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Sentenza 23 dicembre 2024
Sentenza 23 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 23/12/2024, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 868/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 868/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Marco Barinotti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Borgomanero, via De Amicis n. 11, giusta delega in atti;
attore contro
C.F. ), CP_1 C.F._1
convenuta contumace
Avente ad oggetto: usucapione.
Conclusioni di parte attrice;
Voglia il Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis, nel merito, accertare e dichiarare il (C.F./P.Iva ) Parte_1 P.IVA_1 proprietario per intervenuta usucapione del fondo sito in Fontaneto d'Agogna (NO), censito al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 10, particella 689, prato irriguo, classe 1, are 09 ca 16, reddito dominicale € 8,28, reddito agrario € 7,57.
Ordinare all'Agenzia del Territorio di Novara (già Conservatoria dei Registri
LI) di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità.
Con il favore di spese e competenze di lite solo in caso di opposizione.
Fatto e motivi della decisione
Il evocava in giudizio avanti l'intestato Tribunale Parte_1 [...] per sentir accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione del CP_1 pagina 1 di 10 fondo sito in censito al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio Parte_1
10, particella 689, e fondo censito al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 10, particella 759,
A sostegno della domanda l'attore deduceva (a) di godere e possedere da oltre vent'anni in modo palese, pacifico, continuato, non interrotto e non contestato i fondi individuati , in detto Comune, al Foglio 10, particella 689, adibito a palestra, alla particella 759 adibito a strada pubblica;
(b)di aver provveduto , dal 1993, - in quanto già proprietario del fondo confinante censito al mappale 295, ove sorge la casa comunale e l'istituto scolastico - alla realizzazione sul mappale 689 della palestra comunale e sul mappale 759 di un tratto di strada pubblica (Via Agogna); (c) che infatti, con delibera del Consiglio
Comunale n. 3 del 24.03.1992 il Comune di deliberava di Parte_1 acquistare, tra gli altri, il mappale 290 (ora mappali 689 e 759) al fine di destinarlo alla costruzione di nuova strada e di una palestra senza ricorrere alla procedura di esproprio
(d) che con avviso di emissione mandati prot. n. 3442 del 3.10.1992 il Comune versava agli allora proprietari, a titolo di corrispettivo, la somma di £ 16.740.000; che con delibera n. 87 del 23.05.1992 la Giunta Comunale ha deliberato di approvare il progetto della palestra e ha appaltato i lavori alla Caramellino & Rol s.p.a., che ha ultimato i medesimi in data 06.05.1994; (e) che , parimenti con delibera n. 70 del 18.04.1992, la
Giunta Comunale deliberava di approvare il progetto della nuova strada comunale e ha appaltato i lavori alla che ultimava i medesimi in data 13.12.1993; (f) di Parte_2 aver goduto dei suddetti beni in via esclusiva esercitandovi il dominio sia diretto che utile, utilizzando, curando e mantenendo a propria cura e spese gli immobili per cui è causa (ad esempio, concedendone l'utilizzo agli alunni della scuola primaria e media nonché alle associazioni sportive e culturali locali), dimostrandosi, pertanto, pubblicamente e pacificamente quale unico, vero ed esclusivo proprietario;
(g) che dalle visure effettuate presso il competente Ufficio del Territorio, i fondi di cui al foglio 10, mappali 689 e 759, risultano ancora intestati a odierna Controparte_2 convenuta;
(h) che nonostante il pagamento del corrispettivo il e la signora Pt_1
ancora intestataria dei fondi , non avevano mai formalizzato la vendita, in quanto CP_1 quest'ultima si era sempre disinteressata della vicenda, rendendosi di fatto irreperibile .
Orbene cosi' ripercorsi i termini della questione, preliminarmente, deve rilevarsi che è stata assolta la condizione di procedibilità della domanda.
pagina 2 di 10 Deve inoltre evidenziarsi che parte attrice non ha riproposto la domanda in relazione al fondo identificato al fg. 10 particella 759 e pertanto, come si evince anche dal tenore della comparsa conclusionale, la relativa domanda deve ritersi abbandonata.
Passando al merito della questione deve osservarsi che “Com'è noto l'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e dei diritti reali di godimento, disciplinata agli articoli 1158
e segg. c.c., che si realizza mediante il possesso continuato del bene per il periodo di tempo stabilito dalla legge. È bene precisare che non esiste una “usucapione pubblica” quale istituto autonomo, dovendosi piuttosto affermare che essa non è altro che la ordinaria usucapione civilistica, di cui si renda protagonista una persona giuridica pubblica, e che può pertanto presentare alcune particolarità derivanti dalla natura pubblica dell'usucapente, quali la duplice esigenza che il possesso sia strumentale al soddisfacimento dell'interesse pubblico cui è preposto il soggetto usucapente, cioè non sia estraneo alla funzione di esso, e che il bene usucapendo sia idoneo a soddisfare tale pubblico interesse.
Dunque la c.d. “usucapione pubblica” presuppone: l'idoneità del bene all'uso pubblico;
la rispondenza dell'uso a una utilità pubblica e non al soddisfacimento dell'interesse privato di alcuni singoli;
l'esercizio della signoria sul bene, corrispondente ad un diritto reale di godimento da parte dell'ente, la continuità nell'esercizio dell'uso per la durata stabilita dal codice civile, il disconoscimento anche implicito di ogni contrario diritto del proprietario.
Ciò premesso, come si è già accennato, nel caso di specie assume rilievo il tema - che ha costituito oggetto di controverse elaborazioni giurisprudenziali - della interferenza tra l'usucapione pubblica e i procedimenti espropriativi.
