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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/02/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati dr. Monica Stocco Presidente dr. Stefano Sajeva Giudice dr. Silvia Ingrassia Giudice dei quali la prima relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13924 dell'anno 2016 del Ruolo Generale, pro- mossa da
(c.f. ), nato a [...] il 2 Parte_1 C.F._1
marzo 1943, rappresentato e difeso dall'avv. Leo Enrico, giusta procura alle- gata alla citazione, parte attrice
Contro
(c.f. ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(Pa) il 19 luglio 1943, (c.f. ), nata CP_2 C.F._3
a Palermo il 18 dicembre 1973, Controparte_3
(c.f. e p.iva ) in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cancelliere Con- cetta, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, parte convenuta (c.f. ) nato a [...] il Controparte_4 C.F._4
21 ottobre 1948, rappresentato e difeso dall'avv. Del Monte Federica, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, parte convenuta
(c.f. ) nata a [...] il 30 Controparte_5 C.F._5
novembre 1960, n.q. di procuratrice generale di Controparte_6
(c.f. ), nata a [...] il [...], e C.F._6 [...]
(c.f. ), nato a [...]- Controparte_7 C.F._7
mo il 12 marzo 1990, in proprio e n.q. di eredi di (decedu- Persona_1
to il 7 maggio 2011), rappresentati e difeso dall'avv. Spedale Salvatore, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, parte convenuta
(c.f. ), nato a [...] il 9 set- Controparte_8 C.F._8
tembre 1945, n.q. di erede di (deceduta in Palermo 7 maggio Persona_2
2011), (c.f. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._9
4 marzo 1973 in proprio e nella qualità di erede di (deceduta Persona_2
in Palermo 7 maggio 2011), rappresentata e difesa dall'avv. Paderni Roberta, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione,
parte convenuta e
(c.f. ), nato a [...] il 24 Controparte_9 C.F._10
maggio 1939, c.f. nato a Controparte_10 C.F._11
Roma 31 marzo 1984, (c.f. c.f. Controparte_11
) nata a [...] il [...], C.F._12
- 2 - Convenuti contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
All'udienza del 23.1.2023 i procuratori delle parti esponevano alcune ipotesi conciliative dinnanzi al Giudice Istruttore, il quale pertanto si riservava di formulare una proposta conciliativa, tenendo altresì conto delle posizioni non eccessivamente distanti tra le parti in lite.
La predetta proposta conciliativa, formulata in data 23.1.2023, recava inizial- mente il seguente tenore: “rinuncia al reciproca di tutte le parti alle pretese relative a somme di denaro e a tutte le altre domande formulate nel presente giudizio , incluse quelle per cui è stata formulata riserva d'appello, a fronte del trasferimento, da parte della Controparte_12
del diritto di in favore di un/una nipote
[...] Parte_3
ex filio di (che verrà da costui indicato) dell'immobile sito Parte_1
in Palermo, via Scobar 10 , piano rialzato (prima elevazione fuoti terra) inter- no 2, PER LA DURATA DI ANNI 35, tenuto conto che gli attuali titolari del diritto di abitazione sono nato il [...] e Parte_1 Per_3
nata il [...], e che i figli di costoro hanno raggiunto la maggiore
[...]
età e hanno presumibilmente cessato di vivere con i propri genitori;
− previsione nell'atto di trasferimento che attribuisca un diritto di prelazione sull'immobile all'attore e ai suoi dicendenti fino al secondo grado;
− con compensazione delle spese di lite ad eccezione di quelle già liquidate con la sentenza parziale emessa inter partes;
”
Successivamente, in data 13.3.2023, a questa venivano apportate le seguenti modifiche:
- 3 - “appare necessario rimodulare la proposta conciliativa tenuto conto del fatto che l'attore già vanta sull'immobile sito in Palermo via Scobar 10 diritto di abitazione, esteso anche al coniuge;
− rilevato che il dato nazionale provvisorio accertato dall'Istat prevede per gli uomini, un' aspettativa di vita media pari a a 80,1 anni, e per le donne par a
84,7;
− rilevato che appare opportuno modificare la proposta conciliativa preve- dendo che il diritto di usufrutto sul bene sito in Palermo via Scobar 10 venga attribuito a congiun-tamente con Controparte_13 Controparte_14
diritto di accrescimento;
− considerato che va formulata una duplice proposta conciliativa prevedendo alternativamente o la costituzione del diritto di usufrutto per anni 35 a
[...]
e congiun-tamente con diritto di accre- CP_15 Controparte_14
scimento a far data dalla cessazione del diritto di abitazione spettante a
[...]
e o la costituzione del diritto di usufrutto a Parte_4 CP_16
e congiun-tamente con diritto di Controparte_11 Controparte_14
accrescimento per anni 42;
− rilevato che sotto altro profilo appare opportuno comprendere nella propo- sta conciliativa la costituzione di un diritto personale, non cedibile a terzi, di godimento a titolo gratuito in favore e Controparte_11 CP_17
dovica del posto auto e posto moto ubicati nel piano continato dell'edificio condominiale sito in Palermo via Scobar 10”.
Facevano seguito interlocuzioni tra le parti sulla predetta proposta.
All'esito di queste, all'udienza del 5.7.2023, veniva dato atto del raggiungimen-
- 4 - to di un accordo da formalizzare in sede notarile (cfr. verbale udienza del
5.7.2023 e del 11.9.2023).
In data 22.9.2023, comunicava per iscritto al Controparte_4
proprio difensore la volontà di revocare la propria adesione alla proposta conciliativa, ritenendo di non accettare la stessa diversamente da quanto di- chiarato in sede di udienza.
Detto intendimento veniva ribadito nella comparsa di costituzione del nuovo difensore di – i.e. avv. Federica Del Monte in so- Controparte_4
stituzione dell'iniziale difensore avv. Salvatore Spedale – e nuovamente con- fermato all'udienza del 30.9.2024 e del 4.11.2024.
Più in particolare il nuovo difensore di sosteneva Controparte_4
come quest'ultimo non avesse mai manifestato il proprio consenso alla conci- liazione proposta dal Giudice;
per l'effetto, si opponeva alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Svolte le superiori premesse in fatto, deve ritenersi cessata la materia del con- tendere tra le parti stante il perfezionamento, in corso di causa, di un accordo transattivo mediante accettazione della proposta conciliativa formulata dal
Giudice, da parte sia dell'attore che dei convenuti.
Nel caso di specie, infatti, l'accordo in parola si è perfezionato non già nelle precipue forme della conciliazione giudiziale di cui all'art. 88 disp. att. c.p.c., bensì quale negozio transattivo “comune”, disciplinato dal codice civile.
Le interlocuzioni delle parti, infatti, hanno evidentemente tratto origine dalle proposte formulate in udienza dal Giudice, per poi concludersi con il raggiun- gimento dell'accordo al di fuori dell'udienza senza la contestuale presenza di quest'ultimo.
- 5 - Significativi in tal senso sono i verbali delle udienze dei giorni 5.7.2023 e
11.9.2023, nei quali rispettivamente si dà atto che “i procuratori dichiarano che le parti hanno raggiunto un accordo che devono ancora formalizzare in sede notarile” e che “in conformità alla proposta conciliativa è stato raggiunto e formalizzato un accordo che deve essere formalizzato a mezzo di atto pub- blico di costituzione di diritto di usufrutto;
chiedono un rinvio per procedere a tal fine e al fine di precisare le conclusioni sula cessata materia del contende- re”.
Ne consegue che, nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto da
, l'accordo transattivo si è effettivamente perfe- Controparte_4
zionato tra le parti in causa secondo il meccanismo di cui all'art. 1326 c.c., ov- vero nel momento in cui queste hanno espresso il proprio consenso all'accettazione della proposta conciliativa formulata dal Giudice.
Alla medesima disciplina era quindi assoggettata anche la revoca del consenso inizialmente prestato a norma dell'art. 1328 c.c., nonché il recesso unilaterale di cui all'art. 1373 c.c.
Pertanto, la revoca del consenso formulata da Controparte_4
solamente in data 22.9.2023 - a fronte dell'accordo raggiunto il 5.7.2023 - de- ve ritenersi tardiva.
In tal senso si evidenzia anche la non coincidenza tra quanto dichiarato dal difensore di durante l'udienza del 4.11.2024 e le Controparte_4
ulteriori risultanze processuali. Più in particolare, in occasione della predetta udienza la difesa ha sostenuto come il proprio assistito non avesse mai perso- nalmente manifestato il consenso alla conciliazione proposta dal Giudice. Di
- 6 - tal guisa, nel caso di specie non si tratterebbe più di riconoscere validità alla revoca di un consenso già prestato, quanto piuttosto di un negozio transattivo in radice mai perfezionatosi per mancanza di accordo.
