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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 22/04/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 170/2024
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 13/2024, pubbl. il 03/01/2024, emessa dal Tribunale Ordinario di Genova tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), in proprio e nella Parte_4 C.F._4
loro qualità di eredi di , assistiti e difesi dagli Avv.ti Persona_1
Giuseppe Zuppardi e Antonio Di Cicco come da mandato in atti appellanti
e in persona del legale rapp.te p.t. (P. IVA n. , C.F. CP_1 P.IVA_1
), assistita e difesa dall'Avv. Marco Fontana come da mandato in atti P.IVA_2
appellata
e
C.F. Controparte_2 C.F._5
appellata contumace
* CONCLUSIONI DELLE PARTI per gli appellanti , , Parte_5 Parte_2 Parte_6
: Parte_4
“si chiede che la causa venga assegnata a sentenza, con i termini per note al fine di procedere alla liquidazione delle competenze professionali degli avvocati degli attori, in conformità con quanto stabilito dalla giurisprudenza e dalle disposizioni legali applicabili”.
* per l'appellata CP_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previo ogni necessario e/o opportuno provvedimento, e/o previa eventuale amissione delle istanze istruttorie dedotte e non ammesse, dato atto dell'avvenuto pagamento a cura di dei seguenti importi: CP_1
- € 40.000,00 (quarantamila/00) a favore di con effetto bancario datato Parte_7
13.12.2024 n. 2255271872-09;
- € 40.000,00 (quarantamila/00) a favore di con effetto bancario datato 13.12.2024 Parte_3
n. 2255271880-04;
- € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) a favore di con effetto bancario datato Persona_2
12.12.2024 n. 3002638223-00;
- € 65.000,00 (sessantacinquemila/00) a favore di con effetto bancario datato Parte_1
12.12.2024 n. 3002638222-12;
- € 4.366,44 (quattromilatrecentosessantasei/44) a favore dell'avv. Antonio Di Cicco con effetto bancario datato 30.1.2025 n. 8700592525-01;
- € 4.366,44 (quattromilatrecentosessantasei/44) a favore dell'avv. Giuseppe Zuppardi con effetto bancario datato 30.1.2025 n. 8700592523-12 respingere l'appello proposto dai signori , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , tutti nella qualità di congiunti di in quanto Parte_4 Persona_1
inammissibile e/o improcedibile e/o comunque infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di giudizio, oltre gli accessori di legge. In denegata e non creduta ipotesi, determinare le somme dovute da a seguito dell'evento per cui è causa, nei limiti ed eccezioni di polizza e per il CP_1
massimale esposto. Con vittoria delle spese di giudizio, oltre gli accessori di legge. Con ogni riserva
e salvezza per la compilazione degli atti conclusivi.”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I sig.ri , , hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Genova la sig.ra e la Controparte_2 CP_1
esponendo quanto segue.
Hanno riferito di essere congiunti del sig. , di professione autotrasportatore, il Persona_1
quale era deceduto in data 21/11/2017 in seguito ad arresto cardio-respiratorio occorsogli subito dopo essere rimasto coinvolto in un tamponamento in autostrada. In tali circostanze, si trovava Parte_2
in viaggio per lavoro conducendo un autoarticolato quando impattava frontalmente il veicolo condotto dal sig. di proprietà della convenuta e assicurato Controparte_3 Controparte_2
presso per la responsabilità civile. Il veicolo del stava compiendo una CP_1 CP_2
manovra vietata di inversione di marcia in autostrada, dopo aver percorso un tratto contromano nella medesima carreggiata del . Parte_2
A seguito del tamponamento, il scendeva dal mezzo e si accasciava al suolo accusando Parte_2
un improvviso malore, per cui decedeva due giorni dopo in Ospedale, senza aver mai ripreso conoscenza.
Gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da loro subiti iure proprio e iure hereditatis a causa della perdita del congiunto.
È rimasta contumace Controparte_2
Si è costituita contestando l'avversaria domanda ed eccependo, in particolare, CP_1
l'insussistenza del nesso causale per essere stato il defunto affetto da gravi patologie cardio- respiratorie, tali per cui l'evento letale era da attribuire a queste e non al sinistro occorso. Inoltre, contestava la prova del rapporto di parentela tra gli attori ed il defunto.
Istruita la causa documentalmente e con licenziamento di CTU medico legale, il Tribunale ha deciso la vertenza con la sentenza in epigrafe indicata, così statuendo:
“Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede: - rigetta le domande di parte attrice;
- pone definitivamente a carico solidale degli attori le spese di ctu, come liquidate in corso di giudizio;
- condanna in solido gli attori
, , e a rifondere le Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
spese di lite in favore di;
spese che - in applicazione dello scaglione di valore da € CP_1
2.000.000,01 a € 4.000.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/22) e applicati i valori minimi - si liquidano in € 24.668,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge”.
Il Tribunale ha fondato la decisione sul rilievo dell'inesistenza della prova della parentela tra gli attori ed il defunto, nonché sull'assenza di nesso causale tra il sinistro ed il decesso del sig. , Parte_2 considerando dirimente la circostanza che lo stesso non fosse abilitato alla guida professionale in forza di sospensione dell'idoneità medica per accertamenti medici.
Hanno proposto appello , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Parte_4
Con il primo motivo di appello censurano la sentenza nella parte in cui ha escluso il rapporto di parentela tra loro ed il defunto sig. . Parte_2
Con il secondo motivo di appello lamentano l'erroneità della sentenza ove non ha riconosciuto il nesso di causa tra il grave turbamento occorso nel sinistro alla vittima ed il suo decesso.
Con il terzo motivo di appello sostengono l'idoneità alla data del sinistro del sig. alla Parte_2
guida di automezzi.
Con il quarto motivo di appello propongono le domande di cui chiedono l'accoglimento in riforma della sentenza.
Si costituisce chiedendo l'integrale rigetto dell'appello e la conferma della gravata CP_1
sentenza.
E' rimasta contumace Controparte_2
Ritenutane l'opportunità, la Corte di Appello ha formulato la seguente proposta conciliativa:
“Versamento da parte di dei seguenti importi € 65.000,00 in favore di CP_1 Parte_1
; € 55.000,00 in favore di;
€ 40.000,00 in favore di
[...] Parte_2 Parte_3
(denominato prec. ); € 40.000,00 in favore di . Persona_3 Parte_4
Rimborso delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio in favore delle parti anzidette da parte di nella misura del 25% del totale, con compensazione del resto. Il totale delle spese si CP_1
intende liquidato per il primo grado in € 14.103,00 oltre accessori di legge, e per il secondo grado in € 14.317,00, oltre accessori di legge”.
La proposta così formulata è stata accettata dalle parti in conto capitale, e ha CP_1
provveduto a depositare la prova dei relativi pagamenti. Tuttavia, allo stato residuano contestazioni in merito all'importo delle spese legali, già corrisposte da nella misura di € 4.366,44 CP_1
per ciascuno dei due difensori delle parti appellanti.
Gli appellanti hanno inoltre contestato la tardività di nella corresponsione delle spese CP_1
di lite in tale misura, deducendo il compimento di ulteriore attività difensiva, con diritto al rimborso integrale delle spese legali.
-----
Tanto premesso, la Corte rileva che la proposta conciliativa è stata accettata da entrambe le parti per quanto riguarda il capitale (€ 65.000,00 in favore di € 55.000,00 in favore di Parte_1 ; € 40.000,00 in favore di (denominato prec. Parte_2 Parte_3 Persona_3
); € 40.000,00 in favore di .
[...] Parte_4
Infatti, ha provveduto ad inviare assegni circolari agli appellanti dell'importo previsto CP_1
nella proposta conciliativa, mentre gli appellanti hanno depositato atto da loro sottoscritto di accettazione della proposta.
E' residuata però la questione relativa all'importo delle spese di lite indicate dalla Corte nella proposta conciliativa.
Così, nelle note di trattazione scritta per l'udienza delli 8/4/2025 gli appellanti danno atto che “la causa di risarcimento danni da sinistro mortale è proseguita, limitatamente alla questione della liquidazione delle competenze professionali spettanti agli avvocati Di Cicco e Zuppardi per l'attività svolta nel primo e nel secondo grado di giudizio”. dal canto suo, nelle stesse note, rappresenta “di aver dato esecuzione alla proposta CP_1 transattiva formulata dal Collegio…”.
