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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/02/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli GIUDICE REL
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 953/2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
, nata a [...], il [...], (cod. fisc. Parte_1
), residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa per questo procedimento, giusta procura in calce al presente atto e allegata telematicamente, dagli avv.ti Vincenzo Vitale (cod. fisc.
) e Giovanni Vitale (cod. fisc. , presso lo C.F._2 C.F._3 studio dei quali elettivamente domicilia in Gragnano alla Via Vittorio Veneto n. 261
E
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. CP_1
), residente in [...], C.F._4 rappresentato e difeso per questo procedimento, giusta procura in calce al presente atto e allegata telematicamente, dall'avv. Gianmario Di Lauro (cod. fisc. e dall'avv. Vincenzo Carfora (cod. fisc. C.F._5
presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in C.F._6
Castellammare di Stabia alla Via Rispoli n. 113
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: Con note congiunte depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione in data 28.01.2025 i coniugi si sono riportati alle conclusioni del ricorso congiunto come dagli stessi modificate a seguito dei rilievi effettuati dal Tribunale ed hanno sollecitato la pronuncia della sentenza di separazione personale in conformità a quanto pattuito.
Il P.M. in data 20.05.2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30.04.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio con rito concordatario in Gragnano (NA) in data 22.07.2012 in regime patrimoniale di comunione legale dei beni, dal quale sono nati due figli: , nato a [...] il 6 Parte_2 ottobre 2013, cod. fisc. , e , nato a [...] C.F._7 Parte_3
Equense (NA) il 23 settembre 2016, cod. fisc. , entrambi C.F._8 ancora minorenni;
che il matrimonio non ha avuto esito felice in ragione di una insorta incompatibilità caratteriale aggravata al punto da rendere impossibile lo stesso protrarsi della convivenza coniugale.
1.2.- Disposta con decreto la data di udienza e la trattazione della stessa con modalità cartolare ed evidenziata, con ordinanza emessa all'esito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 02.10.2024, la necessità modificare la disciplina della permanenza dei due minori presso il padre durante il periodo estivo, in quanto non conforme all'interesse degli stessi, con ordinanza del 31.01.2025 il giudice relatore, preso atto delle modifiche e delle integrazioni apportate ai patti della separazione dai ricorrenti in conformità ai rilievi sollevati dal Tribunale, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
3.- Ritiene il tribunale che le condizioni della separazione personale dei coniugi riportate nel ricorso congiunto, come modificate con dichiarazione sottoscritta dai coniugi con firme autenticate allegata alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 28.01.2025 ed integralmente riportate in dispositivo, poiché conformi all'interesse dei due figli minori e non contrarie a norme inderogabili, possono essere senz'altro omologate.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 20.05.2024.
Dalle allegazioni del ricorso introduttivo è emerso che allo stato è CP_1 imprenditore individuale, ha prodotto negli ultimi tre anni oggetto di dichiarazione reddito pari ad euro 42.764,00 per il 2022, 43.492,00 per il 2021 e 32.044,00 per il 2020, ed è titolare dei seguenti rapporti bancari e finanziari: 1) AY ON;
mentre allo stato è casalinga ed è titolare dei seguenti Parte_1 rapporti bancari e finanziari: 1) AY ON (oggi non più attiva) e conto corrente presso i coniugi hanno effettuato i seguenti acquisti di Controparte_2 beni caduti in comunione legale: autovettura Jeep Renegade targata FR235LG, mezzo meccanico per la coltivazione, oltre alla mobilia della casa coniugale.
Tanto premesso, le condizioni concordate, come integrate a seguito dei rilievi effettuati dal Tribunale - indicate in dispositivo – non essendo in contrasto con norme imperative e risultando conformi agli interessi della prole, possono essere omologate.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
P.Q.M.
