Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 23909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23909 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23909/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11488/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11488 del 2018, proposto dalla società Kioto Servizi Energetici (KSE) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Scurria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Gestore dei servizi energetici – G.s.e. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Fraccastoro e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. GSE/P20180053769 del 15.6.2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del G.s.e.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 ottobre 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. FA IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l'odierno ricorso è stato impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale il G.s.e., dato atto dell'intervenuto annullamento d'ufficio con provvedimento GSE/P20180034094 del precedente accoglimento delle RVC riportate nel relativo allegato A, ha affermato di dover recuperare n. 21.232 TEE di tipo I indebitamente percepiti da parte ricorrente nel periodo 2015-2017, per complessivi euro 4.508.199,66, come da prospetto allo stesso allegato.
Il GSE, in particolare, affermato che " ai fini della restituzione dei 21.232 TEE di Tipo I, rilasciati e non spettanti nel periodo 2015 - 2017, il GSE si rende disponibile alla relativa vendita, valorizzando i titoli ai prezzi definiti dall'Autorità per gli anni 2015 e 2016 (Deliberazione DMEG/EFPJ11/2016 per l'anno 2015 e Deliberazione DMRT/EFC/10/17 per l'anno 2016) e per l'anno 2017, non essendo disponibili i prezzi definiti dall'Autorità, ai prezzi di mercato medi mensili (calcolati come media dei prezzi medi ponderati registrati dal GME nelle sessioni di mercato relative al mese di emissione dei TEE oggetto di recupero) ".
1.1. Parte ricorrente ha articolato le seguenti doglianze.
1.1.1. Con il primo motivo di ricorso ( 1. Illegittimità derivata del provvedimento GSE/P20180053769 del 15.6.2018 per illegittimità del provvedimento GSE/P201800934094 del 13.4.18 ) ha contestato l'illegittimità derivata del provvedimento in questa sede impugnato.
1.1.2. Con il secondo motivo di ricorso ( 2. Violazione, per omessa applicazione, dell’art. 42 del D.Lgs 28/2011 ) ha sostenuto che, in ogni caso, il GSE non avrebbe potuto disporre il recupero delle somme già erogate, dovendo trovare applicazione nella specie il terzo comma e segg. dell’art. 42 del d.l.gs. n. 28/2011.
1.1.3. Con il terzo motivo di ricorso ( 3. Eccesso di potere sotto i profili del difetto dei presupposti, di istruttoria e dell’ingiustizia manifesta ) ha, infine, contestato il difetto di istruttoria nel calcolo della restituzione dei titoli o del pagamento in denaro, posto che l'Autorità non avrebbe considerato la somma effettivamente entrata nella sua disponibilità.
1.2. Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese di lite.
2. Si è costituito il GSE, con atto di mera forma il quale, successivamente, ha presentato un'istanza di prelievo.
3. Con memoria del 6 novembre 2020, il GSE ha articolato le seguenti difese.
3.1. Anzitutto, ha esposto in fatto che parte ricorrente ha presentato i seguenti ricorsi presso questo Tribunale:
(i) il ricorso RG n. 3843/2018, inerente alla comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio;
(ii) il ricorso RG n. 8300/2018, concernente il provvedimento di annullamento d’ufficio del 13 aprile 2018 n. GSE/P20180034094.
3.2. Ciò posto, ha svolto difese con riguardo, oltre al predetto ricorso, anche ai superiori due ricorsi, affermando per quanto qui rileva, l’infondatezza nel merito del ricorso R.G. n. 8300/2018 (sul provvedimento di annullamento d’ufficio) e dell’odierno ricorso n. 11488/2018 (sulla richiesta di restituzione degli incentivi).
Ha sostenuto, più nel dettaglio, che il provvedimento in questa sede impugnato avrebbe correttamente indicato il numero complessivo dei titoli TEE emessi (21.232) e percepiti dalla società nel periodo di riferimento (2015- 2017) e, con riferimento a tali titoli, ha specificamente rappresentato la tipologia del titolo, il prezzo €/TEE e l’importo relativo. Ha poi sostenuto che sarebbe infondato quanto affermato da controparte in merito al fatto che il G.s.e. avrebbe dovuto individuare, ai fini della quantificazione delle somme da restituire, il prezzo “ effettivo ” cui i TEE sono stati incassati dalla società ricorrente, posto che il G.S.E. al fine di garantire una parità di trattamento, in fase di valorizzazione, tra gli operatori sottoposti ad attività di recupero, utilizzerebbe i prezzi definiti dall’ARERA e, laddove non disponibili, i prezzi di mercato medi mensili, a prescindere dall’effettivo prezzo praticato nelle singole transazioni di mercato.
In particolare, nel caso di specie: (i) i titoli percepiti dalla società negli anni dal 2015 al 2016 sarebbero stati valorizzati al prezzo pari a 114,83 €/TEE e 191,40 €/TEE definiti, a titolo di contributo per gli anni di riferimento, con deliberazioni di ARERA DMEG/EFR/13/2015, DMEG/EFR/11/2016 e DMRT/EFC/10/2017; (ii) i titoli percepiti nell’anno 2017, in assenza dei prezzi definiti dall’Autorità, sarebbero stati valorizzati ai prezzi di mercato medi mensili, calcolati come media dei prezzi medi ponderati registrati dal GME nelle sessioni di mercato relative al mese di emissione dei TEE oggetto di recupero.
3.3. La parte resistente ha quindi chiesto di rigettare il ricorso, con distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
4. Il 3 dicembre 2020 parte ricorrente ha chiesto di rinviare l'udienza di discussione del ricorso (all'epoca fissata il 9 dicembre 2020).
5. All'udienza pubblica del 9 dicembre 2020 è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo.
6. Il 17 febbraio 2021 il G.S.E. ha depositato istanza di fissazione dell'udienza di discussione.
7. Il 9 settembre 2021 l'avv. Tuveri del GSE ha comunicato la propria rinuncia al mandato.
8. Il 9 febbraio 2024 parte ricorrente ha presentato istanza di fissazione dell'udienza ex art. 82, c.p.a.
9. Con memoria del 2 settembre 2025 il GSE ha insistito nelle proprie difese.
10. All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, tenutasi tramite collegamento da remoto, preso atto della richiesta istruttoria di parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato, alla luce delle seguenti considerazioni.
2. Questo Tribunale, con la recente sentenza n. 16135 del 10 settembre u.s. (alle cui ampie argomentazioni si fa espresso rinvio), si è pronunciato sul menzionato ricorso n. 8300/2018, inerente al provvedimento di ritiro in autotutela a monte dell'odierno provvedimento di quantificazione degli importi da restituire al GSE, rigettandolo integralmente.
Ciò - oltre a rendere superflua ogni integrazione istruttoria (pure richiesta da parte ricorrente in sede di udienza di discussione del ricorso) - determina l’infondatezza del primo motivo di ricorso, incentrato sulla pretesa illegittimità derivata del provvedimento in questa sede impugnato.
3. La predetta sentenza n. 16135/2025 si è altresì pronunciata su quanto affermato nel provvedimento di ritiro in autotutela oggetto del menzionato giudizio n. 8300/2018 nella parte in cui il suddetto provvedimento aveva disposto l'obbligo dell'odierna ricorrente di " restituire al GSE i titoli indebitamente percepiti, per un importo complessivo che sarà reso noto con successiva comunicazione " (il suddetto provvedimento, pocanzi citato, è stato prodotto nel presente giudizio come doc. 3 della produzione documentale del GSE del 28 ottobre 2020).
Al riguardo, è stato ivi condivisibilmente affermato che " la circostanza che la documentazione prodotta fosse fondamentale per dimostrare l’effettiva spettanza dei benefici rende evidente l’infondatezza della – invero generica – censura con cui la società ricorrente ha sostenuto che il Gestore non potesse in ogni caso pretendere la restituzione di quanto già erogato alla società ricorrente: al riguardo – in disparte ogni altra considerazione – appare sufficiente ricordare quanto già osservato in ordine al fatto che, per giurisprudenza costante, la decadenza dagli incentivi e il recupero integrale degli stessi sono doverosi ove il beneficiario non abbia mai prodotto documentazione necessaria per dimostrare la spettanza degli incentivi medesimi (cfr. Tar Lazio, V-stralcio, 19 febbraio 2025, n. 3729 )" (cfr. il par. 14.5 della suddetta pronuncia).
Il che consente di rigettare il secondo motivo dell'odierno ricorso per manifesta infondatezza, e ciò a prescindere da ogni considerazione sulla sua eventuale inammissibilità in quanto formulato in via autonoma avverso l'atto di recupero in questa sede impugnato laddove, al più, siffatta doglianza avrebbe dovuto più correttamente essere posta come parte del primo motivo di ricorso, sulla contestata illegittimità derivata dell'impugnato provvedimento.
4. Il terzo motivo di ricorso, incentrato sulla quantificazione per equivalente dei titoli da restituire, è infondato.
Al riguardo, il Collegio non rinviene ragioni per discostarsi da quanto già affermato sul punto da questo Tribunale, ovvero che " Il Gestore richiede il controvalore monetario dei titoli, sì che, ferma la facoltà del debitore di liberarsi restituendo beni dello stesso genere e quantità, per la liquidazione dell’equivalente monetario, correttamente, non essendo disponibili i prezzi definiti dall’Autorità, sono stati valorizzati i prezzi di mercato medi mensili (calcolati come media dei prezzi medi ponderati registrati dal GME nelle sessioni di mercato relative al mese di emissione dei TEE oggetto di recupero) ” (cfr. TAR Lazio, sent. n. 6823/2024, recentemente richiamata da TAR Lazio, sent. n. 15231/2025). Con la precisazione che " il Gestore legittimamente e necessariamente ha chiesto la medesima quantità e qualità di beni indebitamente percepiti ovvero il controvalore monetario dei titoli al prezzo di riferimento calcolato alla stregua di parametri obiettivi e uniformi di riferimento generale, che garantiscono parità di trattamento e che conseguentemente non possono essere sensibili alle vicende privatistiche del singolo produttore di energia, cosicché è inapplicabile il citato art. 2038, comma 1, dettato, in via generale, per rapporti tra privati e non idoneo ad essere applicato nel contesto di un’attività pubblicistica, regolamentata da specifica normativa di settore e di tipo strettamente vincolato, con derivante inconfigurabilità di trattamenti differenti e specificamente di computi monetari diversi tra i vari operatori ” (Cons. Stato, II, 828 e 3614 del 2025 )" (cfr. TAR Lazio, sent. n. 15066/2025; nello stesso senso, TAR Lazio, sent. n. 12179/2025).
5. Stante quanto precede, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione delle stesse in favore del procuratore di parte resistente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore del G.s.e. in euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti, da distrarre in favore del procuratore di quest’ultimo, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
AR OI, Presidente
FA IA, Referendario, Estensore
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA IA | AR OI |
IL SEGRETARIO