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Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 22/02/2024, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1551/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Teresa Latella Presidente dott.ssa Ada Cappello Giudice rel. dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1551/2021 promossa da:
(c.f. , residente in [...] C.F._1
n. 84, autorizzata a stare in giudizio per il tramite dell'Amministratore di Sostegno avv.
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Croce (c.f. ) del Foro di CP_1 C.F._2
Lodi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Codogno, via F. Cavallotti n. 43;
- Ricorrente -
nei confronti di:
(c.f. ), nato a [...] in data [...] Parte_2 C.F._3
e residente a [...], rappresentato, assistito e difeso dall'Avv.
Giovanni Berzaga (c.f. ) del Foro di Lodi ed elettivamente domiciliato C.F._4
presso il suo studio sito a Castiglione d'Adda (LO) in via G. Garibaldi n. 47;
- Resistente -
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
- Parte intervenuta -
pagina 1 di 16
Conclusioni di parte ricorrente
“Nel merito
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1) Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e con Parte_1 Parte_2 addebito in capo a quest'ultimo ed ordinare l'annotazione del provvedimento a margine dell'atto di matrimonio registrato al n. 12 parte II serie A anno 1966 del Comune di Codogno.
2) Accertare il diritto al mantenimento in capo alla signora nella misura di € Parte_1
1.800,00 mensili (da aggiornare annualmente secondo indici istat) da porre a carico del coniuge disponendone il pagamento in favore della entro il giorno 5 di ogni Parte_2 Pt_1 mese, con decorrenza dalla data di presentazione del ricorso.
In via istruttoria […]
Conclusioni di parte resistente
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo, contrariis rejectis, cosi giudicare:
A)Pronunciare la separazione personale dei coniugi cav. e , Parte_2 Parte_1 che hanno contratto matrimonio in data 11.04.1966 a Codogno ed ordinare la trascrizione del provvedimento a margine dell'atto di matrimonio, registrato al n. 12 parte II serie A anno 1966 del registro del citato Comune
B)Respingere la domanda di pronuncia di separazione con addebito al cav. avanzata Parte_2 dalla sig.ra e nel contempo, in via riconvenzionale, accogliere quella Parte_1 avanzata dal marito di addebito della separazione alla moglie per le motivazioni espresse negli atti.
C)Respingere le domande avverse inerenti l'assegno di mantenimento ed ogni altra richiesta accessoria
D)Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di separazione personale con addebito pagina 2 di 16 proposta da nei confronti di e la connessa domanda in punto Parte_1 Parte_2 di contributo al mantenimento della ricorrente, in misura pari ad € 1.800,00 mensili rivalutabili annualmente.
A fondamento delle proprie domande, la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze fattuali:
- e hanno contratto matrimonio in Codogno in data Parte_1 Parte_2
11.04.1966 (atto trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio di tale Comune dell'anno
1966, n. 12, parte II, serie A – cfr. doc. 1 parte ricorrente);
- Le parti hanno prescelto il regime della comunione dei beni e hanno fissato la residenza comune in Codogno, via Roma n. 84 (cfr. certificato di stato di famiglia e visura catastale casa coniugale – doc. 2 e 4 parte ricorrente);
- Dall'unione tra le parti sono nati due figli: (nata il [...]), Per_1
economicamente indipendente e non più convivente con i genitori, e (nato il Per_2
28.05.1973), disabile grave e convivente con i genitori, attualmente sottoposto ad
Amministrazione di Sostegno (cfr. decreto del 2.11.2020 – doc. 3 parte ricorrente);
- Al momento del matrimonio la sig.ra era impiegata come parrucchiera a Pt_1
Milano, mentre il marito già operava con ruolo di responsabilità in un'importante azienda multinazionale;
- In seguito alla nascita del secondogenito, per comune scelta coniugale la ricorrente si è dedicata interamente ai figli e alla famiglia, in tal modo permettendo al marito di svolgere a tempo pieno e con successo il lavoro di dirigente d'azienda;
- Il tenore di vita familiare è sempre stato elevato e i coniugi nel 1976 acquistavano una casa di villeggiatura ad Oga (nei pressi di Bormio), un'ampia casa nel centro di Codogno
e beneficiavano di personale di servizio per le incombenze domestiche;
- A causa della relazione extraconiugale intrattenuta dal sig. e di gravi dissidi Parte_2
nella coppia, la prosecuzione della convivenza risulta ormai intollerabile e non vi è modo di ricostituire tra i coniugi la comunione materiale e spirituale posta a fondamento del vincolo matrimoniale;
- Infatti, a partire dal 2019 e fino al gennaio 2021 nel corso di animate discussioni tra coniugi il marito ha manifestato atteggiamenti aggressivi nei confronti della moglie, che ha deciso di trasferirsi momentaneamente a vivere a casa della figlia;
pagina 3 di 16 - Nel gennaio 2021, dopo ripetuti gravi episodi, tali da richiedere l'intervento delle Forze dell'ordine e dei Servizi sociali, le parti si sono accordate affinché la sig.ra Pt_1
trascorresse alcune ore a casa della figlia, il cui appartamento è direttamente collegato al terrazzo della casa coniugale, per tornare dopo cena presso la residenza;
- Due giorni dopo l'accordo, tuttavia, il sig. ha chiuso la porta di accesso del Parte_2
terrazzo senza fornire copia delle chiavi alla moglie: da allora la ricorrente vive precariamente presso la figlia, in un appartamento di circa 100 metri quadri assieme al genero e ai nipoti;
- L'accaduto ha impedito alla ricorrente di incontrare e di sentire telefonicamente il figlio, a causa del comportamento non collaborante del marito e nonostante l'intervento dei
Servizi sociali. Attualmente è assistito da una badante, è in attesa di essere Per_2
inserito in un centro diurno per disabili e percepisce una pensione di € 800,00 mensili;
- Quanto alle condizioni economiche, tra le parti si registra una netta disparità, atteso che la ricorrente percepisce una pensione di € 300,00 mensili, che non le consentono di trovare un'autonoma collocazione, né di sostenere le necessarie spese di assistenza. La sig.ra non può attingere neppure ai propri risparmi, atteso che i conti correnti e titoli Pt_1
sono intestati esclusivamente al marito che, dal mese di settembre 2020, le ha anche tolto la delega di firma sul conto (cfr. libretto pensione e CU 2018-2021 – doc.
5-6 parte ricorrente);
- Al contrario, il resistente percepisce una pensione di € 3.000,00 mensili ed è altresì
Amministratore unico in carica di una società che svolge servizi per enti pubblici (cfr. visura e bilancio – doc. 7 parte ricorrente); Organizzazione_1
- In costanza di matrimonio, inoltre, il resistente ha gestito in totale autonomia il patrimonio familiare e non ha mai coinvolto né informato la moglie delle sue decisioni in ordine al patrimonio immobiliare (cfr. doc. 10-11 parte ricorrente);
- In particolare, in data 19.11.2019 il sig. ha venduto l'abitazione sita in Oga Parte_2
Valdisotto, incassando € 210.000,00 con assegni intestati a lui e versati sui propri conti correnti, senza mai riferire della vendita alla moglie (cfr. atto pubblico di vendita – doc. 9 parte ricorrente);
- Stante l'esclusiva disponibilità dell'intero patrimonio in capo al sig. la Parte_2
pagina 4 di 16 ricorrente ha anche introdotto autonomo giudizio per la separazione giudiziale dei beni
(RGN 1398/2021 Tribunale di Lodi) per evitarne la totale dispersione prima dell'udienza
Presidenziale.
Con comparsa di risposta depositata il 17.06.2021 si è costituito in giudizio che, Parte_2 aderendo alla domanda di separazione, ne ha domandato l'addebito alla ricorrente e ha concluso per il rigetto della domanda di mantenimento avanzata da controparte.
A fondamento delle proprie domande, il resistente ha dedotto le seguenti circostanze:
- Fin da piccolo il secondogenito ha avuto gravi problemi di salute, in quanto affetto da una rara malattia neurometabolica (aciduria metilmalonica isolata resistente alla vitamina
B12) comportante ritardo psicomotorio e di crescita e rischio di epilessia;
- Il padre si è occupato e si occupa di fin dalla sua infanzia, al fine di garantirgli, a Per_2 livello nazionale e non solo, le cure più adeguate. Purtroppo, nonostante l'impegno profuso e le ingenti somme investite per le cure, il quadro clinico non è sostanzialmente migliorato. ha un'invalidità totale, nonché una permanente inabilità lavorativa al Per_2
100% e necessita di assistenza continua, in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani e dipendente in ogni attività (si sposta su una sedia a rotelle, è alimentato
Org_ tramite PEG – cfr. documentazione – doc. 1 parte resistente);
- Nelle difficoltà familiari legate alla condizione del figlio, il resistente non ha potuto contare sull'aiuto della moglie, che ha demandato al marito ogni decisione familiare;
- Inoltre, nel corso degli anni la sig.ra ha contratto ingenti debiti di gioco presso i Pt_1
Campione d'Italia e di San Remo, indebitandosi con amici, parenti e istituti di Org_3 credito ed il sig. ha dovuto restituire circa € 400.000,00 (cfr. doc.
2-9 parte Parte_2
resistente);
- Il ricavato della vendita dell'abitazione sita in Oga Valdisotto è stato impiegato per il saldo dei debiti contratti dalla moglie;
- In seguito ad un malore occorso al Casinò la ricorrente è stata ricoverata per un mese per emorragia cerebrale e ha dovuto sottoporsi a riabilitazione (cfr. referto – doc. 10 parte resistente);
- In seguito, le condizioni fisiche della ricorrente sono peggiorate, con un forte deterioramento cognitivo e rifiuto di ricevere assistenza farmacologica (cfr. diagnosi pagina 5 di 16 Org_ mediche e certificato – doc. 11, 12 e 12 bis parte resistente);
- Il disturbo psicologico in atto ha comportato deliri di gelosia e di persecuzione, posti alla base degli episodi di violenza e di tradimento indicati nel ricorso introduttivo: il sig. nega qualunque atto violento nei confronti della moglie e chiarisce di non aver Parte_2
intrattenuto relazioni extraconiugali;
- Le Forze dell'ordine sono intervenute in ausilio ai Servizi sociali, direttamente coinvolti dal resistente per una miglior tutela di e per avere il loro appoggio nell'attivare Per_2
alcuni servizi di cura per i disabili;
- Gli ulteriori interventi dei Carabinieri devono ascriversi all'intento della figlia Per_1
di creare un contesto familiare litigioso;
- Il trasferimento della moglie nel gennaio 2021 è stato determinato soltanto dal comportamento della figlia della coppia, che ha fatto sorgere contrasti tra i genitori.
All'udienza presidenziale del 24.06.2021, ascoltate le parti e tentata infruttuosamente la conciliazione, il Presidente ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori: “Viene esonerata la moglie dal contribuire al mantenimento del figlio disabile per assoluta impossibilità pratica. Le visite tra madre e figlio saranno eventualmente organizzate d'intesa con l'amministratore di sostegno. Obbliga a versare a entro il decimo Parte_2 Parte_1 giorno di ogni mese, l'importo di € 800,00, annualmente rivalutabile secondo il pertinente indice
ISTAT, a titolo di assegno di mantenimento.”.
Con memoria integrativa depositata il 3.09.2021, la ricorrente ha chiarito alcuni dettagli delle spese familiari che il marito non avrebbe rivelato alla moglie e ha smentito di aver contratto debiti nella misura indicata da controparte.
Con comparsa depositata il 29.04.2022 si è costituita in giudizio nell'interesse della beneficiaria l'avv. in qualità di Amministratore di sostegno della signora CP_1 Parte_1
che ha richiamato tutti i precedenti scritti difensivi e le produzioni documentali già effettuate, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni (cfr. decreto del 2.03.2022 di apertura NT
.
In esito a tre rinvii – i primi due per consentire alle parti lo sviluppo di trattative volte alla composizione bonaria della controversia e l'ulteriore per il coevo giuramento per la nomina di NT a beneficio della ricorrente – all'udienza del 4.05.2022 il G.I. ha concesso alle parti i termini pagina 6 di 16 ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Con note depositate l'11.11.2022 parte ricorrente ha formulato istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali ex art. 709-ter, ultimo comma c.p.c. con aumento dell'assegno di mantenimento a favore della sig.ra da € 800,00 ad € 1.800,00. Pt_1
Con ordinanza del 10.03.2023 il G.I., a modifica dell'ordinanza presidenziale del 24.06.2021, ha dispone l'aumento del contributo per il mantenimento della sig.ra ad € 1.000,00 Pt_1
mensili e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21.06.2023 il G.I. ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., riservandosi all'esito di riferire al Collegio.
Seguiva il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Infine, a seguito di revoca del mandato da parte del precedente difensore, con comparsa depositata l'11.12.2023 il nuovo procuratore di parte resistente si è costituito riportandosi integralmente a tutti gli atti, scritti e note difensive del precedente legale.
2. La domanda di separazione
La domanda di separazione personale va accolta.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione, la separazione di fatto esistente tra le parti, protrattasi ininterrottamente per un periodo rilevante (dal momento dell'allontanamento della ricorrente dalla casa coniugale avvenuto nel gennaio 2021), la circostanza che parte resistente non si sia opposta alla domanda formulata dalla ricorrente costituiscono indizi (gravi precisi e concordanti) della sussistenza inter partes di una situazione (dovuta quantomeno ad incompatibilità caratteriale e all'elevata litigiosità tra le parti) tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
3. Domande reciproche di addebito della separazione
Entrambe le parti hanno formulato domande di addebito della separazione all'altro coniuge.
Nel merito, entrambe le domande di addebito devono essere rigettate per i motivi di seguito indicati.
pagina 7 di 16 L'art. 151, comma 2, c.c. dispone che «il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio».
3.1. Domanda di addebito formulata dalla sig.ra Pt_1
In particolare, la sig.ra deduce, a fondamento della propria domanda di addebito, che Pt_1 dal 2019 il sig. intraprendeva una relazione extraconiugale con un'altra donna che Parte_2
frequentava quotidianamente la casa coniugale, scatenando forti litigi tra i coniugi, sfociate anche in agiti aggressivi del marito ai danni della moglie avvenuti anche alla presenza della domestica.
Per quanto attiene alla violazione dell'obbligo di fedeltà, secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Grava sulla parte che richieda, per
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cass. civ. Sez. I Sent., 14/02/2012, n. 2059). Pertanto, grava sulla sig.ra l'onere di provare la presunta relazione extraconiugale intrattenuta Pt_1
dal sig. Tuttavia, nel caso di specie, ritiene il Collegio non assolto tale onere Parte_2
probatorio, con conseguente rigetto della domanda di addebito:
- La ricorrente deduce genericamente la sussistenza di una relazione extraconiugale tra il resistente e la sig.ra segretaria del resistente, che frequentava Parte_3
quotidianamente la casa coniugale;
- I capitoli di prova dedotti da parte ricorrente nella propria memoria ex art. 183 comma 6
n. 2 c.p.c. (capitoli n. 15-181) – anche ove ammessi – risulterebbero inidonei a provare la 1 15) Vero che la signora per oltre venti anni e sino al pensionamento è stata la segretaria personale Parte_3 del signor Parte_2
16) Vero che, successivamente al pensionamento e sino al mese di gennaio 2021 la signora ha Parte_3 frequentato quotidianamente la casa dei coniugi - Parte_2 Pt_1
17) Vero che dal mese di gennaio 2021 ad oggi la signora frequenta anche nei fine settimana la casa Parte_3 dei coniugi – della quale possiede le chiavi? Parte_2 Pt_1
pagina 8 di 16 presunta relazione extraconiugale intrattenuta dal sig. e dallo stesso contestata: Parte_2 gli stessi risultano genericamente formulati e hanno ad oggetto l'esistenza di un rapporto di lavoro tra il resistente e la sig.ra e un rapporto di frequentazione di per sé non Pt_3
incompatibile con il rapporto di lavoro in essere fra loro;
- Parte resistente ha prodotto documentazione medica, non contestata dalla ricorrente, con data anteriore alla presunta relazione extraconiugale, la quale descrive anomalie comportamentali in capo alla ricorrente e la sussistenza di ideazione persecutoria e di gelosia (cfr. doc. 11 resistente, certificato medico della psichiatra dott.ssa del Per_3
14.9.2016).
