Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/06/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 865/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del Giudice onorario, Francesca Bellomo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 865 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in delibazione all'udienza del 29.11.2024, promossa da
(C.F. ) residente in [...] C.F._1 n. 27/B, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Cartone ed elettivamente domiciliato nello studio del difensore, sito in Giulianova (TE), via XXIV Maggio n. 10, giusta procura in atti;
Attore contro
(P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via della Bufalotta n. 374, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Catelli e Paolo Severo Ciabatti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Guido Talarico, sito in Teramo, Corso Cerulli n. 23, giusta procura in atti;
Convenuta nonché contro
(C.F. ) e (C.F. ); CP_2 C.F._2 CP_3 C.F._3
Convenuti contumaci
OGGETTO: risarcimento del danno ex art. 2054 c.c.;
CONCLUSIONI: come in atti;
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 12.03.2020 e ritualmente notificato, ha Parte_1 adito questo Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. nella causazione del sinistro de quo;
2) CP_3 conseguentemente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 D.Lgs. n. 209/2005 condannare la compagnia
3) con vittoria di spese, onorari e compensi del presente giudizio”.
A fondamento della domanda, la parte attrice ha dedotto:
- che, in data 10.10.2018, a bordo della propria autovettura Mazda 3 – targata CS648BT – era stato violentemente tamponato, mentre era fermo ad un semaforo rosso sulla S.S. 16 nel tenimento di Martinsicuro, da un'automobile Alfa Romeo 166 – targata BC395RL – di proprietà di ma CP_2 condotta da CP_3
- che, a seguito dell'incidente, non solo la macchina Mazda 3 aveva subito ingenti danni, ma esso attore aveva riportato gravi lesioni personali. Egli, infatti, era stato trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Omero, ove era stato diagnosticato un trauma distorsivo del rachide cervicale e lombosacrale, con prognosi iniziale di 10 giorni;
- che, a seguito di successive visite di controllo, la prognosi clinica era stata di volta in volta prorogata di 30 giorni, sino alla data del 20.02.2019, quando ne era stata dichiarata la guarigione con postumi da trauma distorsivo cervicale;
- che, esso attore aveva dovuto sopportare numerose spese per l'acquisto di farmaci, per il pagamento di ticket per prestazioni sanitarie e per le prestazioni libero-professionali, oltre all'acquisto di un nuovo cellulare e al recupero del veicolo di sua proprietà;
- che, quale titolare dell'impresa individuale Eurotecnodent di , operante nel Parte_1 campo dell'odontotecnica, a seguito dell'invalidità derivatagli dal sinistro oggetto di causa, aveva subito un considerevole danno in termini di perdita di introiti professionali, quantificato nella somma di
€ 10.000,00;
- che, in data 12.10.2018, egli aveva richiesto il risarcimento di tutti i danni patiti a causa del sinistro alla convenuta, la quale in data 07.12.2018 aveva inviato un primo assegno (n. 2067414710-10) dell'importo di € 1.380,00 ed in data 25.10.2019 aveva inviato un secondo assegno (n. 2088655655-08) dell'importo di € 2.747,00;
- che, essendo stato esperito infruttuosamente il procedimento di negoziazione assistita, è interesse della parte attrice ricorrere all'adita giustizia per l'integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Tanto dedotto la parte attrice ha concluso come sopra riportato.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la Controparte_1 la quale ha chiesto: “ – in via principale, rigettare la domanda proposta nei confronti della
[...] per essere la stessa, così come proposta, infondata in fatto e in diritto, Controparte_1 ritenendo congrua l'offerta formulata dalla società convenuta ante causam;
- in via subordinata, nell'ipotesi non creduta di accoglimento della domanda attorea, addebitare alla il solo onere CP_1 risarcitorio che risulterà dall'entità dei danni effettivamente subiti in conseguenza immediata e diretta del sinistro de quo ovvero in diretto nesso di causalità con l'evento, proporzionandolo all'accertato grado di responsabilità dei soggetti coinvolti nella produzione dell'evento anche ex art. 1227 c.c., detraendo in ogni caso la somma già offerta e trattenuta a titolo di acconto dal sig. che andrà Parte_1 rivalutata all'attualità, rigettando in ogni caso la domanda relativa al cumulo di interessi e rivalutazione monetaria;
- il tutto sempre con vittoria di spese e funzioni di lite, ovvero con compensazione delle stesse”. I convenuti e non si sono costituiti in giudizio e, dunque, è stata dichiarata la CP_2 CP_3 loro contumacia all'udienza del 07.03.2022.
In sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la parte attrice ha precisato le conclusioni già esposte, chiedendo: “1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. nella CP_3 causazione del sinistro de quo;
2) conseguentemente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 D.Lgs. n. 209/2005 condannare la compagnia assicurativa corr. in Roma Controparte_1 alla via della Bufalotta n. 374, C.F./P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attore, quantificati in euro 47.501,34, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, anche a seguito dell'espletanda C.T.U., con rivalutazione monetaria ed interessi dal dì dell'evento fino all'effettivo soddisfo;
3) con vittoria di spese, onorari e compensi del presente giudizio”.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, mediante lo svolgimento di istruttoria orale e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio; dopo essere stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29.11.2024.
La domanda di parte attrice appare fondata per le ragioni e nella misura che si vanno ad illustrare.
L'attore ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere la condanna della compagnia assicurativa convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso patiti a seguito del tamponamento verificatosi in data 10.10.2018, e causato, a suo dire, da CP_3
La convenuta, da parte sua, ha chiesto il rigetto della domanda.
La fattispecie va inquadrata nell'alveo applicativo della responsabilità ex art. 2054 c.c..
Come noto, la norma appena richiamata stabilisce due fondamentali principi per la ripartizione della responsabilità risarcitoria in caso di incidente stradale: il primo impone l'obbligo di risarcire il danno prodotto a persone o a cose durante la circolazione di un veicolo se il conducente “non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”; il secondo dispone la presunzione di pari responsabilità nella causazione dell'incidente: si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Deve, però, essere sottolineato come la presunzione di pari concorso di colpa previsto dall'art. 2054, comma 2, c.c. riveste carattere meramente sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro (cfr., Cass. Civ., sez. III, sent. n. 3696 del 15 febbraio 2018) ovvero quando l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno o dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro non consenta comunque la misura dell'incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento (cfr. Cass. Civ., sez. III, sent. n. 18479 del 21 settembre 2015).
Tale presunzione, poi, trova una deroga nella presunzione di esclusiva responsabilità del tamponante, prevista dall'art. 149 del Codice della Strada.
Tale norma al suo primo comma, infatti, stabilisce che “durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”.
Per superare la suddetta presunzione il soggetto tamponante ha l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa, in tutto in parte, a lui non imputabile (cfr. Cass.
Civ., sent. n. 6193/2014; Cass. Civ. sent. n. 18884/2015; Cass. Civ., sent. n. 8051/2016; Cass. Civ. sent. n. 21513/2020). Ancora più nello specifico, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in caso di tamponamento da tergo, spetta al soggetto tamponante fornire la prova della non imputabilità della causa del sinistro. La prova liberatoria può essere integrata da “una situazione anomala e avulsa dalle esigenze del traffico”. L'autore del tamponamento, quindi, deve dimostrare la sussistenza di tale anomalia al fine di vincere la presunzione (cfr. Cass. Civ. sent. n. 17206/2015).
L'anomalia in discorso non sussiste in caso di normale marcia dei veicoli e in assenza di improvvisi e imprevedibili ostacoli. Invece, la presunzione è vinta in presenza di eventi inopinati ed estemporanei quali sbandamenti, sorpassi ed invasioni di corsia da parte dell'autovettura tamponata.
Da ultimo tali principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 3398/2023, nella quale viene espresso il seguente principio di diritto: “in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, C.d.S., dalla presunzione 'de facto' di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale”.
Nel caso di specie, applicando i principi di diritto appena richiamati, deve ritenersi che gli elementi probatori in atti abbiano consentito di acclarare la responsabilità esclusiva del conducente CP_3 nella causazione dell'evento dannoso, con conseguente esclusione del meccanismo presuntivo di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., risultando superata la presunzione di colpa concorrente ivi prevista, ed anzi, operando la presunzione di colpa prevista dall'art. 149, comma 1, C.d.S..
