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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/11/2025, n. 3897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3897 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4496/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice RE EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4496/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GIAMMARIA Parte_1
SALVATORE, giusta procura in atti;
ATTORE contro e per sua procuratrice Controparte_1 [...] in persona del legale rappresentante p.t., con il Parte_2 patrocinio dell'avv. DOMENEGOTTI MARGHERITA e dell'avv. PESENTI MARCO, giusta procura in atti;
contumace; Controparte_2
contumace; Controparte_3
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
NE ha proposto opposizione avverso l'atto di Parte_1 precetto notificato in data 27/02/2023 ad istanza della società CP_1
e, per essa, quale mandataria, la con cui
[...] Parte_2 gli è stato intimato il pagamento dell'importo di euro 99.366,64, in forza del titolo pagina 1 di 9 esecutivo costituito dal contratto di mutuo del 07/05/2009 rep. n. 57173-racc. n.
13695 stipulato con la Banca Popolare di Bari.
A sostegno dell'opposizione, l'attore ha dedotto:
- la nullità dell'atto di precetto per errata individuazione del soggetto debitore, in quanto il creditore procedente ha intimato il pagamento direttamente all'odierno opponente, in difetto di titolo esecutivo, atteso che, nell'ambito dell'operazione negoziale di cui al contratto di mutuo posto a fondamento della minacciata esecuzione, ha tuttavia assunto il ruolo di mero Parte_1 datore di ipoteca, essendo il mutuo stato concesso a un diverso soggetto,
[...]
, a cui il precetto è stato erroneamente notificato solo in qualità Controparte_2 di terzo datore di ipoteca, con garanzia ipotecaria sull'immobile di proprietà anche di e Parte_1 Controparte_3
- la carenza di prova della legittimazione attiva in capo alla creditrice opposta, divenuta titolare del credito azionato in forza di un'operazione di cessione di crediti in blocco conclusa con la Banca Popolare di Bari S.c.p.a. ai sensi degli artt.
1 e 4 legge n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B.
Costituendosi in giudizio, la creditrice opposta ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione, eccependo il difetto di interesse in capo all'opponente, quale terzo datore di ipoteca, a far accertare di non essere obbligato al pagamento della somma indicata nel precetto, evincendosi dall'interpretazione del precetto che esso non presupponeva la volontà del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti, in caso di mancato pagamento, anche su beni diversi da quelli ipotecati, e affermando la propria legittimazione attiva mediante la produzione dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale del
08/11/2018 - Parte Seconda n.130.
e pur ritualmente citati, Controparte_2 Controparte_3 sono rimasti contumaci.
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa, in difetto di attività istruttoria, è stata rimessa in decisione all'udienza del 09/07/2025, all'esito dello scambio degli scritti difensivi finali ex art. 189 c.p.c.
****
pagina 2 di 9 L'opposizione è fondata.
Deve, innanzitutto, osservarsi che l'opponente Parte_1
ha dedotto di aver partecipato alla stipulazione del contratto di mutuo su
[...] cui si fonda l'atto di precetto solo in qualità di terzo datore di ipoteca e che, pertanto, l'opposta non avrebbe potuto rivolgergli direttamente l'intimazione di pagamento.
La circostanza è pacifica ed emerge ex actis dal contratto di mutuo posto a fondamento della minacciata esecuzione.
Ciò posto, giova precisare che, quando un terzo costituisce un'ipoteca su propri beni a garanzia di un debito altrui (art. 2868 cod. civ.), il creditore ha diritto di far espropriare il bene ipotecato (art. 2808 cod. civ.) ed ai fini dell'esercizio di questo diritto egli deve notificare titolo esecutivo e precetto, oltre che al debitore, al terzo, indicando nel precetto il bene del terzo che si intende espropriare (art. 603 cod. proc. civ.).
La notificazione al terzo del titolo esecutivo e del precetto ha la funzione di consentirgli, se lo vuole, di evitare l'espropriazione pagando lui il creditore, cosa alla quale non è però obbligato.