Tale ultima conclusione viene tuttavia smentita dalle stesse dichiarazioni del
, che espressamente dichiara di aver inizialmente Controparte_4
accettato di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice e di aver poi deciso di riconsiderare tale scelta.
Non si è, quindi, in presenza di un negozio transattivo mai perfezionatosi per mancato incontro della volontà tra le parti ma, al contrario, di un accordo già validamente concluso al quale una parte intende revocare – tardivamente - il proprio consenso.
Né vale, in senso contrario, argomentare che l'accordo raggiunto dalle parti non poteva considerarsi perfezionato in considerazione della previsione di ul- teriori e successivi adempimenti, quali la formalizzazione a mezzo di atto pubblico redatto da notaio ed i prodromici adempimenti di regolarizzazione catastale.
Tali incombenze, si badi, non risultano finalizzate a completare un accordo in fase ancora “embrionale”, ma piuttosto a darvi esecuzione ed attuazione.
In definitiva, per l'insieme delle ragioni esposte non può ritenersi efficace, at- teso quanto dispone l'art. 1328 c.c., la dichiarazione di revoca del consenso alla conclusione del negozio transattivo trasmessa da Parte_5
in data 29.9.2023.
[...]
Consegue da ciò la cessazione della materia del contendere (cfr. Cassazione civile sez. I, 11.07.2024, n. 19106).
L'espressa volontà manifestata dal citato convenuto di disconoscere effetti
- 7 - all'accordo già concluso non può, infatti, determinare la reviviscenza del pote- re del Giudice di pronunciarsi sulla domanda iniziale. Del pari, l'eventuale ri- fiuto del medesimo di eseguire quanto oggetto di transazione assumerà rilievo sotto il diverso profilo dell'inadempimento del contratto, legittimando le altre parti ad avvalersi – in altra sede processuale – degli strumenti di tutela del contratto.
In applicazione estensiva dell'art. 92 c.p.c. occorre disporre l'integrale com- pensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la ma- teria del contendere per intervenuta transazione tra le parti;
dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e all'ausiliare del Giudice.
Così deciso in Palermo, in data 3/2/2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Stocco
- 8 -
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati dr. Monica Stocco Presidente dr. Stefano Sajeva Giudice dr. Silvia Ingrassia Giudice dei quali la prima relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13924 dell'anno 2016 del Ruolo Generale, pro- mossa da
(c.f. ), nato a [...] il 2 Parte_1 C.F._1
marzo 1943, rappresentato e difeso dall'avv. Leo Enrico, giusta procura alle- gata alla citazione, parte attrice
Contro
(c.f. ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(Pa) il 19 luglio 1943, (c.f. ), nata CP_2 C.F._3
a Palermo il 18 dicembre 1973, Controparte_3
(c.f. e p.iva ) in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cancelliere Con- cetta, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, parte convenuta (c.f. ) nato a [...] il Controparte_4 C.F._4
21 ottobre 1948, rappresentato e difeso dall'avv. Del Monte Federica, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, parte convenuta
(c.f. ) nata a [...] il 30 Controparte_5 C.F._5
novembre 1960, n.q. di procuratrice generale di Controparte_6
(c.f. ), nata a [...] il [...], e C.F._6 [...]
(c.f. ), nato a [...]- Controparte_7 C.F._7
mo il 12 marzo 1990, in proprio e n.q. di eredi di (decedu- Persona_1
to il 7 maggio 2011), rappresentati e difeso dall'avv. Spedale Salvatore, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, parte convenuta
(c.f. ), nato a [...] il 9 set- Controparte_8 C.F._8
tembre 1945, n.q. di erede di (deceduta in Palermo 7 maggio Persona_2
2011), (c.f. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._9
4 marzo 1973 in proprio e nella qualità di erede di (deceduta Persona_2
in Palermo 7 maggio 2011), rappresentata e difesa dall'avv. Paderni Roberta, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione,
parte convenuta e
(c.f. ), nato a [...] il 24 Controparte_9 C.F._10
maggio 1939, c.f. nato a Controparte_10 C.F._11
Roma 31 marzo 1984, (c.f. c.f. Controparte_11
) nata a [...] il [...], C.F._12
- 2 - Convenuti contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
All'udienza del 23.1.2023 i procuratori delle parti esponevano alcune ipotesi conciliative dinnanzi al Giudice Istruttore, il quale pertanto si riservava di formulare una proposta conciliativa, tenendo altresì conto delle posizioni non eccessivamente distanti tra le parti in lite.
