Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/1984, n. 1200
CASS
Sentenza 20 febbraio 1984

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Con riguardo al contratto avente ad oggetto la consegna di una cosa obiettivamente fungibile, e come tale considerata dalle parti, le quali l'abbiano contemplata non in base ai suoi connotati specifici ed alla sua individualità, ma secondo criteri meramente quantitativi (nella specie, argento "a peso", consegnato per la trasformazione in semilavorati), la suddetta consegna implica lo acquisto della proprietà della cosa medesima da parte dell'accipiens, mentre resta a tal fine irrilevante l'eventuale diversa qualificazione adottata dalle parti, nel senso della infungibilità del bene e del suo assoggettamento al relativo trattamento giuridico. Pertanto, a seguito del fallimento di detto accipiens, deve escludersi che l'altro contraente possa esperire Azione di rivendica, restituzione o separazione, secondo la previsione dell'art. 103 della legge fallimentare, che riguarda la diversa ipotesi delle cose infungibili di cui il fallito non abbia acquistato la proprietà, restando al contraente medesimo la sola facoltà di far valere la sua qualità di creditore del tantundem, secondo il valore del bene alla data del fallimento.*

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 195 del 05
    https://www.laleggepertutti.it/
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/1984, n. 1200
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1200
Data del deposito : 20 febbraio 1984

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