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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 05/03/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.
Riccardo Sabato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 1634/2015 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2015, vertente tra
La ditta del geom. in persona dell'omonimo Pt_1 CP_1 Pt_2
titolare geom. (P. IVA n. ); Parte_3 P.IVA_1
(CF. ); Parte_3 C.F._1
LA (C.F. ); Parte_4 C.F._2
LA (C.F. ); Parte_5 C.F._3
LA (CF. ; Parte_6 C.F._4
(C.F. ), Parte_7 C.F._5
tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avvocati Antonio De
Falco (C.F. n. ) e Savino Genovese (C.F. n. C.F._6
), ed elettivamente domiciliati, unitamente ai propri C.F._7
pagina 1 di 20 difensori presso lo studio legale dell'avv. Domenica Franca La Banca, sito in
Latronico (Pz) alla via Provinciale n. 665, giusta procura in atti
–OPPONENTI –
contro
(P.I. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'avv. Michele Albano (C.F. ), elettivamente C.F._8
domiciliata in NE alla via Napoli n. 33, presso lo studio dell'avv.
Lorenzo Vannata, giusta procura in atti
- OPPOSTA-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 342/2015 reso in data 04.09.2015 dal Tribunale di NE
CONCLUSIONI DELLE PARTI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 342/2015, il Tribunale Ordinario di NE ingiungeva alla ditta in persona Parte_8
dell'omonimo titolare geom. (quale debitore principale) ed a Parte_3
, , Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
quest' ultimi quattro nella qualità di eredi di Parte_7 Persona_1
quale fideiussore, di pagare alla Controparte_2
la somma complessiva di € 27.874,94, oltre interessi e spese di
[...]
pagina 2 di 20 procedura, di cui € 15.154,94 quanto al conto corrente ordinario affidato (n.
8029804 del 12.03.2004) ed euro 12.720,00 quanto al contratto conto anticipi fatture (n. 9324815 del 16.07.2008), stipulati al tempo con la
[...]
, oggi Controparte_3 Controparte_2
giusta atto di fusione per incorporazione.
Avverso tale decreto ingiuntivo, notificato agli opponenti in data 22.09.2015, la ditta e , , Pt_1 Parte_9 Parte_10 Pt_11
preliminarmente, lamentando, in
[...] Parte_7
particolare, la mancata produzione a corredo del d. i. opposto degli estratti conto relativi sia al rapporto di conto corrente ordinario n.8029804 che quelli relativi al conto anticipi fatture n. 9324815; la pattuizione di un tasso di interesse usurario;
la violazione dell'art. 6 della delibera CIRC del 09.02.2000 per assenza della previsione della pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori creditori;
la violazione del citato art. 6 per mancata indicazione del t.a.e.g. in contratto;
ancora, lamentavano l'applicazione sul conto in corso di rapporto di interessi ultralegali e anatocistici, di commissioni di massimo scoperto illegittime, di interessi usurari. Evidenziavano, altresì, che la responsabilità dei fideiussori era da ritenersi limitata al solo fido concesso per la somma di € 10.000,00 sul rapporto di c/c corrente ordinario n. 8229804
e, comunque, limitata all' importo di € 13.000,00.
Ciò al fine di far dichiarare in via riconvenzionale l'invalidità delle clausole contrattuali ritenute indebite nei diversi contratti, con espunzione delle poste passive applicate a tale titolo e ricalcolo dell'esposizione debitoria nei confronti dell'istituto di credito, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e restituzione delle somme indebitamente percepite.
pagina 3 di 20 Su tali premesse gli opponenti chiedevano all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Nel merito ed in via principale:
1. accertare e dichiarare per le ragioni in narrativa indicate la erroneità delle somme chieste a mezzo del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto, 2. revocare e/o annullare e/o dichiarare la inefficacia e/o la nullità del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito ed in via riconvenzionale:
1. accertare e dichiarare,
l'invalidità per nullità e/o inefficacia sotto il profilo legale e contrattuale di ogni saldo operato dalla banca convenuta sui rapporti di conto corrente oggetto di giudizio, nonché del saldo finale degli stessi espresso dalla banca medesima, per le ragioni in narrativa indicate;
2. accertare e dichiarare la inefficacia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 117 e 118 II com.
d.lgs. 01/09/1993 n. 385 e delibera CICR 9 febbraio 2000, della determinazione delle condizioni economiche dei rapporti e delle variazioni dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto trimestrali, dell'anatocismo trimestrale, delle commissioni, delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, con il relativo ricalcolo di tutte le appostazioni contabili ai sensi di quanto disposto dall'art. 117, comma 7 del T.U.B;
3. accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia per violazione degli artt. 1325, 1346 e 1418
c.c. degli addebiti effettuati in c/c derivanti dall'applicazione delle commissioni di massimo scoperto trimestrali, per le ragioni in narrative indicate e, per l'effetto, condannare controparte alla restituzione delle somme a tale titolo indebitamente percepite;
4. accertare l'esistenza o meno di una pattuizione usuraria con riferimento ai contratti di apertura di conto corrente affidato, di successiva concessione di fido sia sul conto ordinario che sul conto anticipi sbf e, per l'effetto, in caso di accertamento positivo, disporre il calcolo del saldo finale dei rapporti interessati dalle pattuizioni usuraria con eliminazione di ogni onere per l'intera durata del rapporto ex art. 1815 c. 2° c.c.
5. accertare e dichiarare il t.a.e.g. (tasso effettivo globale) applicato in ciascun trimestre dalla banca convenuta ai rapporti di conto corrente oggetto di giudizio, in base ai criteri in narrativa indicati;
6. accertare e dichiarare la natura usuraria
pagina 4 di 20 di tale t.a.e.g., in tutti i trimestri nei quali lo stesso abbia superato i tassi soglia di cui alla l.
n. 108/1996 e norme dipendenti;
7. accertare e dichiarare, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze nei trimestri indicati al punto precedente e, per l'effetto, condannare controparte alla restituzione di tutto quanto versatole dalla parte attrice a tale titolo ex art. 1815 c. 2 c.c.; 8. Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 2 della delibera CICR del 9/2/2000 per mancata previsione della pari periodicità di capitalizzazione di interessi creditori e debitori e, per
l'effetto, calcolare il saldo finale dei rapporti di c/c oggetto di giudizio con eliminazione di ogni forma di capitalizzazione;
-9. accertare e dichiarare la violazione dell'art. 6 della delibera CICR del 9\2\2000 per mancata indicazione del tasso di interesse effettivo nei contratti di apertura di credito in c/c ordinario e su conto anticipi sbf per le ragioni in narrativa indicate e per l'effetto, calcolare il saldo di questi rapporti con applicazione dei tassi di interesse ex art. 117 c. 7° del t.u.b.; 10. accertare e dichiarare la indeterminatezza e/o la indeterminabilità del tasso di interesse debitore previsto, in sede di variazione del tasso, nel contratto di apertura di credito del 20/09/2005 e per l'effetto, disporre il calcolo del saldo finale del rapporto di c/c ordinario con applicazione dei tassi di interesse sostitutivi ex art.
