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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1964/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Cristina Reggiani Presidente rel. dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1964/2020 promossa da:
, in proprio e quale legale rappresentante del figlio Parte_1 minore e con il Persona_1 Parte_2 patrocinio dell'Avv. DOMINICI MONICA
APPELLANTI nei confronti di
con il patrocinio dell'Avv. FABBRUCCI MARIO Controparte_1
APPELLATO avverso la sentenza n. 191/2020 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il
20/2/2020
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento dei motivi di appello, - riformi la qui impugnata Sentenza n.191/2020 del Tribunale di
Grosseto, g.o.t. dott.ssa Rosa Passavanti, pubblicata il 20/II/2020 e non notificata, con la quale è stato definito il giudizio n.2775/2015 rgac di quel
Tribunale e, per l'effetto, accolga le conclusioni formulate nell'atto di Citazione del pagina 1 di 12 29/IX/2015 e riportate alla nota 8; - rigetti l'eventuale appello incidentale del
Convenuto. Con vittoria di spese e di compensi di entrambi i Gradi di giudizio”.
Conclusioni riportate in nota: “il Tribunale di Grosseto, Giudice Monocratico designato, accerti e dichiari la nullità della delibera 30/VI/'14 qui impugnata per tutti i motivi di cui al Capo I, lett. 'i' e 'ii', del presente atto e per tutti quelli che ulteriormente potranno essere dedotti, ovvero, per i medesimi motivi, la annulli;
per l'effetto, condanni il convenuto a: - risarcire l'Attrice, nella sua CP_1 sopra detta qualità, del danno patito per l'abbattimento di tutti i pini e per la lesione del decoro architettonico che ne è derivata all'edificio di cui è usufruttuaria
e di cui sono nudi proprietari i minori rappresentati nella misura di € 25 mila, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
- a restituire all'Attrice, nella sua sopra detta qualità, previo ricalcolo degli eventuali crediti vantati dal nei suoi confronti in proporzione ai 40/1000 di CP_1 valore dell'edificio da essa posseduti, le somme che risulteranno essere state spese per l'abbattimento dei pini e per la loro sostituzione con altre essenze vegetali, nonché di qualsivoglia ulteriore spesa che il abbia compiuto CP_1 per l'adozione e l'esecuzione della delibera in questione. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze rigettare
l'atto di appello e respingere le domande formulate perché infondate in fatto e diritto per i motivi di cui in comparsa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 191/2020, pubblicata il 20/02/2020, il Tribunale di Grosseto ha rigettato la domanda di declaratoria di nullità e/o annullamento avanzata da in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli allora Parte_1 minorenni, e , della delibera adottata dall'assemblea Parte_2 Per_2 dei condomini del Condominio di via Reno nn.1, 3 e 5, in Grosseto, il 30/6/2014.
pagina 2 di 12 2.La ha impugnato la delibera suddetta - avente ad oggetto Pt_1
l'abbattimento di tutti i pini insistenti sul giardino condominiale - quale usufruttuaria dell'immobile appartenente al Condominio convenuto e quale unico genitore e rappresentante dei figli minorenni, nudi proprietari del bene.
3.Il Tribunale ha così statuito: “Oggetto del presente giudizio è l'eventuale annullamento dell'assemblea condominiale tenutasi in data 30-6-2014. Ciò posto non è stata fornita prova alcuna della omessa notifica, cosa che comporterebbe la nullità della stessa assemblea. In ogni caso, alla luce della confermata pericolosità delle piante abbattute da parte del tecnico del , è dirimente ai Controparte_2 fini del decidere. Infatti, dagli atti di causa e da quanto affermato dai testimoni escussi, già da più tempo si paventava la pericolosità di tali piante ormai troppo alte e sottili e poco radicate nel terreno. L'abbattimento quindi non solo si rendeva necessario ma si configurava quale evento legittimo e persino obbligatorio per lo stesso amministratore del condominio in questione. E proprio alla luce di tale verificata pericolosità, nonché l'interesse per l'incolumità dei condomini e di eventuali terzi consentono il superamento delle eccezioni mosse da parte attrice in merito alla vietata innovazione e la violazione del decoro architettonico. L'art. 1120 c.c. è pertanto inapplicabile al caso di specie. Inoltre,
l'amministratore, indipendentemente dalla volontà dei condomini, in ogni caso, verificata “la elevata propensione al cedimento” delle piante in questione, così come è stato riferito dal tecnico comunale, avrebbe dovuto provvedere considerato anche che nel condominio di fronte si era già verificata la caduta di una pianta a causa del forte vento. Alla luce delle precedenti considerazioni questo Giudice respinge la domanda attorea”.
