Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
, nato a [...] il [...]; Parte_1
rappresento e difeso dagli avv.ti Alessandro Santomauro e Claudio Iafrate.
e
, nata a [...] il [...]; Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Santomauro e Claudio Iafrate
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
- I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
- le figlie maggiorenne di 18 anni, e minorenne di 14 anni, vengono Persona_1 Persona_2 affidate congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
- le figlie vengono collocate presso entrambi i genitori in modo paritario ed alternato tra gli stessi. In particolare, le figlie risiederanno una settimana presso il padre nella casa paterna in Fiumicino, Via Massimiliano Erasi n. 69, e una settimana presso la madre nella casa materna in Fiumicino, Via del Fontanile di Mezzaluna 281. I coniugi sono concordi nel considerare il calendario delle frequentazioni con flessibilità, pertanto, in un'ottica di collaborazione aperta e volta ad evitare turbamenti ai figli, stabiliscono che il calendario possa subire variazioni, in base ai rispettivi impegni e necessità, con la possibilità per l'uno o per l'altro di vedere e tenere con sé le figlie anche in giorni e per periodi diversi, previo accordo con il genitore in quel momento collocatario.
2) durante le vacanze estive potranno trascorrere con ciascun genitore almeno 30 giorni anche non consecutivi da suddividersi in due periodi, che dovranno essere concordati con l'altro genitore entro il 30 Aprile di ciascun anno;
3) trascorreranno con ciascun genitore metà delle festività scolastiche natalizie, invertendo ogni anno i periodi comprendenti il giorno di Natale o il primo dell'anno; 4) trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni le festività scolastiche pasquali oppure tre giorni delle festività scolastiche pasquali invertendo ogni anno i periodi comprendenti il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
5) trascorreranno i propri compleanni con ciascun genitore, ad anni alterni.
- la casa coniugale sita in Fiumicino, alla via Massimiliano Erasi n. 69 di proprietà del signor
[...]
è assegnata allo stesso con quanto in essa contenuto e l'altro coniuge se ne è già allontanato Pt_1
i propri effetti personali.
- pur essendo la signora economicamente autosufficiente, il signor Parte_2 [...] orrisponderà a contributo al suo mantenimento assegno div Pt_1 di 675 € a partire dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e fino al 30 novembre 2031. A partire dal 1° dicembre 2031, il signor non dovrà quindi versare più nulla alla Parte_1 signora a titolo di mantenimento. Parte_2
- per il e i coniugi concordano di corrispondere un Per_1 Persona_2 importo mensile di € 400,00 ciascuno da versare nel conto cointestato numero 17147 presso banca BCC Roma filiale numero 15 entro i primi 5 giorni del mese.
- il signor continuerà a corrispondere integralmente il premio annuale di € 4.257,80 per Parte_1 l'assicuraz tutto il nucleo familiare (madre e figlie).
- le spese straordinarie per la prole definite secondo il protocollo d'intesa sottoscritto il 17 dicembre 2014 dal tribunale di Roma con l'ordine degli avvocati di Roma sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
- i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli delle figlie.
Rimette la causa sul ruolo come da ordinanza.
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 21.01.2025
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso