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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/10/2025, n. 3697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3697 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 4234/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 4234/2025 R.G. a cui è riunita quella n. 9639/2024
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Portici, alla Via Diaz n. 58, presso lo studio dell'avv. Stefano Palomba, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Calamia, giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 20/03/2025 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile e di essere stato sottoposto a visita medica all'esito della quale è stato riconosciuto invalido al 60%; di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato l'esito della visita all' riconoscendolo invalido al 60%; di avere formulato tempestivo atto CP_2 di dissenso. Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. per conseguire il riconoscimento della summenzionata prestazione. Per_1
1 Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetta, la loro incidenza sulle sue capacità di lavoro.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in CP_2 quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente ha chiesto disporsi rinnovo della consulenza ovvero chiamare il CTU già nominato a chiarimenti, mentre parte resistente ha insistito per il rigetto della domanda.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dal ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, il ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stato ritenuto in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, egli, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, assegno di invalidità civile, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo del ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che: “Utilizzando la formula a scalare di BA si ottiene una percentuale di invalidità pari al 60%. Il signor può essere quindi riconosciuto invalido con percentuale Parte_1 pari al 60%, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, in quanto le patologie di cui soffre erano già presenti all'epoca dell'inoltro di suddetta domanda”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso: “Presa visione degli atti di
2 causa, della documentazione sanitaria e sulla scorta delle risultanze dell'esame clinico,si può affermare che il signor e' risultato affetto dalle seguenti infermità: “Obesità con Parte_1 complicanze artrosiche con lieve impegno funzionale, sindrome delle apnee ostruttive del sonno in trattamento con C-Pap, ipertensione arteriosa”. Pertanto, ai sensi della legge 30/3/1971 nr. 118
e D.M. del 05/02/1992, in risposta ai quesiti, si può concludere che le affezioni riscontrate al signor
, globalmente considerate, allo stato attuale, pur determinando un'inabilità e Parte_1 irrecuperabilità, sono valutabili, secondo le tabelle in vigore, come invalidità pari al 65%. Infatti scindendo le singole patologie abbiamo: • obesità con complicanze artrosiche (cod. 7105)
……………………...……31% • ipertensione arteriosa (per analogia cod.
6441)…………………………….…….21% • OSAS in trattamento con C-Pap (per analogia cod.
6003)………………………30% Il signor risulta affetto da sindrome delle apnee Parte_1 ostruttive del sonno in trattamento con metodica C-Pap notturna. Agli atti è presente un esame polisonnografico effettuato il 13/06/2023, oltre alla consulenza pneumologica del 12/06/2023. La sindrome delle apnee ostruttive nel sonno, nota anche con l'acronimo OSAS (Obstructive Sleep
Apnea Syndrome), è una condizione caratterizzata da pause nella respirazione durante il sonno, dovute all'ostruzione parziale o totale delle prime vie aeree. Dal punto di vista clinico, è caratterizzata da sonnolenza diurna e/o alterazioni delle performance diurne e da russamento nel sonno. La terapia con C-PAP prevede l'uso di una maschera sul naso e/o sulla bocca. Durante il sonno il dispositivo PAP eroga un flusso costante di aria compressa attraverso la maschera, mantenendo aperte le vie aeree superiori e limitando il numero di apnee, ipopnee e arousal che altrimenti disturberebbero il sonno. Tale patologia può essere valutata utilizzando per analogia il riferimento tabellare 6003 con percentuale pari al 30%. Il ricorrente soffre inoltre di ipertensione arteriosa senza danno d'organo. Dall'esame ecocardiografico effettuato in data 09/10/2023 emerge una frazione di eiezione cardiaca pari al 60%, quindi nella norma. Tale patologia può essere valutata utilizzando per analogia il riferimento tabellare 6441 con percentuale pari al 21%.
Il signor pesa 123 Kg con un'altezza pari a 170 cm. L'indice di massa corporea Parte_1 calcolato è pari a 42 Kg/m2, che depone a favore di una obesità di grado severo. A ciò si aggiungono note artrosiche di alcuni segmenti scheletrici. All'esame obiettivo i movimenti di flesso-estensione del rachide dorso-lombare e quelli a carico delle articolazioni coxo-femorali bilaterali sono riferiti dolenti ma possibili in autonomia. Tale patologia può essere valutata utilizzando il riferimento tabellare 7105 con percentuale pari al 31%. Circa la presunta condizione di ipoacusia bilaterale, agli atti non sono presenti esami audiometrici, indispensabili a fini di un corretto inquadramento della patologia e di una corretta valutazione medico legale. Per tale
3 motivo, tale presunta patologia non è stata valutata. Utilizzando la formula a scalare di BA si ottiene una percentuale di invalidità pari al 60%”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Dal canto suo, parte ricorrente si è limitata ad asserire che il CTU ha sottovalutato la gravità delle patologie di cui soffre e che, di conseguenza, la perizia è assolutamente generica e scarna.