4.Avverso detta pronuncia, hanno interposto gravame la in proprio e Pt_1 nella qualità di genitore del figlio minore e Persona_3 [...] articolando le seguenti censure al percorso argomentativo del primo Parte_2 giudice:
a) il Tribunale avrebbe male interpretato la domanda, con la quale in via principale si era chiesta la declaratoria di nullità della delibera impugnata e pagina 3 di 12 solo in via subordinata il suo annullamento. Infatti, l'invalidità della delibera derivava da molteplici violazioni di legge. Innanzitutto, dal fatto che le piante abbattute erano beni immobili alla stregua del disposto di cui all'art. 812/I c.c. ed erano parti condominiali funzionali al godimento dei beni di proprietà esclusiva. Il loro abbattimento avrebbe comportato, pertanto, una modifica delle destinazione d'uso delle parti condominiali, deliberata in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 1117 ter c.c. e precisamente: -in ordine alle maggioranze richieste (quattro quinti dei partecipanti al condominio che rappresenti i quattro quinti del valore dell'edificio, mentre nel caso di specie la delibera era stata adottata dalla maggioranza dei condomini presenti che rappresentavano appena i 681/1000 del fabbricato);
-in ordine agli adempimenti necessari per la regolare convocazione dell'assemblea (lettera raccomandata di convocazione che deve pervenire almeno 20 gg prima dell'assemblea, l'affissione della convocazione per almeno 30 gg nella bacheca del condominio, la precisa indicazione, nella convocazione, delle parti condominiali interessate dalla modifica e della nuova destinazione d'uso: prescrizioni non rispettate nel caso di specie in quanto parrebbe, dalla documentazione allegata dal condominio, che la convocazione sia pervenuta all'indirizzo degli appellanti appena il giorno prima della data fissata, senza che si sia proceduto ad alcuna affissione della stessa in bacheca e inoltre essa non avrebbe i contenuti prescritti dalla legge, poiché nell'ordine del giorno, ivi riportato, si faceva riferimento generico all'abbattimento di alcuni pini e non di tutti i pini, come poi verificatosi); - e, infine, in ordine al divieto, espressamente prescritto dall'ultimo comma della disposizione citata, di modificazioni della destinazione d'uso che alterino, oltre che la stabilità e la sicurezza del fabbricato, anche il decoro architettonico (circostanza quest'ultima che si sarebbe verificata nel caso di specie infatti i pini ornavano il fabbricato retrostante offrendo ombra e abbellendo il giardino e connotando l'intero complesso condominiale); divieto, quest'ultimo, prescritto anche dall'art. 1120/IV c.c..
pagina 4 di 12 Pertanto, la nullità della delibera impugnata sarebbe derivata senz'altro, in base alle disposizioni citate, dalla irregolarità della convocazione, che non conteneva l'esatta descrizione della modifica della destinazione d'uso da deliberare (prescrizione, di cui art. 1117 ter/III c.c., prevista a pena di nullità) e dalla violazione dei divieti sanciti dagli artt. 1117 ter/V e 1120/IV
c.c.. L'annullamento della delibera per le altre violazioni descritte - alle quali dovevano aggiungersi il difetto di convocazione dell'assemblea, mai pervenuta all'indirizzo degli appellanti, e il difetto di comunicazione del verbale di assemblea anch'esso mai pervenuto – era stato chiesto solo in via subordinata.
La parte appellante ha rilevato, altresì, che il Tribunale di Grosseto, con sentenza emessa il 2/11/2007 - definendo il giudizio con cui l'avv. dante causa degli odierni appellanti, aveva impugnato una Per_1 delibera del medesimo condominio con cui l'assemblea a maggioranza semplice aveva deliberato l'abbattimento di 15 pini e di un albero di mimosa – aveva già dichiarato l'illegittimità della delibera, annullandola poiché l'abbattimento delle piante condominiali integrava una innovazione ai sensi dell'art. 1120 c.c. e, di conseguenza, doveva essere adottata con le maggioranze di cui all'art. 1136/V c.c.. Tale statuizione, passata in giudicato, avrebbe dovuto valere anche nel presente giudizio avente il medesimo oggetto, con onere del giudice di rilevare d'ufficio l'efficacia di detto giudicato;
b) il Tribunale, nell'affermare che non vi era prova dei difetti di comunicazione sopra evidenziati, aveva invertito il principio dell'onere della prova, che gravava sul . Inoltre, la difesa appellante ha sostenuto che, a CP_1 dispetto di quanto prescritto dall'art. 66/III disp. att. c.c., tale mancanza dovrebbe comportare la nullità radicale della delibera adottata e ha richiamato una pronuncia della Corte d'Appello di Napoli, la n. 2443/2019.
Ha soggiunto, altresì, che non avendo la difesa del provato la CP_1 comunicazione del verbale dell'assemblea, l'impugnazione della delibera pagina 5 di 12 adottata il 30/6/2014 non potrebbe ritenersi tardiva, ai sensi dell'art. 1137
c.c.;
c) il Tribunale avrebbe violato gli artt. 116, 175 e 244 c.p.c. circa l'ammissibilità e utilizzabilità della deposizione del teste dipendente Tes_1 del Infatti, la deposizione ha avuto ad oggetto Controparte_2 valutazioni tecniche relative alle condizioni delle piante che sono state abbattute, circostanze sulle quali un teste non può deporre. Non è stata espletata CTU dalla quale potesse accertarsi quali fossero effettivamente le condizioni delle piante;
quindi, non vi sarebbe prova che le stesse fossero pericolose. Del tutto ingiustificata si appaleserebbe allora la scelta di un loro abbattimento. Peraltro, l'autorizzazione comunale all'abbattimento non faceva riferimento alla necessità di un loro eliminazione, in quanto pericolanti.
La difesa appellante ha dunque riproposto le medesime difese, già spiegate in primo grado, volte alla declaratoria di nullità della delibera impugnata e, in subordine, al suo annullamento. Ha reiterato altresì la domanda risarcitoria
(danno indicato in € 25.000) e la richiesta di restituzione delle somme sborsate in dipendenza della delibera impugnata.
5.Si è costituito il Condominio di via Reno, che ha contestato la fondatezza dell'appello. Ha evidenziato che in realtà non sono stati abbattuti 15 pini, bensì solo 9, e che l'abbattimento si era reso necessario stante la loro pericolosità, attestata dal tecnico del . L'amministratore aveva agito motu Controparte_2 proprio senza la necessità della delibera assembleare, ai sensi dell'art. 1135/II
c.c.. L'assemblea era stata comunque avvisata, come prescritto dalla disposizione citata, e, appositamente convocata, aveva approvato preventivamente la decisione dell'amministratore. Non verrebbe in rilievo, quindi l'art. 1117 ter c.c., invocato da controparte, in quanto non è stata deliberata alcuna modifica della destinazione d'uso del giardino, che ospita altri esemplari di piante.