In un primo periodo l'elaborazione giurisprudenziale sull'applicabilità dell'usucapione distingueva tra occupazione acquisitiva e occupazione usurpativa: qualora ci si fosse trovati al cospetto di una occupazione c.d. “acquisitiva”, ovvero preceduta da una dichiarazione di pubblica utilità non vi sarebbe stato alcuno spazio per la usucapione, in quanto allo scadere della pubblica utilità del bene, il compendio occupato, trasformato irreversibilmente, sarebbe divenuto in via automatica di proprietà dell'ente in forza del meccanismo della c.d. accessione invertita e, decorsi cinque anni, si sarebbe prescritta anche l'azione risarcitoria esperibile dal privato;
nell'ipotesi invece di c.d. occupazione “usurpativa”, in assenza di una dichiarazione di pubblica utilità, vi sarebbe stato spazio per l'istituto dell'usucapione, poiché la permanenza in tali ipotesi del diritto di proprietà in capo al privato destinatario di un'illegittima occupazione avrebbe implicato la conseguente possibilità di rivendicare la cosa “da chiunque la possiede o la detiene” (articolo 948, comma 1, c.c.) senza termine di prescrizione (articolo 948, comma 3, c.c.) nonché di chiedere il risarcimento dei danni patiti, affermandosi pertanto che il disposto della citata pagina 3 di 10 norma - ove espressamente stabilisce che l'azione di rivendicazione non si prescrive ma restano salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione - costituisce un unico mezzo
“naturale” per ricondurre al sistema di cui artt. 922 e ss. c.c. un fatto “permanentemente illecito”, con la conseguenza che il possesso da parte della pubblica amministrazione protratto per vent'anni avrebbe condotto alla cessazione dello stato di incertezza discendente dall'utilizzo sine titulo di un bene ancora
“esposto” alla possibilità di un perpetuo esercizio da parte del privato di un'azione di rivendicazione e di risarcimento del danno.
Dopo l'anno 2000, il quadro di riferimento è mutato anche in ragione delle pronunce della Corte
CEDU sulla tutela del diritto di proprietà di cui all'art. 1, Prot. 1 CEDU, la quale è in quegli anni più volte intervenuta per stigmatizzare l'adozione delle occupazioni acquisitive ed usurpative in quanto integranti un esempio di espropriazione indiretta, che cioè non costituivano l'effetto di un formale provvedimento di esproprio, bensì di un mero comportamento della p.a., volto ad occupare il bene del privato e a realizzarvi l'opera pubblica.
Con l'introduzione dell'articolo 43 D.P.R. 327/2001, norma poi riproposta dall'articolo 42 bis del medesimo D.P.R., la trasformazione del fondo seguita alla realizzazione dell'opera pubblica non determina più né l'acquisto della proprietà dell'area in capo alla p.a. procedente, né tantomeno la cessazione dell'illecito (Consiglio di Stato, Ad. Pl., 29 aprile 2005, n. 2). Al contrario, la situazione antigiuridica originata dall'occupazione illegittima, assume il carattere dell'illecito permanente che si protrae fino all'adozione dell'atto di acquisizione sanante, produttivo dell'effetto traslativo della proprietà in favore della p.a. utilizzatrice (C.G.A., 18 febbraio 2009 n. 50; C.G.A., 25 maggio 2009 n. 483).
In definitiva in forza di tale normativa, si realizza la permanenza del diritto di proprietà in capo al privato destinatario tanto di occupazione usurpativa quanto di occupazione acquisitiva, con conseguente possibilità per costui di rivendicare la cosa “da chiunque la possiede o la detiene” (articolo 948, comma
1, c.c.) senza termine di prescrizione (articolo 948, comma 3, c.c.) nonché di chiedere il risarcimento dei danni patiti.
In questo mutato contesto l'istituto dell'usucapione assume com'è evidente un ruolo significativo. Una parte della giurisprudenza ha invero sostenuto che i principi affermati dalla Corte di Cassazione in chiave “difensiva” del privato spogliato, avrebbero al contrario determinato una vis espansiva dell'istituto della usucapione pubblica, che sarebbe stato esteso anche alle forme di occupazione “acquisitiva” e non già soltanto a quelle di usucapione “usurpativa” come avveniva in passato: se la trasformazione del bene non implica (più) l'immediato acquisto della proprietà dell'area per “accessione invertita”, la usucapione pubblica potrebbe estendersi anche alle occupazioni acquisitive. Anche in tali ipotesi, quindi, e non pagina 4 di 10 soltanto per le usucapioni usurpative, il possesso ininterrotto dell'area da parte della p.a., ottenuto in epoca precedente all'anno 2000, dovrebbe computarsi al fine di ritenere sussistente la maturata usucapione.
Del resto la ratio risiederebbe “nell'esigenza di rendere certa e stabile la proprietà”, nella necessità di adeguare la situazione di diritto a quella di fatto che si è protratta per lungo tempo, nonché, “dal punto di vista sociale” nella volontà di “favorire” chi utilizza il bene impiegandolo in modo produttivo.
In tale contesto la giurisprudenza amministrativa ha costantemente precisato anche che il possesso ventennale ininterrotto estingue non solo ogni sorta di tutela reale spettante al proprietario del fondo ma anche quelle obbligatorie tese al risarcimento dei danni subiti, poiché retroagendo gli effetti della usucapione, quale acquisto a titolo originario, al momento dell'iniziale esercizio della relazione di fatto con il fondo altrui, viene meno “ab origine” il connotato di illiceità del comportamento della P.A. che occupava “sine titulo” il bene poi usucapito [TAR Puglia- Lecce I;
21 dicembre 2013 n. 384; T.A.R.
Palermo 6 dicembre 2011, n. 2278; TAR Catania II, 14 luglio 2009; sulla usucapibilità del bene da parte della p.a. in ipotesi di occupazione acquisitiva si è più volte espressa la Corte di Cassazione (dalla fondamentale Cass. S.U.735/2015 alle più recenti S.U. n.5513/2021 e tra le tante Cass.
18791/2021 e Cass. 10289/2018); anche sulla portata retroattiva dell'usucapione vi è univocità di indirizzo nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass., 28 giugno 2000 n. 8792; Cass., 8 settembre 2006 n. 19294; Cass. civile, sez. II, 24 febbraio 2009 n. 4434; Cass., 4 luglio 2012 n.
11147)].
Ricostruita l'evoluzione del rapporto tra usucapione pubblica e occupazione e riconosciuta l'applicazione dell'istituto a favore della pubblica amministrazione - per quella “usurpativa” che maggiormente interessa nel presente giudizio l'applicabilità dell'istituto era concordemente ammessa come si è detto anche prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 327/2001- assume carattere dirimente nel caso di specie il tema del “dies a quo” a partire dal quale inizia a decorrere il periodo necessario per la sua maturazione” e pertanto se il dies a quo debba individuarsi nel momento dell'occupazione oppure dall'entrata in vigore del D.P.R. 327/2001 (30.6.2003)
Sul punto il Tribunale di Palermo afferma che,” a fronte di un orientamento che nell'ipotesi di occupazione “usurpativa”, non preceduta quindi dalla dichiarazione di pubblica utilità (o che comunque avvenga al di fuori di una procedura di esproprio) individua il dies a quo a decorrere dal momento dell'occupazione del bene (C.G.A. 14.01.2013, n. 9) - che presuppone che la totale assenza dei presupposti di esercizio del potere ablativo, che connota detta occupazione, lascia intatta la facoltà del proprietario di rivendicare il bene, col limite di diritto comune dell'intervenuta usucapione - se ne è
pagina 5 di 10 recentemente delineato un altro che, muovendo in senso diametralmente opposto rispetto alla sopra illustrata giurisprudenza che ha individuato nel mutato contesto una vis espansiva dell'usucapione pubblica, afferma che “con riguardo a tutte le occupazioni il tempo durante il quale l'ente ha esercitato un potere materiale sul bene occupato ed eventualmente trasformato in epoca precedente il DPR
327/2001 non vale ai fini del computo per la maturazione dell'usucapione”, con la conseguenza che il
“dies a quo” a partire dal quale inizia a decorrere il periodo necessario per la sua maturazione andrebbe individuato dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 327/2001, ovvero dal 30 giugno 2003, sia nel caso di occupazione acquisitiva sia in quello di occupazione usurpativa (Consiglio di Stato 11.9.2020
n. 5430).
Come evidenziato dallo stesso Tribunale di Palermo, dopo attenta analisi, deve concludersi che “Tale ultimo orientamento non appare condivisibile a parere di questo Giudice, in quanto utilizzando un unico parametro per tutte le occupazioni antecedenti alla entrata in vigore del
D.P.R. 327/2001, non solo sembra ignorare del tutto l'ampio dibattito giurisprudenziale sulle diverse modalità di espropriazione indiretta, ma disattende altresì le precise indicazioni contenute nella recente pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 2016.
Con tale decisione il Consiglio ha espressamente individuato l'usucapione quale causa di cessazione dell'illecito permanente affermando che, quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell'amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare l'acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c. che viene a cessare solo in conseguenza di un provvedimento emanato ex art. 42-bis T.U.
Espr., della restituzione del fondo, di un accordo transattivo, della rinunzia abdicativa (e non traslativa) da parte del proprietario (implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo), ovvero, infine, di una compiuta usucapione.
L'Adunanza ha precisato inoltre che l'istituto dell'usucapione va applicato solo nei ristretti limiti perspicuamente individuati dal Consiglio di Stato (Consiglio di Stato Sez. IV, n. 3988 del 2015;
Consiglio di Stato n. 3346 del 2014), allo scopo di evitare che si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta in violazione dell'art. 1 del Protocollo Addizionale della CEDU e della Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo è cioè configurabile a condizione che: sia effettivamente configurabile il carattere non violento della condotta;
si possa individuare il momento esatto della interversio possessionis;
si faccia decorrere la prescrizione acquisitiva dalla data di entrata in vigore del T.U. Espr. (30 giugno
2003), perché solo con l'art. 43 del citato T.U. può dirsi sancito il superamento dell'istituto dell'occupazione acquisitiva e dunque solo da questo momento potrebbe ritenersi individuato, ex art.
pagina 6 di 10 2935 c.c., il giorno in cui il diritto può essere fatto valere dal privato spossessato. Con particolare riferimento all'arco temporale computabile ai fini del maturare dell'usucapione emerge tuttavia chiaramente come .. stabilisca esclusivamente con riguardo all'occupazione “acquisitiva” la decorrenza del termine dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 327/2001, continuando invece a valere per le occupazioni “usurpative” la regola generale per cui deve computarsi quale possesso utile ai fini dell'usucapione anche quello anteriore all'entrata in vigore del citato testo normativo, dovendo individuarsi il dies a quo nel momento in cui comincia l'occupazione del bene.
Il tenore della pronuncia dell'Adunanza appare chiaro in tal senso, così come le successive pronunce del
Consiglio di Stato a sezioni semplici che hanno statuito in conformità (Consoglio di Stato sez. IV 1 agosto 2017 n. 3838,Cosiglio di Stato, sez. IV, 18 maggio 2018,Consiglio di Stato, sez. IV,
6/11/2020 n. 6833) e che, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori che le invocano, riferiscono esclusivamente alla fattispecie dell'occupazione acquisitiva la non computabilità ai fini dell'usucapione del possesso anteriore all'entrata in vigore del T.U. Espropriazioni.
Depongono in tal senso un diverso ordine di ragioni.
Innanzitutto il dato testuale: il limite temporale è testualmente imposto dalla pronuncia dell'Adunanza per la fattispecie dell'occupazione acquisitiva cui essa espressamente si riferiva. In secondo luogo, come sopra ricordato, solo in caso di occupazione acquisitiva, sino all'entrata in vigore del D.P.R.
327/2001, in forza del meccanismo della c.d. accessione invertita, era precluso al privato destinatario di un'illegittima espropriazione rivendicare la cosa senza termine di prescrizione e chiedere il risarcimento dei danni patiti, mentre nella diversa ipotesi dell'occupazione usurpativa è unanimemente riconosciuto che la proprietà rimanesse in capo al privato, che aveva la possibilità di rivendicare la cosa senza termine di prescrizione e chiedere il risarcimento dei danni patiti.
Ne deriva la rilevanza anche di un dato normativo: l'art 2935 c.c. prevede che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere: in caso di occupazione “usurpativa”, che avvenga dunque al di fuori di un qualsiasi procedimento espropriativo, il privato come detto può sin da subito fare valere il proprio diritto agendo in rivendica ai sensi dell'art. 948 Infine, soltanto con esclusivo riguardo all'occupazione acquisitiva ha senso il riferimento alla interversio possessionis contenuto nella pronuncia dell'Adunanza nei casi in cui il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente dalla p.a. come detenzione - in presenza di validi provvedimenti amministrativi (dichiarazione di p.u., decreto di occupazione d'urgenza, ecc.) - occorre l'allegazione e la prova da parte dell'amministrazione della trasformazione della detenzione in possesso utile “ad usucapionem”, ex art. 1141, comma 2, c.c., cioè il pagina 7 di 10 compimento di idonee attività materiali di opposizione specificamente rivolte contro il proprietario- possessore (in tal senso vd. Cass. ord. n. 10289/2018).
In definitiva la decisione dell'Adunanza del Consiglio di Stato, nel ritenere legittima l'usucapione pubblica quale ipotesi di cessazione dell'illecito permanente, prevede dei precisi confini a tale fattispecie che confermano il diverso atteggiarsi dell'usucapione rispetto all'occupazione usurpativa da una parte ed all'occupazione acquisitiva dall'altra.
Non può che discenderne una diversa individuazione del dies a quo per la decorrenza del ventennio. La decorrenza del dies a quo è immediata nel caso di occupazione usurpativa e consente l'attualità dell'applicazione dell'istituto computando quale possesso utile anche quello realizzatosi antecedentemente all'entrata in vigore del D.P.R. 327/2001 mentre in caso di occupazione acquisitiva la decorrenza avrà luogo a far data dal 2003, divenendo l'acquisto per usucapione configurabile solo dal 30 giugno 2023”
(cfr. Tribunale di Palermo, Sentenza n. 2372/2023 del 18-05-2023)
Detto ciò le prove orali hanno evidenziato che nel 1993, su incarico del
[...]
venivano redatti i progetti del I lotto della palestra comunale Parte_1 realizzata sul fondo sito nel medesimo Comune al foglio 10, mappale 689 -doc. 6, 8, 9- ( cfr. teste ).In data 13.04.1993 e 17.01.1994, venivano redatti e sottoscritti i Tes_1 processi verbali di consegna per l'esecuzione dei lavori (palestra) realizzata sul fondo sito nel medesimo Comune al foglio 10, mappale 689 -cfr. doc- 10 - ( cfr. teste , Tes_1 direttore dei lavori del Comune . In data 13.05.1994, veniva Parte_1 redatto e sottoscritto il certificato di ultimazione dei lavori (palestra) svolti nel medesimo
Comune al foglio 10, mappale 689 -doc. 11 - (cfr. . Tes_1
Inoltre i testi escussi confermavano che le fotografie in atti raffiguravano lo stato dei luoghi (palestra) esistente dal 1993/1994 (cfr. testi Tes_2 Testimone_3
, che dal 1993/1994 il Persona_1 Parte_3 Parte_1 Parte_1 aveva provveduto alla cura, manutenzione ed utilizzo e della palestra
[...] realizzata sul fondo de quo (ad esempio, concedendone l'utilizzo agli alunni della scuola primaria e media nonché alle associazioni sportive e culturali locali) (
[...]
e sempre da tale data l'ente aveva goduto e Persona_2 Parte_3 posseduto tale fondo ( cfr. testi Testimone_3 Persona_1 Pt_3
.
[...]
Quindi, all'esito dell'istruttoria e alla luce della argomentazioni in precedenza riportate, trattandosi di occupazione c.d. “usurpativa” - realizzata cioè in assenza di dichiarazione pagina 8 di 10 di pubblica utilità e di ogni altro titolo ed al di fuori di qualsivoglia procedura espropriativa – e dovendosi individuare il dies a quo, da cui decorre il ventennio necessario al maturare dell'usucapione, nel momento in cui ha avuto inizio l'occupazione del bene deve ritenersi che al momento della proposizione della domanda l'usucapione era ormai maturata essedo intervenuta la materiale apprensione dal parte dell'ente attoreo sin dal 1993.
Pertanto, all'esito del giudizio emerge in modo univoco che l'immobile oggetto di causa
è stato posseduto e goduto da oltre venti anni da parte attrice . in modo pacifico ed ininterrotto come se ne fosse proprietario.
I fatti allegati valutati alla luce degli elementi di prova emersi nel corso del processo ,
(documenti prodotti e prove orali) possono ritenersi provati.
Risulta, dunque, la sussistenza di un potere di fatto sul bene corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, non vizioso, ininterrotto, pacifico, pubblico e di durata ultraventennale, cui risulta accompagnarsi l'intenzione di tenere i beni presso di sé con la volontà di escludere ogni diritto che altri possano vantare sugli stessi, in particolare evidenziata dall'averli mantenuti e delimitati.
Sono presenti in definitiva tutti i presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto dei beni a titolo di usucapione.
Da ciò consegue che deve essere dichiarato l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione in capo all'attore, del fondo sito in Fontaneto d'Agogna (NO), censito al
Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 10, particella 689, prato irriguo, classe 1, are
09 ca 16, reddito dominicale € 8,28, reddito agrario € 7,57, autorizzando il Conservatore dei Registri LI , con esonero da ogni responsabilità, alla trascrizione della presente sentenza.
A fronte della mancata opposizione le spese di lite dovranno dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così pronuncia:
Dichiara l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione in capo al
[...]
(C.F./P.Iva ) del fondo sito in Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
pagina 9 di 10 (NO), censito al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 10, particella 689, prato irriguo, classe 1, are 09 ca 16, reddito dominicale € 8,28, reddito agrario € 7,57;
Autorizza il competente Conservatore dei Registri LI a trascrivere in favore degli attori la presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità in merito.
Spese di lite irripetibili.
