene non deve essere grave ma imprevisto (e, dunque, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato) ed urgente, senza che rilevino bisogni non attuali, né concreti o solo astrattamente ipotizzabili. Ne consegue che non solo la necessità di un uso diretto ma anche il sopravvenire d'un imprevisto deterioramento della condizione economica del comodante - che giustifichi la restituzione del bene ai fini della sua vendita
o di una redditizia locazione - consente di porre fine al comodato, ancorché la sua destinazione sia quella di casa familiare, ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante.” (così, Sez. U, Sentenza n. 20448 del 29/09/2014).
Ebbene nel caso di specie senza dubbio sussistono i presupposti ex art 1809 co 2 c.c..
Emerge infatti, dai documenti di causa, che il sig. ha, nelle more, perso il proprio posto di Pt_1 lavoro;
non trova, al contrario, alcun riscontro, la tesi della parte convenuta, per cui la perdita del lavoro sarebbe stata determinata da una scelta volontaria dell'attore, anche in ragione del fatto che lo stesso è risultato percettore di Naspi, prestazione il cui diritto sorge solo in seguito al licenziamento
– o alle dimissioni per giusta causa. Ancora, dagli atti di causa, appare evidentemente che in capo al sia stata riscontrata anche la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'invalidità, Pt_1 con conseguente ulteriore aggravio della propria situazione personale.
Inoltre, le condizioni di disagio sono state confermate anche dai testi sentiti in udienza. All'uopo deve rilevarsi che il rapporto di parentela intercorrente tra la parte istante e i testi non è di ostacolo alla favorevole valutazione delle dichiarazioni rese e, anzi, proprio in ragione della vicinanza dei testimoni alla parte, deve ritenersi verosimile la conoscenza diretta di fatti personalissimi, come quelli dedotti nel presente giudizio.
Il ES , sentito all'udienza del 16/01/2025, ha dichiarato “ho ospitato io a mio Testimone_1 fratello provvedendo al suo ristoro psicofisico per mesi l'ho ospitato e per altri mesi è stato ospitato
anche dall'altro mio fratello e l'abbiamo ristorato perché era in condizioni di malessere fisico e psicologico;
da qualche mese abbiamo trovato un alloggio dove vive vicino casa nostra ma alla sua sussistenza provvediamo noi perché lui non ha lavoro, non ha sostentamento e non ha la pensione”; il ES , sentito alla stessa udienza, ha dichiarato “dopo che ha smesso di tornare a Testimone_2 casa lo abbiamo aiutato io e l'altro mio fratello e dorme in fitto;
mio fratello ha dei problemi di salute
e che io sappia non lavoro;
noi lo stiamo aiutando anche a pagare il fitto e lo ospitiamo anche per i pasti”.
I testi hanno quindi confermato la sussistenza di una situazione di urgenza, intervenuta nelle more del rapporto. Né tantomeno giova alla parte convenuta richiamare il riconoscimento di rendite economiche in capo al in quanto, in primo luogo, di tanto non vi è prova;
in secondo luogo, i Pt_1 fatti addotti hanno, in ogni caso, reso evidente un peggioramento della situazione economica, tale da giustificare l'applicazione dell'art 1809 c.c.
Quanto al bilanciamento con i contrapposti interessi, va ribadito, come si è già avuto modo di argomentare, che nel contratto di comodato non è stata in alcun modo valorizzata la circostanza delle esigenze familiari a fondamento del rapporto contrattuale, per cui non è richiesto lo stringente bilanciamento richiesto dalla giurisprudenza citata.
Deve comunque rilevarsi che la situazione di peggioramento delle condizioni, sia economiche, che di salute, che personali, dell'istante, siano preminenti rispetto a quelle dedotte dal comodatario.
Il , infatti, si è limitato ad allegare la circostanza per cui nell'abitazione vi è un figlio minore;
CP_1 non ha però dedotto alcuna situazione di particolare difficoltà né economica né, tantomeno familiare, che giustificherebbe la permanenza a titolo gratuito nel suddetto immobile, a fronte del deterioramento delle condizioni di controparte, per come sopra descritte.
La domanda va, quindi, accolta, e il contratto di comodato dichiarato cessato alla data del 29/02/2024.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia. In particolare, considerato che ai sensi dell'art 15
c.p.c. il valore della controversia va determinato moltiplicando per 100 la rendita catastale dell'immobile (pari ad € 309,87, come da certificato catastale in atti) il valore della controversia è pari ad € 30.987,00. Si ritiene di dover liquidare i compensi secondo i parametri minimi, in considerazione della sostanziale ripetitività delle difese e dell'assenza di attività istruttoria particolarmente complessa, oltre che della chiusura del giudizio con la celebrazione di un numero ridotto di udienze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara cessati gli effetti del contratto tra le parti alla data del 29/02/2024, ordinando pertanto al comodatario l'immediato rilascio del bene immobile, libero da cose e persone;
b) condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite, che CP_1 Parte_1 liquida in complessivi € 100,00 per spese ed € 3.809,00 per compensi, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Depositato telematicamente in data 20/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco