Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 31/03/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito – Presidente
2. dr. Natalino Sapone - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 481 del 2019 R.G., posta in decisione all'udienza del 4.11.2024, vertente
TRA
(C.F. , titolare dell'impresa individuale Parte_1 CodiceFiscale_1
“Troiolo Bus”, elettivamente domiciliato in Reggio di Calabria, viale G. Amendola n.
29/G, presso lo studio dell'avv. Aldo Crapanzano, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Filippo Racco e Teresa Triolo in virtù di mandato in atti appellante
E
(C.F. C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Marina di Caulonia, via
Alfonsine n. 2, presso lo Studio Legale associato ”, rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Ilario Circosta in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
NONCHÉ
-appellati contumaci-
oggetto: responsabilità extracontrattuale - appello avverso la sentenza del Tribunale di
Locri n. 1553/2018, pubblicata il 14.12.2018.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 27.10.2024, il procuratore dell'appellante così precisava le conclusioni: “il sottoscritto avv. Filippo Racco, quale procuratore e difensore, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Teresa Troiolo, dell'appellante sig. nella qualità in epigrafe, con le presenti note di trattazione scritta, Parte_1 giusto decreto presidenziale del 21/10/2023, in ossequio al principio devolutivo dell'appello si riporta in via preliminare, in fatto e in diritto, a ogni azione, istanza e domanda di cui agli atti del primo giudizio. Si riporta altresì ai motivi di appello e alle dedotte istanze istruttorie, nonché agli atti e note di trattazione scritta di causa, insistendo nell'integrale accoglimento delle istanze e delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo. Impugna e contesta ogni quanto eccepito e dedotto dall'appellata nella propria comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti e Controparte_1 note di trattazione scritte di causa, poiché destituiti di fondamento logico-giuridico, nonché strumentali, chiedendo altresì il rigetto delle relative istanze e conclusioni”;
Mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 31.10.2024, il procuratore dell'appellata così precisava le conclusioni “con le presenti note CP_1 di trattazione scritta, redatte ai sensi dell'art. 83, comma 7 lett. h) D.L. n° 18/2020, l'avv. Ilario
Circosta, precisa le conclusioni riportandosi a tutti i propri scritti difensivi e verbali di causa, impugna e contesta quanto asserito da parte avversa e chiede che la causa venga decisa”.
Con ordinanza del 2.12.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
4.11.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Locri, e in persona dei Controparte_5 CP_4 rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, nonché per sentire Controparte_3
“accertare e dichiarare per la superiore causale o per altra conferente motivazione, che il sinistro per cui è causa è avvenuto per colpa esclusiva del Sig e, per l'effetto, condannare essi Controparte_3 convenuti, in via solidale, al pagamento a favore del Sig nella suddetta qualità,, a titolo Parte_1 risarcitorio, della somma di €. 41.000,00 o di quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizi, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì dell'incidente stradale fino all'effettivo soddisfo” con vittoria di spese legali da distrarsi in favore dei costituiti procuratori dichiaratisi antistatari.
Esponeva l'attore:
-che, in data 1.10.2012 alle ore 6.00 circa, l'autobus Setra S315, targato BP860DX, di proprietà dell'impresa individuale “Troiolobus”, condotto nell'occasione dall'autista mentre percorreva l'autostrada A/3 SA/RC, tamponava l'autocarro Controparte_6
Fiat 683, targato CS245322, di proprietà di e condotto da CP_4 [...]
, assicurato per la r.c.a. con la CP_3 Controparte_5
-che la responsabilità del sinistro era da addebitare esclusivamente al conducente dell'autocarro, il quale procedeva lungo l'autostrada in questione ad una velocità pari a
60 km/h - e, quindi, inferiore al minimo previsto dall'art. 141, comma 1, del Codice della Strada – tale da costituire “intralcio o pericolo per la normale circolazione”, oltre che con carico sporgente non segnalato ed a luci spente, in violazione dell'art. 161, comma 6, e dell'art. 152 del Codice della Strada;
-che, a causa dell'inevitabile tamponamento, l'autobus dell'impresa individuale
“Troiolobus” aveva riportato danni materiali per complessivi €. 41.000,00 che, tuttavia, la non aveva inteso risarcire. Controparte_5
Instaurato il contraddittorio, si costituiva adducendo che la Controparte_3 responsabilità del sinistro era, invece, addebitabile unicamente alla condotta di guida di che, procedendo alla guida del pullman alla velocità di 110 Km/h, in Controparte_6 violazione del limite di 90 Km/h, nonostante le condizioni climatiche fossero avverse, era andato ad impattare contro l'autocarro scaraventandolo fuori dalla carreggiata stradale nella sottostante scarpata. Chiedeva, quindi, all'adito Tribunale di rigettare l'avversa domanda con condanna dell'attore al risarcimento dei danni, ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi, equitativamente, nella misura di €. 20.000,00 ovvero in altra somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese legali, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Si costituiva, altresì, l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, già insistendo anch'essa per Controparte_5 il rigetto della domanda attrice stante l'esclusiva responsabilità dell'attore nell'occorso sinistro per non avere mantenuto la necessaria distanza di sicurezza tra veicoli, in violazione dell'art. 149/1-4 del Codice della Strada. Contestava, altresì, il quantum richiesto a titolo di risarcimento in mancanza di documentazione attestante l'effettiva spesa sostenuta per la riparazione dell'autobus.
Istruito il giudizio con prova testimoniale ed interrogatorio formale del convenuto
, all'udienza del 14.12.2018, le parti precisavano le conclusioni e, Controparte_3 previa discussione orale, la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni della decisione. Con sentenza n. 1553/2018, il Tribunale di Locri rigettava la domanda attrice di risarcimento nonché la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dal , Controparte_3 condannando alla rifusione delle spese legali in favore dei convenuti. Parte_1
Avverso tale decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello chiedendone l'integrale riforma con vittoria di spese legali di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, ritualmente, l' rilevando, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità e l'improcedibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza con richiesta di rigetto e vittoria di spese legali del presente grado.
Rimanevano contumaci e Controparte_3 CP_4
Con ordinanza del 2.12.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
4.11.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di e Controparte_3 CP_4
regolarmente evocati in giudizio e non costituitisi.
[...]
Ancora in via preliminare, preme osservare che, con la novella apportata all'art. 342
c.p.c. dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, è necessario, a pena di inammissibilità, che l'appellante indichi "1) le parti del provvedimento che intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
La giurisprudenza, sul punto, ha chiarito che "il principio di specificità dei motivi di impugnazione - richiesta dagli artt. 342 e 434 c.p.c. per la individuazione dell'oggetto della domanda d'appello e per stabilire l'ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata - impone all'appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, accompagnandole con argomentazioni che confutino e contrastino le ragioni addotte dal primo giudice, cosi da incrinarne il fondamento logico-giuridico" (cfr., ex multis, C.C.,13.10.2015 n. 20496).
Tali requisiti non sembrano ricorrere nel caso di specie.
Infatti, con l'atto di impugnazione introduttivo del presente giudizio l'appellante si è limitato a fornire una sommaria ricostruzione dei fatti di causa identica a quella già proposta in primo grado, nulla aggiungendovi e, allo stesso tempo, mirante semplicemente ad una non condivisione della valutazione del Giudice di prime cure che, tuttavia, non appare in grado di consentire a questo Corte di pervenire ad una differente conclusione. Tuttavia, alla luce di una valutazione sostanzialistica dell'atto di appello, pur a voler ritenere che l'appellante abbia adempiuto a quanto richiesto dall'art. 342 c.p.c., si ritiene, in ogni caso, che nel merito debbano essere condivise le conclusioni alle quali è giunto Tribunale.
Ed invero, malgrado una esposizione dei motivi di appello alquanto ripetitivi e non del tutto lineari, punto decisivo per la soluzione della presente controversia risiedeva nell'accertamento della esatta ricostruzione della dinamica del sinistro e, quindi, nella individuazione delle rispettive responsabilità dei conducenti dei mezzi coinvolti nel medesimo.
Secondo la tesi attorea l'impatto tra i due veicoli sarebbe avvenuto perché il conducente del procedeva lungo l'autostrada ad una velocità ridotta di 60 Pt_2
Km/h, tale da costituire un intralcio per la circolazione;
mentre, secondo la tesi degli originari convenuti, la responsabilità del sinistro era da ricondursi alla condotta di guida del conducente del pullman che, in violazione dei limiti di velocità e delle distanze di sicurezza, tamponava il camion che lo precedeva.
Orbene, considerata la non contestata dinamica del sinistro, occorre rilevare che, per costante giurisprudenza 'in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla presunzione 'de facto' di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale' (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 21/04/2016, n. 8051; conf. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., (ud. 10/09/2020) 06-10-2020, n. 21513).
Quindi, nella specie, gravava sull'attore fornire specifica prova liberatoria nei termini sopra indicati seppure l'obbligo del conducente posteriore non possa essere valutato, sempre e in ogni caso, in modo rigido e assoluto, nel senso che non si debba tener conto anche degli arresti improvvisi non giustificati o di altri comportamenti anormali del conducente del veicolo che precede.
Talché, anche nell'ipotesi di tamponamento è configurabile un concorso di colpa del veicolo che precede, ogni qual volta al suo conducente siano imputabili condotte anormali o inosservanti del generico precetto di non costituire pericolo o intralcio per la circolazione.