Inoltre, il era tenuto, in base al provvedimento comunale CP_1 autorizzativo, a sostituire le piante abbattute con altri esemplari e non poteva pagina 6 di 12 invocarsi la forza di giudicato della sentenza del Tribunale di Grosseto, emessa il
2/11/2007, dal momento che tale pronuncia aveva avuto ad oggetto l'impugnazione di un'altra delibera.
Infine, ha osservato come l'operato dell'amministratore sia stato ratificato dall'assemblea condominiale con la delibera adottata il 15/6/2021, quindi sarebbe venuto meno l'interesse degli appellanti all'impugnazione della delibera del
30/6/2014 e dovrebbe ritenersi cessata la materia del contendere.
6.La causa è stata trattenuta in decisione in data 5/10/2022, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con decreto del 23/5/2023, il Presidente di Sezione ha rimesso la causa in istruttoria, dando atto della impossibilità di definirla con il collegio che l'aveva trattenuta in decisione, stante il sopravvenuto impedimento della componente
(presidente del collegio) dott.ssa Maria Teresa Paternostro, chiamata a svolgere le funzioni di commissaria esaminatrice del concorso di magistratura, con totale esonero dalle funzioni giurisdizionali e giudiziarie a far data dall'8/5/2023.
La causa è stata, dunque, trattenuta in decisione dal collegio in diversa composizione, con ordinanza del 26/3/2024, all'esito dell'udienza del 6/3/2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., con i termini di legge ex art. 190
c.p.c., nuovamente richiesti dalle parti.
***
7.L'appello è infondato per le ragioni che si vengono di seguito ad esporre.
7.1 I motivi di appello primo e terzo, strettamente connessi e da esaminarsi quindi congiuntamente, non possono trovare accoglimento.
Infatti, la scelta dell'assemblea condominiale di sostituire le essenze arboree presenti nel giardino condominiale, stante la notoria pericolosità dei pini marittimi, presenti in gran numero lungo il perimetro del fabbricato e in adiacenza alla strada pubblica, che avevano raggiunto una ragguardevole altezza - pagina 7 di 12 lambendo le loro chiome il quarto piano dell'edificio, come emerso dall'istruttoria testimoniale espletata e come è possibile constatare facilmente dalle foto allegate agli atti (vedi fascicolo di primo grado parte appellante)- non può ritenersi integrare una modifica della destinazione d'uso dei beni condominiali ovvero una innovazione.
Si tratta, all'evidenza, di una scelta che rientra nella piena competenza dell'assemblea condominiale e attiene alla manutenzione dei beni condominiali, come di recente ravvisato anche dalla S.C. (Cass.n. 6136/2023) che ha statuito che “L'abbattimento di alberi ritenuti pericolanti, disposto con delibera condominiale, costituisce un intervento di manutenzione delle cose comuni e non un'innovazione di cui all'art. 1120 c.c., atteso che con questo termine s'intende non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune ma, solamente, quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria.”
Non è, infatti, contestato che il giardino condominiale sia rimasto tale e abbia proprio la funzione di abbellire il fabbricato e sia quindi destinato ad ospitare altri esemplari di piante, come disposto con il provvedimento dell'autorità comunale del 16/2/2015. Il fatto, che il non abbia ancora ottemperato agli CP_1 obblighi impostigli dall'amministrazione comunale, è questione che rileverà in altre sedi, ma non in questa.
Neppure può ritenersi che le valutazioni espresse dal Tribunale di Grosseto, con la sentenza emessa il 2/11/2007, in ordine alla natura della deliberazione di abbattimento delle piante adottata all'epoca dall'assemblea condominiale
(valutazioni, che evidentemente questa Corte non condivide), abbiano valore di giudicato, rilevabile d'ufficio, nel presente giudizio, poiché il rapporto giuridico dedotto nel presente giudizio è diverso da quello oggetto del precedente, avendo riguardato l'impugnazione di altra delibera condominiale.
Secondo Cass. n. 2127/2021 “L'efficacia preclusiva e precettiva del giudicato di annullamento di una delibera condominiale è meramente negativa, in quanto essa pone soltanto un limite all'esercizio dell'attività di gestione dell'assemblea,
pagina 8 di 12 impedendole di riapprovare un atto affetto dagli stessi vizi, atto che sarebbe altrimenti a sua volta invalido..”.
A tale proposito questa Corte osserva che, con la pronuncia del 2007, il Tribunale di Grosseto si era limitato a sostenere che la delibera condominiale, nella parte in cui decideva l'abbattimento di 15 pini, integrava una innovazione (e non già una innovazione vietata in quanto lesiva del decoro architettonico) e che doveva essere approvata con le maggioranze prescritte dall'art. 1136/V c.c. e, dal momento che la delibera impugnata all'epoca era stata approvata all'unanimità dei partecipanti che rappresentavano i 558 millesimi del fabbricato, la stessa era dichiarata, per tale ragione, invalida ed era annullata.
Nel caso che ci occupa, la delibera del 30/6/2014 è stata approvata all'unanimità dei presenti, rappresentanti i 681 millesimi del fabbricato e, pertanto, le maggioranze stabilite dall'art. 1136/V c.c. (approvazione con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio) sarebbero state comunque rispettate. L'invocata efficacia del giudicato, rappresentato dalla sentenza del 2007, non avrebbe quindi le conseguenze prospettate dalla difesa appellante in termini di invalidità della delibera, in relazione ai sopra descritti profili.
Pertanto, non venendo in rilievo, nel caso di specie, né l'art. 1117 ter, né l'art. 1120 c.c., i profili di nullità e di invalidità dedotti dalla difesa appellante, in relazione al rispetto di dette norme, con riguardo alla delibera impugnata, non possono trovare accoglimento.
