CA
Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/09/2025, n. 4120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4120 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1715/2021, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 14/03/2025, comunicata in data 17.3.2025 e vertente
TRA
(p. Iva in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Buono (c.f.
) presso il cui studio in Nola (Na), alla via Trav. C.F._1 Parte_2
n. 4, è elettivamente domiciliato
[...]
APPELLANTE
CONTRO
RGn°1715/2021-Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ciaccia (c.f.
) e Corrado di Resta (c.f. ), presso il C.F._2 C.F._3
cui studio in Napoli, Vico Satriano Augusto n. 4, elettivamente domicilia
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 702bis cpc, depositato in data 11.12.2019 la Parte_1
conveniva in giudizio il “ ”, odierno appellato, deducendo che con CP_1 CP_1
contratto stipulato in data 06.06.2016 il predetto condominio, sito in Marano di Napoli (NA) al Corso Mediterraneo, n.60, aveva concesso in appalto alla società ricorrente “ Parte_1
la realizzazione di opere di ristrutturazione dello stabile condominiale, con la
[...] pattuizione di un compenso pari ad Euro 104.239,12, oltre IVA;
che i lavori venivano ultimati nel rispetto dei tempi stabiliti ed eseguiti a regola d'arte; che, nonostante ciò, la parte resistente non aveva corrisposto alla società appaltatrice, alle scadenze stabilite, gli importi pattuiti e regolarmente fatturati, per un totale di € 35.721,81, oltre interessi di mora ex D.lgs. n. 231/2002.
La società appaltatrice allegava inoltre che nel contratto di appalto le parti avevano convenuto che, in caso di inadempienza nella corresponsione del corrispettivo da parte del committente condominio, ciascun condomino fosse tenuto verso l'appaltatore per le relative classi di lavoro entro la propria ed esclusiva quota millesimale, nei limiti di quanto risultante da apposito riparto, per cui restava esclusa la solidarietà passiva con gli altri proprietari;
nondimeno, le richieste inviate a mezzo pec aventi ad oggetto la tabella riassuntiva delle quote millesimali, nonché l'elenco dei condomini morosi con espressa indicazione delle somme corrisposte e da corrispondere per ciascun condomino inadempiente, erano rimaste inevase.
Sulla scorta di tali presupposti, chiedeva che venisse accertato e dichiarato che l'amministratore p.t. del resistente si era reso responsabile della violazione della CP_1 disposizione di cui all'art. 63 disp. att. c.c. e dell'art. 9, comma 2°, del contratto di appalto
RGn°1715/2021-Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda stipulato con la società ricorrente, con condanna del condominio “ ” a consegnare CP_1
immediatamente alla le tabelle millesimali relative al medesimo Parte_1 condominio, i dati anagrafici di tutti i condomini che risultavano essere morosi, con espressa specificazione del debito pro quota millesimale, rispetto al credito vantato dall'appaltatrice.
2. Con ordinanza n. 1247 del 2021, pubblicata in data 05/03/2021, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il Tribunale di Napoli Nord preliminarmente rilevava che la parte ricorrente non aveva depositato in atti alcun titolo che cristallizzasse “sia l'an che il quantum debeatur, asserendo di essere creditrice delle somme di € 35.721,81, oltre interessi commerciali di mora ex D.Lgs. n. 231/2002, giusta documentazione contabile versata in atti, e risultante dalle fatture commerciali insolute; non andava “sottaciuto, però, che sia
l'esatta esecuzione delle opere di cui al contratto di appalto, sia le somme dovute..” erano
“..state oggetto di contestazione dal convenuto ”. Riteneva poi fondata CP_1
l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Controparte_1
Segnatamente, il Giudice di prime cure riteneva che rispetto alla pretesa azionata la legittimazione passiva competesse all'amministratore di condominio in proprio – in quanto individuato dal riformato art. 63 disp. att. cc. quale destinatario dell'obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi al creditore che intenda agire in giudizio per soddisfare il suo credito - e non nella sua qualità di mandatario e rappresentante della collettività condominiale.
Per l'effetto, dichiarava la carenza di legittimazione passiva del convenuto, CP_1 rigettando altresì la domanda e condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.384,00 per compensi professionali, oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese generali, IVA e CPA come per legge.
3. Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 06.04.2021 la Parte_1
ha spiegato appello, affidato a tre motivi.
[...]
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, si è costituito in giudizio il eccependo in via preliminare l'inammissibilità del Controparte_1 gravame, per non aver la parte impugnante specificamente censurato l'autonoma ratio decidendi con cui era stata ritenuta l'infondatezza, nel merito, della domanda, per carenza
RGn°1715/2021-Sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda di prova del credito azionato;
ha comunque prospettato l'infondatezza del gravame concludendo per il rigetto dello stesso, con vittoria delle spese processuali.
5. In via preliminare, deve essere affermata, all'esito di verifica ex officio, la tempestività della spiegata impugnazione, risultando rispettato il termine di decadenza di trenta giorni, previsto dall'art. 702 quater c.p.c., tra la comunicazione dell'ordinanza gravata, intervenuta il 5 marzo 2021, e la notificazione della citazione d'appello, intervenuta il 6 aprile 2021.
Infatti, essendo i giorni 4 e 5 aprile festivi – e cioè rispettivamente i giorni di Pasqua e del
Lunedì in Albis dell'anno 2021 – deve farsi applicazione, ai fini del computo del termine di decadenza, dell'art. 155, 4° comma, c.p.c., norma alla cui stregua “se il giorno di scadenza
è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”.
6. Con il primo motivo di gravame, la parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado, denunciando una violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi su una delle due domande formulate dalla Parte_1 non rispettando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. In particolare, il primo giudice non avrebbe valutato la violazione dell'art. 9, comma 2, del contratto di appalto, dedotta dalla parte ricorrente, norma convenzionale che obbligava il a CP_1 consegnare la tabella riassuntiva aggiornata delle quote millesimali e l'elenco dei condomini morosi.
7. Con il secondo motivo d'appello, l'impugnante ha poi invocato la riforma della sentenza di primo grado deducendo che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che la legittimazione passiva per la comunicazione dei dati dei condomini morosi spettasse all'amministratore in proprio e non al in persona dell'amministratore p.t, così CP_1
fornendo un'interpretazione dell'art. 63 disp. att. c.c. contrastante con la giurisprudenza maggioritaria, che configura l'obbligo in capo al rappresentato CP_1
dall'amministratore.
8. Con il terzo ed ultimo motivo di gravame è stata censurata la statuizione della sentenza di primo grado avente ad oggetto il governo delle spese di lite, e la relativa condanna della parte appellante, in quanto soccombente, assumendo che il giudice di primo grado avrebbe dovuto compensarle, essendo la questione principale oggetto di causa, relativa all'individuazione del legittimato passivo in ordine alla richiesta di comunicazione di cui all'art. 63 c.p.c. controversa tra gli interpreti e diversamente risolta dai giudici di merito;
RGn°1715/2021-Sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda non a caso, lo stesso giudice di primo grado aveva richiamato entrambi gli orientamenti formatisi al riguardo, dichiarando di aderire ad uno di essi, peraltro minoritario .
9. Tanto debitamente premesso, i primi due motivi di gravame, all'esito della complessiva valutazione degli stessi alla luce delle rationes decidendi poste alla base della sentenza gravata devono essere dichiarati inammissibili, in accoglimento dell'eccezione in tal senso formulata dal appellato. CP_1
Invero, secondo quanto si evince dall'esposizione che precede, il Giudice di prime cure ha disatteso la domanda proposta sulla scorta di due distinte rationes decidendi, espressamente adottando altresì in dispositivo, due autonome statuizioni con cui rispettivamente, al punto a), è stata dichiarata la carenza di legittimazione passiva del e, al punto Controparte_1
b), è stata rigettata la domanda.