La Suprema Corte (Cass.2003/5507, 2018/5664, 2020/7249) ha ritenuto che quando un terzo costituisce un'ipoteca su beni propri a garanzia di un debito altrui, il creditore ha diritto di far espropriare il bene ipotecato in caso d'inadempimento del debitore, e ai fini dell'esercizio di tale diritto è tenuto a notificare al terzo datore di ipoteca, oltre che al debitore, sia il titolo esecutivo che il precetto, specificando nel precetto il bene del terzo che intende eventualmente sottoporre ad esecuzione forzata, con la conseguenza che l'opposizione a precetto proposta dal terzo volta a far accertare di non essere obbligato al pagamento della somma indicata nel precetto, se dall'interpretazione del precetto si evince che esso non presuppone l'obbligazione diretta del terzo al pagamento del debito, né la volontà del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti, in caso di mancato pagamento, anche su beni diversi da quelli ipotecati, deve essere rigettata per difetto di interesse.
pagina 3 di 9 Ebbene, nel caso in esame, il precetto opposto contiene l'erronea intimazione di pagamento diretta esclusivamente all'odierno opponente, essendo stati nel medesimo indicati i beni su cui l'ipoteca è stata costituita limitatamente alle posizioni di (qui indicato solo come datore di Controparte_2 ipoteca, ma in realtà anche effettivo mutuatario/debitore) e di CP_3
(terza datrice di ipoteca), nonché non è stato specificato che l'attore
[...] riveste la qualità di terzo datore di ipoteca, deve ritenersi che tali specificazioni rendono manifesto che l'esecuzione è stata minacciata nei confronti dello stesso non nella qualità di terzo datore di ipoteca ma quale debitore.
D'altro canto, la giurisprudenza di legittimità osserva l'applicabilità delle regole di ermeneutica pattizia al negozio unilaterale (quale è l'atto di precetto), come tale integrante un impegno volontaristico verso gli effetti ricercati con esso,
e non derivanti come tali dalla legge secondo quanto accade per gli atti in senso stretto (cfr. Cass. 06/05/2015, n. 9127), e dall'interpretazione complessiva dell'atto in questione è dato evincere trattarsi di atto di precetto rivolto
(esclusivamente e direttamente) nei confronti del terzo datore di ipoteca: nella specie, dovendo l'effetto giuridico essere normativamente collegato alla configurata intimazione, deve invero osservarsi che questa è stata palesata e deve dirsi presente solo nei confronti dell'odierno opponente, nei suoi elementi tipici inclusivi della specifica assegnazione del termine di pagamento in uno alla correlata minaccia di agire coattivamente in mancanza di quello.
E ciò vale a giustificare la reazione giudiziale dell'odierno attore.
Invero, qualora l'opponente, qualificandosi come terzo datore d'ipoteca, sul presupposto che il creditore gli abbia, invece, rivolto l'intimazione di pagare il debito, abbia proposto opposizione per far accertare che lo stesso non ha verso di lui il credito di cui con il precetto gli ha intimato il pagamento e per far dichiarare che non ha quindi il diritto di procedere nei suoi confronti ad esecuzione forzata, il giudice dell'opposizione è tenuto ad interpretare il precetto in quanto lo stesso costituisce l'atto contenente l'annuncio dell'azione esecutiva che la parte istante dichiara di voler esercitare.
pagina 4 di 9 In particolare, se dal contenuto del precetto si evince che l'esecuzione che il terzo ha motivo di ritenere minacciata nei suoi confronti è quella che ne presuppone la sua obbligazione di pagare e che potrebbe cadere anche su beni diversi da quelli ipotecati, il giudice deve dichiarare che la parte istante non ha diritto di procedere ad esecuzione nei confronti dell'opponente terzo datore di ipoteca.
Se, invece, il precetto è da porre in riferimento ad una esecuzione minacciata nei confronti del terzo per la garanzia data, il diritto a procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti sussiste e la sua domanda va rigettata (cfr.