Parimenti non risulta meritevole di accoglimento la domanda di addebito, formulata dalla ricorrente, con riguardo ai presunti agiti aggressivi posti in essere dal resistente ai danni della moglie negli anni 2019-2020, anche alla presenza della domestica Parte_4
- La ricorrente deduce genericamente il verificarsi di litigi e discussioni, senza alcuna specificazione degli episodi, limitandosi a tal fine a richiamare i documenti 12 e 16, contenenti il verbale di pronto soccorso del 26.9.2020 e il verbale di s.i.t. della domestica del 17.12.2020; Parte_4
- Solo in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., pertanto tardivamente, la ricorrente ha provveduto a specificare gli episodi di presunte aggressioni subite dal marito;
- In ogni caso e ad abundantiam tali circostanze risultano non provate alla luce degli esiti del procedimento penale a carico del sig. per maltrattamenti avanti al Parte_2
Tribunale di Lodi R.G. 3924/2020, concluso con un provvedimento di archiviazione del
GIP emesso in data 23.3.20212: nonostante in tema di violenza domestica l'archiviazione del procedimento penale per maltrattamenti non escluda l'addebito della separazione al marito (Cass. 4633/2015), nel caso di specie il Collegio ritiene, alla luce delle
18) Vero che la signora almeno dal 2019 si accompagna al signor passeggiando per la città CP_3 Parte_2 di Codogno, andando a prendere il caffè e facendo la spesa con lui? 2 In particolare, la richiesta di archiviazione del P.M., poi recepita dal GIP, ha sottolineato che tutti gli informatori sentiti a s.i.t., ad eccezione della domestica hanno negato di aver mai assistito alle presunte Parte_4 aggressioni, e che le affermazioni della persona offesa e della domestica non appaiono credibili in ragione del clima di astio e profondo conflitto con il marito, sottolineando inoltre lo stato di salute mentale della sig.ra Pt_1 ossessionata dal pensione del tradimento del marito con la segretaria Pt_3
pagina 9 di 16 dichiarazioni degli informatori sentiti a s.i.t. (utilizzabili in sede civile, cfr. Cass.
18025/19), non provate le condotte aggressive asseritamente poste in essere dal sig.
tenuto conto da un lato che l'unica ad aver confermato tali aggressioni è la Parte_2 domestica e dall'altro tenuto conto dello stato mentale della sig.ra Parte_4
(cfr. doc. 11 parte resistente contenente la relazione medica della dott.ssa Pt_1 del 14.9.2016, la quale evidenzia che “la paziente diventa reattiva e clamorosa Per_3
se contraddetta, ideazione focalizzata nel contesto di situazioni familiari dereistiche
(delirio di gelosia, incapacità di gestire il figlio disabile, episodi di clamore ed anomalie del comportamento), totalmente acritica nel contesto dei disturbi”; doc. 12-bis parte resistente contenente il verbale accertamento invalidità della sig.ra del Pt_1
24.9.2016, il quale attesta un decadimento cognitivo e anomalie comportamentali in capo alla ricorrente già dal 2016, poi culminato nella sottoposizione della ricorrente alla misura dell'amministrazione di sostegno in data 2.3.2022);
- Inoltre, non risultano idonei a provare le presunte condotte aggressive i file video allegati da parte ricorrente (doc. 23-26): nessuno dei filmati allegati ritrae condotte di aggressione;
molti file costituiscono mere registrazioni in cui si sentono voci indistinte in lontananza
(doc. 24-26); dal filmato del 12.7.2019 (doc. 23), effettuata da lontano, si intravede peraltro non nitidamente e attraverso una finestra, la ricorrente seduta a terra (sul punto occorre richiamare la relazione medica del 14.9.2016 che riporta episodi di caduta a terra dopo momenti di clamore al domicilio) in stato di agitazione e il resistente che, nell'ambito di una discussione tra i coniugi (di cui non si comprendono le parole), a un tratto pare spostare la ricorrente con uno spintone.
Pertanto, per le considerazioni che precedono, la domanda di addebito della separazione al sig. formulata dalla sig.ra non può trovare accoglimento. Parte_2 Pt_1
3.2. Domanda di addebito formulata dal sig. Parte_2
Di contro, il sig. ha domandato l'addebito della separazione alla moglie, deducendo da Parte_2 un lato la noncuranza della sig.ra ai bisogni della famiglia e dall'altro la passione Pt_1 sfrenata della ricorrente per il gioco d'azzardo.
Per quanto attiene alla prima condotta – ovvero al presunto disinteresse della ricorrente ai bisogni pagina 10 di 16 della famiglia – la stessa risulta genericamente dedotta e pertanto non può costituire il fondamento di una pronuncia di addebito. Infatti, il resistente si è limitato ad affermare che la ricorrente non è mai riuscita ad affrontare la malattia del figlio ed ha sempre demandato al marito ogni decisione familiare.
Per quanto concerne, invece, la dedizione della sig.ra al gioco d'azzardo, il resistente Pt_1
deduce che nel corso degli anni la ricorrente ha contratto ingenti debiti di gioco presso i
[...]
e di San Remo, indebitandosi con amici, parenti e istituti di credito ed il sig. Org_4 ha dovuto restituire circa € 400.000,00. La ricorrente ha contestato tale circostanza, Parte_2
riconoscendo di aver in passato frequentato il casinò, ma in perfetto accordo con il marito e compatibilmente con le condizioni economiche della famiglia.
Per pacifica giurisprudenza qui condivisa “ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione” (Cass. civ., sez. I, 18.3.1999, n. 2444; conforme, ex multis, Cass. civ. sez. I,
23.08.2012, n. 14610).
Di contro, nel caso di specie il resistente non ha mai dedotto che l'intollerabilità della convivenza
è stata causata dalla dedizione della ricorrente al gioco d'azzardo. Anzi, il resistente ha evidenziato che tale condotta risalirebbe agli anni '90 e che lo stesso – di fatto mostrando acquiescenza rispetto alla presunta ludopatia da cui risulterebbe affetta la moglie – ha saldato i debiti di gioco contratti dalla ricorrente per un importo complessivo pari a euro 400.000,00.
Inoltre, il resistente deduce che tale condotta dilapidatoria sarebbe terminata a seguito di un malore che ha colto la resistente mentre si trovava al casinò. Dalla documentazione versata in atti emerge che tale episodio si è verificato in data 29.4.2014, pertanto oltre 7 anni prima dall'introduzione del presente giudizio (doc. 10 parte resistente). A seguito di tale episodio, deduce il resistente, la sig.ra non ha più condotto la vita sfrenata di prima nei casinò, Pt_1
ripiegando sul gioco del lotto Nazionale, senza tuttavia descrivere ulteriori condotte riconducibili al gioco d'azzardo o alla ludopatia. Tenuto conto della lunga durata della presunta condotta imputabile alla ricorrente terminata molto prima rispetto all'instaurazione del giudizio, nonché del comportamento del resistente (che avrebbe pagato i debiti di gioco contratti dalla moglie),
pagina 11 di 16 deve ritenersi che l'onere di provare il nesso tra tali condotte e la crisi coniugale gravi sul resistente. Tuttavia, nel caso di specie tale onere non risulta assolto dalla parte, che si è limitata ad allegare la dedizione della sig.ra al gioco d'azzardo, senza nulla dedurre e provare Pt_1 in ordine al nesso causale tra il gioco d'azzardo e la crisi coniugale.