In particolare, come si evince dalla narrativa che precede, il Tribunale, dopo aver per ampi passi riportato il tenore delle difese svolte dal convenuto - precisando, con CP_1 lettere maiuscole, che l'ente di gestione aveva eccepito la “CARENZA DI TITOLO PER
RICHIEDERE I DOCUMENTI”, poiché la controparte non aveva mai terminato le opere e nemmeno aveva maturato un credito certo - preliminarmente rilevava che la parte ricorrente non aveva depositato in atti alcun titolo che cristallizzasse “sia l'an che il quantum debeatur, asserendo di essere creditrice delle somme di € 35.721,81, oltre interessi commerciali di mora ex D.Lgs. n. 231/2002, giusta documentazione contabile versata in atti, e risultante dalle fatture commerciali insolute”; non andava “sottaciuto, però, che sia
l'esatta esecuzione delle opere di cui al contratto di appalto, sia le somme dovute..” erano
“..state oggetto di contestazione dal convenuto ”. CP_1
Di poi, procedeva all'esame della controversa questione della legittimazione passiva rispetto all'obbligo legale di cui all'art. 63 disp.att. c.c., prospettando l'esistenza al riguardo di due diversi orientamenti della giurisprudenza di merito, e dichiarando di aderire a quello che ravvisava la legittimazione passiva dell'amministratore in proprio.
A fronte di tale motivazione, l'odierna impugnante, con l'atto di gravame, ha censurato la sentenza gravata: 1) per violazione dell'art. 112 c.p.c., per non aver ravvisato la legittimazione passiva del sulla scorta della specifica previsione convenzionale CP_1
contenuta all'art. 9 del contratto di appalto;
2) denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 63 disp.att. c.c. e prospettando le ragioni per cui sarebbe preferibile
RGn°1715/2021-Sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda l'opzione ermeneutica che ravvisa, rispetto all'obbligo di comunicazione dei nominativi dei condomini morosi, la legittimazione passiva dell'amministratore quale rappresentante della collettività condominiale, e quindi del condominio, e non dell'amministratore in proprio.
Orbene, come appare evidente dall'esposizione che precede, la parte appellante, limitandosi a protestare l'erroneità della statuizione adottata in punto di legittimazione passiva, non ha in alcun modo censurato la sentenza gravata nella parte, sopra testualmente riportata, in cui
Tribunale ha escluso la fondatezza nel merito della domanda, ritenendo il difetto di prova del credito ed espressamente affermando che la parte attrice non aveva depositato alcun titolo che cristallizzasse sia l'an che il quantum della pretesa;
motivazione a cui è stata fatta seguire, in dispositivo, una statuizione di rigetto della domanda.
Al riguardo, mette conto rilevare che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dall'art. 342 c.p.c., come modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
In particolare, la formulazione dell'art. 342 c.p.c., applicabile ratione temporis, prevede che
“L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto di tali previsioni, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
n.27199/2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
RGn°1715/2021-Sentenza
- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Tanto debitamente premesso, e dovendo il sindacato di questa Corte necessariamente limitarsi alla delibazione dei motivi di doglianza sollevati dalla parte impugnante, nella fattispecie in esame rileva, quale specifica ragione di inammissibilità dell'impugnazione, rivestita di portata assorbente di ogni ulteriore argomento, la considerazione sopra menzionata secondo cui la parte appellante non ha in alcun modo censurato l'autonoma ratio decidendi, posta alla base della sentenza gravata, secondo cui il credito posto alla base della richiesta di consegna dell'elenco dei condomini non poteva ritenersi provato.
Avverso tale ultima statuizione, infatti, come già precisato, alcuna critica risulta formulata dalla società appellante, che si è limitata a spendere una pluralità di argomentazioni volte a contestare esclusivamente la pronuncia di difetto di legittimazione passiva.
Orbene, secondo un principio assolutamente pacifico in tema di impugnazioni, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza. (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 18641 del 27/07/2017).
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, infatti, la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", né contiene, quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la
RGn°1715/2021-Sentenza
- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda soluzione adottata, con il conseguente onere dell'appellante di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità dell'impugnazione. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21490 del 07/11/2005;
Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 10815 del 18/04/2019).
Da ciò l'inammissibilità dell'impugnazione proposta, per difetto di interesse.