Cass. 5507/2003, cit.).
Orbene, nel caso di specie, dal contenuto dell'atto di precetto si evince che l'esecuzione minacciata nei confronti dell'opponente presuppone la sua obbligazione di pagare e potrebbe colpire anche beni diversi da quelli ipotecati in quanto nel predetto atto l'intimazione di pagamento è rivolta esclusivamente all'odierno attore, risultano espressamente indicati i soli beni concessi in ipoteca da e da né è fatta Controparte_2 Controparte_3 menzione della qualità di terzo datore d'ipoteca rivestita dall'opponente, a nulla valendo la postuma rettifica operata dalla convenuta opposta in sede giudiziale.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione va accolta e deve conseguentemente dichiararsi l'insussistenza del diritto di di Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Parte_1 sulla base dell'atto di precetto notificato il 27/02/2023.
Ad abundantiam, va altresì rilevato che, a fronte dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva in capo alla creditrice opposta, divenuta titolare del credito azionato in forza di un'operazione di cessione di crediti in blocco conclusa con la Banca Popolare di Bari S.c.p.a. ai sensi degli artt. 1 e 4 legge n. 130/1999
e dell'art. 58 T.U.B., non è stata fornita adeguata prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria intimante.
Invero, in coerenza con la più diffusa e lineare opzione interpretativa del tema controverso, si devono in questa sede ribadire le seguenti coordinate giurisprudenziali di legittimità:
pagina 5 di 9 a) sul piano dell'inquadramento della fattispecie, l'art. 58, commi 2 e 4, d.lgs. n.
385/1993, mirando ad agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, opera essenzialmente sul piano dell'efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, prevedendo, in deroga alla disciplina di diritto comune, che lo speciale adempimento “collettivo” della pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale produca i medesimi effetti di cui all'art. 1264 c.c., così dispensando la cessionaria (esclusivamente) dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (cfr. Cass. n.
20497/2020), senza che a tale modalità pubblicitaria, avente – si ribadisce – natura derogatoria della regola generale, possa sortire ulteriori effetti su piani distinti (e più a monte) da quello dell'efficacia della cessione verso i debitori ceduti;
b) più in particolare, l'art. 58 cit. non pare poter rilevare in relazione al profilo, giuridicamente differente e prioritario, della titolarità del credito e del conseguente assolvimento dell'onere probatorio principale gravante sul creditore cessionario in caso di contestazione da parte del debitore ceduto;
ne discende che
“la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n.
24798/2020);
c) così chiarita la fondamentale posizione del tema dell'onere probatorio, il giudice ne dovrà valutare in concreto e caso per caso l'assolvimento da parte del cessionario, alla stregua delle prove documentali dallo stesso prodotte in giudizio;
cosicché, ben potrà ritenere “sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie
pagina 6 di 9 consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”
(Cass. n. 31188/2017).
Ancor più di recente, la Corte di legittimità ha chiarito che “laddove
l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass., n. 17944 del 22/06/2023).
Nel caso di specie, la cessionaria ha inteso Controparte_1 dimostrare la propria, contestata, legittimazione attiva mediante la produzione dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 08/11/2018 - Parte
Seconda n.130 (doc. 7 prod. opposta), nel quale, per quanto qui rileva, i crediti oggetto di cessione sono identificati nei “crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione
e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza”, con la specificazione che si tratta dei crediti derivanti dalla “seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 1960 ed il 2016”.
Nondimeno, alla luce del tenore dell'avviso sopra citato e in conformità all'orientamento già espresso da questo Ufficio (cfr. per tutti Trib. Bari, Sez. II, ord. 06/09/2021), le indicazioni ivi riportate si atteggiano a mere informazioni orientative, consistendo in criteri di ampiezza tale da escludere la possibilità di un'adeguata individualizzazione del rapporto dedotto, e non consentono pertanto al giudice, nel legittimo esercizio del suo potere di prudente apprezzamento (art.
pagina 7 di 9 116, co. 1, c.p.c.), di ritenere dimostrata la titolarità del credito in capo alla
Società intimante.
