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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/10/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di lavoro n. 1368/2024 RG promossa con ricorso da
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Enrico Cornelio, Livia Cornelio, Claudia Cornelio e Carlo Enrico Cornelio del Foro di Venezia
RICORRENTI contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, sede di Venezia (C.F. ) P.IVA_2
RESISTENTE in punto: risarcimento danni – responsabilità ex art. 2087 c.c.; decisa il 23.10.2025
FATTO
Con ricorso ex art 414 cpc depositato l' 8.7.2024 i ricorrenti hanno agito in giudizio nei confronti dell quale ente successore Controparte_1
del PROVVEDITORATO AL PORTO in qualità di eredi ( = figli ed unici eredi) di CP_2 Persona_1 ritenendola responsabile della malattia e del conseguente decesso dello stesso in data 13.1.2024 per mesotelioma pleurico.
Sostengono che tale patologia, appunto mesotelioma pleurico maligno, che ha causato il decesso del padre , è derivata dall' inalazione di fibre di amianto cui lo stesso è stato esposto nella Per_1
prestazione di attività lavorativa come dipendente diretto dell'Autorità Portuale, ex Provveditorato al Porto, dal 1964 al 1987 con mansioni di manovale giornaliero per i primi mesi, poi manovale temporaneo, operatore qualificato piombatore vagoni, magazziniere pesatore capo, infine impiegato.
Agiscono per ottenere il risarcimento iure hereditatis del danno biologico e morale sofferto in vita dal defunto e loro trasmessosi quali eredi svolgendo le seguenti domande di merito: “dichiarata la responsabilità del Provveditorato al Porto nella causazione del mesotelioma pleurico che ha colpito il signor , condannarsi l'Autorità convenuta al risarcimento di ogni danno da lui subito Persona_1
entrato a far parte del patrimonio del de cuius e trasmissibile agli eredi e in particolare del danno biologico da malattia, del danno catastrofale da previsione dell'evento morte secondo le tabelle romane
e del danno da perdita di aspettativa di vita che gli è derivato dalla perdita di chances di sopravvivenza per circa 9 anni ulteriori. Vittoria di spese con l'aumento del compenso per l'attività prestata dall'avvocato nella misura del 30% in quanto il presente atto è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, del
Decreto del Ministro della Giustizia 10.03.2014, n° 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto 8.03.2018, n° 37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n° 96 del 26.4.2018”.
L' convenuto si è costituito tempestivamente in giudizio eccependo genericità delle allegazioni in ordine alle mansioni svolte, carenza di prova della correlazione della patologia da cui era affetto con l' esposizione ad asbesto in ambito portuale e la prescrizione in ogni caso del Persona_1
diritto al risarcimento del supposto danno.
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti, assunzione di testi e ctu medico legale .
E' stato autorizzato il deposito di note finali.
L' odierna udienza di discussione finale è stata svolta in modalità da remoto e all' esito la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI
L' eccepita prescrizione va esclusa in quanto l' azione è stata proposta, con ricorso depositato l'
8.7.2024, ampiamente entro il decennio, ma anche il quinquennio, da diagnosi e decesso, risalenti rispettivamente al 28.9.2023 e al 13.1.2024
Quanto al merito, le mansioni svolte da e relativo ambiente di lavoro presso il Persona_1
Provveditorato al Porto come descritti in ricorso sono confermati dall' espletata istruttoria orale avendo i testi dichiarato:
➢ teste che ha operato al Porto di Venezia/ Marghera come socio lavoratore Testimone_1
CLP per circa 30 anni dal 1973 al 2001: “ Come CLP addetti a carico/scarico delle merci lavoravamo, suddivisi in squadre, quotidianamente a contatto con i dipendenti del Provveditorato al Porto addetti all' area banchina e magazzini, tra questi anche mio fratello e , che era CP_4 Persona_1
magazziniere. Con le navi arrivavano, oltre a merci varie, anche grossi quantitativi di sacchi di iuta contenenti polvere di amianto grezzo, che, sotto la supervisione del magazziniere dipendente del
Provveditorato al Porto (PP) e dell' addetto dell' Agenzia Marittima incaricata dal fornitore sempre presenti lì in loco, in parte venivano caricati su camion e spediti direttamente ai destinatari, e in parte