Deve dunque darsi atto della cessazione della materia del contendere in ordine alle somme versate da in conto capitale. CP_1
Va premesso che la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. Alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (v. Cass. sez. un., 28/09/2000, n. 1048).
Devesi poi rilevare che nel caso di cessazione della materia del contendere deve comunque provvedersi in ordine alle spese di lite (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 11494 del 21/06/2004 secondo cui “La cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo di impugnazione non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in difetto di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale”).
Ancora si osserva che la cessazione della materia del contendere può e deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (cfr. Cass. 19568/2017).
Nel caso in esame va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, nel corso del presente giudizio è stata accettata da entrambe le parti la proposta conciliativa formulata dalla Corte con ordinanza del 17/9/2024, quanto al risarcimento del danno, con conseguente venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e dell'interesse alla pronuncia nel merito.
Per quanto riguarda le spese di lite, gli appellanti sostengono che gli importi indicati nell'ordinanza della Corte del 17/9/2024, di € 14.103,00 e di € 14.317,00 costituiscono il 25% della tariffa di riferimento e non il totale delle spese.
Lamentano inoltre l'inadeguatezza degli importi versati da per la “notevole attività di CP_1 scambio di memorie con la controparte a seguito della transazione” e per l'inderogabilità del compenso professionale dell'avvocato.
Orbene, la proposta conciliativa formulata dalla Corte prevedeva il “rimborso delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio in favore delle parti anzidette da parte di nella misura del CP_1
25% del totale, con compensazione del resto. Il totale delle spese si intende liquidato per il primo grado in € 14.103,00 oltre accessori di legge, e per il secondo grado in € 14.317,00, oltre accessori di legge”.
Il dato testuale rende evidente che la proposta in oggetto prevedeva la corresponsione del 25% di €
14.103,00 oltre accessori di legge, e del 25% di € 14.317,00 oltre accessori di legge e CP_1
ha corrisposto appunto il 25% di tali importi.
L'interpretazione data dagli appellanti non può essere seguita in quanto l'importo di €14.103,00 è il totale dei compensi medi per tutte le fasi processuali di un giudizio ordinario dinanzi al Tribunale per una causa di valore compreso nello scaglione fra €52.001 ed €260.000,00, mentre l'importo di
€14.317,00 è il totale dei compensi medi per tutte le fasi processuali di un giudizio dinanzi alla Corte di appello per una causa di valore compreso nello scaglione fra €52.001 ed €260.000,00, sicchè le somme indicate nell'ordinanza con la quale è stata formulata la proposta conciliativa non possono essere pari al 25% del totale del compenso, ma rappresentano il 100% del compenso medio per tutte le fasi processuali per causa di valore da €52.001a €260.000,00.
Ne discende che le somme corrisposte da a titolo di spese di lite corrispondono a quelle CP_1
indicate nella proposta conciliativa formulata dalla Corte.
Ciò premesso, facendo comunque applicazione del criterio della soccombenza virtuale si deve osservare che il sinistro per cui è causa si è verificato per la sconsiderata condotta di
[...]
conducente dell'autovettura di proprietà della convenuta e assicurata CP_3 Controparte_2 presso per la responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, che effettuava in CP_1
autostrada una manovra vietata di inversione di marcia.
Tuttavia, già in punto sussistenza del nesso causale tra il sinistro stradale in discorso e l'arresto cardio- respiratorio occorso al de cuis, sussistono incertezze, in quanto dalla perizia medico legale eseguita in sede penale, e valorizzata dal primo giudice, emerge l'assenza di nesso causale tra la morte ed il sinistro stradale, avuto riguardo al particolare stato di salute di , che era “affetto Persona_1
da ipertensione arteriosa, diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva, coronaropatia con ipertrofia cardiaca”, mentre dalla c.t.u. medico legale redatta dal dott. nella presente sede civile Persona_4
risulta ricorrere il nesso causale tra il sinistro stradale e la morte del . Parte_2
Inoltre, va considerato che sussiste una grave negligenza di quest'ultimo il quale, pur affetto da severe patologie cardiocircolatorie ed essendo stato visitato 8 giorni prima del sinistro (il 13/11/2017) dal medico competente, che aveva disposto ulteriori accertamenti medici al fine dell'idoneità al lavoro e quindi alla guida di automezzi, con sospensione momentanea della stessa, come risulta dalla c.t.u. medico legale in atti (“Alla visita medica del 13-11-2017 il dott. richiedeva accertamenti Pt_8
diagnostici, ecocolordoppler cardiaco ed eventuale prova da sforzo, e in attesa di conoscere i risultati sospendeva il giudizio sull'idoneità trasmettendo a mano il giorno seguente la cartella clinica redatta al datore di lavoro”), si era ugualmente posto alla guida dell'autocarro con ciò ponendo in essere una condotta molto gravemente negligente ed imprudente.
Tali elementi depongono, nell'ottica della soccombenza virtuale, per la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio nella misura di tre quarti, ponendosi a carico dell'appellata CP_1
il residuo quarto.
[...]
Le spese vanno liquidate in base al valore della causa, compreso, come si è detto, tra €52.001 ed
€260.000,00, pervenendosi, per l'intero, all'importo di €14.103,00 a titolo di compensi medi per tutte le fasi processuali del giudizio di primo grado e all'importo di €14.317,00 per i compensi medi per tutte le fasi processuali del giudizio di appello.
Spettano dunque agli appellanti il 25% di tali somme, pari, per il giudizio di primo grado, ad euro
3,525,75 e, per il presente grado, ad euro 3.579,25, oltre, per ambedue i gradi, spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura di tre quarti;
condanna l'appellata a rifondere agli appellanti il residuo quarto di tali spese che liquida, CP_1
quanto al primo grado, in euro 3.525,75 per compensi e, quanto al presente grado, in euro 3.579,25 per compensi, oltre, per ambedue i gradi, spese generali e accessori di legge;
pone definitivamente a carico delle parti le spese di c.t.u. secondo la stessa percentuale.
Genova, 11/4/2025
Il Presidente estensore
Dr. Marcello Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 170/2024
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 13/2024, pubbl. il 03/01/2024, emessa dal Tribunale Ordinario di Genova tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), in proprio e nella Parte_4 C.F._4
loro qualità di eredi di , assistiti e difesi dagli Avv.ti Persona_1
Giuseppe Zuppardi e Antonio Di Cicco come da mandato in atti appellanti
e in persona del legale rapp.te p.t. (P. IVA n. , C.F. CP_1 P.IVA_1
), assistita e difesa dall'Avv. Marco Fontana come da mandato in atti P.IVA_2
appellata
e
C.F. Controparte_2 C.F._5
appellata contumace
* CONCLUSIONI DELLE PARTI per gli appellanti , , Parte_5 Parte_2 Parte_6
: Parte_4
“si chiede che la causa venga assegnata a sentenza, con i termini per note al fine di procedere alla liquidazione delle competenze professionali degli avvocati degli attori, in conformità con quanto stabilito dalla giurisprudenza e dalle disposizioni legali applicabili”.
* per l'appellata CP_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previo ogni necessario e/o opportuno provvedimento, e/o previa eventuale amissione delle istanze istruttorie dedotte e non ammesse, dato atto dell'avvenuto pagamento a cura di dei seguenti importi: CP_1
- € 40.000,00 (quarantamila/00) a favore di con effetto bancario datato Parte_7
13.12.2024 n. 2255271872-09;
- € 40.000,00 (quarantamila/00) a favore di con effetto bancario datato 13.12.2024 Parte_3
n. 2255271880-04;
- € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) a favore di con effetto bancario datato Persona_2
12.12.2024 n. 3002638223-00;
- € 65.000,00 (sessantacinquemila/00) a favore di con effetto bancario datato Parte_1
12.12.2024 n. 3002638222-12;
- € 4.366,44 (quattromilatrecentosessantasei/44) a favore dell'avv. Antonio Di Cicco con effetto bancario datato 30.1.2025 n. 8700592525-01;
- € 4.366,44 (quattromilatrecentosessantasei/44) a favore dell'avv. Giuseppe Zuppardi con effetto bancario datato 30.1.2025 n. 8700592523-12 respingere l'appello proposto dai signori , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , tutti nella qualità di congiunti di in quanto Parte_4 Persona_1
inammissibile e/o improcedibile e/o comunque infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di giudizio, oltre gli accessori di legge. In denegata e non creduta ipotesi, determinare le somme dovute da a seguito dell'evento per cui è causa, nei limiti ed eccezioni di polizza e per il CP_1
massimale esposto. Con vittoria delle spese di giudizio, oltre gli accessori di legge. Con ogni riserva
e salvezza per la compilazione degli atti conclusivi.”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I sig.ri , , hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Genova la sig.ra e la Controparte_2 CP_1
esponendo quanto segue.
Hanno riferito di essere congiunti del sig. , di professione autotrasportatore, il Persona_1
quale era deceduto in data 21/11/2017 in seguito ad arresto cardio-respiratorio occorsogli subito dopo essere rimasto coinvolto in un tamponamento in autostrada. In tali circostanze, si trovava Parte_2
in viaggio per lavoro conducendo un autoarticolato quando impattava frontalmente il veicolo condotto dal sig. di proprietà della convenuta e assicurato Controparte_3 Controparte_2
presso per la responsabilità civile. Il veicolo del stava compiendo una CP_1 CP_2
manovra vietata di inversione di marcia in autostrada, dopo aver percorso un tratto contromano nella medesima carreggiata del . Parte_2
A seguito del tamponamento, il scendeva dal mezzo e si accasciava al suolo accusando Parte_2
un improvviso malore, per cui decedeva due giorni dopo in Ospedale, senza aver mai ripreso conoscenza.
Gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da loro subiti iure proprio e iure hereditatis a causa della perdita del congiunto.
È rimasta contumace Controparte_2
Si è costituita contestando l'avversaria domanda ed eccependo, in particolare, CP_1
l'insussistenza del nesso causale per essere stato il defunto affetto da gravi patologie cardio- respiratorie, tali per cui l'evento letale era da attribuire a queste e non al sinistro occorso. Inoltre, contestava la prova del rapporto di parentela tra gli attori ed il defunto.
Istruita la causa documentalmente e con licenziamento di CTU medico legale, il Tribunale ha deciso la vertenza con la sentenza in epigrafe indicata, così statuendo:
“Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede: - rigetta le domande di parte attrice;
- pone definitivamente a carico solidale degli attori le spese di ctu, come liquidate in corso di giudizio;
- condanna in solido gli attori
, , e a rifondere le Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
spese di lite in favore di;
spese che - in applicazione dello scaglione di valore da € CP_1
2.000.000,01 a € 4.000.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/22) e applicati i valori minimi - si liquidano in € 24.668,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge”.
Il Tribunale ha fondato la decisione sul rilievo dell'inesistenza della prova della parentela tra gli attori ed il defunto, nonché sull'assenza di nesso causale tra il sinistro ed il decesso del sig. , Parte_2 considerando dirimente la circostanza che lo stesso non fosse abilitato alla guida professionale in forza di sospensione dell'idoneità medica per accertamenti medici.
Hanno proposto appello , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Parte_4
Con il primo motivo di appello censurano la sentenza nella parte in cui ha escluso il rapporto di parentela tra loro ed il defunto sig. . Parte_2
Con il secondo motivo di appello lamentano l'erroneità della sentenza ove non ha riconosciuto il nesso di causa tra il grave turbamento occorso nel sinistro alla vittima ed il suo decesso.
Con il terzo motivo di appello sostengono l'idoneità alla data del sinistro del sig. alla Parte_2
guida di automezzi.
Con il quarto motivo di appello propongono le domande di cui chiedono l'accoglimento in riforma della sentenza.
Si costituisce chiedendo l'integrale rigetto dell'appello e la conferma della gravata CP_1
sentenza.
E' rimasta contumace Controparte_2
Ritenutane l'opportunità, la Corte di Appello ha formulato la seguente proposta conciliativa:
“Versamento da parte di dei seguenti importi € 65.000,00 in favore di CP_1 Parte_1
; € 55.000,00 in favore di;
€ 40.000,00 in favore di
[...] Parte_2 Parte_3
(denominato prec. ); € 40.000,00 in favore di . Persona_3 Parte_4
Rimborso delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio in favore delle parti anzidette da parte di nella misura del 25% del totale, con compensazione del resto. Il totale delle spese si CP_1
intende liquidato per il primo grado in € 14.103,00 oltre accessori di legge, e per il secondo grado in € 14.317,00, oltre accessori di legge”.
La proposta così formulata è stata accettata dalle parti in conto capitale, e ha CP_1
provveduto a depositare la prova dei relativi pagamenti. Tuttavia, allo stato residuano contestazioni in merito all'importo delle spese legali, già corrisposte da nella misura di € 4.366,44 CP_1
per ciascuno dei due difensori delle parti appellanti.
Gli appellanti hanno inoltre contestato la tardività di nella corresponsione delle spese CP_1
di lite in tale misura, deducendo il compimento di ulteriore attività difensiva, con diritto al rimborso integrale delle spese legali.
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Tanto premesso, la Corte rileva che la proposta conciliativa è stata accettata da entrambe le parti per quanto riguarda il capitale (€ 65.000,00 in favore di € 55.000,00 in favore di Parte_1 ; € 40.000,00 in favore di (denominato prec. Parte_2 Parte_3 Persona_3
); € 40.000,00 in favore di .
[...] Parte_4
Infatti, ha provveduto ad inviare assegni circolari agli appellanti dell'importo previsto CP_1
nella proposta conciliativa, mentre gli appellanti hanno depositato atto da loro sottoscritto di accettazione della proposta.
E' residuata però la questione relativa all'importo delle spese di lite indicate dalla Corte nella proposta conciliativa.
Così, nelle note di trattazione scritta per l'udienza delli 8/4/2025 gli appellanti danno atto che “la causa di risarcimento danni da sinistro mortale è proseguita, limitatamente alla questione della liquidazione delle competenze professionali spettanti agli avvocati Di Cicco e Zuppardi per l'attività svolta nel primo e nel secondo grado di giudizio”. dal canto suo, nelle stesse note, rappresenta “di aver dato esecuzione alla proposta CP_1 transattiva formulata dal Collegio…”.
Deve dunque darsi atto della cessazione della materia del contendere in ordine alle somme versate da in conto capitale. CP_1
Va premesso che la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. Alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (v. Cass. sez. un., 28/09/2000, n. 1048).
Devesi poi rilevare che nel caso di cessazione della materia del contendere deve comunque provvedersi in ordine alle spese di lite (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 11494 del 21/06/2004 secondo cui “La cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo di impugnazione non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in difetto di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale”).
Ancora si osserva che la cessazione della materia del contendere può e deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (cfr. Cass. 19568/2017).
Nel caso in esame va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, nel corso del presente giudizio è stata accettata da entrambe le parti la proposta conciliativa formulata dalla Corte con ordinanza del 17/9/2024, quanto al risarcimento del danno, con conseguente venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e dell'interesse alla pronuncia nel merito.
Per quanto riguarda le spese di lite, gli appellanti sostengono che gli importi indicati nell'ordinanza della Corte del 17/9/2024, di € 14.103,00 e di € 14.317,00 costituiscono il 25% della tariffa di riferimento e non il totale delle spese.
Lamentano inoltre l'inadeguatezza degli importi versati da per la “notevole attività di CP_1 scambio di memorie con la controparte a seguito della transazione” e per l'inderogabilità del compenso professionale dell'avvocato.
Orbene, la proposta conciliativa formulata dalla Corte prevedeva il “rimborso delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio in favore delle parti anzidette da parte di nella misura del CP_1
25% del totale, con compensazione del resto. Il totale delle spese si intende liquidato per il primo grado in € 14.103,00 oltre accessori di legge, e per il secondo grado in € 14.317,00, oltre accessori di legge”.
Il dato testuale rende evidente che la proposta in oggetto prevedeva la corresponsione del 25% di €
14.103,00 oltre accessori di legge, e del 25% di € 14.317,00 oltre accessori di legge e CP_1
ha corrisposto appunto il 25% di tali importi.
L'interpretazione data dagli appellanti non può essere seguita in quanto l'importo di €14.103,00 è il totale dei compensi medi per tutte le fasi processuali di un giudizio ordinario dinanzi al Tribunale per una causa di valore compreso nello scaglione fra €52.001 ed €260.000,00, mentre l'importo di
€14.317,00 è il totale dei compensi medi per tutte le fasi processuali di un giudizio dinanzi alla Corte di appello per una causa di valore compreso nello scaglione fra €52.001 ed €260.000,00, sicchè le somme indicate nell'ordinanza con la quale è stata formulata la proposta conciliativa non possono essere pari al 25% del totale del compenso, ma rappresentano il 100% del compenso medio per tutte le fasi processuali per causa di valore da €52.001a €260.000,00.
Ne discende che le somme corrisposte da a titolo di spese di lite corrispondono a quelle CP_1
indicate nella proposta conciliativa formulata dalla Corte.
Ciò premesso, facendo comunque applicazione del criterio della soccombenza virtuale si deve osservare che il sinistro per cui è causa si è verificato per la sconsiderata condotta di
[...]
conducente dell'autovettura di proprietà della convenuta e assicurata CP_3 Controparte_2 presso per la responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, che effettuava in CP_1
autostrada una manovra vietata di inversione di marcia.
Tuttavia, già in punto sussistenza del nesso causale tra il sinistro stradale in discorso e l'arresto cardio- respiratorio occorso al de cuis, sussistono incertezze, in quanto dalla perizia medico legale eseguita in sede penale, e valorizzata dal primo giudice, emerge l'assenza di nesso causale tra la morte ed il sinistro stradale, avuto riguardo al particolare stato di salute di , che era “affetto Persona_1
da ipertensione arteriosa, diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva, coronaropatia con ipertrofia cardiaca”, mentre dalla c.t.u. medico legale redatta dal dott. nella presente sede civile Persona_4
risulta ricorrere il nesso causale tra il sinistro stradale e la morte del . Parte_2
Inoltre, va considerato che sussiste una grave negligenza di quest'ultimo il quale, pur affetto da severe patologie cardiocircolatorie ed essendo stato visitato 8 giorni prima del sinistro (il 13/11/2017) dal medico competente, che aveva disposto ulteriori accertamenti medici al fine dell'idoneità al lavoro e quindi alla guida di automezzi, con sospensione momentanea della stessa, come risulta dalla c.t.u. medico legale in atti (“Alla visita medica del 13-11-2017 il dott. richiedeva accertamenti Pt_8
diagnostici, ecocolordoppler cardiaco ed eventuale prova da sforzo, e in attesa di conoscere i risultati sospendeva il giudizio sull'idoneità trasmettendo a mano il giorno seguente la cartella clinica redatta al datore di lavoro”), si era ugualmente posto alla guida dell'autocarro con ciò ponendo in essere una condotta molto gravemente negligente ed imprudente.
Tali elementi depongono, nell'ottica della soccombenza virtuale, per la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio nella misura di tre quarti, ponendosi a carico dell'appellata CP_1
il residuo quarto.
[...]
Le spese vanno liquidate in base al valore della causa, compreso, come si è detto, tra €52.001 ed
€260.000,00, pervenendosi, per l'intero, all'importo di €14.103,00 a titolo di compensi medi per tutte le fasi processuali del giudizio di primo grado e all'importo di €14.317,00 per i compensi medi per tutte le fasi processuali del giudizio di appello.
Spettano dunque agli appellanti il 25% di tali somme, pari, per il giudizio di primo grado, ad euro
3,525,75 e, per il presente grado, ad euro 3.579,25, oltre, per ambedue i gradi, spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura di tre quarti;
condanna l'appellata a rifondere agli appellanti il residuo quarto di tali spese che liquida, CP_1
quanto al primo grado, in euro 3.525,75 per compensi e, quanto al presente grado, in euro 3.579,25 per compensi, oltre, per ambedue i gradi, spese generali e accessori di legge;
pone definitivamente a carico delle parti le spese di c.t.u. secondo la stessa percentuale.
Genova, 11/4/2025
Il Presidente estensore
Dr. Marcello Bruno