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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/05/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10938/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10938/2020 promossa da:
C.F. ); Parte_1 C.F._1
(C.F. ), entrambi con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. GIUSO MICHELE e dell'avv. MERETO MARCO ( ), elettivamente C.F._3 domiciliati in Genova, via Assarotti, 42/16 presso il difensore avv. MARCO MERETO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VASSALLO ADRIANO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA COLOMBO 2/2 16121 GENOVA presso il difensore avv.
VASSALLO ADRIANO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TREBIANI Parte_3 C.F._4
MASSIMO, elettivamente domiciliato in PIAZZA GALEAZZO ALESSI 2/17, 16128 GENOVA presso il difensore avv. TREBIANI MASSIMO
CONVENUTI
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_4 [...] anno convenuto in giudizio e affinché venissero Pt_1 Controparte_1 Parte_3 dichiarati responsabili per il danno DA LORO subito nella propria abitazione di Genova il 5 gennaio 2017. Conseguentemente, hanno chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento per i danni patiti, per l'importo complessivo, quanto a di 81.376,50 €; quanto a di Parte_2 Pt_1
151.838,00 €, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4 c.c.
pagina 1 di 9 Si sono costituiti in giudizio entrambi i convenuti, contestando integralmente la pretesa degli attori sia in punto an che in punto quantum.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., depositate le memorie di rito, è stata disposta CTU avente ad oggetto “l'individuazione delle misure da adottare, alla luce della normativa applicabile, ai fini della corretta messa fuori servizio di una caldaia ad uso domestico in caso di riscontrate carenze idonee a compromettere la sicurezza dell'impianto” ed avente altresì ad oggetto “l'accertamento della compatibilità del mantenimento della 'fiamma pilota' accesa con detto stato di 'messa fuori servizio'”,
“chiedendo al CTU quali e quante siano le emissioni che può produrre la fiamma pilota della caldaia”.
Depositata la CTU da parte del geom. è stata ammessa CTU medico legale sulle persone CP_2 degli attori.
Depositata anche quest'ultima perizia, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Gli attori deducono, in sintesi, che:
- nel gennaio 2017 risiedevano, insieme ai propri due figli, in un appartamento sito in Genova, Largo
Giardino 8/3;
- tale immobile era dotato di impianto autonomo di riscaldamento (e di produzione di acqua calda sanitaria) gestito mediante caldaia ' Parte_5
- al momento degli eventi per cui è causa, era in essere un contratto pluriennale di “servizio di manutenzione programmata di impianti termici” concluso con la convenuta CP_1
- la mattina del 5 gennaio 2017, (dipendente di , in esecuzione del Parte_3 CP_1 menzionato contratto, aveva sottoposto la caldaia degli attorialla consueta manutenzione periodica;
- all'esito di tali verifiche, aveva predisposto il “Rapporto di controllo di efficienza Parte_3 energetica”, nel quale aveva annotato: “Far controllare la canna fumaria. Non utilizzare la caldaia;
Si raccomanda un intervento manutentivo entro il 5.1.2018”;
- non aveva messo fuori uso l'impianto e si era allontanato nonostante lo stato Parte_3 confusionario in cui versava l'attrice la sua famiglia;
Pt_1
- nella stessa giornata (padre dell'attore), non ottenendo risposta alle ripetute Persona_1 chiamate, si era recato presso l'abitazione del figlio e, non riuscendo ad aprire la porta con il suo duplicato delle chiavi, aveva allertato i Vigili del Fuoco;
- i Vigili del Fuoco avevano acceduto forzosamente all'appartamento, rilevando un'“ampia presenza di monossido di carbonio” e gli attori e i loro due figli in evidente stato confusionale;
- erano stati immediatamente trasferiti in ambulanza e ricoverati all'Ospedale S. Martino di Genova, da cui erano stati dimessi nei giorni successivi;
- avevano subito un danno biologico sia temporaneo che permanente, quest'ultimo quantificato in un'invalidità permanente al 26% per l'attrice al 18% per l'attore Pt_1 Parte_2
Il convenuto ha contestato la pretesa attorea in punto an e quantum, sostenendo che la Parte_3 chiusura dell'alimentazione elettrica della caldaia è misura sufficiente a metterla fuori servizio (come illustrato nel manuale di istruzioni dell'impianto), e che siano stati gli attori, una volta terminato l'intervento di controllo eseguito da , ad azionare la caldaia, nonostante le prescrizioni Parte_3 contrarie. Ha attribuito, quindi, l'esclusiva o almeno parziale responsabilità agli stessi attori per quanto occorso.
pagina 2 di 9 Anche ha contestato integralmente le avversarie pretese. Ha negato che la messa fuori CP_1 servizio della caldaia implicasse anche la chiusura della valvola del gas. D'altra parte, qualsiasi intervento più demolitivo della chiusura dell'interruttore elettrico avrebbe potuto compromettere l'impianto. Ha sostenuto, inoltre, che la riattivazione della caldaia da parte degli attori abbia interrotto il nesso di causalità tra l'asserito inadempimento e il danno. In ogni caso, ad avviso di , tale CP_1 imprudente manovra è valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c..
3. Nel merito, le domande sono in parte fondate.
4. Gli attori hanno convenuto in giudizio, innanzitutto, , fondando la propria Parte_3 domanda sul disposto di cui all'art. 2043 c.c..
È pacifico che , all'epoca dei fatti dipendente di (società specializzata nella Parte_3 CP_1 manutenzione programmata di impianti termici), il 5 gennaio 2017, in esecuzione del contratto di
“abbonamento al servizio di manutenzione programmata di impianti termici e apparecchi a gas” concluso con cfr. prod. 1 attorea) si sia recato presso l'abitazione degli attori per svolgere il Pt_1 servizio di manutenzione della calderina.
Durante il controllo, ha constatato lo scarso tiraggio della canna fumaria dell'impianto Parte_3 (cfr. doc. 20 di parte convenuta ). Ha quindi compilato il “Rapporto di controllo di Parte_3 efficienza energetica di TIPO 1”, controfirmato dall'attrice responsabile dell'impianto). Pt_6
Da tale rapporto si evince che : Parte_3
(i) ha eseguito la propria attività di controllo per tre quarti d'ora, dalle 9:15 alle 10:00;
(ii) ha riscontrato la “serpentina molto usurata”;
(iii) ha prescritto il controllo della canna fumaria e il non utilizzo della caldaia;
(iv) ha raccomandato un intervento manutentivo entro il 5 gennaio 2018, ossia entro un anno dal suo intervento.
Lo stesso 5 gennaio 2017 ha poi inviato il rapporto all'Ufficio Catasto impianti termici e di CP_1 raffrescamento di Regione Liguria (doc. 3 di parte convenuta ). Parte_3
Nella tarda serata del 5 gennaio, i Vigili del Fuoco, allertati dal padre dell'attore
[...]
sono entrati nell'appartamento, constatando subito un'ampia presenza di monossido di Parte_2 carbonio. Prestato il necessario soccorso agli attori e ai loro due figli, i Vigili del Fuoco hanno attestato di aver “ricostruito il possibile scenario chiudendo le finestre, precedentemente aperte, e riaccendendo la caldaia pensile. In pochi minuti lo strumento posizionato sopra alla stessa andava in over” (cfr. prod. 4 di parte convenuta ). Parte_3
È dunque certo (e non contestato da alcuna delle parti) che il danno lamentato dagli attori sia stato causato dalle emissioni di monossido di carbonio provenienti dalla calderina, revisionata lo stesso giorno da quale tecnico di Parte_3 CP_1
Fermo ciò, occorre verificare, innanzitutto, se abbia diligentemente adempiuto il proprio Parte_3 incarico di controllo della calderina.
Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 30 settembre 2015 ha approvato, sulla base della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, una serie di “norme tecniche specifiche per la sicurezza, pubblicate dall'UNI in tabelle UNI-CIG, la cui osservanza fa presumere realizzati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile e l'odorizzazione del gas”.
Tra le varie disposizioni approvate, vi sono, in particolare, le “Linee guida per la verifica dell'idoneità al funzionamento in sicurezza” (UNI 10738:2012 + EC 1-2013 UNI 10738:2012). pagina 3 di 9 Come ricostruito dal CTU Geom. l'art.
3.3 delle citate Linee Guida definisce e descrive la CP_2 procedura di “messa fuori servizio” dell'impianto: “
3.3. messa fuori servizio: intervento di sospensione del gas combustibile, mediante chiusura ed eventuale sigillatura dell'organo di intercettazione generale. La messa fuori servizio può essere anche parziale con la sospensione dell'erogazione di gas a una parte dell'impianto oppure ad un apparecchio non idoneo al funzionamento. La sigillatura può essere sostituita da altra operazione (analoga ed equivalente dal punto di vista dell'efficacia) che dia evidenza dell'intervento al momento della riattivazione dell'impianto” (perizia CTU p. 5; sulla CP_2 necessità della messa fuori servizio cfr. anche allegato H del D.P.R. 412/1983, alla voce
“Prescrizioni”).
Pertanto, secondo le migliori pratiche in materia (recepite dal nostro ordinamento), la messa in sicurezza della calderina nell'abitazione degli attori avrebbe richiesto la sospensione del gas combustibile, mediante chiusura ed eventuale sigillatura dell'organo di intercettazione generale (cfr. perizia CTU p. 5). CP_2
, tuttavia, all'esito del suo intervento, non ha sospeso l'erogazione del gas. Parte_3
Lo stesso convenuto afferma che, una volta terminato il controllo, “lasciava la calderina come l'aveva trovata, e quindi con la fiamma pilota accesa e l'interruttore principale in posizione OFF” (comparsa di costituzione e risposta , p. 8). Parte_3
Proprio la circostanza che il tecnico abbia lasciato la 'fiamma pilota' della calderina accesa porta a ritenere che costui non abbia né sospeso l'erogazione del gas né, tantomeno, provveduto a sigillare l'organo di intercettazione generale.
Il CTU, interrogato sul punto, ha chiarito che “è del tutto oggettivo che non sia stato chiuso il circuito del gas nella circostanza e la fiamma pilota accesa ne costituisce la prova” (perizia, p. 7). Sicché,
“Alla luce di quanto […] espresso dalla norma per la messa fuori servizio di un apparecchio mal funzionante, pare non possa risultare compatibile il mantenimento della fiamma pilota accesa poiché dovrebbe risultare interdetta l'alimentazione del gas e quindi la combustione a valle della chiusura” (perizia CTU p. 5). CP_2
Sul punto, entrambe le convenute hanno affermato che il manuale di uso e manutenzione della caldaia disciplina in diversi termini l'operazione di messa in sicurezza: “Messa fuori servizio: A tal scopo portare l'interruttore principale in posizione O e azionare il pulsante rosso della sicurezza termoelettrica. Per una lunga sospensione del funzionamento è consigliabile chiudere il rubinetto allacciamento gas e per le caldaie Combi la valvola di bloccaggio acqua fredda. Impianti fuori funzione sono da svuotare per evitare il pericolo di formazione di ghiaccio” (cfr. doc. 7 di parte convenuta ). Parte_3
Secondo le convenute, in sostanza, a non sarebbe addebitabile alcuna responsabilità per Parte_3 quanto occorso, dal momento che il mero spegnimento dell'interruttore dell'elettricità costituisce una misura sufficiente per la messa in sicurezza dell'impianto, almeno seguendo il manuale di istruzioni della calderina.
Si tratta, però, di istruzioni molto risalenti nel tempo (l'installazione della calderina risalirebbe al 1984, come affermato dallo stesso in sede di assunzione a s.i.t. nel procedimento penale n. Parte_3
414/17/44: doc. 4 di parte convenuta, p. 1), superate dalle Linee Guida UNI 10738:2012 e, comunque, prive di quella efficacia vincolante che il citato DM 30.9.2015 ha riconosciuto (solo) a queste ultime.
pagina 4 di 9 Sono, del resto, le stesse istruzioni prodotte dalle convenute a consigliare di chiudere il rubinetto di allacciamento del gas nei casi di lunga sospensione. Come precisato in proposito dal CTU, “la disattivazione della sola alimentazione elettrica […] costituisce solo un primo grado di sicurezza per motivazioni temporanee limitate. Per una più lunga disattivazione, come parrebbe per il caso in questione ed indicato sia dalla richiamata norma che dal medesimo libretto di manutenzione, la sospensione dell'erogazione del gas con chiusura costituisce il secondo e definitivo grado di sicurezza” (perizia CTU Antichi, p. 10).
In definitiva, il convenuto , all'esito del suo intervento di controllo, avrebbe dovuto Parte_3 mettere fuori uso la calderina chiudendo il circuito del gas, come imposto dalle norme cautelari in materia.
La corretta manovra di messa fuori servizio dell'impianto (nei termini appena osservati) avrebbe scongiurato il verificarsi del danno.
Infatti, anche per quanto in seguito si dirà, se il tecnico avesse chiuso il rubinetto del gas, non vi sarebbe stata la massiccia emissione di monossido di carbonio nell'abitazione degli attori. Il fatto poi che “una persona intenzionata ad accendere la caldaia non sarebbe stata di certo fermata dalla necessità di azionare anche il rubinetto del gas” (comparsa conclusionale , p. 4) è Parte_3 affermazione rimasta priva di adeguato riscontro probatorio.
Omettendo tale condotta doverosa, ha (con)causato il pregiudizio lamentato dagli attori. Parte_3
Le domande degli attori meritano dunque, in questa parte, accoglimento.
5. Gli attori hanno convenuto in giudizio anche sulla base del disposto di cui agli artt. 1218, CP_1
1228 e 2049 c.c.
A prescindere dalla qualificazione della responsabilità addebitata a (come contrattuale, con CP_1 applicazione degli artt. 1218 e 1228 c.c.; oppure extracontrattuale, con applicazione dell'art. 2049 c.c.), è pacifico che fosse, all'epoca dei fatti, tecnico dipendente della convenuta Parte_3 CP_1
È altresì pacifico che costui abbia commesso il danno, supra descritto, nell'esercizio delle incombenze a lui affidate.