(tot tonnellate) venivano riposti nei magazzini del PP. I sacchi venivano riposti così come stavano, accatastati per terra nelle campate del magazzino indicate dal responsabile del magazzino, e dunque anche da . La movimentazione dei sacchi con amianto in polvere dalla banchina al Per_1
magazzino era di competenza di noi ma come responsabile della merce a magazzino Per_1
era sempre presente in fianco a noi in tutte le operazioni, sia di scarico dalla nave, sia poi di sistemazione della merce a magazzino;
doveva contare i sacchi e sovraintendere le operazioni;
idem l' addetto dell' Agenzia Marittima. Questo per tutte merci, compresi appunto i sacchi di amianto. Come magazziniere responsabile era inoltre sempre presente anche nelle c.d. ricariche ossia carico dei sacchi di amianto da magazzino su camion e carri ferroviari per la consegna a destinazione;
in queste operazioni la dispersione di amianto era massima in quanto si utilizzavano nastri trasportatori che all' epoca erano rudimentali;
i sacchi erano buttati sul nastro trasportatore con delle palette e questa operazione ne comportava a volte la rottura con conseguente dispersione della polvere di amianto in essi contenuta. ci richiamava di fare attenzione a non rompere i Per_1
sacchi, ma accadeva lo stesso, faceva parte del nostro lavoro. La polvere dispersa a terra veniva raccolta in sacchi e come magazziniere era responsabile delle pulizia dei locali ossia della Per_1
raccolta della polvere di amianto da terra. All' epoca nessuno di noi sapeva della pericolosità dell' amianto nato né era dotato di appositi DPI”.
➢ teste , che ha operato presso il Porto di Venezia e anche a Marghera come Testimone_2 scaricatore CLP da marzo 1968 a maggio 1996: “ Non ho presente esattamente Persona_1 come fisionomia, ma posso riferire in generale su come operavano i responsabili di magazzino del
PP che lavoravano a contatto con noi. Confermo integralmente, appunto con riferimento alla figura in generale del magazziniere del PP, la precedente deposizione di cui mi è stata data lettura;
preciso inoltre che :
- la dispersione dell' amianto era massima anche durante lo scarico dalla neve in quanto i sacchi contenenti amianto movimentati mediante aggancio alle gru si rompevano spesso;
- i sacchi così come stavano venivano riposti e sistemati a terra nelle campate del magazzino indicate dal magazziniere del PP a volte previa separazione in modo da formare delle catastate distinte in base al tipo di amianto;
- le prime mascherine di cellulosa le abbiamo avute nel 1975 sia noi che i colleghi del PP , prima l' unica protezione era costituita da un fazzoletto posizionato alla meno peggio a coprire la bocca;
- la dispersione in magazzino era provocata anche dal transito vicino ai sacchi dei muletti e dal fatto che comunque i sacchi a magazzino erano mezzi rotti e marci”.
Utilizzate tali risultanze fattuali l'espletata ctu medico legale, del dott , riscontra Persona_2
la piena ascrivibilità del decesso del al quale suo datore di lavoro dal Per_1 Controparte_6
1964 al 1987.
La valutazione in tal senso del ctu è chiara e univoca, e così anche quella attestante una durata della malattia con invalidità al 100% ed elevato grado di sofferenza per 124 giorni dall' 11.9.2023 al decesso
(13.1.2024), come da seguenti, puntuali, argomentazioni a pagine 13 e segg dell' elaborato: “L' insieme dei dati clinici e anatomo-patologici consente di affermare che il sig. è deceduto il Persona_1
13.01.2024 a causa di un mesotelioma pleurico destro di tipo epitelioide. Il mesotelioma pleurico epitelioide che ha condotto al decesso il sig. è causalmente riconducibile, con criterio di Per_1
elevata probabilità, alla lunga e documentata esposizione professionale all'amianto (24.02.1964 –
28.02.1987). Dalla disamina degli atti di causa, non si ricavano elementi ambientali o genetici che facciano ipotizzare un ruolo causale, anche in maniera astratta, nella genesi della malattia neoplastica da cui era affetto in vita il sig. … A differenza delle neoplasie polmonari, la letteratura scientifica Per_1
internazionale è orientata ad escludere la sussistenza di una interazione tra il fumo di sigaretta e il mesotelioma, ragione per cui si omette di discutere l'eventuale abitudine tabagica del sig. , in Per_1
quanto non causalmente rilevante rispetto allo sviluppo di mesotelioma pleurico.