Il tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto per separazione consensuale dei coniugi proposto con domanda congiunta da così provvede:
A. Omologa la separazione dei coniugi , nata a [...], Parte_1 il 20 giugno 1986 e , nato a [...] il [...], ai CP_1 seguenti patti e condizioni:
1. i coniugi vivranno separati, per cui chiedono espressamente di essere autorizzati dal Tribunale, con l'obbligo di mutuo rispetto, e di comunicarsi preventivamente ogni eventuale cambio di residenza e domicilio;
2. il regime di comunione legale è dichiarato sciolto alla data di omologa della separazione;
3. la casa coniugale, sita in Gragnano (NA) alla Via Piana n. 10, in appartamento di proprietà della sig.ra , viene assegnata alla Parte_1 moglie , che la abiterà unitamente ai figli minori e Parte_1 Pt_2
; Parte_3
4. i mobili attualmente presenti nella casa coniugale restano assegnati alla moglie, avendo il sig. già prelevato i propri beni;
CP_1
5. i figli minori resteranno affidati ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, con residenza dei minori presso la madre, nella casa familiare suddetta;
i genitori provvederanno alla cura e all'educazione dei figli, assumendo congiuntamente le decisioni di maggiore interesse per i minori (ad esempio quelle relative alla scuola, ai viaggi, alla salute e alle scelte educative, nonché a tutte le attività extra scolastiche e sportive);
6. la sig.ra provvederà ad accompagnare i figli a scuola la Parte_1 mattina nei giorni dal lunedì al venerdì; nel caso in cui i figli vadano in piscina, il sig. provvederà a prelevarli dall'uscita di scuola e ad CP_1 accompagnare gli stessi in piscina nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì mentre sarà la sig.ra a prendere i figli in piscina e a portarli con Parte_1 sé a casa;
nel caso in cui i figli non vadano in piscina, il sig. CP_1 provvederà a prelevarli dall'uscita di scuola nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì e potrà tenerli con sé per il pranzo accompagnandoli a casa dalla madre entro le ore 15:00; i figli e trascorreranno con il Pt_2 Parte_3 padre, un fine settimana alternato con la madre dalle ore 20,30 del venerdì fino alle 20,30 della domenica;
al termine del periodo scolastico, e precisamente nel mese di luglio, quando i figli e non Pt_2 Parte_3 vedranno il padre dal lunedì al venerdì per essere accompagnati a scuola e prelevati all'uscita e non andranno più in piscina, il sig. trascorrerà CP_1 con i figli due sere a settimana nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 20.00 alle ore 23.00; in tali giorni la madre accompagnerà i figli alle ore 20.00 presso il negozio o presso l'abitazione del sig. e quest'ultimo avrà cura CP_1 di riaccompagnare i figli presso la madre non oltre le ore 23.00; durante il periodo estivo, i figli trascorreranno, nel mese di agosto, due settimane con il padre e due settimane con la madre, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio;
salvo diverso accordo tra i genitori, i figli minori trascorreranno alternativamente con il padre o la madre, i giorni 24 e 25 dicembre, ed allo stesso modo il 31 dicembre ed il 1° gennaio di ciascun anno, nonché, il giorno di Pasqua ed il giorno di Lunedì in Albis, ed il compleanno e l'onomastico dei minori;
con particolare riguardo alla festa della mamma e del papà ed all'onomastico e compleanno di ciascun genitore, i figli trascorreranno tali ricorrenze rispettivamente con l'uno e l'altro genitore;
7. nel caso in cui uno dei genitori non sia disponibile, per motivi di lavoro o altro, a tenere i minori nei giorni e negli orari previsti, gli stessi saranno affidati in via preferenziale all'altro genitore rispetto a terze persone;
8. il sig. verserà alla moglie a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 minori, la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat a decorrere come per legge;
l'assegno familiare per i figli, al momento dell'importo complessivo di € 400,00, verrà percepito per il 50% dal sig. e per il 50% dalla sig.ra ; nulla è CP_1 Parte_1 previsto a titolo di mantenimento in favore di ciascuno dei coniugi essendo essi economicamente autosufficienti;
entrambi i coniugi provvederanno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, sportive, regali per feste, gite scolastiche e relazioni sociali da sostenere per i figli, purché e documentate;
le spese superiori ad
€ 100,00 dovranno essere altresì previamente concordate tra i genitori con le seguenti modalità: il genitore tenuto alla spesa la comunicherà all'altro e, nel caso in cui l'altro non dia riscontro ad una qualsivoglia spesa straordinaria da effettuarsi nell'interesse dei figli entro 7 giorni dalla comunicazione la stessa sarà considerata approvata;
9. l'autovettura marca Jeep modello Renegade targata FR235LG acquistata dai coniugi in costanza di matrimonio verrà assegnata al sig. ; CP_1
10. la mobilia e ogni altro bene mobile acquistato in costanza di matrimonio resteranno assegnanti alla sig.ra , ivi compreso Parte_1 un mezzo meccanico per la coltivazione (“trattore”). La sig.ra Parte_1 provvederà a rimborsare mensilmente al sig. la rata
[...] CP_1 mensile di € 60,00 dallo stesso pagata per l'acquisto rateale dell'apparecchio aspirapolvere “Folletto” in disponibilità della e ciò fino Parte_1 all'estinzione del finanziamento (giugno 2025); 11. le polizze assicurative nn. 50013205393 e 50013204085 intestate al sig. e stipulate presso Poste Italiane in favore dei figli minori CP_1
e , verranno pagate per intero dal solo;
Pt_2 Parte_3 CP_1
12. il sig. provvederà a spostare la sua residenza dalla casa CP_1 familiare e la sig.ra provvederà a volturare a suo nome le Parte_1 utenze ancora intestate al marito;
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile di Gragnano (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n.69 parte II S.A. dei registri di matrimonio dell'anno 2012);
C. Nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 3.2.2025
il Giudice estensore il Presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dott.ssa Maria Rosaria Barbato