Invero, in base alla documentazione prodotta dalla creditrice opposta
(nell'ambito della quale non vi è il contratto di cessione né, tanto meno, l'elenco specifico dei crediti oggetto della stessa eventualmente allegato al medesimo), non è possibile affermare con certezza se tra i crediti trasferiti rientri anche quello di cui si discute nel presente giudizio, mancando un preciso riscontro in ordine ai crediti in sofferenza risultanti dal “documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione” (non prodotto in atti) e non consentendo le caratteristiche indicate nella pubblicazione effettuata nella Gazzetta Ufficiale di ricondurre con certezza, in concreto, il credito oggetto della presente controversia nell'ambito del “blocco” oggetto di cessione.
Ne deriva che il carattere estremamente generico delle informazioni indicate fa sì che le stesse non possano essere qualificate come individualizzanti, con la conseguenza che non può ritenersi, senza incertezze, che fra tali crediti sia ricompreso anche quello azionato.
Tale vulnus probatorio non è stato neanche sanato da ulteriore idonea produzione documentale, apparendo inoltre elemento privo di autosufficiente valenza dimostrativa, a livello indiziario, la sola disponibilità del titolo.
Anche da questa prospettiva, l'opposizione merita dunque accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto della ridotta complessità della controversia e dell'attività effettivamente svolta (parametri minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del diritto di
[...] di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Controparte_1 [...]
sulla base dell'atto di precetto notificato il 27/02/2023; Parte_1
- condanna l'opposta alla rifusione, in favore di , Parte_1 delle spese processuali, che liquida in € 786 per esborsi e in € 7.052 per pagina 8 di 9 compensi difensivi, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15 % dei compensi, IVA e CPA.
Bari, 2 novembre 2025
Il giudice
RE EL
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice RE EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4496/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GIAMMARIA Parte_1
SALVATORE, giusta procura in atti;
ATTORE contro e per sua procuratrice Controparte_1 [...] in persona del legale rappresentante p.t., con il Parte_2 patrocinio dell'avv. DOMENEGOTTI MARGHERITA e dell'avv. PESENTI MARCO, giusta procura in atti;
contumace; Controparte_2
contumace; Controparte_3
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
NE ha proposto opposizione avverso l'atto di Parte_1 precetto notificato in data 27/02/2023 ad istanza della società CP_1
e, per essa, quale mandataria, la con cui
[...] Parte_2 gli è stato intimato il pagamento dell'importo di euro 99.366,64, in forza del titolo pagina 1 di 9 esecutivo costituito dal contratto di mutuo del 07/05/2009 rep. n. 57173-racc. n.
13695 stipulato con la Banca Popolare di Bari.
A sostegno dell'opposizione, l'attore ha dedotto:
- la nullità dell'atto di precetto per errata individuazione del soggetto debitore, in quanto il creditore procedente ha intimato il pagamento direttamente all'odierno opponente, in difetto di titolo esecutivo, atteso che, nell'ambito dell'operazione negoziale di cui al contratto di mutuo posto a fondamento della minacciata esecuzione, ha tuttavia assunto il ruolo di mero Parte_1 datore di ipoteca, essendo il mutuo stato concesso a un diverso soggetto,
[...]
, a cui il precetto è stato erroneamente notificato solo in qualità Controparte_2 di terzo datore di ipoteca, con garanzia ipotecaria sull'immobile di proprietà anche di e Parte_1 Controparte_3
- la carenza di prova della legittimazione attiva in capo alla creditrice opposta, divenuta titolare del credito azionato in forza di un'operazione di cessione di crediti in blocco conclusa con la Banca Popolare di Bari S.c.p.a. ai sensi degli artt.
1 e 4 legge n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B.