La predetta proposta conciliativa, formulata in data 23.1.2023, recava inizial- mente il seguente tenore: “rinuncia al reciproca di tutte le parti alle pretese relative a somme di denaro e a tutte le altre domande formulate nel presente giudizio , incluse quelle per cui è stata formulata riserva d'appello, a fronte del trasferimento, da parte della Controparte_12
del diritto di in favore di un/una nipote
[...] Parte_3
ex filio di (che verrà da costui indicato) dell'immobile sito Parte_1
in Palermo, via Scobar 10 , piano rialzato (prima elevazione fuoti terra) inter- no 2, PER LA DURATA DI ANNI 35, tenuto conto che gli attuali titolari del diritto di abitazione sono nato il [...] e Parte_1 Per_3
nata il [...], e che i figli di costoro hanno raggiunto la maggiore
[...]
età e hanno presumibilmente cessato di vivere con i propri genitori;
− previsione nell'atto di trasferimento che attribuisca un diritto di prelazione sull'immobile all'attore e ai suoi dicendenti fino al secondo grado;
− con compensazione delle spese di lite ad eccezione di quelle già liquidate con la sentenza parziale emessa inter partes;
”
Successivamente, in data 13.3.2023, a questa venivano apportate le seguenti modifiche:
- 3 - “appare necessario rimodulare la proposta conciliativa tenuto conto del fatto che l'attore già vanta sull'immobile sito in Palermo via Scobar 10 diritto di abitazione, esteso anche al coniuge;
− rilevato che il dato nazionale provvisorio accertato dall'Istat prevede per gli uomini, un' aspettativa di vita media pari a a 80,1 anni, e per le donne par a
84,7;
− rilevato che appare opportuno modificare la proposta conciliativa preve- dendo che il diritto di usufrutto sul bene sito in Palermo via Scobar 10 venga attribuito a congiun-tamente con Controparte_13 Controparte_14
diritto di accrescimento;
− considerato che va formulata una duplice proposta conciliativa prevedendo alternativamente o la costituzione del diritto di usufrutto per anni 35 a
[...]
e congiun-tamente con diritto di accre- CP_15 Controparte_14
scimento a far data dalla cessazione del diritto di abitazione spettante a
[...]
e o la costituzione del diritto di usufrutto a Parte_4 CP_16
e congiun-tamente con diritto di Controparte_11 Controparte_14
accrescimento per anni 42;
− rilevato che sotto altro profilo appare opportuno comprendere nella propo- sta conciliativa la costituzione di un diritto personale, non cedibile a terzi, di godimento a titolo gratuito in favore e Controparte_11 CP_17
dovica del posto auto e posto moto ubicati nel piano continato dell'edificio condominiale sito in Palermo via Scobar 10”.
Facevano seguito interlocuzioni tra le parti sulla predetta proposta.
All'esito di queste, all'udienza del 5.7.2023, veniva dato atto del raggiungimen-
- 4 - to di un accordo da formalizzare in sede notarile (cfr. verbale udienza del
5.7.2023 e del 11.9.2023).
In data 22.9.2023, comunicava per iscritto al Controparte_4
proprio difensore la volontà di revocare la propria adesione alla proposta conciliativa, ritenendo di non accettare la stessa diversamente da quanto di- chiarato in sede di udienza.
Detto intendimento veniva ribadito nella comparsa di costituzione del nuovo difensore di – i.e. avv. Federica Del Monte in so- Controparte_4
stituzione dell'iniziale difensore avv. Salvatore Spedale – e nuovamente con- fermato all'udienza del 30.9.2024 e del 4.11.2024.
Più in particolare il nuovo difensore di sosteneva Controparte_4
come quest'ultimo non avesse mai manifestato il proprio consenso alla conci- liazione proposta dal Giudice;
per l'effetto, si opponeva alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Svolte le superiori premesse in fatto, deve ritenersi cessata la materia del con- tendere tra le parti stante il perfezionamento, in corso di causa, di un accordo transattivo mediante accettazione della proposta conciliativa formulata dal
Giudice, da parte sia dell'attore che dei convenuti.
Nel caso di specie, infatti, l'accordo in parola si è perfezionato non già nelle precipue forme della conciliazione giudiziale di cui all'art. 88 disp. att. c.p.c., bensì quale negozio transattivo “comune”, disciplinato dal codice civile.