…
Per quanto attiene alle conseguenze di danno di ordine temporaneo, sulla base della medesima ctu
è ricostruibile un periodo di danno biologico temporaneo al 100% di 124 giorni, coincidente Per_2 con il periodo compreso tra il trasferimento del de cuius del 11.9.2023 e la data del decesso. Esso corrisponde ai pochi mesi, caratterizzati da plurimi ricoveri spedalieri e critiche condizioni cliniche generali con febbre e dispnea da sforzo ingravescente, intercorsi tra i primi accertamenti eseguiti nel sospetto di patologia neoplastica sino al rapido esito fatale di quest'ultima. Per quanto concerne il grado di sofferenza, tenuto conto della gravità della patologia oggetto di valutazione e della compromissione delle condizioni cliniche generali, con riferimento ai parametri valutativi ormai consolidati in ambito medico legale (dolore fisico, aggressione terapeutica, allontanamento dai piaceri della vita), è definibile di intensità elevatissima. Per quanto attiene, infine, la sofferenza definita “danno terminale o catastrofale”, ossia la sofferenza patita dal soggetto che ha avuto consapevolezza del certo sopraggiungere della morte o comunque dell'esito infausto della patologia da cui è affetto, questa va individuata a decorrere dalla data del 25.10.2023. In tale data risulta infatti che il sig. , a seguito Per_1
di approfondimenti clinici e strumentali refertati nei giorni precedenti, abbia eseguito una visita oncologica all'esito della quale era posta indicazione a terapie palliative domiciliari. Due giorni dopo, nel diario clinico, il medico di reparto documentava: “Colloquio con il paziente. Ha perfettamente compreso la diagnosi e anche la prognosi della sua malattia” , nel corso della valutazione Per_1
oncologica del 25.10.2023, era stato edotto e ha avuto contezza della gravità della sua condizione patologica e dei possibili esiti infausti della stessa”
Ciò posto, in punto liquidazione è pacifico che ai fini della quantificazione del danno iure hereditario non va utilizzato il criterio del valore per punto di invalidità, che serve per liquidare il danno da invalidità permanente, bensì il meccanismo di stima del danno da invalidità temporanea tenuto conto della durata della malattia tra insorgenza e decesso.
Insegna infatti la Cassazione – v. ss. n. 18163 del 28.8.2007, conf. Cass. n. 9959 del 28.4.2006 e Cass.
n. 3549 del 23.2.2004 – che nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità psicofisica patita dal danneggiato per quel periodo di tempo,
e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi "iure hereditatis"; in questo caso, l'ammontare del danno biologico terminale sarà commisurato soltanto all'inabilità temporanea, e tuttavia il giudice di merito, ai fini della liquidazione, dovrà tenere conto, nell'adeguare l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità e intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte.
La medesima Cassazione, nel pronunciarsi a SS.UU. sul danno tanatologico con la nota sentenza n.
15350 del 22.7.2015 rel. ha ribadito la non-risarcibilità iure hereditatis del danno da perdita del Pt_4
bene vita immediatamente conseguente alle lesioni derivanti da un fatto illecito, e la risarcibilità invece del danno da lesione in capo al defunto, con conseguente trasmissibilità mortis causa dell'obbligazione risarcitoria agli eredi, qualora la morte segua - come nel caso di specie - dopo un apprezzabile lasso di tempo (nozione indicata come danno biologico terminale o danno catastrofale).