La pronuncia che precede, munita di carattere assorbente, evidentemente preclude l'esame delle censure formulate dalla parte appellante con i primi due motivi, esimendo questa Corte sia dalla disamina delle implicazioni della pronuncia della Corte di legittimità n. 1002 del
15/01/2025, che ha in tempi recentissimi affermato che “l'obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi (e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale) spetta all'amministratore in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione con i creditori funzionale al rispetto dell'ordine di escussione contemplato dal comma 2 dell'art.
63 disp. att. c.c., che è estraneo al rapporto di mandato intercorrente con il condominio e la cui violazione dà luogo, pertanto, a una responsabilità di tipo aquiliano”; sia dalla verifica delle previsioni di cui al contratto di appalto, invocate dalla parte impugnante (art.9), contratto a cui risulta allegata, quale allegato E, tabella riassuntiva delle quote millesimali dei condomini.
10.La statuizione che precede, per converso, non preclude l'esame del terzo ed ultimo motivo di impugnazione, con cui la parte appellante, per l'ipotesi di rigetto degli altri motivi di gravame, sollecita, quanto meno, una compensazione delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, essendo la questione principale oggetto di causa, relativa all'individuazione del legittimato passivo in ordine alla richiesta di comunicazione di cui all'art. 63 c.p.c. controversa tra gli interpreti e diversamente risolta dai giudici di merito;
non a caso, lo stesso giudice di primo grado aveva richiamato entrambi gli orientamenti formatisi al riguardo, dichiarando di aderire ad uno di essi, peraltro minoritario.
Invero, se, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà ( Cass.Sez. U, Sentenza n.
14989 del 15/07/2005), nondimeno, ritiene questa Corte distrettuale, procedendo ad una complessiva rivalutazione delle risultanze processuali, sollecitata dal motivo di impugnazione, che, in ragione dell'effettiva novità della questione affrontata, in punto di legittimazione passiva, e dei contrasti da subito emersi nella giurisprudenza di merito,
RGn°1715/2021-Sentenza
- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda essendo solo in tempi molto recenti intervenuta una pronuncia di legittimità in subiecta materia ( Cass. n. 1002 del 15/01/2025), si giustificasse - alla stregua della formulazione dell'art.92 c.p.c. applicabile ratione temporis, successiva alla modificazione normativa di cui all'art.13, comma 1, del DL 12 settembre 2014, n.132, convertito nella legge n. 162 del
2014- una compensazione delle spese di lite. Ciò tanto più in quanto, nel caso di specie, la parte ricorrente aveva fondato la pretesa azionata anche sul contratto di appalto, in cui era previsto, oltre il corrispettivo che si assumeva solo parzialmente corrisposto, anche un obbligo di consegna, a carico del , dietro semplice richiesta scritta, “della CP_1
tabella riassuntiva delle quote millesimali aggiornata alla data della richiesta, con
l'indicazione delle somme corrisposte e da corrispondere da ciascun condomino”.
Deve pertanto in parte qua emendarsi la sentenza impugnata, disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite relative al giudizio di primo grado;
per l'effetto, in accoglimento dell'istanza formulata dalla parte appellante, il condomino appellato deve essere condannato alla restituzione delle spese relative al giudizio di primo grado, per l'importo di € 1.657,26, incontestatamente corrisposto dalla parte appellante in esecuzione della sentenza impugnata, come da distinta di bonifico allegata al n.10 della produzione della società Parte_1
In considerazione dell'esito del presente grado, e dell'accoglimento del gravame con limitato riferimento alla statuizione di condanna alle spese di lite, si giustifica un'integrale compensazione anche delle spese di lite relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord n.1247 del 2021:
1) Dichiara l'inammissibilità del primo e del secondo motivo di impugnazione;
2) In accoglimento del terzo motivo di impugnazione, compensa integralmente le spese di lite relative al giudizio di primo grado e, per l'effetto, condanna il condomino appellato alla restituzione in favore della parte appellante delle spese relative al giudizio di primo grado, corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata, per l'importo di € 1.657,26;
RGn°1715/2021-Sentenza
- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
3) Compensa integralmente le spese di lite relative al presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°1715/2021-Sentenza
- 10 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1715/2021, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 14/03/2025, comunicata in data 17.3.2025 e vertente
TRA
(p. Iva in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Buono (c.f.