Tuttavia, i rilievi effettuati dal ricorrente nella presente opposizione hanno già ottenuto da parte dell'ausiliario del Giudice adeguata risposta.
Ed invero, nella perizia (vd. pag. 08), il CTU ha precisato che: “1) la patologia Per_1 cardiologica e l'insufficienza venosa rientrano per analogia sotto lo stesso codice (6441), essendo entrambe patologie dei vasi sanguigni, solo interessanti distretti corporei differenti. In base alla gravità (lieve in questo caso) è stata assegnata una percentuale pari al 21%. Dagli esami ecocolordoppler presenti agli atti, infatti, non emerge assolutamente una condizione di insufficienza venosa cronica severa, tanto che nè il certificato riassuntivo del medico curante della ricorrente ne fa menzione, nè altri specialisti che hanno visitato la ricorrente;
2) la sindrome delle apnee ostruttive del sonno non può essere associata ad una broncopatia cronica (cod. 6407 da Lei citato), in quanto trattasi di due patologie completamente differenti e ciò che aiuta a fare diagnosi è
l'esame spirometrico che deve risultare al di sotto di determinati valori;
3) il codice 6408 da Lei menzionato riguarda la calcolosi biliare, patologia a carico dell'apparato gastroinstinale, e non renale, e pertanto non può essere utilizzato. Pertanto si conferma la valutazione iniziale del 60%”.
Tenuto, dunque, conto del fatto che la parte non ha evidenziato alcun tipo di errore concreto commesso dal consulente, essendosi ella limitata a contestare la valutazione contenuta in perizia, è evidente che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. In particolare, infatti, appaiono condivisibili alla luce di un'interpretazione
4 costituzionalmente orientata della normativa, le considerazioni svolte dal consulente dell'ufficio, fondate sull'analisi complessiva delle condizioni del periziando.
È evidente, dunque, che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla per le spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza in capo al sig. ; Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Si comunichi.
5 Aversa, 07.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 4234/2025 R.G. a cui è riunita quella n. 9639/2024
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Portici, alla Via Diaz n. 58, presso lo studio dell'avv. Stefano Palomba, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Calamia, giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 20/03/2025 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile e di essere stato sottoposto a visita medica all'esito della quale è stato riconosciuto invalido al 60%; di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato l'esito della visita all' riconoscendolo invalido al 60%; di avere formulato tempestivo atto CP_2 di dissenso. Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. per conseguire il riconoscimento della summenzionata prestazione. Per_1
1 Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetta, la loro incidenza sulle sue capacità di lavoro.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in CP_2 quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente ha chiesto disporsi rinnovo della consulenza ovvero chiamare il CTU già nominato a chiarimenti, mentre parte resistente ha insistito per il rigetto della domanda.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dal ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, il ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stato ritenuto in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, egli, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, assegno di invalidità civile, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo del ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che: “Utilizzando la formula a scalare di BA si ottiene una percentuale di invalidità pari al 60%. Il signor può essere quindi riconosciuto invalido con percentuale Parte_1 pari al 60%, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, in quanto le patologie di cui soffre erano già presenti all'epoca dell'inoltro di suddetta domanda”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso: “Presa visione degli atti di
2 causa, della documentazione sanitaria e sulla scorta delle risultanze dell'esame clinico,si può affermare che il signor e' risultato affetto dalle seguenti infermità: “Obesità con Parte_1 complicanze artrosiche con lieve impegno funzionale, sindrome delle apnee ostruttive del sonno in trattamento con C-Pap, ipertensione arteriosa”. Pertanto, ai sensi della legge 30/3/1971 nr. 118
e D.M. del 05/02/1992, in risposta ai quesiti, si può concludere che le affezioni riscontrate al signor
, globalmente considerate, allo stato attuale, pur determinando un'inabilità e Parte_1 irrecuperabilità, sono valutabili, secondo le tabelle in vigore, come invalidità pari al 65%. Infatti scindendo le singole patologie abbiamo: • obesità con complicanze artrosiche (cod. 7105)
……………………...……31% • ipertensione arteriosa (per analogia cod.
6441)…………………………….…….21% • OSAS in trattamento con C-Pap (per analogia cod.