Le superiori considerazioni comportano che debba disattendersi anche la terza censura, riguardante l'ammissibilità e l'utilizzabilità della deposizione del teste al quale sarebbero state chieste, inammissibilmente, valutazioni tecniche Tes_1 sulle condizioni vegetative delle piante abbattute. Infatti, lo si ribadisce, la decisione di sostituire le essenze arboree presenti nel giardino condominiale è scelta discrezionale dell'assemblea, rientrando nelle sue attribuzioni in quanto trattasi di beni condominiali, e le ragioni che l'hanno determinata sono state allegate e provate a sufficienza con il provvedimento autorizzativo adottato pagina 9 di 12 dall'amministrazione comunale 16/2/2015, che ha fatto riferimento esplicito agli accertamenti in loco compiuti dalla medesima amministrazione a mezzo dei propri tecnici;
accertamenti confermati dal teste che li ha personalmente Tes_1 eseguiti, come chiarito in sede di deposizione testimoniale. Tale deposizione ha dunque il valore di corroborare le allegazioni del in ordine alle ragioni CP_1 della scelta operata, allo scopo di escludere che la stessa sia stata dettata da mero arbitrio. Il mezzo istruttorio è stato dunque finalizzato a provare, non già le condizioni delle piante anteriori al loro abbattimento, ma semplicemente le modalità con le quali l'amministrazione condominiale si è mossa nell'esercizio delle proprie prerogative, in attuazione di una delibera assembleare.
Non vengono, pertanto, in alcun modo in rilievo i profili di inammissibilità della prova dedotti dalla difesa appellante.
7.2 Venendo al secondo motivo di gravame, che attiene ai profili di invalidità della delibera condominiale del 30/6/2014, per difetto di comunicazione della convocazione dell'assemblea agli appellanti, la Corte osserva che il CP_1 non ha dato prova dell'avvenuta comunicazione del verbale d'assemblea agli appellanti, condomini assenti, non essendo idonea allo scopo la certificazione prodotta (vedi doc. 4 fascicolo di primo grado difesa ), poiché dalla CP_1 stessa non si evince con certezza che la raccomandata postale, contenente detto verbale, sia stata recapitata all'indirizzo degli appellanti e agli stessi sia stata data comunicazione dell'avviso di giacenza presso l'ufficio postale del medesimo plico, posto a loro disposizione per il ritiro.
Pertanto, deve ritenersi che l'impugnazione della delibera sia stata tempestivamente proposta, non essendo iniziato a decorrere il termine di cui all'art. 1137/II c.c..
Quanto al vizio fatto valere e, cioè, la mancata comunicazione della convocazione dell'assemblea agli appellanti - vizio che ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c. determina l'annullabilità della deliberazione adottata ai sensi dell'art.1137 c.c. – la Corte osserva che tale vizio sussiste dal momento che il , anche con CP_1 riferimento alla comunicazione della convocazione dell'assemblea, che in base alla pagina 10 di 12 disposizione di attuazione del codice civile citata, nella formulazione in vigore dal
18/6/2013 applicabile al caso di specie ratione temporis, deve avvenire a mezzo posta raccomandata, o posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, non ha dato prova che la raccomandata inviata sia stata recapitata all'indirizzo degli appellanti e l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale sia stato loro comunicato mediante deposto dello stesso in cassetta, non essendo stata prodotta l'attestazione dell'ufficiale postale che ha eseguito il recapito della missiva. Infatti, nulla si evince dalla documentazione prodotta dal CP_1
(vedi sub doc.3, fascicolo di parte appellata di primo grado).
Nonostante ciò, deve comunque rigettarsi la domanda di declaratoria di annullamento della delibera del giugno 2014, reiterata in questa sede dalla difesa appellante, giacché il ha prodotto delibera, intervenuta nelle more del CP_1 giudizio di appello, del 15/6/2021, con la quale l'assemblea dei condomini del appellato ha nuovamente approvato all'unanimità dei presenti, CP_1 rappresentante i 681 millesimi del fabbricato, l'abbattimento dei pini condominiali, già deliberato il 30/6/2014.
A fronte di tale nuova allegazione, la difesa appellante si è limitata ad affermare che la ratifica della precedente deliberazione non sarebbe possibile con riguardo ai vizi di nullità dedotti (violazioni degli artt. 1117 ter e 1120/ult. co c.c.), vizi però che si fondano su disposizioni che, come sopra chiarito, non trovano applicazione nel caso di specie.
La Corte non può quindi che constatare che l'intervenuta nuova deliberazione, avente ad oggetto la medesima statuizione della delibera impugnata, ha fatto venir meno l'interesse giuridicamente tutelabile degli appellanti ad una pronuncia di annullamento della delibera del 30/6/2020, essendo stanzialmente venuta meno la materia del contendere (vedi in tal senso, proprio in un caso in cui la delibera condominiale di ratifica della delibera impugnata è intervenuta nelle more del giudizio di appello, Cass.n. 10847/2020).
L'appello deve quindi essere rigettato.
pagina 11 di 12 8.In considerazione delle argomentazioni che hanno comportato il rigetto del secondo motivo di gravame, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali del presente grado del giudizio.
Trattandosi di impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di in proprio e n.q., e di Parte_1 Parte_2
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...] dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da Pt_1
in proprio e nella qualità di rappresentante del figlio
[...] [...]
e da avverso la sentenza n. 191/2020 Per_3 Parte_2 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 20/2/2020, così provvede: rigetta l'appello.
Spese del presente grado compensate
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte di Pt_1 in proprio e n.q., e di dell'ulteriore contributo
[...] Parte_2 unificato previsto dall'articolo stesso.
Firenze, camera di consiglio del 4/9/2024.