) presso il cui studio in Nola (Na), alla via Trav. C.F._1 Parte_2
n. 4, è elettivamente domiciliato
[...]
APPELLANTE
CONTRO
RGn°1715/2021-Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ciaccia (c.f.
) e Corrado di Resta (c.f. ), presso il C.F._2 C.F._3
cui studio in Napoli, Vico Satriano Augusto n. 4, elettivamente domicilia
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 702bis cpc, depositato in data 11.12.2019 la Parte_1
conveniva in giudizio il “ ”, odierno appellato, deducendo che con CP_1 CP_1
contratto stipulato in data 06.06.2016 il predetto condominio, sito in Marano di Napoli (NA) al Corso Mediterraneo, n.60, aveva concesso in appalto alla società ricorrente “ Parte_1
la realizzazione di opere di ristrutturazione dello stabile condominiale, con la
[...] pattuizione di un compenso pari ad Euro 104.239,12, oltre IVA;
che i lavori venivano ultimati nel rispetto dei tempi stabiliti ed eseguiti a regola d'arte; che, nonostante ciò, la parte resistente non aveva corrisposto alla società appaltatrice, alle scadenze stabilite, gli importi pattuiti e regolarmente fatturati, per un totale di € 35.721,81, oltre interessi di mora ex D.lgs. n. 231/2002.
La società appaltatrice allegava inoltre che nel contratto di appalto le parti avevano convenuto che, in caso di inadempienza nella corresponsione del corrispettivo da parte del committente condominio, ciascun condomino fosse tenuto verso l'appaltatore per le relative classi di lavoro entro la propria ed esclusiva quota millesimale, nei limiti di quanto risultante da apposito riparto, per cui restava esclusa la solidarietà passiva con gli altri proprietari;
nondimeno, le richieste inviate a mezzo pec aventi ad oggetto la tabella riassuntiva delle quote millesimali, nonché l'elenco dei condomini morosi con espressa indicazione delle somme corrisposte e da corrispondere per ciascun condomino inadempiente, erano rimaste inevase.
Sulla scorta di tali presupposti, chiedeva che venisse accertato e dichiarato che l'amministratore p.t. del resistente si era reso responsabile della violazione della CP_1 disposizione di cui all'art. 63 disp. att. c.c. e dell'art. 9, comma 2°, del contratto di appalto
RGn°1715/2021-Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda stipulato con la società ricorrente, con condanna del condominio “ ” a consegnare CP_1
immediatamente alla le tabelle millesimali relative al medesimo Parte_1 condominio, i dati anagrafici di tutti i condomini che risultavano essere morosi, con espressa specificazione del debito pro quota millesimale, rispetto al credito vantato dall'appaltatrice.
2. Con ordinanza n. 1247 del 2021, pubblicata in data 05/03/2021, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il Tribunale di Napoli Nord preliminarmente rilevava che la parte ricorrente non aveva depositato in atti alcun titolo che cristallizzasse “sia l'an che il quantum debeatur, asserendo di essere creditrice delle somme di € 35.721,81, oltre interessi commerciali di mora ex D.Lgs. n. 231/2002, giusta documentazione contabile versata in atti, e risultante dalle fatture commerciali insolute; non andava “sottaciuto, però, che sia
l'esatta esecuzione delle opere di cui al contratto di appalto, sia le somme dovute..” erano
“..state oggetto di contestazione dal convenuto ”. Riteneva poi fondata CP_1
l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Controparte_1
Segnatamente, il Giudice di prime cure riteneva che rispetto alla pretesa azionata la legittimazione passiva competesse all'amministratore di condominio in proprio – in quanto individuato dal riformato art. 63 disp. att. cc. quale destinatario dell'obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi al creditore che intenda agire in giudizio per soddisfare il suo credito - e non nella sua qualità di mandatario e rappresentante della collettività condominiale.