L'istruttoria svolta, infatti, ha consentito di accertare l'addebitabilità eziologica e colposa del sinistro al conducente della Alfa Romeo 166, atteso che:
a) dagli accertamenti effettuati dai carabinieri di Alba Adriatica, intervenuti subito dopo la verificazione del sinistro, è emerso, in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro, che
“entrambi i veicoli percorrevano il tratto stradale SS 16 del Comune di Martinsicuro (TE) con direzione di marcia sud-nord. Lungo il tragitto, nei pressi dell'intersezione con via C. Colombo, il conducente del veicolo 'B', tamponava il conducente del veicolo 'A' in lento movimento per congestione del traffico. A seguito dell'impatto, il veicolo 'A', dopo aver roteato su se stesso, terminava la corsa contro il guardrail posto sul proprio senso di marcia mentre, il veicolo 'B', terminava la corsa sulla carreggiata opposta … da quanto sopra esposto è emerso che il conducente del veicolo 'B' non si era attenuto a quanto disposto dall'art. 149/1 comma del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) – non manteneva una distanza di sicurezza tale da evitare la collisione con il veicolo che lo precedeva ”;
b) le dichiarazioni rese da conducente dell'autovettura, e raccolte nella medesima relazione CP_3 di incidente stradale, hanno confermato tale dinamica, come rilevato dagli agenti, i quali hanno acquisito le seguenti dichiarazioni: “alla guida di autovettura Alfa R. 166 percorrevo la SS. 16 Adriatica di Martinsicuro quando, giunto ad un centinaio di metri dal semaforo con via Colombo di
Martinsicuro, a causa di mia distrazione, non mi avvedevo del rallentamento delle vetture innanzi a me che erano incolonnate con direzione di marcia sud-nord, motivo per cui andavo fortemente a tamponare autovettura che mi precedeva del genere Mazda '3'”.
Ciò chiarito in punto di an, può procedersi ora alla quantificazione dei danni subiti dall'attore in occasione del sinistro de quo.
Nel caso di specie, dalla documentazione sanitaria in atti e dalla relazione depositata dal CTU è emersa la piena compatibilità delle lesioni riportate da con la dinamica del sinistro (cfr. Parte_1 pag. 11 relazione peritale). Occorre, dunque, vagliare le diverse conseguenze pregiudizievoli invocate da parte attrice:
Sul punto è stata espletata CTU medico legale a firma dl dott. il cui elaborato chiaro ed Per_1 esaustivo, corroborato da precisi riferimenti tecnici può ben essere messo a base della presente decisione;
lo stesso, sia in sede di esame che di risposta alle osservazioni della parte convenuta in relazione alle dedotte preesistenze, ha fornito risposte esaurienti che si ritiene di poter condividere, rendendo del tutto inutile la invocata riconvocazione e finanche la nullità dell'elaborato.
Quanto al danno non patrimoniale, il CTU ha quantificato le lesioni riportate in un periodo di ITT di gg. 20; di ITP al 50% di gg.20, con un danno biologico permanente stimato nella misura del 3% in soggetto avente 50 anni di età al momento della cessazione dell'invalidità temporanea (cfr. Cass. Civ. sent. n. 3121 del 07 febbraio 2017).
Sulla base di detti postumi la relativa liquidazione rientra in quella prevista normativamente per le c.d. micropermanenti di cui al Dlgs 209/05 e succ. mod., che ha sostituito la L. 57/01, il cui aggiornamento al momento della presa in decisione della causa era avvenuto con DM 16.07.2024.
Il sig. nato il [...], all'epoca del sinistro (10.10.2018) aveva 50 anni compiuti, per Parte_1 cui a titolo di danno biologico, seguendo i parametri sopra riportati, spetta allo stesso la somma di € 2728,22; l'invalidità temporanea, riconosciuta in giorni 20 di totale (€ 1104,80), 20 di parziale al 50% (€ 552,40) è pari a complessive € 1657,20.
Competerà al sig. anche la liquidazione del danno morale;
invero, in caso di incidente Parte_1 stradale, il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. Ne consegue che anche nell'ipotesi di lesioni minori, cc.dd. micropermanenti, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 cod. ass., con l'onere da parte del danneggiato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni. (Cass. Civ. sez. III, 13/01/2016, n.339).
Nella fattispecie, tenuto conto della tipologia di danno e dei postumi subiti, appare senz'altro configurabile un pregiudizio in termini di sofferenza psichica e turbamento d'animo, che andrà dunque risarcito.
Nel caso de quo, si ritiene equo liquidare il danno morale in misura pari ad 1/3 del biologico riconosciuto, per un ammontare complessivo di € 1461,66
Non si ritiene invece di dover applicare incrementi a titolo di personalizzazione del danno ex art. 139
c. 3 Codice delle Assicurazioni, non oggetto di prova.