Ricorrono dunque i presupposti (rapporto di preposizione e rapporto di occasionalità necessaria) per affermare la responsabilità della società convenuta. Come chiarito da tempo dalla Corte di Cassazione,
“In tema di responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari, l'art. 1228 cod. civ. - disposizione con cui è stata estesa all'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli artt. 2048 e 2049 cod. civ. - postula, per la sua concreta applicabilità, l'esistenza di un danno causato dal fatto dell'ausiliario,
l'esistenza di un rapporto tra ausiliario e committente (cd. rapporto di preposizione), l'esistenza, infine, di una relazione di causalità ("rectius", di occasionalità necessaria) tra il danno e l'esercizio delle incombenze dell'ausiliario” (Sez. 3, Sentenza n. 6756 del 17/05/2001, Rv. 546713 - 01).
Per quanto appena esposto, anche la domanda nei confronti di è, in parte, fondata. CP_1
6. Entrambi i convenuti hanno eccepito il concorso del fatto colposo del creditore (ex artt. 2056 e 1227
c.c.), sostenendo che gli attori avrebbero contribuito, con la loro negligenza, imprudenza, imperizia, a determinare i danni dagli stessi subiti.
In particolare, entrambi i convenuti hanno sostenuto che gli attori, dopo l'intervento di , Parte_3 avrebbero riacceso della calderina, disattendendo le prescrizioni del tecnico.
L'eccezione è fondata.
pagina 5 di 9 Sia pur implicitamente, il CTU ha affermato che la 'fiamma pilota' della calderina (che CP_2
ha lasciato accesa, non avendo sospeso l'erogazione del gas, ma interrotto solo Parte_3 l'alimentazione elettrica;
supra, §4) non avrebbe potuto causare il danno lamentato dagli attori (cfr. perizia CTU in part. pp. 6, 8), per la modica quantità di monossido di carbonio prodotta dalla CP_2 stessa fiamma.
L'emissione di monossido che ha causato il danno lamentato dagli attori è derivata, piuttosto, dall'accensione della calderina e dalla conseguente combustione dell'ossigeno presente nell'abitazione. Combustione, quest'ultima, 'obbligata' dal cattivo tiraggio della canna fumaria (perizia CTU CP_2
p. 8).
Fermo ciò, non è verosimile, come sostenuto dagli attori, che costoro si trovassero già in stato confusionale nel momento in cui stava eseguendo l'intervento di controllo. Le Parte_3 circostanze dedotte sul punto dagli attori (la parziale compilazione dell'assegno da parte di
, il russamento di un familiare non meglio identificato) non provano alcunché; né è stato Parte_3 dimostrato che , rimasto nell'abitazione per tre quarti d'ora, abbia manifestato un qualche Parte_3 sintomo da intossicazione.
Più elementi, piuttosto, inducono a ritenere che, solo a seguito dell'intervento di controllo eseguito da
, la calderina sia stata attivata dagli attori, nonostante la contraria prescrizione del tecnico. Parte_3
Come innanzi osservato, i Vigili del Fuoco, nell'immediatezza dell'intervento, hanno constatato che erano bastati solo pochi minuti dalla riaccensione della calderina perché “lo strumento posizionato sopra” all'impianto (all'evidenza, un rilevatore di monossido di carbonio) andasse “in over”.
Tra la fine dell'intervento di controllo di (intorno alle ore 11, come si evince dal rapporto Parte_3 di controllo sottoscritto anche dall'attrice) e l'ingresso nell'abitazione dei Vigili del Fuoco (ore 23.45, secondo quanto risulta dall'annotazione di p.g., sub doc. 8 di parte convenuta ) sono Parte_3 trascorse più di dodici ore.
Se il monossido si fosse diffuso subito dopo l'intervento di controllo del tecnico, come ritenuto dagli attori, più grave sarebbe stato, con ogni evidenza, il danno da essi subito.
È quindi ragionevole ritenere che, solo nelle ore successive all'intervento del tecnico, gli attori abbiano imprudentemente attivato l'alimentazione elettrica della calderina.
Concordemente, il CTU Antichi ha rilevato che il danno è stato causato “dall'uso domestico conseguente” all'intervento di CORSIGLIA: uso, a sua volta, originato dall'attivazione dell'alimentazione elettrica della calderina (perizia CTU Antichi, pp. 8 e 10).
Del resto, sin dalla propria comparsa di costituzione e risposta, entrambi i convenuti hanno sostenuto che , all'esito del suo intervento di controllo, avesse interrotto l'alimentazione elettrica Parte_3 della calderina, schiacciando l'interruttore in posizione 'OFF'.
Quest'ultima circostanza non è stata specificatamente contestata dagli attori (se non tardivamente, nella terza memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c.; sul tema, per es., Cass. civ., Sez. II, 10/07/2024, n. 18958), e, anzi, da costoro ammessa in sede di comparsa conclusionale (p. 12).
All'arrivo dei Vigili del Fuoco, invece, la calderina era accesa, come si deduce dal fatto che essi, giunti sul posto, “spegnevano” la caldaia (Relazione di intervento, doc. 8 di parte convenuta ), Parte_3 per poi “riaccenderla” temporaneamente per verificare l'eventuale fuoriuscita di monossido di carbonio (Annotazione di p.g., doc. 8 di parte convenuta ). Parte_3
Accendendo l'interruttore della calderina, gli attori hanno concorso con la propria condotta al fatto colposo del debitore/danneggiante.
pagina 6 di 9 Non si è trattato, diversamente da quanto sostenuto dai convenuti, di una condotta tale da interrompere il nesso di causalità tra il comportamento del responsabile e il danno. Va infatti ricordato che, in tema di concorso di cause, “la causa sopravvenuta e sufficiente da sola a causare l'evento, ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. pen., deve intendersi quella indipendente dal fatto del presunto responsabile, avulsa dalla sua condotta ed operante con assoluta autonomia così da sfuggire al controllo ed alla prevedibilità di quello” (così Cass. civ., Sez. III, 8.5.2024, n. 12497). La condotta degli attori non ha presentato quei tratti di indipendenza e assoluta autonomia dalla pregressa condotta del tecnico: al contrario, ha concretizzato proprio quel rischio che avrebbe dovuto prevenire. Parte_3
Il risarcimento deve allora essere diminuito, ex art. 1227 c.c., “secondo la gravità della colpa e le conseguenze che ne sono derivate”.
Si ritiene che gli attori abbiano tenuto una condotta non meno imprudente di quella del convenuto
. Parte_3
Se è infatti vero, come supra osservato, che il danno non si sarebbe verificato qualora Parte_3 avesse anche sospeso l'erogazione del gas, non limitandosi a interrompere l'alimentazione elettrica della calderina, è altrettanto vero che lo stesso danno non si sarebbe verificato qualora gli attori si fossero astenuti dal riattivare l'alimentazione elettrica, come invece prescritto dal tecnico.
