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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/11/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2779 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in VIA PASSO SAN BERNARDINO,124 83036 MIRABELLA ECLANO presso lo studio dell'Avv.ANGELO FIORE e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
INAIL SEDE LEGALE ROMA, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. PARRELLA SERGIO, ed elettivamente domiciliato\a in VIA F.DO IANNACCONE, 12 83100 AVELLINO
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 24/06/2024 Parte_1 conveniva in giudizio l'I.N.A.I.L. esponendo di aver già ottenuto il riconoscimento di un grado di danno biologico pari al 11% per via di menomazioni riportate a seguito di infortuni sul lavoro e di aver presentato in data 05.12.2023 domanda per il riconoscimento della malattia professionale “grave ipoacusia bilaterale”, contratta a causa dell'attività di coltivatrice diretta;
che, in pari data, inoltrava ulteriore domanda con allegata certificazione medica del 23.11.2023, per l'accertamento delle malattie professionali “ernie discali multiple e protrusioni in regione lombo-sacrale e cervicali con impotenza funzionale;
lombosciatalgia bilaterale;
spondilodiscoartrosi; periartrite scapolo-omerale bilateralmente;
meniscopatia degenerativa
1 bilaterale”; che, con provvedimento del 23.02.2024, l'INAIL comunicava l'archiviazione della prima, e il riconoscimento del 4% per “limitazione funzionale delle spalle con componente professionale”, per complessivi 13%; che presentava ricorso amministrativo che non veniva accolto. Concludeva chiedendo accertarsi la malattia professionale con postumi indennizzabili dal 40% con condanna dell'I.N.A.I.L. al pagamento della relativa rendita oltre interessi, rivalutazione e spese di lite, con distrazione. Regolarmente costituitasi l'I.N.A.I.L. si opponeva al ricorso e ne chiedeva il rigetto. Disposta ed espletata CTU, la causa veniva decisa con sentenza depositata telematicamente. Il ricorso è fondato e dev'essere accolto. Ai sensi della L.n.38\2000 art.13, in materia di danno biologico,
“1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: (1) a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica.” Ciò premesso, dalla relazione redatta dal CTU è emerso che, quanto all'ipoacusia, non si ravvisa un grado della patologia rilevante (in sede di accertamenti peritali la ricorrente sentiva la voce di conversazione alla normale distanza interlocutoria) né un nesso
2 causale tenuto conto che, nella storia clinica della ricorrente, non era emersa una ipoacusia ingravescente nel tempo, stante la presenza di un solo esame audiometrico praticato in data 11.10.2023 presso l'Azienda San Pio di Benevento. Quanto, invece, alla “ Artropatia degenerativa delle spalle già riconosciuta di natura professionale. Segni strumentali di osteoartrosi del rachide cervicale con protrusioni discoartrosiche C5-C6 e C6-C7 e delle ginocchia”, già valutata, limitatamente all'artropatia degenerativa delle spalle, in misura del 4 % dall'INAIL, il CTU ha ritenuto di valutarla in misura del 12 %, che sommato ai postumi già riconosciuti perviene ad un grado complessivo del 20 %, La valutazione operata dal C.T.U. va certamente condivisa in quanto intrinsecamente logica e coerente, scevra da vizi. Tanto premesso il ricorso va accolto riconoscendo postumi nella misura del 12% con riferimento alla patologia “ Artropatia degenerativa delle spalle già riconosciuta di natura professionale. Segni strumentali di osteoartrosi del rachide cervicale con protrusioni discoartrosiche C5-C6 e C6-C7 e delle ginocchia”, con condanna dell'I.N.A.I.L, sommando ai postumi preesistenti,. al pagamento della rendita per postumi permanenti pari al 20% oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Per il principio della soccombenza la resistente dev'essere condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo, nella misura minima attesa la minima attività processuale.
P.Q.M.
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell'I.N.A.I.L., così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara la dipendenza della patologia“ Artropatia degenerativa delle spalle già riconosciuta di natura professionale. Segni strumentali di osteoartrosi del rachide cervicale con protrusioni discoartrosiche C5-C6 e C6-C7 e delle ginocchia” dall'attività lavorativa con postumi nella misura del 12% e condanna l'I.N.A.I.L, sommando ai postumi preesistenti,. al pagamento della rendita per postumi permanenti pari al 20% oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
2) condanna l'I.N.A.I.L. al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi €1.312 oltre rimborso forf. 15%, I.V.A. e C.A.P., con distrazione, ponendo definitivamente a suo carico le spese di CTU.