Novara, 22 dicembre 2024
Il Giudice Onorario
(dr.ssa Monica Bellini)
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 868/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Marco Barinotti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Borgomanero, via De Amicis n. 11, giusta delega in atti;
attore contro
C.F. ), CP_1 C.F._1
convenuta contumace
Avente ad oggetto: usucapione.
Conclusioni di parte attrice;
Voglia il Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis, nel merito, accertare e dichiarare il (C.F./P.Iva ) Parte_1 P.IVA_1 proprietario per intervenuta usucapione del fondo sito in Fontaneto d'Agogna (NO), censito al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 10, particella 689, prato irriguo, classe 1, are 09 ca 16, reddito dominicale € 8,28, reddito agrario € 7,57.
Ordinare all'Agenzia del Territorio di Novara (già Conservatoria dei Registri
LI) di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità.
Con il favore di spese e competenze di lite solo in caso di opposizione.
Fatto e motivi della decisione
Il evocava in giudizio avanti l'intestato Tribunale Parte_1 [...] per sentir accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione del CP_1 pagina 1 di 10 fondo sito in censito al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio Parte_1
10, particella 689, e fondo censito al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 10, particella 759,
A sostegno della domanda l'attore deduceva (a) di godere e possedere da oltre vent'anni in modo palese, pacifico, continuato, non interrotto e non contestato i fondi individuati , in detto Comune, al Foglio 10, particella 689, adibito a palestra, alla particella 759 adibito a strada pubblica;
(b)di aver provveduto , dal 1993, - in quanto già proprietario del fondo confinante censito al mappale 295, ove sorge la casa comunale e l'istituto scolastico - alla realizzazione sul mappale 689 della palestra comunale e sul mappale 759 di un tratto di strada pubblica (Via Agogna); (c) che infatti, con delibera del Consiglio
Comunale n. 3 del 24.03.1992 il Comune di deliberava di Parte_1 acquistare, tra gli altri, il mappale 290 (ora mappali 689 e 759) al fine di destinarlo alla costruzione di nuova strada e di una palestra senza ricorrere alla procedura di esproprio
(d) che con avviso di emissione mandati prot. n. 3442 del 3.10.1992 il Comune versava agli allora proprietari, a titolo di corrispettivo, la somma di £ 16.740.000; che con delibera n. 87 del 23.05.1992 la Giunta Comunale ha deliberato di approvare il progetto della palestra e ha appaltato i lavori alla Caramellino & Rol s.p.a., che ha ultimato i medesimi in data 06.05.1994; (e) che , parimenti con delibera n. 70 del 18.04.1992, la
Giunta Comunale deliberava di approvare il progetto della nuova strada comunale e ha appaltato i lavori alla che ultimava i medesimi in data 13.12.1993; (f) di Parte_2 aver goduto dei suddetti beni in via esclusiva esercitandovi il dominio sia diretto che utile, utilizzando, curando e mantenendo a propria cura e spese gli immobili per cui è causa (ad esempio, concedendone l'utilizzo agli alunni della scuola primaria e media nonché alle associazioni sportive e culturali locali), dimostrandosi, pertanto, pubblicamente e pacificamente quale unico, vero ed esclusivo proprietario;
(g) che dalle visure effettuate presso il competente Ufficio del Territorio, i fondi di cui al foglio 10, mappali 689 e 759, risultano ancora intestati a odierna Controparte_2 convenuta;
(h) che nonostante il pagamento del corrispettivo il e la signora Pt_1
ancora intestataria dei fondi , non avevano mai formalizzato la vendita, in quanto CP_1 quest'ultima si era sempre disinteressata della vicenda, rendendosi di fatto irreperibile .
Orbene cosi' ripercorsi i termini della questione, preliminarmente, deve rilevarsi che è stata assolta la condizione di procedibilità della domanda.
pagina 2 di 10 Deve inoltre evidenziarsi che parte attrice non ha riproposto la domanda in relazione al fondo identificato al fg. 10 particella 759 e pertanto, come si evince anche dal tenore della comparsa conclusionale, la relativa domanda deve ritersi abbandonata.
Passando al merito della questione deve osservarsi che “Com'è noto l'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e dei diritti reali di godimento, disciplinata agli articoli 1158
e segg. c.c., che si realizza mediante il possesso continuato del bene per il periodo di tempo stabilito dalla legge. È bene precisare che non esiste una “usucapione pubblica” quale istituto autonomo, dovendosi piuttosto affermare che essa non è altro che la ordinaria usucapione civilistica, di cui si renda protagonista una persona giuridica pubblica, e che può pertanto presentare alcune particolarità derivanti dalla natura pubblica dell'usucapente, quali la duplice esigenza che il possesso sia strumentale al soddisfacimento dell'interesse pubblico cui è preposto il soggetto usucapente, cioè non sia estraneo alla funzione di esso, e che il bene usucapendo sia idoneo a soddisfare tale pubblico interesse.
Dunque la c.d. “usucapione pubblica” presuppone: l'idoneità del bene all'uso pubblico;
la rispondenza dell'uso a una utilità pubblica e non al soddisfacimento dell'interesse privato di alcuni singoli;
l'esercizio della signoria sul bene, corrispondente ad un diritto reale di godimento da parte dell'ente, la continuità nell'esercizio dell'uso per la durata stabilita dal codice civile, il disconoscimento anche implicito di ogni contrario diritto del proprietario.
Ciò premesso, come si è già accennato, nel caso di specie assume rilievo il tema - che ha costituito oggetto di controverse elaborazioni giurisprudenziali - della interferenza tra l'usucapione pubblica e i procedimenti espropriativi.