Le interlocuzioni delle parti, infatti, hanno evidentemente tratto origine dalle proposte formulate in udienza dal Giudice, per poi concludersi con il raggiun- gimento dell'accordo al di fuori dell'udienza senza la contestuale presenza di quest'ultimo.
- 5 - Significativi in tal senso sono i verbali delle udienze dei giorni 5.7.2023 e
11.9.2023, nei quali rispettivamente si dà atto che “i procuratori dichiarano che le parti hanno raggiunto un accordo che devono ancora formalizzare in sede notarile” e che “in conformità alla proposta conciliativa è stato raggiunto e formalizzato un accordo che deve essere formalizzato a mezzo di atto pub- blico di costituzione di diritto di usufrutto;
chiedono un rinvio per procedere a tal fine e al fine di precisare le conclusioni sula cessata materia del contende- re”.
Ne consegue che, nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto da
, l'accordo transattivo si è effettivamente perfe- Controparte_4
zionato tra le parti in causa secondo il meccanismo di cui all'art. 1326 c.c., ov- vero nel momento in cui queste hanno espresso il proprio consenso all'accettazione della proposta conciliativa formulata dal Giudice.
Alla medesima disciplina era quindi assoggettata anche la revoca del consenso inizialmente prestato a norma dell'art. 1328 c.c., nonché il recesso unilaterale di cui all'art. 1373 c.c.
Pertanto, la revoca del consenso formulata da Controparte_4
solamente in data 22.9.2023 - a fronte dell'accordo raggiunto il 5.7.2023 - de- ve ritenersi tardiva.
In tal senso si evidenzia anche la non coincidenza tra quanto dichiarato dal difensore di durante l'udienza del 4.11.2024 e le Controparte_4
ulteriori risultanze processuali. Più in particolare, in occasione della predetta udienza la difesa ha sostenuto come il proprio assistito non avesse mai perso- nalmente manifestato il consenso alla conciliazione proposta dal Giudice. Di
- 6 - tal guisa, nel caso di specie non si tratterebbe più di riconoscere validità alla revoca di un consenso già prestato, quanto piuttosto di un negozio transattivo in radice mai perfezionatosi per mancanza di accordo.
Tale ultima conclusione viene tuttavia smentita dalle stesse dichiarazioni del
, che espressamente dichiara di aver inizialmente Controparte_4
accettato di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice e di aver poi deciso di riconsiderare tale scelta.
Non si è, quindi, in presenza di un negozio transattivo mai perfezionatosi per mancato incontro della volontà tra le parti ma, al contrario, di un accordo già validamente concluso al quale una parte intende revocare – tardivamente - il proprio consenso.
Né vale, in senso contrario, argomentare che l'accordo raggiunto dalle parti non poteva considerarsi perfezionato in considerazione della previsione di ul- teriori e successivi adempimenti, quali la formalizzazione a mezzo di atto pubblico redatto da notaio ed i prodromici adempimenti di regolarizzazione catastale.
Tali incombenze, si badi, non risultano finalizzate a completare un accordo in fase ancora “embrionale”, ma piuttosto a darvi esecuzione ed attuazione.
In definitiva, per l'insieme delle ragioni esposte non può ritenersi efficace, at- teso quanto dispone l'art. 1328 c.c., la dichiarazione di revoca del consenso alla conclusione del negozio transattivo trasmessa da Parte_5
in data 29.9.2023.
[...]
Consegue da ciò la cessazione della materia del contendere (cfr. Cassazione civile sez. I, 11.07.2024, n. 19106).
L'espressa volontà manifestata dal citato convenuto di disconoscere effetti
- 7 - all'accordo già concluso non può, infatti, determinare la reviviscenza del pote- re del Giudice di pronunciarsi sulla domanda iniziale. Del pari, l'eventuale ri- fiuto del medesimo di eseguire quanto oggetto di transazione assumerà rilievo sotto il diverso profilo dell'inadempimento del contratto, legittimando le altre parti ad avvalersi – in altra sede processuale – degli strumenti di tutela del contratto.
In applicazione estensiva dell'art. 92 c.p.c. occorre disporre l'integrale com- pensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la ma- teria del contendere per intervenuta transazione tra le parti;
dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e all'ausiliare del Giudice.
Così deciso in Palermo, in data 3/2/2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Stocco
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