Su dette somme già rivalutate perché rapportate ai valori attuali, decorreranno gli interessi, al tasso vigente nell'arco del ritardo, dalla data dell'evento lesivo alla pubblicazione della presente decisione, calcolati annualmente sul valore della somma capitale al momento del fatto lesivo (ottenibile mediante operazione di mero calcolo aritmetico mediante l'applicazione degli indici Istat-vita alla somma attualizzata e liquidata) rivalutata anno per anno secondo gli indici medi annuali di svalutazione Istat- vita fino alla pubblicazione della presente decisione. Inoltre sulla somma finale liquidata, che si converte in debito di valuta, sono dovuti i normali interessi legali fino al saldo ex art. 1282 c.c.
Per quanto attiene, invece, ai danni patrimoniali invocati da parte attrice, occorre rilevare che:
-il rimborso delle spese mediche sostenute può essere riconosciuto così come quantificato nella relazione peritale del CTU, il quale individua: € 731,41 per spese sanitarie sostenute durante il periodo di inabilità temporanea;
€ 383,77 per spese sanitarie successive al periodo di inabilità temporanea ed € 456,00 per “spese di lite”; per un totale, quindi, di € 1.571,18; -quanto inoltre, ai danni al mezzo, può essere riconosciuto l'importo pari al valore dello stesso precedentemente al sinistro, in ragione della natura antieconomica delle riparazioni: al riguardo parte attrice ha prodotto valutazione di stima delle riviste specializzate nel settore, sul valore del veicolo avente medesime caratteristiche e può convenirsi nella quantificazione media, all'interno del range indicato, di € 2000,00; a tale somma dovrà essere aggiunto il costo sostenuto dall'attore per il recupero ed il ricovero dell'autovettura, pari ad € 200,00 (cfr. assegno – pag. 6 e 7 doc. “spese sostenute” fascicolo parte attrice) ed il costo di € 45,50 per l'avvenuta denuncia di cessazione della circolazione (cfr. doc. “denuncia cessazione circolazione” allegata alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte attrice).
Non si ritiene invece di poter riconoscere il costo per l'acquisto della nuova autovettura, atteso che il risarcimento deve essere per equivalente e non può costituire un ingiustificato arricchimento in relazione alla vetustà del veicolo incidentato ed al valore dello stesso come sopra riportato.
Non può essere corrisposto neanche il risarcimento anelato per il danneggiamento del telefono cellulare, mancando la prova (ad es. fotografie) in ordine al danneggiamento di detto accessorio, né avendo sul punto riferito alcunché i testi escussi. Nessun rilievo, a tal fine, possono fornire la fattura e lo scontrino di pagamento depositati in atti dall'attore, atteso che tali documenti non contengono in sé la prova del danneggiamento del bene acquistato.
Procedendo all'esame dell'invocato danno da lucro cessante, in termini di riduzione degli introiti professionali, deve anzitutto ricordarsi che il lucro cessante consiste nel mancato guadagno patrimoniale, provocato dall'inadempimento o dall'illecito, che si sarebbe dovuto conseguire nel caso in cui l'obbligazione fosse stata regolarmente adempiuta o in mancanza della lesione.
Quindi, a differenza del danno emergente, il lucro cessante attiene ad una ricchezza non ancora inglobata nel patrimonio del danneggiato, ma che si sarebbe ragionevolmente prodotta.
Il risarcimento di questo tipo di danno è, dunque, riconosciuto solo nel caso in cui vi sia la probabilità o la certezza della sua concreta esistenza, da fornire con prova rigorosa. Ed infatti “ occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chance, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece anche semplicemente in considerazione dell'id quod plerumque accidit connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità” (tra le tante Cass. civ., sent. n. 23304 del 08.11.2007).
Detto danno patrimoniale da invalidità deve essere, pertanto, accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgeva (o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto) un'attività produttiva di reddito (cfr. Cass. Civ. n. 1120 del 20 gennaio 2006; Cass. Civ. sent. n. 19981 del 14 ottobre 2005; Cass. Civ. n. 12293 del 05 luglio
2004).