Si reputa congruo, pertanto, ridurre il risarcimento della metà, in ragione della pari gravità delle condotte e della loro pari efficacia eziologica sul danno prodotto.
5. In punto quantum, la perizia redatta dal Prof. ha quantificato il danno non patrimoniale Persona_2 dell'attrice in questi termini: “Il periodo di inabilità temporanea può essere indicato in Pt_1 forma assoluta in giorni 8 (otto) (corrispondenti al periodo di ricovero ospedaliero) oltre ad altri 40 giorni al 50%. Per quanto attiene ai postumi permanenti descritti nel corso dell'esame obiettivo, essi possono considerarsi ormai stabilizzati, e quindi a carattere permanente, e quantificabili nella misura del 18% (diciotto per cento)”.
Il CTU ha infatti chiarito che “in conseguenza dei fatti in questione (intossicazione da Pt_1 monossido di Carbonio e successive sequele) abbia derivato un danno biologico di natura psichica definibile come disturbo da stress comportante lo sviluppo di una specifica sintomatologia sopra ricordata (insicurezza, astenia con facile esauribilità, labilità emotiva con facilità al pianto ecc.) qualificante la risposta emotiva ad un evento oggettivamente grave e quindi dotato di una idonea psico-traumaticità. Tale disturbo si è espresso per diversi mesi per poi ridurre la propria rappresentatività e cronicizzare in forma lieve/moderata con corrispondente interferenza sui livelli relazionali ed operativi del soggetto”.
Quanto all'attore lo stesso CTU ha così concluso: “Il periodo di inabilità Parte_2 temporanea può essere indicato in forma assoluta indicato in giorni 5 (cinque) al 100%
(corrispondenti al periodo di ricovero ospedaliero) oltre ad altri 30 giorni al 50%. Per quanto attiene ai postumi permanenti descritti nel corso dell'esame obiettivo, essi possono considerarsi ormai stabilizzati e quindi a carattere permanente e qualificanti un danno biologico nella misura del 10% (dieci per cento)”.
Ciò in quanto “in conseguenza dei fatti in questione (intossicazione da Parte_2 monossido di Carbonio e successive sequele) abbia derivato un danno biologico di natura psichica comportante lo sviluppo di una specifica sintomatologia (insonnia, flashback con ricordi intrusivi, aggressività) qualificante il criterio soggettivo ovvero la risposta emotiva ad un evento oggettivamente dotato di una idonea psicotraumaticità. Tali disturbi si sono espressi per diversi mesi per poi ridurre la propria rappresentatività e cronicizzare in forma lieve pur mantenendo una corrispondente interferenza sui livelli relazionali del soggetto e con prevalente alterazione della condotta (comportamenti aggressivi)”. pagina 7 di 9 Il Giudice ritiene di attenersi a tali quantificazioni, congruamente motivate dal CTU.
Gli attori hanno domandato la personalizzazione massima del danno e, quanto a anche Pt_1 l'incremento per sofferenza soggettiva.
Come insegna la giurisprudenza di legittimità, tuttavia, “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento” (così, tra le altre, Cass. civ., Sez. III, 31/10/2023, n. 30293).
Gli attori non hanno provato l'esistenza di alcuna conseguenza anomala o del tutto peculiare, appellandosi solo alla “drammaticità” dei fatti occorsi, al loro necessario ricovero in ospedale e alla
“incertezza sullo stato di salute dei congiunti” (comparsa conclusionale, pp. 18-19).
Sulla scorta dell'ultima edizione delle tabelle milanesi, il danno deve dunque essere quantificato, con riferimento all'attrice in 53.347,00 €; con riferimento all'attore in Pt_1 Parte_2 22.285,00 €, così ottenuti:
- quanto a Pt_1
(i) età del danneggiato alla data del sinistro: 45 anni
(ii) percentuale di invalidità permanente : 18%
(iii) punto danno biologico: € 3.570,28
(iv) punto base I.T.T.: € 115,00
(v) giorni di invalidità temporanea totale: 8
(vi) giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 40
(vii) invalidità temporanea totale: € 920,00
(viii) invalidità temporanea parziale al 50%: € 2.300,00
(ix) totale: € 53.347,00
- Quanto a Parte_2
(i) età del danneggiato alla data del sinistro: 48 anni
(ii) percentuale di invalidità permanente: 10%
(iii) Punto danno biologico: € 2.612,40
(iv) Punto base I.T.T.: € 115,00
(v) Giorni di invalidità temporanea totale: 5
(vi) Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 30
(vii) Invalidità temporanea totale: € 575,00
(viii) Invalidità temporanea parziale al 50%: € 1.725,00
(ix) Totale generale: € 22.285,00
Entrambi gli importi devono, tuttavia, essere ridotti della metà, per le ragioni innanzi illustrate.
pagina 8 di 9 Ne consegue che i convenuti vanno condannati al pagamento, in solido fra loro, dell'importo di 26.673,50 € a favore di e dell'importo di 11.142,50 € a favore di Parte_1 [...]
entrambi a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Parte_2
Su tale somma rivalutata al 3 febbraio 2024, trattandosi di debito di valore, dovranno altresì essere calcolati la rivalutazione monetaria dal 3 febbraio 2024 ad oggi, gli interessi compensativi sulla suddetta somma de valutata anno per anno e computati al tasso legale del tempo, e gli interessi legali sulla suddetta somma come ad oggi determinata dalla sentenza al soddisfo.
6. Stante la parziale soccombenza, le spese di lite come di seguito liquidate vanno dichiarate compensate per metà e i convenuti devono essere condannati al pagamento in favore degli attori della restante metà.
Le spese vengono liquidate in dispositivo in base a tariffa (scaglione da 26.001 € a 52.000 €, in ragione dell'importo liquidato a favore di parte attrice), nei valori medi in ragione della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta, con aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale, di seguito operando la riduzione per effetto della disposta compensazione.
Le spese di c.t.u., come in atti liquidate, vanno nella stessa misura definitivamente poste a carico delle parti.
L'istanza di parte attrice di condanna dei convenuti al pagamento delle spese per la consulenza di parte va, invece, disattesa poiché non hanno provato, come era loro onere (Cass. 21402/2022), di aver sostenuto il relativo esborso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: CONDANNA i convenuti e in persona del suo legale Parte_3 Controparte_1 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a pagare all'attrice l'importo di Parte_1
26.673,50 € a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, con rivalutazione e interessi di cui in parte motiva;
CONDANNA i convenuti e in persona del suo legale Parte_3 Controparte_1 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a pagare all'attore Parte_2 l'importo di 11.142,50 € a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, con
[...] rivalutazione e interessi di cui in parte motiva;
CONDANNA i convenuti e in persona del suo legale Parte_3 Controparte_1 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a rifondere agli attori la metà delle spese di lite, liquidata in € 4.950,00, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge ed in € 786,00 per spese, e compensando nella restante metà.
PONE nella stessa misura definitivamente a carico delle parti le spese di c.t.u. come in atti liquidate.
Genova, 21 maggio 2025
Il giudice Barbara Romano
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Sebastiano Zerbone
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10938/2020 promossa da:
C.F. ); Parte_1 C.F._1
(C.F. ), entrambi con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. GIUSO MICHELE e dell'avv. MERETO MARCO ( ), elettivamente C.F._3 domiciliati in Genova, via Assarotti, 42/16 presso il difensore avv. MARCO MERETO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VASSALLO ADRIANO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA COLOMBO 2/2 16121 GENOVA presso il difensore avv.
VASSALLO ADRIANO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TREBIANI Parte_3 C.F._4
MASSIMO, elettivamente domiciliato in PIAZZA GALEAZZO ALESSI 2/17, 16128 GENOVA presso il difensore avv. TREBIANI MASSIMO
CONVENUTI
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_4 [...] anno convenuto in giudizio e affinché venissero Pt_1 Controparte_1 Parte_3 dichiarati responsabili per il danno DA LORO subito nella propria abitazione di Genova il 5 gennaio 2017. Conseguentemente, hanno chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento per i danni patiti, per l'importo complessivo, quanto a di 81.376,50 €; quanto a di Parte_2 Pt_1
151.838,00 €, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4 c.c.
pagina 1 di 9 Si sono costituiti in giudizio entrambi i convenuti, contestando integralmente la pretesa degli attori sia in punto an che in punto quantum.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., depositate le memorie di rito, è stata disposta CTU avente ad oggetto “l'individuazione delle misure da adottare, alla luce della normativa applicabile, ai fini della corretta messa fuori servizio di una caldaia ad uso domestico in caso di riscontrate carenze idonee a compromettere la sicurezza dell'impianto” ed avente altresì ad oggetto “l'accertamento della compatibilità del mantenimento della 'fiamma pilota' accesa con detto stato di 'messa fuori servizio'”,
“chiedendo al CTU quali e quante siano le emissioni che può produrre la fiamma pilota della caldaia”.
Depositata la CTU da parte del geom. è stata ammessa CTU medico legale sulle persone CP_2 degli attori.
Depositata anche quest'ultima perizia, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Gli attori deducono, in sintesi, che:
- nel gennaio 2017 risiedevano, insieme ai propri due figli, in un appartamento sito in Genova, Largo
Giardino 8/3;
- tale immobile era dotato di impianto autonomo di riscaldamento (e di produzione di acqua calda sanitaria) gestito mediante caldaia ' Parte_5
- al momento degli eventi per cui è causa, era in essere un contratto pluriennale di “servizio di manutenzione programmata di impianti termici” concluso con la convenuta CP_1
- la mattina del 5 gennaio 2017, (dipendente di , in esecuzione del Parte_3 CP_1 menzionato contratto, aveva sottoposto la caldaia degli attorialla consueta manutenzione periodica;
- all'esito di tali verifiche, aveva predisposto il “Rapporto di controllo di efficienza Parte_3 energetica”, nel quale aveva annotato: “Far controllare la canna fumaria. Non utilizzare la caldaia;
Si raccomanda un intervento manutentivo entro il 5.1.2018”;
- non aveva messo fuori uso l'impianto e si era allontanato nonostante lo stato Parte_3 confusionario in cui versava l'attrice la sua famiglia;
Pt_1
- nella stessa giornata (padre dell'attore), non ottenendo risposta alle ripetute Persona_1 chiamate, si era recato presso l'abitazione del figlio e, non riuscendo ad aprire la porta con il suo duplicato delle chiavi, aveva allertato i Vigili del Fuoco;
- i Vigili del Fuoco avevano acceduto forzosamente all'appartamento, rilevando un'“ampia presenza di monossido di carbonio” e gli attori e i loro due figli in evidente stato confusionale;
- erano stati immediatamente trasferiti in ambulanza e ricoverati all'Ospedale S. Martino di Genova, da cui erano stati dimessi nei giorni successivi;
- avevano subito un danno biologico sia temporaneo che permanente, quest'ultimo quantificato in un'invalidità permanente al 26% per l'attrice al 18% per l'attore Pt_1 Parte_2
Il convenuto ha contestato la pretesa attorea in punto an e quantum, sostenendo che la Parte_3 chiusura dell'alimentazione elettrica della caldaia è misura sufficiente a metterla fuori servizio (come illustrato nel manuale di istruzioni dell'impianto), e che siano stati gli attori, una volta terminato l'intervento di controllo eseguito da , ad azionare la caldaia, nonostante le prescrizioni Parte_3 contrarie. Ha attribuito, quindi, l'esclusiva o almeno parziale responsabilità agli stessi attori per quanto occorso.
pagina 2 di 9 Anche ha contestato integralmente le avversarie pretese. Ha negato che la messa fuori CP_1 servizio della caldaia implicasse anche la chiusura della valvola del gas. D'altra parte, qualsiasi intervento più demolitivo della chiusura dell'interruttore elettrico avrebbe potuto compromettere l'impianto. Ha sostenuto, inoltre, che la riattivazione della caldaia da parte degli attori abbia interrotto il nesso di causalità tra l'asserito inadempimento e il danno. In ogni caso, ad avviso di , tale CP_1 imprudente manovra è valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c..
3. Nel merito, le domande sono in parte fondate.
4. Gli attori hanno convenuto in giudizio, innanzitutto, , fondando la propria Parte_3 domanda sul disposto di cui all'art. 2043 c.c..
È pacifico che , all'epoca dei fatti dipendente di (società specializzata nella Parte_3 CP_1 manutenzione programmata di impianti termici), il 5 gennaio 2017, in esecuzione del contratto di
“abbonamento al servizio di manutenzione programmata di impianti termici e apparecchi a gas” concluso con cfr. prod. 1 attorea) si sia recato presso l'abitazione degli attori per svolgere il Pt_1 servizio di manutenzione della calderina.
Durante il controllo, ha constatato lo scarso tiraggio della canna fumaria dell'impianto Parte_3 (cfr. doc. 20 di parte convenuta ). Ha quindi compilato il “Rapporto di controllo di Parte_3 efficienza energetica di TIPO 1”, controfirmato dall'attrice responsabile dell'impianto). Pt_6
Da tale rapporto si evince che : Parte_3
(i) ha eseguito la propria attività di controllo per tre quarti d'ora, dalle 9:15 alle 10:00;
(ii) ha riscontrato la “serpentina molto usurata”;
(iii) ha prescritto il controllo della canna fumaria e il non utilizzo della caldaia;
(iv) ha raccomandato un intervento manutentivo entro il 5 gennaio 2018, ossia entro un anno dal suo intervento.
Lo stesso 5 gennaio 2017 ha poi inviato il rapporto all'Ufficio Catasto impianti termici e di CP_1 raffrescamento di Regione Liguria (doc. 3 di parte convenuta ). Parte_3
Nella tarda serata del 5 gennaio, i Vigili del Fuoco, allertati dal padre dell'attore
[...]
sono entrati nell'appartamento, constatando subito un'ampia presenza di monossido di Parte_2 carbonio. Prestato il necessario soccorso agli attori e ai loro due figli, i Vigili del Fuoco hanno attestato di aver “ricostruito il possibile scenario chiudendo le finestre, precedentemente aperte, e riaccendendo la caldaia pensile. In pochi minuti lo strumento posizionato sopra alla stessa andava in over” (cfr. prod. 4 di parte convenuta ). Parte_3
È dunque certo (e non contestato da alcuna delle parti) che il danno lamentato dagli attori sia stato causato dalle emissioni di monossido di carbonio provenienti dalla calderina, revisionata lo stesso giorno da quale tecnico di Parte_3 CP_1
Fermo ciò, occorre verificare, innanzitutto, se abbia diligentemente adempiuto il proprio Parte_3 incarico di controllo della calderina.
Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 30 settembre 2015 ha approvato, sulla base della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, una serie di “norme tecniche specifiche per la sicurezza, pubblicate dall'UNI in tabelle UNI-CIG, la cui osservanza fa presumere realizzati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile e l'odorizzazione del gas”.
Tra le varie disposizioni approvate, vi sono, in particolare, le “Linee guida per la verifica dell'idoneità al funzionamento in sicurezza” (UNI 10738:2012 + EC 1-2013 UNI 10738:2012). pagina 3 di 9 Come ricostruito dal CTU Geom. l'art.
3.3 delle citate Linee Guida definisce e descrive la CP_2 procedura di “messa fuori servizio” dell'impianto: “
3.3. messa fuori servizio: intervento di sospensione del gas combustibile, mediante chiusura ed eventuale sigillatura dell'organo di intercettazione generale. La messa fuori servizio può essere anche parziale con la sospensione dell'erogazione di gas a una parte dell'impianto oppure ad un apparecchio non idoneo al funzionamento. La sigillatura può essere sostituita da altra operazione (analoga ed equivalente dal punto di vista dell'efficacia) che dia evidenza dell'intervento al momento della riattivazione dell'impianto” (perizia CTU p. 5; sulla CP_2 necessità della messa fuori servizio cfr. anche allegato H del D.P.R. 412/1983, alla voce
“Prescrizioni”).
Pertanto, secondo le migliori pratiche in materia (recepite dal nostro ordinamento), la messa in sicurezza della calderina nell'abitazione degli attori avrebbe richiesto la sospensione del gas combustibile, mediante chiusura ed eventuale sigillatura dell'organo di intercettazione generale (cfr. perizia CTU p. 5). CP_2
, tuttavia, all'esito del suo intervento, non ha sospeso l'erogazione del gas. Parte_3
Lo stesso convenuto afferma che, una volta terminato il controllo, “lasciava la calderina come l'aveva trovata, e quindi con la fiamma pilota accesa e l'interruttore principale in posizione OFF” (comparsa di costituzione e risposta , p. 8). Parte_3
Proprio la circostanza che il tecnico abbia lasciato la 'fiamma pilota' della calderina accesa porta a ritenere che costui non abbia né sospeso l'erogazione del gas né, tantomeno, provveduto a sigillare l'organo di intercettazione generale.
Il CTU, interrogato sul punto, ha chiarito che “è del tutto oggettivo che non sia stato chiuso il circuito del gas nella circostanza e la fiamma pilota accesa ne costituisce la prova” (perizia, p. 7). Sicché,
“Alla luce di quanto […] espresso dalla norma per la messa fuori servizio di un apparecchio mal funzionante, pare non possa risultare compatibile il mantenimento della fiamma pilota accesa poiché dovrebbe risultare interdetta l'alimentazione del gas e quindi la combustione a valle della chiusura” (perizia CTU p. 5). CP_2
Sul punto, entrambe le convenute hanno affermato che il manuale di uso e manutenzione della caldaia disciplina in diversi termini l'operazione di messa in sicurezza: “Messa fuori servizio: A tal scopo portare l'interruttore principale in posizione O e azionare il pulsante rosso della sicurezza termoelettrica. Per una lunga sospensione del funzionamento è consigliabile chiudere il rubinetto allacciamento gas e per le caldaie Combi la valvola di bloccaggio acqua fredda. Impianti fuori funzione sono da svuotare per evitare il pericolo di formazione di ghiaccio” (cfr. doc. 7 di parte convenuta ). Parte_3
Secondo le convenute, in sostanza, a non sarebbe addebitabile alcuna responsabilità per Parte_3 quanto occorso, dal momento che il mero spegnimento dell'interruttore dell'elettricità costituisce una misura sufficiente per la messa in sicurezza dell'impianto, almeno seguendo il manuale di istruzioni della calderina.
Si tratta, però, di istruzioni molto risalenti nel tempo (l'installazione della calderina risalirebbe al 1984, come affermato dallo stesso in sede di assunzione a s.i.t. nel procedimento penale n. Parte_3
414/17/44: doc. 4 di parte convenuta, p. 1), superate dalle Linee Guida UNI 10738:2012 e, comunque, prive di quella efficacia vincolante che il citato DM 30.9.2015 ha riconosciuto (solo) a queste ultime.
pagina 4 di 9 Sono, del resto, le stesse istruzioni prodotte dalle convenute a consigliare di chiudere il rubinetto di allacciamento del gas nei casi di lunga sospensione. Come precisato in proposito dal CTU, “la disattivazione della sola alimentazione elettrica […] costituisce solo un primo grado di sicurezza per motivazioni temporanee limitate. Per una più lunga disattivazione, come parrebbe per il caso in questione ed indicato sia dalla richiamata norma che dal medesimo libretto di manutenzione, la sospensione dell'erogazione del gas con chiusura costituisce il secondo e definitivo grado di sicurezza” (perizia CTU Antichi, p. 10).
In definitiva, il convenuto , all'esito del suo intervento di controllo, avrebbe dovuto Parte_3 mettere fuori uso la calderina chiudendo il circuito del gas, come imposto dalle norme cautelari in materia.
La corretta manovra di messa fuori servizio dell'impianto (nei termini appena osservati) avrebbe scongiurato il verificarsi del danno.
Infatti, anche per quanto in seguito si dirà, se il tecnico avesse chiuso il rubinetto del gas, non vi sarebbe stata la massiccia emissione di monossido di carbonio nell'abitazione degli attori. Il fatto poi che “una persona intenzionata ad accendere la caldaia non sarebbe stata di certo fermata dalla necessità di azionare anche il rubinetto del gas” (comparsa conclusionale , p. 4) è Parte_3 affermazione rimasta priva di adeguato riscontro probatorio.
Omettendo tale condotta doverosa, ha (con)causato il pregiudizio lamentato dagli attori. Parte_3
Le domande degli attori meritano dunque, in questa parte, accoglimento.
5. Gli attori hanno convenuto in giudizio anche sulla base del disposto di cui agli artt. 1218, CP_1
1228 e 2049 c.c.
A prescindere dalla qualificazione della responsabilità addebitata a (come contrattuale, con CP_1 applicazione degli artt. 1218 e 1228 c.c.; oppure extracontrattuale, con applicazione dell'art. 2049 c.c.), è pacifico che fosse, all'epoca dei fatti, tecnico dipendente della convenuta Parte_3 CP_1
È altresì pacifico che costui abbia commesso il danno, supra descritto, nell'esercizio delle incombenze a lui affidate.