117 t.u.b. 11. in accoglimento delle conclusioni di cui ai precedenti punti: determinare il nuovo saldo dei rapporti di c/c oggetto di giudizio, alla data di chiusura dei conti (come da
c.t.p. o c.t.u.) e, nel caso in cui il detti conti risultassero alla chiusura a credito del correntista, condannare la banca convenuta alla restituzione, in favore della sola ditta attrice delle somme indebitamente percepite nel corso dell'esecuzione del contratto, così come determinate in corso di causa in base alle risultanze istruttorie oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate;
12. Accertare e dichiarare che in ogni caso i fideiussori sono tenuti al pagamento solo dell'eventuale credito della banca derivante dall'apertura di credito sul conto corrente ordinario e non anche dell'eventuale credito derivante dal conto anticipi sbf ed in ogni
pagina 5 di 20 caso solo nella misura di € 13.000,00; - 13. Condannare in ogni caso controparte, al pagamento di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari e distrattari”.
L'opposta , si costituiva in Controparte_2
giudizio il 14.03.2016, in vista dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il 20.04.201, ed impugnava e contestava ogni avverso dedotto di controparte, evidenziando in via preliminare e poi nel merito: la fornita prova in ordine al credito fatto valere in sede monitoria;
la correttezza della pattuizione tra le parti del saggio di interesse;
la piena legittimità della commissione di massimo scoperto applicata;
la piena legittimità della dedotta pratica anatocistica;
la sussistenza di presupposti normativi errati alla base della perizia di parte prodotta dall'opponente. A tal riguardo, precisava che i rapporti di conto corrente ordinario n. 8029804 e di conto anticipo fatture n. 9324815, siccome successivi alla Delibera CICR del 09.02.2000 erano da ritenersi pienamente validi poiché oggetto di specifica approvazione per iscritto da parte del correntista di tutte le condizioni contrattuali, tra cui i tassi (dare/avere), i criteri di variazione dei tassi, la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi sia dare che avere, le valute, la commissione di massimo scoperto e le spese tutte.
Per tutte queste ragioni, l'opposta Controparte_2
così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Signor Giudice dell'On.le Tribunale adito: 1) in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n.342/2015 del
Tribunale di NE (R.G.n.906/2015), essendo l'opposizione proposta da controparte evidentemente infondata e comunque non supportata da prova scritta;
2) in via principale,
pagina 6 di 20 confermare il Decreto Ingiuntivo n.342/2015 del Tribunale di NE
(R.G.n.906/2015) e, pertanto, rigettare, in quanto infondate, nulle e/o annullabili, tutte le domande, anche riconvenzionali, proposte dall'opponente; 3) in via subordinata, in riforma del Decreto Ingiuntivo n.342/2015 del Tribunale di NE (R.G.n.906/2015), condannare gli opponenti, in solido, al pagamento delle maggiori o minor somme che dovessero essere accertate in corso di causa come dovute in favore dell'opposta; 4) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 08.11.2016, il Giudice, con ordinanza del
10.11.2016, non concedeva la provvisoria esecuzione richiesta e invitava le parti ad instaurare il procedimento di mediazione, conclusosi negativamente.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa veniva quindi istruita, oltre che con la produzione di documenti, con una consulenza tecnica- contabile, disposta con successiva ordinanza del 13.12.2017.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va osservato che la domanda è procedibile essendo stato prodotto il verbale di mediazione con esito negativo per mancato raggiungimento dell'accordo del 01.02.2017.
Preliminarmente, giova precisare che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena, che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio. Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale pagina 7 di 20 il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli. Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione
è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore. Pertanto, devono trovare applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui pagina 8 di 20 inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”. Sul debitore convenuto, inoltre, graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.).
In applicazione dei principi sopra richiamati il Tribunale osserva che la banca ha provato l'esistenza dei rapporti negoziali sopra descritti depositando il contratto di apertura del conto corrente n. 8029804 sottoscritto in data
12.03.2004, le condizioni generali di contratto, l' estratto c/c n. 8029804 al
30.06.2014 con pedissequa certificazione ex art 50 Legge Bancaria;
il contratto di apertura di credito in c/c n. 8029804 del 20.09.2005; il contratto di affidamento su conto anticipo fatture n. 9324815 del 16.08.2008 e l' atto di fideiussione del 20.09.2005.
Tali documenti, sottoscritti dal cliente e non disconosciuti, dimostrano l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso con la Banca opposta e il contenuto delle clausole negoziali sottoscritte dalle parti. Nel caso di specie, la pagina 9 di 20 domanda afferisce in particolare ad un conto corrente di corrispondenza
8029804, sul quale confluisce un conto anticipi per fatture (9324815).
Giova premettere che, nel conto anticipi, le somme anticipate dalla banca vengono registrate “a debito” e messe a disposizione del cliente mediante accredito nel conto corrente ordinario del cliente stesso, sino al limite dell'affidamento concessogli. Le somme anticipate rappresentano, in ogni caso, un debito del cliente nei confronti della stessa che varierà a seconda che il debitore del correntista paghi o meno gli importi portati dalle fatture. Sicché, i rapporti di debito e credito relativi alle operazioni di anticipazione delle fatture vengono regolati mediante annotazioni sul conto corrente di corrispondenza, con conseguente applicazione di tutte le condizioni contrattuali previste per tale conto;
ed invero, si ritiene che le pattuizioni del conto corrente ordinario si estendono anche al collegato conto anticipi, rappresentando di fatto un unico rapporto bancario, formalmente diviso solo per problematiche di natura tecnica, essendo il conto anticipi un mero sottoconto (in tal senso, Tribunale di Messina, sentenza n. 592/2015). Il conto anticipi è uno strumento di natura prettamente contabile nella prassi bancaria (talvolta denominato anche 'conto tecnico' per differenziarlo dal conto corrente cui è strettamente correlato), privo di autonomia strutturale e funzionale, ma finalizzato alla annotazione delle operazioni relative alla anticipazione di fatture, da regolare poi nell'ambito del rapporto principale di conto corrente. Pertanto, il saldo passivo del conto anticipi ('conto tecnico') non può da solo risultare indice di
'scoperto', dovendosi il relativo 'saldo' riversare nel conto principale, sul quale le operazioni integranti anticipazioni affluiscono mediante giroconto. Si impone, pertanto, la verifica contabile del conto principale, alla luce delle pagina 10 di 20 predette circostanze, avendo correttamente il consulente analizzato la rispondenza delle movimentazioni contabili del conto tecnico, non considerando le condizioni economiche del rapporto di conto corrente come implicitamente estese al conto anticipi (risposta a osservazioni di parte n. 2) pag. 12).
Orbene, analizzando il primo motivo di opposizione relativo alla dedotta nullità del decreto ingiuntivo per mancata produzione degli estratti conto, si osserva che in sede di procedimento monitorio il solo certificato di saldaconto di cui all'art. 50 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) è sufficiente ai fini della prova del credito della banca, non essendo pertanto necessaria anche la produzione degli estratti conto relativi al rapporto (cfr. Cass. civ. 25857/2011.
Pertanto, il decreto ingiuntivo è stato correttamente emesso sulla base della documentazione allegata da parte opposta, come prevista dalla normativa di settore, in ogni caso dovendo il giudizio di opposizione vagliare il merito del credito.
