TAR Roma, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 23909
TAR
Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Illegittimità derivata del provvedimento GSE/P20180053769 del 15.6.2018 per illegittimità del provvedimento GSE/P201800934094 del 13.4.18

    Il Tribunale ha rigettato integralmente il ricorso RG n. 8300/2018, inerente al provvedimento di ritiro in autotutela a monte dell'odierno provvedimento di quantificazione degli importi da restituire al GSE, rendendo superflua ogni integrazione istruttoria e confermando l'infondatezza del primo motivo di ricorso.

  • Rigettato
    Violazione, per omessa applicazione, dell’art. 42 del D.Lgs 28/2011

    La circostanza che la documentazione prodotta fosse fondamentale per dimostrare l’effettiva spettanza dei benefici rende evidente l’infondatezza della censura, poiché la decadenza dagli incentivi e il recupero integrale degli stessi sono doverosi ove il beneficiario non abbia mai prodotto documentazione necessaria per dimostrare la spettanza degli incentivi medesimi.

  • Rigettato
    Eccesso di potere sotto i profili del difetto dei presupposti, di istruttoria e dell’ingiustizia manifesta

    Il Gestore richiede il controvalore monetario dei titoli, e per la liquidazione dell’equivalente monetario, non essendo disponibili i prezzi definiti dall’Autorità, sono stati valorizzati i prezzi di mercato medi mensili. Il Gestore ha legittimamente chiesto la medesima quantità e qualità di beni indebitamente percepiti ovvero il controvalore monetario dei titoli al prezzo di riferimento calcolato alla stregua di parametri obiettivi e uniformi di riferimento generale, che garantiscono parità di trattamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 23909
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23909
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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