Costituendosi in giudizio, la creditrice opposta ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione, eccependo il difetto di interesse in capo all'opponente, quale terzo datore di ipoteca, a far accertare di non essere obbligato al pagamento della somma indicata nel precetto, evincendosi dall'interpretazione del precetto che esso non presupponeva la volontà del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti, in caso di mancato pagamento, anche su beni diversi da quelli ipotecati, e affermando la propria legittimazione attiva mediante la produzione dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale del
08/11/2018 - Parte Seconda n.130.
e pur ritualmente citati, Controparte_2 Controparte_3 sono rimasti contumaci.
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa, in difetto di attività istruttoria, è stata rimessa in decisione all'udienza del 09/07/2025, all'esito dello scambio degli scritti difensivi finali ex art. 189 c.p.c.
****
pagina 2 di 9 L'opposizione è fondata.
Deve, innanzitutto, osservarsi che l'opponente Parte_1
ha dedotto di aver partecipato alla stipulazione del contratto di mutuo su
[...] cui si fonda l'atto di precetto solo in qualità di terzo datore di ipoteca e che, pertanto, l'opposta non avrebbe potuto rivolgergli direttamente l'intimazione di pagamento.
La circostanza è pacifica ed emerge ex actis dal contratto di mutuo posto a fondamento della minacciata esecuzione.
Ciò posto, giova precisare che, quando un terzo costituisce un'ipoteca su propri beni a garanzia di un debito altrui (art. 2868 cod. civ.), il creditore ha diritto di far espropriare il bene ipotecato (art. 2808 cod. civ.) ed ai fini dell'esercizio di questo diritto egli deve notificare titolo esecutivo e precetto, oltre che al debitore, al terzo, indicando nel precetto il bene del terzo che si intende espropriare (art. 603 cod. proc. civ.).
La notificazione al terzo del titolo esecutivo e del precetto ha la funzione di consentirgli, se lo vuole, di evitare l'espropriazione pagando lui il creditore, cosa alla quale non è però obbligato.
La Suprema Corte (Cass.2003/5507, 2018/5664, 2020/7249) ha ritenuto che quando un terzo costituisce un'ipoteca su beni propri a garanzia di un debito altrui, il creditore ha diritto di far espropriare il bene ipotecato in caso d'inadempimento del debitore, e ai fini dell'esercizio di tale diritto è tenuto a notificare al terzo datore di ipoteca, oltre che al debitore, sia il titolo esecutivo che il precetto, specificando nel precetto il bene del terzo che intende eventualmente sottoporre ad esecuzione forzata, con la conseguenza che l'opposizione a precetto proposta dal terzo volta a far accertare di non essere obbligato al pagamento della somma indicata nel precetto, se dall'interpretazione del precetto si evince che esso non presuppone l'obbligazione diretta del terzo al pagamento del debito, né la volontà del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti, in caso di mancato pagamento, anche su beni diversi da quelli ipotecati, deve essere rigettata per difetto di interesse.
pagina 3 di 9 Ebbene, nel caso in esame, il precetto opposto contiene l'erronea intimazione di pagamento diretta esclusivamente all'odierno opponente, essendo stati nel medesimo indicati i beni su cui l'ipoteca è stata costituita limitatamente alle posizioni di (qui indicato solo come datore di Controparte_2 ipoteca, ma in realtà anche effettivo mutuatario/debitore) e di CP_3
(terza datrice di ipoteca), nonché non è stato specificato che l'attore
[...] riveste la qualità di terzo datore di ipoteca, deve ritenersi che tali specificazioni rendono manifesto che l'esecuzione è stata minacciata nei confronti dello stesso non nella qualità di terzo datore di ipoteca ma quale debitore.