Con riferimento alla eccezione sollevata da parte opponente di illegittimità della pratica anatocistica, il Tribunale osserva che il contratto di conto corrente n. 16900.11 è stato sottoscritto in data 12.03.2004 pertanto, trova applicazione ratione temporis la disciplina introdotta dall'art. 25, comma 2 del d. lgs. 352/1999 con il quale è stato modificato l'art. 120 T.U.B. (d. lgs. n. 385 del 1993). Tale norma, nella formulazione vigente al momento della apertura del conto, fa rinvio ad una delibera del C.I.C.R. (emanata in data 9/2/2000, e pubblicata in
G.U. in data 22/2/2000), che ha ammesso l'anatocismo nei rapporti di conto corrente, a condizione che sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori nonché la pagina 11 di 20 sottoscrizione specifica della clausola da parte del cliente. “La capitalizzazione degli interessi è una condizione peggiorativa del rapporto a danno del correntista;
pertanto, è necessaria l'accettazione in forma scritta;
in mancanza non è consentita né la capitalizzazione trimestrale né quella annuale, essendo basata sul medesimo principio anatocistico” (di recente, Tribunale di Napoli, sentenza n. 1076/2021; cfr.
Tribunale di Reggio Calabria, sentenza n. 123/2019).
Nel caso in esame, il nominato CTU, dott. , nella perizia Persona_2
depositata in data 04.09.2018, ha rilevato che “la capitalizzazione trimestrale è stata contrattualizzata sin dal 12.03.2004 per il conto n. 8029804 e quindi il ricalcolo è stato eseguito nel rispetto di codesta condizione (Allegato n. 2). Il conto n. 9324815 risulta scoperto da documentazione contrattuale sino al 16.07.2008. In detta data, con documento di sintesi n. 1 pratica di affidamento n. 5161480, la banca all'art. 2 rinvia per la capitalizzazione degli interessi al contratto di apertura, che non si rinviene agli atti.
Pertanto, il ricalcolo del rapporto è stato eseguito con il metodo semplice, cioè senza praticare alcuna capitalizzazione (Allegato n. 9).”
Con riferimento all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, va rilevato che essa rappresenta la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, utilizzata per riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro da mettere a disposizione del cliente (ex multis Cassazione Civile, sentenza n.
870/2006); in particolare, può essere definita come un costo legittimamente concordabile nell'ambito dell'autonomia privata delle parti, connesso all'elargizione da parte della banca ed alla disponibilità da parte del correntista, del credito bancario oggetto del fido e la stessa è legittima se determinata o pagina 12 di 20 determinabile nell'ambito di una pattuizione, precedentemente intervenuta tra istituto di credito e cliente (Tribunale Cosenza, sentenza n. 1297/2020).
Di recente, il Giudice di Legittimità ha precisato che “deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale” (Cassazione Civile, ordinanza n. 19825/2022). Con riguardo alla sua natura questo giudice aderisce a quell'orientamento secondo cui la pattuizione della commissione di massimo scoperto alla stregua della disciplina antecedente la riforma della l. n. 2/2009, non può dirsi nulla per difetto di causa, considerato che si tratta di remunerazione accordata dalla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (Trib. Milano Sez. VI, 04-08-2014, Trib. Genova Sez. VI,
21/01/2016). Tuttavia, la clausola risulta nulla in mancanza di elementi certi e predeterminati per la sua quantificazione (al pari della sua mancata previsione espressa) in quanto indebita integrazione del tasso di interesse applicato al contratto. Pertanto, nel caso in cui nei contratti di conto corrente e nelle relative richieste di concessione di credito non risulti in alcun modo indicata né la percentuale della commissione citata, né l'eventuale criterio di calcolo, la pattuizione è da ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1418,
pagina 13 di 20 comma 2, c.c. (Tribunale Monza, 7 aprile 2006; conf. Trib. Lecce 11.3.2005;
Trib. Milano 4.7.2002).
Nel caso in lite il nominato c.t.u, ha rilevato che “il contratto del 12.03.2004 relativo al conto n. 8029804 non espone la misura dell'apertura di credito, che costituisce la soglia di applicazione delle due misure della commissione di massimo scoperto, che rende quest'ultima indeterminata. Tale mancanza viene superata con il contratto del 20.09.2005.
Per il conto n. 9324815 la misura della commissione di massimo scoperto non è stata determinata per il periodo 11.04.2005 - 15.07.2008. Solo con il contratto del 16.07.2008 viene determinata la misura, nonché il fido accordato”.
Infondata risulta la contestazione in merito all'applicazione di tassi usurari, tanto applicando i criteri della matematica finanziaria, quanto con le formule di
Banca d'Italia.
Trattandosi di contratto stipulato anteriormente all'anno 2010, la verifica in tema di usura ab origine, deve essere effettuata in ossequio al seguente principio di diritto: “Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d. I. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della I. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto
e della commissione di massimo scoperto applicata rispettivamente con il tasso soglia e con la
'CMS soglia', calcolata aumentando della metà la percentuale della commissione di massimo scoperto media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, I. n.
108 cit., compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il 'margine' degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di
pagina 14 di 20 legge e quello degli interessi in concreto praticati” (Cassazione Civile, Sez. U., sentenza n. 16303/2018; Cassazione Civile, ordinanza n. 1464/2019). Tale principio risulta correttamente applicato negli accertamenti contenuti nella consulenza redatta dal c.t.u., le cui conclusioni il Tribunale intende far proprie in considerazione della completezza degli accertamenti compiuti, della coerenza logica e correttezza scientifica dei criteri di conteggio, delle argomentazioni ivi svolte e delle repliche fornite alle osservazioni formulate. In particolare, il c.t.u ha accertato quanto segue: “Lo scrivente CTU ha effettuato il doppio calcolo come riportato nell'allegato “soglia usura” (..). Si rappresenta che detto elaborato è condizionato dal ricalcolo effettuato dal sottoscritto - in risposta ai quesiti che precedono (indeterminatezza delle condizioni, mancata pattuizione della capitalizzazione…) - e dalla Cass. Civ. –
SS.UU., sentenza 20 giugno 2018, n. 16303 (le CMS non entrano nel calcolo del TEG, dovendo invece essere rilevate separatamente). Il calcolo eseguito è stato effettuato applicando la formula matematica del tasso effettivo, dando corso a due ipotesi una che include e l'altra che esclude la commissione di massimo scoperto. Per la I HP il superamento è avvenuto per
l'intero periodo ad eccezione del IV° trim.2011. Per la II HP il superamento è avvenuto per l'intero periodo tranne per l'arco temporale che va dal I° trim. 2010 al IV° trim. 2011, ed dal III° trim. 2011 al II° trim. 2014. Il CTU, recependo l'osservazione, ritiene opportuno provvedere alla verifica dell'usura secondo i principi statuiti dalla Cass. a Sez.