Per l'effetto, dichiarava la carenza di legittimazione passiva del convenuto, CP_1 rigettando altresì la domanda e condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.384,00 per compensi professionali, oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese generali, IVA e CPA come per legge.
3. Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 06.04.2021 la Parte_1
ha spiegato appello, affidato a tre motivi.
[...]
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, si è costituito in giudizio il eccependo in via preliminare l'inammissibilità del Controparte_1 gravame, per non aver la parte impugnante specificamente censurato l'autonoma ratio decidendi con cui era stata ritenuta l'infondatezza, nel merito, della domanda, per carenza
RGn°1715/2021-Sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda di prova del credito azionato;
ha comunque prospettato l'infondatezza del gravame concludendo per il rigetto dello stesso, con vittoria delle spese processuali.
5. In via preliminare, deve essere affermata, all'esito di verifica ex officio, la tempestività della spiegata impugnazione, risultando rispettato il termine di decadenza di trenta giorni, previsto dall'art. 702 quater c.p.c., tra la comunicazione dell'ordinanza gravata, intervenuta il 5 marzo 2021, e la notificazione della citazione d'appello, intervenuta il 6 aprile 2021.
Infatti, essendo i giorni 4 e 5 aprile festivi – e cioè rispettivamente i giorni di Pasqua e del
Lunedì in Albis dell'anno 2021 – deve farsi applicazione, ai fini del computo del termine di decadenza, dell'art. 155, 4° comma, c.p.c., norma alla cui stregua “se il giorno di scadenza
è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”.
6. Con il primo motivo di gravame, la parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado, denunciando una violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi su una delle due domande formulate dalla Parte_1 non rispettando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. In particolare, il primo giudice non avrebbe valutato la violazione dell'art. 9, comma 2, del contratto di appalto, dedotta dalla parte ricorrente, norma convenzionale che obbligava il a CP_1 consegnare la tabella riassuntiva aggiornata delle quote millesimali e l'elenco dei condomini morosi.
7. Con il secondo motivo d'appello, l'impugnante ha poi invocato la riforma della sentenza di primo grado deducendo che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che la legittimazione passiva per la comunicazione dei dati dei condomini morosi spettasse all'amministratore in proprio e non al in persona dell'amministratore p.t, così CP_1
fornendo un'interpretazione dell'art. 63 disp. att. c.c. contrastante con la giurisprudenza maggioritaria, che configura l'obbligo in capo al rappresentato CP_1
dall'amministratore.
8. Con il terzo ed ultimo motivo di gravame è stata censurata la statuizione della sentenza di primo grado avente ad oggetto il governo delle spese di lite, e la relativa condanna della parte appellante, in quanto soccombente, assumendo che il giudice di primo grado avrebbe dovuto compensarle, essendo la questione principale oggetto di causa, relativa all'individuazione del legittimato passivo in ordine alla richiesta di comunicazione di cui all'art. 63 c.p.c. controversa tra gli interpreti e diversamente risolta dai giudici di merito;
RGn°1715/2021-Sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda non a caso, lo stesso giudice di primo grado aveva richiamato entrambi gli orientamenti formatisi al riguardo, dichiarando di aderire ad uno di essi, peraltro minoritario .
9. Tanto debitamente premesso, i primi due motivi di gravame, all'esito della complessiva valutazione degli stessi alla luce delle rationes decidendi poste alla base della sentenza gravata devono essere dichiarati inammissibili, in accoglimento dell'eccezione in tal senso formulata dal appellato. CP_1
Invero, secondo quanto si evince dall'esposizione che precede, il Giudice di prime cure ha disatteso la domanda proposta sulla scorta di due distinte rationes decidendi, espressamente adottando altresì in dispositivo, due autonome statuizioni con cui rispettivamente, al punto a), è stata dichiarata la carenza di legittimazione passiva del e, al punto Controparte_1
b), è stata rigettata la domanda.