6003)………………………30% Il signor risulta affetto da sindrome delle apnee Parte_1 ostruttive del sonno in trattamento con metodica C-Pap notturna. Agli atti è presente un esame polisonnografico effettuato il 13/06/2023, oltre alla consulenza pneumologica del 12/06/2023. La sindrome delle apnee ostruttive nel sonno, nota anche con l'acronimo OSAS (Obstructive Sleep
Apnea Syndrome), è una condizione caratterizzata da pause nella respirazione durante il sonno, dovute all'ostruzione parziale o totale delle prime vie aeree. Dal punto di vista clinico, è caratterizzata da sonnolenza diurna e/o alterazioni delle performance diurne e da russamento nel sonno. La terapia con C-PAP prevede l'uso di una maschera sul naso e/o sulla bocca. Durante il sonno il dispositivo PAP eroga un flusso costante di aria compressa attraverso la maschera, mantenendo aperte le vie aeree superiori e limitando il numero di apnee, ipopnee e arousal che altrimenti disturberebbero il sonno. Tale patologia può essere valutata utilizzando per analogia il riferimento tabellare 6003 con percentuale pari al 30%. Il ricorrente soffre inoltre di ipertensione arteriosa senza danno d'organo. Dall'esame ecocardiografico effettuato in data 09/10/2023 emerge una frazione di eiezione cardiaca pari al 60%, quindi nella norma. Tale patologia può essere valutata utilizzando per analogia il riferimento tabellare 6441 con percentuale pari al 21%.
Il signor pesa 123 Kg con un'altezza pari a 170 cm. L'indice di massa corporea Parte_1 calcolato è pari a 42 Kg/m2, che depone a favore di una obesità di grado severo. A ciò si aggiungono note artrosiche di alcuni segmenti scheletrici. All'esame obiettivo i movimenti di flesso-estensione del rachide dorso-lombare e quelli a carico delle articolazioni coxo-femorali bilaterali sono riferiti dolenti ma possibili in autonomia. Tale patologia può essere valutata utilizzando il riferimento tabellare 7105 con percentuale pari al 31%. Circa la presunta condizione di ipoacusia bilaterale, agli atti non sono presenti esami audiometrici, indispensabili a fini di un corretto inquadramento della patologia e di una corretta valutazione medico legale. Per tale
3 motivo, tale presunta patologia non è stata valutata. Utilizzando la formula a scalare di BA si ottiene una percentuale di invalidità pari al 60%”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Dal canto suo, parte ricorrente si è limitata ad asserire che il CTU ha sottovalutato la gravità delle patologie di cui soffre e che, di conseguenza, la perizia è assolutamente generica e scarna.
Tuttavia, i rilievi effettuati dal ricorrente nella presente opposizione hanno già ottenuto da parte dell'ausiliario del Giudice adeguata risposta.
Ed invero, nella perizia (vd. pag. 08), il CTU ha precisato che: “1) la patologia Per_1 cardiologica e l'insufficienza venosa rientrano per analogia sotto lo stesso codice (6441), essendo entrambe patologie dei vasi sanguigni, solo interessanti distretti corporei differenti. In base alla gravità (lieve in questo caso) è stata assegnata una percentuale pari al 21%. Dagli esami ecocolordoppler presenti agli atti, infatti, non emerge assolutamente una condizione di insufficienza venosa cronica severa, tanto che nè il certificato riassuntivo del medico curante della ricorrente ne fa menzione, nè altri specialisti che hanno visitato la ricorrente;
2) la sindrome delle apnee ostruttive del sonno non può essere associata ad una broncopatia cronica (cod. 6407 da Lei citato), in quanto trattasi di due patologie completamente differenti e ciò che aiuta a fare diagnosi è
l'esame spirometrico che deve risultare al di sotto di determinati valori;
3) il codice 6408 da Lei menzionato riguarda la calcolosi biliare, patologia a carico dell'apparato gastroinstinale, e non renale, e pertanto non può essere utilizzato. Pertanto si conferma la valutazione iniziale del 60%”.
Tenuto, dunque, conto del fatto che la parte non ha evidenziato alcun tipo di errore concreto commesso dal consulente, essendosi ella limitata a contestare la valutazione contenuta in perizia, è evidente che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. In particolare, infatti, appaiono condivisibili alla luce di un'interpretazione
4 costituzionalmente orientata della normativa, le considerazioni svolte dal consulente dell'ufficio, fondate sull'analisi complessiva delle condizioni del periziando.
È evidente, dunque, che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla per le spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza in capo al sig. ; Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Si comunichi.
5 Aversa, 07.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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