Pertanto, anche la domanda di addebito formulata da parte del sig. non merita Parte_2
accoglimento.
4. Assegno di mantenimento
La sig.ra ha domandato la corresponsione di un assegno di mantenimento pari a euro Pt_1
1.800,00 da parte del sig. deducendo la disparità economica tra i coniugi, nonché di Parte_2
essersi sempre occupata della famiglia e, in particolare, del figlio disabile di aver goduto Per_2
di un elevato tenero di vita durante il matrimonio, di percepire esclusivamente 300,00 euro a titolo di pensione e di non essere titolare di altre forme di reddito. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dato atto di essersi trasferita, poco prima dell'udienza presidenziale (cfr. verbale del
24.6.2021), presso una casa di riposo ove paga, attraverso l'aiuto di un'amica, una retta mensile pari a euro 1.600,00. In sede di comparsa conclusionale la ricorrente ha dichiarato di percepire un'indennità di accompagnamento di importo pari a euro 500,00 mensili. Di contro, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, il sig. godrebbe di una pensione di importo pari a Parte_2
euro 4.000,00 mensili e avrebbe il possesso dell'intero patrimonio familiare. Inoltre, deduce la Orga ricorrente, da febbraio-marzo 2023 il figlio disabile è ricoverato presso una , con Per_2
retta mensile di euro 1.950,00, di cui euro 1.186,00 a carico del beneficiario e la restante pare a carico del con conseguente riduzione, rispetto all'udienza presidenziale, dei costi per il Org_6
mantenimento del figlio a carico del sig. (in quella sede indicati in euro 2.300,00 già Parte_2
dedotto la pensione percepita da . Per_2
Il sig. ha chiesto il rigetto della domanda di mantenimento formulata da parte Parte_2
ricorrente deducendo: l'assenza di apporto da parte della sig.ra al ménage familiare;
Pt_1
l'esborso da parte del resistente di spese per l'assistenza del figlio disabile pari a circa euro
3.000,00 mensili (di cui euro 2.700-3.000 per lo stipendio delle badanti, euro 200 per le spese infermieristiche, euro 160,00 per ogni uscita dal medico) oltre alle utenze domestiche e al costo del vitto;
il permanere di importanti spese per l'assistenza del figlio disabile (a titolo di pagina 12 di 16 integrazione della retta non coperta dalla pensione del figlio e dal sussidio comunale, nonché a
Orga titolo di pagamento delle spese extra) nonostante lo stesso sia stato ricoverato presso una;
l'assenza di grossi risparmi, nonostante l'elevata pensione percepita dal resistente (di importo pari a euro 3.700,00 mensili), in ragione degli ingenti debiti di gioco contratti dalla ricorrente (per cui si è resa necessaria al vendita della casa in montagna ad Oga); la scelta unilaterale della ricorrente di recarsi in casa di riposo nonostante l'indisponibilità a sostenere in autonomia la retta.
Con ordinanza presidenziale del 24.6.2021 è stato posto a carico del marito un assegno per il mantenimento della moglie di importo pari a euro 800,00 mensili tenuto conto della macroscopica disparità reddituale tra le parti.
Con successivo provvedimento del 10.3.2023, in parziale accoglimento dell'istanza presentata dalla ricorrente per la modifica dell'ordinanza presidenziale, il Giudice relatore ha disposto un aumento dell'assegno di mantenimento a favore della sig.ra da euro 800,00 a euro Pt_1
1.000,00 mensili, in ragione della sopravvenienza di documenti attestanti la percezione , già al momento dell'udienza presidenziale, da parte del resistente di un reddito di euro 4.300,00 netti mensili in luogo dell'importo di euro 3.650,00 dichiarato in sede presidenziale.
Ai sensi dell'art. 156 c.c. il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, la cui entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Inoltre, secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Sez. 1 Sentenza n. 12196 del 16/05/2017). In particolare, la giurisprudenza ha pagina 13 di 16 precisato che al coniuge cui non sia addebitata la separazione “spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi ossia una disparità economica che deve emergere dalla valutazione comparativa delle risorse dei coniugi attraverso una ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico di poterne fruire” (Cass. 21979/2012 e Cass. 4305/2014).
Ritiene il Collegio meritevole di conferma l'assegno di mantenimento statuito dal Giudice relatore con ordinanza del 10.3.2023 e pari a euro 1.000,00 mensili, a tal fine dovendosi valorizzare le seguenti circostanze:
- La ricorrente percepisce un reddito mensile pari a euro 800,00, di cui euro 300,00 a titolo di pensione ed euro 500,00 a titolo di indennità di accompagnamento (doc. 21 e 22 parte ricorrente), inoltre la stessa, sottoposta ad amministrazione di sostegno sin dal 2.3.2022, risulta gravata da una retta di euro 1.600,00 per il ricovero presso una casa di riposo (doc.
20 parte ricorrente);
- La ricorrente, molto anziana e sottoposta ad amministrazione di sostegno, versa in precarie condizioni di salute, come peraltro sottolineato dalla stessa parte resistente;
- Il resistente percepisce un reddito mensile pari a circa euro 4.200,00 netti, superiore pertanto rispetto a quanto dichiarato dalla parte in sede di udienza presidenziale: ciò si ricava dalle dichiarazioni dei redditi prodotti dalla parte (doc. 23-25) – peraltro solo in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. – da cui emerge un reddito lordo pari a euro 77.000,00 circa e un'imposta lorda pari a euro 26.000,00;
- Il resistente, diversamente dalla ricorrente, non sostiene spese abitative in quanto vive presso la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, oggetto di domanda di divisione nel giudizio R.G. 1398/2021 instaurato avanti a questo Tribunale (che ha ad oggetto tutte le questioni attinenti alla divisone del patrimonio familiare, sollevate da parte ricorrente, estranee al presente giudizio);
- Diversamente da quanto dedotto dal resistente, risulta documentalmente provata una riduzione delle spese per il sostentamento del figlio disabile prima Per_2
dell'inserimento di presso l' il resistente sosteneva spese per la Per_2 Org_7
pagina 14 di 16 retribuzione delle badanti per un importo pari a circa euro 2.500-3.000,00 (doc. 15 parte resistente); oggi il resistente sostiene il minore importo pari a circa euro 400,00 mensili,
Orga tenuto conto che il costo per la retta mensile presso la ammonta a euro 1.950,00, di cui euro 1.186,00 a carico del beneficiario, la restante parte è a carico del Org_8
e che occorre detrarre l'importo percepito a titolo di pensione da parte di
[...] Per_2
per un importo pari a euro 800,00 mensili (doc. 33-34 parte ricorrente); inoltre, nessun altro esborso è stato documentato da parte del sig. Parte_2
- Permane pertanto un'elevata sproporzione reddituale tra le parti che giustifica il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della ricorrente, tenuto anche conto delle condizioni psico-fisiche della ricorrente e della sua età (84 anni), nonché del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (circostanza non tempestivamente contestata dal resistente in sede di memoria di costituzione).
5. Spese
In ragione della reciproca parziale soccombenza tra le parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate fra loro.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e unitisi Parte_1 Parte_2
in matrimonio in Codogno, il giorno 11.4.1966, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Codogno (LO) atto n. 12 parte II, anno 1966, serie A;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Codogno (LO) di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
3) rigetta le domande reciproche di addebito della separazione formulate dalle parti;
4) determina in euro 1.000,00 l'assegno di mantenimento a carico del resistente e in favore della ricorrente, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale in base agli pagina 15 di 16 indici ISTAT;
5) Compensa le spese di lite tra le parti.