In particolare, come si evince dalla narrativa che precede, il Tribunale, dopo aver per ampi passi riportato il tenore delle difese svolte dal convenuto - precisando, con CP_1 lettere maiuscole, che l'ente di gestione aveva eccepito la “CARENZA DI TITOLO PER
RICHIEDERE I DOCUMENTI”, poiché la controparte non aveva mai terminato le opere e nemmeno aveva maturato un credito certo - preliminarmente rilevava che la parte ricorrente non aveva depositato in atti alcun titolo che cristallizzasse “sia l'an che il quantum debeatur, asserendo di essere creditrice delle somme di € 35.721,81, oltre interessi commerciali di mora ex D.Lgs. n. 231/2002, giusta documentazione contabile versata in atti, e risultante dalle fatture commerciali insolute”; non andava “sottaciuto, però, che sia
l'esatta esecuzione delle opere di cui al contratto di appalto, sia le somme dovute..” erano
“..state oggetto di contestazione dal convenuto ”. CP_1
Di poi, procedeva all'esame della controversa questione della legittimazione passiva rispetto all'obbligo legale di cui all'art. 63 disp.att. c.c., prospettando l'esistenza al riguardo di due diversi orientamenti della giurisprudenza di merito, e dichiarando di aderire a quello che ravvisava la legittimazione passiva dell'amministratore in proprio.
A fronte di tale motivazione, l'odierna impugnante, con l'atto di gravame, ha censurato la sentenza gravata: 1) per violazione dell'art. 112 c.p.c., per non aver ravvisato la legittimazione passiva del sulla scorta della specifica previsione convenzionale CP_1
contenuta all'art. 9 del contratto di appalto;
2) denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 63 disp.att. c.c. e prospettando le ragioni per cui sarebbe preferibile
RGn°1715/2021-Sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda l'opzione ermeneutica che ravvisa, rispetto all'obbligo di comunicazione dei nominativi dei condomini morosi, la legittimazione passiva dell'amministratore quale rappresentante della collettività condominiale, e quindi del condominio, e non dell'amministratore in proprio.
Orbene, come appare evidente dall'esposizione che precede, la parte appellante, limitandosi a protestare l'erroneità della statuizione adottata in punto di legittimazione passiva, non ha in alcun modo censurato la sentenza gravata nella parte, sopra testualmente riportata, in cui
Tribunale ha escluso la fondatezza nel merito della domanda, ritenendo il difetto di prova del credito ed espressamente affermando che la parte attrice non aveva depositato alcun titolo che cristallizzasse sia l'an che il quantum della pretesa;
motivazione a cui è stata fatta seguire, in dispositivo, una statuizione di rigetto della domanda.
Al riguardo, mette conto rilevare che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dall'art. 342 c.p.c., come modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
In particolare, la formulazione dell'art. 342 c.p.c., applicabile ratione temporis, prevede che
“L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto di tali previsioni, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
n.27199/2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
RGn°1715/2021-Sentenza
- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Tanto debitamente premesso, e dovendo il sindacato di questa Corte necessariamente limitarsi alla delibazione dei motivi di doglianza sollevati dalla parte impugnante, nella fattispecie in esame rileva, quale specifica ragione di inammissibilità dell'impugnazione, rivestita di portata assorbente di ogni ulteriore argomento, la considerazione sopra menzionata secondo cui la parte appellante non ha in alcun modo censurato l'autonoma ratio decidendi, posta alla base della sentenza gravata, secondo cui il credito posto alla base della richiesta di consegna dell'elenco dei condomini non poteva ritenersi provato.
Avverso tale ultima statuizione, infatti, come già precisato, alcuna critica risulta formulata dalla società appellante, che si è limitata a spendere una pluralità di argomentazioni volte a contestare esclusivamente la pronuncia di difetto di legittimazione passiva.
Orbene, secondo un principio assolutamente pacifico in tema di impugnazioni, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza. (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 18641 del 27/07/2017).
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, infatti, la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", né contiene, quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la
RGn°1715/2021-Sentenza
- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda soluzione adottata, con il conseguente onere dell'appellante di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità dell'impugnazione. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21490 del 07/11/2005;
Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 10815 del 18/04/2019).
Da ciò l'inammissibilità dell'impugnazione proposta, per difetto di interesse.
La pronuncia che precede, munita di carattere assorbente, evidentemente preclude l'esame delle censure formulate dalla parte appellante con i primi due motivi, esimendo questa Corte sia dalla disamina delle implicazioni della pronuncia della Corte di legittimità n. 1002 del
15/01/2025, che ha in tempi recentissimi affermato che “l'obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi (e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale) spetta all'amministratore in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione con i creditori funzionale al rispetto dell'ordine di escussione contemplato dal comma 2 dell'art.
63 disp. att. c.c., che è estraneo al rapporto di mandato intercorrente con il condominio e la cui violazione dà luogo, pertanto, a una responsabilità di tipo aquiliano”; sia dalla verifica delle previsioni di cui al contratto di appalto, invocate dalla parte impugnante (art.9), contratto a cui risulta allegata, quale allegato E, tabella riassuntiva delle quote millesimali dei condomini.
10.La statuizione che precede, per converso, non preclude l'esame del terzo ed ultimo motivo di impugnazione, con cui la parte appellante, per l'ipotesi di rigetto degli altri motivi di gravame, sollecita, quanto meno, una compensazione delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, essendo la questione principale oggetto di causa, relativa all'individuazione del legittimato passivo in ordine alla richiesta di comunicazione di cui all'art. 63 c.p.c. controversa tra gli interpreti e diversamente risolta dai giudici di merito;
non a caso, lo stesso giudice di primo grado aveva richiamato entrambi gli orientamenti formatisi al riguardo, dichiarando di aderire ad uno di essi, peraltro minoritario.
Invero, se, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà ( Cass.Sez. U, Sentenza n.
14989 del 15/07/2005), nondimeno, ritiene questa Corte distrettuale, procedendo ad una complessiva rivalutazione delle risultanze processuali, sollecitata dal motivo di impugnazione, che, in ragione dell'effettiva novità della questione affrontata, in punto di legittimazione passiva, e dei contrasti da subito emersi nella giurisprudenza di merito,
RGn°1715/2021-Sentenza
- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda essendo solo in tempi molto recenti intervenuta una pronuncia di legittimità in subiecta materia ( Cass. n. 1002 del 15/01/2025), si giustificasse - alla stregua della formulazione dell'art.92 c.p.c. applicabile ratione temporis, successiva alla modificazione normativa di cui all'art.13, comma 1, del DL 12 settembre 2014, n.132, convertito nella legge n. 162 del
2014- una compensazione delle spese di lite. Ciò tanto più in quanto, nel caso di specie, la parte ricorrente aveva fondato la pretesa azionata anche sul contratto di appalto, in cui era previsto, oltre il corrispettivo che si assumeva solo parzialmente corrisposto, anche un obbligo di consegna, a carico del , dietro semplice richiesta scritta, “della CP_1
tabella riassuntiva delle quote millesimali aggiornata alla data della richiesta, con
l'indicazione delle somme corrisposte e da corrispondere da ciascun condomino”.
Deve pertanto in parte qua emendarsi la sentenza impugnata, disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite relative al giudizio di primo grado;
per l'effetto, in accoglimento dell'istanza formulata dalla parte appellante, il condomino appellato deve essere condannato alla restituzione delle spese relative al giudizio di primo grado, per l'importo di € 1.657,26, incontestatamente corrisposto dalla parte appellante in esecuzione della sentenza impugnata, come da distinta di bonifico allegata al n.10 della produzione della società Parte_1
In considerazione dell'esito del presente grado, e dell'accoglimento del gravame con limitato riferimento alla statuizione di condanna alle spese di lite, si giustifica un'integrale compensazione anche delle spese di lite relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord n.1247 del 2021:
1) Dichiara l'inammissibilità del primo e del secondo motivo di impugnazione;
2) In accoglimento del terzo motivo di impugnazione, compensa integralmente le spese di lite relative al giudizio di primo grado e, per l'effetto, condanna il condomino appellato alla restituzione in favore della parte appellante delle spese relative al giudizio di primo grado, corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata, per l'importo di € 1.657,26;
RGn°1715/2021-Sentenza
- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
3) Compensa integralmente le spese di lite relative al presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°1715/2021-Sentenza
- 10 -