In un primo periodo l'elaborazione giurisprudenziale sull'applicabilità dell'usucapione distingueva tra occupazione acquisitiva e occupazione usurpativa: qualora ci si fosse trovati al cospetto di una occupazione c.d. “acquisitiva”, ovvero preceduta da una dichiarazione di pubblica utilità non vi sarebbe stato alcuno spazio per la usucapione, in quanto allo scadere della pubblica utilità del bene, il compendio occupato, trasformato irreversibilmente, sarebbe divenuto in via automatica di proprietà dell'ente in forza del meccanismo della c.d. accessione invertita e, decorsi cinque anni, si sarebbe prescritta anche l'azione risarcitoria esperibile dal privato;
nell'ipotesi invece di c.d. occupazione “usurpativa”, in assenza di una dichiarazione di pubblica utilità, vi sarebbe stato spazio per l'istituto dell'usucapione, poiché la permanenza in tali ipotesi del diritto di proprietà in capo al privato destinatario di un'illegittima occupazione avrebbe implicato la conseguente possibilità di rivendicare la cosa “da chiunque la possiede o la detiene” (articolo 948, comma 1, c.c.) senza termine di prescrizione (articolo 948, comma 3, c.c.) nonché di chiedere il risarcimento dei danni patiti, affermandosi pertanto che il disposto della citata pagina 3 di 10 norma - ove espressamente stabilisce che l'azione di rivendicazione non si prescrive ma restano salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione - costituisce un unico mezzo
“naturale” per ricondurre al sistema di cui artt. 922 e ss. c.c. un fatto “permanentemente illecito”, con la conseguenza che il possesso da parte della pubblica amministrazione protratto per vent'anni avrebbe condotto alla cessazione dello stato di incertezza discendente dall'utilizzo sine titulo di un bene ancora
“esposto” alla possibilità di un perpetuo esercizio da parte del privato di un'azione di rivendicazione e di risarcimento del danno.
Dopo l'anno 2000, il quadro di riferimento è mutato anche in ragione delle pronunce della Corte
CEDU sulla tutela del diritto di proprietà di cui all'art. 1, Prot. 1 CEDU, la quale è in quegli anni più volte intervenuta per stigmatizzare l'adozione delle occupazioni acquisitive ed usurpative in quanto integranti un esempio di espropriazione indiretta, che cioè non costituivano l'effetto di un formale provvedimento di esproprio, bensì di un mero comportamento della p.a., volto ad occupare il bene del privato e a realizzarvi l'opera pubblica.
Con l'introduzione dell'articolo 43 D.P.R. 327/2001, norma poi riproposta dall'articolo 42 bis del medesimo D.P.R., la trasformazione del fondo seguita alla realizzazione dell'opera pubblica non determina più né l'acquisto della proprietà dell'area in capo alla p.a. procedente, né tantomeno la cessazione dell'illecito (Consiglio di Stato, Ad. Pl., 29 aprile 2005, n. 2). Al contrario, la situazione antigiuridica originata dall'occupazione illegittima, assume il carattere dell'illecito permanente che si protrae fino all'adozione dell'atto di acquisizione sanante, produttivo dell'effetto traslativo della proprietà in favore della p.a. utilizzatrice (C.G.A., 18 febbraio 2009 n. 50; C.G.A., 25 maggio 2009 n. 483).
In definitiva in forza di tale normativa, si realizza la permanenza del diritto di proprietà in capo al privato destinatario tanto di occupazione usurpativa quanto di occupazione acquisitiva, con conseguente possibilità per costui di rivendicare la cosa “da chiunque la possiede o la detiene” (articolo 948, comma
1, c.c.) senza termine di prescrizione (articolo 948, comma 3, c.c.) nonché di chiedere il risarcimento dei danni patiti.
In questo mutato contesto l'istituto dell'usucapione assume com'è evidente un ruolo significativo. Una parte della giurisprudenza ha invero sostenuto che i principi affermati dalla Corte di Cassazione in chiave “difensiva” del privato spogliato, avrebbero al contrario determinato una vis espansiva dell'istituto della usucapione pubblica, che sarebbe stato esteso anche alle forme di occupazione “acquisitiva” e non già soltanto a quelle di usucapione “usurpativa” come avveniva in passato: se la trasformazione del bene non implica (più) l'immediato acquisto della proprietà dell'area per “accessione invertita”, la usucapione pubblica potrebbe estendersi anche alle occupazioni acquisitive. Anche in tali ipotesi, quindi, e non pagina 4 di 10 soltanto per le usucapioni usurpative, il possesso ininterrotto dell'area da parte della p.a., ottenuto in epoca precedente all'anno 2000, dovrebbe computarsi al fine di ritenere sussistente la maturata usucapione.
Del resto la ratio risiederebbe “nell'esigenza di rendere certa e stabile la proprietà”, nella necessità di adeguare la situazione di diritto a quella di fatto che si è protratta per lungo tempo, nonché, “dal punto di vista sociale” nella volontà di “favorire” chi utilizza il bene impiegandolo in modo produttivo.
In tale contesto la giurisprudenza amministrativa ha costantemente precisato anche che il possesso ventennale ininterrotto estingue non solo ogni sorta di tutela reale spettante al proprietario del fondo ma anche quelle obbligatorie tese al risarcimento dei danni subiti, poiché retroagendo gli effetti della usucapione, quale acquisto a titolo originario, al momento dell'iniziale esercizio della relazione di fatto con il fondo altrui, viene meno “ab origine” il connotato di illiceità del comportamento della P.A. che occupava “sine titulo” il bene poi usucapito [TAR Puglia- Lecce I;
21 dicembre 2013 n. 384; T.A.R.
Palermo 6 dicembre 2011, n. 2278; TAR Catania II, 14 luglio 2009; sulla usucapibilità del bene da parte della p.a. in ipotesi di occupazione acquisitiva si è più volte espressa la Corte di Cassazione (dalla fondamentale Cass. S.U.735/2015 alle più recenti S.U. n.5513/2021 e tra le tante Cass.
18791/2021 e Cass. 10289/2018); anche sulla portata retroattiva dell'usucapione vi è univocità di indirizzo nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass., 28 giugno 2000 n. 8792; Cass., 8 settembre 2006 n. 19294; Cass. civile, sez. II, 24 febbraio 2009 n. 4434; Cass., 4 luglio 2012 n.
11147)].