3 Così deciso in Benevento il 26.11.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2779 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in VIA PASSO SAN BERNARDINO,124 83036 MIRABELLA ECLANO presso lo studio dell'Avv.ANGELO FIORE e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
INAIL SEDE LEGALE ROMA, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. PARRELLA SERGIO, ed elettivamente domiciliato\a in VIA F.DO IANNACCONE, 12 83100 AVELLINO
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 24/06/2024 Parte_1 conveniva in giudizio l'I.N.A.I.L. esponendo di aver già ottenuto il riconoscimento di un grado di danno biologico pari al 11% per via di menomazioni riportate a seguito di infortuni sul lavoro e di aver presentato in data 05.12.2023 domanda per il riconoscimento della malattia professionale “grave ipoacusia bilaterale”, contratta a causa dell'attività di coltivatrice diretta;
che, in pari data, inoltrava ulteriore domanda con allegata certificazione medica del 23.11.2023, per l'accertamento delle malattie professionali “ernie discali multiple e protrusioni in regione lombo-sacrale e cervicali con impotenza funzionale;
lombosciatalgia bilaterale;
spondilodiscoartrosi; periartrite scapolo-omerale bilateralmente;
meniscopatia degenerativa
1 bilaterale”; che, con provvedimento del 23.02.2024, l'INAIL comunicava l'archiviazione della prima, e il riconoscimento del 4% per “limitazione funzionale delle spalle con componente professionale”, per complessivi 13%; che presentava ricorso amministrativo che non veniva accolto. Concludeva chiedendo accertarsi la malattia professionale con postumi indennizzabili dal 40% con condanna dell'I.N.A.I.L. al pagamento della relativa rendita oltre interessi, rivalutazione e spese di lite, con distrazione. Regolarmente costituitasi l'I.N.A.I.L. si opponeva al ricorso e ne chiedeva il rigetto. Disposta ed espletata CTU, la causa veniva decisa con sentenza depositata telematicamente. Il ricorso è fondato e dev'essere accolto. Ai sensi della L.n.38\2000 art.13, in materia di danno biologico,
“1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: (1) a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica.” Ciò premesso, dalla relazione redatta dal CTU è emerso che, quanto all'ipoacusia, non si ravvisa un grado della patologia rilevante (in sede di accertamenti peritali la ricorrente sentiva la voce di conversazione alla normale distanza interlocutoria) né un nesso
2 causale tenuto conto che, nella storia clinica della ricorrente, non era emersa una ipoacusia ingravescente nel tempo, stante la presenza di un solo esame audiometrico praticato in data 11.10.2023 presso l'Azienda San Pio di Benevento. Quanto, invece, alla “ Artropatia degenerativa delle spalle già riconosciuta di natura professionale. Segni strumentali di osteoartrosi del rachide cervicale con protrusioni discoartrosiche C5-C6 e C6-C7 e delle ginocchia”, già valutata, limitatamente all'artropatia degenerativa delle spalle, in misura del 4 % dall'INAIL, il CTU ha ritenuto di valutarla in misura del 12 %, che sommato ai postumi già riconosciuti perviene ad un grado complessivo del 20 %, La valutazione operata dal C.T.U. va certamente condivisa in quanto intrinsecamente logica e coerente, scevra da vizi. Tanto premesso il ricorso va accolto riconoscendo postumi nella misura del 12% con riferimento alla patologia “ Artropatia degenerativa delle spalle già riconosciuta di natura professionale. Segni strumentali di osteoartrosi del rachide cervicale con protrusioni discoartrosiche C5-C6 e C6-C7 e delle ginocchia”, con condanna dell'I.N.A.I.L, sommando ai postumi preesistenti,. al pagamento della rendita per postumi permanenti pari al 20% oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Per il principio della soccombenza la resistente dev'essere condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo, nella misura minima attesa la minima attività processuale.
P.Q.M.
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell'I.N.A.I.L., così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara la dipendenza della patologia“ Artropatia degenerativa delle spalle già riconosciuta di natura professionale. Segni strumentali di osteoartrosi del rachide cervicale con protrusioni discoartrosiche C5-C6 e C6-C7 e delle ginocchia” dall'attività lavorativa con postumi nella misura del 12% e condanna l'I.N.A.I.L, sommando ai postumi preesistenti,. al pagamento della rendita per postumi permanenti pari al 20% oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
2) condanna l'I.N.A.I.L. al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi €1.312 oltre rimborso forf. 15%, I.V.A. e C.A.P., con distrazione, ponendo definitivamente a suo carico le spese di CTU.
3 Così deciso in Benevento il 26.11.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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