D'altro canto, la giurisprudenza di legittimità osserva l'applicabilità delle regole di ermeneutica pattizia al negozio unilaterale (quale è l'atto di precetto), come tale integrante un impegno volontaristico verso gli effetti ricercati con esso,
e non derivanti come tali dalla legge secondo quanto accade per gli atti in senso stretto (cfr. Cass. 06/05/2015, n. 9127), e dall'interpretazione complessiva dell'atto in questione è dato evincere trattarsi di atto di precetto rivolto
(esclusivamente e direttamente) nei confronti del terzo datore di ipoteca: nella specie, dovendo l'effetto giuridico essere normativamente collegato alla configurata intimazione, deve invero osservarsi che questa è stata palesata e deve dirsi presente solo nei confronti dell'odierno opponente, nei suoi elementi tipici inclusivi della specifica assegnazione del termine di pagamento in uno alla correlata minaccia di agire coattivamente in mancanza di quello.
E ciò vale a giustificare la reazione giudiziale dell'odierno attore.
Invero, qualora l'opponente, qualificandosi come terzo datore d'ipoteca, sul presupposto che il creditore gli abbia, invece, rivolto l'intimazione di pagare il debito, abbia proposto opposizione per far accertare che lo stesso non ha verso di lui il credito di cui con il precetto gli ha intimato il pagamento e per far dichiarare che non ha quindi il diritto di procedere nei suoi confronti ad esecuzione forzata, il giudice dell'opposizione è tenuto ad interpretare il precetto in quanto lo stesso costituisce l'atto contenente l'annuncio dell'azione esecutiva che la parte istante dichiara di voler esercitare.
pagina 4 di 9 In particolare, se dal contenuto del precetto si evince che l'esecuzione che il terzo ha motivo di ritenere minacciata nei suoi confronti è quella che ne presuppone la sua obbligazione di pagare e che potrebbe cadere anche su beni diversi da quelli ipotecati, il giudice deve dichiarare che la parte istante non ha diritto di procedere ad esecuzione nei confronti dell'opponente terzo datore di ipoteca.
Se, invece, il precetto è da porre in riferimento ad una esecuzione minacciata nei confronti del terzo per la garanzia data, il diritto a procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti sussiste e la sua domanda va rigettata (cfr.
Cass. 5507/2003, cit.).
Orbene, nel caso di specie, dal contenuto dell'atto di precetto si evince che l'esecuzione minacciata nei confronti dell'opponente presuppone la sua obbligazione di pagare e potrebbe colpire anche beni diversi da quelli ipotecati in quanto nel predetto atto l'intimazione di pagamento è rivolta esclusivamente all'odierno attore, risultano espressamente indicati i soli beni concessi in ipoteca da e da né è fatta Controparte_2 Controparte_3 menzione della qualità di terzo datore d'ipoteca rivestita dall'opponente, a nulla valendo la postuma rettifica operata dalla convenuta opposta in sede giudiziale.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione va accolta e deve conseguentemente dichiararsi l'insussistenza del diritto di di Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Parte_1 sulla base dell'atto di precetto notificato il 27/02/2023.
Ad abundantiam, va altresì rilevato che, a fronte dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva in capo alla creditrice opposta, divenuta titolare del credito azionato in forza di un'operazione di cessione di crediti in blocco conclusa con la Banca Popolare di Bari S.c.p.a. ai sensi degli artt. 1 e 4 legge n. 130/1999
e dell'art. 58 T.U.B., non è stata fornita adeguata prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria intimante.
Invero, in coerenza con la più diffusa e lineare opzione interpretativa del tema controverso, si devono in questa sede ribadire le seguenti coordinate giurisprudenziali di legittimità:
pagina 5 di 9 a) sul piano dell'inquadramento della fattispecie, l'art. 58, commi 2 e 4, d.lgs. n.
385/1993, mirando ad agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, opera essenzialmente sul piano dell'efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, prevedendo, in deroga alla disciplina di diritto comune, che lo speciale adempimento “collettivo” della pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale produca i medesimi effetti di cui all'art. 1264 c.c., così dispensando la cessionaria (esclusivamente) dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (cfr. Cass. n.