Unite N° 16303\2018. Pertanto, si procede ad analizzare l'ipotesi di usura originaria,
Cass. a Sez. Unite n. 24675/2017, per i contratti del 20.9.2005 e del 16.7.2008. In relazione al contratto del 20.9.2005 è stato pattuito il tasso debitore intra-fido del 13,95 % rispetto alla soglia d'usura del 14,28% ed una commissione massimo scoperto del 1,14% rispetto alla soglia usura del 1,26%. Non si è verificato dunque lo sforamento di entrambe le condizioni economiche, non potendo aderire all'aggiornamento delle condizioni pattuite in
pagina 15 di 20 forza della capitalizzazione trimestrale come richiesto dal CTP di parte attrice opponente.
Infatti, un tale ragionamento indurrebbe a confrontare misure economiche diverse temporalmente rispetto ai decreti ministeriali. In relazione al contratto del 16.07.2008 è stato pattuito il tasso debitore intra-fido del 9,50 % rispetto alla soglia d'usura del 9,87% ed una commissione massimo scoperto del 0,95% rispetto alla soglia usura del 0,99%. Come si può dedurre non si è verificato lo sforamento di entrambe le condizioni economiche. f) Il medesimo sforamento si riscontra rispetto al più basso Tasso Soglia riferibile agli Anticipi
SBF e sconto di portafoglio in generale che al medesimo 3° trimestre 2005 risulta pari all'8,475% per importi affidati oltre 5.000,00 € ed al 9,855% fino a € 5.000,00. Il
CTU, anche in assenza del contratto, ha provveduto a confrontare per il periodo III° trimestre 2005 le condizioni applicate con il tasso e la cms soglia. Il tasso debitore applicato
è pari al 8,24 % mentre la cms è pari al 0,99%. Il tasso soglia è pari al 8,475% mentre la cms soglia è pari al 1,26%. Entrambe le soglie usura non vengono superate.
In conclusione, il c.t.u., correttamente escludendo l'usura alla luce della sentenza n. 16303 del 20 giugno 2018, e con riferimento alle ulteriori doglianze, ha proceduto ad epurare il saldo dalle competenze e dai tassi e CSM indeterminati e capitalizzazioni per cui manca documentazione, con onere a carico del creditore, salvo quanto ivi correttamente rilevato in punto di conto anticipi in cui l'onere della prova cade in capo all'opponente, evidenziato che
“il lavoro espletato, preliminarmente è stato caratterizzato dalla ricostruzione fedele degli estratti conto (cfr. l'allegato n. 3 per il conto corrente n. 8029804 e l'allegato n. 6 per il c.a.
9324815). Dagli allegati che ricostruiscono fedelmente gli estratti, sono state estrapolate le competenze riportate negli allegati n. 4 per il c/c 8029804 e n.7 per il c.a. 9324815. Il risultato dell'epurazione delle competenze è riportato negli allegati n. 5 e n. 8, che costituiscono la base per procedere alla rielaborazione delle competenze, in applicazione delle
pagina 16 di 20 indicazioni formulate del G.I. Pertanto, per effetto della rielaborazione eseguita in funzione delle risposte ai quesiti del G.I., il ricalcolo del conto n. 8029804 espone un saldo a credito del correntista di € 29.632,01 (Allegato. n. 2). Si precisa che l'elaborazione del rapporto di conto n. 8029804 è stata eseguita in funzione del ricalcolo del conto n. 9324815, così come dai quesiti formulati. Detta verifica è stata eseguita in funzione delle indicazioni impartite dalla Cassazione a Sez. Unite con le sentenze n. 24675/17 e n. 16303/18”.
A seguito dell'integrazione della perizia, richiesta dal Giudice con l'ordinanza del 23/04/2020, il c.t.u ha proceduto all'analisi documentale anche del rapporto di conto anticipo n. 9324815. Lo stesso, in ordine ai rilievi mossi dalle parti, ha inoltre formulato anche ulteriori ipotesi di calcolo che evidenziano tutte un credito a favore del correntista. Tra le diverse ipotesi va comunque confermata quella di euro 29.632,01 (Allegato. n. 2 perizia e all.B della integrazione), in linea con i principi contabili e di onere della prova del presente giudizio, alle cui osservazioni tecniche aveva già correttamente risposto il consulente con il deposito della prima perizia, non risultando quindi necessari ulteriori chiarimenti o un supplemento di istruttoria a mezzo consulenza, pure richiesta dalle parti in sede di comparse conclusionali del
10/2/25.
In conclusione, l'opposizione formulata dagli opponenti deve essere accolta, in quanto tutte le ipotesi formulate dal c.t.u, rilevano un credito a favore del correntista.
Conseguentemente il decreto ingiuntivo n. 342/2015 va in ogni caso revocato e parte opposta, stante la domanda riconvenzionale di restituzione, va condannata a versare alla parte opponente l'importo di € 29.632,01 – da maggiorare di interessi al tasso di legge dalla domanda al saldo – quale credito pagina 17 di 20 risultante in capo al correntista nei termini indicati in parte motiva, all'esito del ricalcolo del saldo dei conti n. 8029804 del 12.03.2004 e n. 9324815 del
16.07.2008.
In uno con gli interessi al tasso legale su tale somma decorrenti dalla data della prima messa in mora (cfr. Cass. S.U. sentenza 13 giugno 2019, n. 15895); trattandosi di debito di valuta (cfr., ex plurimis, Cassazione civile, sez. lav., 20 dicembre 1996, n. 11440; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez., II, 7 gennaio 2016,
n. 12; T.A.R. Milano, sez. II, 07/07/2020, sentenza n.1293) e non essendo stata offerta la dimostrazione della sussistenza del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., non è dovuta la rivalutazione monetaria.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della complessiva soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
La deve dunque essere Controparte_2
condannata a rimborsare a ditta , , Pt_1 Parte_9 Pt_10
, le spese di lite, che
[...] Parte_11 Parte_7
vengono liquidate come indicato in dispositivo.
Le spese della consulenza tecnica, per come già liquidate in corso di causa, devono essere poste definitivamente a carico delle parti in solido, considerato anche l'accertamento da parte di questi dell'infondatezza di numerosi motivi di doglianza degli opponenti.
Giova rammentare che per quanto attiene alle spese di consulenza tecnica d'ufficio che questa è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia, ovvero, nell'interesse comune delle parti, non trattandosi di un mezzo di prova in senso stretto ma di un ausilio per il giudice fornito da un collaboratore esterno, pertanto, le relative spese rientrano tra i costi processuali ex artt. 91 e pagina 18 di 20 92 cod.proc.civ. Per quanto sopra, quindi, le spese possono essere compensate anche di fronte alla parte totalmente vittoriosa, senza violazione del divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di NE, definitivamente pronunciando,
- accoglie l'opposizione formulata dalla ditta Pt_1 Parte_9
, , e, per
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_7
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 342/2015 reso in data 04.09.2015 dal
Tribunale di NE;
- condanna, in accoglimento della domanda riconvenzionale, La
[...]
a pagare la somma di € 29.632,01, oltre Controparte_4
interessi al tasso legale dalla data della prima messa in mora sino al soddisfo;
- condanna, altresì, a Controparte_4
rimborsare a le spese di lite, che liquida in € 7.616,00 per Controparte_5
compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari e distrattari;
- pone le spese della consulenza tecnica, per come già liquidate in corso di causa il 12/12/24, definitivamente a carico delle parti in solido.
