Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/05/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa
Francesca Caputo Giudice est. dott.ssa
Giudice Alessandro Carra dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6056/2024 R.G.
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Enza Donatella Serafino, come da Parte 1
mandato in atti;
-RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Luceri, come da Controparte_1
mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 23.4.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La Pt 1 e il CP_1 unitisi in matrimonio in data 24.4.2016, hanno generato una figlia,
nata in data [...]; la loro separazione è stata dichiarata dall'ufficio epigrafato con sentenza n. 2888/2019 pubblica il 23.9.2019 R.G. n. 11307/2018.
All'udienza del 23.4.2015 le parti hanno manifestato la volontà di definire il procedimento sulla base delle condizioni statuite in sede di separazione,
la causa, pertanto, è stata immediatamente riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti della declaratoria richiesta, poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione delle parti era stata dichiarata ed erano già trascorsi dodici mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio medesimo, le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Le univoche deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, altresì, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti delle parti tra di loro e con la prole, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è
ragione per discostarsene.
- affida la minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre
-dispone che ON ST, salvo diverso accordo, possa vedere e tenere con sé la minore ogni lunedi, mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 20.00, e fine settimana alterni sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00, in estate per due settimane non consecutive da concordare entro il 30 maggio;
in difetto di accordo la prima di luglio e agosto gli anni dispari, la seconda di luglio e agosto gli anni pari dalle
10.00 alle 21.00 di ogni giorno, ad anni alterni o la Pasqua o il Lunedi dell'Angelo; durante le vacanze natalizie, ad anni alterni e dal 23 al 30 dicembre e dal 31
dicembre al 6 gennaio dalle 10.00 alle 21.00;
- pone a carico di Controparte 1 il versamento di euro 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della minore,
somme da versarsi in favore di Parte 1 entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, per tali richiamando quelle del vigente protocollo del Tribunale di Lecce;
- spese di lite compensate.
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico
Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 24.4.2016 in
Nardò (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 17 Parte II
Serie C Anno 2016, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Lecce, 23.5.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)