Ricorrono dunque i presupposti (rapporto di preposizione e rapporto di occasionalità necessaria) per affermare la responsabilità della società convenuta. Come chiarito da tempo dalla Corte di Cassazione,
“In tema di responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari, l'art. 1228 cod. civ. - disposizione con cui è stata estesa all'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli artt. 2048 e 2049 cod. civ. - postula, per la sua concreta applicabilità, l'esistenza di un danno causato dal fatto dell'ausiliario,
l'esistenza di un rapporto tra ausiliario e committente (cd. rapporto di preposizione), l'esistenza, infine, di una relazione di causalità ("rectius", di occasionalità necessaria) tra il danno e l'esercizio delle incombenze dell'ausiliario” (Sez. 3, Sentenza n. 6756 del 17/05/2001, Rv. 546713 - 01).
Per quanto appena esposto, anche la domanda nei confronti di è, in parte, fondata. CP_1
6. Entrambi i convenuti hanno eccepito il concorso del fatto colposo del creditore (ex artt. 2056 e 1227
c.c.), sostenendo che gli attori avrebbero contribuito, con la loro negligenza, imprudenza, imperizia, a determinare i danni dagli stessi subiti.
In particolare, entrambi i convenuti hanno sostenuto che gli attori, dopo l'intervento di , Parte_3 avrebbero riacceso della calderina, disattendendo le prescrizioni del tecnico.
L'eccezione è fondata.
pagina 5 di 9 Sia pur implicitamente, il CTU ha affermato che la 'fiamma pilota' della calderina (che CP_2
ha lasciato accesa, non avendo sospeso l'erogazione del gas, ma interrotto solo Parte_3 l'alimentazione elettrica;
supra, §4) non avrebbe potuto causare il danno lamentato dagli attori (cfr. perizia CTU in part. pp. 6, 8), per la modica quantità di monossido di carbonio prodotta dalla CP_2 stessa fiamma.
L'emissione di monossido che ha causato il danno lamentato dagli attori è derivata, piuttosto, dall'accensione della calderina e dalla conseguente combustione dell'ossigeno presente nell'abitazione. Combustione, quest'ultima, 'obbligata' dal cattivo tiraggio della canna fumaria (perizia CTU CP_2
p. 8).
Fermo ciò, non è verosimile, come sostenuto dagli attori, che costoro si trovassero già in stato confusionale nel momento in cui stava eseguendo l'intervento di controllo. Le Parte_3 circostanze dedotte sul punto dagli attori (la parziale compilazione dell'assegno da parte di
, il russamento di un familiare non meglio identificato) non provano alcunché; né è stato Parte_3 dimostrato che , rimasto nell'abitazione per tre quarti d'ora, abbia manifestato un qualche Parte_3 sintomo da intossicazione.
Più elementi, piuttosto, inducono a ritenere che, solo a seguito dell'intervento di controllo eseguito da
, la calderina sia stata attivata dagli attori, nonostante la contraria prescrizione del tecnico. Parte_3
Come innanzi osservato, i Vigili del Fuoco, nell'immediatezza dell'intervento, hanno constatato che erano bastati solo pochi minuti dalla riaccensione della calderina perché “lo strumento posizionato sopra” all'impianto (all'evidenza, un rilevatore di monossido di carbonio) andasse “in over”.
Tra la fine dell'intervento di controllo di (intorno alle ore 11, come si evince dal rapporto Parte_3 di controllo sottoscritto anche dall'attrice) e l'ingresso nell'abitazione dei Vigili del Fuoco (ore 23.45, secondo quanto risulta dall'annotazione di p.g., sub doc. 8 di parte convenuta ) sono Parte_3 trascorse più di dodici ore.
Se il monossido si fosse diffuso subito dopo l'intervento di controllo del tecnico, come ritenuto dagli attori, più grave sarebbe stato, con ogni evidenza, il danno da essi subito.
È quindi ragionevole ritenere che, solo nelle ore successive all'intervento del tecnico, gli attori abbiano imprudentemente attivato l'alimentazione elettrica della calderina.
Concordemente, il CTU Antichi ha rilevato che il danno è stato causato “dall'uso domestico conseguente” all'intervento di CORSIGLIA: uso, a sua volta, originato dall'attivazione dell'alimentazione elettrica della calderina (perizia CTU Antichi, pp. 8 e 10).
Del resto, sin dalla propria comparsa di costituzione e risposta, entrambi i convenuti hanno sostenuto che , all'esito del suo intervento di controllo, avesse interrotto l'alimentazione elettrica Parte_3 della calderina, schiacciando l'interruttore in posizione 'OFF'.
Quest'ultima circostanza non è stata specificatamente contestata dagli attori (se non tardivamente, nella terza memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c.; sul tema, per es., Cass. civ., Sez. II, 10/07/2024, n. 18958), e, anzi, da costoro ammessa in sede di comparsa conclusionale (p. 12).
All'arrivo dei Vigili del Fuoco, invece, la calderina era accesa, come si deduce dal fatto che essi, giunti sul posto, “spegnevano” la caldaia (Relazione di intervento, doc. 8 di parte convenuta ), Parte_3 per poi “riaccenderla” temporaneamente per verificare l'eventuale fuoriuscita di monossido di carbonio (Annotazione di p.g., doc. 8 di parte convenuta ). Parte_3
Accendendo l'interruttore della calderina, gli attori hanno concorso con la propria condotta al fatto colposo del debitore/danneggiante.
pagina 6 di 9 Non si è trattato, diversamente da quanto sostenuto dai convenuti, di una condotta tale da interrompere il nesso di causalità tra il comportamento del responsabile e il danno. Va infatti ricordato che, in tema di concorso di cause, “la causa sopravvenuta e sufficiente da sola a causare l'evento, ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. pen., deve intendersi quella indipendente dal fatto del presunto responsabile, avulsa dalla sua condotta ed operante con assoluta autonomia così da sfuggire al controllo ed alla prevedibilità di quello” (così Cass. civ., Sez. III, 8.5.2024, n. 12497). La condotta degli attori non ha presentato quei tratti di indipendenza e assoluta autonomia dalla pregressa condotta del tecnico: al contrario, ha concretizzato proprio quel rischio che avrebbe dovuto prevenire. Parte_3
Il risarcimento deve allora essere diminuito, ex art. 1227 c.c., “secondo la gravità della colpa e le conseguenze che ne sono derivate”.
Si ritiene che gli attori abbiano tenuto una condotta non meno imprudente di quella del convenuto
. Parte_3
Se è infatti vero, come supra osservato, che il danno non si sarebbe verificato qualora Parte_3 avesse anche sospeso l'erogazione del gas, non limitandosi a interrompere l'alimentazione elettrica della calderina, è altrettanto vero che lo stesso danno non si sarebbe verificato qualora gli attori si fossero astenuti dal riattivare l'alimentazione elettrica, come invece prescritto dal tecnico.