Lodi, 14.2.2024
Il giudice estensore dott. Ada Cappello
Il presidente dott. Maria Teresa Latella
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Teresa Latella Presidente dott.ssa Ada Cappello Giudice rel. dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1551/2021 promossa da:
(c.f. , residente in [...] C.F._1
n. 84, autorizzata a stare in giudizio per il tramite dell'Amministratore di Sostegno avv.
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Croce (c.f. ) del Foro di CP_1 C.F._2
Lodi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Codogno, via F. Cavallotti n. 43;
- Ricorrente -
nei confronti di:
(c.f. ), nato a [...] in data [...] Parte_2 C.F._3
e residente a [...], rappresentato, assistito e difeso dall'Avv.
Giovanni Berzaga (c.f. ) del Foro di Lodi ed elettivamente domiciliato C.F._4
presso il suo studio sito a Castiglione d'Adda (LO) in via G. Garibaldi n. 47;
- Resistente -
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
- Parte intervenuta -
pagina 1 di 16
Conclusioni di parte ricorrente
“Nel merito
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1) Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e con Parte_1 Parte_2 addebito in capo a quest'ultimo ed ordinare l'annotazione del provvedimento a margine dell'atto di matrimonio registrato al n. 12 parte II serie A anno 1966 del Comune di Codogno.
2) Accertare il diritto al mantenimento in capo alla signora nella misura di € Parte_1
1.800,00 mensili (da aggiornare annualmente secondo indici istat) da porre a carico del coniuge disponendone il pagamento in favore della entro il giorno 5 di ogni Parte_2 Pt_1 mese, con decorrenza dalla data di presentazione del ricorso.
In via istruttoria […]
Conclusioni di parte resistente
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo, contrariis rejectis, cosi giudicare:
A)Pronunciare la separazione personale dei coniugi cav. e , Parte_2 Parte_1 che hanno contratto matrimonio in data 11.04.1966 a Codogno ed ordinare la trascrizione del provvedimento a margine dell'atto di matrimonio, registrato al n. 12 parte II serie A anno 1966 del registro del citato Comune
B)Respingere la domanda di pronuncia di separazione con addebito al cav. avanzata Parte_2 dalla sig.ra e nel contempo, in via riconvenzionale, accogliere quella Parte_1 avanzata dal marito di addebito della separazione alla moglie per le motivazioni espresse negli atti.
C)Respingere le domande avverse inerenti l'assegno di mantenimento ed ogni altra richiesta accessoria
D)Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di separazione personale con addebito pagina 2 di 16 proposta da nei confronti di e la connessa domanda in punto Parte_1 Parte_2 di contributo al mantenimento della ricorrente, in misura pari ad € 1.800,00 mensili rivalutabili annualmente.
A fondamento delle proprie domande, la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze fattuali:
- e hanno contratto matrimonio in Codogno in data Parte_1 Parte_2
11.04.1966 (atto trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio di tale Comune dell'anno
1966, n. 12, parte II, serie A – cfr. doc. 1 parte ricorrente);
- Le parti hanno prescelto il regime della comunione dei beni e hanno fissato la residenza comune in Codogno, via Roma n. 84 (cfr. certificato di stato di famiglia e visura catastale casa coniugale – doc. 2 e 4 parte ricorrente);
- Dall'unione tra le parti sono nati due figli: (nata il [...]), Per_1
economicamente indipendente e non più convivente con i genitori, e (nato il Per_2
28.05.1973), disabile grave e convivente con i genitori, attualmente sottoposto ad
Amministrazione di Sostegno (cfr. decreto del 2.11.2020 – doc. 3 parte ricorrente);
- Al momento del matrimonio la sig.ra era impiegata come parrucchiera a Pt_1
Milano, mentre il marito già operava con ruolo di responsabilità in un'importante azienda multinazionale;
- In seguito alla nascita del secondogenito, per comune scelta coniugale la ricorrente si è dedicata interamente ai figli e alla famiglia, in tal modo permettendo al marito di svolgere a tempo pieno e con successo il lavoro di dirigente d'azienda;
- Il tenore di vita familiare è sempre stato elevato e i coniugi nel 1976 acquistavano una casa di villeggiatura ad Oga (nei pressi di Bormio), un'ampia casa nel centro di Codogno
e beneficiavano di personale di servizio per le incombenze domestiche;
- A causa della relazione extraconiugale intrattenuta dal sig. e di gravi dissidi Parte_2
nella coppia, la prosecuzione della convivenza risulta ormai intollerabile e non vi è modo di ricostituire tra i coniugi la comunione materiale e spirituale posta a fondamento del vincolo matrimoniale;
- Infatti, a partire dal 2019 e fino al gennaio 2021 nel corso di animate discussioni tra coniugi il marito ha manifestato atteggiamenti aggressivi nei confronti della moglie, che ha deciso di trasferirsi momentaneamente a vivere a casa della figlia;
pagina 3 di 16 - Nel gennaio 2021, dopo ripetuti gravi episodi, tali da richiedere l'intervento delle Forze dell'ordine e dei Servizi sociali, le parti si sono accordate affinché la sig.ra Pt_1
trascorresse alcune ore a casa della figlia, il cui appartamento è direttamente collegato al terrazzo della casa coniugale, per tornare dopo cena presso la residenza;
- Due giorni dopo l'accordo, tuttavia, il sig. ha chiuso la porta di accesso del Parte_2
terrazzo senza fornire copia delle chiavi alla moglie: da allora la ricorrente vive precariamente presso la figlia, in un appartamento di circa 100 metri quadri assieme al genero e ai nipoti;
- L'accaduto ha impedito alla ricorrente di incontrare e di sentire telefonicamente il figlio, a causa del comportamento non collaborante del marito e nonostante l'intervento dei
Servizi sociali. Attualmente è assistito da una badante, è in attesa di essere Per_2
inserito in un centro diurno per disabili e percepisce una pensione di € 800,00 mensili;
- Quanto alle condizioni economiche, tra le parti si registra una netta disparità, atteso che la ricorrente percepisce una pensione di € 300,00 mensili, che non le consentono di trovare un'autonoma collocazione, né di sostenere le necessarie spese di assistenza. La sig.ra non può attingere neppure ai propri risparmi, atteso che i conti correnti e titoli Pt_1
sono intestati esclusivamente al marito che, dal mese di settembre 2020, le ha anche tolto la delega di firma sul conto (cfr. libretto pensione e CU 2018-2021 – doc.
5-6 parte ricorrente);
- Al contrario, il resistente percepisce una pensione di € 3.000,00 mensili ed è altresì
Amministratore unico in carica di una società che svolge servizi per enti pubblici (cfr. visura e bilancio – doc. 7 parte ricorrente); Organizzazione_1
- In costanza di matrimonio, inoltre, il resistente ha gestito in totale autonomia il patrimonio familiare e non ha mai coinvolto né informato la moglie delle sue decisioni in ordine al patrimonio immobiliare (cfr. doc. 10-11 parte ricorrente);
- In particolare, in data 19.11.2019 il sig. ha venduto l'abitazione sita in Oga Parte_2
Valdisotto, incassando € 210.000,00 con assegni intestati a lui e versati sui propri conti correnti, senza mai riferire della vendita alla moglie (cfr. atto pubblico di vendita – doc. 9 parte ricorrente);
- Stante l'esclusiva disponibilità dell'intero patrimonio in capo al sig. la Parte_2
pagina 4 di 16 ricorrente ha anche introdotto autonomo giudizio per la separazione giudiziale dei beni
(RGN 1398/2021 Tribunale di Lodi) per evitarne la totale dispersione prima dell'udienza
Presidenziale.
Con comparsa di risposta depositata il 17.06.2021 si è costituito in giudizio che, Parte_2 aderendo alla domanda di separazione, ne ha domandato l'addebito alla ricorrente e ha concluso per il rigetto della domanda di mantenimento avanzata da controparte.
