Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/05/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2725/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 2725/2025 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Elena Brandi e dell'avv. CP_1 CP_2
Vincenzo Cricchio
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1. La casa familiare, sita in Montegrotto Terme (PD), via Mezzavia n. 46, viene assegnata al NO
dando atto che l'immobile è di proprietà del padre dello stesso e che sarà occupata a titolo di CP_2
comodato gratuito.
2. I figli sono affidati ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e trasferiranno, unitamente alla madre, la loro residenza in Galzignano Terme (PD), via Enrico Toti n. 4, presso l'abitazione nella quale già attualmente vivono di proprietà del convivente della NOa . Le CP_1
decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazione dei figli.
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3.Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità di seguito indicati: con pernottamento, a weekend alterni dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina e nelle settimane in cui non è previsto il pernottamento durante il weekend, il giovedì e il venerdì sera ovvero in altri giorni settimanali concordati. Ad ogni modo, entrambi i genitori sono concordi nel ritenere flessibili i tempi e le modalità di visita del padre, il quale, previo accordo telefonico con la madre, potrà vedere i figli anche in giorni diversi rispetto a quelli fissati. Come più specificatamente indicato nel piano genitoriale, entrambi i genitori con l'aiuto dei nonni paterni e la nonna materna, si occuperanno di accompagnare i figli a scuola e alle attività extrascolastiche. Durante le festività natalizie, per 6 giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno. Durante le festività di Pasqua, per 3 giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua oppure quello di
Pasquetta.
Ogni genitore potrà trascorrere con i figli due settimane consecutive di vacanza durante i mesi estivi nei tempi e nei modi che saranno concordati di anno in anno entro il 30 del mese di Aprile.
4.Il NO , si obbliga a corrispondere alla NOa , entro il giorno 5 di ogni CP_2 CP_1
mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 300,00 (150 euro per figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, come indicate nel Protocollo di intesa delle spese straordinarie in materia di separazione e mantenimento figli emesso dal Tribunale di Padova che i genitori sottoscrivono per presa visione.
5. L'assegno Unico spetterà interamente alla NOa , stante la rinuncia della stessa CP_1 all'assegnazione della casa familiare in favore del marito e stante il moderato importo previsto a titolo di mantenimento in favore dei figli. Il NO dunque, dovrà operarsi per chiedere la modifica CP_2
del conto corrente sul quale l'assegno Unico viene erogato indicando il conto corrente intestato alla NOa , posto che attualmente l'assegno viene versato sul conto cointestato. CP_1
6.Il conto corrente cointestato dovrà essere chiuso subito dopo l'estinzione del finanziamento in corso con Agos Ducato, che entrambi i coniugi si impegnano a pagare pro quota.
7.I coniugi dichiarano di aver definito tutti i loro rapporti patrimoniali e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
8. I coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
9. Spese legali a carico della moglie”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 2 di 4 , nata a [...] il [...], e nato ad [...] il [...], CP_1 CP_2
contraevano matrimonio con rito civile in data 28.9.2016 a Montegrotto Terme (PD), trascritto nel registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 12, parte I, Ufficio 1, anno 2016.
Dalla loro unione nascevano due figli: , il 30.9.2016 ed il 24.6.2018. Per_1 Per_2
Con sentenza n. 300/2024 del 5.6.2024 il Tribunale di Padova pronunciava sentenza di separazione personale tra le parti omologando le condizioni di cui al ricorso, ribadite nelle note scritte depositate per l'udienza del 4.6.2024.
In data 12.3.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con le note scritte depositate per l'udienza del 6.5.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza del 4.6.2024, trattata in modalità cartolare.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 1-4 sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse della prole anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto si prende atto delle stesse.
Quanto alle altre condizioni sub 5-9, espressione dell'autonomina negoziale delle parti, esse non richiedono alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e contratto in data CP_1 CP_2
28.9.2016 a Montegrotto Terme (PD) e trascritto nel registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 12, parte I, Ufficio 1, anno 2016;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a pagina 3 di 4 margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 1-4 di cui al ricorso congiunto depositato in data 12.3.2025;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 22.05..2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
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