Si reputa congruo, pertanto, ridurre il risarcimento della metà, in ragione della pari gravità delle condotte e della loro pari efficacia eziologica sul danno prodotto.
5. In punto quantum, la perizia redatta dal Prof. ha quantificato il danno non patrimoniale Persona_2 dell'attrice in questi termini: “Il periodo di inabilità temporanea può essere indicato in Pt_1 forma assoluta in giorni 8 (otto) (corrispondenti al periodo di ricovero ospedaliero) oltre ad altri 40 giorni al 50%. Per quanto attiene ai postumi permanenti descritti nel corso dell'esame obiettivo, essi possono considerarsi ormai stabilizzati, e quindi a carattere permanente, e quantificabili nella misura del 18% (diciotto per cento)”.
Il CTU ha infatti chiarito che “in conseguenza dei fatti in questione (intossicazione da Pt_1 monossido di Carbonio e successive sequele) abbia derivato un danno biologico di natura psichica definibile come disturbo da stress comportante lo sviluppo di una specifica sintomatologia sopra ricordata (insicurezza, astenia con facile esauribilità, labilità emotiva con facilità al pianto ecc.) qualificante la risposta emotiva ad un evento oggettivamente grave e quindi dotato di una idonea psico-traumaticità. Tale disturbo si è espresso per diversi mesi per poi ridurre la propria rappresentatività e cronicizzare in forma lieve/moderata con corrispondente interferenza sui livelli relazionali ed operativi del soggetto”.
Quanto all'attore lo stesso CTU ha così concluso: “Il periodo di inabilità Parte_2 temporanea può essere indicato in forma assoluta indicato in giorni 5 (cinque) al 100%
(corrispondenti al periodo di ricovero ospedaliero) oltre ad altri 30 giorni al 50%. Per quanto attiene ai postumi permanenti descritti nel corso dell'esame obiettivo, essi possono considerarsi ormai stabilizzati e quindi a carattere permanente e qualificanti un danno biologico nella misura del 10% (dieci per cento)”.
Ciò in quanto “in conseguenza dei fatti in questione (intossicazione da Parte_2 monossido di Carbonio e successive sequele) abbia derivato un danno biologico di natura psichica comportante lo sviluppo di una specifica sintomatologia (insonnia, flashback con ricordi intrusivi, aggressività) qualificante il criterio soggettivo ovvero la risposta emotiva ad un evento oggettivamente dotato di una idonea psicotraumaticità. Tali disturbi si sono espressi per diversi mesi per poi ridurre la propria rappresentatività e cronicizzare in forma lieve pur mantenendo una corrispondente interferenza sui livelli relazionali del soggetto e con prevalente alterazione della condotta (comportamenti aggressivi)”. pagina 7 di 9 Il Giudice ritiene di attenersi a tali quantificazioni, congruamente motivate dal CTU.
Gli attori hanno domandato la personalizzazione massima del danno e, quanto a anche Pt_1 l'incremento per sofferenza soggettiva.
Come insegna la giurisprudenza di legittimità, tuttavia, “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento” (così, tra le altre, Cass. civ., Sez. III, 31/10/2023, n. 30293).
Gli attori non hanno provato l'esistenza di alcuna conseguenza anomala o del tutto peculiare, appellandosi solo alla “drammaticità” dei fatti occorsi, al loro necessario ricovero in ospedale e alla
“incertezza sullo stato di salute dei congiunti” (comparsa conclusionale, pp. 18-19).
Sulla scorta dell'ultima edizione delle tabelle milanesi, il danno deve dunque essere quantificato, con riferimento all'attrice in 53.347,00 €; con riferimento all'attore in Pt_1 Parte_2 22.285,00 €, così ottenuti:
- quanto a Pt_1
(i) età del danneggiato alla data del sinistro: 45 anni
(ii) percentuale di invalidità permanente : 18%
(iii) punto danno biologico: € 3.570,28
(iv) punto base I.T.T.: € 115,00
(v) giorni di invalidità temporanea totale: 8
(vi) giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 40
(vii) invalidità temporanea totale: € 920,00
(viii) invalidità temporanea parziale al 50%: € 2.300,00
(ix) totale: € 53.347,00
- Quanto a Parte_2
(i) età del danneggiato alla data del sinistro: 48 anni
(ii) percentuale di invalidità permanente: 10%
(iii) Punto danno biologico: € 2.612,40
(iv) Punto base I.T.T.: € 115,00
(v) Giorni di invalidità temporanea totale: 5
(vi) Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 30
(vii) Invalidità temporanea totale: € 575,00
(viii) Invalidità temporanea parziale al 50%: € 1.725,00
(ix) Totale generale: € 22.285,00
Entrambi gli importi devono, tuttavia, essere ridotti della metà, per le ragioni innanzi illustrate.
pagina 8 di 9 Ne consegue che i convenuti vanno condannati al pagamento, in solido fra loro, dell'importo di 26.673,50 € a favore di e dell'importo di 11.142,50 € a favore di Parte_1 [...]
entrambi a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Parte_2
Su tale somma rivalutata al 3 febbraio 2024, trattandosi di debito di valore, dovranno altresì essere calcolati la rivalutazione monetaria dal 3 febbraio 2024 ad oggi, gli interessi compensativi sulla suddetta somma de valutata anno per anno e computati al tasso legale del tempo, e gli interessi legali sulla suddetta somma come ad oggi determinata dalla sentenza al soddisfo.
6. Stante la parziale soccombenza, le spese di lite come di seguito liquidate vanno dichiarate compensate per metà e i convenuti devono essere condannati al pagamento in favore degli attori della restante metà.
Le spese vengono liquidate in dispositivo in base a tariffa (scaglione da 26.001 € a 52.000 €, in ragione dell'importo liquidato a favore di parte attrice), nei valori medi in ragione della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta, con aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale, di seguito operando la riduzione per effetto della disposta compensazione.
Le spese di c.t.u., come in atti liquidate, vanno nella stessa misura definitivamente poste a carico delle parti.
L'istanza di parte attrice di condanna dei convenuti al pagamento delle spese per la consulenza di parte va, invece, disattesa poiché non hanno provato, come era loro onere (Cass. 21402/2022), di aver sostenuto il relativo esborso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: CONDANNA i convenuti e in persona del suo legale Parte_3 Controparte_1 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a pagare all'attrice l'importo di Parte_1
26.673,50 € a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, con rivalutazione e interessi di cui in parte motiva;
CONDANNA i convenuti e in persona del suo legale Parte_3 Controparte_1 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a pagare all'attore Parte_2 l'importo di 11.142,50 € a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, con
[...] rivalutazione e interessi di cui in parte motiva;
CONDANNA i convenuti e in persona del suo legale Parte_3 Controparte_1 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a rifondere agli attori la metà delle spese di lite, liquidata in € 4.950,00, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge ed in € 786,00 per spese, e compensando nella restante metà.
PONE nella stessa misura definitivamente a carico delle parti le spese di c.t.u. come in atti liquidate.
Genova, 21 maggio 2025
Il giudice Barbara Romano
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Sebastiano Zerbone
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