A fondamento delle proprie domande, il resistente ha dedotto le seguenti circostanze:
- Fin da piccolo il secondogenito ha avuto gravi problemi di salute, in quanto affetto da una rara malattia neurometabolica (aciduria metilmalonica isolata resistente alla vitamina
B12) comportante ritardo psicomotorio e di crescita e rischio di epilessia;
- Il padre si è occupato e si occupa di fin dalla sua infanzia, al fine di garantirgli, a Per_2 livello nazionale e non solo, le cure più adeguate. Purtroppo, nonostante l'impegno profuso e le ingenti somme investite per le cure, il quadro clinico non è sostanzialmente migliorato. ha un'invalidità totale, nonché una permanente inabilità lavorativa al Per_2
100% e necessita di assistenza continua, in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani e dipendente in ogni attività (si sposta su una sedia a rotelle, è alimentato
Org_ tramite PEG – cfr. documentazione – doc. 1 parte resistente);
- Nelle difficoltà familiari legate alla condizione del figlio, il resistente non ha potuto contare sull'aiuto della moglie, che ha demandato al marito ogni decisione familiare;
- Inoltre, nel corso degli anni la sig.ra ha contratto ingenti debiti di gioco presso i Pt_1
Campione d'Italia e di San Remo, indebitandosi con amici, parenti e istituti di Org_3 credito ed il sig. ha dovuto restituire circa € 400.000,00 (cfr. doc.
2-9 parte Parte_2
resistente);
- Il ricavato della vendita dell'abitazione sita in Oga Valdisotto è stato impiegato per il saldo dei debiti contratti dalla moglie;
- In seguito ad un malore occorso al Casinò la ricorrente è stata ricoverata per un mese per emorragia cerebrale e ha dovuto sottoporsi a riabilitazione (cfr. referto – doc. 10 parte resistente);
- In seguito, le condizioni fisiche della ricorrente sono peggiorate, con un forte deterioramento cognitivo e rifiuto di ricevere assistenza farmacologica (cfr. diagnosi pagina 5 di 16 Org_ mediche e certificato – doc. 11, 12 e 12 bis parte resistente);
- Il disturbo psicologico in atto ha comportato deliri di gelosia e di persecuzione, posti alla base degli episodi di violenza e di tradimento indicati nel ricorso introduttivo: il sig. nega qualunque atto violento nei confronti della moglie e chiarisce di non aver Parte_2
intrattenuto relazioni extraconiugali;
- Le Forze dell'ordine sono intervenute in ausilio ai Servizi sociali, direttamente coinvolti dal resistente per una miglior tutela di e per avere il loro appoggio nell'attivare Per_2
alcuni servizi di cura per i disabili;
- Gli ulteriori interventi dei Carabinieri devono ascriversi all'intento della figlia Per_1
di creare un contesto familiare litigioso;
- Il trasferimento della moglie nel gennaio 2021 è stato determinato soltanto dal comportamento della figlia della coppia, che ha fatto sorgere contrasti tra i genitori.
All'udienza presidenziale del 24.06.2021, ascoltate le parti e tentata infruttuosamente la conciliazione, il Presidente ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori: “Viene esonerata la moglie dal contribuire al mantenimento del figlio disabile per assoluta impossibilità pratica. Le visite tra madre e figlio saranno eventualmente organizzate d'intesa con l'amministratore di sostegno. Obbliga a versare a entro il decimo Parte_2 Parte_1 giorno di ogni mese, l'importo di € 800,00, annualmente rivalutabile secondo il pertinente indice
ISTAT, a titolo di assegno di mantenimento.”.
Con memoria integrativa depositata il 3.09.2021, la ricorrente ha chiarito alcuni dettagli delle spese familiari che il marito non avrebbe rivelato alla moglie e ha smentito di aver contratto debiti nella misura indicata da controparte.
Con comparsa depositata il 29.04.2022 si è costituita in giudizio nell'interesse della beneficiaria l'avv. in qualità di Amministratore di sostegno della signora CP_1 Parte_1
che ha richiamato tutti i precedenti scritti difensivi e le produzioni documentali già effettuate, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni (cfr. decreto del 2.03.2022 di apertura NT
.
In esito a tre rinvii – i primi due per consentire alle parti lo sviluppo di trattative volte alla composizione bonaria della controversia e l'ulteriore per il coevo giuramento per la nomina di NT a beneficio della ricorrente – all'udienza del 4.05.2022 il G.I. ha concesso alle parti i termini pagina 6 di 16 ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Con note depositate l'11.11.2022 parte ricorrente ha formulato istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali ex art. 709-ter, ultimo comma c.p.c. con aumento dell'assegno di mantenimento a favore della sig.ra da € 800,00 ad € 1.800,00. Pt_1
Con ordinanza del 10.03.2023 il G.I., a modifica dell'ordinanza presidenziale del 24.06.2021, ha dispone l'aumento del contributo per il mantenimento della sig.ra ad € 1.000,00 Pt_1
mensili e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21.06.2023 il G.I. ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., riservandosi all'esito di riferire al Collegio.
Seguiva il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Infine, a seguito di revoca del mandato da parte del precedente difensore, con comparsa depositata l'11.12.2023 il nuovo procuratore di parte resistente si è costituito riportandosi integralmente a tutti gli atti, scritti e note difensive del precedente legale.
2. La domanda di separazione
La domanda di separazione personale va accolta.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione, la separazione di fatto esistente tra le parti, protrattasi ininterrottamente per un periodo rilevante (dal momento dell'allontanamento della ricorrente dalla casa coniugale avvenuto nel gennaio 2021), la circostanza che parte resistente non si sia opposta alla domanda formulata dalla ricorrente costituiscono indizi (gravi precisi e concordanti) della sussistenza inter partes di una situazione (dovuta quantomeno ad incompatibilità caratteriale e all'elevata litigiosità tra le parti) tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
3. Domande reciproche di addebito della separazione
Entrambe le parti hanno formulato domande di addebito della separazione all'altro coniuge.
Nel merito, entrambe le domande di addebito devono essere rigettate per i motivi di seguito indicati.
pagina 7 di 16 L'art. 151, comma 2, c.c. dispone che «il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio».
3.1. Domanda di addebito formulata dalla sig.ra Pt_1
In particolare, la sig.ra deduce, a fondamento della propria domanda di addebito, che Pt_1 dal 2019 il sig. intraprendeva una relazione extraconiugale con un'altra donna che Parte_2
frequentava quotidianamente la casa coniugale, scatenando forti litigi tra i coniugi, sfociate anche in agiti aggressivi del marito ai danni della moglie avvenuti anche alla presenza della domestica.
Per quanto attiene alla violazione dell'obbligo di fedeltà, secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Grava sulla parte che richieda, per
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cass. civ. Sez. I Sent., 14/02/2012, n. 2059). Pertanto, grava sulla sig.ra l'onere di provare la presunta relazione extraconiugale intrattenuta Pt_1
dal sig. Tuttavia, nel caso di specie, ritiene il Collegio non assolto tale onere Parte_2
probatorio, con conseguente rigetto della domanda di addebito:
- La ricorrente deduce genericamente la sussistenza di una relazione extraconiugale tra il resistente e la sig.ra segretaria del resistente, che frequentava Parte_3
quotidianamente la casa coniugale;
- I capitoli di prova dedotti da parte ricorrente nella propria memoria ex art. 183 comma 6
n. 2 c.p.c. (capitoli n. 15-181) – anche ove ammessi – risulterebbero inidonei a provare la 1 15) Vero che la signora per oltre venti anni e sino al pensionamento è stata la segretaria personale Parte_3 del signor Parte_2
16) Vero che, successivamente al pensionamento e sino al mese di gennaio 2021 la signora ha Parte_3 frequentato quotidianamente la casa dei coniugi - Parte_2 Pt_1
17) Vero che dal mese di gennaio 2021 ad oggi la signora frequenta anche nei fine settimana la casa Parte_3 dei coniugi – della quale possiede le chiavi? Parte_2 Pt_1
pagina 8 di 16 presunta relazione extraconiugale intrattenuta dal sig. e dallo stesso contestata: Parte_2 gli stessi risultano genericamente formulati e hanno ad oggetto l'esistenza di un rapporto di lavoro tra il resistente e la sig.ra e un rapporto di frequentazione di per sé non Pt_3
incompatibile con il rapporto di lavoro in essere fra loro;
- Parte resistente ha prodotto documentazione medica, non contestata dalla ricorrente, con data anteriore alla presunta relazione extraconiugale, la quale descrive anomalie comportamentali in capo alla ricorrente e la sussistenza di ideazione persecutoria e di gelosia (cfr. doc. 11 resistente, certificato medico della psichiatra dott.ssa del Per_3
14.9.2016).