NE, data
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.
Riccardo Sabato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 1634/2015 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2015, vertente tra
La ditta del geom. in persona dell'omonimo Pt_1 CP_1 Pt_2
titolare geom. (P. IVA n. ); Parte_3 P.IVA_1
(CF. ); Parte_3 C.F._1
LA (C.F. ); Parte_4 C.F._2
LA (C.F. ); Parte_5 C.F._3
LA (CF. ; Parte_6 C.F._4
(C.F. ), Parte_7 C.F._5
tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avvocati Antonio De
Falco (C.F. n. ) e Savino Genovese (C.F. n. C.F._6
), ed elettivamente domiciliati, unitamente ai propri C.F._7
pagina 1 di 20 difensori presso lo studio legale dell'avv. Domenica Franca La Banca, sito in
Latronico (Pz) alla via Provinciale n. 665, giusta procura in atti
–OPPONENTI –
contro
(P.I. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'avv. Michele Albano (C.F. ), elettivamente C.F._8
domiciliata in NE alla via Napoli n. 33, presso lo studio dell'avv.
Lorenzo Vannata, giusta procura in atti
- OPPOSTA-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 342/2015 reso in data 04.09.2015 dal Tribunale di NE
CONCLUSIONI DELLE PARTI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 342/2015, il Tribunale Ordinario di NE ingiungeva alla ditta in persona Parte_8
dell'omonimo titolare geom. (quale debitore principale) ed a Parte_3
, , Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
quest' ultimi quattro nella qualità di eredi di Parte_7 Persona_1
quale fideiussore, di pagare alla Controparte_2
la somma complessiva di € 27.874,94, oltre interessi e spese di
[...]
pagina 2 di 20 procedura, di cui € 15.154,94 quanto al conto corrente ordinario affidato (n.
8029804 del 12.03.2004) ed euro 12.720,00 quanto al contratto conto anticipi fatture (n. 9324815 del 16.07.2008), stipulati al tempo con la
[...]
, oggi Controparte_3 Controparte_2
giusta atto di fusione per incorporazione.
Avverso tale decreto ingiuntivo, notificato agli opponenti in data 22.09.2015, la ditta e , , Pt_1 Parte_9 Parte_10 Pt_11
preliminarmente, lamentando, in
[...] Parte_7
particolare, la mancata produzione a corredo del d. i. opposto degli estratti conto relativi sia al rapporto di conto corrente ordinario n.8029804 che quelli relativi al conto anticipi fatture n. 9324815; la pattuizione di un tasso di interesse usurario;
la violazione dell'art. 6 della delibera CIRC del 09.02.2000 per assenza della previsione della pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori creditori;
la violazione del citato art. 6 per mancata indicazione del t.a.e.g. in contratto;
ancora, lamentavano l'applicazione sul conto in corso di rapporto di interessi ultralegali e anatocistici, di commissioni di massimo scoperto illegittime, di interessi usurari. Evidenziavano, altresì, che la responsabilità dei fideiussori era da ritenersi limitata al solo fido concesso per la somma di € 10.000,00 sul rapporto di c/c corrente ordinario n. 8229804
e, comunque, limitata all' importo di € 13.000,00.
Ciò al fine di far dichiarare in via riconvenzionale l'invalidità delle clausole contrattuali ritenute indebite nei diversi contratti, con espunzione delle poste passive applicate a tale titolo e ricalcolo dell'esposizione debitoria nei confronti dell'istituto di credito, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e restituzione delle somme indebitamente percepite.
pagina 3 di 20 Su tali premesse gli opponenti chiedevano all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Nel merito ed in via principale:
1. accertare e dichiarare per le ragioni in narrativa indicate la erroneità delle somme chieste a mezzo del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto, 2. revocare e/o annullare e/o dichiarare la inefficacia e/o la nullità del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito ed in via riconvenzionale:
1. accertare e dichiarare,
l'invalidità per nullità e/o inefficacia sotto il profilo legale e contrattuale di ogni saldo operato dalla banca convenuta sui rapporti di conto corrente oggetto di giudizio, nonché del saldo finale degli stessi espresso dalla banca medesima, per le ragioni in narrativa indicate;
2. accertare e dichiarare la inefficacia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 117 e 118 II com.
d.lgs. 01/09/1993 n. 385 e delibera CICR 9 febbraio 2000, della determinazione delle condizioni economiche dei rapporti e delle variazioni dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto trimestrali, dell'anatocismo trimestrale, delle commissioni, delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, con il relativo ricalcolo di tutte le appostazioni contabili ai sensi di quanto disposto dall'art. 117, comma 7 del T.U.B;
3. accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia per violazione degli artt. 1325, 1346 e 1418
c.c. degli addebiti effettuati in c/c derivanti dall'applicazione delle commissioni di massimo scoperto trimestrali, per le ragioni in narrative indicate e, per l'effetto, condannare controparte alla restituzione delle somme a tale titolo indebitamente percepite;
4. accertare l'esistenza o meno di una pattuizione usuraria con riferimento ai contratti di apertura di conto corrente affidato, di successiva concessione di fido sia sul conto ordinario che sul conto anticipi sbf e, per l'effetto, in caso di accertamento positivo, disporre il calcolo del saldo finale dei rapporti interessati dalle pattuizioni usuraria con eliminazione di ogni onere per l'intera durata del rapporto ex art. 1815 c. 2° c.c.
5. accertare e dichiarare il t.a.e.g. (tasso effettivo globale) applicato in ciascun trimestre dalla banca convenuta ai rapporti di conto corrente oggetto di giudizio, in base ai criteri in narrativa indicati;
6. accertare e dichiarare la natura usuraria
pagina 4 di 20 di tale t.a.e.g., in tutti i trimestri nei quali lo stesso abbia superato i tassi soglia di cui alla l.
n. 108/1996 e norme dipendenti;
7. accertare e dichiarare, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze nei trimestri indicati al punto precedente e, per l'effetto, condannare controparte alla restituzione di tutto quanto versatole dalla parte attrice a tale titolo ex art. 1815 c. 2 c.c.; 8. Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 2 della delibera CICR del 9/2/2000 per mancata previsione della pari periodicità di capitalizzazione di interessi creditori e debitori e, per
l'effetto, calcolare il saldo finale dei rapporti di c/c oggetto di giudizio con eliminazione di ogni forma di capitalizzazione;
-9. accertare e dichiarare la violazione dell'art. 6 della delibera CICR del 9\2\2000 per mancata indicazione del tasso di interesse effettivo nei contratti di apertura di credito in c/c ordinario e su conto anticipi sbf per le ragioni in narrativa indicate e per l'effetto, calcolare il saldo di questi rapporti con applicazione dei tassi di interesse ex art. 117 c. 7° del t.u.b.; 10. accertare e dichiarare la indeterminatezza e/o la indeterminabilità del tasso di interesse debitore previsto, in sede di variazione del tasso, nel contratto di apertura di credito del 20/09/2005 e per l'effetto, disporre il calcolo del saldo finale del rapporto di c/c ordinario con applicazione dei tassi di interesse sostitutivi ex art.
117 t.u.b. 11. in accoglimento delle conclusioni di cui ai precedenti punti: determinare il nuovo saldo dei rapporti di c/c oggetto di giudizio, alla data di chiusura dei conti (come da
c.t.p. o c.t.u.) e, nel caso in cui il detti conti risultassero alla chiusura a credito del correntista, condannare la banca convenuta alla restituzione, in favore della sola ditta attrice delle somme indebitamente percepite nel corso dell'esecuzione del contratto, così come determinate in corso di causa in base alle risultanze istruttorie oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate;
12. Accertare e dichiarare che in ogni caso i fideiussori sono tenuti al pagamento solo dell'eventuale credito della banca derivante dall'apertura di credito sul conto corrente ordinario e non anche dell'eventuale credito derivante dal conto anticipi sbf ed in ogni
pagina 5 di 20 caso solo nella misura di € 13.000,00; - 13. Condannare in ogni caso controparte, al pagamento di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari e distrattari”.
L'opposta , si costituiva in Controparte_2
giudizio il 14.03.2016, in vista dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il 20.04.201, ed impugnava e contestava ogni avverso dedotto di controparte, evidenziando in via preliminare e poi nel merito: la fornita prova in ordine al credito fatto valere in sede monitoria;
la correttezza della pattuizione tra le parti del saggio di interesse;
la piena legittimità della commissione di massimo scoperto applicata;
la piena legittimità della dedotta pratica anatocistica;
la sussistenza di presupposti normativi errati alla base della perizia di parte prodotta dall'opponente. A tal riguardo, precisava che i rapporti di conto corrente ordinario n. 8029804 e di conto anticipo fatture n. 9324815, siccome successivi alla Delibera CICR del 09.02.2000 erano da ritenersi pienamente validi poiché oggetto di specifica approvazione per iscritto da parte del correntista di tutte le condizioni contrattuali, tra cui i tassi (dare/avere), i criteri di variazione dei tassi, la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi sia dare che avere, le valute, la commissione di massimo scoperto e le spese tutte.
Per tutte queste ragioni, l'opposta Controparte_2
così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Signor Giudice dell'On.le Tribunale adito: 1) in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n.342/2015 del
Tribunale di NE (R.G.n.906/2015), essendo l'opposizione proposta da controparte evidentemente infondata e comunque non supportata da prova scritta;
2) in via principale,
pagina 6 di 20 confermare il Decreto Ingiuntivo n.342/2015 del Tribunale di NE
(R.G.n.906/2015) e, pertanto, rigettare, in quanto infondate, nulle e/o annullabili, tutte le domande, anche riconvenzionali, proposte dall'opponente; 3) in via subordinata, in riforma del Decreto Ingiuntivo n.342/2015 del Tribunale di NE (R.G.n.906/2015), condannare gli opponenti, in solido, al pagamento delle maggiori o minor somme che dovessero essere accertate in corso di causa come dovute in favore dell'opposta; 4) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 08.11.2016, il Giudice, con ordinanza del
10.11.2016, non concedeva la provvisoria esecuzione richiesta e invitava le parti ad instaurare il procedimento di mediazione, conclusosi negativamente.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa veniva quindi istruita, oltre che con la produzione di documenti, con una consulenza tecnica- contabile, disposta con successiva ordinanza del 13.12.2017.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va osservato che la domanda è procedibile essendo stato prodotto il verbale di mediazione con esito negativo per mancato raggiungimento dell'accordo del 01.02.2017.
Preliminarmente, giova precisare che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena, che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio. Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale pagina 7 di 20 il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli. Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione
è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore. Pertanto, devono trovare applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui pagina 8 di 20 inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”. Sul debitore convenuto, inoltre, graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.).
In applicazione dei principi sopra richiamati il Tribunale osserva che la banca ha provato l'esistenza dei rapporti negoziali sopra descritti depositando il contratto di apertura del conto corrente n. 8029804 sottoscritto in data
12.03.2004, le condizioni generali di contratto, l' estratto c/c n. 8029804 al
30.06.2014 con pedissequa certificazione ex art 50 Legge Bancaria;
il contratto di apertura di credito in c/c n. 8029804 del 20.09.2005; il contratto di affidamento su conto anticipo fatture n. 9324815 del 16.08.2008 e l' atto di fideiussione del 20.09.2005.
Tali documenti, sottoscritti dal cliente e non disconosciuti, dimostrano l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso con la Banca opposta e il contenuto delle clausole negoziali sottoscritte dalle parti. Nel caso di specie, la pagina 9 di 20 domanda afferisce in particolare ad un conto corrente di corrispondenza
8029804, sul quale confluisce un conto anticipi per fatture (9324815).
Giova premettere che, nel conto anticipi, le somme anticipate dalla banca vengono registrate “a debito” e messe a disposizione del cliente mediante accredito nel conto corrente ordinario del cliente stesso, sino al limite dell'affidamento concessogli. Le somme anticipate rappresentano, in ogni caso, un debito del cliente nei confronti della stessa che varierà a seconda che il debitore del correntista paghi o meno gli importi portati dalle fatture. Sicché, i rapporti di debito e credito relativi alle operazioni di anticipazione delle fatture vengono regolati mediante annotazioni sul conto corrente di corrispondenza, con conseguente applicazione di tutte le condizioni contrattuali previste per tale conto;
ed invero, si ritiene che le pattuizioni del conto corrente ordinario si estendono anche al collegato conto anticipi, rappresentando di fatto un unico rapporto bancario, formalmente diviso solo per problematiche di natura tecnica, essendo il conto anticipi un mero sottoconto (in tal senso, Tribunale di Messina, sentenza n. 592/2015). Il conto anticipi è uno strumento di natura prettamente contabile nella prassi bancaria (talvolta denominato anche 'conto tecnico' per differenziarlo dal conto corrente cui è strettamente correlato), privo di autonomia strutturale e funzionale, ma finalizzato alla annotazione delle operazioni relative alla anticipazione di fatture, da regolare poi nell'ambito del rapporto principale di conto corrente. Pertanto, il saldo passivo del conto anticipi ('conto tecnico') non può da solo risultare indice di
'scoperto', dovendosi il relativo 'saldo' riversare nel conto principale, sul quale le operazioni integranti anticipazioni affluiscono mediante giroconto. Si impone, pertanto, la verifica contabile del conto principale, alla luce delle pagina 10 di 20 predette circostanze, avendo correttamente il consulente analizzato la rispondenza delle movimentazioni contabili del conto tecnico, non considerando le condizioni economiche del rapporto di conto corrente come implicitamente estese al conto anticipi (risposta a osservazioni di parte n. 2) pag. 12).
Orbene, analizzando il primo motivo di opposizione relativo alla dedotta nullità del decreto ingiuntivo per mancata produzione degli estratti conto, si osserva che in sede di procedimento monitorio il solo certificato di saldaconto di cui all'art. 50 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) è sufficiente ai fini della prova del credito della banca, non essendo pertanto necessaria anche la produzione degli estratti conto relativi al rapporto (cfr. Cass. civ. 25857/2011.
Pertanto, il decreto ingiuntivo è stato correttamente emesso sulla base della documentazione allegata da parte opposta, come prevista dalla normativa di settore, in ogni caso dovendo il giudizio di opposizione vagliare il merito del credito.