Sul punto, come ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione (cfr. ad es. Cass. n. 20916 del 17.10.2016), “nel caso in cui il tamponamento sia avvenuto, ad esempio, a seguito dell'improvvisa immissione sulla corsia di marcia di un veicolo, tale da rappresentare un ostacolo imprevedibile e anomalo al normale andamento della circolazione stradale, occorre comunque valutare comparativamente la condotta di guida di entrambi i conducenti, di talché l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza vige in relazione alla normale marcia dei veicoli sulla medesima corsia di marcia e non in caso di improvvisi, anomali ed imprevedibili ostacoli, rappresentati dall'improvvisa immissione di un veicolo nel flusso stradale”.
Anche in tali casi, spetta, ovviamente, al conducente del veicolo tamponante dimostrare la sussistenza dell'anzidetta situazione, idonea ad escludere la presunzione di colpa dell'art. 149 C.d.S. e, conseguentemente, ritenere sussistente quanto meno un concorso di colpa nella verificazione del sinistro da parte di entrambi i conducenti dei veicoli antagonisti.
Fatte queste doverose premesse, nel caso di specie, come correttamente motivato dal primo Giudice, all'esito dell'istruttoria è emerso che: a) “quando è avvenuto l'impatto era molto presto, intorno alle 6.00 del mattino, dunque la circolazione era scarsa” sicché è da escludersi che il camion condotto dal potesse costituire un intralcio alla CP_3 circolazione;
b) “il fondo stradale era bagnato e pioveva, era ancora buio e la visibilità era ridotta” quindi, attesa la condizione metereologica “il buio, la pioggia, l'asfalto bagnato ed il limite di velocità di 90 km/h, la condotta tenuta dal deve ritenersi sotto il profilo della violazione CP_3 dell'art. 141 CDS immune da censure e da colpa” .
Del tutto indimostrate sono, poi, rimaste le addotte circostanze secondo le quali il camion circolasse a fari spenti e che presentasse parti sporgenti prive di segnalazioni.
Quindi, la condotta del è risultata esente da qualsivoglia profilo di colpa, sia CP_3 essa specifica ovvero generica o presunta ex art. 2054 co. 2 c.c.. Nessun comportamento alternativo poteva essergli richiesto per essere stato tamponato da tergo, senza aver potuto né evitare tale collisione né tantomeno prevedere il comportamento anomalo del pullman che lo seguiva sulla carreggiata.
Viceversa, è pacifico, come accertato dalla Polizia Stradale intervenuta in loco, che il conducente del pullman viaggiasse ad una velocità superiore a quella consentita, violando così la regola di prudenza che impone di circolare rispettando i limiti di velocità, adeguando gli stessi non solo al limite massimo stabilito (nella specie 90 km/h) ma anche alla situazione concreta (visibilità e condizioni climatiche) andando così ad impattare con il camion non perché lo stesso costituisse “un ostacolo imprevedibile e anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale” ma perché la sua condotta di guida imprudente non gli ha permesso di avvedersi per tempo del mezzo che procedeva dinanzi a sé e, quindi, di porre in essere le dovute manovre di emergenza che avrebbero evitato l'impatto.
Ne consegue che la responsabilità del sinistro non poteva che essere ascritta, in via esclusiva, alla condotta del conducente del pullman – che non ha fornito alcuna prova liberatoria in grado di superare la presunzione 'de facto' di inosservanza della distanza di sicurezza tra veicoli - con la conseguenza che l'appello deve essere rigettato con conferma integrale della sentenza di primo grado.
Con riferimento alle spese di lite del presente grado, alcuna statuizione deve assumersi con riferimento agli appellati e considerata la Controparte_3 CP_4 contumacia di questi ultimi, mentre per il resto seguono la soccombenza e vengono liquidate, secondo i parametri stabiliti in applicazione dei criteri di cui al Regolamento
Min. Giustizia n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022, e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto - dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia – condividendosi, da parte di questa
Corte, il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. 6–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
“… In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …” e, perciò, nei termini seguenti:
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa da €. 26.001 ad €. 52.000
Fase studio controversia €. 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio €. 709,00
Fase trattazione €. 1.523,00
Fase decisoria €. 1 735,00 totale compenso tabellare €. 4.996,00
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato
D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
Si dà atto, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 1553/2018, Parte_1 pubblicata il 14.12.2018, così decide:
- preliminarmente, dichiara la contumacia di e Controparte_3 CP_4
- nel merito, rigetta l'appello confermando la sentenza di primo grado;
- nulla per spese tra da una parte e e Parte_1 Controparte_3 CP_4 dall'altra;
- condanna al pagamento delle spese legali del presente grado in favore Parte_3
in persona del legale rappresentante, quantificate in Controparte_1
€.4.996,00 a titolo di compenso oltre forfetarie, IVA e CAP come per legge;
-dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio 18.03.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)