Il Presidente est.
dott. Cristina Reggiani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Cristina Reggiani Presidente rel. dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1964/2020 promossa da:
, in proprio e quale legale rappresentante del figlio Parte_1 minore e con il Persona_1 Parte_2 patrocinio dell'Avv. DOMINICI MONICA
APPELLANTI nei confronti di
con il patrocinio dell'Avv. FABBRUCCI MARIO Controparte_1
APPELLATO avverso la sentenza n. 191/2020 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il
20/2/2020
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento dei motivi di appello, - riformi la qui impugnata Sentenza n.191/2020 del Tribunale di
Grosseto, g.o.t. dott.ssa Rosa Passavanti, pubblicata il 20/II/2020 e non notificata, con la quale è stato definito il giudizio n.2775/2015 rgac di quel
Tribunale e, per l'effetto, accolga le conclusioni formulate nell'atto di Citazione del pagina 1 di 12 29/IX/2015 e riportate alla nota 8; - rigetti l'eventuale appello incidentale del
Convenuto. Con vittoria di spese e di compensi di entrambi i Gradi di giudizio”.
Conclusioni riportate in nota: “il Tribunale di Grosseto, Giudice Monocratico designato, accerti e dichiari la nullità della delibera 30/VI/'14 qui impugnata per tutti i motivi di cui al Capo I, lett. 'i' e 'ii', del presente atto e per tutti quelli che ulteriormente potranno essere dedotti, ovvero, per i medesimi motivi, la annulli;
per l'effetto, condanni il convenuto a: - risarcire l'Attrice, nella sua CP_1 sopra detta qualità, del danno patito per l'abbattimento di tutti i pini e per la lesione del decoro architettonico che ne è derivata all'edificio di cui è usufruttuaria
e di cui sono nudi proprietari i minori rappresentati nella misura di € 25 mila, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
- a restituire all'Attrice, nella sua sopra detta qualità, previo ricalcolo degli eventuali crediti vantati dal nei suoi confronti in proporzione ai 40/1000 di CP_1 valore dell'edificio da essa posseduti, le somme che risulteranno essere state spese per l'abbattimento dei pini e per la loro sostituzione con altre essenze vegetali, nonché di qualsivoglia ulteriore spesa che il abbia compiuto CP_1 per l'adozione e l'esecuzione della delibera in questione. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze rigettare
l'atto di appello e respingere le domande formulate perché infondate in fatto e diritto per i motivi di cui in comparsa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 191/2020, pubblicata il 20/02/2020, il Tribunale di Grosseto ha rigettato la domanda di declaratoria di nullità e/o annullamento avanzata da in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli allora Parte_1 minorenni, e , della delibera adottata dall'assemblea Parte_2 Per_2 dei condomini del Condominio di via Reno nn.1, 3 e 5, in Grosseto, il 30/6/2014.
pagina 2 di 12 2.La ha impugnato la delibera suddetta - avente ad oggetto Pt_1
l'abbattimento di tutti i pini insistenti sul giardino condominiale - quale usufruttuaria dell'immobile appartenente al Condominio convenuto e quale unico genitore e rappresentante dei figli minorenni, nudi proprietari del bene.
3.Il Tribunale ha così statuito: “Oggetto del presente giudizio è l'eventuale annullamento dell'assemblea condominiale tenutasi in data 30-6-2014. Ciò posto non è stata fornita prova alcuna della omessa notifica, cosa che comporterebbe la nullità della stessa assemblea. In ogni caso, alla luce della confermata pericolosità delle piante abbattute da parte del tecnico del , è dirimente ai Controparte_2 fini del decidere. Infatti, dagli atti di causa e da quanto affermato dai testimoni escussi, già da più tempo si paventava la pericolosità di tali piante ormai troppo alte e sottili e poco radicate nel terreno. L'abbattimento quindi non solo si rendeva necessario ma si configurava quale evento legittimo e persino obbligatorio per lo stesso amministratore del condominio in questione. E proprio alla luce di tale verificata pericolosità, nonché l'interesse per l'incolumità dei condomini e di eventuali terzi consentono il superamento delle eccezioni mosse da parte attrice in merito alla vietata innovazione e la violazione del decoro architettonico. L'art. 1120 c.c. è pertanto inapplicabile al caso di specie. Inoltre,
l'amministratore, indipendentemente dalla volontà dei condomini, in ogni caso, verificata “la elevata propensione al cedimento” delle piante in questione, così come è stato riferito dal tecnico comunale, avrebbe dovuto provvedere considerato anche che nel condominio di fronte si era già verificata la caduta di una pianta a causa del forte vento. Alla luce delle precedenti considerazioni questo Giudice respinge la domanda attorea”.
4.Avverso detta pronuncia, hanno interposto gravame la in proprio e Pt_1 nella qualità di genitore del figlio minore e Persona_3 [...] articolando le seguenti censure al percorso argomentativo del primo Parte_2 giudice:
a) il Tribunale avrebbe male interpretato la domanda, con la quale in via principale si era chiesta la declaratoria di nullità della delibera impugnata e pagina 3 di 12 solo in via subordinata il suo annullamento. Infatti, l'invalidità della delibera derivava da molteplici violazioni di legge. Innanzitutto, dal fatto che le piante abbattute erano beni immobili alla stregua del disposto di cui all'art. 812/I c.c. ed erano parti condominiali funzionali al godimento dei beni di proprietà esclusiva. Il loro abbattimento avrebbe comportato, pertanto, una modifica delle destinazione d'uso delle parti condominiali, deliberata in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 1117 ter c.c. e precisamente: -in ordine alle maggioranze richieste (quattro quinti dei partecipanti al condominio che rappresenti i quattro quinti del valore dell'edificio, mentre nel caso di specie la delibera era stata adottata dalla maggioranza dei condomini presenti che rappresentavano appena i 681/1000 del fabbricato);
-in ordine agli adempimenti necessari per la regolare convocazione dell'assemblea (lettera raccomandata di convocazione che deve pervenire almeno 20 gg prima dell'assemblea, l'affissione della convocazione per almeno 30 gg nella bacheca del condominio, la precisa indicazione, nella convocazione, delle parti condominiali interessate dalla modifica e della nuova destinazione d'uso: prescrizioni non rispettate nel caso di specie in quanto parrebbe, dalla documentazione allegata dal condominio, che la convocazione sia pervenuta all'indirizzo degli appellanti appena il giorno prima della data fissata, senza che si sia proceduto ad alcuna affissione della stessa in bacheca e inoltre essa non avrebbe i contenuti prescritti dalla legge, poiché nell'ordine del giorno, ivi riportato, si faceva riferimento generico all'abbattimento di alcuni pini e non di tutti i pini, come poi verificatosi); - e, infine, in ordine al divieto, espressamente prescritto dall'ultimo comma della disposizione citata, di modificazioni della destinazione d'uso che alterino, oltre che la stabilità e la sicurezza del fabbricato, anche il decoro architettonico (circostanza quest'ultima che si sarebbe verificata nel caso di specie infatti i pini ornavano il fabbricato retrostante offrendo ombra e abbellendo il giardino e connotando l'intero complesso condominiale); divieto, quest'ultimo, prescritto anche dall'art. 1120/IV c.c..
pagina 4 di 12 Pertanto, la nullità della delibera impugnata sarebbe derivata senz'altro, in base alle disposizioni citate, dalla irregolarità della convocazione, che non conteneva l'esatta descrizione della modifica della destinazione d'uso da deliberare (prescrizione, di cui art. 1117 ter/III c.c., prevista a pena di nullità) e dalla violazione dei divieti sanciti dagli artt. 1117 ter/V e 1120/IV
c.c.. L'annullamento della delibera per le altre violazioni descritte - alle quali dovevano aggiungersi il difetto di convocazione dell'assemblea, mai pervenuta all'indirizzo degli appellanti, e il difetto di comunicazione del verbale di assemblea anch'esso mai pervenuto – era stato chiesto solo in via subordinata.
La parte appellante ha rilevato, altresì, che il Tribunale di Grosseto, con sentenza emessa il 2/11/2007 - definendo il giudizio con cui l'avv. dante causa degli odierni appellanti, aveva impugnato una Per_1 delibera del medesimo condominio con cui l'assemblea a maggioranza semplice aveva deliberato l'abbattimento di 15 pini e di un albero di mimosa – aveva già dichiarato l'illegittimità della delibera, annullandola poiché l'abbattimento delle piante condominiali integrava una innovazione ai sensi dell'art. 1120 c.c. e, di conseguenza, doveva essere adottata con le maggioranze di cui all'art. 1136/V c.c.. Tale statuizione, passata in giudicato, avrebbe dovuto valere anche nel presente giudizio avente il medesimo oggetto, con onere del giudice di rilevare d'ufficio l'efficacia di detto giudicato;
b) il Tribunale, nell'affermare che non vi era prova dei difetti di comunicazione sopra evidenziati, aveva invertito il principio dell'onere della prova, che gravava sul . Inoltre, la difesa appellante ha sostenuto che, a CP_1 dispetto di quanto prescritto dall'art. 66/III disp. att. c.c., tale mancanza dovrebbe comportare la nullità radicale della delibera adottata e ha richiamato una pronuncia della Corte d'Appello di Napoli, la n. 2443/2019.
Ha soggiunto, altresì, che non avendo la difesa del provato la CP_1 comunicazione del verbale dell'assemblea, l'impugnazione della delibera pagina 5 di 12 adottata il 30/6/2014 non potrebbe ritenersi tardiva, ai sensi dell'art. 1137
c.c.;
c) il Tribunale avrebbe violato gli artt. 116, 175 e 244 c.p.c. circa l'ammissibilità e utilizzabilità della deposizione del teste dipendente Tes_1 del Infatti, la deposizione ha avuto ad oggetto Controparte_2 valutazioni tecniche relative alle condizioni delle piante che sono state abbattute, circostanze sulle quali un teste non può deporre. Non è stata espletata CTU dalla quale potesse accertarsi quali fossero effettivamente le condizioni delle piante;
quindi, non vi sarebbe prova che le stesse fossero pericolose. Del tutto ingiustificata si appaleserebbe allora la scelta di un loro abbattimento. Peraltro, l'autorizzazione comunale all'abbattimento non faceva riferimento alla necessità di un loro eliminazione, in quanto pericolanti.
La difesa appellante ha dunque riproposto le medesime difese, già spiegate in primo grado, volte alla declaratoria di nullità della delibera impugnata e, in subordine, al suo annullamento. Ha reiterato altresì la domanda risarcitoria
(danno indicato in € 25.000) e la richiesta di restituzione delle somme sborsate in dipendenza della delibera impugnata.
5.Si è costituito il Condominio di via Reno, che ha contestato la fondatezza dell'appello. Ha evidenziato che in realtà non sono stati abbattuti 15 pini, bensì solo 9, e che l'abbattimento si era reso necessario stante la loro pericolosità, attestata dal tecnico del . L'amministratore aveva agito motu Controparte_2 proprio senza la necessità della delibera assembleare, ai sensi dell'art. 1135/II
c.c.. L'assemblea era stata comunque avvisata, come prescritto dalla disposizione citata, e, appositamente convocata, aveva approvato preventivamente la decisione dell'amministratore. Non verrebbe in rilievo, quindi l'art. 1117 ter c.c., invocato da controparte, in quanto non è stata deliberata alcuna modifica della destinazione d'uso del giardino, che ospita altri esemplari di piante.