Tale pronuncia negazionista, confermativa dell' orientamento consolidato ante Cassazione 2014, riguarda dunque chiaramente, così come la nozione di danno tanatologico in senso proprio, unicamente il caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni laddove invece il caso di specie involge la questione del risarcimento delle lesioni esitate in morte dopo un certo lasso di tempo, trasmissibile agli eredi, per il quale è ribadita la liquidazione quale invalidità temporanea con il massimo di personalizzazione in considerazione della entità e intensità del danno. Alla stregua dei parametri delle Tabelle di Milano 2024 , attesi decorso e durata della malattia, e relativi grado di invalidità e livello di sofferenza come da sopra riportate valutazioni del ctu dott , Per_2
tenuto conto, in punto danno terminale, della consapevolezza circa l' esito infausto della patologia a far data dal 25.10.2023, a favore dei ricorrenti quali eredi di per l' azionato danno iure Persona_1 ereditario vanno liquidati :
1. quanto ai 100 giorni antecedenti al decesso, tenuto conto dell' elevato grado di sofferenza tale da giustificare la massima personalizzazione (50%), euro € 129.063,00 [= 35.247,00 + 93.816 (=62.544
+ 50%)];
2. quanto agli ulteriori 24 giorni, tenuto conto dell' invalidità al 100% unitamente all' elevato grado di sofferenza derivante dalla consapevolezza circa l' esito infausto della malattia fin dal 25.10.2023 euro 4.140,00, così determinato: € 172,50 (116 + 50%) x 24 giorni.
Da cui un danno non patrimoniale complessivo secondo stima attualizzata di euro 133.203,00.
Da tale importo va detratta la quota parte per danno biologico della rendita erogata al dall' Per_1
che ha avuto decorrenza dal 20.12.2023 ed è cessata in data 01.02.2024 per morte del tecnopatico, pari, come da informazioni acquisite presso il medesimo e inserite a pct il 3.1.2025, ad euro
2.205,06.
Ne deriva la quantificazione del danno da risarcirsi da parte dell' Ente convenuto in euro 130.997,94 ( =
133.203,00 – 2.205,06)
Su tale somma, corrispondendo la stessa al stima attualizzata del danno, sono dovuti unicamente gli interessi.
La relativa misura è al tasso legale fino al saldo in quanto si tratta di debito di valore, sottratto all'applicazione del principio nominalistico e alla disciplina degli interessi moratori ex art. 1224 c.c.: solo i debiti di valuta, una volta scaduti, producono interessi moratori, che sono dovuti in caso si mora del debitore nel ritardo nelle obbligazioni pecuniarie, i debiti di valore invece non possono produrre né interessi moratori né interessi corrispettivi, bensì unicamente compensativi, non essendo liquidi e quindi nemmeno esigibili, laddove il comma 4 dell' art 1284 cc si riferisce alle sole obbligazioni pecuniarie originarie, cioè quelle già determinate nel loro ammontare, e mira a punire il ritardo nel pagamento e a disincentivare le liti pretestuose.
Il danno differenziale spettante ai ricorrenti quali eredi è quindi pari ad € 130.997,94 oltre ad interessi al tasso legale dalla data della diagnosi a (28.9.2023) al saldo. In base al principio di soccombenza ai ricorrenti spetta inoltre la rifusione integrale delle spese di lite liquidate come in dispositivo
pqm
contrariis reiectis, definitivamente pronunciando così provvede:
A. accertata la responsabilità del Provveditorato al Porto nella causazione della malattia professionale che ha determinato il decesso di , condanna l' Ente convenuto a corrispondere ai Persona_1
ricorrenti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale spettante iure hereditatis, a ciascuno per la parte corrispondente ( = in proporzione) alla rispettiva quota ereditaria ex lege, complessivi €
130.997,94 oltre ad interessi al tasso legale dal 28.9.2023 al saldo;
B. condanna il medesimo convenuto alla rifusione delle spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge, in euro 89.500,00 oltre al rimborso del CU versato (euro 259,00); pone le spese di ctu per intero in via definitiva a carico del medesimo convenuto.
Così deciso in Venezia il 23.10.2025
Il Giudice