Parimenti non risulta meritevole di accoglimento la domanda di addebito, formulata dalla ricorrente, con riguardo ai presunti agiti aggressivi posti in essere dal resistente ai danni della moglie negli anni 2019-2020, anche alla presenza della domestica Parte_4
- La ricorrente deduce genericamente il verificarsi di litigi e discussioni, senza alcuna specificazione degli episodi, limitandosi a tal fine a richiamare i documenti 12 e 16, contenenti il verbale di pronto soccorso del 26.9.2020 e il verbale di s.i.t. della domestica del 17.12.2020; Parte_4
- Solo in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., pertanto tardivamente, la ricorrente ha provveduto a specificare gli episodi di presunte aggressioni subite dal marito;
- In ogni caso e ad abundantiam tali circostanze risultano non provate alla luce degli esiti del procedimento penale a carico del sig. per maltrattamenti avanti al Parte_2
Tribunale di Lodi R.G. 3924/2020, concluso con un provvedimento di archiviazione del
GIP emesso in data 23.3.20212: nonostante in tema di violenza domestica l'archiviazione del procedimento penale per maltrattamenti non escluda l'addebito della separazione al marito (Cass. 4633/2015), nel caso di specie il Collegio ritiene, alla luce delle
18) Vero che la signora almeno dal 2019 si accompagna al signor passeggiando per la città CP_3 Parte_2 di Codogno, andando a prendere il caffè e facendo la spesa con lui? 2 In particolare, la richiesta di archiviazione del P.M., poi recepita dal GIP, ha sottolineato che tutti gli informatori sentiti a s.i.t., ad eccezione della domestica hanno negato di aver mai assistito alle presunte Parte_4 aggressioni, e che le affermazioni della persona offesa e della domestica non appaiono credibili in ragione del clima di astio e profondo conflitto con il marito, sottolineando inoltre lo stato di salute mentale della sig.ra Pt_1 ossessionata dal pensione del tradimento del marito con la segretaria Pt_3
pagina 9 di 16 dichiarazioni degli informatori sentiti a s.i.t. (utilizzabili in sede civile, cfr. Cass.
18025/19), non provate le condotte aggressive asseritamente poste in essere dal sig.
tenuto conto da un lato che l'unica ad aver confermato tali aggressioni è la Parte_2 domestica e dall'altro tenuto conto dello stato mentale della sig.ra Parte_4
(cfr. doc. 11 parte resistente contenente la relazione medica della dott.ssa Pt_1 del 14.9.2016, la quale evidenzia che “la paziente diventa reattiva e clamorosa Per_3
se contraddetta, ideazione focalizzata nel contesto di situazioni familiari dereistiche
(delirio di gelosia, incapacità di gestire il figlio disabile, episodi di clamore ed anomalie del comportamento), totalmente acritica nel contesto dei disturbi”; doc. 12-bis parte resistente contenente il verbale accertamento invalidità della sig.ra del Pt_1
24.9.2016, il quale attesta un decadimento cognitivo e anomalie comportamentali in capo alla ricorrente già dal 2016, poi culminato nella sottoposizione della ricorrente alla misura dell'amministrazione di sostegno in data 2.3.2022);
- Inoltre, non risultano idonei a provare le presunte condotte aggressive i file video allegati da parte ricorrente (doc. 23-26): nessuno dei filmati allegati ritrae condotte di aggressione;
molti file costituiscono mere registrazioni in cui si sentono voci indistinte in lontananza
(doc. 24-26); dal filmato del 12.7.2019 (doc. 23), effettuata da lontano, si intravede peraltro non nitidamente e attraverso una finestra, la ricorrente seduta a terra (sul punto occorre richiamare la relazione medica del 14.9.2016 che riporta episodi di caduta a terra dopo momenti di clamore al domicilio) in stato di agitazione e il resistente che, nell'ambito di una discussione tra i coniugi (di cui non si comprendono le parole), a un tratto pare spostare la ricorrente con uno spintone.
Pertanto, per le considerazioni che precedono, la domanda di addebito della separazione al sig. formulata dalla sig.ra non può trovare accoglimento. Parte_2 Pt_1
3.2. Domanda di addebito formulata dal sig. Parte_2
Di contro, il sig. ha domandato l'addebito della separazione alla moglie, deducendo da Parte_2 un lato la noncuranza della sig.ra ai bisogni della famiglia e dall'altro la passione Pt_1 sfrenata della ricorrente per il gioco d'azzardo.
Per quanto attiene alla prima condotta – ovvero al presunto disinteresse della ricorrente ai bisogni pagina 10 di 16 della famiglia – la stessa risulta genericamente dedotta e pertanto non può costituire il fondamento di una pronuncia di addebito. Infatti, il resistente si è limitato ad affermare che la ricorrente non è mai riuscita ad affrontare la malattia del figlio ed ha sempre demandato al marito ogni decisione familiare.
Per quanto concerne, invece, la dedizione della sig.ra al gioco d'azzardo, il resistente Pt_1
deduce che nel corso degli anni la ricorrente ha contratto ingenti debiti di gioco presso i
[...]
e di San Remo, indebitandosi con amici, parenti e istituti di credito ed il sig. Org_4 ha dovuto restituire circa € 400.000,00. La ricorrente ha contestato tale circostanza, Parte_2
riconoscendo di aver in passato frequentato il casinò, ma in perfetto accordo con il marito e compatibilmente con le condizioni economiche della famiglia.
Per pacifica giurisprudenza qui condivisa “ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione” (Cass. civ., sez. I, 18.3.1999, n. 2444; conforme, ex multis, Cass. civ. sez. I,
23.08.2012, n. 14610).
Di contro, nel caso di specie il resistente non ha mai dedotto che l'intollerabilità della convivenza
è stata causata dalla dedizione della ricorrente al gioco d'azzardo. Anzi, il resistente ha evidenziato che tale condotta risalirebbe agli anni '90 e che lo stesso – di fatto mostrando acquiescenza rispetto alla presunta ludopatia da cui risulterebbe affetta la moglie – ha saldato i debiti di gioco contratti dalla ricorrente per un importo complessivo pari a euro 400.000,00.
Inoltre, il resistente deduce che tale condotta dilapidatoria sarebbe terminata a seguito di un malore che ha colto la resistente mentre si trovava al casinò. Dalla documentazione versata in atti emerge che tale episodio si è verificato in data 29.4.2014, pertanto oltre 7 anni prima dall'introduzione del presente giudizio (doc. 10 parte resistente). A seguito di tale episodio, deduce il resistente, la sig.ra non ha più condotto la vita sfrenata di prima nei casinò, Pt_1
ripiegando sul gioco del lotto Nazionale, senza tuttavia descrivere ulteriori condotte riconducibili al gioco d'azzardo o alla ludopatia. Tenuto conto della lunga durata della presunta condotta imputabile alla ricorrente terminata molto prima rispetto all'instaurazione del giudizio, nonché del comportamento del resistente (che avrebbe pagato i debiti di gioco contratti dalla moglie),
pagina 11 di 16 deve ritenersi che l'onere di provare il nesso tra tali condotte e la crisi coniugale gravi sul resistente. Tuttavia, nel caso di specie tale onere non risulta assolto dalla parte, che si è limitata ad allegare la dedizione della sig.ra al gioco d'azzardo, senza nulla dedurre e provare Pt_1 in ordine al nesso causale tra il gioco d'azzardo e la crisi coniugale.