Ricostruita l'evoluzione del rapporto tra usucapione pubblica e occupazione e riconosciuta l'applicazione dell'istituto a favore della pubblica amministrazione - per quella “usurpativa” che maggiormente interessa nel presente giudizio l'applicabilità dell'istituto era concordemente ammessa come si è detto anche prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 327/2001- assume carattere dirimente nel caso di specie il tema del “dies a quo” a partire dal quale inizia a decorrere il periodo necessario per la sua maturazione” e pertanto se il dies a quo debba individuarsi nel momento dell'occupazione oppure dall'entrata in vigore del D.P.R. 327/2001 (30.6.2003)
Sul punto il Tribunale di Palermo afferma che,” a fronte di un orientamento che nell'ipotesi di occupazione “usurpativa”, non preceduta quindi dalla dichiarazione di pubblica utilità (o che comunque avvenga al di fuori di una procedura di esproprio) individua il dies a quo a decorrere dal momento dell'occupazione del bene (C.G.A. 14.01.2013, n. 9) - che presuppone che la totale assenza dei presupposti di esercizio del potere ablativo, che connota detta occupazione, lascia intatta la facoltà del proprietario di rivendicare il bene, col limite di diritto comune dell'intervenuta usucapione - se ne è
pagina 5 di 10 recentemente delineato un altro che, muovendo in senso diametralmente opposto rispetto alla sopra illustrata giurisprudenza che ha individuato nel mutato contesto una vis espansiva dell'usucapione pubblica, afferma che “con riguardo a tutte le occupazioni il tempo durante il quale l'ente ha esercitato un potere materiale sul bene occupato ed eventualmente trasformato in epoca precedente il DPR
327/2001 non vale ai fini del computo per la maturazione dell'usucapione”, con la conseguenza che il
“dies a quo” a partire dal quale inizia a decorrere il periodo necessario per la sua maturazione andrebbe individuato dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 327/2001, ovvero dal 30 giugno 2003, sia nel caso di occupazione acquisitiva sia in quello di occupazione usurpativa (Consiglio di Stato 11.9.2020
n. 5430).
Come evidenziato dallo stesso Tribunale di Palermo, dopo attenta analisi, deve concludersi che “Tale ultimo orientamento non appare condivisibile a parere di questo Giudice, in quanto utilizzando un unico parametro per tutte le occupazioni antecedenti alla entrata in vigore del
D.P.R. 327/2001, non solo sembra ignorare del tutto l'ampio dibattito giurisprudenziale sulle diverse modalità di espropriazione indiretta, ma disattende altresì le precise indicazioni contenute nella recente pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 2016.
Con tale decisione il Consiglio ha espressamente individuato l'usucapione quale causa di cessazione dell'illecito permanente affermando che, quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell'amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare l'acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c. che viene a cessare solo in conseguenza di un provvedimento emanato ex art. 42-bis T.U.
Espr., della restituzione del fondo, di un accordo transattivo, della rinunzia abdicativa (e non traslativa) da parte del proprietario (implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo), ovvero, infine, di una compiuta usucapione.
L'Adunanza ha precisato inoltre che l'istituto dell'usucapione va applicato solo nei ristretti limiti perspicuamente individuati dal Consiglio di Stato (Consiglio di Stato Sez. IV, n. 3988 del 2015;
Consiglio di Stato n. 3346 del 2014), allo scopo di evitare che si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta in violazione dell'art. 1 del Protocollo Addizionale della CEDU e della Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo è cioè configurabile a condizione che: sia effettivamente configurabile il carattere non violento della condotta;
si possa individuare il momento esatto della interversio possessionis;
si faccia decorrere la prescrizione acquisitiva dalla data di entrata in vigore del T.U. Espr. (30 giugno
2003), perché solo con l'art. 43 del citato T.U. può dirsi sancito il superamento dell'istituto dell'occupazione acquisitiva e dunque solo da questo momento potrebbe ritenersi individuato, ex art.
pagina 6 di 10 2935 c.c., il giorno in cui il diritto può essere fatto valere dal privato spossessato. Con particolare riferimento all'arco temporale computabile ai fini del maturare dell'usucapione emerge tuttavia chiaramente come .. stabilisca esclusivamente con riguardo all'occupazione “acquisitiva” la decorrenza del termine dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 327/2001, continuando invece a valere per le occupazioni “usurpative” la regola generale per cui deve computarsi quale possesso utile ai fini dell'usucapione anche quello anteriore all'entrata in vigore del citato testo normativo, dovendo individuarsi il dies a quo nel momento in cui comincia l'occupazione del bene.
Il tenore della pronuncia dell'Adunanza appare chiaro in tal senso, così come le successive pronunce del
Consiglio di Stato a sezioni semplici che hanno statuito in conformità (Consoglio di Stato sez. IV 1 agosto 2017 n. 3838,Cosiglio di Stato, sez. IV, 18 maggio 2018,Consiglio di Stato, sez. IV,
6/11/2020 n. 6833) e che, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori che le invocano, riferiscono esclusivamente alla fattispecie dell'occupazione acquisitiva la non computabilità ai fini dell'usucapione del possesso anteriore all'entrata in vigore del T.U. Espropriazioni.
Depongono in tal senso un diverso ordine di ragioni.
Innanzitutto il dato testuale: il limite temporale è testualmente imposto dalla pronuncia dell'Adunanza per la fattispecie dell'occupazione acquisitiva cui essa espressamente si riferiva. In secondo luogo, come sopra ricordato, solo in caso di occupazione acquisitiva, sino all'entrata in vigore del D.P.R.
327/2001, in forza del meccanismo della c.d. accessione invertita, era precluso al privato destinatario di un'illegittima espropriazione rivendicare la cosa senza termine di prescrizione e chiedere il risarcimento dei danni patiti, mentre nella diversa ipotesi dell'occupazione usurpativa è unanimemente riconosciuto che la proprietà rimanesse in capo al privato, che aveva la possibilità di rivendicare la cosa senza termine di prescrizione e chiedere il risarcimento dei danni patiti.