Inoltre, il era tenuto, in base al provvedimento comunale CP_1 autorizzativo, a sostituire le piante abbattute con altri esemplari e non poteva pagina 6 di 12 invocarsi la forza di giudicato della sentenza del Tribunale di Grosseto, emessa il
2/11/2007, dal momento che tale pronuncia aveva avuto ad oggetto l'impugnazione di un'altra delibera.
Infine, ha osservato come l'operato dell'amministratore sia stato ratificato dall'assemblea condominiale con la delibera adottata il 15/6/2021, quindi sarebbe venuto meno l'interesse degli appellanti all'impugnazione della delibera del
30/6/2014 e dovrebbe ritenersi cessata la materia del contendere.
6.La causa è stata trattenuta in decisione in data 5/10/2022, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con decreto del 23/5/2023, il Presidente di Sezione ha rimesso la causa in istruttoria, dando atto della impossibilità di definirla con il collegio che l'aveva trattenuta in decisione, stante il sopravvenuto impedimento della componente
(presidente del collegio) dott.ssa Maria Teresa Paternostro, chiamata a svolgere le funzioni di commissaria esaminatrice del concorso di magistratura, con totale esonero dalle funzioni giurisdizionali e giudiziarie a far data dall'8/5/2023.
La causa è stata, dunque, trattenuta in decisione dal collegio in diversa composizione, con ordinanza del 26/3/2024, all'esito dell'udienza del 6/3/2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., con i termini di legge ex art. 190
c.p.c., nuovamente richiesti dalle parti.
***
7.L'appello è infondato per le ragioni che si vengono di seguito ad esporre.
7.1 I motivi di appello primo e terzo, strettamente connessi e da esaminarsi quindi congiuntamente, non possono trovare accoglimento.
Infatti, la scelta dell'assemblea condominiale di sostituire le essenze arboree presenti nel giardino condominiale, stante la notoria pericolosità dei pini marittimi, presenti in gran numero lungo il perimetro del fabbricato e in adiacenza alla strada pubblica, che avevano raggiunto una ragguardevole altezza - pagina 7 di 12 lambendo le loro chiome il quarto piano dell'edificio, come emerso dall'istruttoria testimoniale espletata e come è possibile constatare facilmente dalle foto allegate agli atti (vedi fascicolo di primo grado parte appellante)- non può ritenersi integrare una modifica della destinazione d'uso dei beni condominiali ovvero una innovazione.
Si tratta, all'evidenza, di una scelta che rientra nella piena competenza dell'assemblea condominiale e attiene alla manutenzione dei beni condominiali, come di recente ravvisato anche dalla S.C. (Cass.n. 6136/2023) che ha statuito che “L'abbattimento di alberi ritenuti pericolanti, disposto con delibera condominiale, costituisce un intervento di manutenzione delle cose comuni e non un'innovazione di cui all'art. 1120 c.c., atteso che con questo termine s'intende non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune ma, solamente, quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria.”
Non è, infatti, contestato che il giardino condominiale sia rimasto tale e abbia proprio la funzione di abbellire il fabbricato e sia quindi destinato ad ospitare altri esemplari di piante, come disposto con il provvedimento dell'autorità comunale del 16/2/2015. Il fatto, che il non abbia ancora ottemperato agli CP_1 obblighi impostigli dall'amministrazione comunale, è questione che rileverà in altre sedi, ma non in questa.
Neppure può ritenersi che le valutazioni espresse dal Tribunale di Grosseto, con la sentenza emessa il 2/11/2007, in ordine alla natura della deliberazione di abbattimento delle piante adottata all'epoca dall'assemblea condominiale
(valutazioni, che evidentemente questa Corte non condivide), abbiano valore di giudicato, rilevabile d'ufficio, nel presente giudizio, poiché il rapporto giuridico dedotto nel presente giudizio è diverso da quello oggetto del precedente, avendo riguardato l'impugnazione di altra delibera condominiale.
Secondo Cass. n. 2127/2021 “L'efficacia preclusiva e precettiva del giudicato di annullamento di una delibera condominiale è meramente negativa, in quanto essa pone soltanto un limite all'esercizio dell'attività di gestione dell'assemblea,
pagina 8 di 12 impedendole di riapprovare un atto affetto dagli stessi vizi, atto che sarebbe altrimenti a sua volta invalido..”.
A tale proposito questa Corte osserva che, con la pronuncia del 2007, il Tribunale di Grosseto si era limitato a sostenere che la delibera condominiale, nella parte in cui decideva l'abbattimento di 15 pini, integrava una innovazione (e non già una innovazione vietata in quanto lesiva del decoro architettonico) e che doveva essere approvata con le maggioranze prescritte dall'art. 1136/V c.c. e, dal momento che la delibera impugnata all'epoca era stata approvata all'unanimità dei partecipanti che rappresentavano i 558 millesimi del fabbricato, la stessa era dichiarata, per tale ragione, invalida ed era annullata.
Nel caso che ci occupa, la delibera del 30/6/2014 è stata approvata all'unanimità dei presenti, rappresentanti i 681 millesimi del fabbricato e, pertanto, le maggioranze stabilite dall'art. 1136/V c.c. (approvazione con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio) sarebbero state comunque rispettate. L'invocata efficacia del giudicato, rappresentato dalla sentenza del 2007, non avrebbe quindi le conseguenze prospettate dalla difesa appellante in termini di invalidità della delibera, in relazione ai sopra descritti profili.
Pertanto, non venendo in rilievo, nel caso di specie, né l'art. 1117 ter, né l'art. 1120 c.c., i profili di nullità e di invalidità dedotti dalla difesa appellante, in relazione al rispetto di dette norme, con riguardo alla delibera impugnata, non possono trovare accoglimento.