Pertanto, anche la domanda di addebito formulata da parte del sig. non merita Parte_2
accoglimento.
4. Assegno di mantenimento
La sig.ra ha domandato la corresponsione di un assegno di mantenimento pari a euro Pt_1
1.800,00 da parte del sig. deducendo la disparità economica tra i coniugi, nonché di Parte_2
essersi sempre occupata della famiglia e, in particolare, del figlio disabile di aver goduto Per_2
di un elevato tenero di vita durante il matrimonio, di percepire esclusivamente 300,00 euro a titolo di pensione e di non essere titolare di altre forme di reddito. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dato atto di essersi trasferita, poco prima dell'udienza presidenziale (cfr. verbale del
24.6.2021), presso una casa di riposo ove paga, attraverso l'aiuto di un'amica, una retta mensile pari a euro 1.600,00. In sede di comparsa conclusionale la ricorrente ha dichiarato di percepire un'indennità di accompagnamento di importo pari a euro 500,00 mensili. Di contro, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, il sig. godrebbe di una pensione di importo pari a Parte_2
euro 4.000,00 mensili e avrebbe il possesso dell'intero patrimonio familiare. Inoltre, deduce la Orga ricorrente, da febbraio-marzo 2023 il figlio disabile è ricoverato presso una , con Per_2
retta mensile di euro 1.950,00, di cui euro 1.186,00 a carico del beneficiario e la restante pare a carico del con conseguente riduzione, rispetto all'udienza presidenziale, dei costi per il Org_6
mantenimento del figlio a carico del sig. (in quella sede indicati in euro 2.300,00 già Parte_2
dedotto la pensione percepita da . Per_2
Il sig. ha chiesto il rigetto della domanda di mantenimento formulata da parte Parte_2
ricorrente deducendo: l'assenza di apporto da parte della sig.ra al ménage familiare;
Pt_1
l'esborso da parte del resistente di spese per l'assistenza del figlio disabile pari a circa euro
3.000,00 mensili (di cui euro 2.700-3.000 per lo stipendio delle badanti, euro 200 per le spese infermieristiche, euro 160,00 per ogni uscita dal medico) oltre alle utenze domestiche e al costo del vitto;
il permanere di importanti spese per l'assistenza del figlio disabile (a titolo di pagina 12 di 16 integrazione della retta non coperta dalla pensione del figlio e dal sussidio comunale, nonché a
Orga titolo di pagamento delle spese extra) nonostante lo stesso sia stato ricoverato presso una;
l'assenza di grossi risparmi, nonostante l'elevata pensione percepita dal resistente (di importo pari a euro 3.700,00 mensili), in ragione degli ingenti debiti di gioco contratti dalla ricorrente (per cui si è resa necessaria al vendita della casa in montagna ad Oga); la scelta unilaterale della ricorrente di recarsi in casa di riposo nonostante l'indisponibilità a sostenere in autonomia la retta.
Con ordinanza presidenziale del 24.6.2021 è stato posto a carico del marito un assegno per il mantenimento della moglie di importo pari a euro 800,00 mensili tenuto conto della macroscopica disparità reddituale tra le parti.
Con successivo provvedimento del 10.3.2023, in parziale accoglimento dell'istanza presentata dalla ricorrente per la modifica dell'ordinanza presidenziale, il Giudice relatore ha disposto un aumento dell'assegno di mantenimento a favore della sig.ra da euro 800,00 a euro Pt_1
1.000,00 mensili, in ragione della sopravvenienza di documenti attestanti la percezione , già al momento dell'udienza presidenziale, da parte del resistente di un reddito di euro 4.300,00 netti mensili in luogo dell'importo di euro 3.650,00 dichiarato in sede presidenziale.
Ai sensi dell'art. 156 c.c. il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, la cui entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Inoltre, secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Sez. 1 Sentenza n. 12196 del 16/05/2017). In particolare, la giurisprudenza ha pagina 13 di 16 precisato che al coniuge cui non sia addebitata la separazione “spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi ossia una disparità economica che deve emergere dalla valutazione comparativa delle risorse dei coniugi attraverso una ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico di poterne fruire” (Cass. 21979/2012 e Cass. 4305/2014).
Ritiene il Collegio meritevole di conferma l'assegno di mantenimento statuito dal Giudice relatore con ordinanza del 10.3.2023 e pari a euro 1.000,00 mensili, a tal fine dovendosi valorizzare le seguenti circostanze:
- La ricorrente percepisce un reddito mensile pari a euro 800,00, di cui euro 300,00 a titolo di pensione ed euro 500,00 a titolo di indennità di accompagnamento (doc. 21 e 22 parte ricorrente), inoltre la stessa, sottoposta ad amministrazione di sostegno sin dal 2.3.2022, risulta gravata da una retta di euro 1.600,00 per il ricovero presso una casa di riposo (doc.
20 parte ricorrente);
- La ricorrente, molto anziana e sottoposta ad amministrazione di sostegno, versa in precarie condizioni di salute, come peraltro sottolineato dalla stessa parte resistente;
- Il resistente percepisce un reddito mensile pari a circa euro 4.200,00 netti, superiore pertanto rispetto a quanto dichiarato dalla parte in sede di udienza presidenziale: ciò si ricava dalle dichiarazioni dei redditi prodotti dalla parte (doc. 23-25) – peraltro solo in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. – da cui emerge un reddito lordo pari a euro 77.000,00 circa e un'imposta lorda pari a euro 26.000,00;
- Il resistente, diversamente dalla ricorrente, non sostiene spese abitative in quanto vive presso la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, oggetto di domanda di divisione nel giudizio R.G. 1398/2021 instaurato avanti a questo Tribunale (che ha ad oggetto tutte le questioni attinenti alla divisone del patrimonio familiare, sollevate da parte ricorrente, estranee al presente giudizio);
- Diversamente da quanto dedotto dal resistente, risulta documentalmente provata una riduzione delle spese per il sostentamento del figlio disabile prima Per_2
dell'inserimento di presso l' il resistente sosteneva spese per la Per_2 Org_7
pagina 14 di 16 retribuzione delle badanti per un importo pari a circa euro 2.500-3.000,00 (doc. 15 parte resistente); oggi il resistente sostiene il minore importo pari a circa euro 400,00 mensili,
Orga tenuto conto che il costo per la retta mensile presso la ammonta a euro 1.950,00, di cui euro 1.186,00 a carico del beneficiario, la restante parte è a carico del Org_8
e che occorre detrarre l'importo percepito a titolo di pensione da parte di
[...] Per_2
per un importo pari a euro 800,00 mensili (doc. 33-34 parte ricorrente); inoltre, nessun altro esborso è stato documentato da parte del sig. Parte_2
- Permane pertanto un'elevata sproporzione reddituale tra le parti che giustifica il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della ricorrente, tenuto anche conto delle condizioni psico-fisiche della ricorrente e della sua età (84 anni), nonché del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (circostanza non tempestivamente contestata dal resistente in sede di memoria di costituzione).
5. Spese
In ragione della reciproca parziale soccombenza tra le parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate fra loro.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e unitisi Parte_1 Parte_2
in matrimonio in Codogno, il giorno 11.4.1966, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Codogno (LO) atto n. 12 parte II, anno 1966, serie A;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Codogno (LO) di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
3) rigetta le domande reciproche di addebito della separazione formulate dalle parti;
4) determina in euro 1.000,00 l'assegno di mantenimento a carico del resistente e in favore della ricorrente, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale in base agli pagina 15 di 16 indici ISTAT;
5) Compensa le spese di lite tra le parti.
Lodi, 14.2.2024
Il giudice estensore dott. Ada Cappello
Il presidente dott. Maria Teresa Latella
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