20497/2020), senza che a tale modalità pubblicitaria, avente – si ribadisce – natura derogatoria della regola generale, possa sortire ulteriori effetti su piani distinti (e più a monte) da quello dell'efficacia della cessione verso i debitori ceduti;
b) più in particolare, l'art. 58 cit. non pare poter rilevare in relazione al profilo, giuridicamente differente e prioritario, della titolarità del credito e del conseguente assolvimento dell'onere probatorio principale gravante sul creditore cessionario in caso di contestazione da parte del debitore ceduto;
ne discende che
“la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n.
24798/2020);
c) così chiarita la fondamentale posizione del tema dell'onere probatorio, il giudice ne dovrà valutare in concreto e caso per caso l'assolvimento da parte del cessionario, alla stregua delle prove documentali dallo stesso prodotte in giudizio;
cosicché, ben potrà ritenere “sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie
pagina 6 di 9 consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”
(Cass. n. 31188/2017).
Ancor più di recente, la Corte di legittimità ha chiarito che “laddove
l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass., n. 17944 del 22/06/2023).
Nel caso di specie, la cessionaria ha inteso Controparte_1 dimostrare la propria, contestata, legittimazione attiva mediante la produzione dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 08/11/2018 - Parte
Seconda n.130 (doc. 7 prod. opposta), nel quale, per quanto qui rileva, i crediti oggetto di cessione sono identificati nei “crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione
e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza”, con la specificazione che si tratta dei crediti derivanti dalla “seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 1960 ed il 2016”.
Nondimeno, alla luce del tenore dell'avviso sopra citato e in conformità all'orientamento già espresso da questo Ufficio (cfr. per tutti Trib. Bari, Sez. II, ord. 06/09/2021), le indicazioni ivi riportate si atteggiano a mere informazioni orientative, consistendo in criteri di ampiezza tale da escludere la possibilità di un'adeguata individualizzazione del rapporto dedotto, e non consentono pertanto al giudice, nel legittimo esercizio del suo potere di prudente apprezzamento (art.
pagina 7 di 9 116, co. 1, c.p.c.), di ritenere dimostrata la titolarità del credito in capo alla
Società intimante.
Invero, in base alla documentazione prodotta dalla creditrice opposta
(nell'ambito della quale non vi è il contratto di cessione né, tanto meno, l'elenco specifico dei crediti oggetto della stessa eventualmente allegato al medesimo), non è possibile affermare con certezza se tra i crediti trasferiti rientri anche quello di cui si discute nel presente giudizio, mancando un preciso riscontro in ordine ai crediti in sofferenza risultanti dal “documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione” (non prodotto in atti) e non consentendo le caratteristiche indicate nella pubblicazione effettuata nella Gazzetta Ufficiale di ricondurre con certezza, in concreto, il credito oggetto della presente controversia nell'ambito del “blocco” oggetto di cessione.
Ne deriva che il carattere estremamente generico delle informazioni indicate fa sì che le stesse non possano essere qualificate come individualizzanti, con la conseguenza che non può ritenersi, senza incertezze, che fra tali crediti sia ricompreso anche quello azionato.
Tale vulnus probatorio non è stato neanche sanato da ulteriore idonea produzione documentale, apparendo inoltre elemento privo di autosufficiente valenza dimostrativa, a livello indiziario, la sola disponibilità del titolo.
Anche da questa prospettiva, l'opposizione merita dunque accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto della ridotta complessità della controversia e dell'attività effettivamente svolta (parametri minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del diritto di
[...] di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Controparte_1 [...]
sulla base dell'atto di precetto notificato il 27/02/2023; Parte_1
- condanna l'opposta alla rifusione, in favore di , Parte_1 delle spese processuali, che liquida in € 786 per esborsi e in € 7.052 per pagina 8 di 9 compensi difensivi, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15 % dei compensi, IVA e CPA.
Bari, 2 novembre 2025
Il giudice
RE EL
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