Allorché la persona che ha subito una lesione dell'integrità fisica, come nel caso di specie, già eserciti un'attività lavorativa, in presenza di postumi permanenti di modesta entità (cd. micropermanenti) un danno da lucro cessante conseguente alla riduzione della capacità lavorativa è configurabile solamente in quanto sussistano elementi per ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno non patrimoniale (cfr. Cass. Civ. sent. n. 239 del 09 gennaio 2001) e cioè biologico, morale ed esistenziale (cfr. Cass. Civ. sent. n. 2546 del 02 febbraio 2007; Cass. Civ. sent. n. 2311 del 02 febbraio
2007; Cass. Civ. n. 13546 del 12 giugno 2006; Cass. Civ., S.U., sent. n. 6572 del 24 marzo 2006).
A tal fine occorre che il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica – e questa a sua volta sulla capacità di guadagno –, accerti se e in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio subito, una capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. E solo se dall'esame di detti elementi risulta una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questo è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante.
Incombe quindi al danneggiato anzitutto dimostrare che il danno, sia pur lieve, ha avuto concreta incidenza sulle sue possibilità di guadagno futuro, nonché l'entità del pregiudizio economico conseguentemente sofferto. E laddove risulti certa la riduzione della capacità lavorativa specifica di lavoro, quest'ultima può essere provata anche tramite presunzioni.
Nel caso di specie nel valutare l'incidenza in concreto sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e quindi di guadagno, deve essere esclusa l'idoneità delle lesioni subite dal danneggiato –accertate nella misura del 3% - a ripercuotersi negativamente nell'esplicazione dell'attività di odontotecnico dal medesimo svolta, e a determinare la lamentata diminuzione dei suoi redditi.
In esito alla valutazione delle risultanze processuali ed in particolare delle risultanze della CTU (lo stesso consulente afferma che “gli esiti permanenti non incidono in maniera apprezzabile sulla capacità lavorativa specifica del periziando” – cfr. pag. 11 e 12 relazione tecnica) risulta l'assenza di elementi che depongono a favore della sussistenza di una patologia di entità tale da farne presumere l'incidenza causale sull'attività lavorativa svolta dall'odierno ricorrente.
Non può, pertanto, darsi ingresso a soluzioni sostanziantesi in automatismi sul piano delle conseguenze dannose, ed in particolare di quelle economiche da lucro cessante, per cui la relativa domanda dovrà essere rigettata.
In definitiva, il complessivo danno subito dall'attore è pari a complessive € 9663,76.
Dalle somme riconosciute a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale dovrà essere detratto il quantum già percepito dall'attore a vario titolo, ossia € 2.747,00 a titolo di risarcimento del danno biologico (così come riconosciuto da parte attrice nel proprio atto introduttivo - cfr. pag. 4 e 5 atto di citazione) ed € 1.380,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale inerente all'autovettura incidentata (somma non contestata da parte attrice).
Quanto al calcolo, occorrerà procedere con apposito sistema alla rideterminazione delle somme, liquidate in sentenza all'attualità, rivalutando la somma versata al momento del pagamento parziale e poi sottraendola dal complessivo credito risarcitorio calcolato all'attualità; gli interessi vanno calcolati con le modalità indicate sull'intero credito dalla data del sinistro a quella di pagamento dell'acconto e sul residuo sino alla pubblicazione della presente decisione.
Le spese del giudizio possono essere compensate per la metà, atteso il quantum riconosciuto all'esito della lite rispetto all'originaria domanda attorea, mentre per la restante metà vanno poste, in solido tra loro, a carico dei convenuti, nella misura liquidata come in dispositivo alla luce dei parametri di cui al
DM147/2022.
Quanto alle spese di CTU le stesse, liquidate come in atti, seguiranno invece il generale principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti della e rigettata ogni Controparte_1 CP_2 CP_3 contraria istanza o deduzione, così decide: 1) accerta e dichiara la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro per cui è CP_3 causa;
2) accoglie la domanda proposta da nei limiti di cui in parte motiva e, per Parte_1 l'effetto, condanna la al pagamento, in favore dello stesso, Controparte_1 dell'importo di € 9663,76 quale somma delle singole voci di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione come indicato, dalle quali detrarre quanto già percepito da parte della Compagnia convenuta, seguendo i criteri indicati per le singole voci;
3) compensa per metà le spese di lite tra le parti, condanno i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a l'altra metà, liquidata in € 701,00 per esborsi ed € 5077,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre accessori come per legge;
4) pone, in via definitiva, le spese dell'espletata CTU a carico delle parti convenute in solido.
Teramo lì 07.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Bellomo Francesca