Le superiori considerazioni comportano che debba disattendersi anche la terza censura, riguardante l'ammissibilità e l'utilizzabilità della deposizione del teste al quale sarebbero state chieste, inammissibilmente, valutazioni tecniche Tes_1 sulle condizioni vegetative delle piante abbattute. Infatti, lo si ribadisce, la decisione di sostituire le essenze arboree presenti nel giardino condominiale è scelta discrezionale dell'assemblea, rientrando nelle sue attribuzioni in quanto trattasi di beni condominiali, e le ragioni che l'hanno determinata sono state allegate e provate a sufficienza con il provvedimento autorizzativo adottato pagina 9 di 12 dall'amministrazione comunale 16/2/2015, che ha fatto riferimento esplicito agli accertamenti in loco compiuti dalla medesima amministrazione a mezzo dei propri tecnici;
accertamenti confermati dal teste che li ha personalmente Tes_1 eseguiti, come chiarito in sede di deposizione testimoniale. Tale deposizione ha dunque il valore di corroborare le allegazioni del in ordine alle ragioni CP_1 della scelta operata, allo scopo di escludere che la stessa sia stata dettata da mero arbitrio. Il mezzo istruttorio è stato dunque finalizzato a provare, non già le condizioni delle piante anteriori al loro abbattimento, ma semplicemente le modalità con le quali l'amministrazione condominiale si è mossa nell'esercizio delle proprie prerogative, in attuazione di una delibera assembleare.
Non vengono, pertanto, in alcun modo in rilievo i profili di inammissibilità della prova dedotti dalla difesa appellante.
7.2 Venendo al secondo motivo di gravame, che attiene ai profili di invalidità della delibera condominiale del 30/6/2014, per difetto di comunicazione della convocazione dell'assemblea agli appellanti, la Corte osserva che il CP_1 non ha dato prova dell'avvenuta comunicazione del verbale d'assemblea agli appellanti, condomini assenti, non essendo idonea allo scopo la certificazione prodotta (vedi doc. 4 fascicolo di primo grado difesa ), poiché dalla CP_1 stessa non si evince con certezza che la raccomandata postale, contenente detto verbale, sia stata recapitata all'indirizzo degli appellanti e agli stessi sia stata data comunicazione dell'avviso di giacenza presso l'ufficio postale del medesimo plico, posto a loro disposizione per il ritiro.
Pertanto, deve ritenersi che l'impugnazione della delibera sia stata tempestivamente proposta, non essendo iniziato a decorrere il termine di cui all'art. 1137/II c.c..
Quanto al vizio fatto valere e, cioè, la mancata comunicazione della convocazione dell'assemblea agli appellanti - vizio che ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c. determina l'annullabilità della deliberazione adottata ai sensi dell'art.1137 c.c. – la Corte osserva che tale vizio sussiste dal momento che il , anche con CP_1 riferimento alla comunicazione della convocazione dell'assemblea, che in base alla pagina 10 di 12 disposizione di attuazione del codice civile citata, nella formulazione in vigore dal
18/6/2013 applicabile al caso di specie ratione temporis, deve avvenire a mezzo posta raccomandata, o posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, non ha dato prova che la raccomandata inviata sia stata recapitata all'indirizzo degli appellanti e l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale sia stato loro comunicato mediante deposto dello stesso in cassetta, non essendo stata prodotta l'attestazione dell'ufficiale postale che ha eseguito il recapito della missiva. Infatti, nulla si evince dalla documentazione prodotta dal CP_1
(vedi sub doc.3, fascicolo di parte appellata di primo grado).
Nonostante ciò, deve comunque rigettarsi la domanda di declaratoria di annullamento della delibera del giugno 2014, reiterata in questa sede dalla difesa appellante, giacché il ha prodotto delibera, intervenuta nelle more del CP_1 giudizio di appello, del 15/6/2021, con la quale l'assemblea dei condomini del appellato ha nuovamente approvato all'unanimità dei presenti, CP_1 rappresentante i 681 millesimi del fabbricato, l'abbattimento dei pini condominiali, già deliberato il 30/6/2014.
A fronte di tale nuova allegazione, la difesa appellante si è limitata ad affermare che la ratifica della precedente deliberazione non sarebbe possibile con riguardo ai vizi di nullità dedotti (violazioni degli artt. 1117 ter e 1120/ult. co c.c.), vizi però che si fondano su disposizioni che, come sopra chiarito, non trovano applicazione nel caso di specie.
La Corte non può quindi che constatare che l'intervenuta nuova deliberazione, avente ad oggetto la medesima statuizione della delibera impugnata, ha fatto venir meno l'interesse giuridicamente tutelabile degli appellanti ad una pronuncia di annullamento della delibera del 30/6/2020, essendo stanzialmente venuta meno la materia del contendere (vedi in tal senso, proprio in un caso in cui la delibera condominiale di ratifica della delibera impugnata è intervenuta nelle more del giudizio di appello, Cass.n. 10847/2020).
L'appello deve quindi essere rigettato.
pagina 11 di 12 8.In considerazione delle argomentazioni che hanno comportato il rigetto del secondo motivo di gravame, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali del presente grado del giudizio.
Trattandosi di impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di in proprio e n.q., e di Parte_1 Parte_2
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...] dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da Pt_1
in proprio e nella qualità di rappresentante del figlio
[...] [...]
e da avverso la sentenza n. 191/2020 Per_3 Parte_2 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 20/2/2020, così provvede: rigetta l'appello.
Spese del presente grado compensate
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte di Pt_1 in proprio e n.q., e di dell'ulteriore contributo
[...] Parte_2 unificato previsto dall'articolo stesso.
Firenze, camera di consiglio del 4/9/2024.
Il Presidente est.
dott. Cristina Reggiani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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