Ne deriva la rilevanza anche di un dato normativo: l'art 2935 c.c. prevede che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere: in caso di occupazione “usurpativa”, che avvenga dunque al di fuori di un qualsiasi procedimento espropriativo, il privato come detto può sin da subito fare valere il proprio diritto agendo in rivendica ai sensi dell'art. 948 Infine, soltanto con esclusivo riguardo all'occupazione acquisitiva ha senso il riferimento alla interversio possessionis contenuto nella pronuncia dell'Adunanza nei casi in cui il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente dalla p.a. come detenzione - in presenza di validi provvedimenti amministrativi (dichiarazione di p.u., decreto di occupazione d'urgenza, ecc.) - occorre l'allegazione e la prova da parte dell'amministrazione della trasformazione della detenzione in possesso utile “ad usucapionem”, ex art. 1141, comma 2, c.c., cioè il pagina 7 di 10 compimento di idonee attività materiali di opposizione specificamente rivolte contro il proprietario- possessore (in tal senso vd. Cass. ord. n. 10289/2018).
In definitiva la decisione dell'Adunanza del Consiglio di Stato, nel ritenere legittima l'usucapione pubblica quale ipotesi di cessazione dell'illecito permanente, prevede dei precisi confini a tale fattispecie che confermano il diverso atteggiarsi dell'usucapione rispetto all'occupazione usurpativa da una parte ed all'occupazione acquisitiva dall'altra.
Non può che discenderne una diversa individuazione del dies a quo per la decorrenza del ventennio. La decorrenza del dies a quo è immediata nel caso di occupazione usurpativa e consente l'attualità dell'applicazione dell'istituto computando quale possesso utile anche quello realizzatosi antecedentemente all'entrata in vigore del D.P.R. 327/2001 mentre in caso di occupazione acquisitiva la decorrenza avrà luogo a far data dal 2003, divenendo l'acquisto per usucapione configurabile solo dal 30 giugno 2023”
(cfr. Tribunale di Palermo, Sentenza n. 2372/2023 del 18-05-2023)
Detto ciò le prove orali hanno evidenziato che nel 1993, su incarico del
[...]
venivano redatti i progetti del I lotto della palestra comunale Parte_1 realizzata sul fondo sito nel medesimo Comune al foglio 10, mappale 689 -doc. 6, 8, 9- ( cfr. teste ).In data 13.04.1993 e 17.01.1994, venivano redatti e sottoscritti i Tes_1 processi verbali di consegna per l'esecuzione dei lavori (palestra) realizzata sul fondo sito nel medesimo Comune al foglio 10, mappale 689 -cfr. doc- 10 - ( cfr. teste , Tes_1 direttore dei lavori del Comune . In data 13.05.1994, veniva Parte_1 redatto e sottoscritto il certificato di ultimazione dei lavori (palestra) svolti nel medesimo
Comune al foglio 10, mappale 689 -doc. 11 - (cfr. . Tes_1
Inoltre i testi escussi confermavano che le fotografie in atti raffiguravano lo stato dei luoghi (palestra) esistente dal 1993/1994 (cfr. testi Tes_2 Testimone_3
, che dal 1993/1994 il Persona_1 Parte_3 Parte_1 Parte_1 aveva provveduto alla cura, manutenzione ed utilizzo e della palestra
[...] realizzata sul fondo de quo (ad esempio, concedendone l'utilizzo agli alunni della scuola primaria e media nonché alle associazioni sportive e culturali locali) (
[...]
e sempre da tale data l'ente aveva goduto e Persona_2 Parte_3 posseduto tale fondo ( cfr. testi Testimone_3 Persona_1 Pt_3
.
[...]
Quindi, all'esito dell'istruttoria e alla luce della argomentazioni in precedenza riportate, trattandosi di occupazione c.d. “usurpativa” - realizzata cioè in assenza di dichiarazione pagina 8 di 10 di pubblica utilità e di ogni altro titolo ed al di fuori di qualsivoglia procedura espropriativa – e dovendosi individuare il dies a quo, da cui decorre il ventennio necessario al maturare dell'usucapione, nel momento in cui ha avuto inizio l'occupazione del bene deve ritenersi che al momento della proposizione della domanda l'usucapione era ormai maturata essedo intervenuta la materiale apprensione dal parte dell'ente attoreo sin dal 1993.
Pertanto, all'esito del giudizio emerge in modo univoco che l'immobile oggetto di causa
è stato posseduto e goduto da oltre venti anni da parte attrice . in modo pacifico ed ininterrotto come se ne fosse proprietario.
I fatti allegati valutati alla luce degli elementi di prova emersi nel corso del processo ,
(documenti prodotti e prove orali) possono ritenersi provati.
Risulta, dunque, la sussistenza di un potere di fatto sul bene corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, non vizioso, ininterrotto, pacifico, pubblico e di durata ultraventennale, cui risulta accompagnarsi l'intenzione di tenere i beni presso di sé con la volontà di escludere ogni diritto che altri possano vantare sugli stessi, in particolare evidenziata dall'averli mantenuti e delimitati.
Sono presenti in definitiva tutti i presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto dei beni a titolo di usucapione.
Da ciò consegue che deve essere dichiarato l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione in capo all'attore, del fondo sito in Fontaneto d'Agogna (NO), censito al
Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 10, particella 689, prato irriguo, classe 1, are
09 ca 16, reddito dominicale € 8,28, reddito agrario € 7,57, autorizzando il Conservatore dei Registri LI , con esonero da ogni responsabilità, alla trascrizione della presente sentenza.
A fronte della mancata opposizione le spese di lite dovranno dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così pronuncia:
Dichiara l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione in capo al
[...]
(C.F./P.Iva ) del fondo sito in Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
pagina 9 di 10 (NO), censito al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 10, particella 689, prato irriguo, classe 1, are 09 ca 16, reddito dominicale € 8,28, reddito agrario € 7,57;
Autorizza il competente Conservatore dei Registri LI a trascrivere in favore degli attori la presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità in merito.
Spese di lite irripetibili.
Novara, 22 dicembre 2024
Il Giudice Onorario
(dr.ssa Monica Bellini)
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