Con riferimento alla eccezione sollevata da parte opponente di illegittimità della pratica anatocistica, il Tribunale osserva che il contratto di conto corrente n. 16900.11 è stato sottoscritto in data 12.03.2004 pertanto, trova applicazione ratione temporis la disciplina introdotta dall'art. 25, comma 2 del d. lgs. 352/1999 con il quale è stato modificato l'art. 120 T.U.B. (d. lgs. n. 385 del 1993). Tale norma, nella formulazione vigente al momento della apertura del conto, fa rinvio ad una delibera del C.I.C.R. (emanata in data 9/2/2000, e pubblicata in
G.U. in data 22/2/2000), che ha ammesso l'anatocismo nei rapporti di conto corrente, a condizione che sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori nonché la pagina 11 di 20 sottoscrizione specifica della clausola da parte del cliente. “La capitalizzazione degli interessi è una condizione peggiorativa del rapporto a danno del correntista;
pertanto, è necessaria l'accettazione in forma scritta;
in mancanza non è consentita né la capitalizzazione trimestrale né quella annuale, essendo basata sul medesimo principio anatocistico” (di recente, Tribunale di Napoli, sentenza n. 1076/2021; cfr.
Tribunale di Reggio Calabria, sentenza n. 123/2019).
Nel caso in esame, il nominato CTU, dott. , nella perizia Persona_2
depositata in data 04.09.2018, ha rilevato che “la capitalizzazione trimestrale è stata contrattualizzata sin dal 12.03.2004 per il conto n. 8029804 e quindi il ricalcolo è stato eseguito nel rispetto di codesta condizione (Allegato n. 2). Il conto n. 9324815 risulta scoperto da documentazione contrattuale sino al 16.07.2008. In detta data, con documento di sintesi n. 1 pratica di affidamento n. 5161480, la banca all'art. 2 rinvia per la capitalizzazione degli interessi al contratto di apertura, che non si rinviene agli atti.
Pertanto, il ricalcolo del rapporto è stato eseguito con il metodo semplice, cioè senza praticare alcuna capitalizzazione (Allegato n. 9).”
Con riferimento all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, va rilevato che essa rappresenta la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, utilizzata per riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro da mettere a disposizione del cliente (ex multis Cassazione Civile, sentenza n.
870/2006); in particolare, può essere definita come un costo legittimamente concordabile nell'ambito dell'autonomia privata delle parti, connesso all'elargizione da parte della banca ed alla disponibilità da parte del correntista, del credito bancario oggetto del fido e la stessa è legittima se determinata o pagina 12 di 20 determinabile nell'ambito di una pattuizione, precedentemente intervenuta tra istituto di credito e cliente (Tribunale Cosenza, sentenza n. 1297/2020).
Di recente, il Giudice di Legittimità ha precisato che “deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale” (Cassazione Civile, ordinanza n. 19825/2022). Con riguardo alla sua natura questo giudice aderisce a quell'orientamento secondo cui la pattuizione della commissione di massimo scoperto alla stregua della disciplina antecedente la riforma della l. n. 2/2009, non può dirsi nulla per difetto di causa, considerato che si tratta di remunerazione accordata dalla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (Trib. Milano Sez. VI, 04-08-2014, Trib. Genova Sez. VI,
21/01/2016). Tuttavia, la clausola risulta nulla in mancanza di elementi certi e predeterminati per la sua quantificazione (al pari della sua mancata previsione espressa) in quanto indebita integrazione del tasso di interesse applicato al contratto. Pertanto, nel caso in cui nei contratti di conto corrente e nelle relative richieste di concessione di credito non risulti in alcun modo indicata né la percentuale della commissione citata, né l'eventuale criterio di calcolo, la pattuizione è da ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1418,
pagina 13 di 20 comma 2, c.c. (Tribunale Monza, 7 aprile 2006; conf. Trib. Lecce 11.3.2005;
Trib. Milano 4.7.2002).
Nel caso in lite il nominato c.t.u, ha rilevato che “il contratto del 12.03.2004 relativo al conto n. 8029804 non espone la misura dell'apertura di credito, che costituisce la soglia di applicazione delle due misure della commissione di massimo scoperto, che rende quest'ultima indeterminata. Tale mancanza viene superata con il contratto del 20.09.2005.
Per il conto n. 9324815 la misura della commissione di massimo scoperto non è stata determinata per il periodo 11.04.2005 - 15.07.2008. Solo con il contratto del 16.07.2008 viene determinata la misura, nonché il fido accordato”.
Infondata risulta la contestazione in merito all'applicazione di tassi usurari, tanto applicando i criteri della matematica finanziaria, quanto con le formule di
Banca d'Italia.
Trattandosi di contratto stipulato anteriormente all'anno 2010, la verifica in tema di usura ab origine, deve essere effettuata in ossequio al seguente principio di diritto: “Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d. I. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della I. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto
e della commissione di massimo scoperto applicata rispettivamente con il tasso soglia e con la
'CMS soglia', calcolata aumentando della metà la percentuale della commissione di massimo scoperto media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, I. n.
108 cit., compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il 'margine' degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di
pagina 14 di 20 legge e quello degli interessi in concreto praticati” (Cassazione Civile, Sez. U., sentenza n. 16303/2018; Cassazione Civile, ordinanza n. 1464/2019). Tale principio risulta correttamente applicato negli accertamenti contenuti nella consulenza redatta dal c.t.u., le cui conclusioni il Tribunale intende far proprie in considerazione della completezza degli accertamenti compiuti, della coerenza logica e correttezza scientifica dei criteri di conteggio, delle argomentazioni ivi svolte e delle repliche fornite alle osservazioni formulate. In particolare, il c.t.u ha accertato quanto segue: “Lo scrivente CTU ha effettuato il doppio calcolo come riportato nell'allegato “soglia usura” (..). Si rappresenta che detto elaborato è condizionato dal ricalcolo effettuato dal sottoscritto - in risposta ai quesiti che precedono (indeterminatezza delle condizioni, mancata pattuizione della capitalizzazione…) - e dalla Cass. Civ. –
SS.UU., sentenza 20 giugno 2018, n. 16303 (le CMS non entrano nel calcolo del TEG, dovendo invece essere rilevate separatamente). Il calcolo eseguito è stato effettuato applicando la formula matematica del tasso effettivo, dando corso a due ipotesi una che include e l'altra che esclude la commissione di massimo scoperto. Per la I HP il superamento è avvenuto per
l'intero periodo ad eccezione del IV° trim.2011. Per la II HP il superamento è avvenuto per l'intero periodo tranne per l'arco temporale che va dal I° trim. 2010 al IV° trim. 2011, ed dal III° trim. 2011 al II° trim. 2014. Il CTU, recependo l'osservazione, ritiene opportuno provvedere alla verifica dell'usura secondo i principi statuiti dalla Cass. a Sez.
