Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01552/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00997/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 997 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Matta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Bologna, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Bologna del 22 aprile 2024, con il quale è stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. PA NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente in data 24 giugno 2023 ha chiesto l’aggiornamento del permesso di soggiorno UE, rilasciato nel corso 2013.
La Questura di Bologna con il provvedimento indicato in epigrafe ha revocato il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo in titolarità del ricorrente, rifiutandone, conseguentemente, l’aggiornamento, ma rilasciando allo stesso un permesso di soggiorno della validità di anni uno per motivi di lavoro subordinato, valorizzando quanto segue, in sintesi:
- con sentenza emessa in data 12 giugno 2019 dalla Corte d'Assise di Appello di Bologna, lo straniero è stato condannato alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione e multa di euro 5.000,00, per il reato di cui all’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 e 110 c.p.;
- risulta, quindi, incompatibile il mantenimento del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo in capo allo straniero, potendo con lo stesso liberamente circolare, permanere e lavorare in tutti i Paesi che hanno sottoscritto la convenzione di Schengen;
- il ricorrente risulta essere regolarmente soggiornante da oltre 16 anni, ha sempre rinnovato il titolo di soggiorno, svolge regolare attività lavorativa, ed è residente in provincia di Bologna, unitamente al suo nucleo familiare composto dalla moglie e dai figli minori, sì che è possibile il rilascio di un permesso di soggiorno della validità di anni uno per motivi di lavoro subordinato.
Con ricorso depositato in data 21 agosto 2024, il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. la Questura di Bologna avrebbe omesso di considerare adeguatamente sia la consistenza dei fatti oggetto di condanna, sia i legami familiari, sociali, lavorativi del ricorrente, nonché la durata del periodo di soggiorno e di vita di quest’ultimo in Italia; l’Amministrazione non avrebbe considerato che si tratta di un fatto risalente nel tempo, e isolato, sì che il ricorrente non potrebbe considerarsi pericoloso, come asseritamente confermato dal riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena;
2. l’Amministrazione, comunque, non avrebbe adeguatamente operato il bilanciamento tra gli interessi coinvolti, tenuto conto del comportamento serbato dallo straniero durante il tempo trascorso dal fatto oggetto della condanna e, nel complesso, durante la sua presenza sul territorio italiano, anche considerando che il fatto di reato è risalente e costituisce un episodio isolato; in sostanza, secondo parte ricorrente, non sussisterebbero concreti e attuali indici di effettiva, grave e conclamata pericolosità per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso, depositando anche memoria difensiva.
All’esito dell’udienza pubblica del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
Il provvedimento impugnato è stato adottato sulla base dell'art. 9, comma 4, d.lgs. 286 del 1998, ai sensi del quale: « Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il Questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero ». Il comma 7 del medesimo art. 9 dispone che il permesso sia revocato quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio.
Il diniego e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna: al contrario, tali titoli richiedono un articolato giudizio di pericolosità sociale dello straniero e una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, tale da escludere ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali (cd. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo); è necessaria dunque un'effettiva ponderazione comparativa tra l'interesse pubblico al mantenimento dell'ordine e della sicurezza e gli interessi dello straniero, sulla base di una serie di indici, quali l'esistenza di legami familiari, di un lavoro stabile, e di tutte le numerose situazioni che possono in vario modo comprovare un effettivo e pacifico radicamento sul territorio italiano in conformità alle regole fondamentali del nostro ordinamento. L'esito di un tale bilanciamento, in quanto frutto di esercizio di discrezionalità tecnica dell'Autorità di pubblica sicurezza è insindacabile dal Giudice Amministrativo (in questo senso, ex plurimis , Cons. Stato, sez. VI, 28 gennaio 2025, n. 627, id. sez. III, 11 ottobre 2024 n. 8170, id. 15 settembre 2022, n. 8009, Tar Lazio, sez. I , 27 gennaio 2025, n. 1591, Tar Emilia Romagna, sez. I, 20 gennaio 2025, n. 50, Tar Marche, sez. II, 09 dicembre 2023, n. 826, Tar Lombardia, sez. stacc. Brescia, sez. II, 20 novembre 2023, n. 847, ed anche Tar Umbria, 12 febbraio 2024, n. 89).
Nel caso di specie, la motivazione addotta dall’Amministrazione a fondamento del provvedimento impugnato non risulta conforme agli insegnamenti che precedono.
Anzitutto, l’Amministrazione si è limitata a fare riferimento al mero dato della condanna penale, senza, d’altronde, esaminare la tipologia di reato commesso, né valutare la condotta concretamente tenuta dal ricorrente.
Nello specifico, in particolare, il reato commesso, sia pure in concorso con altri, dal ricorrente è quello previsto e punito dall’art. 12, comma 5, TUI, ai sensi del quale « …chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà ».
Per quanto si tratti di un reato certamente rilevante per l’ordinamento, la relativa gravità - agli stretti fini del particolare giudizio di pericolosità richiesto, come visto, per l’applicazione del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell’art. 9 TUI, in relazione al permesso UE per soggiornanti di lungo periodo – deve essere valutata e motivata tenendo conto dello specifico comportamento tenuto dallo straniero e delle peculiari circostanze del caso concreto.
In altre parole, non si ritiene che il predetto reato rientri in quella particolare e ristretta categoria di fattispecie di reato rispetto alle quali la gravità – sempre ai soli fini che qui interessano - può dirsi “intrinseca” o in “in re ipsa”, necessitando al contrario di una ponderata e specifica motivazione che dia conto degli specifici elementi concreti del fatto dai quali desumere la pericolosità del comportamento tenuto dallo straniero.
Quanto precede risulta del tutto assente nella motivazione del provvedimento impugnato e ciò ne inficia ancor più la legittimità se solo si considera che, esaminando proprio la sentenza di condanna, si comprende chiaramente come il ricorrente sia stato condannato esclusivamente per un singolo ingresso “illecito” e il ruolo rivestito dal ricorrente, pur rilevante, risulta di minore gravità rispetto a quello degli altri concorrenti (era il datore di lavoro “prestanome” per la pratica dello straniero della cui illegale permanenza di trattava).
Sotto altro profilo, poi, l’Amministrazione si è apoditticamente limitata a ritenere incompatibile il mantenimento del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo in capo allo straniero senza, d’altronde, precisare le ragioni per le quali, a fronte della commissione del suddetto reato, avvenuto tra l’altro nel 2013, e punito nel 2019, il ricorrente si dovesse ritenere concretamente pericoloso all’attualità (nel 2024), tanto da revocare il permesso di soggiorno UE.
Infine, l’Amministrazione, nonostante abbia puntualmente e correttamente indicato tutti gli elementi favorevoli tali da giustificare il rilascio di un permesso ordinario per la durata di un anno, non risulta aver provveduto al bilanciamento dei predetti elementi con la commissione del reato sopra ricordato, così omettendo quel giudizio di bilanciamento richiesto dalla normativa in esame e dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.
Il dubbio in ordine ad una pericolosità attuale e concreta del ricorrente trova ulteriore conferma, sia pure con un argomento “a posteriori”, nel fatto che, con ordinanza n. -OMISSIS-, depositata in data 27 maggio 2025, il Tribunale di Sorveglianza ha concesso la riabilitazione dello straniero per la condanna di cui si tratta.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA RP, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
PA NI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA NI | PA RP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.