Unite N° 16303\2018. Pertanto, si procede ad analizzare l'ipotesi di usura originaria,
Cass. a Sez. Unite n. 24675/2017, per i contratti del 20.9.2005 e del 16.7.2008. In relazione al contratto del 20.9.2005 è stato pattuito il tasso debitore intra-fido del 13,95 % rispetto alla soglia d'usura del 14,28% ed una commissione massimo scoperto del 1,14% rispetto alla soglia usura del 1,26%. Non si è verificato dunque lo sforamento di entrambe le condizioni economiche, non potendo aderire all'aggiornamento delle condizioni pattuite in
pagina 15 di 20 forza della capitalizzazione trimestrale come richiesto dal CTP di parte attrice opponente.
Infatti, un tale ragionamento indurrebbe a confrontare misure economiche diverse temporalmente rispetto ai decreti ministeriali. In relazione al contratto del 16.07.2008 è stato pattuito il tasso debitore intra-fido del 9,50 % rispetto alla soglia d'usura del 9,87% ed una commissione massimo scoperto del 0,95% rispetto alla soglia usura del 0,99%. Come si può dedurre non si è verificato lo sforamento di entrambe le condizioni economiche. f) Il medesimo sforamento si riscontra rispetto al più basso Tasso Soglia riferibile agli Anticipi
SBF e sconto di portafoglio in generale che al medesimo 3° trimestre 2005 risulta pari all'8,475% per importi affidati oltre 5.000,00 € ed al 9,855% fino a € 5.000,00. Il
CTU, anche in assenza del contratto, ha provveduto a confrontare per il periodo III° trimestre 2005 le condizioni applicate con il tasso e la cms soglia. Il tasso debitore applicato
è pari al 8,24 % mentre la cms è pari al 0,99%. Il tasso soglia è pari al 8,475% mentre la cms soglia è pari al 1,26%. Entrambe le soglie usura non vengono superate.
In conclusione, il c.t.u., correttamente escludendo l'usura alla luce della sentenza n. 16303 del 20 giugno 2018, e con riferimento alle ulteriori doglianze, ha proceduto ad epurare il saldo dalle competenze e dai tassi e CSM indeterminati e capitalizzazioni per cui manca documentazione, con onere a carico del creditore, salvo quanto ivi correttamente rilevato in punto di conto anticipi in cui l'onere della prova cade in capo all'opponente, evidenziato che
“il lavoro espletato, preliminarmente è stato caratterizzato dalla ricostruzione fedele degli estratti conto (cfr. l'allegato n. 3 per il conto corrente n. 8029804 e l'allegato n. 6 per il c.a.
9324815). Dagli allegati che ricostruiscono fedelmente gli estratti, sono state estrapolate le competenze riportate negli allegati n. 4 per il c/c 8029804 e n.7 per il c.a. 9324815. Il risultato dell'epurazione delle competenze è riportato negli allegati n. 5 e n. 8, che costituiscono la base per procedere alla rielaborazione delle competenze, in applicazione delle
pagina 16 di 20 indicazioni formulate del G.I. Pertanto, per effetto della rielaborazione eseguita in funzione delle risposte ai quesiti del G.I., il ricalcolo del conto n. 8029804 espone un saldo a credito del correntista di € 29.632,01 (Allegato. n. 2). Si precisa che l'elaborazione del rapporto di conto n. 8029804 è stata eseguita in funzione del ricalcolo del conto n. 9324815, così come dai quesiti formulati. Detta verifica è stata eseguita in funzione delle indicazioni impartite dalla Cassazione a Sez. Unite con le sentenze n. 24675/17 e n. 16303/18”.
A seguito dell'integrazione della perizia, richiesta dal Giudice con l'ordinanza del 23/04/2020, il c.t.u ha proceduto all'analisi documentale anche del rapporto di conto anticipo n. 9324815. Lo stesso, in ordine ai rilievi mossi dalle parti, ha inoltre formulato anche ulteriori ipotesi di calcolo che evidenziano tutte un credito a favore del correntista. Tra le diverse ipotesi va comunque confermata quella di euro 29.632,01 (Allegato. n. 2 perizia e all.B della integrazione), in linea con i principi contabili e di onere della prova del presente giudizio, alle cui osservazioni tecniche aveva già correttamente risposto il consulente con il deposito della prima perizia, non risultando quindi necessari ulteriori chiarimenti o un supplemento di istruttoria a mezzo consulenza, pure richiesta dalle parti in sede di comparse conclusionali del
10/2/25.
In conclusione, l'opposizione formulata dagli opponenti deve essere accolta, in quanto tutte le ipotesi formulate dal c.t.u, rilevano un credito a favore del correntista.
Conseguentemente il decreto ingiuntivo n. 342/2015 va in ogni caso revocato e parte opposta, stante la domanda riconvenzionale di restituzione, va condannata a versare alla parte opponente l'importo di € 29.632,01 – da maggiorare di interessi al tasso di legge dalla domanda al saldo – quale credito pagina 17 di 20 risultante in capo al correntista nei termini indicati in parte motiva, all'esito del ricalcolo del saldo dei conti n. 8029804 del 12.03.2004 e n. 9324815 del
16.07.2008.
In uno con gli interessi al tasso legale su tale somma decorrenti dalla data della prima messa in mora (cfr. Cass. S.U. sentenza 13 giugno 2019, n. 15895); trattandosi di debito di valuta (cfr., ex plurimis, Cassazione civile, sez. lav., 20 dicembre 1996, n. 11440; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez., II, 7 gennaio 2016,
n. 12; T.A.R. Milano, sez. II, 07/07/2020, sentenza n.1293) e non essendo stata offerta la dimostrazione della sussistenza del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., non è dovuta la rivalutazione monetaria.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della complessiva soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
La deve dunque essere Controparte_2
condannata a rimborsare a ditta , , Pt_1 Parte_9 Pt_10
, le spese di lite, che
[...] Parte_11 Parte_7
vengono liquidate come indicato in dispositivo.
Le spese della consulenza tecnica, per come già liquidate in corso di causa, devono essere poste definitivamente a carico delle parti in solido, considerato anche l'accertamento da parte di questi dell'infondatezza di numerosi motivi di doglianza degli opponenti.
Giova rammentare che per quanto attiene alle spese di consulenza tecnica d'ufficio che questa è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia, ovvero, nell'interesse comune delle parti, non trattandosi di un mezzo di prova in senso stretto ma di un ausilio per il giudice fornito da un collaboratore esterno, pertanto, le relative spese rientrano tra i costi processuali ex artt. 91 e pagina 18 di 20 92 cod.proc.civ. Per quanto sopra, quindi, le spese possono essere compensate anche di fronte alla parte totalmente vittoriosa, senza violazione del divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di NE, definitivamente pronunciando,
- accoglie l'opposizione formulata dalla ditta Pt_1 Parte_9
, , e, per
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_7
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 342/2015 reso in data 04.09.2015 dal
Tribunale di NE;
- condanna, in accoglimento della domanda riconvenzionale, La
[...]
a pagare la somma di € 29.632,01, oltre Controparte_4
interessi al tasso legale dalla data della prima messa in mora sino al soddisfo;
- condanna, altresì, a Controparte_4
rimborsare a le spese di lite, che liquida in € 7.616,00 per Controparte_5
compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari e distrattari;
- pone le spese della consulenza tecnica, per come già liquidate in corso di causa il 12/12/24, definitivamente a carico delle parti in solido.
NE, data
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
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